PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - GESTIONE DEI RIFIUTI NEI CANTIERI -
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- Sebastiano Murgia
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1 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ASSOCIATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI, IN PARTICOLARE DELLE OPERE PUBBLICHE - GESTIONE DEI RIFIUTI NEI CANTIERI - Riva del Garda biblioteca comunale 12 e 15 novembre 2012 Luigino Mongera APPA Settore gestione ambientale Alessio Stenico APPA Settore Laboratorio e controlli
2 QUADRO NORMATIVO (nazionale) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) emanato in esecuzione della Legge 15 settembre 2004 n. 308 Delega per il riordino della legislazione ambientale abroga e sostituisce D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi) D.M. n. 471/1999 (bonifica siti inquinati) D.Lgs. n. 59/2005 (IPPC - AIA) Vedi: art. 183, comma 1, lettera t) definizione di Recupero art. 183, comma 1, lettera z) definizione di Smaltimento art. 183, comma 1, lettera aa) definizione di Stoccaggio art. 183, comma 1, lettera bb) definizione di Deposito temporaneo art. 208 (autorizzazioni), comma 17 (esclusione dal regime autorizzatorio della fase di Deposito temporaneo
3 ALTRE NORME PARTICOLARI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E ALTRE NORME COMPLEMENTARI Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R. 915/1982 Disposizioni per la prima applicazione dell art. 4 del DPR 915/1982 concernente lo smaltimento dei rifiuti Vedi in particolare il paragrafo 4.1 Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi contenitori con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà del rifiuto separazione dei rifiuti incompatibili tra loro bacino di contenimento dei rifiuti liquidi di capacità pari al serbatoio; nel caso di più serbatoi il bacino di contenimento è pari ad almeno 1/3 della capacità complessiva e comunque non inferiore alla capacità del serbatoio più grande serbatoi con dispositivi antitraboccamento (se è un troppo pieno applicare relativo serbatoio) cumuli con basamento resistente, protetti dalle acque meteoriche e dal vento recipienti mobili con: idonee chiusure, dispositivi per riempimento e svuotamento in sicurezza, mezzi di presa per la movimentazione contrassegni (etichette o targhe) ben visibili per dimensione e collocazione
4 SEGUE D.M. 1 aprile 1998, n. 145 Regolamento formulario di accompagnamento dei rifiuti (art. 193 d.lgs. 152/2006) D.M. 1 aprile 1998, n. 148 Regolamento dei registri carico e scarico dei rifiuti (art. 190 d.lgs. 152/2006) Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. 812 Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal DM 1 aprile 1998, n. 148 e dal DM 1 aprile 1998, n. 145
5 SEGUE D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione direttiva 1999/31/CE sulle discariche Vedi art. 2, comma 1, lettera g) definizione di Discarica: "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
6 SEGUE D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento di gestione dei rifiuti sanitari D.M. 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
7 SEGUE D.M. 17 dicembre 2009 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai sensi dell art. 189 del d.lgs. 152/2006 e dell art. 14-bis del d.l. n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 D.M. 10 agosto 2012, n. 161 Disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti Attuazione articolo 49 del d.l. 1/2012 ( D.l. Liberalizzazioni )
8 QUADRO NORMATIVO PROVINCIALE D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e s.m. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 luglio 1991, n /Leg. Art. 87, comma 3, del TULP. Approvazione del regolamento di esecuzione criteri per l accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani (da applicare in modo coordinato: prima con il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 372 Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti poi con la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti )
9 QUADRO NORMATIVO PROVINCIALE Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 luglio 1991, n /Leg. Art. 87, comma 3, del TULP. Approvazione del regolamento di esecuzione criteri per l accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani Art. 2 I rifiuti liquidi compresi nelle tabelle 1) e 2) allegate al regolamento devono essere provvisoriamente stoccati in cisterne o contenitori, anche asportabili, purché dotati di intercapedine o collocati in idoneo bacino di contenimento. Ai fini del dimensionamento dei bacini di contenimento di cui al comma 1 si applicano i criteri tecnici stabiliti dal paragrafo 4.1.2) della deliberazione del comitato interministeriale 27 luglio Art. 3 I rifiuti solidi o semisolidi e i fanghi compresi nelle tabelle 1) e 2) allegate al regolamento devono essere provvisoriamente accumulati su basamenti o in container resistenti all'azione dei rifiuti medesimi. Tali rifiuti devono inoltre essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.
10 QUADRO NORMATIVO PROVINCIALE Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 luglio 1991, n /Leg. Art. 87, comma 3, del TULP. Approvazione del regolamento di esecuzione criteri per l accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani Art. 4 I rifiuti compresi nella tabella 3, possono essere stoccati provvisoriamente nel modo seguente: a) in contenitori, cisterne e vasche a tenuta senza intercapedine o bacino di contenimento, se liquidi; b) a diretto contatto del suolo, nel caso di rifiuti solidi o semisolidi o di fanghi. Art. 5 Per i rifiuti compresi nella tabella 3) ovvero per altri rifiuti non tossici e nocivi non contemplati dal regolamento, il sindaco può imporre le misure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, in ragione della tipologia e dei quantitativi dei rifiuti, nonché in relazione all'ubicazione dell'accumulo temporaneo ed alle peculiarità ed esigenze di tutela ambientale o igienicosanitarie, in esecuzione dell'art. 217 del T.U.L.L.S.S. e dell'articolo 91 del T.U.L.P.
11 SEGUE L.P. 14 aprile 1998, n. 5 Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 1998 n /Leg. Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti. Decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell art. 55 della l.p. 19 febbraio 2002, n.1.
12 D.Lgs. n. 152/2006 Art. 183 Definizioni n) gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; o) raccolta : il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) raccolta differenziata : la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
13 D.Lgs. n. 152/2006 Art. 183 Definizioni aa) stoccaggio : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; (la fattispecie dello stoccaggio si concretizza quando le condizioni di deposito dei rifiuti non sono conformi ai criteri stabiliti per la fattispecie del deposito temporaneo come più avanti descritti)
14 D.Lgs. n. 152/2006 Art. 183 Definizioni bb) deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
15 D.Lgs. n. 152/2006 Art. 183 Definizioni bb) deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) 2) 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
16 D.Lgs. n. 152/2006 Art. 183 Definizioni ll) gestione integrata dei rifiuti : il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) centro di raccolta : area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
17 D.Lgs. n. 152/2006 Art. 183 Definizioni oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
18 D.Lgs. n. 152/2006 Art. 183 Definizioni qq) sottoprodotto : qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all articolo 184-bis, comma 2.
19 Classificazione dei rifiuti
20 D.Lgs. n. 152/2006 Articolo 184 Classificazione Secondo l'origine in: - rifiuti urbani - rifiuti speciali Secondo le caratteristiche di pericolosità in: - rifiuti pericolosi - rifiuti non pericolosi
21 Sono rifiuti urbani: D.Lgs. n. 152/2006 Articolo 184 Classificazione a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).
22 Segue art. 184 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del decreto. L elenco dei rifiuti di cui all allegato D (codici C.E.R.) alla parte quarta del decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L inclusione di una sostanza o di un oggetto nell elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all articolo 183. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
23 ALLEGATO I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti H1 "Esplosivo"; H2 "Comburente"; H3-A "Facilmente infiammabile"; H3-B "Infiammabile"; H4 "Irritante"; H5 "Nocivo"; H6 "Tossico"; H7 "Cancerogeno"; H8 "Corrosivo"; H9 "Infettivo"; H10 "Teratogeno"; H11 "Mutageno"; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 "Ecotossico".
24 D.Lgs. n. 152/2006 Art. 184-bis Sottoprodotto a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana.
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