Lettera di informazione n. 2/2015

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1 ANELLO & PARTNERS PROF. AVV. PIETRO ANELLO PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA P O, DOTT. COMM. MARIA GRAZIA CORVAGLIA R OMA A VV. ROB E R T O SAL V A T I TEL FAX AVV. LUCIA ADELFIO VIA FATEBENEFRATELLI, 20 DOTT. COMM. GIUSEPPINA VALENTE M ILANO AVV. ROSANNA ZUCCATO T EL DOTT. COMM. GIUSEPPINA CORVAGLIA FAX AVV. ANNA CATANEA DOTT. COMM. STEFANO CHIODETTI PIAZZA 4 NOVEMBRE 14/E AVV. GIULIO AGRÒ PERUGIA AVV. MARCELLO MACALUSO TEL AVV. LUCIO ORLANDO FAX AVV. VALENTINA DE CORATO DOTT.SSA CHIARA CHIODETTI DOTT. MARCO GAMBALONGA OF COUNSEL AVV. ANTONIO DE MICHELE * DOTT. COMM. MICHELE MARSELLA AVV. GIANLUCA AMORUSO^ Roma, 14 gennaio 2015 Lettera di informazione n. 2/2015 Oggetto: Disposizioni fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 di interesse per le Fondazioni bancarie * * * Premessa Nel Supplemento Ordinario n. 99 alla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015). * E S P E R T O D I D I R I T T O P E N A L E E S P E R T O D I S T R A T E G I A D ' I M P R E S A ^ P A T R O C I N A N T E I N C A S S A Z I O N E P. I V A W W W. A N E L L O. IT

2 Anche quest'anno il Legislatore ha formulato un solo articolo che si snoda in 735 commi; un serpentone nel quale bisogna letteralmente cercare le singole norme e quindi interpretarle ricollocando i contenuti di ogni comma (o di gruppi di commi) nelle norme che sono state modificate dagli stessi. Per quanto concerne le Fondazioni bancarie con il provvedimento in esame il legislatore ha ulteriormente ritoccato verso l alto, come peraltro fatto nel corso degli ultimi dieci anni, il regime fiscale applicabile ai predetti Enti. Inasprimento della tassazione dei dividendi Secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2014, i dividendi erogati in favore di enti non commerciali residenti (nel cui ambito rientrano le fondazioni bancarie) erano imponibili ai fini Ires solo nella misura del 5% del loro ammontare. Tale disposizione, introdotta in occasione dell'introduzione dell'ires nel sistema tributario italiano, aveva carattere transitorio. Secondo le intenzioni del legislatore di allora, tale disposizione sarebbe decaduta all'atto dell'inserimento degli enti non commerciali tra i soggetti passivi Irpef. Come noto, la legge delega n. 80 del 2003 è stata solo parzialmente attuata e gli enti non commerciali sono stati sempre considerati, dal 2004 ad oggi, soggetti passivi ai fini Ires. Il comma 655 della legge n. 190/2014 stabilisce che i dividendi percepiti a partire dal 1 gennaio 2014 concorreranno alla formazione della base imponibile Ires nella misura del 77,74%, con una tassazione pari al 21,37% (ossia il 27,5% del 77,74) anziché del 1,375% (ossia il 27,5% del 5%) come previsto dalla normativa ante modifiche. La ratio della norma è quella di eliminare l equiparazione dei dividenti percepiti dagli enti non commerciali con il trattamento fiscale previsto per gli altri soggetti IRES, introducendo una nuova equiparazione con il trattamento fiscale previsto per le persone fisiche con partecipazioni qualificate. Questo perché gli 2

3 enti non commerciali, pur essendo soggetti passivi dell IRES, determinano la loro base imponibile come le persone fisiche. In termini pratici, ipotizzando la percezione di dividendi nel 2014 per euro ,00: - mentre con la previgente normativa la base imponibile ammontava a euro 5.000,00 (5% di ,00); - con le nuove regole la base imponibile aumenta considerevolmente arrivando a euro ,00 (77,74% di ,00). In sostanza, ante Legge di Stabilità 2015 la tassazione ammontava a euro 1.375,00= (5.000,00 * 27,5%); post legge di Stabilità 2015 la tassazione ammonta a euro ,50 = (77.740,00*27,5%). L aggravio di imposta è pari a euro ,5 (21.378, ,00). Per attenuare parzialmente gli effetti negativi (retroattivi) della nuova misura, il successivo comma 656 della legge n. 190/2014 prevede per l esercizio 2014 la concessione di un credito d imposta commisurato all aggravio subito dai soggetti passivi, utilizzabile in tre anni. In riferimento al precedente esempio, il credito d imposta per il 2014 sarà pari a euro ,5 e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale in tre quote annuali di pari importo con decorrenza, per la prima rata, dal 1 gennaio Ciò che appare censurabile dalla lettura della novella introdotta dalla Legge di Stabilità è non tanto l aumento della pressione fiscale anche in tale ambito bensì il fatto che si dovrà applicare la novella in via retroattiva agli utili già distribuiti da contribuenti ignari sin dal 1 gennaio 2014, in totale spregio del principio di tutela dell affidamento e della buona fede di chi avrebbe potuto compiere scelte diverse se avesse potuto prevedere di dover perdere in tal modo quasi un quarto degli utili distribuibili, in un ambito che rappresenta forza trainante del risparmio delle famiglie e alimento del settore no-profit, che molto al Paese 3

4 possono restituire in termini di reinvestimenti finalizzati alla crescita e iniziative benefiche per il più vasto pubblico. In particolare, la norma si pone in palese contrasto con l art. 3 dello Statuto del Contribuente che, come noto, vieta espressamente che le norme tributarie abbiano effetto retroattivo, in ciò costituendo il punto di arrivo di quel noto dibattito che, muovendo dai lontani anni 60, da tempo immemore ci ha ricordato il fatto che l irretroattività sebbene mai elevata a principio di dignità costituzionale - in sé costituisce principio generale del nostro ordinamento già in quanto posto all art.11 delle preleggi e che, per tali ragioni, con specifico riferimento alla materia tributaria, è stato volutamente ribadito ad hoc nella legge 212/2000. Si tratta quindi di una regola cui il legislatore fiscale deve attenersi salva un effettiva causa giustificatrice, causa specifica che secondo l insegnamento della Corte Costituzionale Sent. 4 aprile 1990 n dovrebbe essere esplicitata e giustificata sul piano della ragionevolezza onde non violare altri valori costituzionalmente protetti e soprattutto quello di certezza del diritto (anziché imposta in maniera silente ed immotivata). Sebbene il canone di irretroattività sia stato più volte purtroppo disatteso dal legislatore, non si deve dimenticare infatti che la legge 212/2000 sancisce i principi generali dell ordinamento tributario ed è direttamente applicativa dei precetti costituzionali espressi negli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, ragion per cui sarebbe bene evitare una promulgazione distratta di norme in spregio dei richiamati sacri principi. Si rammenta, inoltre, che la Corte Costituzionale, con l ordinanza n. 216 del 6/7/2004 ha chiarito che le disposizioni dello Statuto rappresentano criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria e, pertanto, i giudici tributari devono fare diretta applicazione delle predette norme, valutando sempre la possibilità di una interpretazione adeguatrice della norma censurata, 4

5 in senso conforme ai principi espressi dallo Statuto. Di conseguenza, si riterrebbe auspicabile un celere intervento del Giudice delle leggi che tuteli concretamente la buona fede del contribuente ed il diritto del medesimo a porre in essere scelte finanziarie che non possano essere rese nefaste da una successiva tassazione punitiva. Senza dubbio, quindi, l aggravio di tassazione che produce la nuova previsione colpisce particolarmente le Fondazioni bancarie le quali destinano risorse rilevanti allo sviluppo di iniziative sociali e che si finanziano grazie alla gestione delle partecipazioni. Aumentare la quota destinata allo Stato dei rendimenti delle partecipazioni significa, in questi casi, ridurre sostanzialmente la fetta di investimento dedicata al sociale. Erogazioni alle Onlus Il comma 137 della citata legge di Stabilità 2015 incrementa l importo massimo sul quale spetta la detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si ricorda che prima dell introduzione delle modifiche apportate dal citato comma in commento le Fondazioni che effettuavano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS potevano scegliere di fruire della detrazione dall Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro. Con il Decreto di Stabilità, all art. 15, vengono sostituite le parole: per importo non superiore a euro annui con: per importo non superiore a euro annui. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Si precisa che l'art. 15 commi 2 e 3 della L. 6/07/2012 n. 96 ha modificato la disciplina riguardante la detrazione d imposta, ai fini IRPEF, prevista per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), trasferendo, nel nuovo co. 1.1 dell'art. 15 5

6 del TUIR, la disciplina in argomento, al fine di elevare la misura della detrazione dal 19% al 24% per l'anno 2013 e al 26% a decorrere dall'anno Tuttavia, la legge n. 96 del 2012 non ha, però, provveduto ad operare i necessari coordinamenti normativi all interno delle altre disposizioni del TUIR. In particolare, non è stato espressamente coordinato il testo dell art. 147 del TUIR, il quale stabilisce che gli enti non commerciali residenti possono detrarre dall'ires lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% di una serie di oneri indicati nell'art. 15 co. 1 del TUIR, tra i quali quelli di cui alla lett. i-bis). In buona sostanza, il citato art. 147 del TUIR (nell'elencare gli oneri detraibili dall'imposta dovuta dagli enti non commerciali attraverso il richiamo a specifici oneri considerati detraibili per le persone fisiche), fa ancora riferimento, per quanto concerne le erogazioni liberali alle ONLUS, alla citata lettera i-bis) dell'art. 15 comma 1 del TUIR. A fare un po di chiarezza al riguardo è intervenuta l Agenzia delle Entrate con la R.M. 17 ottobre 2014 n.89 precisando che il richiamo operato dall'art. 147 del TUIR alla lettera i-bis) del comma 1 del precedente art. 15 deve ora intendersi riferito anche agli oneri trasposti nel nuovo comma 1.1 del medesimo art. 15. In buona sostanza, quindi, le liberalità in denaro erogate in favore delle ONLUS devono continuare a considerarsi detraibili dall'imposta dovuta dagli enti non commerciali residenti nella misura del 19%, stabilita dallo stesso art. 147 del TUIR, non potendo beneficiare della maggiore aliquota del 24-26% prevista a favore delle persone fisiche. È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari. Di conseguenza, le Fondazioni in sede di calcolo dell imposta relativa all esercizio in cui la liberalità in denaro a una ONLUS è stata effettuata, dovranno valutare se è più conveniente fruire della detrazione 6

7 d imposta del 19%, fino ad un importo massimo di euro, oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo nei limiti di Euro annui. In quest ultimo caso l erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all aliquota massima raggiunta dall Ente. ANELLO & PARTNERS 7

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