Proposta degli statuti dell Associazione Internazionale dei fluitatori e zattieri (Federazione mondiale delle Associazioni dei fluitatori e zattieri)
|
|
- Irma Sassi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Proposta degli statuti dell Associazione Internazionale dei fluitatori e zattieri (Federazione mondiale delle Associazioni dei fluitatori e zattieri) Capitolo I. Denominazione, obiettivi e domicilio Articolo 1 L associazione è costituita sotto il nome di «Associazione internazionale dei fluitatori e zattieri» Le sue attività e i suoi statuti saranno regolate dalla legge catalana 7/1997 del 18 giugno sulle associazioni (J.O del 1 luglioi) Articolo 2 Gli obiettivi dell associazione sono : 1. Il recupero del patrimonio storico, culturale, sociale e professionale dei fluitatori e zattieri. 2. L analisi locale e internazionale dell evoluzione del trasporto del legname nell ambiente acquatico. 3. La promozione delle relazioni internazionali utili a diffondere la reciproca conoscenza senza limiti nazionali. 4. Lo scambio di conoscenze, di esperienze e di collaborazioni sull argomento del trasporto fluviale del legname. 5. La conservazione delle antiche tradizioni sociali, popolari, artistiche, etc. degli zattieri. 6. La creazione di un centro internazionale di studi sul trasporto fluviale del legname il cui obiettivo sarà l approfondimento, la promozione e la diffusione dei risultati dei lavori e delle ricerche. 7. L organizzazione di viaggi, di incontri fra zattieri e di ricerche attorno a questo argomento. 8. L approfondimento antropologico delle persone e dei gruppi dediti alle attività forestali e di zatteraggio. 9. La promozione della conservazione e della preservazione delle acque e degli ecositemi fluviali e lacustri. 10. Questa associazione non ha scopo di lucro. Articolo 3 1. Il domicilio dell associazione è stabilito al centro Culturale Museo degli Zattieri di Pont de Claverol (Pallars Jussa Catalogna), via Antigues Escoles, senza numero. 2. Le attività principale dell entità saranno realizzate al domicilio sociale. Nello stesso tempo, l associazione potrà portare a buon fine delle attività in altre zone geografiche (su scala locale, nazionale o internazionale). Capitolo II. I membri dell associazione, i loro diritti e i loro doveri. Articolo 4 Possono fare parte dell associazione le associazioni aventi una tradizione di attività forestale e di zatteraggio, aventi statutariamente per obiettivo la preservazione di questo mestiere, e di cui il campo di azione sono le ricerche fluviali, lo studio e la documentazione storica. Possono ugualmente divenire membri le persone fisiche rappresentanti dei fiumi privi di membri associati. In questi casi, le persone e le associazioni interessate devono presentare una domanda scritta al comitato di direzione, con l avallo di due membri. L accettazione di questa domanda sarà decisa dall assemblea generale seguente, per voto a maggioranza semplice dei partecipanti. I membri di minore importanza, all ocorrenza, non hanno diritto di voto durante le assemblee e non possono eleggere dei membri ne essere eletti membri del consiglio direttivo. Articolo 5 I membri dell associazione godono dei seguenti diritti : 1. Assistere con diritto di parola alle riunioni dell assemblea generale. 2. Eleggere o essere eletti a incarichi di rappresentanza o a incarichi di direzione. 3. Esercitare la rappresentanza che è loro conferita in questi casi. 4. Intervenire nella direzione e la gestione, i servizi e le attività dell associazione, conformemente alle norme legali e statutarie. 5. Esporre davanti all assemblea e al consiglio direttivo tutto cio che essi considerano utile per arrichire la vita dell associazione e raggiungere gli obiettivi sociali fondamentali.
2 6. Domandare e ricevere informazioni sulla amministrazione e la gestione del consiglio direttivo o dei rappresentanti dell associazione. 7. Essere ascoltati prima dell adozione di misure disciplinari. 8. Ricevere informazioni sulle attività dell associazione. 9. Utilizzare i servizi comuni che l associazione ha installato o messo a loro disposizione. 10. Integrare i gruppi di lavoro. 11. Possedere una copia dello statuto. 12. Consultare i libri dell associazione. Articolo 6 I membri dell associazione sono sottoposti ai seguenti doveri : 1. Accettare gli obiettivi dell associazione e lavorare attivamente per raggiungerli. 2. Contribuire al mantenimento dell associazione pagando una quota-parte e altri supporti di natura economica stabiliti negli statuti e approvati secondo questo statuto. 3. Eseguire gli altri obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie. 4. Onorare e rispettare gli accordi adottati in modo valido dagli organi di direzione dell associazione. Articolo 7 Motivi di esclusione dall associazione. 1. Questa decisione può essere presa dall associazione o dalle persone interessate, che dovrà comunicarla per iscritto al consiglio direttivo. 2. Il non pagamento della quota parte stabilita. 3. La mancata esecuzione degli obblighi statutari. Capitolo III assemblea generale Areticolo 8 1. L assemblea generale è l organo sovrano dell associazione, i suoi membri ne fanno parte di diritto, che è non cedibile. 2. I membri dell associazione, riuniti in assemblea generale legalmente costituita, decidono a maggioranza dei soggetti che rientrano nella competenza dell assemblea. 3. Tutti i membri devono rispettare gli accordi dell assemblea generale, compreso gli assenti, i membri che non approvano questi accordi e i membri che si sono astenuti. Articolo 9 L assemblea generale può : a) Modificare gli statuti b) Eleggere e distinguere i membri dell organo di direzione e controllare la loro attività. c) Approvare il budget annuale e la liquidazione dei conti annuali, adottare gli accordi per la fissazione della forma e dell ammontare della contribuzione per il mantenimento della associazione, e approvare la gestione realizzata dall organo di direzione. d) Decidere lo sciolimento dell associazione. e) Unirsi a altre unioni di associazioni o ritirarsi. f) Domandare la dichiarazione di utilità pubblica. g) Approvare il regolamento interno. h) Accettare l esclusione o estromissione definitiva dei membri, dopo l apertura di un pratica. i) Deliberare sulle domande presentate dalle persone che desiderano diventare membri, oltre che sulla incorporazione o l esclusione di membri per un motivo differente dalla esclusione definitiva. j) Decidere di tutte le altre questioni che non sono state direttamente attribuite a un altro organo dell associazione. La lista delle facoltà dell assemblea generale è unicamente enunciativa e non limita in alcun caso le attribuzioni dell assemblea generale. Articolo L assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all anno, fra il mese di marzo e ottobre, tutti due essi stessi compresi. 2. L organo di direzione può convocare l assemblea generale con un carattere straordinario allorchè gli sembra utile, su domanda di un numero di membri superiori al 10%. In questo caso, l assemblea deve aver luogo in un tempo di trenta giorni a partire dalla data della domanda.
3 Articolo L assemblea è convocata dall organo di direzione per mezzo di una convocazione che deve contenere almeno l ordine del giorno, il luogo, la data e l ora della riunione. 2. La convocazione deve essere inviata a ciascun membro, quindici giorni prima della data della riunione, per lettera indirizzata al domicilio che compare nella lista aggiornata dei membri dell associazione. 3. Le riunioni dell assemblea generale sono presiedute dal presidente dell associazione. In caso di assenza egli deve essere rimpiazzato dal primo o dal secondo vicepresidente. In seno al consiglio direttivo il segretario dell assemblea ricopre anche la funzione di segreteria. 4. Il segretario è incaricato di redigere la relazione di ogni riunione, di firmarla con il presidente e di aggiungere un riassunto delle deliberazioni, il testo degli accordi adottati, il risultato numerico dei voti e la lista delle persone che hanno assistito all assemblea. Articolo L assemblea generale è considerata valida, qualunque sia il nimero di persone e di associazioni associate presenti o rappresentate. 2. Quando l assemblea è stata convocata, i membri, se essi rappresentano almeno il 10%, possono domandare all organo di direzione di includere nell ordine del giorno uno o più argomenti da trattare, a condizione di fare la domanda entro il primo terzo del periodo compreso tra il ricevimento della convocazione e la data della riunione. Questa domanda può egualmente essere presentata direttamente all assemblea, che decide ciò che le sembra più appropriato. Nondimeno, essa non può adottare degli accordi relativi a punti non inclusi nell ordine del giorno se una maggioranza dei tre quarti delle persone presenti non accettano questi accordi. Article Durante le riunioni dell assemblea generale, ciascun membro dell associazione ha un voto. 2. Gli accordi sono presi a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti o rappresentati. 3. Per adottare degli accordi relativi alla estromissione di membri, la modifica degli statuti, lo scioglimento dell associazione, la costituzione di una federazione con associazioni simili o l integrazione in una associazione esistente, il numero dei voti deve corrispondere ai due terzi del numero delle associazioni che assistono all assemblea. In tutti i casi e se più candidature sono presentate, il consiglio direttivo sarà eletto su accordo della maggioranza relativa dei membri presenti o rappresentati. 4. I candidati ufficiali riceveranno una copia della lista dei membri, menzionando il loro indirizzo certificato dal segretario vidimato e approvato dal presidente. Capitolo IV. Il consiglio direttivo Articolo Il consiglio direttivo governa, gestisce e rappresenta l associazione. Esso è composto da un presidente, da due vice-presidenti, da un segretario e da un tesoriere. Questi incarichi devono essere esercitati da persone differenti. 2. L elezione dei membri del consiglio direttivo, che devono essere associati, si fa su voto dell assemblea generale. Prima di prenderne possesso, le persone elette devono accettare il loro incarico. 3. La nomina e la cessazione degli incarichi devono essere certificati dal segretario uscente, letti e approvati dal presidente uscente, e devono essere trascritte sul registro dell associazione. 4. I membri del consiglio direttivo non possono realizzare alcuna attività retribuita dall associazione. Articolo I membri del consiglio direttivo devono esercitare le loro funzioni per un periodo di 3 anni, senza pregiudizio di poter essere rieletto. 2. La cessazione delle funzioni prima della scadenza del mandato regolamentare può verificarsi per i motivi seguenti : a) Dimissioni volontarie presentate per scritto e che espongono i motivi. b) Malattia che impedisce di esercitare le funzioni. c) Cessazione del titolo di membro dell associazione.
4 d) Sanzione per fatti commessi nell esercizio delle funzioni, imposta conformemente alla clausola dell art degli statuti. 3. I posti vacanti in seno al consiglio direttivo dovranno essere occupati da dei membri designati durante la riunione successiva dell assemblea generale. Durante questo periodo, l incarico (o gli incarichi) vacanti può essere occupato provvisoriamente da un membro dell associazione. Article Il consiglio direttivo gode delle seguente facoltà a).rappresentare, dirigere e gestire l associazione nella maniera più ampia riconosciuta dalla legge ; eseguire le decisioni prese dall assemblea generale, conformemente alle norme, istruzioni e direttive stabilite da questa assemblea. b) Prendere gli accordi necessari in relazione ai rapporti con gli organismi pubblici, esercitare tutti i tipi di azione legale e interporre i ricorsi appopriati. c) Proporre all assemblea generale la difesa degli interessi dell associazione. e) Proporre all assemblea generale la difesa dell istituzione della quota parte che deve essere versata dai membri dell associazione. f) Presentare il bilancio e lo stato dei conti di ciascun esercizio all assemblea generale per la loro approvazione, e calcolare il budget dell esercizio seguente. g) Assumere gli eventuali impiegati dell associazione. h) Controllare la compatibilità e verificare il funzionamento normale dei servizi. i) Stabilire dei gruppi di lavoro per raggiungere nel modo più efficace e efficiente possibile gli obiettivi dell associazione, e autorizzare le azioni progettate da questi gruppi. j) Nominare i membri del consiglio direttivo incaricati in ciascun gruppo di lavoro, su proposta di questi gruppi di lavoro. k) Portare a buon fine le azioni necessarie presso gli organismi pubblici, gli enti e altre persone, per ottenere : - Delle sovvenzioni o altri tipi di aiuto. - L utilizzazione di locali o di immobili che possono diventare un luogo di domicilio o di comunicazione, oltre che un centro di riunioni per i cittadini. l) Aprire dei conti bancari e di risparmio in banche di credito o di risparmio, e collocare dei fondi figuranti su questi conti. La disposizione di questi fondi è specificata nell articolo 29. m) Risolvere provvisoriamente tutti i casi non previsti negli statuti e esporli durante la riunione seguente dell assemblea generale. n) Assumere tutte le altre facolta non assegnate in modo specifico a un altro organo di direzione dell associazione che è stato espressamente delegato. Articolo Il consiglio direttivo, convocato in via preliminare dal presidente o dalla persona che lo rimpiazza deve riunirsi in sessione ordinaria con la periodicità decisa dai suoi membri, che non può in alcun caso essere superiore a un anno. 2. Il consiglio direttivo deve riunirsi in sessione straordinaria quando il presidente convoca la detta sessione o se essa è richiesta dal 60% dei membri del consiglio direttivo. Article Il consiglio direttivo è considerato costituito in modo valevole se è stato convocato con un preavviso e se è approvato per un quorum della metà piu uno dei voti. 2. I membri del consiglio direttivo sono obbligati ad assistere a tutte le riunioni convocate. Essi possono nondimeno mancare per dei motivi giustificati. L assistenza del presidente, del segretario o dei loro sostituti è obbligatoria. 3. Il consiglio direttivo adotta degli accordi a maggioranza semplice dei voti delle persone presenti. Article Il consiglio direttivo può delegare una delle sue facoltà a una o più commissioni o a dei gruppi di lavoro, se egli dispone del voto favorevole dei due terzi dei suoi membri. 2. Il consiglio direttivo può ugualmente nominare, con lo stesso quorum, uno o più mandatari per esercitare una funzione precisa, con le facoltà che gli sembrano appropriate in ciascun caso.
5 Article 20 Gli accordi del consiglio direttivo devono essere menzionati nel libro dei rendiconti e firmato dal segretario e dal presidente. Il rendiconto della seduta precedente deve essere letta e approvata o emendata all inizio di ogni riunione del consiglio direttivo. Capitolo V. Il presidente e il vice presidente Articolo Il presidente deve ricoprire le seguenti funzioni : a) Dirigere e rappresentare legalmente l associazione, delegato dall assemblea generale e dal consiglio direttivo. b) Presiedere e dirigere il dibattito dell assemblea generale e del comitato di direzione. c) Emettere un voto decisivo in caso di ballotaggio. d) Stabilire la convocazione delle riunioni dell assemblea generale e del consiglio direttivo. e) Visionare gli atti e i certificati emessi dal segretario dell associazione. f) Detenere le attribuzioni della propria funzione e quelle delegate dall assemblea generale o dal consiglio direttivo. 2. In caso di assenza o di malattia, il presidente è sostituito dal vice-presidente o dal membro più anziano del consiglio, in questo ordine. Capitolo VI. Il tesoriere e il segretario Articolo 22 La funzione di tesoriere consiste nel sorvegliare e controllare le risorse dell associazione, oltre che a elaborare il budget, il bilancio e la liquidazione dei conti. Egli deve tenere un libro di cassa, segnare le ricevute delle quote-parte e altri documenti di tesoreria, pagare le fatture approvate dal consiglio direttivo visionate preliminarmente dal presidente, e versare il denaro restante su dei conti delle banche di credito o di risparmio. Articolo 23 La funzione del segretario consiste nel sorvegliare la documentazione dell associazione, a scrivere, redigere e segnare i rendiconti delle riunioni dell assemblea generale e del consiglio direttivo, a redigere e autorizzare i certificati prima di essere deliberati, oltre che a tenere il libro del registro dei membri. Capitolo VII. Le commissioni o gruppi di lavoro Articolo 24 La creazione e la costituzione delle commissioni o gruppi di lavoro devono essere presentate dai membri dell associazione interessati, che devono informare il consiglio direttivo e fare una relazione delle attività proposte. Il consiglio direttivo è incaricato di analizzare le differenti commissioni o gruppi di lavoro, di cui le persone responsabili devono presentare un rapporto dettagliato. Capitolo VIII. Regime economico Articolo 25 L associazione non possiede alcun patrimonio di fondazione. Article 26 Le risorse economiche dell associazione provengono da : a) La quota-parte fissata dall assemblea generale che deve essere versata dai suoi membri. b) Le soffenzioni ufficiali o particolari c) I doni, eredità o legati. d) Le rendite del patrimonio o le altre eventuali rimesse. Articolo 27 Tutti i membri dell associazione devono aiutare economicamente l associazione, versando una quotaparte, nel modo e nelle proporzioni stabilite dall assemblea generale, e su proposizione del consiglio
6 direttivo. L assemblea generale potrà evitare il pagamento della quota-parte di un membro che ne ha fatto domanda per delle ragioni personali. L assemblea generale può stabilire una quota-parte di entrata nell associazione, una quota-parte mensile (dovendo essere versata ogni mese, ogni trimestre o ogni semestre, in funzione delle disposizioni del consiglio direttivo) e una quota-parte straordinaria. Article 28 L esercizio economico coincide con l anno naturale e deve essere chiuso il 31 dicembre. Articolo 29 I conti bancari o di risparmio aperti presso istituti di credito o di risparmio devono comportare la firma del presidente e/o del tesoriere. Una sola di queste due firme è sufficiente per poter disporre dei fondi. Capitolo IX. Il regime disciplinare Articolo 30 L organo di direzione può sanzionare le infrazioni commesse dai membri che non eseguono i loro compiti. Queste infrazioni possono ricevere la qualificazione d infrazioni leggere, gravi e molto gravi. Le sanzioni corrispondenti possono andare da una ammonizione a l esplulsione dall associazione, in funzione del regolamento interno. La procedura di zanzione è eseguita d ufficio o come conseguanza di una denuncia o di una comunicazione. In un tempo di 10 giorni, il consiglio direttivo deve nominare un istruttore che sarà incaricato di occuparsi della pratica della sanzione e di proporre la soluzione in un tempo di 15 giorni, con l ascolto preliminare del presunto colpevole. La risoluzione finale, deve essere motivata e approvata da due terzi dei membri del consiglio direttivo, deve essere adottata da questo organo di direzione in un tempo di 15 giorni. Le persone interessate possono ricorrere contro la sanzione per fatti gravi e molto gravi decisi dal consiglio direttivo se il regolamento interno stabilisce la procedura per ciò nel corso della prima assemblea generale successiva ai fatti. Capitolo X. Scioglimento Article 31 L associazione può essere sciolta su decisione dell assemblea generale, convocata con un carattere straordinario espressamente per questo scopo. Articolo Una volta accettato lo sciolimento, l assemblea generale deve prendere le misure necessarie in cio che concerne la destinazione dei beni e dei diritti dell associazione, oltre che la fine, l estinzione e la liquidazione di tutte le operazioni in corso. 2. Se lo ritiene necessario, l assemblea è abilitata a eleggere una commissione di liquidazione. 3. I membri dell associazione sono esenti da responsabilità personale. La loro responsabilità è limitata alla esecuzione delle obbligazioni che hanno volontariamente contratto. 4. Le somme risultanti dalla liquidazione deve essere rimessa direttamente a l entità pubblica o privata a scopo non lucrativo che, sul territorio d azione dell associazione, si distingue per la sua attività in favore di opere di carità. 5. Se l assemblea generale non conferisce questo compito a una commissione di liquidazione designata specialmente per questo caso, le funzioni di liquidazioni e di esecuzioni degli accordi cui si riferiscono i paragrafi precedenti del presente articolo restano di competenza del consiglio direttivo. Fatto a Firma di tutti i membri fondatori J-DE10006A
CENTRO STUDI E RICERCHE IN PSICOANALISI AD ORIENTAMENTO LACANIANO (CRP) STATUTO
1 CENTRO STUDI E RICERCHE IN PSICOANALISI AD ORIENTAMENTO LACANIANO (CRP) STATUTO Articolo 1 Denominazione e sede Si costituisce con la denominazione Centro studi e ricerche in psicoanalisi ad orientamento
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliStatuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliS T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.
S T A T U T I I. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1 - Generalità Con il nome dell Associazione Svizzera delle Imprese di Rimozione Amianto e Bonifiche (abbreviato ASIRAB) viene costituita un associazione
DettagliASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO
ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E costituita un Associazione denominata: ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI, con sede in Viareggio, Piazza
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliSTATUTO DELL ALLIANCE FRANCAISE DI COSENZA
STATUTO DELL ALLIANCE FRANCAISE DI COSENZA 1. SCOPO E COMPOSIZIONE DELL ASSOCIAZIONE. ARTICOLO 1. Associazione senza fini di lucro, L Alliance Francaise di Cosenza, costituita in conformità con lo statuto
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS
STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS Verbale assemblea straordinaria del 27 marzo 2009 atto Dottor Alessio Michele Chiambretti Notaio n. 196753/43041 di repertorio Registrato a Saronno il 6 aprile 2009
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliBOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2
Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha
DettagliAssociazione Culturale Enrico De Stefani
Associazione Culturale Enrico De Stefani ARTICOLO I E costituita con sede provvisoria in Via Archelao di Mileto, 30 00124 Roma L Associazione culturale Enrico De Stefani con durata indeterminata, la quale
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliConsulta Regionale Volontariato di Protezione Civile
Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto
DettagliArt. 5 Il patrimonio del Club deve essere destinato esclusivamente alle finalità per le quali il Club è stato costituito.
CLUB MAGICO BARTOLOMEO BOSCO DI TORINO STATUTO Art. 1 E costituita un associazione prettamente apolitica denominata: Club Magico Bartolomeo Bosco di Torino» con Sede Legale in Torino, Via Borgomanero n
DettagliMEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA
Traduzione in lingua italiana dello statuto di Memoriav; fa testo l originale tedesco dello statuto. MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Art. 1 Denominazione e
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliSTATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)
STATUTO dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED) 2 Articolo 1 Denominazione e sede Con la denominazione "Association Romande de Médecins"(Associazione Romanda di Medici)
DettagliSTATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana
STATUTI Associazione Svizzera del Brillamento ASB Sezione Svizzera Italiana I. Nome e sede Art. 1 Con il nome di Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Sezione Svizzera Italiana, è costituita una società
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL) I. NOME, SEDE, SCOPO E DURATA Art. 1. Con la denominazione Associazione dei Direttori Lavori della Svizzera Italiana (ADL) viene
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliArt. 3 Disposizioni generali Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari.
Statuto di Visarte Ticino Associazione professionale delle arti visive A) Denominazione, sede, scopo Art. 1 Denominazione e sede 1 - Con la denominazione Visarte -Ticino è costituita un associazione ai
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliSTATUTO del Circolo IL CAMPANILE DI GIOTTO
STATUTO del Circolo IL CAMPANILE DI GIOTTO 17 Gennaio 2006 Articolo n 1 E costituito, con sede sociale a Firenze in Via Bernardino Ramazzini 15 rosso, il Circolo culturale, ricreativo e sportivo IL Campanile
DettagliSTATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean
STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliUNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA
DettagliCOMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione
DettagliStatuto Associazione Ludica Fuori Gioco
Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliSTATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)
STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon
STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon Titolo I Disposizioni Generali Art.1 (Denominazione e sede) E costituita l associazione di volontariato Associazione BEPI ZANON con sede in
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI
STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI «La voce delle persone colpite da malattie croniche gravi e dei loro familiari» Versione definitiva dell assemblea di fondatozione della Coalizione
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliSTATUTO DELLA S.I.A.
STATUTO DELLA S.I.A. Art. 1 È costituita a tempo indeterminato una Associazione sotto la denominazione Società Italiana di Agopuntura S.I.A. Art. 2 La Società Italiana di Agopuntura ha lo scopo di dare
DettagliA.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI COMITATO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE REGOLAMENTO
ART. 1 - Atto costitutivo A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI COMITATO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE REGOLAMENTO In Malga Coè ( Folgaria - Trento ), il giorno 25 luglio 1978, secondo quanto prescritto
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA Statuto art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata: Medici con l Africa Cuamm Vicenza. 2. L
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliSTATUTO ALLEGATO A. È costituita l Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SMS BIBLIO PISA
Art. 1. Denominazione STATUTO ALLEGATO A È costituita l Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SMS BIBLIO PISA Art. 2. Sede L Associazione ha sede legale in Pisa
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)
1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in
STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in Parma Via Gramsci,14 presso il Centro per le Malattie dell
DettagliSTATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO
STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO PREMESSA Il presente Statuto regolamenta le attività del Comitato dei genitori (C.d.G.) dell Istituto Comprensivo Maria
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliAMICI DELLA LUCANIA STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPUS MAJOR AMICI DELLA LUCANIA STATUTO Art. 1 E costituita l Associazione denominata : associazione culturale Campus Major Art. 2 - Essa ha sede in Cesano Maderno (MI ) Via Tonale
DettagliAssociazione GREST-TICINO
Associazione GREST-TICINO 1. Nome e sede A norma dell art. 60 segg. del Codice civile è costituita un associazione denominata Associazione GREST-TICINO. 2. Finalità L associazione ha quale fine promuovere,
DettagliSTATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS
STATUTO CENTRODELCAMMINOPERLASPERANZATRAIPOPOLI ONLUS Art.1 Denominazione E costituita tra un associazione senza scopo di lucro denominata Centro del camminoperlasperanzatraipopoli organizzazionenonlucrativadiutilitàsociale
DettagliL Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.
Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SWEDEN EMILIA-ROMAGNA NETWORK
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SWEDEN EMILIA-ROMAGNA NETWORK Nella convinzione che il rafforzamento delle relazioni tra Svezia e Italia nell ambito dell Unione Europea possa essere ottenuto con successo sviluppando
DettagliREGOLAMENTO INFORMATICA SOLIDALE ONLUS. Premessa
REGOLAMENTO INFORMATICA SOLIDALE ONLUS Premessa Il Regolamento è un documento interno all'associazione, approvato dal Consiglio Direttivo e da questo modificabile, in ogni momento, con le maggioranze previste
DettagliSTATUTO FONDAZIONE ASCOLTA E VIVI
STATUTO FONDAZIONE ASCOLTA E VIVI Art. 1 DENOMINAZIONE 1. E costituita la fondazione denominata Fondazione Ascolta e Vivi, in seguito chiamata per brevità fondazione, con sede legale a Milano via Foppa
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro ARTICOLO 1. E costituita l Associazione "ROMANDANDO Associazione senza scopo di lucro", in forma abbreviata: "ROMANDANDO". La durata
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliSTATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA
STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - L Associazione L Associazione GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo (GIOVANI
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI
STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI Art. 1 COSTITUZIONE È costituita in data 3 Marzo 2012 l'associazione Ornitologi Marchigiani. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche)
DettagliArt. 1. Ragione sociale
Art. 1 Ragione sociale Sotto la ragione sociale SOS Ticino è costituita un associazione ai sensi dell art. 60 e segg. del Codice Civile svizzero con sede sociale a Lugano. Scopo Art. 2 SOS Ticino è un
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliStatuto Associazione Nazionale culturale e Professionale Scuola e Dintorni- Professionalità in Progress COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Statuto Associazione Nazionale culturale e Professionale Scuola e Dintorni- Professionalità in Progress COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI 1 - Costituzione e Sede E costituta l Associazione Culturale
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA CreARTI * * * * * * Art.1 E costituita un associazione denominata CreARTI, con sede in Sondrio, in via Petrini 8. I soci fondatori sono
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB
STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova
Dettagli