INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA. ISVAP pag. 2. CHE COS E IL RUI. pag. 3. FORMAZIONE PRIMARIA pag. 4. AGGIORNAMENTO. pag. 4

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1 INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA Indice: ISVAP pag. 2 CHE COS E IL RUI. pag. 3 LE FIGURE CHE OPERANO IN AGENZIA. pag. 4 FORMAZIONE PRIMARIA pag. 4 AGGIORNAMENTO. pag. 4 I PERCORSI FORMATIVI DI INTERATTIVA pag. 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE: FAQ pag. 7 BIBLIOGRAFIA pag. 9 1

2 ISVAP L organo che vigila sul settore assicurativo è l ISVAP, IStituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo; esso è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n L'ISVAP si configura come un'autorità indipendente, dotata di autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale. Sono organi dell'isvap il Presidente, che esercita anche le funzioni di direttore generale, e il Consiglio, costituito da sei componenti oltre al Presidente. L'organigramma contenuto in questa sezione mostra l'organizzazione interna dell'isvap. Il personale in servizio - al 1 luglio 2010 era di 348 unità di ruolo, oltre alle 13 unità con contratto a tempo determinato - opera secondo quanto previsto nel Regolamento del personale. MISSIONE E AMBITO DI INTERVENTO L'esercizio della vigilanza da parte dell'isvap ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti: delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (c.d. vigilanza "supplementare"); degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti e di ogni altro operatore del mercato assicurativo; dei soggetti che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi. FUNZIONI E POTERI L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio di poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva nonché attraverso l'adozione di ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati. Le norme sulla vigilanza, contenute in molteplici disposizioni di settore, sono ora riunite nel Codice delle Assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che entrerà in vigore dal 1 gennaio In particolare, l'isvap provvede ad autorizzare le imprese all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa nei vari rami e all'estensione rispetto a quelli già autorizzati nonché a svolgere tutte le attività connesse con il rilascio di tali autorizzazioni, verificando nel tempo la sussistenza delle previste condizioni di esercizio, nonché ad autorizzare le operazioni di fusione, scissione e trasferimento di portafoglio e le operazioni infragruppo. Dette competenze vengono esercitate, attraverso il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, nei confronti delle imprese assicurative nazionali ed estere (rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese non appartenente all'unione Europea) e riassicurative ad essa sottoposte. La vigilanza a fini di stabilità sulle imprese con sede legale in uno Stato membro dell'unione Europea, che esercitano attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, spetta all'autorità dello Stato membro d'origine (c.d. home country control). Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'isvap ha, tra l'altro, la facoltà di richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie, disporre nei loro confronti ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; convocare i componenti degli organi 2

3 amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto. Può inoltre ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione di assicurati e danneggiati. In particolare, nel caso in cui l'impresa violi le norme che è tenuta a rispettare o adotti comportamenti che potrebbero pregiudicare la sua stabilità, l'isvap può adottare misure correttive, repressive e sanzionatorie o proporne l'adozione da parte del Ministro delle attività produttive. L'ISVAP effettua altresì le attività necessarie per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Svolge inoltre attività consultiva di segnalazione e proposta nei confronti del Parlamento e del Governo nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo. Nell'esercizio delle funzioni che gli sono demandate, l'isvap promuove tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con le altre autorità di vigilanza finanziarie e con gli Organi di controllo assicurativi degli altri Paesi dell'unione Europea. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta. I regolamenti, le raccomandazioni interpretative ed i provvedimenti riguardanti i soggetti vigilati sono pubblicati sul Bollettino mensile e disponibili sul sito Internet dell'isvap. COS È IL RUI Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) disponibile dal 1 febbraio 2007 contiene i dati dei soggetti che svolgono l attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia. Il Registro è stato istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull intermediazione assicurativa, ed è disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre In base a tale normativa, l esercizio dell attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, una fotografia completa dei soggetti che operano nel campo della intermediazione. Il Registro è suddiviso in 5 sezioni: sezione A (agenti), sezione B (broker), sezione C (produttori diretti di imprese di assicurazione), sezione D (banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste italiane Divisione servizi di bancoposta), sezione E (collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari). Per ogni approfondimento consultare gli allegati. 3

4 Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro, con l eccezione degli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E per i soli incarichi di distribuzione relativi al ramo r.c. auto. LE FIGURE CHE OPERANO IN AGENZIA AGENTI Coloro che hanno il mandato dalla compagnia. Devono essere iscritti alla sezione A del RUI devono sostenere l esame all ISVAP SUBAGENTI coloro che hanno il mandato dall agente ed operano al di fuori dell agenzia. Devono essere iscritti alla sezione E del RUI è sufficiente che seguano un corso di 60 ore IMPIEGATI DEI SUBAGENTI operano al di fuori dell agenzia. Anch essi devono essere iscritti alla sezione E del RUI e quindi seguire un corso da 60 ore. IMPIEGATI D AGENZIA coloro che operano all interno dei locali dell agenzia con semplice ruolo impiegatizio. Non devono essere iscritti al RUI, ma, all assunzione, hanno l obbligo, di frequentare un corso di prima formazione di 60 ore. FORMAZIONE PRIMARIA I contenuti e le modalità di formazione primaria per le figure dei subagenti, impiegati dei subagenti ed impiegati d agenzia sono descritti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006, agli articoli 17 e 21. In sintesi, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, è necessario frequentare corsi della durata di 60 ore così suddivise: 30 on-line 30 aula/video learning Tali corsi avranno ad oggetto: nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche concernenti la materia assicurativa. La formazione in aula/video learning deve essere impartita da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo (avvocati, assicuratori, broker finanziari ). La formazione si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione. AGGIORNAMENTO L aggiornamento per tutte le figure professionali è regolamentato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, all articolo 38. Art. 38 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali in cui opera l intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all interno dei locali dell intermediario, dalla data di 4

5 inizio dell attività; in ogni caso, l aggiornamento è effettuato in occasione dell immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell evoluzione della normativa di riferimento. 2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell aggiornamento professionale. Dall attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l esito positivo del test finale. 3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all attività di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano. L obbligo di aggiornamento professionale si riferisce a tutti gli intermediari persone fisiche iscritti nel Rui e agli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali in cui opera l intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D. Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all aggiornamento professionale. Tuttavia, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, la ripresa dell attività è subordinata all adempimento dell obbligo di aggiornamento professionale di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula/video learning. Gli intermediari sono esonerati dall obbligo di effettuare l aggiornamento in caso di: a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio. L esonero, in caso di gravidanza, compete dall inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto. L adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell impedimento. Decorso un anno dall ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell attività, i soggetti tenuti devono effettuare un aggiornamento di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L aggiornamento professionale deve essere effettuato ogni anno entro il 31 dicembre ed in occasione dell immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell evoluzione della normativa di riferimento. I corsi (sono esclusi altri sistemi di formazione e aggiornamento che non siano corsi, quale ad esempio la partecipazione a convegni) sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell aggiornamento professionale. Dall attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l esito positivo del test finale. L ISVAP non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi. La specializzazione dei docenti si riferisce al loro possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica. In tal senso, non è esclusa dal Regolamento la possibilità che la formazione sia impartita anche da intermediari, purché in possesso di detti requisiti. A tal fine dovranno rilevare, oltre alle conoscenze teoriche, almeno l anzianità di attività, le dimensioni e la complessità del portafoglio gestito, precedenti esperienze didattiche. E inoltre necessario che le conoscenze e le esperienze di cui è in possesso l intermediario si riferiscano specificamente alle materie in cui intende erogare la formazione. Resta inteso 5

6 che è rimessa alla responsabilità dell intermediario l autovalutazione del possesso dei predetti requisiti e che l Autorità potrà svolgere verifiche, anche ispettive, sull adeguatezza dei corsi tenuti, anche sulla base della relativa documentazione che gli intermediari sono tenuti a conservare secondo quanto previsto dall art. 57 del Regolamento. I PERCORSI FORMATIVI DI INTERATTIVA I corsi presenti all interno del catalogo Interattiva sono: DESCRIZIONE: Tutti i corsi hanno in dotazione, come supporto per lo studente: - n 1 dispensa riassuntiva dei moduli erogati in FAD - n 1 dispensa degli argomenti affrontati in VL Per quanto riguarda la parte in VL, l Edinet può usufruire di due possibili soluzioni: - il/i docente/i vengono forniti da Interattiva - il/i docente/i vengono consultati direttamente dal centro Edinet 6

7 FORMAZIONE PROFESSIONALE: FAQ Il Regolamento prevede che i corsi di formazione professionale e di aggiornamento siano tenuti da docenti specializzati. Cosa si intende per specializzati? Gli agenti possono rientrare in tale nozione? La specializzazione si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica. Gli agenti possono tenere corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché siano in possesso di un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa con riguardo alle nozioni di cui all art. 17, comma 2, lett. b) del Regolamento sulle quali intendono impartire la formazione. Gli stessi dovranno essere, inoltre, in possesso di adeguate capacità didattiche acquisite sulla base di precedenti esperienze di insegnamento ovvero attraverso altre esperienze che abbiano fatto conseguire agli stessi la capacità di trasferire a terzi le cognizioni possedute. Resta inteso che è rimessa alla responsabilità dell intermediario l autovalutazione del possesso dei predetti requisiti e che l Autorità potrà svolgere verifiche, anche ispettive, sull adeguatezza dei corsi tenuti, anche sulla base della relativa documentazione che gli intermediari sono tenuti a conservare secondo quanto previsto dall art. 57 del Regolamento. E previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire corsi di formazione professionale? Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari l organizzazione della formazione, l Autorità non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal Regolamento. Quali sono le caratteristiche dei corsi di formazione di cui all art. 17, comma 2, del Regolamento? La formazione deve consistere nella frequenza a corsi, in aula o a distanza, a carattere didattico sulle materie e secondo gli standard previsti dall art. 17, comma 2, del Regolamento con l esclusione del mero affiancamento all attività professionale di soggetti già iscritti. Come deve essere certificata la formazione professionale? L impresa di assicurazione che si avvale di produttori diretti è tenuta ad attestare, nella domanda per la loro iscrizione, ai sensi dell art. 17, comma 3 del Regolamento, di aver provveduto ad impartire loro una formazione conforme ai criteri di cui al comma 2 dell art. 17; nel caso dei soggetti da iscrivere nella sezione E del registro, la predetta attestazione è resa nella domanda di iscrizione dagli intermediari che si avvalgono della loro collaborazione (art. 21, comma 3). Quale formazione professionale va impartita a coloro che intendono svolgere per la prima volta attività subagenziale o quella di collaboratore da iscrivere nella sezione E del registro? Come previsto dall art. 21, lett. c) del Regolamento, la formazione deve essere acquisita mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall art. 17, comma 2. In particolare, fermi restando gli ulteriori requisiti di cui alla norma da ultimo citata, il soggetto da formare, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, dovrà partecipare a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula, aventi ad oggetto le materie indicate nella lett. b) dell art. 17. Le imprese monoramo devono erogare lo stesso numero di ore di quelle multiramo? Il numero minimo di ore di frequenza ai corsi di formazione professionale per l iscrizione nel registro è identico per tutti gli intermediari, indipendentemente dai rami autorizzati/esercitati dalle compagnie per le quali operano; la formazione in tal modo acquisita, consente, tra l altro, ai soggetti che collaborano con un intermediario operante per un impresa monoramo di prestare la propria collaborazione anche ad un intermediario che opera per un impresa multiramo, senza necessità di integrare la formazione. 7

8 Esistono corsi di formazione e di aggiornamento professionale certificati dall ISVAP? L ISVAP non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi. Il Codice delle assicurazioni ed il Regolamento n. 5/2006 stabiliscono i requisiti minimi della formazione, ma lasciano all autonomia ed alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l organizzazione della formazione stessa. Ne consegue che ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni dell ISVAP deve ritenersi indebita ed è opportuno che venga segnalata. Un soggetto che abbia superato la prova di idoneità prevista dall art. 9 del Regolamento e che è in regola con tutti gli altri adempimenti, può operare subito dopo aver presentato la domanda d iscrizione o deve attendere una comunicazione dell ISVAP? Entro quali tempi l ISVAP provvederà a dare comunicazione? Colui che ha superato la prova di idoneità per poter operare deve attendere l iscrizione nel RUI, che avviene previa verifica da parte dell ISVAP della sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti per l iscrizione stessa. L ISVAP si pronuncia sulla domanda nel termine massimo di 90 giorni. Il regime attuale non si discosta da quello precedente l emanazione del Codice delle assicurazioni nel quale la possibilità di dare avvio all attività di agente o di broker era comunque subordinata all iscrizione nei relativi Albi. L aggiornamento professionale previsto dall art. 38 del Regolamento con cadenza annuale può essere effettuato facendo riferimento all anno solare? Per tener conto delle esigenze organizzative correlate alla programmazione dell attività di aggiornamento professionale, l adempimento annuale dell obbligo formativo previsto dal Regolamento può essere effettuato facendo riferimento all esercizio 1/1 31/12. Per i soggetti iscritti nel Registro all atto della sua istituzione quando va effettuato il primo aggiornamento professionale? La prima cadenza dell obbligo di aggiornamento professionale conseguente all entrata in vigore del Regolamento, si deve intendere riferita all anno L obbligo di formazione e di aggiornamento professionale di un intermediario iscritto nella sezione E del registro deve essere assolto per ogni intermediario che se ne avvale? Il Regolamento lascia liberi gli intermediari, con i quali collabora lo stesso intermediario iscritto nella sezione E, di coordinarsi e ripartire tra loro le attività di formazione e di aggiornamento professionale di tale collaboratore; ciò purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti. Qual è il termine per l adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale per l anno 2009? In considerazione delle esigenze connesse al recepimento del complesso delle modifiche al Regolamento Isvap n. 5/2006 sull intermediazione assicurativa introdotte dal Provvedimento ISVAP n del 2 luglio 2009, l adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale per l anno 2009 può essere effettuato entro il 28 febbraio

9 BIBLIOGRAFIA: CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (D.LGS. 209/2005): AGGIORNAMENTO: FAQ: PRILE% pdf SEZIONI RUI: A B C D E REGOLAMENTO N : 9

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