COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE ** ** ** RICORSO IN APPELLO E CONTESTUALE ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA Per S.r.l.

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1 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE ** ** ** RICORSO IN APPELLO E CONTESTUALE ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA Per S.r.l., con sede legale in Milano, Via, cod. fisc., in persona del legale rappresentante, nato a, il, c.f., domiciliato presso la sede sociale ricorrente contro Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Prato, con sede in Prato, via Rimini 17, in persona del Direttore pro-tempore Equitalia Cerit S.p.A., con sede legale in Prato, via Montegrappa n. 304/f, in persona del legale rappresentante pro tempore resistenti oggetto Appello avverso la sentenza n. 211/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Prato, pronunciata il 3/7/2015, depositata il 17/8/2015, notificata il 11/9/2015 (Responsabilità solidale ai sensi dell art. 14, D.Lgs 472/1997 su Cartella di pagamento n , per IVA 2007, valore di Euro ,89) *** L esponente S.r.l., come sopra generalizzata e rappresentata, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Milano,, presso lo studio del Dott., che la rappresenta ed assiste, in via disgiuntiva, con l Avv. e il dott., come da delega in calce al ricorso di primo grado, premesso che 1

2 in data 11/9/2015 riceveva la notifica della sentenza in oggetto, interpone appello avanti codesta On.le Commissione Tributaria regionale, avverso la predetta sentenza, per i seguenti motivi. *** 1. IN FATTO 1.a) l esponente società esercita la propria attività nel campo editoriale, in cui opera principalmente per la produzione, distribuzione ed il commercio di prodotti e servizi in genere volti alla diffusione della cultura e dell informazione, nell area dell intrattenimento e del tempo libero, in particolare esercitando l attività di vendita al dettaglio di prodotti, italiani e stranieri, di natura editoriale e comunque attinenti all industria culturale, di intrattenimento e per il tempo libero. Tale attività viene esercitata principalmente all interno di punti vendita detenuti dall esponente (cfr. la visura camerale dell esponente sub doc. 2 prodotto in primo grado); 1.b) la società S.r.l. (oggi in liquidazione) era società operante nel settore dell abbigliamento, dell arredamento e dell industria recettizia e, in particolare, esercitava, in Prato, via Garibaldi 92, 92a, 94 e 94a, l attività di vendita al dettaglio di articoli ed accessori di abbigliamento (cfr. la visura camerale storica doc. 3 prodotto in primo grado); 1.c) con atto in data 30/10/2009, a rogito Notaio di Milano, registrato il 9/11/2009 n , serie 1T, la allora S.r.l. cedeva all esponente un ramo aziendale costituito da: - un contratto di locazione per il negozio sito in Prato, via Garibaldi nn. 92, 92a, 94 e 94a, e relativi accessori; - i contratti relativi alle utenze di energia elettrica e luce, al servizio del negozio di cui sopra; - l impianto elettrico (quadri e distribuzione) del predetto negozio; 2

3 - l impianto meccanico (corpi esterni e francoil interni), per il riscaldamento ed il raffrescamento del predetto negozio; - la vetrina del predetto negozio sulla via Garibaldi, completa di infissi e saracinesca elettrica; (cfr. art. 2 ed allegati B, C e D del contratto di cessione di azienda doc. 4 prodotto in primo grado). L esponente procedeva all acquisto del citato complesso aziendale, con lo scopo di avviarvi un negozio di libri e prodotti editoriali, come ha fatto (cfr. nella visura dell esponente, l unità locale sub n. 51 doc. 2 prodotto in primo grado); 1.d) il complesso aziendale di cui alla precedente lett. 1.c) non costituiva l intera azienda della cedente S.r.l., infatti, prima della cessione di azienda a favore dell esponente, e precisamente in data 28/10/2009, S.r.l. trasferiva alla società S.r.l., con sede in Prato, via Romita 101, c.f., il proprio marchio ed i propri dipendenti (cfr. doc. 5 prodotto in primo grado); 1.e) in data 21/10/2014 l esponente società riceveva la cartella di pagamento n , nella sua asserita qualità di coobbligato (presunto erede/socio/società solidalmente e illimitatamente responsabile) anche con rif. all art. 14 c. 1-2 D.Lgs. 472/1997 in cui al coobbligato viene intimato come importo netto a ruolo trasferito la somma di euro ,89; 1.f) l esponente società impugnava la predetta cartella, con tempestivo e rituale ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Prato, nei confronti sia di Equitalia, sia dell Agenzia delle Entrate, contestando: (i) il difetto di motivazione della cartella, in quanto riportante quale titolo giustificativo una dicitura generica, riferita ad ogni possibile e generica ipotesi di obbligazione solidale, senza nemmeno identificano la ragione o il titolo che dovrebbe giustificare la sussistenza di obbligo solidale in 3

4 1.g) capo all esponente, e in particolare senza dare conto dell esistenza delle condizioni per la sussistenza dell obbligo solidale; (ii) l inutile decorrenza del termine di cui all art. 25, D.P.R. 602/1973; (iii) l illegittimità ed infondatezza della cartella impugnata, per l insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto dell obbligazione solidale al pagamento dell imposta, previsti dall art. 14, D.Lgs. 472/1997, in capo all esponente società e, in particolare: 1. la previa escussione infruttuosa del debitore principale; 2. il fatto che il debito azionato fosse già risultante agli atti dell agenzia alla data di cessione dell azienda; 3. l inerenza del debito azionato all azienda acquistata dal cessionario. Si costituiva l Agenzia delle Entrate ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva, in quanto l atto impugnato era scaturito da un attività integralmente imputabile al Concessionario della Riscossione, avendo l Agenzia formato il ruolo solo nei confronti dell obbligato principale. Nel merito assumeva l infondatezza del ricorso in quanto: la cartella di pagamento sarebbe stata redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate e conterrebbe tutti i dati identificativi della pretesa in fatto e diritto, facendo espresso riferimento all art. 14 D.L.vo. 472/97 che stabilisce la solidarietà passiva del concessionario dell azienda; non sarebbe maturato il termine di decadenza di cui all art. 25 del DPR 602/73, in quanto la cartella era stata tempestivamente notificata entro il termine all obbligato principale e, solo a seguito della escussione nei confronti di questo, la cartella è stata notificata al coobbligato; 4

5 1.h) la questione relativa alla inerenza del debito sarebbe stata infondata in quanto l art. 14 prevede una responsabilità generale, per tutti i debiti del cedente, a carico del cessionario, ponendo quale unico limite che le somme pagate a tale titolo non possono superare il valore dell azienda o ramo di azienda ceduto. Si costituiva anche Equitalia Centro S.p.A. chiedendo l inammissibilità del ricorso, in quanto la copia notificata non conteneva l attestazione di conformità all originale della copia notificata. In subordine chiedeva il rigetto del ricorso, prospettando argomenti difensivi analoghi a quelli dell Agenzia delle Entrate, nel merito e, in via preliminare, anch essa negando la propria soggettività passiva. Le conclusioni dei primi giudici in diritto e nel merito sono illegittime ed erronee e devono essere riformate, per i motivi di seguito illustrati. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, con condanna alle spese a favore dell Agenzia e di Equitalia, ritenendo: insussistente la pretesa inammissibilità del ricorso ex art. 22, co. 3 del D.Lgs. 546/1992; che non sussistesse la legittimazione passiva dell Agenzia, per assenza di iscrizione a ruolo nei confronti della ricorrente, mentre l azione sarebbe stata avviata esclusivamente da Equitalia per la responsabilità solidale di cui all art. 14 D.Lgs. 472/1997, pertanto, la lite sarebbe relativa esclusivamente a vizi propri della cartella e non al rapporto giuridico dell imposta (p. 4, 1 cpv della sentenza impugnata doc. 1); il ricorso infondato per i seguenti motivi: - non sussisterebbe difetto di motivazione, in quanto la cartella risulta redatta in conformità al modello approvato e contiene tutti i dati identificativi della pretesa tributaria facendo anche riferimento all art. 14 D.Lgs. 472/1997 ; 5

6 - circa la eccepita decadenza, riteneva sufficiente ad evitarla la notifica della cartella nei confronti del debitore principale; - l inerenza non sarebbe tra i requisiti per la solidarietà di cui all art. 14 del D.Lgs. 472/1997; - la ricorrente avrebbe omesso di chiedere il certificato di cui all art. 14 del D.Lgs. 472/1997, senza specificare come tale situazione sarebbe nella fattispecie rilevante; - sarebbero state proposte verso la debitrice principale varie procedure esecutive. Nulla sugli altri requisiti per la sussistenza della solidarietà del cessionario d azienda (cfr. la motivazione, espressa a pag. 4 della sentenza impugnata doc. 1); 1.g) nelle more del giudizio, l esponente società ha versato a Equitalia l importo intimato con la cartella de qua, nonché l importo liquidato a titolo di spese di lite. La sentenza di primo grado è illegittima ed erronea sotto molteplici aspetti e deve essere riformata, per quanto infra illustrato. * 2. IN DIRITTO: ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON RIFERIMENTO ALLA DECADENZA DEL TERMINE DI CUI ALL ART. 25, D.P.R. 602/1973: TERMINE PER LA NOTIFICA Come ricordato in fatto e riportato nella sentenza impugnata, in primo grado l esponente aveva eccepito che la notifica all esponente in data 21/10/2014, della cartella impugnata, relativa a imposte 2007 (dichiarazione 2008), non fosse rispettosa del termine decadenziale di cui all art. 25 del D.P.R. 600/1973 e la predetta cartella dovesse pertanto essere annullata. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva l eccezione, pur riconoscendo che la notifica all esponente fosse avvenuta oltre il termine in parola, assumendo che 6

7 la notifica (in termini) della cartella nei confronti del debitore principale fosse sufficiente ad evitare la decadenza. La conclusione dei primi giudici è erronea ed illegittima, per due ordini di ragioni. Innanzitutto, ma non solo, il dato letterale del disposto normativo: l art. 25 del D.P.R. 602/1973 pone un termine perentorio, a pena di decadenza, per la notifica della cartella di pagamento, sia a carico del debitore principale, sia a carico dell obbligato in solido 1. In secondo luogo, ed anche a prescindere dalla precedente osservazione, la notifica al debitore principale, se pur effettuata entro il termine decadenziale del 31/12/2011, è comunque irrilevante e non comporta alcun effetto interruttivo, nemmeno ai sensi dell art c.c. (secondo il quale [g]li atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori ). Infatti, il termine posto dal predetto art. 25 del D.P.R. 602/1973, è espressamente posto a pena di decadenza. Si tratta dunque di un termine di decadenza e non di prescrizione. La differenza è dirimente, poiché prescrizione e decadenza sono disciplinati da diverse norme di legge, che, salvo poche eccezioni (quali le norme sul computo del termine), non sono compatibili con entrambe le fattispecie. La prima incide sul diritto, la seconda sull azione. Per impedire la prima, basta una atto che esprima la volontà di avvalersi del diritto (ad esempio, interrompe la prescrizione anche una domanda giudiziale respinta dal giudice, così come un atto di citazione 1 In particolare, la norma dispone che [i]l concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell attività di liquidazione prevista dall articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n

8 nullo, purché la domanda contenga elementi idonei a qualificarla come messa in mora), la decadenza, invece, non può essere impedita che dall atto espressamente previsto (a pena di decadenza) dalla legge (o, in caso di decadenza convenzionale, dal contratto), da valutarsi in modo oggettivo e rigoroso. Espressamente, l art c.c. dispone che Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Per soddisfare il termine decadenziale espressamente previsto anche nei confronti del debitore solidale, dunque, null altro poteva essere fatto se non notificare allo stesso (e non ad altri) l atto previsto dalla legge (ossia, la cartella di pagamento). E, per tentare di sostenere il contrario, non può applicarsi, come detto, la norma di cui al citato art c.c., che contempla esclusivamente l ipotesi della prescrizione, e non anche della decadenza. Né può argomentarsi che non sarebbe possibile esaurire in tempo l azione esecutiva verso il debitore principale: 60 giorni dopo la notifica della cartella al debitore principale aveva tutto il tempo il creditore, e per esso l agente della riscossione, di provvedere ai pignoramenti consentiti dalla legge, tra l altro, con modalità, per l erario, estremamente semplificate, senza intervento di giudici, la cui fruttuosità si sarebbe potuta celermente rilevare, con possibilità di attivare l azione per tempo verso il debitore in solido. Fermo restando, dunque, che è appurato e accertato che la cartella in oggetto è stata notificata solo il 21/10/2014 all esponente e che il termine di cui all art. 25, D.P.R. 602/1973, era scaduto il 31/12/2011, posto che si tratta di termine decadenziale, doveva essere dichiarata l intervenuta decadenza e quindi annullata la cartella in oggetto, come si confida che codesto giudice dell Appello vorrà accertare e dichiarare, in riforma della sentenza appellata. 8

9 3. ANCORA IN DIRITTO: ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA RELATIVAMENTE ALLA STATUIZIONE PER VIOLAZIONE DELL ART. 7, L. 212/2000: DIFETTO DI MOTIVAZIONE In primo grado l esponente aveva altresì eccepito in diritto il difetto di motivazione della cartella impugnata, poiché essa, anziché chiaramente individuare il titolo e le condizioni che avrebbero dovuto legittimare la pretesa di pagamento, si limitava a elencare tutte le ipotesi di legge di obbligazione solidale 2. Secondo i primi giudici, tuttavia, nella fattispecie non sussisterebbe difetto di motivazione, in quanto la cartella risulta redatta in conformità al modello approvato e contiene tutti i dati identificativi della pretesa tributaria facendo anche riferimento all art. 14 D.Lgs. 472/1997. La conclusione dei primi giudici è evidentemente erronea e deve essere riformata. La astratta conformità al modello legale e la inclusione, tra le varie ipotesi di titolo solidale, anche del riferimento all art. 14 del D.Lgs. 472/1997, infatti, non possono essere considerati sufficienti, posto che il modello astratto deve essere necessariamente adattato al caso concreto per esprimere le attuali e concrete ragioni della pretesa tributaria, dovendosi considerare come motivazione meramente apparente (e, dunque, insussistente) indicazioni talmente generiche da essere adattabili a qualsiasi fattispecie. Più in dettaglio, l obbligo di motivazione per tutti gli atti amministrativi adottati nell esercizio dell attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle relative sanzioni, è stato definitivamente sancito (confermato) dall art. 7, della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente ), secondo il quale gli atti dell amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione degli atti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell amministrazione. Se nella 2 Si legge nella parte riservata alla motivazione della cartella impugnata In qualità di coobbligato (presunto erede/socio/società solidalmente e illimitatamente responsabile) anche con rif. all art. 14 c. 1-2 D.Lgs. 472/1997 (doc. 1 prodotto in primo grado). 9

10 motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all atto che lo richiama. Gli atti dell amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l organo o l autorità presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l organo giurisdizionale o l autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. Tale obbligo dunque sussiste anche per gli atti della liquidazione e riscossione dei tributi, quali le cartelle di pagamento, con il duplice scopo di assolvere da una parte, all indispensabile funzione di tutelare il diritto alla difesa dei contribuenti incisi dal provvedimento, nonché, dall altra parte, di delimitare l ambito delle ragioni adducibili dall Amministrazione finanziaria (ed i concessionari della riscossione) nell eventuale fase contenziosa, ed è applicabile, ai sensi dell art. 17, della stessa L. 212/2000, anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura. L obbligo di motivazione può anche essere assolto attraverso il riferimento ad un atto esterno all atto impositivo (c.d. motivazione per relationem), purché esso, alternativamente, sia già stato formalmente consegnato in copia al contribuente, ovvero sia allegato all atto impositivo che lo richiama. Quanto precede, ovviamente, a condizione che il complesso degli atti (impositivo e richiamato per relationem) sia in grado di rendere il contribuente edotto, in modo chiaro, coerente ed univoco, delle ragioni della pretesa erariale. Allorché l atto della riscossione pretenda, come nella fattispecie, pagamenti che la legge impone al ricorrere di determinate condizioni, la motivazione deve includere anche l esplicitazione delle condizioni di legge e gli elementi da cui risulti la loro sussistenza, relativamente al caso specifico. 10

11 Orbene, come detto nella fattispecie, ciò non avviene. La motivazione della cartella, infatti, si risolve nella seguente dicitura: In qualità di coobbligato (presunto erede/socio/società solidalmente e illimitatamente responsabile) anche con rif. all art. 14 c. 1-2 D.Lgs. 472/1997 il documento fa riferimento agli importi iscritti nei ruoli nei confronti del soggetto originario e viene notificato in forma integrale per consentire al destinatario la conoscenza di ogni dettaglio ad essa relativo. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di successione e/o trasferibilità delle imposte sui coobbligati, sarà possibile ottenere il discarico delle somme eventualmente non trasmissibili mediante istanza agli Enti impositori indicati nella cartella. L importo trasferito al coobbligato indicato nella presente è al netto dei compensi e del diritto di notifica dovuto. In primo luogo, nemmeno è realmente identificato la ragione o il titolo che dovrebbe giustificare la sussistenza di obbligo solidale in capo all esponente, essendo la dicitura riferibile ad ogni possibile e generica ipotesi di obbligazione solidale. Inoltre, anche volendo individuare il titolo nella responsabilità del cessionario di azienda, si deve anche eccepire che detta responsabilità sussiste solo al ricorrere di condizioni precise, sancite dall art. 14, D.Lgs. 472/1997 (meglio successivamente illustrate). Orbene, dette condizioni ed elementi di fatto e di diritto devono essere esplicitati in motivazione, non potendo altrimenti il destinatario della pretesa avere contezza delle ragioni della stessa. Al contrario di quanto prescritto, e di quanto erroneamente valutato dai primi giudici, nulla viene indicato nell impugnata cartella circa la sussistenza delle condizioni per la responsabilità del cessionario d azienda. Si confida pertanto, in riforma dell impugnata sentenza, nell annullamento dell atto impugnato e della sottostante pretesa di pagamento. * 4. IN DIRITTO E NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ ED INFONDATEZZA DELLA CARTELLA IMPUGNATA PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO 11

12 In primo grado, l esponente aveva eccepito l insussistenza delle condizioni prescritte dall art. 14 del D. Lgs 472/1997, perché potesse essere affermata ed azionata, nei suoi confronti la sussistenza di una obbligazione solidale di imposta. In particolare, l esponente eccepiva che l obbligazione solidale di cui all art. 14 del D. Lgs 472/1997 poteva essere azionata: (i) solo previa escussione infruttuosa del debitore principale, nella fattispecie non provata; (ii) nei limiti di quanto risultava agli atti dell agenzia alla data di cessione dell azienda; (iii) solo per i debiti di imposta inerenti l azienda ecceduta. I giudici di primo grado hanno invece giudicato fondata la pretesa di pagamento, ritenendo che: - sarebbero state proposte verso la debitrice principale varie procedure esecutive ; - l inerenza non sarebbe tra i requisiti per la solidarietà di cui all art. 14 del D.Lgs. 472/1997; - la ricorrente ha omesso di chiedere il certificato di cui all art. 14 del D.Lgs. 472/1997. Nulla sulla pure eccepita ulteriore condizione dell azione, relativa a quanto, alla data della cessione di azienda, risultava dovuto e non versato dagli atti, anche interni, dell Agenzia. Come di seguito meglio illustrato, la decisione dei primi giudici è erronea in punto di diritto e in punto di fatto e deve essere riformata. 4.a Sulle condizioni della sussistenza dell obbligazione solidale di cui all art. 14 D.Lgs 472/1997. L art. 14, del D.Lgs. 472/1997 sancisce che [1] Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell azienda o del ramo d azienda, per il pagamento dell imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse 12

13 nell anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. [2] L obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell amministrazione finanziaria e degli enti preposti all accertamento dei tributi di loro competenza Pertanto, la responsabilità del cessionario d azienda sussiste entro precisi limiti e condizioni, ossia: (i) nei limiti del valore dell azienda ceduta, come risulta dall atto di cessione; (ii) solo previa escussione infruttuosa del debitore principale; (iii) nei limiti di quanto risultava agli atti dell agenzia alla data di cessione dell azienda. Inoltre, non bisogna dimenticare che la corresponsabilità del cessionario è giustificata dall esigenza di mantenere per il creditore (erario) la garanzia patrimoniale costituita dall azienda e dai beni che la compongono. Ciò significa conseguentemente che, come per l analoga garanzia solidale già sancita per i debiti civili dall art c.c., la coobbligazione del cessionario d azienda è limitata ai debiti tributari che siano inerenti il complesso aziendale ceduto. Tali limiti e condizioni non vengono nemmeno menzionati nella cartella impugnata e (salvo che per il primo) è impossibile verificarne la sussistenza, né, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, sono stati positivamente verificati in corso di causa. 4.b Con riferimento al beneficium excussionis I primi giudici hanno ritenuto che risultasse sufficiente a soddisfare il requisito in rubrica la avvenuta notifica di cartella di pagamento al debitore principale, unica iniziativa documentata in atti dalle resistenti. La valutazione dei primi giudici è evidentemente errata in diritto e nel merito. La cartella di pagamento, infatti, non è certo sufficiente. Prima di procedere legittimamente con l esecuzione nei confronti del debitore in solido, occorre che sia 13

14 infruttuosamente esaurita la procedura esecutiva: orbene, la cartella di pagamento non esaurisce, ma semmai avvia la procedura esecutiva, alla stregua di un atto di precetto, e deve essere seguita da ulteriori atti (o almeno tentativi) di riscossione, quali pignoramenti di beni (mobili e/o immobili) e di crediti. Solo a seguito (e per la misura) dell infruttuosità di tali atti, è legittimo azionare l obbligazione solidale. Il comportamento immotivatamente inerte dell Agenzia e del suo concessionario per la riscossione, nei confronti, si aggiunga, di un soggetto che si è posto in liquidazione, non ha solo diminuito le possibilità di incasso per l erario, ma ha anche ingiustamente e gravemente inciso sul diritto di rivalsa dell eventuale obbligato in solido che, potendo attivarsi solo con anni di ritardo, a processo di liquidazione avviato ed avanzato, difficilmente potrà rivalersi sul debitore principale. Con danno grave quanto ingiusto. Erronea è, pertanto, la conclusione dei primi giudici, circa la sufficienza, ai fini del beneficium excussionis, della sola notifica di cartella di pagamento. 4.c Con riferimento al requisito delle risultanze del debito non saldato, agli atti dell Amministrazione finanziaria, alla data di cessione dell azienda Come eccepito in primo grado, nella cartella di pagamento impugnata non era indicato il debito eventualmente risultante, a carico del debitore principale, alla data della cessione d azienda, come si ricorda, avvenuta il 30/10/2009 (cfr. doc. 4 prodotto in primo grado) ed invero, sulla base della data di esecutività del ruolo e della sua causale (controllo automatizzato) è più che ragionevole il sospetto che il debito tributario non risultasse al 30/10/2009. Tale aspetto, tempestivamente e dettagliatamente portato all attenzione dei giudici di primo grado, non risulta in alcun modo chiarito in primo grado. Particolarmente significativo appare l assoluto silenzio in proposito di entrambi i resistenti, che nulla hanno detto, né tantomeno prodotto, per attestare le risultanze debitorie del debitore principale alla data del 30/10/2009, pur essendo per essi, e in 14

15 particolare per l Agenzia delle Entrate, verifica e prova estremamente agevole e nelle sue piene disponibilità. La circostanza, illegittimamente ignorata dai primi giudici, è tutt altro che irrilevante ed anzi determinante. Il fatto che il debito solidalmente azionato fosse risultante, almeno agli atti interni dell Agenzia, alla data del 30/10/2009, costituisce, come detto, presupposto per la sussistenza dell obbligazione solidale in capo all esponente, azionata con la cartella di cui è causa. Sia per regola generale sull onere della prova, per cui chi avanza una pretesa deve fornire le prove della sua fondatezza, sia per il principio generale di vicinanza della prova 3, è onere dell amministrazione finanziaria (e/o dell agente della riscossione) fornire la prova del citato presupposto. In assenza della prova di tale presupposto, la pretesa di pagamento deve essere giudicata infondata. Di più, il fatto che il contribuente avesse in primo grado eccepito il difetto di tale presupposto doveva far giudicare l assoluto ed ingiustificato silenzio in proposito delle controparti come prova della insussistenza del presupposto in parola, anche ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. Del tutto illegittima, pertanto, anche ex art. 112 c.p.c., risulta la sentenza dei primi giudici, che omesse ogni esame ed ogni considerazione dell eccepita assenza del presupposto in parola. Pertanto, sulla base delle risultanze agli atti, e considerata l espressa eccezione e richiesta di verifica della parte ricorrente, nonché l ingiustificato silenzio delle parti 3 Il principio di elaborazione giurisprudenziale di vicinanza alla prova sancisce che, l onere probatorio, anche in deroga alla norma di cui all'art c.c., deve essere posto a carico della parte prossima alla fonte di prova. La vicinanza alla prova è esplicitazione dei doveri di correttezza e buona fede nell adempimento delle obbligazioni nonché, sotto il profilo processuale, è espressione del principio costituzionale del giusto processo e dei doveri di lealtà e probità di cui all art. 88 c.p.c., nonché del principio generale stabilito dal 2 co. dell art. 116 c.p.c. (Cass., S.U., , nn. 577 e 582). 15

16 resistenti, si confida che codesto giudice di appello, in riforma dell impugnata sentenza, voglia giudicare illegittima la pretesa obbligazione solidale, per insussistenza della prova dei requisiti di cui all art. 14 D.Lgs. 472/ d Con riferimento al requisito dell inerenza del debito di imposta In primo grado, l esponente aveva inoltre eccepito il difetto di inerenza del debito di imposta azionato. I primi giudici ritenevano, tuttavia, che tale requisito non rientrasse tra quelli di cui all art. 14, D.Lgs 471/1997, in quanto in esso non espressamente sancito. L interpretazione della norma offerta dai primi giudici non si ritiene corretta. L interpretazione della norma, infatti, non può prescindere dalla sua ratio. Orbene, come già illustrato in primo grado, la corresponsabilità del cessionario è giustificata dall esigenza di mantenere per il creditore (erario) la garanzia patrimoniale costituita dall azienda e dai beni che la compongono. Pertanto, se il debitore principale si priva di tale garanzia patrimoniale essa, per i debiti che la riguardano, ricade sul cessionario in via solidale. Ciò significa conseguentemente che, come per l analoga garanzia solidale già sancita per i debiti civili dall art c.c., la coobbligazione del cessionario d azienda è limitata ai debiti tributari che siano inerenti il complesso aziendale ceduto (altrimenti la norma non manterrebbe la garanzia patrimoniale preesistente, ma ne aggiungerebbe ulteriori, senza alcuna ragionevole giustificazione). Come già illustrato in primo grado, l esponente e il debitore principale cedente l azienda avevano in comune esclusivamente il fatto che esercitassero la propria attività (anche) al dettaglio, mentre erano e sono diversi l oggetto di tale attività, che comprende prodotti editoriali per l esponente (cfr. doc. 2 prodotto in primo grado) e invece abbigliamento per S.r.l. (oggi S.r.l. in liquidazione cfr. doc. 3 prodotto in primo grado). E infatti, il complesso aziendale ceduto comprendeva esclusivamente i beni organizzati necessari e sufficienti alla vendita al dettaglio (cfr. il precedente punto 1.c 16

17 in fatto), ma nulla che fosse attinente ed inerente lo specifico oggetto della vendita di S.r.l., ossia l abbigliamento: erano dunque esclusi dal complesso aziendale, poiché non inerenti lo stesso, il marchio, i dipendenti (entrambi, peraltro, già oggetto di trasferimento a diverso soggetto, addirittura prima della cessione d azienda all esponente doc. 5 prodotto in primo grado), i contratti ed i rapporti coi fornitori, la merce, il magazzino e tutto quanto inerente la merce oggetto di vendita da parte di S.r.l. nel negozio trasferito. Nella cartella impugnata non è indicato a quali operazioni fosse relativa l IVA pretesa in pagamento e nemmeno se dette operazioni fossero svolte nel negozio ceduto all esponente (e ciò è sufficiente a rendere illegittima la pretesa di pagamento, per difetto di motivazione), né i primi giudici hanno ritenuto di dover operare simile accertamento, ma è ragionevole ritenere che esse fossero operazioni relative all oggetto di e, quindi (sulla base dell oggetto sociale doc. 3 prodotto in primo grado) a vendita di abbigliamento, ovvero mobili, ovvero operazioni alberghiere, in ogni caso, niente che potesse essere attinente a un negozio destinata alla vendita di prodotti editoriali. Si ritiene pertanto in ogni caso illegittima la pretesa di corresponsabilità solidale dell esponente, ai sensi dell art. 14, del D.Lgs. 472/1997 e si chiede che, in riforma dell impugnata sentenza, essa venga pertanto annullata. 5. IN DIRITTO: ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA RELATIVAMENTE ALLA STATUIZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Secondo i primi giudici, non sussisterebbe la legittimazione passiva dell Agenzia delle Entrate nella fattispecie, per assenza di iscrizione a ruolo nei confronti della ricorrente. L azione sarebbe stata avviata esclusivamente da Equitalia per la responsabilità solidale di cui all art. 14 D.Lgs. 472/1997. Su detti presupposti, la lite sarebbe relativa esclusivamente a vizi propri della cartella e non al rapporto giuridico dell imposta (p. 4, 1 cpv della sentenza impugnata doc. 1). 17

18 Le conclusioni dei primi giudici sono erronee sia in punto di fatto, sia in punto di diritto. Innanzitutto, l estratto di ruolo dell esponente società, al 4/3/2015, rilasciato da Equitalia Centro S.p.A., riporta iscrizioni a ruolo per Euro ,77, con riferimento alla cartella n , notificata il 21/10/2014 (doc. 2), ossia proprio la cartella di cui è causa (doc 1 prodotto in primo grado). In secondo luogo, l obbligo di pagamento in solido delle somme azionate sussiste(rebbe) per l esponente nei confronti dell Agenzia, unica titolare del relativo credito, rispetto a cui Equitalia è mero agente della riscossione. Pertanto, se l esponente eccepisce, come nella fattispecie, l infondatezza delle condizioni e requisiti per la sussistenza dell obbligazione solidale, contesta la sussistenza dell obbligazione di pagamento a favore dell Agenzia, ossia la legittimità della pretesa, che non costituisce vizio proprio della cartella. Del resto, solo l Agenzia può disporre di tutti gli elementi per verificare e provare la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità della pretesa di pagamento di cui all art. 14, D. Lgs. 471/1997, in particolare il requisito delle risultanze del debito di imposta alla data della cessione di azienda. Sicché è illegittimo affermare l insussistenza della legittimazione passiva dell Agenzia nella presente lite. Si confida pertanto nella riforma dell impugnata sentenza, con annullamento della cartella impugnata e ogni conseguente statuizione, anche restitutoria, anche in ordine alle spese di lite. 6. IN DIRITTO E NEL MERITO: RESTITUZIONE DI QUANTO VERSATO IN CORSO DI CAUSA, PER QUANTO OGGETTO DI CONTROVERSIA E SPESE DI LITE RELATIVE L esponente società, in corso di causa, ha versato l importo corrispondente alla cartella di pagamento impugnata (cfr. doc. 3). L esponente ha altresì versato l ammontare delle spese di lite liquidate nella sentenza impugnata (doc. 4). 18

19 I predetti pagamenti, effettuati in esecuzione del titolo contestato (cartella di pagamento) e dell impugnata sentenza, nella confidata ipotesi in cui l impugnata sentenza venisse riformato per quanto sopra esposto, devono essere restituiti, con gli interessi, per quanto di ragione. In questa sede, pertanto, si chiede altresì che, in riforma dell impugnata sentenza, l Agenzia ed Equitalia siano condannate, per quanto di rispettiva ragione e competenza, a restituire all esponente le somme da essa come sopra versate, con gli interessi, come per legge. **** P.Q.M Voglia codesta On.le Commissione Tributaria Regionale, respinta ogni contraria pretesa, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI - In via preliminare, in riforma, in tutto o in parte, della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimazione passiva, con riferimento alla presente controversia (anche) dell Agenzia delle Entrate; - in via principale, in riforma, in tutto o in parte, della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l illegittimità della cartella impugnata e, per l effetto, dichiarare nulla e/o comunque annullare la stessa, per difetto di motivazione e/o per inutile decorso del termine di cui all art. 25 del D.P.R. 602/1973; - ancora in via principale, in riforma, in tutto o in parte, della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l illegittimità della cartella impugnata e, per l effetto, dichiarare nulla e/o comunque annullare la stessa, per carenza dei relativi presupposti in fatto e in diritto; - per l effetto ed in ogni caso, condannare l Agenzia delle Entrate e l Agente della riscossione, per quanto di rispettiva competenza, a rimborsare quanto corrisposto dall esponente per le ragioni ed i titoli di cui alla cartella 19

20 impugnata, in corso di causa e/o a titolo di riscossione provvisoria e/o di spese di lite; - in ogni caso, condannare le controparti soccombenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA. Con riserva di altro dedurre e produrre anche ai sensi e per gli effetti di cui all art. 24 del D.lgs. n. 546/1992 *** L esponente, inoltre, ai sensi dell art. 33, comma 1, del D.lgs. 546/1992 CHIEDE La trattazione del presente ricorso in pubblica udienza. * Si produce copia dei seguenti documenti: 1) sentenza impugnata 2) Ruolo S.r.l. (estratto) * Ai fini del contributo Unificato, si dichiara la presente controversia di valore pari ad Euro ,89 Milano, 5 novembre

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