LICEO SCIENTIFICO STATALE Donato Bramante
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- Ilario Esposito
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1 REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (delibera n 64 Consiglio di Istituto del 28 maggio 2015) Art. 1 Finalità 1. L arricchimento dell offerta formativa, prodotto specifico dell autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell ordinaria attività curriculare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell Offerta Formativa allo scopo di integrare la normale attività curriculare o sul piano della formazione generale delle personalità degli studenti o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche, garantendo conseguentemente coerenza con gli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari di un Liceo, e in particolare di un Liceo Scientifico (C.M. n. 291/1992). 2. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il fondamento e o scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all inizio delle lezioni, determinante non solo per l attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. Tale fase programmatoria si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola. Sono escluse finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. 3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare e appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione con conseguente ricaduta didattica. 4. La gestione, l organizzazione e l attuazione dei viaggi di istruzione/stage/visite guidate/attività di orientamento/attività sportive in Italia e all estero, rientra nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche che operano in autonomia decisionale con riferimento alle disposizioni vigenti. Il presente Regolamento definisce in modo coordinato compiti e funzioni degli organi scolastici, collegiali e monocratici, a vario titolo coinvolti. Art. 2 Tipologia 1. I viaggi di istruzione (prevedono almeno un pernottamento) e le visite/uscite didattiche sono riconducibili alle seguenti tipologie (C.M. n. 623/1996): a) visite e viaggi di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese e della realtà dei paesi stranieri; partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, visite a località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici del corso di studio; b) visite e viaggi nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti in cui si siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali; 1
2 c) visite e viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, di specifiche conoscenze linguistiche mediante full-immersion in Paesi esteri, di specifiche conoscenze scientifiche presso Centri di ricerca nazionali ed internazionali, anche con riferimento a specifici progetti realizzati con Enti Esterni o in autonomia da parte dell Istituto; d) viaggi connessi ad attività sportive laddove conservino evidente valenza formativa sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano tra essi quelli legati alle manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale. 2. Nella definizione viaggi di istruzione si ricomprendono le seguenti tipologie: a) viaggi di istruzione propriamente detti, ovvero viaggi di integrazione culturale in Italia e all estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno; b) visite guidate, ovvero viaggi presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi o partecipazione a spettacoli teatrali o televisivi congruenti con gli obiettivi formativi programmati, con rientro in sede nello stesso giorno. 3. Le uscite didattiche sul territorio, che non presuppongono l utilizzo di un mezzo di trasporto, non sono disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate direttamente dal dirigente scolastico, previa delibera del consiglio di classe e acquisizione del consenso delle famiglie per gli allievi non in possesso di maggiore età. Art.3 Pianificazione delle attività 1. I viaggi di istruzione di cui all art.2, comma 1, lettera a), (viaggi di più giorni), sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo. 2. Così come previsto dalla C.M. n.623/96, le iniziative sono programmate previa consultazione del comitato studentesco. 3. Le proposte, deliberate dal competente Consiglio di classe in composizione di diritto ed elettiva, sono presentate all ufficio di dirigenza entro il 15 novembre con l esatta indicazione dei seguenti elementi: a) Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo; b) nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplente; c) numero presunto di allievi partecipanti; d) partecipazione di allievi diversamente abili; e) spesa-unitaria massima orientativa. 4. Le proposte sono presentate al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera il Piano annuale dei viaggi di istruzione. Al Consiglio di istituto spetta la delibera di adozione di detto Piano, al dirigente scolastico l esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione. 5. Considerata l opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curriculari, si fissa in 8 giorni il periodo massimo utilizzabile dalle classi quinte ( 5 gg visite di istruzione e 3 gg. visite guidate), e 5 giorni per le altre classi (3 gg per visite di istruzione e 2 gg. visite per visite guidate) 2
3 fruibile in unica o più soluzioni (al fine del computo del periodo massimo utilizzabile sono calcolati solo i giorni impiegati in alternativa alle lezioni in aula e non i festivi eventualmente ricompresi). 6. I giorni non utilizzati per il viaggio di istruzione potranno essere utilizzati per le uscite didattiche 7. Il Collegio dei docenti, in relazione al calendario scolastico e all organizzazione delle attività collegiali e didattiche (consigli di classe, attività di recupero, corsi PON/FSE, ecc.) stabilisce annualmente il periodo di effettuazione dei viaggi: marzo/aprile. 8. Limitatamente ai viaggi a lunga percorrenza è consentita l effettuazione anche nelle ore notturne, così come previsto al punto 9.1 della C.M. n.291/ I viaggi di istruzione di cui all art. 2, comma 2, lettera b), (visite guidate), sono programmati da ciascun Consiglio di Classe nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo. 10 Per ragioni di sicurezza è fatto divieto, di norma, di intraprendere qualsiasi viaggio nelle ore notturne. 11. E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni. Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera. Art. 4 Destinatari 1.I destinatari sono : a) dei viaggi di istruzione, di cui all art.2, comma 1, lett. a) all estero: gli allievi frequentanti l ultimo anno di corso; b) dei viaggi di istruzione, di cui all art.2, comma 1, lett. a) in Italia : tutti gli allievi frequentanti; c) delle uscite didattiche, di cui all art.2, comma 1, lett. b) : tutti gli allievi del liceo. 2. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dell iniziativa sarà favorito il raggruppamento di massimo due classi. 3. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione dei due terzi degli allievi componenti la classe interessata. 4. Per gli allievi non partecipanti rimane l obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento. 5. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale. 6. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all estero di documento valido per l espatrio, ove previsto, oltre a tessera sanitaria. 7. Non è consentita la partecipazione di terze persone quali genitori, figli, parenti. 3
4 8. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico sanitario concernenti allergie alimentarti o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. 9. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede. Art. 5 - Ruolo del consiglio di classe 1. Il Consiglio di classe formula la proposta e valuta la coerenza alla programmazione didattica dei viaggi di istruzione/stage/visite guidate/uscite didattiche/attività di orientamento/attività sportive, anche tenendo conto delle indicazioni avanzate nelle precedenti riunioni di programmazione dei diversi dipartimenti disciplinari. 2. La meta, il programma, le finalità, il docente/i accompagnatore/i ed eventuali sostituti saranno indicati nel primo consiglio di classe. Spetterà comunque al consiglio di classe successivo, in quanto aperto alle componenti studenti e genitori, eventualmente approvare in via definitiva tali attività. Dopo essere stata opportunamente deliberata e sottoscritta (all.to 1), la partecipazione della classe al viaggio di istruzione/stage/visite guidate/uscite didattiche/attività di orientamento/attività sportive, va tempestivamente comunicata dal coordinatore di classe alla Commissione viaggi per l'attuazione di tutti gli adempimenti connessi. Tali richieste devono essere presentate in forma scritta attraverso la debita compilazione degli appositi moduli (per i viaggi di istruzione/stage, all.to A - per le visite guidate/uscite didattiche ecc. all.to A 1). 3. Ogni consiglio di classe, durante le attività di programmazione annuale, potrà individuare non più di 3 visite guidate e/o uscite didattiche della durata di un solo giorno, come pure potrà selezionare eventuali partecipazioni della classe ad eventi di varia natura fino ad un massimo di Al fine di contenere i costi e tenuto conto della complessità dell organizzazione dei viaggi di istruzione/stage/ attività sportive di più giorni, sarebbe opportuno che consigli di classe paralleli, possibilmente a partire dalle riunioni programmatiche dipartimentali, concordassero mete comuni, naturalmente in coerenza con le rispettive programmazioni didattiche ed educative. Art. 6 Ruolo del Consiglio d Istituto e del Collegio docenti. Criteri per l ammissibilità delle proposte dei viaggi di istruzione 1. Il Collegio Docenti ha la competenza di valutare e deliberare la coerenza didattica dei viaggi di istruzione /stage/visite guidate/attività di orientamento/attività sportive con le finalità formative delineate nel POF. Secondo quanto riportato nel Regolamento n. 567 del 1996 le iniziative integrative della formazione curriculare, tra cui anche i viaggi e le visite di istruzione, sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie e delle loro proposte. Annualmente pertanto, il Consiglio di Istituto formulerà un documento in cui siano descritti criteri ed indirizzi per l ammissibilità di proposte di viaggi e gite di istruzione. In particolare verranno indirizzati i seguenti ambiti: Costi massimi ammissibili pro-capite per la partecipazione ai viaggi, al fine di limitare potenziali discriminazioni nella partecipazione legate alle condizioni economiche delle famiglie; Eventuali limitazioni legate ad aspetti disciplinari e di tutela della sicurezza; 4
5 . Eventuali indirizzi per la individuazione delle priorità delle proposte. A tal scopo, secondo le indicazioni della Circolare 623/96, il Collegio dei Docenti esprime un proprio parere sulle proposte di viaggi e visite di istruzione formulate dai Consigli di Classe, e come indicato nell art. 4 del presente Regolamento. Ai sensi della stessa circolare è inoltre obbligatoria la consultazione dei rappresentanti degli studenti, che faranno pervenire proprio parere non vincolante sulle proposte. Art. 7 Nomina e Competenze della Commissione viaggi 1. L organizzazione dei viaggi di istruzione di cui all art.2, comma 1, lettera a), (viaggi di più giorni), è di competenza della Commissione Viaggi. I vari adempimenti saranno espletati dalla Commissione con la collaborazione di un docente accompagnatore di ciascuna classe, individuato dal Consiglio di Classe come referente. 2. Il Dirigente scolastico nomina annualmente entro il 10 novembre apposita Commissione per le visite ed i viaggi di istruzione. Essa è costituita da due docenti e da un collaboratore del preside. 3. I compiti della Commissione sono: a) presentazione ai Consigli di Classe del documento di indirizzo predisposto dal Consiglio di Istituto. Per ciascun programma la Commissione dovrà indicare un costo previsto complessivo, inclusivo delle spese per vitto, ingressi, guide ed altri costi che lo studente dovrà sostenere; c) esame delle proposte presentate dai Consigli di classe, una volta che esse siano state corredate dai pareri del Collegio dei Docenti e del Comitato Studentesco, verificandone la completezza ed il rispetto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto ed allestendone apposita scheda sinottica per l approvazione; d) predisposizione, con il supporto dei Servizi amministrativi, delle richieste di preventivo verso i soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni normative ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ed in conformità con le prescrizioni del D.Lgs. n. 111 del 17 marzo 1995; e) esame dei preventivi proponendo alla Giunta l approvazione motivata del soggetto al quale assegnare la fornitura. f) collaborazione, in generale, con gli Organi amministrativi per la migliore riuscita delle iniziative e delle attività 4. L organizzazione dei viaggi di istruzione di cui art.2, comma 1, lettera b) (visite guidate ), è di competenza di un docente referente all interno del Consiglio di classe. Art.8 Nomina e Competenze della Commissione viaggi 1. La responsabilità della progettazione, dell'organizzazione (esclusi gli aspetti amministrativi) e della pratica attuazione di ciascun viaggio d istruzione e visita guidata saranno affidate, in ogni Consiglio di Classe, ad un Docente Referente, rappresentato di volta in volta da colui che propone il progetto di viaggio. Art. 9 Compiti del docente Referente 1. Il Docente referente per il viaggio d istruzione: 5
6 a - redige il progetto-proposta da presentare al Consiglio di Classe ed alla Commissione viaggi, coerente con i criteri e gli indirizzi forniti dal Consiglio di Istituto e completo di tutti i dati e degli allegati richiesti, con particolare riguardo agli obiettivi didattici e l indicazione dei docenti accompagnatori (anche di riserva); b - cura ogni adempimento organizzativo: coopera con la segreteria ed il responsabile del settore e con i rappresentanti degli studenti e delle famiglie alla gestione delle varie fasi di pratica organizzazione del viaggio c - raccoglie acquisire il consenso scritto degli esercenti la responsabilità genitoriale, per gli alunni minorenni, oppure degli studenti maggiorenni controfirmato dai genitori; d fa firmare il patto di corresponsabilità da parte delle famiglie e degli interessati; e - acquisisce dalla segreteria didattica l elenco nominativo dei partecipanti, f - si accerta che siano state versate le quote di partecipazione a titolo di acconto e saldo effettuato con versamento su ccp di istituto. 2. I contatti con le agenzie di viaggi, da parte dei docenti incaricati, devono avere carattere esclusivamente informativo itinerari, competenze delle guide, ecc. - e non carattere economico ed amministrativo. 3. Il docente Referente per l uscita didattica di un solo giorno fa richiesta di partecipare ad eventuali uscite didattiche, programmata dal Consiglio di classe, oltre che alla Commissione viaggi, al Dirigente scolastico attraverso la compilazione di un apposito modulo (all.to A 1). L'intera organizzazione di tali attività è di competenza dei docenti interessati. Essi sono inoltre tenuti a comunicare per tempo al Direttore amministrativo (almeno 30 giorni prima) tutte le informazioni relative alle suddette attività, affinché possa predisporre i mezzi necessari agli spostamenti degli alunni. Lo stesso docente si accerta che siano state versate le quote di partecipazione con le stesse modalità previste per i viaggi di istruzione. Art. 10 Docenti accompagnatori 1. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell incarico, è svolta dal personale docente, di norma, individuato all interno del consiglio di classe della classe partecipante. 2. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, salvo elevazione fino ad un massimo di 18 allievi per effettive esigenze connesse al numero dei partecipanti e 20 per alunni maggiorenni. 3. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, più un accompagnatore supplente. Il dirigente provvederà all individuazione di eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico. 4. Per i viaggi di istruzione/stage/visite guidate/attività di orientamento/attività sportive deve essere assicurato l avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da evitare che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nello stesso anno scolastico, assentandosi dalle lezioni per più di 8 giorni ( tra viaggi e visite/uscite didattiche). 6
7 5. Rientra nel potere discrezionale del dirigente scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di supporto logistico-organizzativo. 6. Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza di una fra le seguenti lingue straniere: inglese, francese, spagnolo o la lingua del paese da visitare. 7. Il Dirigente scolastico conferisce al docente referente l incarico di Direttore di viaggio, che ha il compito di impartire direttive al gruppo al fine di una migliore organizzazione e coordinamento e coordinare la presentazione al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla conclusione del viaggio della prevista relazione sullo svolgimento dello stesso. 8. Ai sensi dell art.2047 C.C. e art.61 della Legge n.312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza di tutti gli studenti. Art. 11 Allievi diversamente abili 1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all Adv o direttamente alle strutture riceventi la presenza di detti allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore. 2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista, in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito in base all art.5, quinto comma, una unità aggiuntiva dedicata. 3. L accompagnatore dell allievo diversamente abile non deve necessariamente essere il docente di sostegno, ma può essere qualunque membro della comunità scolastica, quale docente, collaboratore scolastico assegnato per l assistenza alla persona, in deroga al divieto generale previsto. Art. 12 Procedura per l approvazione dei viaggi di istruzione. 1. Entro il 10 ottobre di ciascun anno scolastico, il Consiglio di Istituto emana il documento di indirizzo sui viaggi e le viste di istruzione di cui all Art. 3 del presente regolamento. Entro il 31 del mese di ottobre, la Commissione per i viaggi e le visite di istruzione, presenta il documento di cui al punto a) dell Art. 4 del presente documento ai Consigli di Classe. Entro il 15 del mese di novembre i Consigli di Classe approvano le loro proposte di viaggi e viste di istruzione articolate e comunicano alla Commissione viaggi. Entro il 30 del mese di novembre il Collegio dei docenti e i rappresentanti degli studenti effettuano le proprie valutazioni e corredano ogni proposta di un proprio parere. Entro il mese di dicembre la Commissione per i viaggi e le visite di istruzione elabora scheda sinottica di ciascuna proposta di progetto per l approvazione da parte del Consiglio di Istituto entro il mese di gennaio. 2. La Commissione supporta i Servizi amministrativi, nella produzione delle richieste di preventivo da inviare ai soggetti titolati ed entro il 20 del mese di febbraio valuta le offerte pervenute disponendo l individuazione motivata dell offerta prescelta. Gli studenti rappresentanti di classe si fanno carico della raccolta delle ricevute dei versamenti delle quote per i viaggi e dei patti di corresponsabilità, da far pervenire al Docente Referente, che le consegnerà alla Segreteria. Dopo 7
8 la verifica di conformità della proposta di viaggio operata dalla Commissione, l'acconto sulla quota individuale dei viaggi deve essere versata, secondo l'ammontare e le istruzioni previste dall offerta dell agenzia e che verranno indicate dalla scuola. 3. Le visite guidate/ uscite didattiche (lezioni fuori sede e nell'arco dell'orario di lezione) devono essere programmate dai Consigli di Classe e richieste al Dirigente Scolastico almeno 30 giorni prima della loro effettuazione (eccetto quelle nel Comune, il cui preavviso dovrà essere di 15 giorni), prevedendo sempre i docenti di riserva. Il loro numero non potrà superare le 3 giornate annue. 4. I viaggi anche all estero non potranno superare i 5 giorni, e si potrà eventualmente derogare a tali limiti per una sola giornata aggiuntiva, a condizione che essa sia festiva e non dia luogo a richieste di recupero o compenso da parte degli accompagnatori. Art. 13 Aspetti Finanziari e gestionali 1. Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui al D.I. 28 maggio 1975 e al D.M. 1/2/01 (Regolamento amministrativo-contabile) e dalle disposizioni specifiche stabilite dal Regolamento sull autonomia negoziale. Il bando di gara dovrà prevedere l obbligo da parte dell Agenzia di comunicare almeno dieci giorni prima della partenza il nome dell albergo e le camere assegnate. 2. La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio di Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni. 3. Non sono ammesse gestioni fuori bilancio. 4. Per tutti i viaggi deve tenersi conto dell'assoluta esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie e per il bilancio della scuola. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da amministrazioni o enti internazionali, statali, locali e privati. Si raccomanda che i viaggi siano organizzati per almeno due classi, possibilmente parallele, sia per contenere le spese che per motivi di carattere didattico. 5. L esercizio del diritto di recesso da parte delle famiglie è regolato secondo le vigenti norme civilistiche. La segreteria amministrativa restituirà eventualmente quelle quote che avrà potuto recuperare in base a quanto contrattualizzato. 6. I termini di pagamento dei viaggi di istruzione dovranno rispettare gli accordi intercorsi tra la Dirigenza e le agenzie di viaggio. Le quote di partecipazione devono comunque essere versate singolarmente sul conto corrente postale intestato alla scuola in 2 rate (acconto e saldo). L acconto, di norma, ammonta ad 1/2 della spesa prevista e dovrà essere versato già durante la prima fase organizzativa secondo i tempi stabiliti di volta in volta dalla commissione viaggi. Il saldo definitivo da parte dell'alunno dovrà essere effettuato almeno 15 giorni prima della data stabilita per la partenza Art.14 Polizza assicurativa 1. Il Direttore dei servizi generali amministrativi avrà cura di verificare se all interno del contratto di polizza assicurativa stipulato all inizio delle lezioni, ci siano le coperture per infortuni durante i 8
9 viaggi di istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori. In mancanza, prima di ogni viaggio dovrà essere prevista la sottoscrizione di un contratto dedicato. Art Comportamento dei docenti e degli gli alunni 1. Il docente/i accompagnatore/i è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art del Codice Civile. 2 Nei confronti degli alunni, le istituzioni scolastiche e gli accompagnatori declinano ogni responsabilità: a) in presenza di atti da essi compiuti che possono configurarsi come illeciti b) in caso di perdita di oggetti di valore o di furti subiti 3.Il comportamento degli alunni durante le visite e i viaggi dovrà essere ispirato: a. a criteri di correttezza e rispetto per persone e cose. b. all'assunzione di atteggiamenti decorosi e responsabili c. al rispetto scrupoloso delle indicazioni fornite dai docenti accompagnatori 4.Durante visite guidate, stage, viaggi d istruzione, ecc., gli alunni sono sottoposti al Regolamento di disciplina degli studenti, in vigore in codesto istituto. 5.Le famiglie provvederanno a farsi carico, a loro spese, del rientro a casa di quegli alunni che durante il viaggio dovessero contravvenire, con gravi atti, alle norme esposte ai precedenti punti o che fossero impossibilitati (per motivi di salute o altro) a proseguire il viaggio. 6. Potrebbe essere preclusa la possibilità di partecipare al viaggio d istruzione e/o ai viaggi per lo svolgimento di concorsi e attività sportive, a quegli alunni che siano incorsi in gravi sanzioni disciplinari e/o che abbiano tenuto comportamenti scorretti, naturalmente se accertati ed evidenti, in occasione di precedenti viaggi e visite guidate. Art.16 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore. 9
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