STATUTO - DISPOSIZIONI GENERALI -
|
|
- Giuseppa Valli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO - DISPOSIZIONI GENERALI - Art. 1 - Denominazione E' costituita tra genitori, familiari, tutori e operatori di persone con Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico l'associazione denominata IO RINASCO. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'associazione assume come propri segni distintivi quello illustrato all articolo 19. Art. 2 - Sede L'associazione ha sede in Olmedo (SS), nella Via Eleonora d Arborea n 14.Con deliberazione del Comitato Direttivo e senza modifica al presente statuto, potrà essere trasferita la sede legale, potranno essere istituiti e soppressi uffici di rappresentanza, sedi periferiche, delegazioni ed uffici secondari, il tutto nell'ottica di favorire al massimo l'aggregazione delle persone con autismo e delle loro famiglie che presentano gravi difficoltà oggettive negli spostamenti e nel disporre di tempo materiale per promuovere i propri diritti. Art. 3 - Durata La durata dell'associazione è illimitata. Art. 4 - Statuto e regolamento L'associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D. Legs. n.. 460/97 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. L'Assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori della organizzazione e dell'attività dell'ente. Art. 5 - Finalità e scopo Gli obiettivi e i principi sono quelli affermati nella "Carta dei diritti delle persone autistiche" annessa allo statuto. L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori educativo, sportivo, sociale e socio-educativo in favore di persone con Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico ( nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 c. 1 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). L'associazione ha come obiettivo primario la promozione della qualità della vita delle persone con Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico e
2 delle loro famiglie attraverso la realizzazione del diritto allo studio, nonché di ogni altra iniziativa atta a riabilitare ed integrare gli stessi soggetti nel tessuto sociale, diffondendo peraltro nella collettività e nelle istituzioni una maggior consapevolezza circa le loro specifiche esigenze. L'Associazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche, ad incrementare le conoscenze sull'autismo e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone autistiche. Per realizzare tali finalità l'associazione potrà : a) istituire centri polifunzionali con finalità assistenziali, riabilitative, ricreative o sportive; b) istituire e gestire corsi di formazione e specializzazione rivolti ad operatori, addetti all'educazione e alla riabilitazione dei soggetti con Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico; c) stabilire rapporti con enti pubblici, privati ed organismi scolastici, allo scopo di realizzare progetti di integrazione educativa, sociale, sportiva ed occupazionale; d) collaborare con enti, associazioni, organismi interessati allo studio ed alla ricerca sulle patologie riconducibili allo spettro autistico; e) svolgere opera di informazione e supporto ai familiari degli assistiti; f) indire manifestazioni di propaganda delle attività istituzionali; Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'associazione promuove la collaborazione con Associazioni di volontariato locali, Enti pubblici, Aziende sanitarie, Università, imprese private, e qualunque altra figura che ne supporti e ne condivida le finalità. L associazione ONLUS IO RINASCO stabilisce rapporti di collaborazione continuativa e attiva con altre associazioni locali, nazionali ed internazionali che si occupano di autismo. Per il raggiungimento degli scopi, l'associazione potrà stipulare convenzioni ed altro genere di contratti con enti pubblici e/o operatori privati (anche associati). E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n Art. 6 - Patrimonio Il Patrimonio dell'associazione è costituito: A. da beni mobili ed immobili che l'associazione potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva; B. dal patrimonio iniziale di 500,00 (cinquecento virgola zero zero); C. dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati ; D. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche ; E. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; F. da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
3 L'associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro o natura, nonché donazioni. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori nella misura di 20,00 cadauno, all'atto della sottoscrizione del presente statuto. I fondi sono depositati presso uno o più Istituti di credito o postali italiani. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate: versamenti effettuati dai soci fondatori e di quelli ulteriori; dei redditi derivanti dal suo patrimonio; degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al fondo. Essi non sono inoltre trasmissibili ad alcun titolo né sono rivalutabili. Art. 7 - Gli Associati Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati dovranno versare l'intera quota annuale associativa, anche se ammessi infra-anno. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio. Il Comitato Direttivo a suo insindacabile giudizio può nominare Soci Onorari persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che si siano distinte per meriti particolari nella realizzazione degli scopi dell'associazione. I Soci Onorari verranno iscritti all'albo d'oro dell'associazione.tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci agiscono per le finalità delle associazione con correttezza morale, onestà, spirito di solidarietà, sia all'interno che all'esterno dell'associazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. L'esclusione è deliberata dal comitato Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell associazione. Art. 8 - Organi Sono organi dell'associazione : - l'assemblea dei soci - il Comitato Direttivo - il Presidente - il Collegio dei Revisori dei Conti
4 Art. 9 - Assemblea Gli associati formano l'assemblea. L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'assemblea si radunerà almeno due volte l'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito: all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; alla nomina del Comitato Direttivo; alla nomina del Collegio dei Revisori; all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti; ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato o partecipante maggiore d'età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Art Amministrazione IL Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone alla approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole dei due terzi, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone gli eventuali compensi. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto alla assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno
5 otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o, per i casi urgenti, invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Art Presidente Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. Il suo incarico ha la durata di quattro anni ed è rieleggibile senza limiti di nomina Art Collegio dei Revisori L'assemblea può nominare tre revisori dei conti effettivi e due supplenti, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono essere eletti revisori dei conti preferibilmente gli associati che abbiano competenza nel controllo degli atti contabili e nella revisione dei bilanci. Art Bilancio L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art Quota Associativa La quota associativa a carico dei soci è fissata dal C.D. Essa è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. All'atto della costituzione dell'associazione, la quota di versamento annua per i soci viene stabilita nella misura di 20,00 (venti euro) Annualmente può essere stabilita diversa quota di versamento. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'organizzazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Art Disposizioni generali e finali L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. : a) - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) - per le altre cause di cui all'art.27 c.c.. Lo scioglimento viene deliberato dall' Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo dell'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
6 sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Art Clausola Compromissoria Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Giudice di Pace di Sassari. Art Norma di chiusura Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n Art. 18 CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE AUTISTICHE La Carta dei diritti delle persone autistiche è stata adottata come risoluzione formale dal Comitato per gli affari sociali del Parlamento europeo nel 1993 e adottata dal Parlamento europeo nel maggio Le persone autistiche devono poter godere degli stessi diritti e privilegi della popolazione europea nella misura delle proprie possibilità e del proprio miglior interesse. Questi diritti devono essere valorizzati, protetti e applicati in ogni stato attraverso una legislazione appropriata. Dovrebbero essere tenute in considerazione le dichiarazione statunitensi sui Diritti dei Disabili Mentali (1971) e sui Diritti delle Persone Handicappate (1975), nonché le altre dichiarazioni. Art.18/1. IL DIRITTO per le persone autistiche a una vita piena e indipendente nella misura delle proprie possibilità. Art.18/2. IL DIRITTO per le persone autistiche a una diagnosi e una valutazione clinica precisa, accessibile e imparziale. Art.18/3. IL DIRITTO per le persone autistiche ad una educazione accessibile e appropriata. Art.18/4. IL DIRITTO per le persone autistiche o i propri rappresentanti a partecipare a ogni decisione riguardo al proprio futuro e, per quanto possibile, al riconoscimento e al rispetto dei propri desideri. Art.18/5. IL DIRITTO per le persone autistiche ad una abitazione accessibile e appropriata. Art.18/6. IL DIRITTO per le persone autistiche alle attrezzature, all'aiuto e alla presa in carico necessaria a condurre una vita pienamente produttiva, dignitosa e indipendente. Art.18/7. IL DIRITTO per le persone autistiche a un reddito o ad uno stipendio sufficiente a provvedere al proprio sostentamento. Art.18/8. IL DIRITTO per le persone autistiche a partecipare, per quanto possibile, olio sviluppo o alla gestione dei servizi realizzati per il loro benessere.
7 Art.18/9. IL DIRITTO per le persone autistiche a consulenze e cure accessibile e appropriato per la propria salute mentale e fisica e per la propria vita spirituale, cioè a trattamenti e cure mediche accessibili, qualificati e somministrati soltanto a ragion veduta e con tutte le precauzioni del caso. Art.18/10. IL DIRITTO per le persone autistiche a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni e a un lavoro significativo senza discriminazione o pregiudizi; la formazione professionale e il lavoro dovrebbero tenere conto delle capacità e delle inclinazioni individuali Art.18/11. IL DIRITTO per le persone autistiche a mezzi di trasporto accessibili e alla libertà di movimento. Art.18/12. IL DIRITTO per le persone autistiche ad aver accesso ad attività culturali, ricreative e sportive e a goderne pienamente. Art.18/13. IL DIRITTO per le persone autistiche a godere e usufruire di tutte le risorse, i servizi e le attività a disposizione del resto della popolazione. Art.18/14. IL DIRITTO per le persone autistiche ad avere relazioni sessuali, compreso il matrimonio, senza coercizione o sfruttamento. Art.18./15. IL DIRITTO per le persone autistiche (o i propri rappresentanti) alla rappresentanza e all'assistenza giuridica e alla piena protezione dei propri diritti legali. Art.18/16. IL DIRITTO per le persone autistiche a non dover subire la paura o lo minaccia di un internamento ingiustificato in ospedale psichiatrico o in qualunque altro istituto di reclusione. Art.18/17. IL DIRITTO per le persone autistiche a non subire maltrattamenti fisici o abbandono terapeutico. Art.18/18. IL DIRITTO per le persone autistiche a non ricevere trattamenti farmacologici inappropriati o eccessivi. Art.18/19. IL DIRITTO per le persone autistiche (o i propri rappresentanti) all'accesso ad ogni documentazione personale in campo medico, psicologico, psichiatrico o educativo. Art.19 Segni Distintivi L associazione utilizzerà come segno distintivo sole che sorge su un arcobaleno con dei bambini in giro tondo. Il segno distintivo verrà utilizzato in tutte le Manifestazioni, eventi, convegni e sarà presente nella carta intestata e nelle tessere associative.
Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliSTATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura
STATUTO ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura Art. 1 È costituita una associazione denominata ASSOCIAZIONE A.B.C. organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione assume
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Art. 1 È costituita una Associazione denominata ORTI D AZIENDA organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<ROCCO FEDERICO>> Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Art. 1 È costituita una Associazione secondo il disposto del D. Lgs. 460/97, art. 10, denominata: Associazione Rocco Federico ONLUS. L'associazione assume
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI
STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI ART. 1 E costituita un Associazione denominata Associazione Ligure Thalassemici, organizzazione di volontariato ai sensi e nel rispetto della L. 266/91 e delle
DettagliPRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO
PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO STATUTO Art. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una associazione denominata PRONTO CONSELVE organizzazione non lucrativa di utilità sociale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione
DettagliUNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliAmici di Italia 61 Associazione culturale www.italia61.it info@italia61.it
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINALITA ECONOMICHE AMICI DI ITALIA 61 Art.1 È costituita una Associazione denominata Amici di Italia 61. L Associazione è regolata dalla normativa civilistica
DettagliASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO. Art. 1
ASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE SEDE - DURATA È costituita l Associazione denominata «ZYP ONLUS», con sede in Roma, Viale Trastevere, 141. La sua durata è illimitata. L associazione:
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliStatuto dell'associazione
Statuto dell'associazione Denominazione - Art. 1 È costituita un Associazione denominata Società Italiana di Arboricoltura organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). Potrà essere usata anche
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO Dell Associazione THE HEART OF CHILDREN ONLUS --- DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 E costituita una associazione denominata: THE HEART OF
STATUTO Dell Associazione THE HEART OF CHILDREN ONLUS --- DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 E costituita una associazione denominata: THE HEART OF CHILDREN ONLUS. AI sensi e per gli effetti di cui agli
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI
STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI Art. 1 COSTITUZIONE È costituita in data 3 Marzo 2012 l'associazione Ornitologi Marchigiani. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche)
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliSTATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino
Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)
1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
Dettaglipotrà, in qualunque momento della vita associativa, essere cambiata con l'approvazione dell'assemblea dei soci.
S T A T U T O A S S O C I A Z I O N E C U L T U R A L E S E N Z A F I N E D I L U C R O D E N O M I N A Z I O N E O G G E T T O S E D E D U R A T A A r t. 1 È costituita un Associazione denominata "R e
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliSTATUTO della PER - PROMOTING ENVIRONMENTAL RESOURCES. ART. l - COSTITUZIONE E DURATA. E' costituita in Roma, l'associazione PER - PROMOTING RESOURCES
STATUTO della PER - PROMOTING ENVIRONMENTAL RESOURCES ART. l - COSTITUZIONE E DURATA E' costituita in Roma, l'associazione PER - PROMOTING RESOURCES ENVIRONMENTAL " con durata illimitata, con sede in Roma
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART.1 E costituita l Associazione DASS, senza scopo di lucro. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi della legge. ART.2
DettagliSTATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA. Articolo 1
STATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA Articolo 1 È costituita l'associazione denominata International Institute for Peace through Tourism ONLUS". E fatto obbligo all Associazione dell uso, oltre che nella
DettagliSTATUTO. Associazione Italiana Sindrome di Pitt-Hopkins Insieme di piu'
STATUTO Associazione Italiana Sindrome di Pitt-Hopkins Insieme di piu' Art. 1. Denominazione e tipologia È costituita una associazione denominata Associazione Italiana Sindrome di Pitt-Hopkins Insieme
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DANEO
STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO Art. 1 Costituzione, democraticità della struttura e assenza del fine di lucro 1. È costituita con sede nella scuola elementare Giovanni Daneo in Genova, Salita Concezione 2,
DettagliStatuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)
Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.) Art. 1 È costituita l Associazione denominata Associazione Dalmazio Mongillo, in breve (A.DA.MO.). Art. 2 L Associazione ha sede in Roma, Largo Russell
DettagliStatuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione
Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale Art. 1 Costituzione 1. E costituita l associazione di promozione sociale a carattere nazionale denominata ANTEAS Servizi (Associazione nazionale
DettagliS T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3
S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA ARTICOLO 1 E' costituita un'associazione Culturale sotto la denominazione: Associazione Techgarage " " L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA Articolo 1. E costituita un Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata Il Laghetto Cantone. L Associazione
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO'
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO' Modificato e registrato il 02/10/2008 presso l'agenzia delle Entrate di Albano (RM) Registrazione n. 5089 serie III. Art. 1 È costituita un associazione
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE Logo regolarmente registrato presso C.C.I.A.A. della Spezia Il giorno 01 maggio 2001 alla Spezia in Via Cadorna 24, viene costituita l Associazione Culturale
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA ART. 1 (Denominazione e sede) L associazione di volontariato, denominata CROCE D ORO PADOVA assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO Professioni Intellettuali Unite (PIU )
STATUTO Professioni Intellettuali Unite (PIU ) Art. 1 - COSTITUZIONE E costituita l Associazione denominata Professioni Intellettuali Unite, in forma abbreviata PIU (o anche PIU ), apartitica e senza fine
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO
STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO Articolo 1 - Denominazione È costituita dalla Compagnia di San Paolo, dall Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino una Fondazione
DettagliStatuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova
Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova DENOMINAZIONE 1) E' costituita nel rispetto del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia l'associazione di Volontariato
DettagliDENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ARCOIRIS Progetti ONLUS Art. 1 DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE E costituita una associazione denominata "ARCOIRIS PRO- GETTI ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale(onlus).
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA ART. 1 Denominazione e sede 1.1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata " Amici dell Etiopia". 1.2. L'Associazione ha sede
DettagliIL PICCOLO PRINCIPE ONLUS - STATUTO
IL PICCOLO PRINCIPE ONLUS - STATUTO Denominazione, sede, oggetto, finalità, durata Art. 1 È costituita un associazione ONLUS i cui scopi associativi sono di offrire un servizio educativo e riabilitativo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliArt.l. Costituzione. Art.2. Attività
STATUTO (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art.l Costituzione 1. E' costituita con sede in Tirano via Polveriera n. 50, l'associazione denominata AMBIENTE VALTELLINA organizzazione non lucrativa
DettagliCENTRO STUDI PEDAGOGIA DELLA MEDIAZIONE ONLUS
Statuto dell Associazione CENTRO STUDI PEDAGOGIA DELLA MEDIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE Art. 1 È costituita l associazione - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata Centro Studi Pedagogia
DettagliSTATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean
STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean
DettagliÈ costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Denominazione È costituita l Associazione senza scopo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliSTATUTO. Accademia Forense Europea
STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.)
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA In Arquà Polesine (RO) Via Provinciale Ovest n. 191, si sono riuniti il giorno 16/04/2012 per Costituire una associazione senza
DettagliSTATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 (Denominazione e sede) 1- L'associazione di volontariato, denominata: HAKUNA MATATA assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
DettagliSTATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE Art. 1 - Denominazione E' costituita l'associazione denominata RIUSA CON AMORE.. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Art.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO Art. 1) E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. SEDE Art. 2) L'associazione ha sede
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliUniversità della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione
Università della Terza Età di Novara Statuto dell'associazione Art. 1 Denominazione 1. Con atto Rep. Gen. n. 88820/7871, in data 23 dicembre 1982, è stata costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. Cod.
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata 27 20121 Milano. Codice fiscale 97475750150
ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria Via Dell Annunciata 27 20121 Milano Codice fiscale 97475750150 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 31 OTTOBRE 2008 In data odierna alle ore 15.00 a seguito
DettagliART.1 Costituzione. ART.2 Attività
STATUTO PER L'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ( ONLUS ) " ASSOCIAZIONE DASSI BIANCA MARIA - PROGETTO BOLIVIA FRIULI VENETO "' AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE ART.1 Costituzione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CECCHINI CUORE onlus
STATUTO ASSOCIAZIONE CECCHINI CUORE onlus Art. 1 Denominazione e sede È costituita una associazione denominata Cecchini Cuore organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". Essa opera ed agisce
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi
STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Eccomi Eccomi 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Eccomi assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
DettagliSTATUTO. Art. 1 Denominazione, sede e durata. L'attività dell'associazione e i rapporti fra gli associati sono regolati dalle
STATUTO Art. 1 Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione denominata "FERMI TUTTI ONLUS". L'attività dell'associazione e i rapporti fra gli associati sono regolati dalle norme del presente
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE AMICI NELLA GIOIA ONLUS STATUTO DI ASSOCIAZIONE Art. 1 Costituzione, denominazione e durata a) È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO
ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO Articolo 2 OGGETTO L associazione non ha scopo di lucro. L associazione intende promuovere il benessere
DettagliL'associazione ha sede in Via della Salute 81, 40132 Bologna e ha durata illimitata.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY (JASIT) TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE Art. 1 A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale
Dettagli