TITOLO I. Capo Primo

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2 COMUNE DI CAGGIANO TITOLO I Capo Primo OGGETTO E IMPORTO DELL APPALTO DESIGNAZIONE FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

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5 MODALITA' DI APPALTO L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura aperta di cui all art. 55 del D. Lgs. 163/2006. Il corrispettivo sarà determinato interamente a corpo mediante ribasso sull importo dei lavori posto a base di gara ai sensi degli articoli 53, comma 4, terzo periodo, e 82, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell art. 43, comma 6, del d.p.r. n. 207 del 2010 con esclusione delle offerte anomale. La presenza di offerte anomale verrà individuata in modo automatico ai sensi degli artt. 82, 122, comma 9 e 253 comma 20 bis del D.lg. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a cinque. A tale proposito si precisa che, sulla base dei ribassi percentuali offerti, il calcolo della prima media aritmetica verrà effettuato escludendo il 10% (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di maggior ribasso ed il 10% (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di minor ribasso. In presenza di offerte con pari percentuale di ribasso, l'individuazione di quelle da inserire nel novero delle escluse avverrà tramite sorteggio. Nel caso di offerte in numero inferiore a 5, non si procederà ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà comunque facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell art. 86 c. 3 D.lgs. 163/2006. TIPOLOGIA DI APPALTO Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell art. 53, comma 4, terzo periodo, e 82, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006. L importo contrattuale, come determinato in seguito all applicazione del ribasso offerto dall aggiudicatario all importo posto a base di gara, resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Essendo un appalto a corpo, i prezzi offerti dall aggiudicatario in sede di gara non avranno alcuna efficacia negoziale e l importo complessivo dell offerta resterà fisso e invariabile, allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Amministrazione Comunale nel computo metrico di progetto, ancorché rettificata o integrata in sede di presentazione dell offerta dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione Comunale, e la formulazione dell offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. I prezzi offerti e la percentuale di ribasso offerti dall aggiudicatario in sede di gara, sono per lui vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell art. 132 del D. Lgs. 163/

6 Art. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE Le opere formanti oggetto dell appalto, salvo quelle speciali prescrizioni e indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, possono sommariamente riassumersi come segue: Riqualificazione urbanistica e ambientale di Piazza Lago e delle aree contermini con il completo rinnovamento della rete dei sottoservizi e il rifacimento della pavimentazione e dell'arredo urbano e del verde. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati tecnico-grafici del progetto esecutivo. L elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori. Sarà facoltà della D.L. l'introduzione di varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie, che riterrà opportuno, sia all'atto della consegna che in corso d'opera senza che per questo l'impresa possa trarne argomento per recedere dal contratto o per chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato, sempre che l'importo di tali varianti rimanga nei limiti fissati dagli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D. M. n 145 del 19/04/2000 come modificati dagli articoli 161 e 162 del D.P.R. n 207/2010.

7 COMUNE DI CAGGIANO Capo secondo DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L APPALTO

8 Art. 4 OSSERVANZA DI NORME, REGOLAMENTI E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO Oltre alle condizioni espresse nel presente Capitolato, l Appaltatore é tenuto alla esatta osservanza delle disposizioni del Capitolato Generale di appalto, approvato con D. M. n 145 del 19/04/2000 come modificato dal Regolamento di attuazione del codice dei contratti: D.P.R. n 207 del 05/10/2010 per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato e di tutte le altre leggi, e regolamenti in vigore in materia di lavori pubblici durante il corso dei lavori; fanno parte integrante del contratto e saranno allegati ad esso: -il presente Capitolato Speciale; -il D.P.R. n 207 del 05/10/2010 (anche se non allegato ad esso); -i disegni e gli elaborati di progetto; -l elenco prezzi. In caso di omissione e/o di discordanza: -in caso di omissione vale l'elaborato che contiene la previsione_ -in caso di discordanza vale la soluzione più favorevole per la Stazione Appaltante, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori. Art. 5 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE L offerta da presentare per l affidamento dell esecuzione dei lavori pubblici dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell importo a base d asta dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall aggiudicazione. L Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire nelle forme di legge una cauzione definitiva di importo pari al 10% del prezzo contrattuale al netto del ribasso d asta; in caso di ribasso d asta superiore al 20%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. In caso di mancata costituzione della cauzione definitiva si rimanda a quanto previsto dal vigente codice dei contratti di pubblici e relativo regolamento di esecuzione. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell esecuzione di lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza CAR (redatta secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.123 del 12/03/2004), con massimale complessivo di almeno ,00, comprendente la garanzia delle opere da realizzare, la garanzia delle opere preesistenti e la garanzia per la demolizione e sgombero e con massimale di almeno ,00, per la copertura della responsabilità civile per danni a terzi. Per quanto altro non espressamente riportato si fa riferimento alla legislazione e normativa vigente in materia di lavori pubblici al momento della pubblicazione del bando di gara. Art. 6 ONERI DELL APPALTATORE Oltre all osservanza delle norme contenute nel D.P.R. n 207 del 05/10/2010 e al rispetto di tutte le normative vigenti al momento della costruzione, sono a carico totale dell Appaltatore gli obblighi ed oneri seguenti e le relative spese consequenziali: A) PIANO DI SICUREZZA -L Impresa e comunque obbligata ad osservare scrupolosamente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, emanate con D. P. R. n 547/55 e 303/56 con il D. L n 626, con il 242/96 e del D. Lgs. 81/08, come modificati dall art. 39 del D.P.R. n 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni e integrazioni. -Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull appaltatore, restandone sollevata l Amm.ne nonché il personale preposto alla D.L. ed

9 alla sorveglianza. B) FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE CANTIERE 1) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato conformemente alle vigenti normative in materia di sicurezza, in relazione all entità dell opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare la perfetta e rapida esecuzione delle opere, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno o metallico, secondo la richiesta della direzione lavori, nonchè la sistemazione, realizzazione e manutenzione delle strade di accesso e del cantiere, in modo da rendere sicuro e agevole il transito di veicoli e di persone; 2) l onere dell eventuale custodia del cantiere che dovrà essere affidata a personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata; inoltre la ditta è obbligata a stipulare un adeguata polizza assicurativa sui furti negli ambienti oggetto dei lavori per i periodo degli stessi; 3) la messa a disposizione della D. L. e dei suoi incaricati dei mezzi di trasporto per recarsi sui cantieri ed un locale illuminato per la tenuta degli elaborati connessi con la D. L.; 4) la fornitura, l installazione e manutenzione di cartelli di avviso, delle segnalazioni diurne e notturne e della segnaletica stradale ai sensi dell art. 21 del D. Lgs. 30/04/92 n 285, con particolare osservanza di quanto stabilito dagli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 15/12/1992 n 495, e di quanto altro venisse particolarm ente indicato dalla direzione lavori, a scopo di sicurezza; la disciplina della circolazione da segnalarsi con gli opportuni cartelli di prescrizione secondo le disposizioni delle relative ordinanze; il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale nelle condizioni originarie; 5) il pagamento di tutte le tasse comunali per occupazione di suolo pubblico, passi carrabili ed altre licenze e permessi escluso le aree di cantiere e di lavoro concesse dalla D. L.; 6) l allacciamento alla rete per la fornitura dell energia elettrica e dell acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d opera, nonché le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua; 7) la fornitura e posa in opera, entro 5 giorni dalla consegna lavori, di uno o due cartelloni a discrezione della D. L., adeguati allo sviluppo dimensionale dell opera, recanti le seguenti indicazioni: COMMITTENTE OGGETTO DEI LAVORI IMPORTO LAVORI ATTO DI APPROVAZIONE LAVORI CONTRATTO IMPRESA iscritta A.N.C. n. Categ. Importo L. IMPRESE SUBAPPALTATRICI iscritta A.N.C. n. Categ. Importo L. RESPONSABILE PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEI LAVORI PROGETTO DIREZIONE LAVORI DIREZIONE DI CANTIERE CAPO CANTIERE DATA CONSEGNA LAVORI DURATA LAVORI GG. ANNOTAZIONI ANDAMENTO LAVORI 8) l affidamento della Direzione Lavori di Cantiere ad un tecnico abilitato secondo le competenze professionali che sia di gradimento dell Amministrazione. Il tecnico dovrà essere assunto a carico dell Impresa stessa e dovrà risiedere nel luogo di lavoro ed assumere, unitamente all'impresa, ogni responsabilità civile e penale relativa all incarico ricevuto.

10 La Stazione appaltante, la D. L. ed il suo personale addetto ai lavori saranno pertanto sollevati da ogni responsabilità. L'Impresa è tenuta a comunicare per iscritto alla D. L. prima del verbale di inizio dei lavori il nome del Direttore di Cantiere nonché il nome del Capo Cantiere cui fare riferimento per necessità tecniche o chiarimenti inerenti la sicurezza. La Stazione appaltante si riserva, mediante i tecnici all uopo preposti, l alta sorveglianza sulla direzione di cantiere e sull appaltatore stesso, spettando ad essa il compito di verificare la corrispondenza dell opera in esecuzione al progetto e di approvare le eventuali varianti tecniche proposte. Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere un rappresentante dell impresa incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D. L.; 9) la fornitura dei necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per il controllo e misurazione dei lavori; 10) gli esaurimenti di acqua di qualsiasi entità e provenienza per la esecuzione degli scavi, delle murature e delle opere di fondazione in genere; 11) la fornitura di fotografie, diapositive, video nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D. L., dello stato di fatto e delle opere in corso nei vari periodi dell appalto; 12) l esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, saggi nel terreno, computi, calcoli, disegni, etc. necessarie, a giudizio insindacabile della D. L., alla contabilizzazione ed esecuzione delle opere, oltre quanto specificato ai successivi punti. 13) Il fornire se richiesto, con cadenza settimanale a decorrere dalla consegna dei lavori, le seguenti notizie statistiche in merito all andamento dei lavori: -elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l esecuzione dei singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore; -tipo di lavoro eseguito. 14) la esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le esperienze, saggi e prove che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa l accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevarsi in opera. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione in luogo indicato dalla D. L., munendoli di sigilli a firma della stessa e dell impresa, nei modi più adatti a garantirne l autenticità. La D. L. si riserva inoltre la facoltà di richiedere all impresa che vengano effettuate tutte quelle prove necessarie ai fini della determinazione delle caratteristiche di qualità e resistenza delle strutture e dei materiali posti in opera. L appaltatore sarà tenuto a far eseguire dette prove a proprie cure e spese presso un laboratorio ufficiale autorizzato ai sensi dell art.20 della L. 1086/1971 e di gradimento dell Amministrazione; preferibilmente universitario o del C. N. R.; 15) la esecuzione di ogni prova di carico, compreso la manovalanza e gli apparecchi di carico e le spese di laboratorio, delle opere in c. a., c. a. p. e carpenteria metallica e muratura, pali di fondazione e qualsiasi altra struttura portante, per la valutazione della capacità portante delle strutture, sia in corso d opera che per il collaudo finale da parte di un ingegnere designato dalla Stazione appaltante, presso laboratorio ufficiale legalmente riconosciuto e di gradimento della D. L. e del collaudatore statico. 16) l accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell Amm.ne appaltante, nonché, a richiesta della D.L., l uso parziale o totale da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà di eseguire direttamente, ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta; 17) per ogni lavoro ed opera descritto nell elenco descrittivo delle voci, di cui all art. 2 del presente capitolato speciale si intende sempre e comunque compreso e compensato nel prezzo l onere per l esecuzione e successivo disfacimento di ponteggi, palchi di servizio e protezioni, a qualunque piano ed altezza si intervenga e qualunque sia l entità del lavoro ed opera da completare (o compiuta); l abbassamento o l innalzamento dei materiali da costruzione derivanti da demolizioni, il loro carico e trasporto in locali indicati dalla D. L. I materiali di risulta restano comunque di proprietà dell amministrazione e, se riutilizzabili a giudizio della D.L., dovranno essere ripuliti e accatastati in luoghi indicati, per quelli ritenuti inutilizzabili si provvederà al loro smaltimento a spese e cura della Ditta, compresi i materiali dannosi e nocivi e inquinanti.

11 18) uniformarsi agli ordini di servizio comunicati per scritto dalla D. L., secondo quanto prescritto dall art. 152 del D.P.R. n 207 del 05/10/ ) l osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n 1312 sull assunzione obbligatoria degl i invalidi di guerra; 20) l iscrizione dei propri dipendenti alla Cassa Edile della Provincia di appartenenza nonché eventuali protocolli di intesa sottoscritti tra le parti sociali; 21) il rispetto degli obblighi relativi alle assicurazioni sociali e all Istituto Nazionale Assicurazioni e Malattie. Prima dell inizio dei lavori, e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna, si dovrà rilasciare alla D. L. un attestazione comprovante l adempimento dei summenzionati obblighi e periodicamente dovranno essere trasmesse copie dei versamenti, contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (L n 55 e D. M n 55 e s.m. e i.). Se a carico dell appaltatore sia stata elevata contravvenzione da parte dell Ispettorato del Lavoro, INPS o altro Ente e questo ne abbia fatto denuncia all ufficio, verrà sospesa la rata di saldo dei lavori; gli acconti cui l impresa avesse diritto verranno corrisposti con detrazione della ritenuta del 20% sui S.A.L.. Se verranno presentate fideiussioni bancarie o polizze assicurative, queste non potranno essere svincolate fino alla presentazione da parte dell INPS ed altri enti (previdenziali assicurativi ed antinfortunistici) di una lettera liberatoria. All'atto della consegna dei lavori e della emissione di ogni singolo s.a.l. la ditta presenterà la documentazione comprovante, anche in forma di autocertificazione, la regolarità contributiva nei confronti di INAIL, INPS, e Cassa Edile; 22) l osservanza scrupolosa delle norme e leggi in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate durante il corso dell appalto, circa l assunzione di operai in genere. 23) l osservanza del D.M.37/08 e relativo Regolamento oltre alle norme modificative e/o integrative, compresa la produzione delle certificazioni previste entro 30gg. dalla fine dei lavori. 24) tutti i materiali, le apparecchiature i dispositivi ecc., di tipo edile, impiantistico, arredi, finiture ecc. dovranno essere corredate dalle seguenti documentazioni: -certificazioni di omologazione in corso di validità rilasciata da ente o laboratorio autorizzato dalla competente Amm.ne ; -dichiarazione attestante la conformità della fornitura a quella omologata; -dichiarazione dell installatore attestante la conformità dell installazione con quanto dal costruttore e/o dal certificato di omologazione. 25) le cautele per la conservazione delle strutture preesistenti di interesse storico -architettonico e per la loro eventuale messa in luce ; 26) l uso anticipato dei locali richiesti dalla D. L. previa verbalizzazione dello stato delle opere e senza diritti e compensi aggiuntivi. 27) la sorveglianza del personale della Stazione appaltante non esonera l Impresa dalle responsabilità circa l esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere stesse secondo i disegni nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell arte e l ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione. La Stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzione ivi compresa la demolizione e il rifacimento a complete spese dell'appaltatore delle opere male eseguite a giudizio insindacabile della D. L. in qualsiasi momento anche posteriore alla esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo. Qualunque sia l importanza delle opere da eseguire spetta sempre all Appaltatore la responsabilità piena ed unica della rispondenza della esecuzione alla progettazione non rimanendo detta responsabilità per nulla sminuita per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla D. L. ed accettate dall Impresa; 28) l appaltatore è tenuto a fornire la copertura assicurativa in caso di incidenti o danni a persone o cose avvenuti all interno del cantiere di lavoro, per il D. L., geom., perito addetto alla contabilizzazione, assistente ai lavori lato D. L. di importo di almeno Euro ,35, per ognuna delle persone indicate, per la durate dei lavori oggetto dell appalto. L impresa è tenuta, altresì, alla presentazione di una polizza con copertura assicurativa contro il furto nell eventualità che si operi su edifici esistenti con attività in corso durante il periodo della durata dei lavori oggetto dell appalto. 29) all impresa è in ogni caso demandato l onere, in accordo con Il Progettista, il D.L. ed il Direttore Cantiere., di redigere, AD OPERE CONCLUSE, gli elaborati grafici in scala opportuna, descrittivi delle opere

12 eseguite (edili, impiantistiche etc) in ogni loro parte, per dare compiuta descrizione al complesso delle opere

13 realizzate, è inoltre onere dell impresa la redazione del complesso della documentazione ad illustrazione dei lavori eseguiti, intesa come documentazione grafica, di immagine e conoscitiva tecnico documentale. Il progettista indicherà il formato di supporto ed il formato (cartaceo, computerizzato grafico, computerizzato vettoriale, ecc.) per la redazione e la gestione degli elaborati e degli archivi prodotti. Per l inosservanza degli oneri previsti dal presente articolo, farà carico all appaltatore una pena pecuniaria compresa tra Euro 1000,00 (euro mille/00) e Euro 5000,00 (euro cinquemila/00) a insindacabile giudizio della D.L. per ogni articolo non osservato. La sanzione non esenterà comunque dal rispetto di quanto previsto nel suddetto articolo. Per quanto non espressamente sopra indicato si rimanda al D.P.R. n 207 del 05/10/2010. Art. 7 OBBLIGHI DELL APPALTATORE NEI CONFRONTI DEGLI OPERAI DIPENDENTI Si trascrivono le seguenti condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro che l appaltatore avrà l obbligo di osservare. 1) Nell esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori dell imprese edili e artigiane. Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuole Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. All applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedono da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. 2) L impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante dell osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dell Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all impresa e, se del caso, anche all Ispettorato suddetto, l inadempienza accertata e procederà ai sensi degli artt. 7 e 13 del Capitolato Generale approvato con D. M. n 145 del 19/04/2000 come modificati dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n 207 del 05/10/2010. Art. 8 RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI SUBAPPALTATORI L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel Contratto. L'Amministrazione appaltante potrà tuttavia autorizzare affidamenti in subappalto o in cottimo nei limiti e secondo le disposizioni di cui all art. 170 deld.p.r. n 207 del05/10/2010. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell art del Codice Civile, si riserva discrezionalmente di accogliere, o meno, l'istanza, con atto motivato da adottarsi nei successivi trenta giorni. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso Stazione Appaltane almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni. Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualificazione delle Imprese. Inoltre, si sottolinea che, qualora vengano accolte le eventuali richieste di autorizzazione alla concessione in subappalto od in cottimo di cui sopra, sarà obbligatorio per l appaltatore trasmettere a questa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ad esso corrisposto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta operati dallo stessi appaltatore al subappaltatore od al cottimista, con l indicazione delle ritenute effettuate. Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all appalto oggetto del presente capitolato (codice CUP ), fermo restando quanto previsto dall art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n 136, l impresa appaltatrice (o fornitrice) assume l obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati. Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n 136, devono

14 essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce clausola risolutiva espressa del presente contatto, ai sensi dell art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n 136, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Caggiano di esigere il risarcimento dell eventuale maggior danno.

15 Art. 9 PROCEDIMENTO A CARICO DELL APPALTATORE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DUE PRECEDENTI ARTICOLI La Stazione Appaltante, in caso di violazione dei due articoli precedenti, previa comunicazione all appaltatore dell ammontare delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall Ispettorato del Lavoro sospenderà l emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente, fino a che l Ispettorato suddetto non si sarà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo per risarcimento dei danni. In caso di concessione di subappalto senza l autorizzazione della Stazione Appaltante, oltre all applicazione delle norme vigenti in materia, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto. Art. 10 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI Tutte le spese di contratto, di registro, per diritti di segreteria, per ogni copia degli atti e disegni, per modelli, stampati e simili occorrenti per l esecuzione del contratto, sono a carico dell appaltatore. In presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R n.633 e s.m. e i. e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla disciplina dell Imposta di Registro e di Bollo. Art. 11 DOMICILIO DELL APPALTATORE REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA E FINANZIARIA A tutti gli effetti legali relativi al presente atto, l Impresa dichiara di eleggere domicilio presso la casa Comunale di Caggiano e per qualsiasi competenza legale si rimanda al Foro territorialmente competente nei limiti da questo previsto. Inoltre l impresa appaltatrice deve presentare idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e finanziari previsti dagli artt. 60 e successivi del D.P.R. n 207 del 05/10/2010 Art. 12 CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori, preceduta eventualmente dalla consegna dell area di cantiere, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi potrà essere effettuata subito dopo l aggiudicazione con le riserve di cui all art. 153 del D.P.R. n 207 del 05/10/2010. Nel giorno fissato dal D.L. e notificato all Appaltatore, questi deve trovarsi sul cantiere con il Direttore di Cantiere, secondo le modalità previste dai sopracitato articolo e mettere a disposizione il personale per i rilievi. La consegna deve risultare da un verbale steso nella forma stabilita dal Regolamento art. 154 del D.P.R. n 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni e dalla data di esso decorre il tempo utile per il compimento delle opere.

16 Tale verbale rappresenterà anche l autorizzazione e permessi per scarichi, ecc. e dovrà essere tenuto in cantiere. Qualora l appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale l Amm.ne ha diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione d ufficio. Art. 13 PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO DELLE OPERE Il piano operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere e l'organizzazione del cantiere (recinzione, centrale di betonaggio, ciclo produttivo elementi prefabbricati, ecc.) per dare finita l opera entro i tempi contrattuali, è quello inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Generale della Sicurezza (Titolo IV D.L.vo 81/88 come modificati dall art. 39 del D.P.R. n 2 07 del 05/10/2010). A richiesta della D. L., l'impresa presenterà una proposta alternativa, ritenendo compensato nel prezzo di appalto ogni onere necessario; questa verrà sottoposta all'approvazione della D. L. e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori che, se la riterrà accettabile, provvederà ad inserirla nei piani suddetti al posto di quella prevista. Al piano sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l inizio, l avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi intercorsi con la D. L.. La proposta, una volta approvata, sarà impegnativo per l Impresa, la quale, senza accampare alcuna richiesta o pretesa di sorta, rispetterà i termini di avanzamento mensile ed ogni altra modalità. La mancata osservanza delle disposizioni del presente art. dà facoltà alla D. L. di risolvere il contratto per colpa dell Appaltatore ai sensi degli artt. 136 del D.L.vo n 163 del 12/04/2006 e 146 del D.P.R. n 207 del 05/10/2010 con gli effetti stabiliti al 7 comma dell art. 10 del Capitolato Generale n 1063/1962 (incameramento della cauzione). Art. 14 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI PENALE PER IL RITARDO E TERMINE DI RENDICONTAZIONE DELL INTERVENTO Il tempo per dare compiuti i lavori è fissato in 394 (trecentonovantaquattro) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna, da farsi risultare con apposito verbale sottoscritto dalle parti. La penale per ogni giorno di ritardo è pari all uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. Ove la penale per il ritardo superi il dieci per cento dell importo netto contrattuale la Stazione Appaltante attiverà le procedure di cui all art. 145 del D.P.R. 207/2010. Termine perentorio improrogabile di conclusione e rendicontazione dell intervento: Con Decisione n del 20 marzo 2013, la Commissione ha approvato gli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di coesione ( ). In tale sede è stato ribadito che ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1 del Reg. (CE) n.1083/2006, il termine finale per l'ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR è il Il suddetto termine non è ulteriormente prorogabile con la conseguenza che non sono da considerarsi ammissibili e/o rendicontabili interventi che superino il suddetto termine del Il medesimo termine del costituisce elemento essenziale della scelta strategica operata dalla D.G.R.C. n. 148 del 27/05/2013 proprio ai fini dell accelerazione della spesa a valere sui programmi FERS Sulla base di tali presupposti il Concorrente si dichiara edotto che il termine del è da considerarsi essenziale per l esecuzione e rendicontazione dell intervento, pena la perdita integrale della provvista finanziaria eventualmente erogata, e che, conseguentemente, la Stazione Appaltante ha il diritto di annullare la procedura, rifiutare la stipula del contratto o disporre il proprio il recesso medio tempore dal contratto eventualmente stipulato qualora tale termine non possa essere rispettato e a prescindere dalle ragioni che hanno determinato il ritardo. Il Concorrente rinuncia fin d ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, indennitaria, risarcitoria o comunque denominata) qualora la Stazione Appaltante si avvalga dei poteri appena elencati in caso di sopravvenuta o sopravveniente perdita della provvista finanziaria.

17 Art. 15 SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI -PROROGHE Le sospensioni dei lavori e le proroghe sono regolate dagli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale approvato con D. M. n 145 del 19/04/2000 come modificati dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n 207 del 05/10/2010. I verbali di sospensione e ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dalla D.L. alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dalla data della loro redazione. Art. 16 DANNI DI FORZA MAGGIORE L Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme, dell art.20 del Capitolato Generale approvato con D. M. n 145 del 19/04/2000 e dell art. 139 del regolamento n 554/99 come modificati dall art. 166 del D.P.R. n 207 del 05/10/2010 In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla stazione appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili di ponti di servizio, etc, come indicato nell art. 20 del Capitolato Generale approvato con D. M. n 145 del 19/04/2000 come modi ficato dall art. 166 del D.P.R. n 207 del 05/10/2010. Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i dissesti del corpo stradale ; gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. L Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

18 Art. 17 RESCISSIONE DEL CONTRATTO La Stazione Appaltante, nel caso l Esecutore sia inadempiente alle obbligazioni contrattuali può procedere d ufficio in danno dell Esecutore inadempiente in base all art. 146 del D.P.R. n 207 del 05/10/2010. Art. 18 ANTICIPAZIONE E prevista l anticipazione del 5% all atto della stipula del contratto. Art. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO E MODI VALUTAZIONE LAVORI I lavori del progetto di cui il presente Capitolato è parte integrante saranno valutati a Corpo. Per quantificare i lavori si procederà alla percentualizzazione delle quantità di lavoro eseguito per le categorie a corpo. Durante il corso dei lavori saranno rilasciati a favore dell appaltatore certificati di pagamento in acconto, calcolati in base ai prezzi di cui all'unito elenco, sempre che l importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, delle prescritte ritenute e delle precedenti rate, non sia inferiore a Euro ,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA/00). Su ogni certificato saranno effettuate le ritenute a garanzia secondo le norme vigenti. Compilato il verbale d ultimazione dei lavori si rilascerà il certificato per l ultima rata d acconto qualunque sia l importo, al netto come sopra. Qualora l appalto venga stipulato con ditta commerciale o società, dovrà essere designata la persona incaricata a riscuotere in nome e per conto della stessa ditta o società incaricata che dovrà risultare dallo statuto o dall atto costitutivo della Società o da altro documento da allegarsi al contratto. É comunque fatto obbligo alla ditta commerciale o società, in qualunque caso di decadenza o cessazione dalla carica della persona precedentemente autorizzata a riscuotere (anche se tale cessazione o decadenza avvenga ope-legis o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge) di notificare tempestivamente all Amm.ne appaltante l avvenuta decadenza o cessazione. In difetto di tale notifica la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona precedentemente delegata alla riscossione. Art. 20 CONTO FINALE Ai sensi dell art. 200 del D.P.R. n 207 del 05/10 /2010, si stabilisce che, accertata l ultimazione dei lavori, sarà provveduto alla compilazione del conto finale entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale. Art. 21 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO Il certificato di collaudo/regolare esecuzione delle opere eseguite dall impresa sarà effettuato in osservanza al regolamento : art. 199 deld.p.r. n 207 del05/10/2010. Per tutti i lavori soggetti a collaudo finale, viene redatto un certificato di collaudo/regolare esecuzione a carattere provvisorio che assume carattere definitivo decorsi due anni dall emissione del medesimo; trascorsi due mesi da tale termine, si intende tacitamente approvato, ancorchè non sia intervenuto atto formale di approvazione. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro sei mesi dalla certificazione della ultimazione dei lavori; per le pavimentazioni flessibili (conglomerati a caldo e simili), data la particolare natura dei lavori, il collaudo può essere concluso comunque non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui sia invece previsto il certificato di regolare esecuzione i suddetti termini sono ridotti a tre mesi. Il collaudo statico dovrà invece essere effettuato entro 60 giorni in base al D.P.R. n 207 del 05/10/2010. Se per fatti imputabili all Impresa non possono essere osservati i termini legali prescritti, tutte le garanzie prestate devono, in ogni caso, ritenersi sussistenti, non operando la causa estintiva di cui al D.P.R. n 207 del 05/10/2010. Caso per caso l Amministrazione ha la facoltà di adottare la procedura di chiamata in cassa delle somme e/o garanzie prestate. Resta però inteso che non appena ultimate in parte o in tutto le opere oggetto del presente appalto, l Amm.ne appaltante potrà disporne per l uso cui sono destinate, previo collaudo provvisorio; l appaltatore, mentre non ha diritto ad alcun speciale compenso, resta esonerato da ogni conseguente responsabilità, eccetto quelle dipendenti da imperfezioni di esecuzione od altre consimili manchevolezze, quali siano risultanti al collaudo definitivo. La manutenzione di tutte indistintamente le opere resta però sempre a carico dell appaltatore fino al collaudo definitivo.

19 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato entro 90 gg. dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art del codice civile, l'impresa risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo. _ Al collaudo: a)- Lavori di fognatura e smaltimento - adduzione La perfetta tenuta delle canalizzazioni fognarie dei relativi manufatti interposti, già verificata in corso d opera, sarà, se del caso, ricollaudata, con le stesse modalità per tratte campione (vedi art. 36 d) oppure sarà quanto meno controllato che non vi siano scorrimenti di acque di infiltrazione nei pozzetti terminali. Per quanto concerne i ripristini stradali si richiamano le modalità descritte alla voce precedente. b)- Lavori stradali Data la particolare natura dei lavori, per le pavimentazioni flessibili (conglomerato a caldo e simili) il collaudo sarà eseguito fra i mesi 10 e 12 dalla data di ultimazione. - non si dovranno riscontrare avvallamenti maggiori di mm 15 per le carreggiate ed ai mm 10 per i marciapiedi rispetto alla sagoma stradale, misurati al centro di un regolo lungo m 2 in senso longitudinale e rispetto ad un regolo di m 1,50 in senso trasversale; - in nessun punto dovranno presentarsi sgranature e screpolature del manto bitumato; - nelle zannelle non dovranno riscontrarsi scorrimenti del tappeto bituminoso e dovranno avere le regolari pendenze verso i fori delle caditoie o delle bocche di lupo per il naturale deflusso delle acque; - i marciapiedi, allo scopo di permettere il regolare scorrimento delle acque dovranno avere una pendenza trasversale verso la carreggiata non inferiore di 1 cm per metro e non superiore a cm 3. c)- Lavori edili Per i lavori edili si rimanda all osservanza delle norme previste nel presente capitolato speciale di appalto. Art. 22 PAGAMENTO A SALDO Il pagamento a saldo risultante dalle relative liquidazioni, verrà corrisposto non appena sarà stato approvato il certificato di regolare esecuzione o il collaudo, in ottemperanza alle norme vigenti e comunque non oltre 90 giorni dalla loro approvazione. Art. 23 DELLA MANUTENZIONE L Impresa ha l onere della gratuita manutenzione delle opere da lei eseguite sino al certificato di regolare esecuzione o collaudo, qualunque sia il momento in cui venga eseguito anche oltre i termini contrattuali e pertanto fino a tale epoca dovrà eseguire tutte le riparazioni che si renderanno necessarie per mantenere in efficienza le opere stesse, senza avere alcun diritto a risarcimenti o rimborsi. La D.L. potrà dare ordini all impresa di procedere alla riparazione, prescrivendone il termine. L Impresa anche in presenza di traffico sulle sedi stradali già in esercizio, eseguirà la gratuita manutenzione, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del cantiere. Ove l impresa non effettui le riparazioni ordinate, è in facoltà della stazione appaltante di farle eseguire senza altra procedura in economia o a mezzo di altre imprese a tutte spese dell appaltatore, qualunque sia l ammontare dei lavori effettuati. Saranno considerate fra le opere manutentive delle pavimentazioni bitumate in particolare le seguenti: -la perfetta conservazione della superficie stradale secondo le sagome longitudinali e trasversali; -la ripresa delle concavità maggiori di cm.1 dal piano di un regolo lungo m 2; -la rimozione di materiali che, in seguito a scorrimento, si siano portati sui bordi della strada e ripristino degli spessori in relazione al materiale asportato; -la perfetta conservazione dei piani di chiamata verso gli scarichi della fognatura; -la ripresa delle pavimentazioni dove queste presentassero sgranature o affioramenti della massicciata e dell inghiaiata; -i danni arrecati da terzi qualora non autorizzati dall Amm.ne comunale. Quando in una strada o tronco di strada comunque pavimentata la somma di rifacimento superi, per manutenzione, un ventesimo della superficie totale della pavimentazione eseguita dall impresa, è facoltà della stazione appaltante di esigere il totale rifacimento della pavimentazione stessa.

20 L Impresa è anche responsabile dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni. Art. 24 ESECUZIONE POSTICIPATA DEI MANTI SUPERFICIALI Fermo restando quanto previsto dall art.13 è prevista una sospensione dei lavori di durata minima di 90 giorni e comunque stabilita a giudizio insindacabile della D.L. tra l esecuzione dello strato di collegamento (bynder) e la stesa del tappeto di usura per consentire l assestamento dei naturali cedimenti del corpo stradale. Fa capo comunque all impresa appaltante l onere del continuo ricarico per l eliminazione degli avvallamenti e l eventuale onere della segnaletica nei punti pericolosi. Art. 25 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE E NUOVI PREZZI I lavori e le prestazioni da realizzarsi risultano dal quadro economico, dall elenco dei prezzi, dall elenco descrittivo delle voci (eventuale) e dai disegni di progetto allegati al presente capitolato. L'eventuale necessità di introdurre varianti in corso d'opera seguirà le procedure di cui all'art. 10 del Capitolato Generale approvato con D. M. n 145 del 19/04/2000 come modificato dall art. 161 del D.P.R. n 207 del 05/10/2010, purchè l'importo dei lavori in variante resti compreso nel quinto dell'importo originario del contratto, senza che l'impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie diversi d quelli stabiliti nel presente Capitolato. Qualora si rendesse necessaria l esecuzione di lavori non previsti nel contratto l'impresa ha l'obbligo di eseguirli e si procederà alla determinazione dei Nuovi Prezzi ai sensi degli artt. 161 e 163 del D.P.R. n 207 del 05/10/2010, ragguagliandoli ove possibile a quelli di lavori consimili compresi nel contratto, o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Tali nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso o aumento d'asta. Non saranno considerate varianti gli adattamenti progettuali e di esecuzione che si potranno rendere necessari per la realizzazione complessiva delle opere secondo le indicazioni di carattere prestazionale richieste per il raggiungimento dell obiettivo e che non comportino modifiche all importo complessivo del quadro economico o siano comunque contenute nei limiti previsti dal D.P.R. n 207 del 05/10/2010 L'Impresa non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza aver ricevuto ordine scritto dalla D.L.. Non verranno del pari contabilizzati i lavori non previsti e non espressamente autorizzati. Art. 26 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI Per l esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi come indicato nell articolo 25, in altre parole si provvederà in economia con operai, mezzi d opera e provviste fornite dall appaltatore. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in pieno stato di efficienza. Art. 27 PROGRAMMA DEI LAVORI E MODO DI ESECUZIONE Appena effettuatasi la consegna, l appaltatore dovrà provvedere ad organizzare convenientemente il cantiere per essere in grado di sviluppare i lavori in relazione al tempo assegnato per compierli. Sia la ditta che la D.L. potranno comunque proporre un diverso programma e modo di allestimento del cantiere; tali proposte dovranno essere accettate e fatte proprie dalla D. L.. L appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi ai programmi e alle disposizioni che gli verranno impartite a riguardo, senza che per questo possa avanzare pretese o compensi di qualsiasi sorta. Tutti i lavori saranno eseguiti secondo le migliori regole d arte ed in esecuzione delle prescrizioni che, in corso d'opera, verranno date dalla D.L. la quale potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali e alle buone regole dell'arte, restando salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali danni. Sul luogo dei lavori l'impresa dovrà sempre tenere un proprio incaricato, munito dei necessari poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti della D. L. (da annotare sul Giornale dei Lavori che andrà, ove possibile, conservato in cantiere).

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