REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Terza Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa così composto: Dott. Francesco Mannino presidente Dott. Stefano Cardinali giudice Dott.ssa Clelia Buonocore giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al N /2016 R.G., posta in decisione all udienza del 22 novembre 2016 e vertente TRA BIOCCA SERGIO ORANTE, nato a Celano (AQ) il (C.F. BCC SGR 40A10 C426T), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Anapo n. 29, presso lo studio dell'avv. Massimo Gizzi, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione. Attore E DIAGNOSTICA s.r.l. (C.F ; P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Gargano n. 5. Convenuta contumace

2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Biocca Sergio Orante deduceva che in qualità di socio ed amministratore della Diagnostica s.r.l. aveva prestato fideiussione, nonché offerto in pegno BTP di sua pertinenza del valore di euro ,00, a garanzia dell esposizione debitoria della predetta società, relativa ad affidamento in conto corrente concesso dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; anche Biocca Marina Maria, già socia della Diagnostica s.r.l., aveva prestato fideiussione, fino a concorrenza dell importo di euro ,00, a garanzia delle esposizioni debitorie derivanti dagli affidamenti concessi alla medesima società dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; in data 13 marzo 2012 Frazzetto Carmelo e Frazzetto Caterina avevano proposto di rilevare le quote rappresentative dell intero capitale della Diagnostica s.r.l., già nella titolarità di esso attore e di Biocca Marina Maria; nel frangente, Frazzetto Carmelo e Frazzetto Caterina si erano espressamente obbligati a procurare la sostituzione nelle garanzie prestate in favore della Diagnostica s.r.l.; la cennata proposta era stata accettata e, pertanto, esso attore e Biocca Marina Maria avevano ceduto a Frazzetto Carmelo e Frazzetto Caterina le partecipazioni sociali di pertinenza, rappresentative dell intero capitale della Diagnostica s.r.l.; pur dopo la formalizzazione della cessione, Frazzetto Carmelo e Frazzetto Caterina non avevano procurato ad esso attore ed a Biocca Marina Maria la promessa liberazione dalle garanzie prestate, ed, anzi, la Diagnostica s.r.l. aveva continuato ad avvalersi degli affidamenti accordati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; in tale contesto, egli, avendo interesse a riottenere la disponibilità dei BTP di sua proprietà, oggetto di pegno a garanzia dei debiti della Diagnostica

3 s.r.l., aveva versato, in più soluzioni, la complessiva somma di euro ,00 a soddisfacimento delle ragioni di credito vantate dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nei confronti della debitrice principale. Ciò premesso, Biocca Sergio Orante deduceva che, avendo soddisfatto, con i cennati pagamenti, un debito destinato a gravare in via definitiva sulla Diagnostica s.r.l., egli poteva giovarsi della surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c.; concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della predetta società al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro ,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della stipula del contratto di cessione ovvero, in subordine, dalla data dei singoli versamenti eseguiti in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.. Pur all esito di rituale e tempestiva notifica dell atto di citazione, la Diagnostica s.r.l. riteneva di non costituirsi. Indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all udienza del 22 novembre 2016 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione del termine di giorni trenta per il deposito della comparsa conclusionale. ************************************** Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento della domanda formulata da Biocca Sergio Orante nei confronti della Diagnostica s.r.l.. Atteso che l attore, a fondamento della pretesa azionata, ha invocato il disposto dell art c.c., par d uopo rammentare che la norma citata prevede la surrogazione di diritto, tra l altro, a vantaggio di colui che essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo. Segnatamente, nell ipotesi contemplata dall art. 1203, n. 3, c.c., il pagamento con surrogazione ha il limitato effetto di soddisfare il creditore originario senza liberare il debitore, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio non si estingue ed il solvens si sostituisce al creditore originario subentrando nel

4 medesimo rapporto; l avvenuto adempimento dell obbligazione altrui costituisce, dunque, l elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto, ovvero una condizione dell azione tale per cui, ai fini dell accoglimento della domanda del solvens è sufficiente che il pagamento sia intervenuto al momento della decisione. Va, poi, rimarcato che per quanto inferibile dalla lettera del citato art. 1203, n. 3, c.c. la surrogazione legale ivi prevista ha luogo esclusivamente in favore di colui che abbia pagato il debito essendo tenuto con altri o per altri, ed avendo interesse di soddisfarlo, onde la cennata surrogazione ex lege non può essere utilmente invocata da chi abbia spontaneamente soddisfatto un debito altrui, senza essere tenuto al pagamento. L obbligo giuridico di pagare il debito altrui, quale presupposto a che il solvens si surroghi nei diritti del creditore soddisfatto ai sensi dell art. 1203, n. 3, c.c., va riscontrato con riferimento alla data in cui il solvens medesimo abbia effettuato il pagamento, restando invece irrilevante un successivo eventuale accertamento della insussistenza dell obbligo stesso. La surrogazione legale comporta, come effetto principale, che il surrogato si venga a trovare nella medesima situazione in cui si trovava il creditore soddisfatto; in altri termini, la surrogazione di cui all art. 1203, n. 3, c.c. importa il subingresso di un soggetto (solvens) nella posizione giuridica di altro soggetto (creditore soddisfatto), con tutti i diritti e le azioni fondati sul rapporto oggetto del subentro, ma anche con tutte le limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al diritto che forma oggetto di surrogazione. Per quanto di interesse nella fattispecie concreta, va infine rammentato che la surrogazione legale di cui all art. 1203, n. 3, c.c., non è esclusa dal diritto di regresso concesso in via alternativa ex art c.c.; essa, dunque, opera anche a favore del fideiussore ed, in generale, del garante che abbia soddisfatto il debito garantito. In particolare il fideiussore che ha pagato viene ad assumere la stessa posizione in cui si trovava il creditore prima del pagamento, cosicché egli può agire contro il debitore principale nei medesimi limiti in cui poteva agire il creditore e facendo valere gli stessi diritti spettanti a quest ultimo.

5 Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all esame della fattispecie concreta, va rilevato che Biocca Sergio Orante ha adeguatamente dimostrato tutte le condizioni per l operare, in suo favore, della surrogazione legale, con subingresso nella medesima posizione e nelle ragioni di credito vantate dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nei confronti della Diagnostica s.r.l.. Ed infatti, risulta dagli atti che l odierno istante, in qualità di fideiussore, era tenuto, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., al soddisfacimento del credito maturato da tale Banca nei riguardi della Diagnostica s.r.l. in forza del fido concesso a detta società. In particolare, dalla documentazione versata in atti è inferibile che, sebbene i cessionari Frazzetto Carmelo e Frazzetto Caterina, nel proporre l acquisto delle quote rappresentative dell intero capitale della Diagnostica s.r.l., già di pertinenza di Biocca Sergio Orante e di Biocca Marina Maria, si fossero impegnati a liberare questi Ultimi dalle garanzie prestate a fronte della esposizione debitoria della predetta società nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., di fatto non assicuravano tale liberazione. Invero risulta documentato in atti che, in risposta alle richieste e sollecitazioni inoltrate anche da Frazzetto Carmelo, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con comunicazione del 17 agosto 2012, richiamati i rapporti in essere con la Diagnostica s.r.l. e le garanzie prestate dall odierno attore e da Biocca Marina Maria, rappresentava quanto segue: Ribadiamo che per poter proporre il rinnovo degli affidamenti e la revoca delle garanzie già in essere (pegno e fideiussione) occcorre innanzitutto regolarizzare la posizione del c/c 526 riportando il saldo sotto i ,00 euro, riprendere una normale movimentazione (da marzo non ci sono quasi più versamenti) e proporre delle nuove garanzie altrettanto consistenti (ad oggi, però, tutto questo non è ancora avvenuto). Non vorrei creare allarme, ma i c/c sono quasi praticamente fermi da circa 5-6 mesi; il perdurare di questa situazione potrebbe anche avere possibili ripercussioni negative sul rinnovo degli affidamenti. Da quanto sopra evidenziato si ricava che Biocca Sergio Orante era certamente obbligato, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per il debito

6 della Diagnostica s.r.l., ed aveva, inoltre, un interesse giuridicamente apprezzabile al relativo soddisfacimento, non solo per procurarsi la liberazione dalle garanzie prestate ma anche per prevenire la revoca degli affidamenti preannunciata dall Istituto di credito in ragione dello stato dei rapporti. L odierno attore ha, poi, documentato di aver personalmente eseguito taluni pagamenti a parziale soddisfacimento del credito vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nei confronti della Diagnostica s.r.l.. In particolare, risulta dagli atti che Biocca Sergio Orante ha effettuato, sul c/c n. 526 intestato alla Diagnostica s.r.l., tre successivi versamenti e, segnatamente, a) un bonifico dell importo di euro ,00 in data ; b) un bonifico dell importo di euro 2.700,00 in data ; c) infine, un ultimo bonifico dell importo di euro 460,00, in data 12 ottobre 2015 ad estinzione del saldo debitore del cennato conto corrente. Ebbene, alla luce delle complessive emergenze di cui sopra, si palesa certamente fondata la pretesa di Biocca Sergio Orante di far valere la surrogazione ex lege nei diritti già vantati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nei confronti della Diagnostica s.r.l. ed ottenere, dunque, la condanna di quest Ultima al pagamento, in suo favore della complessiva somma di euro ,00, maggiorata degli interessi legali da calcolare, su ciascuno degli importi versati, con decorrenza dalla data di effettuazione dei pagamenti (e, quindi, a far data dal quanto alla somma di euro ,00; con decorrenza dal sull importo di euro 2.700,00; infine, a decorrere dal sull importo di euro 460,00). Alla soccombenza consegue la condanna della Diagnostica s.r.l. alla rifusione, in favore di Biocca Sergio Orante, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014. P.Q.M.

7 Il Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N /2016 R.G., così provvede: - Condanna la Diagnostica s.r.l. al pagamento, in favore di Biocca Sergio Orante, della complessiva somma di euro ,00, oltre interessi legali da calcolare con le decorrenze e secondo le modalità indicate in motivazione. - Condanna la Diagnostica s.r.l. alla rifusione, in favore di Biocca Sergio Orante, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.237,00 di cui euro 237,00 per spese vive documentate ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale. Il Giudice estensore Il Presidente Clelia Buonocore Francesco Mannino

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