COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena SERVIZIO TRIBUTI GUIDA ALL'IMU NOVITA' 2013
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- Letizia Rocca
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1 GUIDA ALL'IMU NOVITA' ) NON E' DOVUTA LA PRIMA RATA IMU SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER: A) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, esclusi i fabricti classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; B) UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR n. 616/1977; C) TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201/2011
2 2) PER L'ANNO 2013 NON E' DOVUTA LA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 RELATIVA AI FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI. 3) Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, LE UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZE A PROPRIETA' INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI, SONO EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE. La disposzione si applica a decorrere dal 1 luglio 4) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9,
3 per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1 luglio. 5) l imposta su tutti gli immobili e interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi). 6) per gli immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) : a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925 b) l eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo ) i fabbricati rurali strumentali classificati in categoria D passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, 8) moltiplicatori rendite catastali: dal 1 gennaio 2013 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65; 9) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4 1. COS'E' L Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, anticipata al 2012 dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 è un imposta che colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio dello Stato. 2. SU QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE Ai fini del pagamento dell IMU si intende: A) per fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quell'area che, per espressa dichiarazione del soggetto passivo dell'imposta esposta nella denuncia inziale, o nella denuncia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali, ne costituisce pertinenza; B) per area fabbricabile: l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di esproprio per pubblica utilità. Con norma di interpretazione autentica è stato chiarito che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'adozione della regione, e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Tuttavia sono considerati non edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale; C) per terreno agricolo: il terreno adibito all esercizio di attività agricole intese in senso civilistico (art del Codice Civile).
5 3. CHI DEVE PAGARE L Imposta Municipale Propria deve essere pagata dai seguenti soggetti, anche se residenti all estero: 1. dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati; 2. dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni; 3. dai locatari o utilizzatori in caso di locazione finanziaria (leasing) a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione; 4. dai concessionari di aree demaniali; 5. dall'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione E pertanto completamente estraneo al prelievo fiscale il nudo proprietario dell immobile. Non hanno altresì alcun obbligo agli effetti dell IMU l affittuario e il comodatario dell immobile, in quanto tali soggetti non sono titolari di un diritto reale di godimento sull immobile ma lo utilizzano sulla base di un semplice contratto di affitto o di comodato. In caso di contitolarità di diritti reali sul medesimo immobile (comproprietà, cousufrutto, proprietà piena per una quota ed usufrutto per la restante quota) ciascun titolare è tenuto al pagamento limitatamente alla propria quota di titolarità. Il diritto reale di abitazione è quello che, se effettivamente esercitato, spetta al coniuge superstite ai sensi dell art. 540 del codice civile. 4. QUANTO SI PAGA. L IMU è calcolata applicando alla base imponibile, cioè al valore del fabbricato, dell area fabbricabile o del terreno agricolo, l aliquota stabilita dal comune dove
6 è ubicato l immobile. Su base annua l imposta relativa a ciascuna unità immobiliare si ottiene seguendo il seguente procedimento di calcolo: IMPOSTA = BASE IMPONIBILE x ALIQUOTA x % POSSESSO x MESI DI POSSESSO 100 x 12 L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni. La quantificazione dell imposta deve essere effettuata avendo attenzione anche alla situazione oggettiva dell immobile, all aliquota applicabile e al diritto o meno ad ottenere detrazioni o riduzioni d imposta. Nel caso in cui si verifichino variazioni del genere nel corso del mese, bisogna prendere in considerazione per l intero mese la situazione che si è prolungata per un tempo maggiore nel corso del mese stesso. Se un immobile è ubicato sul territorio di più comuni, si considera interamente situato nel comune sul cui territorio ricade la maggior parte della sua superficie. LA BASE IMPONIBILE Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell immobile risultante al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata: per 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (con esclusione della categoria catastale A/10); per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; per 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10; per 65 per i fabbricati del gruppo catastale D, tranne quelli di categoria D/5; per 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
7 Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e suc. Modif., purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente e con le seguenti riduzioni: del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti e fino a ; del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente e fino a ; del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente e fino a Per le aree edificabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno d imposta, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree eventi analoghe caratteristiche. ll Comune, può stabilire valori medi di mercato delle aree fabbricabili da assumere come base di calcolo per l imposta.
8 CASI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELL IMPOSTA Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è calcolato sulla base del costo risultante dalle scritture contabili (al lordo delle quote di ammortamento) rivalutato annualmente sulla base di appositi coefficienti di aggiornamento. In caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR n. 380/2001, l IMU deve essere calcolata sul valore dell area (da considerarsi fabbricabile indipendentemente dalla sua natura giuridica) determinato senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Tale modalità di computo della base imponibile si applica dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino alla data di ultimazione degli stessi (ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, o accatastato), mentre, a partire dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo o di accatastamento, la base imponibile è data dal valore del fabbricato. Per gli Immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilzzati la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%.
9 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE NON E' DOVUTO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO DEL 2013 TRANNE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI IN CATEGORIA A1, A8 E A9 A differenza dell'ici l'abitazione principale è assoggettata ad IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: C/2 magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte; C/6 stalle, scuderie, rimesse e autorimesse; C/7 tettoie nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall imposta dovuta per l abitazione principale e/o per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta (in parti uguali) a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
10 L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400 euro e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600. Sono assimilate con regolamento comunale all'abitazione principale: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti a disposizione o occupata dal coniuge dell'anziano o disabile ricoverato; b) l unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa risulti vuota e a disposizione. Sono invece equiparate per legge: a) ai fini della sola detrazione di euro 200 senza detrazione maggiorata e con aliquota ordinaria le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP; b) ai fini dell aliquota ridotta e delle detrazioni, la casa coniugale assegnata al coniuge anche se non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 5. LE ALIQUOTE Le aliquote per l'anno 2013 sono: - abitazione principale e relative pertinenze...0,45% -fabbricati rurali ad uso strumentale non in categoria D... 0,1% -fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D...0,2% - immobili non produttivi di reddito fondiario...0,96% - tutti gli altri immobili...1,06%
11 Le detrazioni per abitazione principale stabilite dal Consiglio Comunale sono quelle fissate dalla legge 6. QUANDO, COME SI PAGA La legge stabilisce che il contribuente può pagare l IMU: A) Versamento in due rate: 1^ rata entro il 17 giugno 2013 (essendo il 16 domenica) pari al 50% dell imposta dovuta applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente 2^ rata dal 1 al 16 dicembre 2013 a saldo dell imposta dovuta per il 2013 calcolata con le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune; Il versamento dell'imposta è effettuato con modello F24 oppure tramite apposito bollettino postale. Poiché allo Stato è riservata la quota d'imposta pari allo 0,76% su tutti gli immobili produttivi di categoria D, la quota dovuta allo Stato deve essere versata contestualmente all'imu. Nel modello F24: nel campo codice comune occorre indicare I472 ; la casella Ravv. va barrata solo se il contribuente si sta avvalendo dell istituto del ravvedimento operoso; la casella Immobili variati deve essere barrata solo qualora siano intervenute variazioni che richiedono la presentazione della denuncia di variazione; le caselle Acc. e Saldo devono essere barrate nel caso in cui il versamento si riferisca all acconto o al saldo. Se il versamento avviene in unica soluzione andranno barrate entrambe le caselle; nella casella numero degli immobili indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il rigo per i quali si sta effettuando il versamento; nello spazio codice tributo va inserito il codice tributo relativo al tipo di versamento che si intende effettuare, distinguendo le diverse tipologie di immobili:
12 se trattasi di abitazione principale e relative pertinenze; se trattasi di fabbricati rurali ad uso strumentale non in categoria D; se trattasi di terreni per aree edificabili per altri fabbricati immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di competenza dello Stato incremento aliquota deliberata dal comune per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- a favore del Comune INTERESSI DA ACCERTAMENTO- COMUNE SANZIONI DA ACCERTAMENTO- COMUNE In caso di ravvedimento le sanzioni e gli ineressi sono versati unitamente all'imposta dovuta. I soggetti titolari di partita iva sono obbligati ad eseguire i versamenti esclusivamente in modalità telematica. Arrotondamenti L importo da pagare, determinato con il calcolo dell imposta dovuta, deve essere arrotondato all Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi Esempio: IMU dovuta: 121,36 Si pagano: 121,00 IMU dovuta: 121,49 Si pagano: 121,00 IMU dovuta: 121,50 Si pagano: 122,00 IMU dovuta: 121,58 Si pagano: 122,00 L'imposta non è dovuta se l'importo complessivo annuo dovuto è inferiore a 2,07 euro 7. DICHIARAZIONE
13 I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'ici, in quanto compatibili. INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO In caso di inadempienza agli obblighi di dichiarazione e versamento dell imposta nei termini di legge, l ufficio provvederà ad emettere i dovuti provvedimenti di accertamento per la maggiore imposta dovuta, con contestazione di eventuali sanzioni ed interessi.
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