SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFITTO DI UN AZIENDA DI RISTORAZIONE IN LOCALITÀ COL DE MICH, COMUNE DI SOVRAMONTE

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1 SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFITTO DI UN AZIENDA DI RISTORAZIONE IN LOCALITÀ COL DE MICH, COMUNE DI SOVRAMONTE Art. 1 Oggetto 1. L Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito, locatore), come rappresentato, dichiara di concedere, come in effetti concede in affitto, a (di seguito, affittuario), l azienda commerciale denominata All Antica Torre sita in località Col de Mich n. 237, in comune di Sovramonte (BL), esercente attività di ristorazione e vendita di prodotti agro-alimentari e artigianali locali tipici. 2. Le parti dichiarano e riconoscono che nell azienda data in affitto si intendono compresi tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale, ivi compresi l insegna, le attrezzature, l arredamento e quant altro esiste nei locali dell azienda, quali risultano da apposito verbale di consegna dell immobile redatto, in contraddittorio tra le parti, in un momento anteriore alla stipula del presente contratto. 3. Non rientra nell oggetto del presente contratto, ma di esso l affittuario dovrà garantire, a titolo di prestazione accessoria, la manutenzione ordinaria, il terreno che circonda l immobile aziendale, per lo più destinato a prato, le cui dimensioni sono di 2 ha. e are, pari a m 2. Art. 2 Durata 1. L affitto dell azienda a v r à l a d u r a t a d i t r e a n n i e, r i c o r r e n d o n e l e c o n d i z i o n i, p o t r à e s s e r e r i n n o v a t o, a d i n i z i a t i v a d e l l Am mi n i s t r a z i o n e, d i u l t e r i o r i t r e a n n i ; i n t a l c a s o, l En t e p a r c o c o mu n i c h e r à a l l a f f i t t u a r i o, a l me n o t r e me s i p r i ma d e l l a s c a d e n z a d e l c o n t r a t t o, l a v o l o n t à d i p r o c e d e r e a l l a r i n n o v a z i o n e d e l l o s t e s s o. Art. 3 Canone 1. Il canone annuo di affitto viene fissato in euro, IVA esclusa, che l affittuario corrisponderà in due rate semestrali di uguale importo all inizio di ciascun periodo stabilito; il pagamento della prima rata di canone dovrà avvenire all atto della stipula del presente contratto. 2. Per i primi t re a nn i i l c an on e v er rà ag gi or n at o i n mi su r a pa r i al 1 0 0% d e ll a va r ia zi o ne, ac c er ta t a d al l ISTAT, d el l in d ic e d ei p re z zi a l c on su mo pe r l e fa mig li e d i op e ra i e d impi e ga ti ve ri fi c at as i n el l a nn o p re ce de n te ; i n se de di e v en tu al e r in n ov o de l c on t ra tt o, il c a no ne s a rà o g ge tt o d i un a n uo va de te r mi na zi o ne, c on co rdata c o n il g e st or e, ch e t er rà co nt o d el l a nd amen t o co mpl es si v o de l l az ie n da. 3. I l canone d a ff it to è so g ge tt o a d imp os ta s u l va l or e ag g iu nt o c on a l iq uo t a de l 2 0%. 1

2 Art. 4 Obblighi del locatore 1. I l locatore g ar an ti s ce i l p ie no e pa c if ic o g od ime nt o de l l az i en da a f fi tt a ta ; in pa rt i co la re, s i i mp eg na a s ol le vare l aff it tu a ri o d a og ni re sp o ns ab il i tà, o ne ri, a nc he fi sc al i, ed al tr i g ra va mi in c o rs o d i ac ce r ta me n to e n on a ncora a c ce rt at i, re l at iv i a ll a z ie nd a med es i ma, na s ce nt i d a ca u se a n te ri or i a ll in iz io de ll af fi tt o. 2. Restano a ca r ic o de l l oc a to re, f in o a ll a da t a de l la s ti p ul a d el p re s en te co nt ra t to, t ut te l e s pe s e re la t iv e a ll i mpiego d i lu ce, a cq u a, g as, t el e fo no, e tc., fe rmo r es ta n do c he l af f it tu ar i o do v rà p ro v ve de r e t empe stivame n te a d i nt es t ar e a s uo n o me, pe r t ut t a la d u ra ta de ll a f fi tt o, i re l at iv i c on tr a tt i d i ut en z a. 3. Restano altre sì a c a ri co de l lo c at or e l e ri p ar az i on i st r ao rd i na ri e, sa lv o q ua nt o p re v is to a l s uc c es si vo ar ti c ol o 5 ; si a pplica, se d e l ca s o, l a r ti co l o de l c od ic e c iv il e. Art. 5 Obblighi dell affittuario 1. L affittuario ha l obbligo di: a) corrispondere il canone di affitto alle scadenze prestabilite; b) condurre l azienda in modo da conservarne la destinazione e la capacità produttiva, anche preponendovi soggetto idoneo, sulla base di un progetto concordato con l Ente parco, in cui sono stabiliti, tra l altro, i periodi dell anno in cui la struttura deve obbligatoriamente funzionare e le modalità di gestione del punto informazioni del Parco, e ferma restando in ogni caso la salvaguardia della sua autonomia gestionale; c) p a r t e c i p a r e, a p r o p r i e s p e s e, se non già in possesso d i u n o d e i r e q u i s i t i p r o f e s s i o n a l i d i c u i a l l a r t i c o l o 5, c o mma 5, d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o 31 ma r z o 1998, n. 114, r i c h i e s t i p e r l e s e r c i z i o d e l l a t t i v i t à d i v e n d i t a d e i p r o d o t t i d e l s e t t o r e me r c e o l o g i c o a l i me n t a r e, a l p r i mo c o r s o p r o f e s s i o n a l e u t i l e i s t i t u i t o o r i c o n o s c i u t o d a l l a r e g i o n e p e r i l c o n s e g u i me n t o d e l t i t o l o d i a l i m e n t a r i s t a, o v v e r o f a r p a r t e c i p a r e a t a l e c o r s o a l t r a p e r s o n a s p e c i f i c a me n t e p r e p o s t a a l l a t t i v i t à c o mm er c i a l e ; d) i n o l t r a r e a l C o m u n e d i So v r a mo n t e l a c o m u n i c a z i o n e d i i n i z i o a t t i v i t à d i c u i a l l a r t i c o l o 7 d e l c i t a t o d e c r e t o l e g i s l a t i v o n. 114 / 98 ; e) provvedere alla vendita dei soli prodotti agro-alimentari e artigianali locali tipici concordati con l Ente parco nel progetto di cui alla precedente lettera b), con preferenza per quelli inseriti nel circuito Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, nonché delle pubblicazioni e dei gadget dell ente stesso; f) rispettare il protocollo per la concessione del logo Carta Qualità del Parco relativo al settore ristorazione, impegnandosi ad entrare nel circuito Carta Qualità ; g) provvedere alla manutenzione ordinaria dell immobile, degli impianti e delle attrezzature che concorrono a formare il patrimonio aziendale, nonché a tutte le riparazioni, sostituzioni e ammodernamenti conseguenti al godimento della cosa e necessari per una sua migliore gestione; 2

3 h) provvedere alla manutenzione ordinaria dell area circostante il fabbricato aziendale, con le cadenze e le modalità concordate con l Ente parco nel progetto di cui alla lettera b); i) intestare a suo nome, dalla data del presente atto, tutti i contratti di utenza di servizi pubblici, compreso quello relativo allo smaltimento dei rifiuti; j) restituire i beni affittati, alla scadenza del contratto, nel medesimo stato in cui gli sono stati consegnati, secondo quanto risulta dal verbale di cui all articolo 1, salvo il deterioramento derivante dall uso. Art. 6 Cauzione 1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l affittuario è tenuto a costituire, nelle stesse forme previste per la cauzione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari a una annualità di canone, IVA esclusa, fornendo prova dell avvenuto deposito all atto della sottoscrizione del contratto. 2. La mancata costituzione della garanzia determina la dichiarazione di decadenza dall aggiudicazione e l incameramento della cauzione provvisoria da parte dell Ente parco, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 3. La cauzione definitiva è svincolata allo scadere della durata del contratto, previa verifica, in contraddittorio con l affittuario, che la cosa è stata resa nel medesimo stato in cui questi l ha ricevuta, salvo il deterioramento risultante dall uso, ed in assenza di altre inadempienze contrattuali dell affittuario medesimo. Art. 7 Poteri del locatore e dell affittuario 1. Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l affittuario osserva gli obblighi che gli incombono; in caso di accertata violazione di tali obblighi, si applica il successivo articolo L affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché non ne pregiudichino la capacità produttiva; se tali iniziative si traducono in un incremento delle componenti aziendali, la differenza tra le consistenze d inventario all inizio e al termine dell affitto sarà regolata in base all articolo 2561, ultimo comma, del codice civile. 3. In nessun caso l avviamento dell azienda può farsi rientrare tra le consistenze indennizzabili di cui al precedente comma 2, e per esso nulla potrà pretendere l affittuario alla scadenza del contratto di affitto. Art. 8 Licenze amministrative 1. A norma de ll ar ti co l o 7 d el la l e gg e 2 5 ag os t o , n. 2 87, i l tr as f er ime nt o de l la g e st io ne de ll az ie nd a c omporta la c es si on e a ll 'av en te ca us a d el le au to r iz za zi o ni d i c ui l E n t e p a r c o è t i t o l a r e, e p e r t a l e s u b i n g r e s s o l En t e p a r c o g i à p r e s t a i l s u o a s s e n s o. 3

4 2. L af fi ttu ar io, d a l c a n t o s u o, s e n z a n u l l a p r e t e n d e r e i n c a m b i o, s i o b b l i g a a c e d e r e, a l l o s p i r a r e d e l c o n t r a t t o d i a f f i t t o, l e a u t o r i z z a z i o n i p r e d e t t e a l l E n t e p a r c o. Art. 9 Responsabilità dell affittuario 1. L affittuario è responsabile per i danni, a persone o a cose, eventualmente arrecati, nell esecuzione del contratto, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori; a tale riguardo, esso si impegna a tenere indenne il locatore da ogni pretesa avanzata da terzi in merito. 2. L affittuario è altresì responsabile della perdita e del deterioramento dei beni aziendali che avvengono nel corso del contratto, anche se cagionati da persone che egli ha ammesso, sia pure temporaneamente, all uso o al godimento dei beni predetti, e salvo che provi che tali eventi sono accaduti per causa a lui non imputabile. Art. 10 Divieto di subaffitto e di cessione del contratto di affitto 1. L affittuario non può subaffittare l azienda, né cedere a terzi il contratto d affitto. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è causa di risoluzione del contratto d affitto. Art. 11 Risoluzione del contratto 1. Oltre che nel caso previsto nel precedente articolo 10, il contratto si risolve: a) di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1456 del codice civile: in caso di mancato pagamento di una intera annualità di canone; in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; in caso di mancata partecipazione, per causa imputabile all affittuario, al p r i m o c o r s o p r o f e s s i o n a l e u t i l e i s t i t u i t o o r i c o n o s c i u t o d a l l a r e g i o n e p e r i l c o n s e g u i me n t o d e l t i t o l o d i a l i m e n t a r i s t a ; b) su richiesta dell Ente parco, nei limiti di cui all articolo 1455 del codice civile: in caso di inottemperanza agli obblighi nascenti dal presente contratto; in caso di reiterate violazioni del progetto di gestione concordato con l Ente parco ai sensi del precedente articolo Il contratto si scioglie altresì nel caso previsto dall articolo 2561, comma 3, del codice civile. 3. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all affittuario, l Ente parco provvede all incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. 4

5 Art. 12 Disciplina delle controversie 1. Le eventuali controversie che potranno insorgere tra l Ente parco e l affittuario in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto vengono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati uno dall amministrazione, uno dal privato contraente e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Belluno. 2. All arbitrato si applicano le disposizioni di cui all articolo 806 e ss. del codice di procedura civile. 3. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata nel termine di sessanta giorni dalla data in cui si verifica il fatto oggetto di contestazione; decorso inutilmente detto termine, ciascuna parte decade dal diritto di ricorrere al giudizio arbitrale. 4. La richiesta di arbitrato, notificata all altra parte, deve indicare con chiarezza i termini della controversia e indicare il nominativo dell arbitro prescelto. Art. 13 Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico dell affittuario le spese di bollo e le altre inerenti al presente contratto. 2. Sono a carico dell Ente parco le spese di registrazione; a tal fine, poiché i canoni di affitto sono assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, trova applicazione, in materia di imposta di registro, l articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n Art. 14 Norma finale 1. Per quanto non previsto nel presente atto, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2555 e ss. e 1615 e ss. del codice civile in materia di affitto di azienda, nonché quelle di cui all articolo 1571 e ss. dello stesso codice in materia di locazione, in quanto applicabili. Firma dell offerente per accettazione 5

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