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1 LA PRESCRIZIONE NEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO ALLA LUCE DELLE SENTENZE N.78/2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E N.24418/2010 DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA DISTINZIONE TRA VERSAMENTI SOLUTORI E VERSAMENTI AVENTI FUNZIONE RIPRISTINATORIA DELLA PROVVISTA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE : LIMITI DI APPLICABILITA Con sentenza n. 78 del 2/5 aprile 2012 la Corte Costituzionale, accogliendo le censure di vari Tribunali, ha dichiarato l incostituzionalità dell articolo 2, comma 61, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cosiddetto decreto milleproroghe convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10), norma che faceva decorrere la prescrizione ordinaria decennale per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alle banche dall annotazione dell'addebito in conto corrente. Finalità della disposizione, definita di interpretazione autentica e perciò retroattiva, era, evidentemente, quella di abbreviare i termini di prescrizione con ciò vanificando o compromettendo non solo le azioni in corso, ma anche quelle potenziali, volte alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte agli istituti di credito in virtù di clausole contrattuali radicalmente nulle. E ciò contrariamente alla tendenza della quasi totalità della giurisprudenza che, in considerazione del carattere unitario del rapporto di conto corrente bancario, individuava il dies a quo, ossia il momento iniziale della decorrenza del termine prescrizionale, in quello di risoluzione o di chiusura o di estinzione del rapporto di conto corrente bancario (cfr., tra le altre, Cass. Civ., sentenza n.10127/2005; Cass. Civ., sentenza n.5720/2004). 1

2 La norma in questione, inoltre, si poneva in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n del dicembre 2010 con cui, proprio al fine di fare definitivamente chiarezza sulla questione relativa alla determinazione del momento iniziale dal quale far decorrere il termine decennale di prescrizione, aveva distinto tra pagamenti solutori - ossia di versamenti su conto corrente bancario non assistito da affidamento o comunque in extra-fido, cioè al di là dell affidamento -, per cui la prescrizione iniziava a decorrere da ogni singolo pagamento, e pagamenti aventi funzione ripristinatoria della provvista - ossia versamenti finalizzati a reintegrare la provvista nei conti correnti affidati ossia assistiti da apercredito -, per cui la prescrizione iniziava a decorrere soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto. L art. 2, comma 61 del d. l. n. 225/2010, ignorando quanto deciso dalla Suprema Corte ed ancorando il dies a quo della prescrizione ad ogni singola annotazione in conto, aveva invece uniformato il calcolo del momento iniziale della prescrizione senza distinguere tra pagamenti solutori e ripristinatori della provvista. La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l illegittimità di tale norma per l evidente contrasto della stessa con gli articoli 3 e 117 della Costituzione. La censura di incostituzionalità concerne soprattutto il profilo collegato alla retroattività della interpretazione. A parere della Corte, infatti, la norma censurata viola il canone generale della ragionevolezza di cui al citato articolo 3 della Costituzione. Detta disposizione, osserva la Corte, :. è intervenuta sull art cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio, come sopra interpretato, il dies a quo per il decorso del suddetto termine. Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunziata non può sotto alcun profilo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d interpretazione. Come sopra si è notato, quest ultima pone una regola di carattere generale che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto (già sorto) può legalmente essere 2

3 fatto valere, in coerenza con la ratio dell istituto che postula l inerzia del titolare del diritto stesso, nonché con la finalità di demandare al giudice l accertamento sul punto, in relazione alle concrete modalità della fattispecie. La norma censurata, invece, interviene, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, individuando, con effetto retroattivo, il dies a quo per il decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall annotazione stessa. La Corte Costituzionale ha stabilito che il giorno in cui il diritto può essere fatto valere non coincide con il giorno dell annotazione, ma con quello del pagamento effettivo : Ma la ripetizione dell indebito oggettivo postula un pagamento (art cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all atto della chiusura del conto (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n del 2010, citata). Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell art cod. civ. Pertanto, la norma censurata, lungi dall esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione. Anzi, prosegue la Corte : l efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l arco temporale disponibile per l esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate. Sussiste, dunque, la violazione dell art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010). La Corte Costituzionale ritiene, inoltre, che la norma di cui all art. 2, comma 61 del d. l. 225/2010, sia in contrasto con l art. 117, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui 3

4 impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Sul punto ha così motivato : La Corte europea dei diritti dell uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all ingerenza del potere legislativo nell amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l esito giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia). Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all art. 25 Cost.), se giustificato da «motivi imperativi d interesse generale»», che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e a questa Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti statali (sentenza n. 15 del 2012). Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d interesse generale, idonei a giustificare l effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall art. 117, primo comma, Cost., in relazione all art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Con la sentenza n. 78 del 2/5 aprile 2012 la Consulta ha dichiarato l illegittimità costituzionale anche della seconda parte dell art. 2, comma 61 del d.l. n. 225 del 2010, statuendo sul punto: : La declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo del quale, dunque, segue la sorte. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale può dirsi che il momento iniziale dal quale far decorrere la prescrizione ordinaria decennale per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alle banche è quello di effettivo pagamento degli importi e non 4

5 quello di ogni singola annotazione in conto. In particolare, secondo quanto già stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n /2010 : " Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. In ipotesi, invece, di pagamenti aventi natura solutoria - configurabili nel caso di versamenti per scoperto di conto corrente o in ipotesi di superamento del tetto dell apercredito (cd. affidamento) concesso dalla banca - il termine di prescrizione ordinaria decennale decorrerà dall effettivo pagamento dell importo di cui si chiede la restituzione. La conclusione è che, non solo potranno dormire sonni tranquilli tutti quei correntisti che avevano delle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore del c.d. decreto «mille proroghe», ma anche che tantissimi correntisti hanno ora la possibilità, ove ne sussistano i presupposti, di promuovere un azione giudiziale per ottenere la ripetizione dell indebito oggettivo ex art.2033 c.c. ossia la restituzione delle somme di denaro illegittimamente pretese e riscosse dalle banche e ciò passando attraverso l accertamento negativo del credito dell istituto bancario quale rappresentato nei saldi dare via via annotati in conto corrente. Una peculiare connotazione assumono, a parere dello scrivente, quanto all indicata distinzione tra versamenti solutori e ripristinatori della provvista, i casi di affidamento in conto corrente non concordato con convenzione scritta, ipotesi, questa, del tutto normale in epoca antecedente all entrata in vigore della Legge n.154 (sulla cd. trasparenza bancaria), ma non infrequente anche dopo; quest ultima legge, difatti, ha introdotto per la prima volta nel nostro Ordinamento, con la disposizione ex Art. 3 comma 3, l obbligo della forma scritta per i contratti bancari, legge di poi trasfusa nel T.U.B. - Testo Unico Bancario - (D.Lgs. n. 385/93) - il quale, all art. 117 primo comma prevede, appunto, l obbligo di cui sopra per ogni prezzo e condizione contrattuale. 5

6 La regola della forma scritta per i contratti tra banca e cliente, introdotta come sopra e trasfusa nel suindicato primo comma dell art. 117, risulta peraltro mitigata dal secondo comma dello stesso articolo, laddove si attribuisce al C.I.C.R. il potere di prevedere una forma diversa quando sussistono motivate ragioni tecniche. Tale possibilità era già stata prevista dal terzo comma del citato art. 3 della Legge n.154/1992, in attuazione del quale si era riconosciuto alla Banca d Italia il potere di individuare modalità particolari per i contratti relativi ad operazioni e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per iscritto (art.4, comma 2, D.M ). In tale direzione la Banca d Italia, nelle Istruzioni di Vigilanza per gli Enti Creditizi, precisava che : La forma scritta non è obbligatoria per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto. In tal senso, anche la Delibera CICR , abrogativa del citato Decreto Ministeriale, in attuazione della quale la Banca d Italia ha emanato, in data 25 luglio 2003, le nuove disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali disciplinate dal Titolo VI del d.lgs. n.385/93. Con tali disposizioni è stato ulteriormente chiarito che la forma scritta non è obbligatoria per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto, precisandosi che l esenzione della forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente ( Tit. X, Cap I, Sez. III). Tale disposizione è stata poi recepita nelle Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti emanate dalla Banca d Italia il 29 luglio Di ciò, del resto, ne ha preso atto anche la Suprema Corte allorquando, con sentenza n del , ha affermato che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente già stipulato, non richiede la stipula per iscritto a pena di nullità. I Giudici del Supremo Collegio evidenziano che la richiamata legge sulla trasparenza bancaria (art. 3, comma terzo, della Legge n. 154 del 1992) e il Testo Unico Bancario, pur contemplando la forma scritta a pena di nullità per il contratto di apertura di credito, attribuiscono al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) il 6

7 potere di prevedere che determinati contratti possano, per motivate ragioni tecniche, essere stipulati in forma diversa da quella scritta. Tale potere, infine, è stato confermato dalla riforma introdotta dal D. Lgs. N.141/2010. Tutto ciò porta a sostenere che la conclusione di un contratto di apertura di credito per fatti concludenti sia possibile anche in seguito all entrata in vigore del T.U.B. Ed allora, se l apertura di credito non ha bisogno per la sua validità di essere pattuita per iscritto, ben può concludersi, nei casi sopra indicati, per la tacita conclusione di un contratto di apertura di credito, con conseguente obbligo della Banca di tenere vincolato, in modo stabile, alla disponibilità del correntista, un determinato importo di denaro. Da ciò l ulteriore conseguenza che una rimessa apparentemente solutoria dovrebbe, in realtà, essere considerata come avente natura ripristinatoria ( in tal senso, Cass. Civ., sentenza 11 marzo 1992, n. 2915) e soggetta, dunque, al menzionato diverso regime di decorrenza della prescrizione. In altri termini, in virtù del suindicato orientamento, per tali rapporti il termine di prescrizione decennale, cui è soggetta l azione di ripetizione di indebito oggettivo, decorre sempre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Una differente interpretazione, quale quella di chi sostiene che, in mancanza di convenzione scritta, l atteggiamento della Banca, lungi dal porre in essere una stabile concessione di credito, sarebbe dettato da mera tolleranza, finalizzato a non pregiudicare drasticamente la posizione del cliente, resta smentita anche dall indagine conoscitiva sulle commissioni applicate dalle banche su affidamenti e scoperti di conto promossa dal Senato della Repubblica con l audizione del 17 marzo 2010 del Capo del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza della Banca d Italia Dott. Andrea Enria, il quale ha affermato: Diverso è il caso in cui un cliente abbia improvvisa necessità di ottenere credito a valere su un conto corrente privo di fido: in tal caso l utilizzo dei fondi (scoperto di conto) ha carattere eccezionale ed è soggetto alla discrezionalità della banca. Tale seconda forma di finanziamento è di norma molto più costosa rispetto alla prima, sia in termini di tasso d interesse sia di commissioni applicate, poiché la banca eroga, in tempi molto ristretti, un servizio di finanziamento che non è accompagnato da una formale istruttoria. 7

8 Del resto, appare a dir poco inverosimile che il continuo pagamento di assegni, bonifici, etc., venga costantemente autorizzato e per lungo tempo dalla banca in corso di rapporto in ragione di una mera tolleranza e non, invece, in virtù di un apercredito di fatto, nel qual senso depone, neanche a dirlo, l orientamento oramai costante della Giurisprudenza di Legittimità (cfr., tra le molte altre, Cass. Civ., sentenza n.3903/2011; Cass. Civ., sentenza n.17090/2008; Cass. Civ., sentenza n.19941/2006; Cass. Civ., sentenza n.14470/2005; Cass. Civ., sentenza n.2915/1992; ed altre ancora). Deve allora concludersi che nei casi in cui esista un affidamento non concordato per iscritto, salvo che la Banca non dimostri il contrario, tutti i versamenti effettuati dal correntista non hanno alcuna valenza solutoria, ma devono intendersi eseguiti nell ambito dell affidamento ed in quanto tali volti a ricostituire la provvista per poterne disporre durante l ulteriore svolgimento del rapporto. A conferma di tanto, per un verso, il contenuto della vecchia modulistica contrattuale dell A.B.I. - utilizzata da talune banche addirittura fino al , che prevede espressamente la possibilità di un apercredito, per un altro, la circostanza che è la banca a fornire la prova dello sconfinamento con le proprie segnalazioni obbligatorie in Centrale Rischi presso la Banca di Italia. Una simile interpretazione ad evidente vantaggio dei correntisti, soprattutto di quelli che hanno instaurato i rapporti di conto corrente prima dell entrata in vigore della suindicata legge sulla trasparenza bancaria, per i quali l assenza della forma scritta costituiva una regola. Detti correntisti, infatti, potrebbero beneficiare del differente e più favorevole regime prescrizionale applicabile (decorrenza dalla data di chiusura del conto) al fine di ottenere la restituzione di tutto quanto indebitamente pagato alla banca, a norma dell articolo 2033 del codice civile. Il che induce lo scrivente a ritenere che l indicato principio di diritto, espresso dalle SS.UU. Civili con la suddetta sentenza n.24418/2010, incontri un sicuro limite di applicazione in ordine ai rapporti da ultimo considerati. a cura dell Avv. Giorgio Sardella del Foro di Brindisi 8

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