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1 CIRC.MIN. 213/E/2000 Modifiche alla disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. D.lgs. 505/1999 e d.lgs. 221/2000 INDICE 1 La nuova disciplina degli interessi e degli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero 2 Parametri di congruità dei rendimenti dei titoli obbligazionari 3 Ritenuta sui dividendi 4 Integrazione alla disciplina dei fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione 5 Adempimenti degli intermediari 6 Utilizzo del credito d'imposta limitato 7 Regime fiscale delle quote OICVM relative alle polizze cossiddette unit linked 8 Equalizzatore 9 Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari 10 Deposito di titoli esteri presso depositari centralizzati non residenti 11 Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non residenti 12 Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali Con i decreti legislativi 23 dicembre 1999, n. 505, e 19 luglio 2000, n. 221, sono state emanate disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, contenente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Tali provvedimenti sono stati emanati sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, ai sensi del comma 17 il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nella medesima norma, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive. Si fa presente che il termine per l esercizio della predetta delega è stato prorogato di venti giorni, così come comunicato con nota del 28 giugno 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ulteriori modifiche al regime tributario applicabile a taluni redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria sono state apportate dal Collegato fiscale alla legge finanziaria In particolare: Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 1

2 - è stato modificato il regime impositivo degli interessi e degli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi all estero (artt. 1 e 6 del d.lgs. n. 505/99); - sono stati elevati i parametri di riferimento da utilizzare per la verifica della congruità del tasso di rendimento effettivo dei prestiti obbligazionari, ai fini dell applicazione della ritenuta alla fonte di cui al primo comma dell articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), del d.lgs. n. 505/99); - è stata semplificata la modalità di applicazione della ritenuta a titolo d imposta sui dividendi (art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 505/99); - sono state disciplinate le ipotesi in cui, per effetto della cessazione dell attività di un organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione, non sia possibile utilizzare l eventuale risultato negativo maturato (art. 4 del d.lgs. n. 505/99); - sono stati modificati i termini entro i quali gli intermediari devono rilasciare l attestazione del versamento dell imposta sostitutiva applicata ai sensi dell articolo 6 del d.lgs n. 461 del 1997 (art. 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 505/99); - è stata introdotta una particolare disciplina per gli organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione che investono in partecipazioni qualificate (art. 8 del d.lgs. n. 505/99, art. 1 del d.lgs. n. 221 del 2000 e art. 7 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000); - è stata resa rilevante l oscillazione della valuta anche ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo di diritto estero (art. 9 del d.lgs. n. 505/99); - è stato modificato il calcolo da utilizzare ai fini dell utilizzo del credito d imposta limitato sui dividendi (art. 11 del d.lgs. n. 505/99); - è stato modificato il regime fiscale applicabile alle quote di OICVM relative alle polizze cosiddette "unit linked" (art. 2 del d.lgs. n. 221 del 2000); - sono state disciplinate in maniera più compiuta le modalità di determinazione del cosiddetto "equalizzatore" (art. 3 del d.lgs. n. 221 del 2000); - è stata prevista la possibilità per i sostituti d imposta e gli intermediari di regolarizzare l applicazione e il versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al d.lgs 21 novembre 1997, n. 461, dovute per il periodo 1 luglio dicembre 1999 (art. 24 del collegato alla legge finanziaria 2000); - sono stati esonerati dagli oneri procedurali, previsti dal d.lgs. n. 239 del 1996 ai fini della non applicazione dell imposta sostitutiva ai soggetti non residenti, i proventi dei titoli obbligazionari depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema Europeo di banche centrali (SEBC), anche presso soggetti non residenti (art. 25 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000); - sono state inserite alcune disposizioni finalizzate ad agevolare l esecuzione dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo italiani (art. 26 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000); - sono state disciplinate le modalità di retrocessione dell imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, nonché quelle relative al versamento da parte degli intermediari dell imposta dovuta sui proventi maturati fino alla data di entrata in vigore della disposizione (art. 27 del collegato alla legge finanziaria 2000). Si ricorda, inoltre, che il d.lgs. n. 461 del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 2

3 1997 era stato già in precedenza modificato e integrato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, e nel decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, le cui norme sono state oggetto delle circolari ministeriali n. 165/E del 24 giugno 1998, n. 188/E del 16 luglio 1998, n. 207/E del 26 ottobre 1999, n. 98/E del 17 maggio 2000 e n. 173/E del 29 settembre Al fine di assicurare un uniforme applicazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti in oggetto, con la presente circolare sono fornite le seguenti istruzioni. 1 - La nuova disciplina degli interessi e degli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi all estero 1.1 Premessa L articolo 6 del d.lgs. n. 505 del 1999 ha inserito tra i titoli soggetti alla disciplina del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, i titoli obbligazionari e quelli ad essi similari emessi da soggetti non residenti, compresi quelli pubblici. Come noto, con il d.lgs. n. 239 del 1996 è stato realizzato il passaggio dal sistema di applicazione generalizzata da parte degli emittenti italiani della ritenuta alla fonte sui proventi dei titoli obbligazionari, di cui all articolo 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ad un altro sistema in cui la ritenuta è stata abolita nei confronti di quei soggetti ai quali la stessa era applicata a titolo d acconto, mentre è stata sostituita da un imposta sostitutiva sui redditi nei confronti di tutti i soggetti per i quali la ritenuta assumeva natura di prelievo definitivo. Il provvedimento ha, pertanto, distinto tra due diverse tipologie di soggetti percettori dei proventi: - i "lordisti", nei cui confronti non si applica l imposta sostitutiva e che percepiscono, quindi, i proventi dei titoli senza applicazione di alcun prelievo; - i "nettisti", nei cui confronti si applica l imposta sostitutiva e che per tale motivo percepiscono i proventi dei titoli al netto del tributo. L imposta sostitutiva è applicata attraverso l'intervento degli intermediari autorizzati, ai quali è stata affidata la funzione di incaricati del versamento dell'imposta dovuta sugli interessi, premi ed altri frutti di pertinenza dei suddetti soggetti. I titoli interessati dalla disciplina del d.lgs. n. 239 del 1996, ossia i titoli ai quali, in luogo della ritenuta alla fonte di cui al primo comma dell articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, si applica, a decorrere dal 1 gennaio 1997, l imposta sostitutiva del 12,50 per cento, sono i seguenti: - i titoli obbligazionari emessi dalla banche; - le obbligazioni e i titoli similari emessi da società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani; - le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia; - le obbligazioni e i titoli similari emessi in Italia dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge; - i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali ai sensi dell articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n Come si ricorda, l abolizione della ritenuta alla fonte era stata prevista inizialmente soltanto per i titoli sopraelencati emessi da soggetti italiani; infatti il d.lgs. n. 239 del 1996 aveva abolito unicamente la ritenuta disciplinata dal primo comma dell articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 e non anche quella di cui al terzo comma dello stesso articolo alla quale sono soggetti, invece, i redditi dei titoli emessi da soggetti non residenti. La ritenuta dell articolo 26 trovava dunque applicazione se i titoli erano emessi dai sostituti d imposta di cui all articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, e cioè da soggetti Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 3

4 diversi dalle Amministrazioni dello Stato, residenti in Italia a prescindere dalla circostanza che l emissione avvenisse in Italia oppure all estero. Con la risoluzione ministeriale n. 54/E del 4 aprile 1997 era stato, infatti, precisato che: - le obbligazioni e i titoli similari emessi da soggetti residenti, quali le banche, le società per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, gli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge, rientrano nell ambito applicativo del d.lgs. n. 239 del 1996 anche se emessi all estero; - le obbligazioni e gli altri titoli indicati nell articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 (titoli pubblici) e i titoli ad essi equiparati, emessi all estero, sono soggetti alla disciplina di cui al terzo comma dell articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 e cioè alla ritenuta d ingresso quando di pertinenza di soggetti residenti; - i titoli emessi da soggetti diversi dai precedenti rimangono assoggettati alla disciplina della ritenuta alla fonte di cui all articolo 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del Con il d.lgs. n. 505 del 1999, al fine di ampliare l ambito applicativo della predetta disciplina, sono stati aggiunti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all articolo 2 del citato d.lgs. n. 239 del 1996, sono stati effettuati gli opportuni coordinamenti nell ambito delle disposizioni contenute nello stesso articolo 2, comma 2, nell articolo 3, commi 1 e 5, e nell articolo 5, commi 1 e 2, ed è stato introdotto il comma 2-bis all articolo 12 per disciplinare l entrata in vigore delle nuove disposizioni. In particolare, per effetto dell inserimento del comma 1-bis all articolo 2 del citato d.lgs. n. 239 del 1996, è stata prevista l applicazione dell imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento sugli interessi e altri proventi dei titoli pubblici di cui all articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e dei titoli ad essi equiparati, emessi all estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla loro scadenza. Per i titoli obbligazionari esteri, diversi da quelli pubblici, mutuando la distinzione - contenuta nell articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n tra titoli con scadenza non inferiore o inferiore a 18 mesi, è stata estesa l applicazione dell imposta sostitutiva prevista dal d.lgs. n. 239 del 1996, differenziata a seconda della scadenza dei titoli: - l aliquota del 12,50 per cento per i proventi dei titoli con scadenza pari o superiore a 18 mesi; - l aliquota del 27 per cento per i proventi dei titoli con scadenza inferiore a 18 mesi (comma 1-ter aggiunto all articolo 2 del d.lgs. n. 239 del 1996). 1.2 Ambito oggettivo Come appena anticipato, per effetto delle disposizioni in esame, sono stati inclusi nell ambito applicativo del d.lgs. n. 239 del 1996 i titoli pubblici emessi all estero dallo Stato italiano e i titoli obbligazionari emessi da soggetti non residenti. Al riguardo, con riferimento ai titoli pubblici di cui all articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973, si ricorda che sono qualificabili tali i titoli del debito pubblico, i buoni postali di risparmio, le cartelle di credito comunale e provinciale e gli altri titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti (relativamente ai buoni postali emessi dal 1 gennaio 1997), nonché le altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali. Si tratta, in sostanza, dei titoli emessi all estero dal Ministero del Tesoro, cosiddetti titoli "Republic of Italy", che sono imponibili nei confronti dei soggetti residenti (se emessi dal 10 settembre 1992), nonché dei titoli emessi all estero da Comuni, Province, Regioni, ai sensi dell articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (BOC, BOR, BOP). Si ricorda, altresì, che l articolo 12, comma Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 4

5 13-bis, del d.lgs. n. 461 del 1997, ha equiparato ai titoli pubblici tutti i titoli emessi da organismi costituiti in base ad accordi internazionali, quali: BEI, BIRS, CECA, EURATOM. Con riferimento, invece, ai titoli obbligazionari diversi da quelli pubblici, sono stati ricompresi nell ambito di applicazione del d.lgs. n. 239 del 1996 le obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, a nulla rilevando la circostanza che l emissione avvenga effettivamente all estero o in Italia. Per quanto riguarda i titoli obbligazionari (diversi da quelli pubblici) assimilati alle obbligazioni, è necessario effettuare qualche specificazione relativamente ai certificati di deposito. In particolare, va precisato che la ritenuta d ingresso continua ad applicarsi, nella misura del 27 per cento, ai certificati di deposito emessi da soggetti non residenti a decorrere dal 20 giugno 1996, indipendentemente dalla loro durata. I certificati di deposito emessi dalle banche da tale data sono stati, infatti, assimilati fiscalmente ai depositi e conti correnti dall articolo 7, comma 8, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n Mentre i certificati di deposito emessi anteriormente alla data del 20 giugno 1996 ed ancora in circolazione, invece, continuano ad essere assoggettati al medesimo regime fiscale previsto per i titoli obbligazionari e, pertanto - sulla base della norma in commento - se sono stati emessi da soggetti non residenti, rientrano nell ambito applicativo del d.lgs. n. 239 del Inoltre, occorre considerare che l articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130, ha assimilato alle obbligazioni emesse da società per azioni con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani i titoli emessi nell ambito di operazioni di cartolarizzazione da società cessionarie dei relativi crediti. Tale assimilazione comporta l applicazione a tali titoli dell intera disciplina prevista dal d.lgs. n. 239 del 1996 per le obbligazioni emesse da società con azioni quotate, compresa l applicazione differenziata dell aliquota d imposta a seconda della scadenza dei titoli. Pertanto, per effetto della disposizione contenuta nel citato articolo 6 della legge n. 130 del 1999, i titoli emessi da società veicolo non residenti rientrano nel novero dei titoli esteri cui si applica il meccanismo dell imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del In conclusione, per effetto delle suddette modifiche, i titoli obbligazionari esteri e quelli pubblici emessi all estero si aggiungono ai titoli soggetti all imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996, per la parte maturata nel periodo di possesso. Naturalmente, l entrata in vigore della norma che dispone l applicazione dell imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei predetti titoli obbligazionari emessi all estero fa venire meno l applicazione della ritenuta di cui all articolo 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 su detti interessi. Come si ricorda, la ritenuta sui proventi delle operazioni di pronti contro termine è operata in luogo della ritenuta di cui al terzo comma dello stesso articolo anche sugli interessi e altri proventi dei titoli maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. Conseguentemente, nell ambito di operazioni di pronti contro termine su titoli esteri, la ritenuta sui proventi delle predette operazioni assume valore assorbente di quella d ingresso che, pertanto, non si applica. La ritenuta sui proventi delle operazioni di pronti contro termine di cui all articolo 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 continua, invece, ad essere effettuata qualora oggetto dei contratti siano certificati di deposito emessi da soggetti non residenti a decorrere dal 20 giugno Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 5

6 1.3 Ambito soggettivo Il successivo comma 1-quater dell articolo 2 del d.lgs. n. 239 del 1996 ha stabilito che l imposta sostitutiva del 12,50 per cento e del 27 per cento si rende applicabile sugli interessi e altri proventi percepiti dai seguenti soggetti: - persone fisiche, anche se esercenti attività commerciali; - società ed associazioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate. In pratica, si tratta delle società semplici, delle società di fatto ad esse equiparate, nonché delle associazioni tra artisti e professionisti; - enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, indicati nell'articolo 87, comma 1, lett. c), del TUIR (fondazioni, associazioni, enti senza scopo di lucro), ivi compresi quelli indicati nell'articolo 88 del TUIR (regioni, province, comuni, enti pubblici non economici, ecc.); - fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86; - fondi pensione di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124; - soggetti esenti dall imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il medesimo comma 1-quater ha, inoltre, incluso tra i soggetti passivi dell imposta sostitutiva (cosiddetti "nettisti") anche gli organismi di investimento collettivo di cui all articolo 8, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, ma limitatamente all imposta sostitutiva del 27 per cento che ora si rende applicabile ai titoli, diversi da quelli pubblici, aventi una scadenza inferiore a 18 mesi. Pertanto, le SICAV, i fondi comuni mobiliari aperti e chiusi italiani e i fondi cosiddetti "lussemburghesi storici" diventano nettisti relativamente ai proventi dei titoli obbligazionari emessi all estero che, per effetto delle modifiche in commento, sono soggetti all imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento. I proventi di detti titoli, pertanto, non concorrono a formare il risultato della gestione. Conseguentemente, sempre con riferimento ai titoli esteri, concorrono a formare il risultato della gestione dell organismo di investimento gli interessi e gli altri proventi dei: - titoli emessi da soggetti non residenti (compresi gli Stati esteri) aventi una scadenza pari o superiore a 18 mesi; - titoli pubblici di cui all articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973, emessi all estero, indipendentemente dalla scadenza; - titoli emessi all estero da enti e organismi internazionali costituti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, indipendentemente dalla scadenza. Per quanto riguarda, invece, i fondi pensione che sulla base della legislazione attualmente vigente sono considerati "nettisti", anche relativamente ai titoli esteri, si coglie l occasione di evidenziare che, per effetto delle ulteriori modifiche apportate al d.lgs. n. 239 dall articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della previdenza complementare, detti fondi saranno soggetti passivi dell imposta sostitutiva prevista dal citato d.lgs. n. 239 del 1996 soltanto per i proventi dei titoli obbligazionari soggetti all aliquota del 27 per cento (titoli esteri con scadenza inferiore a 18 mesi). Tale disposizione si applica con riferimento ai redditi di capitale maturati a decorrere dal 1 gennaio Infatti, per i titoli soggetti all imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento, i fondi pensione assumeranno la qualifica di "lordisti", considerato che i relativi proventi concorreranno a formare il risultato della gestione che verrà assoggettato ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 6

7 dell 11 per cento, secondo modalità mutuate dalla disciplina prevista per i fondi comuni di investimento. Con riferimento ai soggetti destinatari dell imposta sostitutiva (cosiddetti "nettisti"), la circostanza che il prelievo sui proventi dei titoli obbligazionari esteri sia applicato a titolo d imposta sostitutiva e non più a titolo di ritenuta non comporta effetti immediatamente percepibili, dal momento che il prelievo è pur sempre effettuato a titolo definitivo e, quindi, i proventi così tassati continueranno a non concorrere alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell articolo 3 del TUIR. Per i soggetti nei confronti dei quali non si applica l imposta sostitutiva (cosiddetti "lordisti"), ossia le società di capitali e gli enti commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che, in vigenza della disposizione contenuta nel terzo comma dell articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, subivano la ritenuta a titolo d acconto, i proventi dei titoli obbligazionari esteri non verranno più assoggettati ad alcun prelievo alla fonte, fermo rimanendo il loro concorso alla formazione del reddito imponibile. Così come per gli altri titoli rientranti nella disciplina del d.lgs. n. 239 del 1996, anche nel caso di titoli obbligazionari esteri, rimane fermo che, per la non applicabilità dell imposta sostitutiva, i "lordisti" devono depositare detti titoli presso gli intermediari autorizzati. In assenza del deposito, infatti, gli intermediari sono tenuti ad applicare l imposta sostitutiva sui proventi da essi corrisposti, indipendentemente dalla natura del percettore, ai sensi della disposizione contenuta nell articolo 5, comma 2, del citato decreto. E appena il caso di precisare che le modifiche in commento non hanno cambiato il regime fiscale applicabile agli interessi e altri proventi di fonte estera percepiti da soggetti non residenti. Il fondamento giuridico di tale assunto come affermato anche dalla relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. n. 505 del deriva dai principi contenuti nell articolo 20 del TUIR, contenente disposizioni in merito all applicazione dell imposta nei confronti dei soggetti non residenti. Ai sensi di tale norma il presupposto di imponibilità dei redditi di capitale deriva innanzitutto dalla circostanza che il reddito sia prodotto in Italia ossia che l impiego di capitale da cui derivano i proventi sia stato effettuato in Italia. Inoltre, è necessario che l effettiva corresponsione dei proventi provenga da un soggetto residente. Pertanto, come già precisato nella circolare ministeriale n. 207/E del 1999, il reddito deve trarre origine da un soggetto residente in Italia che ne sostiene il relativo onere economico (salvo l eccezione espressamente prevista per gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali). Sulla base di tali principi, quindi, i redditi di fonte estera, quali i proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti, se percepiti da soggetti non residenti non sono imponibili per carenza del presupposto di territorialità. Ciò vale, naturalmente, anche se ai fini del pagamento dei proventi interviene un intermediario residente in Italia, in quanto il mero pagamento da parte di un soggetto italiano dietro specifico incarico non fa perdere al provento la natura di "reddito di fonte estera". Analogamente, non sono imponibili in capo ai non residenti i proventi dei titoli pubblici emessi all estero i quali, come si ricorda, anche nell ambito dell articolo 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, erano trattati al pari dei titoli esteri. D altra parte, occorre tener presente che, con riferimento ai titoli pubblici, non è stato integrato l articolo 6 del d.lgs. n. 239 del 1996, recante il regime fiscale applicabile ai soggetti non residenti. Quest ultima disposizione, infatti, ai fini dell applicazione della procedura per ottenere la non imponibilità dei proventi, Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 7

8 richiama espressamente soltanto i titoli indicati nell articolo 2, comma 1, ossia i titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti e i titoli pubblici emessi in Italia, e non richiama anche i nuovi commi 1-bis e 1-ter, disciplinanti i titoli obbligazionari emessi da soggetti non residenti e i titoli pubblici emessi all estero. In conclusione, è opportuno confermare che i proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti, nonché i proventi dei titoli pubblici emessi all estero, rimangono non imponibili in capo ai soggetti non residenti. 1.4 Modalità di applicazione dell imposta sostitutiva Come già precisato, prima delle modifiche normative in commento, la disciplina della tassazione degli interessi e degli altri proventi dei titoli obbligazionari emessi da non residenti e dei titoli pubblici emessi all estero era contenuta nell articolo 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevedeva l applicazione della cosiddetta "ritenuta d ingresso". Tale ritenuta era stabilita nella misura del 12,50 per cento sui proventi dei titoli di Stato emessi all estero e sui proventi delle obbligazioni e titoli similari emesse da non residenti con scadenza non inferiore a 18 mesi. Era, invece, applicata nella misura più elevata del 27 per cento sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni emesse da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi (nonché sugli interessi dei conti correnti e depositi bancari costituiti all estero e dei certificati di deposito emessi da banche non residenti). L obbligo di operare la ritenuta era posto in capo al sostituto d imposta residente - individuato dall articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 nell ambito delle operazioni di riscossione dei proventi alle scadenze previste (scadenze periodiche delle cedole o rimborso del titolo), compresi quelli riconosciuti al cedente nel corrispettivo di cessione. La base imponibile della predetta ritenuta era costituita dagli interessi e altri proventi (scarti di emissione) maturati nel periodo di possesso del titolo. Nel caso in cui il reddito di capitale maturato nel periodo di possesso dei titoli in capo al singolo percipiente era espresso in valuta estera, il sostituto d imposta calcolava tale reddito dapprima in valuta e, successivamente, lo convertiva in lire (euro) al cambio del giorno di percezione del provento, a norma dell articolo 42, comma 1, del TUIR. In tal modo, la ritenuta era applicata su un provento che risentiva esclusivamente del tasso di cambio del giorno della sua percezione. Ai fini della determinazione del reddito imponibile era, quindi, irrilevante il cambio del giorno in cui il rateo era iniziato a maturare (giorno di acquisto del titolo, sottoscrizione del titolo o di inizio di maturazione della cedola in corso o in scadenza). Il passaggio del sistema dalla ritenuta alla fonte al prelievo dell imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996 comporta una serie di conseguenze. Innanzitutto, cambiano i soggetti che sono tenuti ad applicare il prelievo sui titoli obbligazionari emessi all estero: non sono più i sostituti d imposta residenti nel territorio dello Stato individuati dall articolo 23 del D.P.R. n. 600/73, ma gli intermediari menzionati nell articolo 2 del d.lgs. n. 239 del 1996, ossia le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio e altri soggetti, appositamente individuati con decreti interministeriali, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi e degli altri proventi o nei trasferimenti dei titoli obbligazionari, anche in qualità di acquirenti. Inoltre, per effetto delle modifiche in commento e, in particolare, con l aggiunta di un nuovo periodo al comma 5 dell articolo 3 del d.lgs. n. 239 del 1996, l applicazione dell imposta è stata prevista, relativamente ai proventi delle obbligazioni estere e dei titoli pubblici Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 8

9 emessi all estero, anche in occasione dei prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari. L applicazione del prelievo da parte di detti intermediari comporta senza dubbio un oggettiva semplificazione nello svolgimento della loro attività, cioè l esecuzione di un unica procedura indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente i titoli obbligazionari depositati presso di loro. L estensione ai predetti titoli del regime dell imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996 non necessita, infatti, di una loro evidenza separata nell ambito della gestione del conto unico. La base imponibile dell imposta sostitutiva è sempre determinata dai proventi (interessi e scarti di emissione) maturati nel periodo di possesso, così come ai fini dell applicazione della previgente ritenuta d ingresso, ma è applicata dagli intermediari mediante l utilizzo del "conto unico", destinato, come noto, ad accogliere le registrazioni relative all'imposta sostitutiva da versare, con riferimento alla massa delle operazioni (incasso cedole, rimborso e trasferimento dei titoli) effettuate in un determinato arco temporale, che è costituito dal mese. Lo sbilancio tra l'imposta complessivamente addebitata al contribuente in occasione dell'incasso delle cedole (o dell'eventuale cessione del titolo) e quella accreditata al momento dell'acquisto (o della sottoscrizione) determina l'importo dell'imposta effettivamente dovuta. Al riguardo, è necessario evidenziare che per effetto dell applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 239 del 1996, diventa rilevante anche per i titoli esteri l effetto "valuta", ossia la differenza tra il cambio alla data in cui avviene l addebito dell imposta al cedente (data della cessione o rimborso del titolo o incasso delle cedole) e il cambio alla data in cui viene accreditata all acquirente la stessa imposta (data di acquisto o sottoscrizione). Infatti, sulla base della vigente disciplina in caso di acquisto di titoli, il rateo già maturato è convertito al cambio del giorno di acquisto e quindi l imposta addebitata nel conto unico risente del cambio di tale giorno. Allo stesso modo, in caso di cessione o scadenza del titolo o scadenza delle cedole, il conto unico viene accreditato dell imposta sostitutiva che è calcolata sull intero rateo maturato convertito al cambio del giorno in cui il provento è percepito. In tal modo, l imposta sul rateo maturato nel periodo di possesso (imposta accreditata meno imposta addebitata) risente sia del cambio iniziale sia del cambio finale. Come abbiamo visto, invece, con il sistema della ritenuta di cui al terzo comma dell articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, il rateo veniva valorizzato in valuta ed assumeva rilievo soltanto il cambio finale. Inoltre, si deve tener presente che, anche con riferimento ai predetti titoli, diviene applicabile la disposizione contenuta nell articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 239 del 1996, in virtù della quale i "nettisti" che abbiano percepito gli interessi dei titoli obbligazionari senza subire l'applicazione dell'imposta sostitutiva sono tenuti a dichiarare i relativi proventi nella propria dichiarazione dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione. A tal fine, l articolo 1 del d.lgs. n. 505 del 1999 ha apportato le opportune modifiche di coordinamento all articolo 16-bis del TUIR volte a tenere conto del nuovo regime impositivo degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi all estero ed ha previsto che il regime di imposizione sostitutiva attraverso la dichiarazione dei redditi trova applicazione non soltanto quando il reddito di fonte estera non è stato assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d imposta, ma anche quando non è stato assoggettato all imposta sostitutiva di cui Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 9

10 al citato d.lgs. n. 239 del Con la stessa finalità di coordinamento l articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. n. 505 del 1999, ha modificato l articolo 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600, eliminando il riferimento alle obbligazioni estere e ai titoli pubblici emessi all estero. Nell ambito di quest ultima disposizione è, invece, rimasto immutato il regime previsto per gli interessi dei conti correnti e depositi corrisposti da soggetti non residenti, compresi i certificati di deposito, nonché la previsione dell obbligo di pagamento di una somma del 20 per cento dei proventi maturati in caso di estinzione anticipata del prestito obbligazionario. Si segnala, infine, che l articolo 3 del d.lgs. n. 505 del 1999 ha modificato l articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardante la rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori. Tenendo conto dell estensione dell imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996 anche agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi all estero, è stato modificato l articolo 4, comma 1, del citato provvedimento al fine di includere tali redditi tra quelli di fonte estera da segnalare nella dichiarazione annuale dei redditi alle condizioni previste. 1.5 Decorrenza e regime transitorio L estensione della disciplina del d.lgs. n. 239 del 1996 alle obbligazioni estere e ai titoli pubblici emessi all estero si è resa applicabile a partire dal 1 luglio 2000, a norma di quanto stabilito dal comma 2-bis dell articolo 12 del d.lgs. n. 239 del 1996, introdotto dall articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 505 del Conseguentemente l imposta sostitutiva è dovuta a decorrere dai proventi divenuti esigibili da tale data. Sempre da tale data, pertanto, deve considerarsi abolita la ritenuta d ingresso prevista dall articolo 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del Considerato che l imposta sostitutiva si rende applicabile anche sui proventi dei titoli già in circolazione, è stata prevista una disposizione di carattere transitorio in base alla quale per i titoli detenuti al 1 luglio 2000 doveva essere liquidata l imposta maturata fino a tale data. A tal fine, per i titoli depositati alla predetta data, gli intermediari abilitati dovevano accreditare il conto unico dell ammontare dell imposta sostitutiva commisurata all importo dei proventi maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000 e, contemporaneamente, addebitarlo dell ammontare dell imposta sostitutiva commisurata all importo dei proventi maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data di inizio di maturazione della cedola in corso, nonché dell imposta commisurata alla differenza maturata fino alla stessa data tra la somma percepita alla scadenza e il prezzo di emissione. Tali operazioni di accredito ed addebito dovevano essere eseguite il 1 luglio 2000, ossia con effetto sui versamenti da eseguire entro il 16 agosto Parametri di congruità dei rendimenti dei titoli obbligazionari L articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1), del d.lgs. n. 505 del 1999 ha aggiornato i parametri da utilizzare per la verifica della congruità del tasso di rendimento effettivo dei prestiti obbligazionari ai fini dell applicazione della ritenuta alla fonte di cui al primo comma dell articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n Come noto, quest ultima disposizione contiene la disciplina delle ritenute alla fonte sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli similari e delle cambiali finanziarie emesse dai soggetti residenti in Italia. Si tratta dei titoli emessi da soggetti diversi dalle banche, dalle società con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani, dalle Amministrazioni dello Stato, Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 10

11 ossia, in sostanza, dei titoli obbligazionari che non rientrano nella disciplina del d.lgs. n. 239 del Le ritenute disciplinate dall articolo 26, comma 1, sono applicate con l aliquota del 12,50 per cento ovvero del 27 per cento. L aliquota del 12,50 per cento si applica agli: - interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi e delle cambiali finanziarie. L aliquota del 27 per cento trova, invece, applicazione in relazione agli: - interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari aventi una scadenza inferiore a 18 mesi; - interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari con scadenza pari o superiore a diciotto mesi, qualora il saggio di rendimento effettivo all emissione (comprensivo dello scarto di emissione) sia superiore a determinati limiti indicati nella norma. Tali limiti attualmente sono: - il tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, se i titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani oppure offerti al pubblico secondo la disciplina vigente al momento dell emissione; - il tasso ufficiale di sconto aumentato di un terzo, negli altri casi. Tale regola si applica, ai sensi dell articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997, limitatamente ai titoli emessi a partire dal 30 giugno 1997, i cui proventi siano divenuti esigibili dal 1 luglio Per quanto riguarda, invece, i titoli emessi anteriormente al 30 giugno 1997 continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia di individuazione del saggio di rendimento "congruo", in base alla quale la ritenuta del 12,50 per cento si applica a condizione che il saggio di rendimento all emissione non superi il TUS aumentato di sette punti (per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani oppure offerti al pubblico) ovvero di tre punti (negli altri casi). L ultrattività di quest ultima disposizione comporta anche quella dell articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, nonché quella dell articolo 32, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, con la conseguenza che, in caso di superamento dei predetti limiti, trova ancora applicazione la ritenuta nella misura del 30 per cento. L articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1), del d.lgs. n. 505 del 1999 ha elevato le predette soglie di riferimento, prevedendo che la ritenuta del 12,50 per cento trovi applicazione a condizione che, al momento dell emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: - al doppio del tasso ufficiale di sconto per i titoli negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all Unione europea; - al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per gli altri titoli obbligazionari. Al riguardo, si ricorda che la verifica della congruità del tasso effettivo di rendimento deve essere effettuata al momento dell emissione del prestito obbligazionario ossia alla data di approvazione della relativa delibera assembleare ovvero, in caso di delega agli amministratori ai sensi dell articolo 2420-ter del codice civile, alla data di assunzione della delibera da parte degli amministratori. Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 505 del 1999 riguardano non solo la misura dei parametri di congruità del rendimento effettivo dei prestiti obbligazionari - variazione che si è resa necessaria al fine di tener conto che l attuale livello di TUS non può essere più rappresentativo dei rendimenti di riferimento - ma anche l ampliamento del riferimento ai mercati regolamentati europei. La nuova disposizione si applica, infatti, ai titoli Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 11

12 negoziati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti all Unione Europea e non più soltanto ai titoli negoziati nei mercati regolamentati nazionali. Al riguardo, si fa presente che per l individuazione dei mercati regolamentati dell Unione Europea si deve fare riferimento a quelli elencati nella delibera Consob n del 18 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni. Si ricorda, infine, che il "tasso ufficiale di sconto" cui la norma fa riferimento è stato sostituito, dal 1 gennaio 1999, dal "tasso ufficiale di riferimento" ai sensi dell articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l introduzione dell euro nell ordinamento nazionale, il quale ha stabilito che tutti i riferimenti fatti al tasso ufficiale di sconto devono intendersi come effettuati al tasso ufficiale di riferimento. 2.1 Decorrenza L articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 505 del 1999 stabilisce che la modifica apportata all articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 si applica agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio Ciò comporta che i nuovi parametri per la verifica della congruità del tasso di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi da società non quotate si sono rese applicabili anche ai titoli già in circolazione alla predetta data del 1 luglio 2000, con riferimento ai proventi che si sono resi esigibili a partire dalla stessa data e sempreché relativi a prestiti emessi dal 30 giugno Ritenuta sui dividendi Lo stesso articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 505 del 1999 ha modificato il quinto comma dell articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, al fine di semplificare le modalità di applicazione della ritenuta a titolo d imposta sui dividendi. Al riguardo, si ricorda che l articolo 27 è stato sostituito dall articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997 che, con effetto sugli utili la cui distribuzione sia stata deliberata a partire dal 1 luglio 1998, ha soppresso la ritenuta a titolo d acconto (che veniva applicata al momento della deliberazione degli utili) ed ha introdotto una ritenuta a titolo d imposta sugli utili attribuiti alle persone fisiche residenti. La ritenuta si applica con l aliquota del 12,50 per cento ed è operata quando gli utili sono effettivamente corrisposti. Anteriormente alle modifiche apportate con il citato d.lgs. n. 505 del 1999, la ritenuta non era applicata nei confronti delle persone fisiche residenti possessori di partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero soci di banche popolari cooperative, nei seguenti casi: - dietro specifica richiesta all atto della riscossione degli utili; - in mancanza dell attestazione dalla quale risulti che gli utili sono relativi a partecipazioni non qualificate ai sensi dell articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, e che le partecipazioni non sono relative all impresa ai sensi dell articolo 77 del TUIR. Con la modifica apportata all articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, è ora previsto che, ai fini dell applicazione della ritenuta, debba essere effettuata un espressa attestazione nella quale la persona fisica deve dichiarare di possedere i requisiti previsti dalla norma (possesso di partecipazioni non qualificata e partecipazioni non relative ad una impresa commerciale). Qualora detta attestazione non sia rilasciata, il sostituto d imposta deve astenersi dall applicazione della ritenuta. E, inoltre, rimasta la possibilità da parte del socio che abbia presentato l attestazione di rinunciare alla ritenuta all atto della riscossione degli utili. Dalla nuova stesura della norma è evidente, quindi, che il regime naturale è quello dell applicazione della ritenuta, ove Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 12

13 sussistano i presupposti, e non il contrario. Pertanto, soltanto se il socio non ha rilasciato l attestazione prevista oppure ha rinunciato all applicazione della ritenuta a titolo d imposta all atto della riscossione degli utili, gli utili concorrono a formare il reddito complessivo della persona fisica e compete il credito d imposta sui dividendi nelle misure previste dall articolo 14 del TUIR. Come già detto, la ritenuta trova applicazione soltanto nei confronti delle persone fisiche residenti; pertanto, sugli utili attribuiti ai soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali, comprese le ONLUS, fondi comuni di investimento mobiliare soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione, SICAV e società residenti di qualsiasi tipo) la ritenuta non deve essere applicata. La ritenuta non deve essere altresì applicata se gli utili si riferiscono a partecipazioni detenute nell ambito delle gestioni individuali di patrimoni per le quali sia stata resa l opzione per l applicazione dell imposta ai sensi dell articolo 7 del d.lgs. n. 461 del Non sono, inoltre, assoggettati ad alcun prelievo gli utili attribuiti a soggetti esclusi da IRPEG ai sensi dell articolo 88 del TUIR. La ritenuta deve, invece, essere applicata in ogni caso nella misura del 12,50 per cento sugli utili percepiti da fondi pensione e da fondi immobiliari, anche se si riferiscono a partecipazioni qualificate. La ritenuta è altresì applicata, con l aliquota del 27 per cento, sugli utili attribuiti ai soggetti esenti da IRPEG. Con riferimento ai fondi pensione, è utile segnalare che per effetto delle ulteriori modifiche apportate all articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della previdenza complementare, i fondi pensione non subiranno più, a decorrere dagli utili distribuiti dal 1 gennaio 2001, la ritenuta sui dividendi ivi prevista. Detti fondi, come già accennato, saranno soggetti ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell 11 per cento commisurata sul risultato netto di gestione e nella formazione di detto risultato concorreranno, tra l altro, anche i predetti utili. 4 - Integrazione alla disciplina dei fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione 4.1 Utilizzo del risultato negativo alla chiusura del fondo L articolo 4 del d.lgs. n. 505 del 1999 ha apportato alcune modifiche alla disciplina fiscale applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione ai sensi dell articolo 8, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 461 del Trattasi dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti e delle SICAV di diritto italiano di cui, rispettivamente, all articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e all articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e degli organismi di investimento collettivo lussemburghesi c.d. "storici" soggetti alla disciplina tributaria di cui all art. 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n Come noto, tali organismi sono soggetti ad un imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato della gestione maturato nell anno, determinato come differenza tra il valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell anno, al lordo dell imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti, ed il valore del patrimonio netto all inizio dell anno, aumentato delle sottoscrizioni, dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenuta a titolo d imposta nonché dei proventi derivanti Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 13

14 dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva. Se alla fine dell anno il risultato della gestione del fondo evidenzia un decremento anziché un incremento, il risultato negativo può essere computato in diminuzione, senza limiti temporali, dal risultato della gestione dei periodi d imposta successivi, per l intero importo che in essi trovi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, a partire dal medesimo periodo d imposta di maturazione, in diminuzione dal risultato positivo evidenziato da altri fondi gestiti dalla medesima società di gestione, mediante accreditamento di una somma di pari ammontare a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Come già chiarito nella circolare n. 165/E del 1998, il meccanismo di determinazione del debito o del risparmio d imposta in capo al fondo si riflette, rispettivamente, in un minore o maggiore valore delle quote in circolazione; tuttavia esso presuppone in ogni caso che il fondo o la SICAV svolgano comunque un attività di investimento e, quindi, non si trovino in fase di liquidazione. In tale ultimo caso, infatti, la cessazione dell attività del fondo e la sua conseguente messa in liquidazione determinano l impossibilità di attribuire i risultati negativi maturati a beneficio degli esercizi successivi e, pertanto, impongono un consolidamento di tutti i rapporti con i terzi, compresi i partecipanti e l Amministrazione finanziaria. Il risultato della gestione maturato dall inizio dell anno alla data di liquidazione può risultare, pertanto, positivo o negativo. Nel primo caso (risultato positivo), l imposta sostitutiva dovrà essere versata secondo le regole ordinarie; nel secondo caso, la maturazione di un risultato negativo comporta comunque l emersione di un risparmio d imposta che non può essere né chiesto a rimborso all Amministrazione finanziaria né computato in compensazione con le altre imposte, dal momento che non rappresenta una eccedenza di imposte versate rispetto a quelle dovute. Se la liquidazione del fondo avviene al termine del periodo d imposta tale risparmio potrebbe essere realizzato secondo le regole ordinarie dettate dalle singole norme che disciplinano l applicazione dell imposta sostitutiva e, cioè, utilizzando le imposte dovute dagli altri organismi che hanno maturato un debito di imposta sostitutiva, alla stregua di quanto avviene per i fondi ancora attivi. Potrebbe, però, verificarsi che, per effetto dell andamento dei mercati, al termine del periodo d imposta la procedura ordinaria di compensazione tra i risultati dei fondi non sia possibile, così come la liquidazione del fondo avvenga in corso d anno con conseguente emersione di un risparmio d imposta non liquidabile. Tali situazioni impedirebbero la chiusura della liquidazione del fondo. Per ovviare a questo inconveniente il citato articolo 4 del d.lgs. n. 505 del 1999, con l introduzione del comma 2-ter nell articolo 9 della legge n. 77 del 1983, del comma 3-bis nell articolo 11 della legge n. 344 del 1993, del comma 3-bis nell articolo 11-bis, del decreto-legge n. 512 del 1983, ha disposto che se alla chiusura del fondo emerge un risultato negativo, e nessuno degli altri fondi gestiti dalla medesima società evidenzia un debito d imposta tale da consentire la speciale compensazione interna tra fondi, il risultato negativo (di cui il risparmio d imposta è espressione sintetica) viene attribuito pro quota a ciascun partecipante all organismo. In altri termini, ai partecipanti, ai quali viene rimborsata una somma inferiore rispetto al valore della quota per effetto dell impossibilità di liquidare il risparmio d imposta, viene attribuito il controvalore delle attività finanziarie liquidate e, per la differenza, la quota parte di minusvalenza realizzata dall organismo di investimento. Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 14

15 Detta minusvalenza è utilizzabile in diminuzione dalle plusvalenze realizzate dal partecipante stesso e tassabile secondo le regole proprie del regime della dichiarazione (art. 5 del d.lgs. n. 461/97), del risparmio amministrato (art. 6 del d.lgs. n. 461/97) o del risparmio gestito (art. 7 del d.lgs. n. 461/97). Pertanto, tale minusvalenza può essere computata in diminuzione: - in sede di dichiarazione dei redditi, dalle plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d imposta, imponibili secondo le disposizioni dell art. 82, comma 4, del TUIR e, per la parte eventualmente eccedente, dalle plusvalenze realizzate nei periodi d imposta successivi ma non oltre il quarto. Al riguardo, si ricorda che, condizione essenziale per l utilizzo della minusvalenza negli esercizi successivi è la sua indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate; - dalle plusvalenze realizzate, nello stesso periodo d imposta o nei quattro successivi, nell ambito di rapporti di custodia, amministrazione o deposito, intestati al partecipante ed in relazione ai quali lo stesso abbia rilasciato l opzione per l applicazione dell imposta sostitutiva da parte dell intermediario, ai sensi dell articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997; - dal risultato positivo maturato, nello stesso periodo d imposta o nei quattro successivi, nell ambito di rapporti di gestione individuale di portafoglio intestati al partecipante ed in relazione ai quali è stata rilasciata l opzione per l applicazione dell imposta sostitutiva da parte del gestore ai sensi dell articolo 7 del d.lgs. n. 461 del L importo della minusvalenza, suddivisa per anno di maturazione, da imputare a ciascun partecipante in relazione alle quote possedute, deve risultare da apposita certificazione, redatta in forma libera, rilasciata dalla società di gestione. Tali disposizioni, secondo quanto previsto dall articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 505 del 1999, si applicano a decorrere dal 1 gennaio Organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in partecipazioni qualificate L articolo 8 del d.lgs. n. 505 del 1999 ha introdotto una particolare disciplina, applicabile dal 1 gennaio 2000, per gli organismi di investimento collettivo, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione ai sensi dell articolo 8, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, che investono in partecipazioni qualificate. Tale disposizione è stata successivamente modificata dall articolo 1 del d.lgs. n. 221 del 2000 e, da ultimo, anche dall articolo 7 del collegato alla finanziaria 2000 che ha sostituito il testo del primo periodo del comma 4. La necessità di introdurre una disciplina particolare per tali categorie di organismi nasce in relazione alla possibilità, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza) e dai relativi decreti di attuazione, di costituire "fondi riservati", ossia fondi privi di una limitazione massima all acquisizione di partecipazioni sociali con diritti di voto, per i quali i regolamenti possono consentire la partecipazione solo a talune categorie di investitori. Come noto, infatti, i fondi comuni e le SICAV sono assoggettati ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione nella misura del 12,50 per cento anche se investono in partecipazioni qualificate in quanto, essendo uno strumento per l impiego del risparmio raccolto presso il pubblico, le scelte relative ai singoli investimenti non sono effettuate dai partecipanti. Tuttavia, tale regime di tassazione agevolato non può trovare giustificazione nel caso in cui la sottoscrizione delle quote dei predetti organismi sia riservata, sulla base della normativa di settore, ad Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 15

16 un ridotto numero di partecipanti non esercenti attività d impresa. In tale ipotesi, infatti, lo strumento fondo comune di investimento potrebbe essere utilizzato per investire indirettamente in partecipazioni di controllo al solo scopo di beneficiare dell applicazione dell imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento, in luogo di quella più onerosa del 27 per cento che si sarebbe resa applicabile nel caso in cui le partecipazioni fossero detenute direttamente dai partecipanti. Pertanto, la disposizione in commento ha previsto che gli organismi di investimento collettivo che detengono partecipazioni in misura eccedente i limiti indicati dal medesimo articolo 8, sono assoggettati ad un imposta sostitutiva con l aliquota del 27 per cento sulla parte del risultato della gestione riferibile alle partecipazioni qualificate. In buona sostanza, viene previsto che dalla gestione debba emergere un doppio risultato: quello riferibile alle partecipazioni qualificate, tassato con l aliquota del 27 per cento, e quello riferito alla residua parte del patrimonio, tassato con l aliquota ordinaria del 12,50 per cento. Tenuto conto della maggiore imposizione prevista sulla parte del risultato della gestione riferibile alle partecipazioni qualificate e per evitare fenomeni di doppia imposizione, il comma 3 dell articolo 8 riconosce ai partecipanti al fondo che svolgono attività d impresa un credito d imposta nella misura del 15 per cento o del 36,98 per cento, a seconda della parte di provento riferibile al risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva, rispettivamente, nella misura del 12,50 per cento ovvero del 27 per cento. Ai fini dell applicazione della disciplina in commento, è stata fornita una nuova definizione di partecipazione qualificata, diversa da quella contenuta nell art. 81, comma 1, lettera c), del TUIR. In particolare, il comma 2 dell articolo 8 stabilisce che si considera partecipazione qualificata quella che, anche attraverso il possesso di titoli o diritti (warrants, opzioni, ecc.), consente l acquisto di una partecipazione in misura superiore al 10 (se si tratta di partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati) o al 50 per cento (per le altre partecipazioni) del capitale con diritto di voto della società partecipata. Al riguardo, occorre evidenziare che, qualora la partecipazione divenga "qualificata" per effetto di successivi acquisti, dal momento in cui si verifica il superamento delle suddette percentuali, l intera partecipazione deve concorrere a formare il risultato della gestione soggetto alla maggiore imposta del 27 per cento. Conseguentemente, dalla medesima data di acquisto le partecipazioni precedentemente possedute cesseranno di concorrere a formare il risultato della gestione soggetto all imposta del 12,50 per cento. Considerato che l intento antielusivo della norma è quello di evitare il pagamento di un imposta inferiore sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, gli utili relativi alle medesime partecipazioni non sono interessati dalla predetta finalità antielusiva. Pertanto, si ritiene che gli utili debbano in ogni caso concorrere a formare il risultato della gestione assoggettato all imposta del 12,50 per cento. L ambito di operatività della norma è limitato agli organismi di investimento che abbiano un numero ridotto di partecipanti. Tale disposizione si applica, infatti, agli organismi che abbiano meno di 100 partecipanti. Tale numero, inizialmente fissato a 500 dal d.lgs. n. 505 del 1999, è stato ridotto a 100 dall articolo 7 del collegato alla legge finanziaria La verifica del numero dei partecipanti deve essere eseguita a fine anno ed ha effetto dal periodo d imposta successivo. Ciò significa che, superata la suddetta soglia minima di partecipazione, è garantita in ogni caso l applicazione Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 16

17 dell aliquota agevolata nella misura del 12,5 per cento anche sulla parte del risultato della gestione riferibile alle partecipazioni qualificate. Va, altresì, precisato che, in considerazione del fatto che la disposizione in commento prevede soltanto l elevazione dell aliquota dell imposta sostituiva dal 12,50 al 27 per cento, resta ferma l applicabilità a tale imposta di tutte le altre disposizioni in materia di accertamento, riscossione e sanzioni previste per l imposta sostituiva applicata con l aliquota del 12,50 per cento. Inoltre, al fine di non penalizzare le iniziative destinate a favorire la raccolta del risparmio presso gli investitori istituzionali, è stato disposto che la condizione riguardante il limite minimo dei partecipanti non trova applicazione nella misura in cui la maggior parte delle quote o azioni dell organismo siano detenute da investitori "qualificati", diversi dalle persone fisiche. Come investitori "qualificati" l articolo 7 del collegato alla legge finanziaria 2000 ha individuato i soggetti indicati nel regolamento di attuazione approvato con decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1999, n. 228, ai sensi dell articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza). Si tratta, in particolare, di: - imprese di investimento; - banche; - società di gestione del risparmio (SGR); - società di investimento a capitale variabile (SICAV); - fondi pensione; - imprese di assicurazione; - società finanziarie capogruppo di gruppi bancari; - soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario (intermediari finanziari iscritti nell elenco generale o nell apposita sezione dello stesso e nell elenco speciale tenuti, rispettivamente, dal Ministero del tesoro e dalla Banca d Italia); - soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui ai punti precedenti; - fondazioni bancarie; - persone giuridiche e altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni di strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante della persona giuridica dell ente. Al riguardo, si ricorda che l articolo 1 del d.lgs. n. 221 del 2000, quanto all individuazione della nozione di investitori qualificati, aveva inizialmente fatto riferimento ai partecipanti soggetti alla vigilanza delle autorità indicate dall articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del Con la modifica apportata dall articolo 7 del collegato alla legge finanziaria 2000, il rinvio ai soggetti indicati nei provvedimenti di attuazione previsti dal medesimo d.lgs. n. 58 del 1998 consente di considerare investitori qualificati non soltanto i soggetti residenti ma anche quelli non residenti nel territorio dello Stato. Inoltre, l esigenza di evitare che la costituzione di OICVM potesse essere utilizzata come strumento per ridurre l imposizione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, ha reso opportuno prevedere che le persone fisiche non siano considerate a tal fine investitori qualificati. Ciò premesso, una volta verificato il requisito della partecipazione in misura maggioritaria, ossia in misura superiore al 50 per cento, da parte di detti soggetti, l imposta sostituiva si applica in ogni caso nella misura del 12,50 per cento, anche se i partecipanti, complessivamente considerati, sono in numero inferiore a 100. E appena il caso di precisare che le predette cautele normative, in materia di numero di partecipanti e qualità degli Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 17

18 stessi, assumono rilevanza soltanto per gli organismi di investimento che abbiano investito in partecipazioni qualificate così come definite dall articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 505 del 1999; diversamente, se l organismo di investimento non investe in partecipazioni qualificate, l imposta sostitutiva trova sempre applicazione nella misura del 12,50 per cento indipendentemente dal numero dei suoi partecipanti. Tali disposizioni, secondo quanto previsto dall articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 505 del 1999, si applicano a decorrere dal 1 gennaio Determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri L articolo 9 del d.lgs. n. 505 del 1999 ha aggiunto, dopo il secondo, un nuovo periodo nell articolo 42, comma 1, del TUIR. E ora previsto che, in deroga al principio di determinazione dei redditi di capitale denominati in valuta estera, i redditi di cui all articolo 42, comma 1, lett. g), del TUIR devono essere calcolati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione, nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Ciò comporta che ai fini della determinazione del reddito tassabile le eventuali oscillazioni valutarie concorrono a formare la base imponibile del reddito di capitale e non rilevano più autonomamente come redditi diversi di natura finanziaria. Al riguardo, giova precisare che la nuova disposizione non incide sulle modalità di determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo di diritto italiano denominati in valuta estera ed ai fondi lussemburghesi storici, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione. Come noto, in relazioni a tali tipologie di organismi, le oscillazioni dei cambi non assumono mai rilevanza autonoma nella determinazione del provento del partecipante al fondo, essendo esse ricomprese nella determinazione del risultato della gestione soggetto all imposta sostitutiva del 12,50 per cento (ovvero nella misura più elevata del 27 per cento). Infatti, i ratei di imposta sostitutiva (ovvero i crediti d imposta) che giornalmente vengono accantonati nel patrimonio del fondo e che incidono sulla valorizzazione della quota comportano, necessariamente, la conversione (in lire o in euro) dei valori del patrimonio stesso. Tale modifica normativa non muta, invece, le modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria e, in particolare, di quelli previsti nell articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del TUIR. Questi ultimi, infatti, continuano a determinarsi, ai sensi dell articolo 82, comma 6, lettera a), del TUIR, sottraendo dalle somme rimborsate, valorizzate al cambio del giorno in cui sono conseguite, i redditi di capitale, calcolati sulla base del nuovo articolo 42, comma 1, del TUIR, nonché le somme investite valorizzate al cambio del giorno di investimento. Pertanto, come già precisato, le differenze positive o negative che si determinano per effetto del cambio della valuta non rilevano autonomamente nella determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Soltanto se in sede di applicazione dei redditi di capitale, a norma del nuovo articolo 42, comma 1, del TUIR, non dovesse emergere un reddito imponibile, ma una differenza negativa, per esempio causata da un deprezzamento della valuta, questa costituisce una minusvalenza deducibile. Infatti, tale minusvalenza emerge per effetto delle disposizioni contenute nell articolo 81, comma 1- quater, del TUIR, laddove è previsto che rileva ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria anche il rimborso di attività finanziarie sottoscritte all emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 18

19 oneroso. E appena il caso di precisare, inoltre, che, considerato che la modifica attiene alle regole di determinazione del reddito di capitale, il nuovo criterio trova applicazione per l articolo 42, comma 4-bis, del TUIR che, come noto, pone una specifica regola da utilizzare per la determinazione del reddito di capitale in caso di cessione o rimborso di quote o azioni di OICVM, nonché in caso di distribuzione dei proventi. Ne consegue che anche i prospetti periodici previsti nell articolo 42, comma 4-bis, dovranno essere valorizzati nella valuta nazionale. Per effetto di quanto previsto dall articolo 9, comma 2, deld.lgs. n. 505 del 1999, la nuova disposizione si applica per i redditi di capitale divenuti esigibili dal 1 luglio Adempimenti degli intermediari Con l articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 505 del 1999 sono stati modificati i termini entro i quali gli intermediari devono rilasciare l attestazione del versamento dell imposta sostitutiva applicata ai sensi dell articolo 6 del medesimo d.lgs. n. 461 del 1997, prevedendo che detta attestazione debba essere rilasciata per tutti i versamenti effettuati nell anno precedente entro il mese di marzo ovvero entro il termine di 12 giorni dall espressa richiesta da parte degli interessati. Tale disposizione si applica, per effetto di quanto previsto dal comma 2 dell articolo 5 in commento, ai versamenti relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio Con la successiva lettera b) sono state apportate modificazioni all articolo 7 del citato d.lgs. n. 461 del In particolare, la modifica operata nel comma 3, lettera a), è di mero coordinamento con quanto dispone il successivo articolo 6 che, come si è detto, ha esteso il regime dell imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996 anche agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi all estero. Tale modifica, infatti, è finalizzata a prevedere che l imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996 fissata nella misura del 27 per cento sia comunque applicata anche nei confronti dei soggetti che abbiano optato per l applicazione del regime del risparmio gestito. Pertanto, gli interessi ed altri proventi dei titoli emessi da soggetti non residenti (diversi da quelli di cui all articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973) aventi una scadenza inferiore a 18 mesi non concorrono a formare il risultato della gestione. Con la lettera c) è stata effettuata un ulteriore modifica all articolo 7, comma 12, del d.lgs. n. 461 del 1997 volta a disciplinare le modalità di comunicazione all Amministrazione finanziaria dei versamenti dell imposta sostitutiva da parte dei soggetti abilitati all applicazione del regime del risparmio gestito di cui al medesimo articolo 7 diversi dalle società, come gli agenti di cambio. 6 - Utilizzo del credito d imposta limitato L articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 505 del 1999 ha apportato alcune modifiche agli articoli 11, comma 3-bis, secondo periodo, e 94, comma 1-bis, secondo periodo, del TUIR, correggendo le modalità di utilizzo del credito d imposta limitato sui dividendi. Come noto, la possibilità di utilizzare il credito limitato solo fino a concorrenza della quota della imposta dovuta relativa al dividendo cui esso afferisce ha reso necessaria la predisposizione di appositi criteri al fine di determinare tale quota e siffatti criteri, che si fondano sul confronto fra il dividendo stesso e il reddito complessivo, pongono sostanzialmente la presunzione secondo cui il reddito imponibile si considera formato, fino a concorrenza, con il dividendo "de quo". Ai fini dello scomputo del credito limitato, pertanto, l imposta dovuta deve assumersi come prioritariamente riferibile proprio al Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 19

20 dividendo assistito dal credito in parola. Tale impostazione, che si basa su precise motivazioni logico-sistematiche coerenti con i principi di fondo dell istituto del credito limitato (diretto, come è noto, a trasferire ai soci i regimi agevolativi goduti dalla società partecipata), viene tuttavia contraddetta per ciò che concerne il trattamento delle perdite pregresse. Nel rapporto di cui si discute, infatti, il confronto viene posto fra il dividendo (comprensivo del credito limitato) e il reddito complessivo "al lordo delle perdite di precedenti periodi ammessi in deduzione". Ne consegue che le perdite vengono "addossate" figurativamente, sia pur in parte, a riduzione del dividendo e, quindi, della quota di imposta ad esso relativa, in deroga al criterio presuntivo dianzi esposto. In tal modo, in assenza di alcuna giustificazione logico-sistematica, è stato introdotto nel sistema un elemento di perturbazione che opera in modo del tutto casuale, se si considera che le perdite oggetto di riporto assumono nella determinazione dell imponibile la medesima valenza dei componenti negativi di periodo e, quindi, identico ne dovrebbe essere il trattamento anche ai fini in esame. Con le modifiche apportate dall art. 11, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 505 del 1999, questa incongruenza è stata rimossa individuando l imposta, riferibile al dividendo assistito da credito di imposta limitato, sulla base "sic et simpliciter" del rapporto fra tale dividendo (comprensivo del credito) e il reddito complessivo imponibile "al netto delle perdite di precedenti periodi d imposta ammesse in deduzione", anziché al lordo. 7 - Regime fiscale delle quote di OICVM relative alle polizze cosiddette "unit linked" L articolo 2 del d.lgs. n. 221 del 2000 ha modificato il regime fiscale applicabile alle quote di OICVM relative alle polizze cosiddette "unit linked". Al riguardo, occorre premettere che tali polizze costituiscono contratti assicurativi in cui, in base all articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di OICVM possedute dall impresa di assicurazione che, a scelta dell assicurato, possono essere azionari, obbligazionari o bilanciati oppure al valore di attivi (azioni, obbligazioni o altri titoli) contenuti in un fondo interno detenuto dall impresa stessa, per cui il rischio dell investimento effettuato dall impresa di assicurazione è a carico dell assicurato. Ed infatti, attraverso la polizza unit linked, l assicurato realizza un investimento indiretto in azioni, obbligazioni o altri titoli, in quanto il valore di detto prodotto assicurativo è collegato al valore delle quote degli OICVM e, quindi, a quello degli investimenti effettuati da tali fondi o al valore degli attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall impresa di assicurazione, per cui il maggiore o il minore valore espresso dalle quote di OICVM o dagli attivi contenuti nel fondo interno accresce o depaupera il valore della polizza. Sulla base delle disposizioni concernenti l esposizione nel bilancio di esercizio da parte della impresa di assicurazione degli impegni e degli investimenti relativi alle predette polizze, contenute nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è previsto che: - nella classe D.I del passivo devono essere indicate le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l assicurato ne sopporta il rischio (polizze unit linked); nella nota integrativa deve essere indicato l ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto, evidenziando, altresì, l importo delle corrispondenti riserve relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati (art. 38, comma 1); Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno 20

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