CIRCOLARE n. 2 del 20/01/2014 AUMENTO DELL IMPOSTA DI REGISTRO E DELL IMPOSTA BOLLO DOVUTE IN MISURA FISSA

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1 CIRCOLARE n. 2 del 20/01/2014 AUMENTO DELL IMPOSTA DI REGISTRO E DELL IMPOSTA BOLLO DOVUTE IN MISURA FISSA

2 INDICE 1. PREMESSA 2. AUMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA 2.1 Nuova misura e decorrenza 2.2 Atti interessati 3. AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MISURA FISSA 3.1 Nuova misura 3.2 Decorrenza delle nuove misure 3.3 Imposta di bollo pari a 16 euro: tipologie di documenti interessati La bollatura del libro giornale e/o del libro inventari La bollatura dei libri sociali 3.4 Imposta di bollo pari a 2 euro: tipologie di documenti interessati Fatture Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento 2

3 1. PREMESSA Con la pubblicazione sulla G.U. in data 11 novembre 2013 è entrata in vigore la Legge 128/2013 di conversione del D.L. n. 104/2013 che, tra le altre cose, ha provveduto ad incrementare l imposta di registro in misura fissa e delle imposte ipo-catastali a 200 Euro a partire dal 1 gennaio Precedentemente, per fronteggiare il rifinanziamento della ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo del maggio 2012, con la pubblicazione in G.U. della Legge n. 71/2013 di conversione del D.L. 43/2013 era stato previsto anche un aumento dell imposta di bollo dovuta in misura fissa a 2 Euro e 16 Euro (contro rispettivamente gli ex 1,81 Euro e 14,62 Euro). Tale disposizione è in vigore dal 26 giugno Di seguito si riporta una breve disamina dei due provvedimenti. 2. AUMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA 2.1 Nuova misura e decorrenza Con la pubblicazione sulla G.U. in data 11 novembre 2013 è entrata in vigore la Legge n. 128 dell 8 novembre 2013 di conversione del D.L. n. 104/2013 c.d. Decreto Istruzione contenente, tra l altro, alcune specifiche modifiche in materia di imposte di registro ed ipocatastali, sostanzialmente confermate nell iter di conversione. Il citato D.L. dispone, tra le norme in materia di Istruzione, università e ricerca, l aumento dell ammontare delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale: a partire dal 1 gennaio 2014, infatti, esse saranno dovute nella misura di 200 Euro e non più di 168 Euro. 2.2 Atti interessati L aumento dell imposta di registro non trova applicazione limitatamente al campo immobiliare, ma ha effetto su tutti gli atti che, fino al 31 dicembre 2013, scontavano l imposta fissa di 168 Euro. È il caso, ad esempio, degli atti di conferimento di denaro in società, delle cessioni di partecipazioni sociali, delle fusioni, delle trasformazioni e delle scissioni societarie. Il nuovo ammontare delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale ha effetto per le seguenti fattispecie: atti giudiziari pubblicati o emanati dal 1 gennaio 2014; atti pubblici formati dal 1 gennaio 2014; donazioni fatte dal 1 gennaio 2014; scritture private autenticate dal 1 gennaio 2014; scritture private non autenticate presentate per la registrazione dal 1 gennaio 2014; denunce (di contratti verbali) presentate per la registrazione dal 1 gennaio 2014; formalità di trascrizione e di rinnovazione eseguite a decorrere dal 1 gennaio 2014; domande di annotazione presentate a decorrere dal 1 gennaio Per gli atti registrati, quindi, vale il momento di presentazione per la registrazione e non quello di stipula dello stesso. Ad esempio, nel caso di registrazione di un contratto di locazione presso gli sportelli dell Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione 3

4 della misura dell imposta di registro da versare si deve prendere in considerazione il momento di presentazione presso l Agenzia: così, se un contratto di locazione è stato stipulato il 30 dicembre 2013 e presentato in Agenzia per la registrazione il 31 dicembre 2013, l imposta di registro da versare sarà stata pari alla precedente misura di 168 Euro; al contrario, se lo stesso contratto verrà presentato per la registrazione il 2 gennaio 2014, si dovrà versare 200 Euro di imposta di registro, ovvero la nuova misura. 3. AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MISURA FISSA 3.1 Nuova misura Dal 26 giugno 2013 sono decorse le nuove misure dell imposta fissa di bollo prima stabilite in Euro 1,81 e 14,62. In particolare, il legislatore ha disposto che l imposta fissa di bollo: ovunque fosse prevista nella misura di Euro 1,81, passi a Euro 2,00; ovunque fosse prevista nella misura di Euro 14,62, passi a Euro 16, Decorrenza delle nuove misure I nuovi importi si applicano agli atti formati dal 26 giugno Diversamente, agli atti formati entro il 25 giugno 2013 continuano ad applicarsi le misure previgenti, ancorché gli stessi siano sottoposti ad ulteriori formalità presso i Pubblici Uffici successivamente a tale data. Ad esempio, un atto di compravendita stipulato il 23 giugno 2013, ma registrato presso l Agenzia delle Entrate il 30 giugno 2013 richiede il pagamento dell imposta di bollo nella misura fissa prevista ante provvedimento oggetto della presente Circolare. Si rammenta che la marca da bollo è costituita da un contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da parte degli intermediari convenzionati con l Agenzia delle Entrate. 3.3 Imposta di bollo pari a 16 euro: tipologie di documenti interessati In sostanza, la norma in oggetto si riflette in molti ambiti, in quanto l aumento è stato inserito operando sulla misura dell imposta e non sulle singole fattispecie. Il provvedimento, quindi, ha coinvolto di fatto tutti gli articoli della Tariffa allegata al DPR 642/1972 che prevedono l applicazione dell imposta nella predetta misura di Euro 14,62. L incremento dell imposta di bollo fissata ora a Euro 16 tocca, tra gli altri: gli atti pubblici e relative copie autentiche; le scritture private autenticate; istanze, memorie, ricorsi dirette agli organi dell Amministrazione dello Stato e/o enti pubblici; l imposta dovuta per la bollatura del libro giornale, del libro inventari e per la vidimazione dei libri sociali. La bollatura del libro giornale e/o del libro inventari Per il libro giornale e il libro inventari, per i quali l imposta va assolta esclusivamente sulle pagine effettivamente utilizzate ed è dovuta per blocchi di 100 pagine o frazioni di 4

5 esse, l imposta fissa nella nuova misura dei 16 Euro dovrà essere corrisposta solo per i blocchi utilizzati a decorrere dal Pertanto, nulla è dovuto per i blocchi di 100 pagine che risultano già utilizzati, ancorchè solo in parte. La bollatura dei libri sociali Relativamente ai libri sociali, sui quali l imposta di bollo è già stata assolta al momento della loro istituzione, si è rivelato necessario procedere all integrazione dell imposta di bollo solo nel caso in cui essi fossero completamente inutilizzati. L operazione potrà essere effettuata con l annotazione nell ultima pagine numerata degli estremi della ricevuta di pagamento del modello F23, ovvero con l apposizione delle marche da bollo necessarie per ottenere il nuovo importo, da annullarsi ex art. 12 del DPR 642/72. Nel caso in cui, invece, su tali libri siano riportati verbali ante la data del , non è stato necessario procedere all integrazione del bollo. 3.4 Imposta di bollo pari a 2 euro: tipologie di documenti interessati Anche l imposta di bollo stabilita nella misura fissa di Euro 1,81 è aumentata ad Euro 2,00. Detta imposta è applicabile, ad esempio, su: fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi che superano Euro 77,47 (art. 13, c. 1, Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un obbligazione pecuniaria, se superano Euro 77,47 (art. 13, c. 1, Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti anche se non sottoscritti, connessi a rapporti commerciali, anche se consegnati per l incasso presso aziende di credito, fino a Euro 129,11 (art. 14, Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72). Fatture Si rammenta che, in applicazione del principio di alternatività tra l imposta di bollo e l IVA, le fatture soggette ad imposta di bollo in generale sono quelle riferite ad operazioni esenti da IVA ai sensi dell art. 10, DPR 633/72 ovvero quelle fuori campo IVA. Nel dettaglio si elencano i documenti esenti da imposta di bollo e quelli soggetti. La marca da bollo non va apposta: se l importo del documento contabile è inferiore a Euro 77,47; su documenti già assoggettati all imposta di bollo o esenti; su fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette a IVA. Per operazioni assoggettate ad IVA si intendono le operazioni per le quali è effettivamente dovuto il tributo; se le fatture riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci sia dirette che indirette ed a cessioni intracomunitarie; su bollette ed altri documenti doganali di ogni specie. L esenzione dall imposta di bollo prevista per le fatture e gli altri documenti relativi ad importazioni/esportazioni è applicabile anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie. Va tenuto altresì presente che le fatture relative ad 5

6 operazioni assimilate alle esportazioni (artt. 8-bis, 9, 72, DPR n. 633/72 ecc.) non possono usufruire dell esenzione dall imposta di bollo di cui al citato art. 15, in quanto l assimilazione ai fini IVA ha carattere autonomo e non può essere considerata di valenza generale, mentre l esenzione dall imposta di bollo attiene le fatture emesse in relazione alle esportazioni di beni e non può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell applicazione dell IVA. Pertanto, al contrario, l imposta di bollo da Euro 2,00 è obbligatoria su fatture ed i documenti di importo complessivo superiore a 77,47, concernenti: operazioni escluse dal campo di applicazione dell Iva ai sensi dell articolo 15 del Dpr 633/1972; operazioni esenti ai sensi dell articolo 10 del Dpr 633/1972; operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale; operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette; fatture dei regimi dei minimi che non comportano l addebito dell IVA. Per determinare l entità dell imposta da applicare è necessario far riferimento alla data di emissione della fattura, indipendentemente dal momento di effettuazione dell operazione. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento Le ricevute, le lettere e le ricevute di accreditamento e di altri documenti, anche se non sottoscritti, connessi a rapporti commerciali, anche se consegnati per l incasso presso aziende di credito, nel caso in cui rimangano entro l importo di Euro 129,11, sono soggette all aumento dell imposta di bollo a Euro 2. Le altre soglie, invece, non sono state toccate dall aumento in parola; in particolare: i documenti oltre Euro 129,11 e fino a 258,23 continuano ad essere soggetti ad un imposta di bollo nella misura di Euro 2,58; i documenti oltre Euro 258,23 e fino a 516,46 continuano ad essere soggetti ad un imposta di bollo nella misura di Euro 4,65; i documenti oltre Euro 516,46 continuano ad essere soggetti ad un imposta di bollo nella misura di Euro 6,80. Per i casi sopraelencati l imposta viene assolta mediante applicazione di contrassegno sul documento emesso oppure in maniera virtuale, qualora sussista autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale delle Entrate. L omissione dell imposta di bollo, ex marca da bollo, o una sua data posteriore a quella della ricevuta prevede l applicazione di una sanzione amministrativa, che per ogni singola ricevuta considerata irregolare è di importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta. Ovviamente, in caso di mancata apposizione della marca da bollo, andrà aggiunto anche il pagamento della stessa. 6

7 Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: 7

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