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1 C.RAI.P.I. Contratto di assicurazione collettiva, a premio unico, per l erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile per gli iscritti a C.RAI.P.I. - CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI Il presente Fascicolo informativo, contenente: Scheda sintetica Nota informativa Condizioni contrattuali comprensive della Convenzione e del Regolamento della Gestione Separata Glossario Scheda Individuale di adesione in fac-simile deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda Individuale di adesione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

2 HOME INSURANCE INFORMATIVA Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 7/2013 sulla home page del sito internet sono disponibili apposite aree riservate attraverso le quali ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L'accesso è consentito gratuitamente al Contraente mediante credenziali identificative personali che potranno essere richieste in fase di registrazione.

3 Scheda sintetica SCHEDA SINTETICA La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo scheda predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è: Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (Helvetia Vita S.p.A.), Società appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società In considerazione del fatto che a far data dal 01/06/2015 si è perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione della Compagnia Helvetia Vita S.p.A. in Chiara Vita S.p.A. con conseguente cambio di denominazione in Helvetia Vita S.p.A., di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale della nuova Società, determinate sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato delle singole Società. Il patrimonio netto della Società è pari ad Euro , di cui Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità della gestione vita è pari a 125,96% ed è stato calcolato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro ) e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro ). 1.c) Denominazione del contratto Il prodotto è denominato C.RAI.P.I. 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi. 1.e) Durata La Convenzione stipulata tra Helvetia Vita S.p.A. e C.RAI.P.I., ha una durata di 7 anni. La Convenzione non prevede alcun diritto di recesso da parte della Società per tutta la durata della Convenzione stessa. Il termine della Convenzione non produrrà alcun effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla Convenzione fino al loro termine naturale. La durata del contratto, intendendosi per tale l arco di tempo durante il quale operano le coperture assicurative, è determinata per ogni Assicurato in funzione della tipologia di rendita prescelta dallo stesso, in particolare può essere: vitalizia: se è stata scelta la rendita vitalizia immediata su testa singola o quella reversibile su due teste; di una durata minima certa: se è stata scelta la rendita vitalizia immediata certa (per 5 o per 10 anni). Il presente contratto non prevede l esercizio del riscatto. 1.f) Pagamento dei premi Il presente contratto prevede la corresponsione, da parte del Contraente, di un premio in unica soluzione al momento dell emissione di ogni singola adesione (di seguito Applicazione Individuale). Non sono ammessi versamenti aggiuntivi. Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 1 di 4

4 Scheda sintetica 2. Caratteristiche del contratto C.RAI.P.I. prevede l emissione di un Applicazione Individuale per ciascun Assicurato ed è dedicato a chi intende soddisfare le seguenti esigenze assicurative: Obiettivi di copertura Tipologia d investimento Orizzonte temporale Sicurezza X Basso rischio Breve Risparmio Medio rischio X Medio Investimenti Alto rischio X Lungo X Previdenza Questo contratto è finalizzato all attuazione di una forma di previdenza complementare ed eroga, a scelta, una tra le seguenti tipologie di rendita: 1. rendita vitalizia immediata rivalutabile su testa singola; 2. rendita vitalizia immediata rivalutabile su testa singola pagabile in modo certo, alternativamente, per i primi cinque o dieci anni; 3. rendita vitalizia immediata rivalutabile su due teste (reversibile totalmente o parzialmente). Nel computo di ogni tipologia di rendita è già calcolato alla stipula un interesse minimo annuo, definito tasso tecnico, pari all 1,00% annuo composto. L ammontare della rendita si rivaluterà nel tempo in funzione dell andamento della gestione interna separata Helvirend, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l obiettivo di minimizzare il rischio e offrire stabilità di rendimento nel medio - lungo termine. Si precisa che una parte del premio unico versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi del contratto previsti per tutte le tipologie di rendite e pertanto tale parte non concorre alla formazione delle prestazioni di rendita. Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, contenuto nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: Prestazioni in caso di vita 1) Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola Il contratto prevede il pagamento immediato, ai beneficiari designati, di una rendita annua vitalizia rivalutabile a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale e fintanto che l Assicurato sia in vita. 2) Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola, pagabile in modo certo, alternativamente, per i primi cinque o dieci anni Il contratto prevede il pagamento immediato, ai beneficiari designati, di una rendita annua vitalizia rivalutabile a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale: a) per i primi cinque o, alternativamente, per i primi dieci anni (in funzione della scelta effettuata dall Assicurato nell Applicazione Individuale), indipendentemente dalla sopravvivenza dell Assicurato; b) dopo il quinto o, alternativamente, dopo il decimo anno (in funzione della scelta effettuata dall Assicurato nell Applicazione Individuale) solo se l Assicurato sarà in vita a tale data e sua vita natural durante. 3) Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su due teste (reversibile) Il contratto prevede il pagamento immediato, ai beneficiari designati, di una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale e fino a che l Assicurato (prima testa) sia in vita e successivamente al suo decesso nella misura scelta dall iscritto al C.RAI.P.I., fino a che è in vita l altro soggetto (seconda testa). Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso annuo di interesse minimo (sotto forma di tasso tecnico ) già impiegato nel calcolo della prestazione di rendita iniziale e pari all 1,00% annuo composto. Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 2 di 4

5 Scheda sintetica Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita ( tasso tecnico ), una volta dichiarate e attribuite, restano definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto). Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso la prestazione ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 2 e 12 delle Condizioni contrattuali. 4. Costi La Società, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal rendimento dalla gestione interna separata Helvirend riducono l ammontare delle prestazioni. Nelle tabelle di seguito riportate si indicano alcune esemplificazione dei premi unici necessari per assicurare la prestazione di rendita annua, relativi alle combinazioni di età, sesso e livello di rendita annua. Gli importi sotto riportati sono stati calcolati ipotizzando una rateazione della rendita annuale e con age-shifting pari a 0. Rendita vitalizia immediata rivalutabile Sesso: Maschio Sesso: Femmina Età (anni) Rendita annua (Euro) Rendita Annua (Euro) Età (anni) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa 5 anni Sesso: Maschio Sesso: Femmina Età (anni) Rendita annua (Euro) Rendita Annua (Euro) Età (anni) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa 10 anni Sesso: Maschio Sesso: Femmina Età (anni) Rendita annua (Euro) Rendita Annua (Euro) Età (anni) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile su due teste (100%) Sesso prima testa: Maschio* Sesso prima testa: Femmina* Età prima Rendita annua (Euro) Età prima Rendita Annua (Euro) testa (anni) testa (anni) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 * Sesso ed età seconda testa: Femmina - 60 anni *Sesso ed età seconda testa: Maschio - 65 anni 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata Helvirend negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 3 di 4

6 Scheda sintetica confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Anno Rendimento realizzato dalla gestione separata Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (*) Rendimento medio dei titoli di Stato Inflazione ,50% 3,33% 3,35% 1,55% ,50% 3,33% 4,89% 2,73% ,50% 3,33% 4,64% 2,97% ,60% 3,42% 3,35% 1,17% ,60% 3,42% 2,08% 0,21% (*) Pari ad una aliquota di retrocessione del 95,00%. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. Diritto di ripensamento Ogni Assicurato ha la facoltà di revocare la proposta (Scheda Individuale di adesione) o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa. ****** Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. L Amministratore Delegato Fabio Carniol La presente Scheda sintetica è stata redatta in Milano nel mese di Settembre 2015, data dell ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi. Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 4 di 4

7 Nota informativa NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione: Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di seguito la Società), appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia. a) Indirizzo sede legale e operativa: Via G. B. Cassinis 21, Milano (Italia). b) Recapito telefonico: Sito internet: Fax: Indirizzo direzione.vita@helvetia.it Indirizzo PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it c) Autorizzazione: la Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288) ed è iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n , mentre il Gruppo Assicurativo Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di Imprese di Assicurazione al n. d'ordine 031. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 2.1. Convenzione, Scheda Individuale di adesione, Convenzione/Polizza C.RAI.P.I. è un assicurazione sulla vita in forma collettiva, ovvero è redatta sulla base di un accordo quadro (c.d. Convenzione) in cui: Contraente sia C.RAI.P.I. - CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI. Assicurato sia ciascun iscritto al Fondo di cui sopra che, alla data del suo pensionamento, richieda una prestazione pensionistica integrativa sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile, eventualmente reversibile, utilizzando a tal fine come premio unico lordo l importo da essi maturato alla data di pensionamento, o una parte di esso nei limiti concessi dalle leggi vigenti e dallo Statuto. Scheda individuale di adesione è il documento attraverso il quale l Assicurato chiede di attivare la sua Applicazione Individuale attraverso la quale ottenere l erogazione della rendita prescelta. Polizza è il documento che in conformità alla Scheda individuale di adesione rende operanti, con riferimento a ciascun Assicurato, le coperture assicurative previste dalla Convenzione contenuta nelle Condizioni contrattuali Durata La Convenzione, ha una durata di 7 anni. La Convenzione stipulata tra Helvetia Vita S.p.A. e C.RAI.P.I., ha una durata di 7 anni. La Convenzione non prevede alcun diritto di recesso da parte della Società per tutta la durata della Convenzione stessa. Il termine della Convenzione non produrrà alcun effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla Convenzione fino al loro termine naturale. Ciascuna singola Applicazione Individuale nell ambito del contratto collettivo avrà decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell Assicurato (o della seconda testa assicurata superstite in caso di rendita reversibile). Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza di ogni singola Applicazione Individuale e quella del decesso dell Assicurato se questo si verifica successivamente alla quinta o alla decima ricorrenza annuale; in caso contrario la durata è fissa e pari a 5 o 10 anni Prestazioni assicurative C.RAI.P.I. prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazioni in caso di vita dell Assicurato 1. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola La Società corrisponde una rendita annua vitalizia rivalutabile, ai beneficiari designati, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale e fintanto che l Assicurato sia in vita. 2. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola, pagabile in modo certo, alternativamente, per i primi cinque o dieci anni Mod. C-FI-CP-0 Ed. 09/2015 Pagina 1 di 8

8 Nota informativa La Società corrisponde una rendita annua vitalizia rivalutabile, ai beneficiari designati, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale: a) per i primi cinque o, alternativamente, per i primi dieci anni (in funzione della scelta effettuata dall Assicurato nell Applicazione Individuale), indipendentemente dalla sopravvivenza dell Assicurato; b) dopo il quinto o, alternativamente, dopo il decimo anno (in funzione della scelta effettuata dall Assicurato nell Applicazione Individuale) solo se l Assicurato sarà in vita a tale data e sua vita natural durante. 3. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su due teste La Società corrisponde una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, ai beneficiari designati, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale e fino a che l Assicurato (prima testa) sia in vita e, successivamente, al suo decesso nella misura scelta dall iscritto a C.RAI.P.I., fino a che è in vita l altro soggetto (seconda testa). La rendita (nelle tre tipologie sopra riportate) è dovuta in rate posticipate secondo la periodicità prescelta dall Assicurato (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale e mensile); la prima rata viene quindi corrisposta dopo un anno, sei mesi, quattro mesi, tre mesi, due mesi o un mese, rispettivamente dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale. Per ognuna delle tipologie si rinvia all Art. 2 delle Condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. Il contratto prevede il riconoscimento anticipato garantito di un rendimento finanziario pari all 1,00% annuo (sotto forma di tasso tecnico ) impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni. Il decesso dell Assicurato per qualunque causa avvenga determina la risoluzione della singola Applicazione Individuale, tranne durante l erogazione di una rendita certa o in presenza di una reversibilità, se la persona reversionaria è ancora in vita. Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita (il tasso tecnico ), una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite sul contratto (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto). 3. Premi Il presente contratto prevede la corresponsione, da parte del Contraente, di un premio in unica soluzione al momento dell emissione di ogni singola adesione (di seguito Applicazione Individuale). Non sono ammessi versamenti aggiuntivi. Il premio unico da corrispondere per ogni Assicurato che intende aderire al presente contratto, sarà pari all importo da esso maturato sulla propria posizione previdenziale in C.RAI.P.I. alla data di pensionamento, o una parte di esso nei limiti concessi dalle leggi vigenti e dallo Statuto. La Società rilascerà al Contraente per ciascun Assicurato la relativa polizza che dà quietanza di riscossione del premio. Il pagamento del premio unico può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F e BIC BCITITMMXXX, inserendo come causale il numero di convenzione/polizza ed il nome del prodotto. La data del versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società del pagamento effettuato. 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili La rivalutazione delle prestazioni relative a C.RAI.P.I. avviene in base al rendimento della gestione interna separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti. Si rinvia per i dettagli della gestione separata Helvirend al Regolamento della gestione stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali. La garanzia di consolidamento del rendimento attribuito opera annualmente. A) Misura annua di rivalutazione Annualmente la Società calcola il rendimento della gestione Helvirend che viene maturato dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione, entro l 1 marzo successivo attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione una quota parte del suddetto rendimento, denominata misura annua di rivalutazione. Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 2 di 8

9 Nota informativa La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dell 1,00% la differenza tra il rendimento riconosciuto ed il suddetto tasso tecnico. Per rendimento riconosciuto si intende il rendimento risultante dall applicazione al rendimento della gestione separata dell aliquota di retrocessione che non può risultare inferiore al 95,00%. La misura annua di rivalutazione in ogni caso non può essere negativa. Qualora il decesso dell Assicurato o un anniversario della data di decorrenza si verifichino in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione separata Helvirend applicabile per quell anno (ossia nel caso in cui il decesso o l anniversario della data di decorrenza avvengano tra l 1 Gennaio ed anteriormente all 1 Marzo), ai fini della determinazione della misura annua di rivalutazione si farà riferimento al rendimento della gestione separata Helvirend certificato l anno precedente. B) Rivalutazione della rendita Ai fini della rivalutazione annuale della rendita, ad ogni ricorrenza della data di decorrenza la rendita viene incrementata per effetto dell applicazione della misura annua di rivalutazione, di cui al punto A). La rivalutazione per periodi inferiori all anno verrà effettuata in proporzione. Per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili si rinvia all Art. 12 delle Condizioni contrattuali. Si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate. C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Caricamenti percentuali sul premio: 0,50% Costi per l erogazione della rendita I costi di erogazione della rendita sono pari all 1,50% della rendita annua, per ogni anno di pagamento della stessa, indipendentemente dalla rateazione prescelta Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili In base a quanto indicato al precedente Punto 4, ai fini della rivalutazione della prestazione assicurata la Società trattiene una parte del rendimento della gestione separata Helvirend, in misura pari al 5,00% del rendimento stesso. L aliquota di retrocessione della gestione separata Helvirend è dunque pari al 95,00%. ************ La quota parte percepita in media dagli Intermediari, con riferimento all intero flusso commissionale, è pari a 0,00%. 6. Sconti Il presente contratto non ammette sconti di premio. 7. Regime fiscale. Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Detraibilità fiscale sui premi Per tutte le tipologie di rendita il prodotto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta o deduzione sul reddito delle persone fisiche dichiarato. Tassazione delle prestazioni assicurate Fermo restando che al montante delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000 e dal 1 gennaio 2001 al 31/12/2006 si applicano i regimi fiscali previgenti, dal 1 gennaio 2007 valgono le seguenti disposizioni: il montante della prestazione accumulata a partire dal 1 gennaio 2007 (sia in forma di capitale che in forma di rendita) è imponibile al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti e rendimenti). A tale imponibile si applica una ritenuta a titolo d imposta del 15,00%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione al Fondo (o ad altre forme pensionistiche complementari) l aliquota della ritenuta sarà del 9,00%. Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 3 di 8

10 Nota informativa Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell assicurazione sulla vita: a) se corrisposte in caso di decesso dell Assicurato (per le tariffe che lo prevedono), a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190 (cosiddetta "Legge di Stabilità 2015"), a partire dal 01/01/2015 sono esenti dall'imposta sostitutiva sui redditi esclusivamente per la quota parte riferibile alla copertura del rischio demografico. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva nella misura e secondo le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. In ogni caso, le prestazioni liquidate in caso di decesso dell'assicurato continueranno ad essere esenti dalla imposta sulle successioni; b) se corrisposte in caso di vita dell Assicurato in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva determinata con le modalità di seguito riportate, limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato (considerando anche il rendimento riconosciuto, sotto forma di tasso tecnico, nella determinazione della rendita iniziale). La misura dell imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. ****** Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diversa e/o ulteriore modifica normativa di carattere fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all Art. 8 della Convenzione a all Art. 3 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di perfezionamento del contratto e alla decorrenza delle coperture assicurative. 9. Riscatto e riduzione Il contratto non prevede l esercizio del diritto di riscatto e non riconosce un valore di riduzione. 10. Revoca della proposta C.RAI.P.I., su istanza dell Assicurato iscritto al fondo, ha la facoltà di revocare l adesione fino a quando il contratto non è concluso inviando comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. - Operation Previdenza - Via G. B. Cassinis Milano Italia. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà a C.RAI.P.I. il premio eventualmente corrisposto. 11. Diritto di recesso C.RAI.P.I., su istanza dell Assicurato iscritto al fondo, può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. - Operation Previdenza - Via G. B. Cassinis Milano Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà a C.RAI.P.I. il premio corrisposto. 12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Per la liquidazione delle prestazioni assicurate previste dal contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all Art. 13 delle Condizioni contrattuali per ciascun caso ivi specificato. La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data in cui la prestazione è dovuta o, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione completa presso la Società. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 4 di 8

11 Nota informativa dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 13. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione, al verificarsi dell esigenza la Società proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano. 14. Lingua Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non concordino la redazione in un altra lingua. 15. Reclami Ai sensi del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 24/2008 e s.m.i., per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione della liquidazione della prestazione assicurativa devono essere inoltrati per iscritto a: Helvetia Vita S.p.A. Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis Milano; Fax: Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it. La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. Possono essere presentati all IVASS per iscritto (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Società Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: 2. Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà in prima istanza di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invio, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione; l'obbligo qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; la facoltà solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. di adire l'autorità Giudiziaria competente, la Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 5 di 8

12 Nota informativa quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria. 16. Informativa in corso di contratto La Società si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla data prevista nelle Condizioni contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate l estratto conto annuale relativo ad ogni Applicazione Individuale delle posizioni assicurative, contenente l indicazione del premio unico versato, della rendita rivalutata e della misura della rivalutazione. La Società comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo derivanti da future innovazioni normative. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Società in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza. 17. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota Informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, la Società si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati. E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, sesso ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. La misura annua di rivalutazione è ottenuta applicando un aliquota di retrocessione pari al 95,00% e scorporando il tasso di interesse tecnico pari all 1,00%, già riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata iniziale. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito (sotto forma di tasso tecnico): 1,00% Età dell Assicurato: 65 anni Sesso dell Assicurato: maschio Età dell Assicurato reversionario (seconda testa): 60 anni Sesso dell Assicurato reversionario (seconda testa): femmina Periodicità pagamento rendita: annuale posticipata Premio unico: ,00 euro Age-shifting: 0 Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 6 di 8

13 Nota informativa Rendite vitalizie immediate rivalutabili Età Assicurato Rendita annua vitalizia Rendita annua certa 5 anni Rendita annua certa 10 anni , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile su due teste Rendita annua reversibile Età Assicurato al 100% al 75% al 50% (prima testa) Prima testa Seconda testa Prima testa Seconda testa Prima testa Seconda testa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Rendimento finanziario: 4,00% Tasso di interesse tecnico: 1,00% Aliquota di retrocessione: 95,00% Rendimento retrocesso: (4,00%*95,00%) = 3,80% Misura annua di rivalutazione: (3,80%-1,00%)/101,00%= 2,77% Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 7 di 8

14 Nota informativa Età dell Assicurato: 65 anni Sesso dell Assicurato: maschio Età dell Assicurato reversionario (seconda testa): 60 anni Sesso dell Assicurato reversionario (seconda testa): femmina Periodicità pagamento rendita: annuale posticipata Premio unico: ,00 euro Age-shifting:0 Rendite vitalizie immediate rivalutabili Età Rendita annua Rendita annua Rendita annua Assicurato vitalizia certa 5 anni certa 10 anni , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile su due teste Rendita annua reversibile Età Assicurato al 100% al 75% al 50% (prima testa) Prima testa Seconda testa Prima testa Seconda testa Prima testa Seconda testa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 8 di 8

15 Nota informativa NOTA BENE: I valori contenuti nelle tabelle sopra riportate sono espressi in Euro e sono riportati al lordo delle imposte di legge. Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. L Amministratore Delegato Fabio Carniol La presente Nota informativa è stata redatta in Milano nel mese di Settembre 2015, data dell ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi. Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 9 di 8

16 Convenzione CONVENZIONE N PER L ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE TRA C.RAI.P.I. - CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI con Sede Legale in Roma, Viale Mazzini, 14, iscritto all Albo dei Fondi Pensione (sezione speciale I Fondi Pensione preesistenti con soggettività giuridica) tenuto dalla COVIP al n (di seguito denominato Contraente ); E HELVETIA VITA S.p.A. Helvetia Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., società appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia con Sede Legale in Milano, Via G.B. Cassinis 21, autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288) ed iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n ; viene stipulata la seguente CONVENZIONE ARTICOLO 1 OGGETTO Il Contraente e la Società si accordano per la stipula di una assicurazione collettiva sulla vita nella forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile. In detta assicurazione collettiva confluiranno i premi versati dal Contraente a favore di ogni soggetto aderente alla presente Convenzione. Ciascuno dei premi versati viene impiegato quale premio unico per la erogazione di una delle prestazioni assicurate di cui al successivo art. 4, secondo la scelta operata dall aderente stesso. ARTICOLO 2 - ASSICURATI Sono Assicurati tutti gli iscritti a C.RAI.P.I. che aderiscono alla presente Convenzione per ottenere in tal modo la corresponsione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile al momento in cui abbiano maturato i requisiti per il riconoscimento del trattamento pensionistico di Legge. Ogni Assicurato è titolare di una propria posizione di rendita vitalizia immediata (di seguito denominata Applicazione Individuale ) all interno della Convenzione. ARTICOLO 3 - BENEFICIARI Beneficiari dell assicurazione, per ogni singola Applicazione Individuale, sono l Assicurato stesso ovvero, al verificarsi del decesso dell Assicurato: il Beneficiario designato (limitatamente alla durata del periodo di pagamento certo), in caso di rendita vitalizia immediata rivalutabile su testa singola pagabile in modo certo, alternativamente, per i primi cinque o dieci anni, di cui al successivo art. 4 punto 2; la testa reversionaria (seconda testa), in caso di rendita vitalizia immediata rivalutabile su due teste, di cui al successivo art. 4 punto 3. ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI ASSICURATE La presente Convenzione consente ad ogni Assicurato di scegliere una delle seguenti forme di rendita vitalizia immediata rivalutabile: 1. Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola: per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale e finché l Assicurato sia in vita. 2. Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola pagabile in modo certo, alternativamente, per i primi cinque o dieci anni: per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale: a) per i primi cinque o, alternativamente, per i primi dieci anni (in funzione della scelta effettuata dall Assicurato nell Applicazione Individuale), indipendentemente dalla sopravvivenza dell Assicurato; Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 1 di 12

17 Convenzione b) dopo il quinto o, alternativamente, dopo il decimo anno (in funzione della scelta effettuata dall Assicurato nell Applicazione Individuale) solo se l Assicurato sarà in vita a tale data e sua vita natural durante. 3. Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su due teste: per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale, finché l Assicurato sia in vita, ed al suo decesso di pagare la detta rendita alla testa reversionaria, se sopravvivente (seconda testa), sua vita natural durante, nella misura di reversibilità pattuita all emissione dell Applicazione Individuale stessa. La Società liquiderà le rate di rendita in via posticipata ai Beneficiari di cui al precedente art. 3, secondo la rateazione (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale e mensile) prescelta dall Assicurato all atto della sottoscrizione della Scheda Individuale di adesione di cui al successivo art. 6. ARTICOLO 5 - TARIFFE E BASI TECNICHE La Società calcola l importo della rendita assicurata per ogni singola Applicazione Individuale sulla base dei tassi di premio determinati utilizzando le seguenti basi tecniche: Demografiche: Tavola di mortalità IPS55 selezionata, distinta per sesso. Applicazione, in ogni caso, dell age-shifting (correzione dell età), in funzione dell anno di nascita: Maschi Femmine Generazione dei nati Correzione dell età Generazione dei nati Correzione dell età Fino al Fino al Dal 1926 al Dal 1928 al Dal 1939 al Dal 1941 al Dal 1948 al Dal 1950 al Dal 1961 al Dal 1963 al Oltre il Oltre il Finanziarie: Tasso di interesse effettivo annuo composto pari all 1, 50%, pre-attribuito in forma di tasso tecnico. I tassi di premio utilizzabili ai fini delle forme di rendita vitalizia immediata rivalutabile previste dalla presente Convenzione sono riportati nelle tabelle di cui all allegato A alla stessa. ARTICOLO 6 - MODALITA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE L adesione alla Convenzione si realizza con la compilazione da parte del Contraente e dell Assicurato/degli Assicurati dell apposita Scheda Individuale di adesione, resa disponibile dalla Società al Contraente (parte integrante del presente Fascicolo informativo), nella quale sono indicate: 1. la forma assicurativa scelta dall Assicurato; 2. le generalità anagrafiche e gli estremi di un documento di riconoscimento dell Assicurato o degli Assicurati; 3. la data di decorrenza dell Applicazione Individuale della Convenzione; 4. il premio unico lordo pagato dal Contraente con evidenza dei costi applicati per il servizio prestato dalla Società nell ambito della presente Convenzione e la corrispondente rendita vitalizia immediata rivalutabile assicurata; 5. l indicazione del codice IBAN e intestazione del conto corrente presso il quale si intende riscuotere le rate della rendita vitalizia immediata rivalutabile; 6. per la forma di rendita cui all art. 4 punto 3: l indicazione della testa reversionaria e dell aliquota di reversibilità; 7. per la forma di rendita cui all art. 4 punto 2: l indicazione del Beneficiario in caso di decesso dell Assicurato; 8. l indicazione della rateazione di pagamento della rendita prescelta. Le forme assicurative contemplate dalla presente Convenzione non prevedono alcun tipo di preventivo accertamento delle condizioni di salute dello/degli Assicurato/i. Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 2 di 12

18 Convenzione ARTICOLO 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio assicurativo viene corrisposto in unica soluzione dal Contraente alla Società al momento dell emissione di ogni singola Applicazione Individuale, con le modalità indicate nel Fascicolo Informativo reso disponibile dalla Società. La Società rilascerà al Contraente regolare quietanza di riscossione del premio. ARTICOLO 8 - DECORRENZA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI INDIVIDUALI ED ETA DELL ASSICURATO La decorrenza delle Applicazioni Individuali della Convenzione è fissata dal Contraente all atto della sottoscrizione da parte dello stesso e dell Assicurato/degli Assicurati della Scheda Individuale di adesione di cui al precedente articolo 6. L età dell Assicurato/degli Assicurati alla data di decorrenza, deve intendersi l età assicurativamente computabile e cioè: se dall ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l età è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l età è quella prossima da compiere. ARTICOLO 9 - RISCATTO La forme assicurative contemplate dalla presente Convenzione non ammettono valore di riscatto. ARTICOLO 10 - PAGAMENTO DELLA RENDITA In via ordinaria l Assicurato deve indicare sulla Scheda Individuale di adesione, di cui al precedente art. 6, le coordinate bancarie del conto corrente presso il quale intende riscuotere le rate della rendita vitalizia immediata rivalutabile. Ogni eventuale successiva variazione deve essere comunicata tempestivamente alla Società. In difetto di tale comunicazione delle anzidette variazioni la Società non risponde di eventuali ritardi che dovessero verificarsi nella corresponsione delle rate della rendita. La Società, inoltre, può richiedere con periodicità annuale al Contraente o all Assicurato, una certificazione di esistenza in vita, la cui eventuale mancata esibizione determina l immediata interruzione del pagamento della rendita. ARTICOLO 11 - RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA Ad ogni anniversario della data di decorrenza, la rendita assicurata, in vigore nel periodo annuale precedente, viene rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione di cui al Fascicolo informativo. Per le Applicazioni Individuali della presente Convenzione l aliquota minima di partecipazione di cui al punto A della relativa Clausola di Rivalutazione, viene stabilita al 95,00%. Le rivalutazioni annuali della rendita assicurata restano definitivamente acquisite. ARTICOLO 12 - IMPEGNI DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETA Il Contraente si impegna ad eseguire i mandati ricevuti e a divulgare tra i propri iscritti i termini della Convenzione attraverso comunicazioni concordate, nei contenuti tecnici, con la Società. Il Contraente si impegna altresì a gestire i rapporti con gli Assicurati per quanto riguarda la raccolta delle adesioni, la corresponsione del premio assicurativo, la consegna di eventuali comunicazioni, la sottoscrizione del modulo di assenso dell Assicurato/i al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). Il Contraente si impegna inoltre a consegnare ad ogni Assicurato, prima dell adesione alla copertura assicurativa, il Fascicolo Informativo reso disponibile dalla Società. L informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 con la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sarà consegnata all Assicurato prima della sottoscrizione della Scheda Individuale di adesione di cui al precedente art. 6. La Società si impegna a comunicare annualmente al Contraente, per ogni singola Applicazione Individuale, l importo della rendita assicurata rivalutata. ARTICOLO 13 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione avrà effetto dal 01/03/2013 e avrà durata pari a 7 anni. La Convenzione non prevede alcun diritto di recesso da parte della Società per tutta la durata della Convenzione stessa. Resta fin d ora stabilito che la presente Convenzione rimarrà comunque in vigore per le posizioni individuali di rendita presenti alla data dell eventuale disdetta, sino all estinzione delle stesse. ARTICOLO 14 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE Nel corso della durata della Convenzione potranno essere apportate modifiche alla stessa, previo accordo tra il Contraente e la Società, tramite l emissione di apposite appendici di variazione, sempre che tali variazioni non Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 3 di 12

19 Convenzione siano in contrasto con le finalità enunciate in premessa della presente Convenzione, con le autorizzazioni e disposizioni ministeriali e/o delle Autorità di Vigilanza e con le leggi che disciplinano le assicurazioni private. Eventuali modifiche alle Condizioni Contrattuali previste dalla presente Convenzione, comprese quelle relative alle basi tecniche, stabilite dalle competenti Autorità di Vigilanza, saranno applicate alla Convenzione stessa a partire dalla sua prima ricorrenza annuale successiva alla data delle modifiche, salva diversa disposizione da parte delle suddette Autorità di Vigilanza. ARTICOLO 15 NORMATIVA APPLICABILE ALLA CONVENZIONE Per quanto non risulta esplicitamente regolato dalla presente Convenzione valgono le Condizioni Contrattuali e le norme di Legge applicabili. ARTICOLO 16 OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE La Società fornirà al Contrante apposita informativa entro il termini di 10 giorni lavorativi dalla data di efficacia della modifica in caso di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale. In caso di trasferimento, anche parziale, del portafoglio, fusione o scissione l impresa che avrà acquisito il contratto fornirà al Contraente apposita informativa entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell avviso dell ISVAP. In tal caso, la comunicazione scritta fornirà informazioni in merito alla nuova denominazione sociale ed alla sede dell impresa che ha acquisito il contratto, fermo restando la facoltà di disdetta da parte del Contraente ai sensi del precedente art. 13. Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente tali variazioni ad ogni Assicurato aderente alla presente Convenzione. Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 4 di 12

20 Condizioni contrattuali CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Convenzione e dalle appendici rilasciate dalla Società e dai documenti di polizza dalla medesima firmati. Art. 2 Prestazioni assicurate Il contratto consente ad ogni Assicurato di scegliere tra una delle seguenti forme di rendita vitalizia immediata rivalutabile: 1. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola La Società corrisponde una rendita annua vitalizia rivalutabile, ai beneficiari designati, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale e fintanto che l Assicurato sia in vita. 2. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola, pagabile in modo certo, alternativamente, per i primi cinque o dieci anni La Società corrisponde una rendita annua vitalizia rivalutabile, ai beneficiari designati, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale: a) per i primi cinque o, alternativamente, per i primi dieci anni (in funzione della scelta effettuata dall Assicurato nell Applicazione Individuale), indipendentemente dalla sopravvivenza dell Assicurato; b) dopo il quinto o, alternativamente, dopo il decimo anno (in funzione della scelta effettuata dall Assicurato nell Applicazione Individuale) solo se l Assicurato sarà in vita a tale data e sua vita natural durante. 3. Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su due teste La Società corrisponde una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, ai beneficiari designati, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale e fino a che l Assicurato (prima testa) sia in vita e, successivamente, al suo decesso nella misura scelta dall iscritto al C.RAI.P.I., fino a che è in vita l altro soggetto (seconda testa). L importo annuo iniziale di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla Società, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita, corrispondente all'età opportunamente rettificata come di seguito indicato - ed al sesso dell'assicurato. In particolare i tassi di premio sono determinati utilizzando le seguenti basi tecniche: Tavola di mortalità IPS55 selezionata, distinta per sesso. Applicazione, in ogni caso, dell age-shifting (correzione dell età), in funzione dell anno di nascita: Maschi Femmine Generazione dei nati Correzione dell età Generazione dei nati Correzione dell età Fino al Fino al Dal 1926 al Dal 1928 al Dal 1939 al Dal 1941 al Dal 1948 al Dal 1950 al Dal 1961 al Dal 1963 al Oltre il Oltre il Tasso di interesse effettivo annuo composto pari all 1,00%, pre-attribuito in forma di tasso tecnico. In caso di rendita reversibile, il suddetto tasso viene determinato anche con riferimento all età - opportunamente rettificata come sopra indicato - e al sesso della testa reversionaria, nonché alla percentuale di reversibilità della rendita stessa prescelta, tra le 3 opzioni a disposizione (100%, 75% o 50%). Le età in anni interi dell Assicurato e dell eventuale testa reversionaria sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione d anno di età uguale o superiore a 6 mesi compiuti. I tassi di premio saranno quelli in vigore al momento dell entrata in vigore dell assicurazione di rendita. Mod. C-FI-CP-1 Ed. 09/2015 Pagina 5 di 12

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