Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Voghera Nuovi strumenti per le imprese e tutela del patrimonio personale

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1 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Voghera Nuovi strumenti per le imprese e tutela del patrimonio personale Relazione di PAOLO TONALINI Notaio Voghera, 7 novembre 2013

2 Sommario Le novità per le s.r.l. 3 Le start-up innovative 5 Il contratto di rete tra imprese 9 La difesa del patrimonio personale: il fondo patrimoniale 12 Redditometro e trasferimenti di denaro all interno della famiglia 15 Affitto con riscatto e rent to buy 17 La vendita con riserva della proprietà 19 La vendita della nuda proprietà 21 Nuove imposte di registro dal primo gennaio Banca Generali è presente a: Voghera, Via Cavour n. 73, Tel Fax Pavia, Corso Strada Nuova n. 130, Tel Fax Per un contatto diretto e per qualsiasi informazione sono a vostra disposizione i Financial Planner: Elena Bertoglio, Cell elena.bertoglio@bancagenerali.it Stefano Rolandi, Cell stefano.rolandi@bancagenerali.it NOTAIO PAOLO TONAL INI STRADELLA (PV) Via Dallagiovanna 16 Tel PAVIA Viale Cesare Battisti 17 Tel notaio@tonalini.it Altre informazioni sul nostro sito: oppure su 2

3 Le novità per le s.r.l. La società a responsabilità limitata, comunemente indicata con l acronimo s.r.l., conferma una vitalità consona alla più diffusa tra le società di capitali. Le ultime novità sono contenute nella legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha convertito il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, in vigore dal 23 agosto Oggi costituire una s.r.l. in Italia è un procedimento facile, veloce e poco costoso, a dispetto delle sballate classifiche internazionali della Banca Mondiale, che nell indicare tempi e costi per la costituzione di una società dimostrano una totale ignoranza della realtà. Entro pochi giorni dall atto notarile la società può essere pienamente operativa, grazie alle procedure telematiche, pur garantendo al sistema un pieno controllo del rispetto della legalità, cosa che in altri Stati purtroppo non avviene. Una volta tanto, dunque, c è qualcosa che in Italia funziona meglio che altrove. Purtroppo, se parliamo di pressione fiscale è tutta un altra storia, ed è per questo che le imprese scappano all estero. Nella s.r.l. ordinaria scompare il limite minimo di euro per il capitale sociale. Oggi è dunque possibile costituire una normale s.r.l. con il capitale minimo di un euro, pur mantenendo la possibilità di adottare uno statuto studiato su misura, che consente di adeguare pienamente il funzionamento della società alle specifiche esigenze dei soci. In precedenza era possibile costituire la s.r.l. con un euro, ma solo adottando la formula semplificata della s.r.l.s., che presenta molte limitazioni e nella pratica si è dimostrata inefficace (nel primo anno dall introduzione del nuovo tipo societario, il 60% delle s.r.l.s. costituite è inattivo, e il 90% è privo di personale). Scompare anche l obbligo di depositare in banca almeno una parte dei conferimenti in denaro prima della costituzione della società. Oggi il 25 per cento dei conferimenti in denaro deve essere semplicemente versato nelle mani di chi è designato come amministratore. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Quando la s.r.l. ha un capitale inferiore ai euro, la legge prevede che i conferimenti possono avvenire solo in denaro (non sono ammessi i cosiddetti conferimenti in natura) e devono essere versati per intero ai soggetti designati quali amministratori (non è sufficiente il versamento del 25 per cento). Inoltre, deve essere accantonato a riserva legale un quinto degli utili annuali, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva legale può essere utilizzata solo per la copertura delle eventuali perdite, oppure può essere imputata a capitale, e deve essere reintegrata se diminuisce per qualsiasi motivo. Nuove regole anche per la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), caratterizzata dalla presenza di un atto costitutivo standard, approvato con decreto 3

4 ministeriale (attualmente il decreto del Ministero della Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, ora in attesa di aggiornamento). Oggi la legge dispone espressamente che l atto costitutivo standard è inderogabile. Era chiaro anche prima, ma qualcuno aveva tentato di metterlo in dubbio, arrampicandosi sui vetri. L intervento del legislatore ha eliminato ogni dubbio. La presenza di un atto costitutivo standard, come già avviene in altri sistemi giuridici, è infatti il presupposto per la riduzione dei costi legati alla costituzione della società, e soprattutto della gratuità dell intervento del notaio, che si giustifica per la mancanza della necessità di un controllo di legalità sulle clausole dello statuto. Chi vuole una s.r.l.s., dunque, deve prenderla a scatola chiusa, senza poterla in alcun modo personalizzare. Se ci sono esigenze diverse, c è la s.r.l. normale, che oggi può essere costituita con il capitale minimo di un euro. I soci della s.r.l.s. possono essere solo persone fisiche, ma è stato eliminato il limite di età di 35 anni inizialmente previsto, quindi oggi qualunque persona fisica può essere socio di una s.r.l.s., mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono entrare nella società né al momento della costituzione né successivamente (acquistando una quota o per effetto di operazioni straordinarie come aumento di capitale, fusione, scissione). Gli amministratori della s.r.l.s. non devono più essere necessariamente soci, quindi si apre la possibilità di nominare amministratore un estraneo, come nelle s.r.l. ordinarie. I costi dell atto costitutivo sono ridotti. Si pagano l imposta di registro (168 euro, che diventano 200 euro dal primo gennaio 2014) e il diritto annuale del Registro imprese (200 euro), mentre l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo (o per meglio dire imposta di bollo) e di segreteria. I notai non applicano alcun onorario per la stipula dell atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, pur facendosi carico anche di tutti gli adempimenti successivi all atto (registrazione all Agenzia delle entrate e iscrizione della società al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio). Scompare invece il sottotipo della s.r.l. a capitale ridotto (introdotta dall art. 44 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), che oggi non ha più ragione di esistere, dato che la possibilità di avere un capitale inferiore a euro è stata estesa a tutte le s.r.l.. La legge prevede che le (poche) s.r.l. a capitale ridotto costituite finora siano qualificate società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), con una procedura automatica a cui provvede direttamente il Registro delle imprese. Ciò peraltro appare strano, perché in questo modo ci troviamo ad avere alcune s.r.l.s. dotate di statuto diverso da quello standard. Forse sarebbe stato più ragionevole convertirle automaticamente in s.r.l. ordinarie. 4

5 Le start-up innovative La legge ha introdotto recentemente alcune agevolazioni per una particolare categoria di imprese: le start-up innovative, che operano nell ambito dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (artt. 25 e seguenti del d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, e successive modifiche). Le start-up innovative sono società di capitali (o cooperative) non quotate, di nuova costituzione oppure costituite dopo il 19 dicembre 2008 (cioè non più di quattro anni prima del 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge). In presenza di una serie di requisiti fissati dalla legge, queste imprese possono iscriversi alla sezione speciale del registro delle imprese e godere di particolari benefici. In particolare, la start-up innovativa: a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi al 19 dicembre 2012; b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; c) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; d) non distribuisce e non ha mai distribuito utili; e) ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Inoltre deve essere presente almeno uno di questi requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (oltre a quanto previsto dai principi contabili, sono comprese tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d uso, mentre sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili); le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa, ma in assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 5

6 2) la società impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale; 3) la società è titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. La normativa prevede anche le società-incubatore certificato di start-up innovative. Per sostenere la costituzione e lo sviluppo delle start-up innovative, è prevista la riduzione di alcuni oneri per l iscrizione al Registro delle imprese e l esenzione dal diritto annuale, l eliminazione di alcuni vincoli civilistici in materia di obblighi di ricapitalizzazione in seguito a perdite, di flessibilità nell emissione di categorie di azioni con diritti diversificati, di possibilità di acquisire e offrire al pubblico quote della società. Sono infine state eliminate alcune penalizzazioni fiscali, disapplicando la normativa sulle società di comodo in perdita sistematica. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. L'atto costitutivo delle start-up innovative e degli incubatori certificati può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, 6

7 l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. L'atto costitutivo inoltre, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali. Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. La start-up innovativa e l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione. Alle start-up innovative non si applica la disciplina prevista per le società di comodo, di cui all' articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all' articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n

8 Per il reperimento di risorse finanziarie, sono stati introdotti incentivi fiscali per privati cittadini e imprese che investono in start-up innovative (meccanismo basato su deduzioni e detrazioni, con soglia massima di investimento). Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la start-up può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All interno di questo arco temporale, i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto può essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore può continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato. È stata introdotta una defiscalizzazione molto ampia (anche contributiva) per i piani di incentivazione (stock options) a beneficio di dipendenti, collaboratori, amministratori e fornitori della società. È previsto inoltre un canale privilegiato per accedere al credito d imposta per l assunzione di personale altamente qualificato. Per consentire all imprenditore di chiudere un impresa che non si è dimostrata valida e ripartire con altre iniziative sono anche state semplificate le procedure fallimentari. Le start-up innovative sono state equiparate ai soggetti non fallibili, sottoponendole al regime della composizione delle crisi da sovraindebitamento, allo scopo di consentire il loro accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità o ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale evitando al contempo le conseguenze anche reputazionali del fallimento. Per le start up innovative sono inoltre previste agevolazioni a livello regionale. Per esempio, la Regione Lombardia prevede l azzeramento dall Irap per un anno, oltre a finanziamenti e contributi a fondo perduto. L iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese è condizione essenziale per poter godere delle agevolazioni previste a favore delle start up innovative. Ai fini dell iscrizione, la presenza dei requisiti è attestata con autocertificazione del legale rappresentante, depositata presso il registro delle imprese. Le società già costituite al 19 dicembre 2012 e in possesso dei requisiti di legge, sono considerate start-up innovative se depositano presso il registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti di legge. In tal caso, la disciplina agevolata si applica per un periodo di quattro anni dal 19 dicembre 2012, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti. 8

9 Il contratto di rete tra imprese La collaborazione tra imprese è sempre più importante per poter affrontare la competizione sul mercato globale, specialmente in questa fase economica difficile. Accanto alle forme tradizionali (consorzio, associazione temporanea di imprese, società di vario genere) il nostro ordinamento offre oggi una nuova forma di collaborazione, la rete di imprese, che consente anche di usufruire di agevolazioni fiscali e ottenere finanziamenti pubblici attraverso la partecipazione ad appositi bandi (art. 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni). Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. Per stipulare un contratto di rete sono sufficienti due imprese. La rete può essere di tipo orizzontale (tra imprese che svolgono la stessa attività) oppure verticale, detta anche rete di filiera (tra imprese che svolgono attività complementari per la realizzazione di un prodotto finale). Dal punto di vista giuridico si distinguono due diversi tipi di rete, delineati dalla normativa risultante dalle modifiche apportate negli ultimi anni. La rete-contratto La forma più semplice di rete è la cosiddetta rete-contratto, che non ha soggettività giuridica, e pertanto non ha neppure soggettività fiscale. Gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente in capo ai partecipanti alla rete e, ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione sono deducibili o imponibili dai singoli partecipanti. La retecontratto non ha una partita iva, e non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili. Nella rete-contratto il fondo comune, se presente, costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma di rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza, pertanto gli atti posti in essere dall organo comune produce effetti giuridici direttamente in capo ai singoli partecipanti. 9

10 Secondo l'agenzia delle entrate solo le imprese partecipanti alla "rete-contratto" possono fruire dell agevolazione fiscale consistente nella sospensione di imposta relativo agli utili d esercizio accantonati a riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete preventivamente asseverato (art. 42, comma 2-quater, del decreto legge n. 78/2010). Il contratto di rete può prevedere, in via facoltativa, l istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. In questo caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. La rete-soggetto La rete può assumere anche la forma della cosiddetta "rete-soggetto", dotata di personalità giuridica e fiscale, che comporta la nascita di un nuovo soggetto con autonoma rilevanza ai fini dell imposizione IRES, IRAP e IVA, e obbligata alla tenuta delle scritture contabili. La soggettività giuridica non è mai attribuita automaticamente alla rete, ma solo per espressa volontà dei partecipanti, in seguito all iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. L'agenzia entrate ha precisato che le imprese partecipanti alla "rete-soggetto" non possono fruire dell agevolazione fiscale consistente nella sospensione di imposta relativo agli utili d esercizio accantonati a riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete preventivamente asseverato (art. 42, comma 2-quater, del decreto legge n. 78/2010), riservato alle imprese partecipanti alle "reti-contratto". Cosa deve indicare il contratto di rete a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune; b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; 10

11 d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f) le regole per l assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. 11

12 La difesa del patrimonio personale: il fondo patrimoniale La difesa del patrimonio personale e della famiglia contro i rischi derivanti dall'attività lavorativa è sempre di più una priorità per imprenditori, amministratori, professionisti e dirigenti. Come è noto, l'imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e così il socio di società di persone. Chi gestisce l'azienda attraverso una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.), pur non rispondendo direttamente dei debiti, deve spesso rilasciare fideiussioni e garanzie personali, e può essere chiamato a rispondere in proprio quale amministratore. Il professionista è esposto a richieste di risarcimento da parte dei clienti, specialmente se è membro di un collegio sindacale, e anche chi ha un incarico dirigenziale, in un'impresa o un ente pubblico, è oggi gravato da responsabilità crescenti. Queste esigenze di sicurezza possono essere soddisfatte dal fondo patrimoniale, che negli ultimi anni si è sempre più diffuso. Cos'è il fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale è un vincolo costituito, con atto notarile, su alcuni beni, che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi. La legge dispone che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell esercizio di un impresa commerciale o comunque di un attività professionale, ma anche, secondo l opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni e da sanzioni amministrative. Fino a poco tempo fa, rimaneva in forse l efficacia del fondo patrimoniale nei confronti del fisco, ma le recenti pronunce dei giudici hanno fugato anche questo dubbio, precisando che anche i debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia (Cassazione 7 luglio 2009, n e Commissione Tributaria di Milano 20 dicembre 2010, n. 437). Ricordiamo comunque che si tratta pur sempre di interpretazioni, che potrebbero cambiare ancora nel corso del tempo. Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia. Ricordiamo però che per i debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, i creditori possono impugnare la costituzione del fondo esercitando l azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure la revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti). Inoltre i coniugi devono 12

13 sempre dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale, dunque, non può mai essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti preesistenti. Un simile tentativo, infatti, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato. Ricordiamo infatti che la legge prevede il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad ,69, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000). Solo per chi è sposato Il fondo patrimoniale è destinato a tutelare le esigenze della famiglia, e da qui deriva la principale limitazione al suo utilizzo: per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati. Le coppie di fatto non sono state prese in considerazione dal legislatore. Cosa mettere nel fondo Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi. Di solito è utilizzato per gli immobili (case, fabbricati di ogni genere, terreni edificabili o agricoli), ma può comprendere titoli di credito (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.) o beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili). La costituzione del fondo non comporta il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario. In qualsiasi momento è possibile comprendere altri beni nel fondo patrimoniale già costituito, con un nuovo atto notarile. Come funziona il fondo L amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale. E' però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se il proprietario è uno solo di essi. Lo stesso vale per tutti gli atti dispositivi, come per esempio la costituzione di un diritto di usufrutto sul bene, oppure la concessione di ipoteca a garanzia di un mutuo. 13

14 Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal tribunale. Questa regola, però può essere derogata inserendo nell'atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell'autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo, concedendo quale garanzia un'ipoteca sui beni personali compresi nel fondo patrimoniale. Il Fondo Patrimoniale in Sintesi - è un vincolo con cui i beni sono destinati ai bisogni della famiglia -i beni compresi nel fondo sono sottratti all'esecuzione per debiti che il creditore sapeva essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia - tutela anche contro i debiti precedenti alla sua costituzione, salva l'azione revocatoria - può essere costituito solo da chi è sposato (sono esclusi i conviventi) - può comprendere immobili, mobili registrati o titoli di credito - può comprendere beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi - i beni restano intestati al proprietario, ma per venderli o ipotecarli serve il consenso di entrambi i coniugi - se ci sono figli minori, i beni si possono vendere o ipotecare senza autorizzazione del tribunale, con una clausola specifica - è costituito con atto notarile, con un costo limitato rispetto ai benefici COSA PORTARE AL NOTAIO: - gli atti di acquisto degli immobili - i documenti di identità dei coniugi - il codice fiscale dei coniugi - l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui vi siete sposati 14

15 Redditometro e trasferimenti di denaro all interno della famiglia Il nuovo redditometro, recentemente messo a punto dall Agenzia delle entrate, consente al fisco di determinare presuntivamente il reddito del contribuente in base alle spese da lui effettuate. Ad esso si aggiunge lo spesometro, che tiene traccia dei pagamenti che gli esercizi commerciali, le imprese e i professionisti devono comunicare al fisco. Questi strumenti, accanto alle nuove norme che limitano l uso del contante e prevedono un controllo stringente trasferimenti bancari, devono indurci a fare attenzione al modo in cui gestiamo i passaggi di denaro all interno della famiglia. Se un acquisto, una bolletta, o qualsiasi altra spesa di cui beneficiamo, sono pagati da un nostro familiare, senza che di ciò rimanga una prova, ci può essere contestato un reddito, ricostruito in base agli indici di spesa, superiore a quello che abbiamo dichiarato. In questo caso, pur in assenza di un evasione fiscale, ci troveremmo esposti al rischio di sanzioni. Dobbiamo dunque cambiare abitudini, e tenere traccia dei pagamenti che altri fanno per noi, per poterne fornire la dimostrazione all Agenzia delle entrate. Ricordiamo però che i trasferimenti gratuiti di denaro sono soggetti a regole precise, sia sul piano fiscale sia su quello sostanziale. Si tratta infatti di vere e proprie donazioni, che devono rispettare una forma precisa per consentirne la piena trasparenza. La donazione richiede un atto notarile alla presenza di due testimoni. Il particolare formalismo serve ad attirare l attenzione di chi sta donando sull importanza del suo gesto, che lo priva di un bene o di un diritto senza ottenere nulla in cambio, e anche a consentire una verifica imparziale, da parte del notaio e dei testimoni, sull effettiva volontà del donante. Una donazione eseguita in un altro modo non sarebbe valida. Fanno eccezione solo le donazioni di beni mobili di modico valore, che sono valide anche in mancanza dell atto pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene. Sono così fatti salvi i regali che si fanno abitualmente nei compleanni e nelle festività, purché si tratti di piccole somme di denaro o di beni mobili di valore limitato. Il concetto di modico valore è piuttosto elastico, e la giurisprudenza ha precisato che deve essere valutato considerando le condizioni economiche del donante, quindi la stessa somma di denaro potrebbe essere considerata di modico valore per una persona abbiente, e non esserlo per chi si trova in una situazione di ristrettezza economica. 15

16 Attenzione, dunque, ai trasferimenti gratuiti effettuati senza l intervento del notaio, con un semplice bonifico bancario o una modifica nell intestazione del conto titoli o di fondi di investimento. Questo trasferimento, o cambio di intestazione, eseguito con una firma fatta in banca, in realtà non è valido, e la sua nullità potrebbe essere fatta valere, oltre che dal donante stesso, anche dai suoi eredi, che potrebbero chiedere la restituzione del denaro o dei titoli trasferiti in questo modo, o dagli eventuali creditori. Ma non è finita. Le donazioni eseguite senza l intervento del notaio attireranno anche l attenzione del fisco, perché possono nascondere un evasione dell imposta di donazione, e fanno sospettare anche altre irregolarità tributarie. 16

17 Affitto con riscatto e rent to buy Si parla di affitto con riscatto o anche di "rent to buy". Due diverse terminologie per indicare non un singolo contratto, ma un insieme di soluzioni contrattuali che possono favorire la conclusione di una compravendita immobiliare in questa fase difficile del mercato. Il rent to buy" è un contratto diffuso nel mondo anglosassone, che prevede il pagamento di un canone mensile di locazione di un immobile per un certo periodo di tempo, al termine del quale l'affittuario ne può acquistare la proprietà. Il canone di locazione si considera, in tutto o in parte, come acconto del prezzo della compravendita, quindi al momento dell'acquisto rimane da versare un importo ridotto a saldo. Negli ultimi anni si parla molto di questa formula anche in Italia, perché può consentire di concludere una compravendita anche quando non ce ne sarebbero le condizioni secondo le modalità abituali. Oggi, infatti, il problema principale per chi vuole acquistare la casa è la difficoltà di ottenere un finanziamento bancario. Ciò fa sì che molti immobili rimangano invenduti. Se diamo la possibilità all'acquirente di pagare il prezzo poco per volta, mese per mese, come se si trattasse di un canone di locazione, dopo qualche anno l'importo residuo da pagare sarà inferiore, e sarà dunque più facile che una banca conceda il mutuo, anche perché nel frattempo l'acquirente avrà dimostrato di poter far fronte regolarmente al pagamento mensile di una certa somma, molto simile alla rata del nuovo mutuo. L'acquirente, dunque, riesce ad acquistare la casa, anziché limitarsi a rimanere in affitto, e il venditore trova più facilmente un acquirente. Tecnicamente, le formule possono essere diverse. Si parla di "rent to buy" o anche di "affitto con riscatto", ma in realtà ci sono vari modi per arrivare al risultato, tutelando venditore e acquirente. Tutto dipende dagli accordi presi tra le parti. Bisogna infatti stabilire fin dall'inizio se siamo di fronte a un impegno definitivo ad acquistare la casa, oppure se l'affittuario potrà scegliere, a sua discrezione, se comprare o meno, una volta trascorso un certo periodo di tempo. Questo è l aspetto essenziale, che determina la scelta tra due modi diversi di impostare l accordo contrattuale. Teniamo presente che nella disciplina dell IVA la locazione con patto di futura vendita (vincolante per entrambe le parti) è considerata cessione di beni ai fini dell applicazione dell imposta (art. 2, secondo comma, del d.p.r. 663/1972). Poi dobbiamo definire nel dettaglio gli aspetti economici, e in particolare la somma che dovrà essere pagata mensilmente e la parte di questa somma che sarà imputata ad acconto sul prezzo (una percentuale o anche l intero, o magari un importo variabile in base al tempo trascorso tra la stipula del contratto e l acquisto definitivo). Quando le parti hanno definito questi aspetti fondamentali, il notaio può 17

18 suggerire loro la soluzione più adatta per soddisfare le esigenze di tutti, tenendo conto anche degli aspetti fiscali dell'operazione. In ogni caso, l acquirente potrà essere tutelato in modo completo grazie alla trascrizione del contratto preliminare. 18

19 La vendita con riserva della proprietà La vendita con riserva della proprietà può consentire la conclusione di una compravendita immobiliare nei casi in cui l acquirente non riesce a ottenere accesso al credito bancario. Attraverso la dilazione (in tutto o in parte) del prezzo, che viene pagato ratealmente, il venditore di fatto finanzia l operazione di acquisto da parte dell acquirente, ed è tutelato contro il rischio di inadempimento dal meccanismo della riserva di proprietà. Fino a qualche anno fa non c era la necessità di ricorrere a questo tipo di accordi, dato che era molto più semplice che l acquirente stipulasse un mutuo bancario. Oggi, con le maggiori difficoltà di accesso al credito da parte di molti soggetti, la vendita con riserva della proprietà è un alternativa che può essere presa in esame. La vendita con riserva di proprietà, definita anche vendita con patto di riservato dominio, è disciplinata dal codice civile nell ambito della vendita di beni mobili. La legge prevende che nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna (art c.c.). Nonostante il patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive (art c.c.). Se la risoluzione del contratto ha luogo per l inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l uso della cosa, oltre il risarcimento del danno. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l indennità convenuta (art c.c.). La vendita con riserva della proprietà è abitualmente impiegata nell ambito della cessione di azienda, che prevede spesso un pagamento rateale del prezzo. In passato sono stati avanzati dubbi circa la possibilità di applicare la riserva di proprietà alla compravendita immobiliare, proprio perché espressamente prevista dalla legge solo nell ambito della compravendita di beni mobili. Tuttavia non esiste alcuna norma che ne limiti l applicazione, e in realtà c è un ambito specifico in cui la riserva di proprietà è utilizzata da decenni nell ambito della compravendita immobiliare: le vendite di terreni agricoli da parte di un ente pubblico economico, l ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), che avvengono tradizionalmente proprio con la clausola di riservato dominio. Negli ultimi anni, dunque, si è sempre più diffusa l opinione favorevole all applicazione generalizzata della vendita con riserva di proprietà anche in ambito immobiliare. In questo caso, l acquirente assume immediatamente a proprio carico i rischi relativi all immobile, ma non ne acquista la proprietà fino al pagamento dell ultima rata di prezzo. L acquirente deve pertanto sostenere le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie dell immobile dal momento dell atto, pur non essendone ancora proprietario. 19

20 La vendita con riserva di proprietà viene trascritta nei registri immobiliari, ma in essi viene segnalata la presenza di una condizione, e ciò consente di tutelare il venditore in caso di atti dispositivi da parte dell acquirente. In seguito al completo pagamento del prezzo sarà dunque necessario un atto di quietanza che consentirà di far risultare nei registri immobiliari il venir meno della riserva di proprietà. Le imposte indirette previste per il trasferimento della proprietà dell immobile (imposte di registro, ipotecarie e catastali, IVA) si applicano al momento dell atto, nonostante l apposizione della clausola di riserva della proprietà. Il testo unico dell imposta di registro, infatti, dispone espressamente che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà (art. 27, terzo comma, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131). Anche nella disciplina dell IVA la vendita con riserva della proprietà è considerata cessione di beni ai fini dell applicazione dell imposta (art. 2, secondo comma, del d.p.r. 663/1972). Invece, per individuare il momento di decorrenza dei cinque anni richiesti per la tassazione o meno della plusvalenza eventualmente realizzata con la rivendita del bene (art. 67, comma 1, lettera b, del TUIR), secondo l Agenzia delle entrate assume rilevanza soltanto il momento in cui si verifica l effetto traslativo, e non quello in cui era stato stipulato l atto di compravendita (risoluzione 30 gennaio 2009, n. 28/E). 20

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