Vademecum su lavoro e mobilità

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1 Fondazione Distretto HT Milano Brianza Vademecum su lavoro e mobilità Vimercate, 11 settembre 2009 Il Distretto HT per una gestione attiva della mobilità occupazionale Nelle schede allegate vengono riassunte le informazioni essenziali in materia di licenziamenti collettivi, assunzioni agevolate, ricollocazione lavorativa e sostegno al reddito per i lavoratori licenziati. La Fondazione Distretto HT - all interno della gamma di servizi attivati è al fianco delle imprese e dei suoi collaboratori per gestire al meglio i processi di mobilità occupazionale. Lo staff dedicato alla mobilità occupazionale è in grado di fornire consulenza alle imprese sia per aiutarle a gestire le dismissioni di personale e sia per aiutarle a reperire personale da assumere, con l intento di costruire un contesto favorevole allo sviluppo dell impresa ed alla crescita professionale dei suoi addetti. Tutto ciò grazie alla collaborazione che la Fondazione Distretto HT ha stabilito con le principali agenzie pubbliche e private che costituiscono la rete locale dei servizi al lavoro. Le schede qui proposte si limitano a segnalare alcune tra le principali opportunità, rinviando a successivi approfondimenti l analisi dei riferimenti legislativi e delle procedure amministrative che, per il loro carattere dinamico, richiedono un costante aggiornamento. Approfondimenti ed informazioni più dettagliate sono disponibili facendone richiesta alla Fondazione Distretto HT. Mediante un colloquio approfondito con i nostri esperti è possibile esaminare le soluzioni che meglio rispondono alla specifica situazione aziendale. Indirizzo: Via Lecco, Vimercate Telefono: E.mail: g.piccini@distrettohtmb.it Sommario Per l impresa che deve sospendere il personale dal lavoro pag. 2 Per l impresa che deve effettuare licenziamenti collettivi pag. 3 Agevolazioni per l impresa che deve assumere pag. 4 Per gli enti che aiutano i disoccupati: finanziamenti per interventi di ricollocazione pag. 7 Per i disoccupati che hanno perso il lavoro: il sostegno al reddito pag. 8 Pag 1 di 8

2 Per l impresa che deve sospendere il personale dal lavoro a) Cassa integrazione ordinaria (CIG) E una prestazione previdenziale ed economica che ha la funzione di integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi a causa di eventi di breve durata espressamente previsti dalla legge. Lo scopo è quello di sollevare l impresa, in situazione di difficoltà produttive, dai costi derivanti dal mantenimento di manodopera temporaneamente non utilizzata e far sì che l azienda possa riammettere al lavoro i dipendenti sospesi, al superamento delle difficoltà. L elenco delle aziende ammesse è molto esteso ed in continuo mutamento. Per esse è comunque richiesto il versamento di un contributo mensile, variabile a seconda della tipologia d impresa. L integrazione raggiunge un massimo dell 80% della retribuzione complessiva e non può superare i 3 mesi continuativi di sospensione (prorogabili in casi eccezionali a 12 mesi). Occorre l autorizzazione da parte di una commissione provinciale in cui sono rappresentati i datori di lavoro, i lavoratori, l INPS e la Direzione Provinciale del Lavoro. b) Cassa integrazione straordinaria (CIGS) E una prestazione che assolve alle stesse finalità della CIG ordinaria ma riguarda situazioni di crisi produttiva di lungo periodo. Le aziende ammesse devono occupare più di 15 dipendenti e devono appartenere alle categorie previste dalla legge. Esse sono soggette al versamento di un contributo mensile, variabile a seconda della tipologia d impresa. Per crisi aziendale si intende l esistenza di difficoltà aziendali non superabili in tempi brevi oltre che le cessazioni totali o parziali di attività. L integrazione raggiunge un massimo dell 80% della retribuzione complessiva e non può superare i 36 mesi nell arco del quinquennio. La CIGS viene concessa con uno specifico provvedimento del Ministero del Lavoro. c) Cassa integrazione in deroga Numerosi provvedimenti legislativi in questi anni recenti hanno esteso il trattamento di CIGS e Mobilità ad alcuni settori non coperti dalla normativa vista sopra. Riguardano però specifici settori o ambiti geografici definiti da accordi istituzionali da stipulare su base locale entro il 20/05/2009 e successivamente recepiti in sede governativa. d) Sospensione dal lavoro per imprese non beneficiarie di CIG Nell anno in corso, la normativa ha esteso ai lavoratori di imprese non beneficiarie di trattamento di CIG la possibilità di essere sospesi dal lavoro (fino ad un massimo di 90 giorni) e ricevere una integrazione salariale pari a quella dell indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali o ridotti (vedi scheda) subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% dell indennità da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. Altra novità: possono essere ammessi anche gli apprendisti (sospesi o licenziati). Il datore di lavoro ha l obbligo di comunicare al Centro per l impiego e all INPS competente la sospensione delle attività, la motivazione ed i nominativi dei lavoratori. Pag 2 di 8

3 Per l impresa che deve effettuare licenziamenti collettivi Escludendo la casistica dei licenziamenti individuali, delle dimissioni volontarie e della cessione di ramo d azienda, il modo stabilito dalla legge per la riduzione degli organici è la procedura di mobilità. La procedura di mobilità consiste in un licenziamento collettivo causato da una riduzione della produzione o da cessazione dell attività. Le imprese destinatarie sono quelle già ammesse a fruire della CIGS. Possono effettuare licenziamenti collettivi anche le imprese non ammesse alla CIGS a patto che occupino più di 15 dipendenti, ma in questo caso i lavoratori licenziati non avranno diritto all indennità di mobilità e dovranno fare richiesta per l indennità di disoccupazione ordinaria. In tutti i casi si ha licenziamento collettivo soltanto se la procedura riguarda 5 o più licenziamenti programmati (i licenziamenti effettivi possono però essere di meno). La procedura inizia con la comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nell individuazione dei lavoratori da licenziare occorre rispettare alcuni criteri di non discriminazione (ad esempio anzianità aziendale, età, genere, carico familiare). Alla comunicazione sindacale deve essere allegata copia del versamento all INPS dell anticipo di mobilità (una mensilità per lavoratore licenziato). Sono esonerate dal versamento le imprese che non versano il contributo per la mobilità (cioè che non sono ammesse alla CIGS, i cui dipendenti pertanto non avranno diritto all indennità di mobilità). Raggiunto l accordo, per ciascun lavoratore che al termine della procedura viene effettivamente collocato in mobilità, l impresa è tenuta a versare all INPS un contributo pari al trattamento netto dell indennità di mobilità moltiplicato per 9 mensilità (6 quando la mobilità è preceduta da CIGS) se non è stato raggiunto l accordo sindacale; oppure 3 mensilità se è stato raggiunto l accordo sindacale. Ovviamente in queste mensilità è già compresa quella versata prima della comunicazione ai sindacati. L importo può essere versato in 30 rate mensili senza interessi. Se durante questo lasso di tempo l impresa procura offerte di lavoro a tempo indeterminato ai lavoratori collocati in mobilità, è esonerata dal versamento delle restanti rate per tali lavoratori, sia nel caso che il lavoratore accetti o rifiuti l offerta. L iscrizione dei lavoratori alle liste di mobilità avviene mediante comunicazione aziendale dei nominativi al servizio provinciale competente. Le liste di mobilità approvate consentono ai Centri per l impiego di convocare i lavoratori al fine di proporre loro servizi per la ricollocazione. Pag 3 di 8

4 Agevolazioni per l impresa che deve assumere La normativa prevede numerose agevolazioni per l assunzione di particolari categorie di lavoratori. Le agevolazioni più rilevanti per il territorio sono le seguenti: - Contratto di apprendistato - Contratto di inserimento - Lavoratori in mobilità - Lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS da uguale periodo - Lavoratori in CIGS da 3 mesi di aziende in CIGS da almeno 6 mesi - Contratti di reinserimento - Lavoratori assunti dopo l esperienza delle borse-lavoro - Lavoratori disabili - Profughi - Reimpiego dei dirigenti - Assunzioni a tempo parziale ed indeterminato - Ricerca scientifica - Tirocini estivi di orientamento Alcuni esempi Assunzioni di lavoratori in mobilità ASSUNZIONE A TEMPO Sgravio pari a quello previsto INDETERMINATO per gli apprendisti per 18 MESI. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO MAX 12 MESI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO Sgravio pari a quello previsto per gli apprendisti per la durata del contratto. Sgravio pari a quello previsto per gli apprendisti prolungato per ULTERIORI 12 MESI. A cui si aggiunge il 50% DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' CHE SAREBBE STATA CORRISPOSTA AL LAVORATORE per 12 mesi se lavoratore <50 anni, per 24 mesi se lavoratore >50 anni. - A cui si aggiunge il 50% DELL'INDENNITA' CHE SAREBBE STATA CORRISPOSTA AL LAVORATORE per 12 mesi se lavoratore <50 anni, per 24 mesi se lavoratore >50 anni. Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi in aziende beneficiarie di CIG da almeno 6 mesi ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO Sgravio pari a quello previsto per gli apprendisti per 12 MESI. A cui si aggiunge il 50% DELL'INDENNITA' CHE SAREBBE SPETTATA AL LAVORATORE per un periodo che varia da 9 a 24 mesi. Lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi ASSUNZIONE A TEMPO Sgravio del 50% sul versamento INDETERMINATO dei contributi per 36 MESI - Pag 4 di 8

5 Contratto di inserimento Giovani tra i 18 e i 29 anni Soggetti in condizioni di svantaggio sociale quali: - disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni; - lavoratori che vogliano riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; - lavoratori con più di 50 anni rimasti disoccupati; - persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico; - donne residenti in zone svantaggiate (cioè ad alto tasso di disoccupazione femminile). Durata del contratto: compresa tra i 9 e i 18 mesi Agevolazioni: Riduzione contributiva generalizzata nella misura del 25%, con l eccezione dei contratti che interessino i giovani dai 18 ai 29 anni. Sgravio contributivo nella misura del 25% in caso di assunzione dei donne Applicazione, se più favorevoli, delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati. In particolare, possono stipulare il contratto di inserimento quei lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione e quelli che fruiscono del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Apprendistato Dal punto di vista previdenziale a partire dal 1 gennaio 2007, con effetto sui periodi contributivi maturati a partire da tale data, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro con meno di nove dipendenti (o pari a nove) l'aliquota è ulteriormente ridotta in ragione dell anno di vigenza del contratto nelle seguenti misure: - 1,5% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto; - 3% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto; - 10% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati negli anni successivi al secondo. In caso di trasformazione a tempo indeterminato il beneficio si protrae per altri dodici mesi. L'erogazione degli sgravi previdenziali è subordinata all'effettivo verificarsi della formazione formale (aziendale o extra aziendale). In caso di inadempimento rispetto ad essa, il datore di lavoro è tenuto a liquidare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. Dal punto di vista fiscale il costo del lavoro dell'apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l'irap. Pag 5 di 8

6 Possibilità di assunzione a tempo determinato di un lavoratore in CIGS Il lavoratore in CIGS può svolgere lavori a tempo determinato presso altre aziende (o lavoro autonomo) ed al termine rientrare in CIGS godendone tutti i benefici fino alla sua naturale scadenza. E però necessario che il lavoratore dia preventiva comunicazione alla propria sede Inps, in caso contrario perde il diritto all integrazione salariale. In caso di comunicazione preventiva il pagamento viene soltanto sospeso per tutta la durata dell attività lavorativa. In alcuni casi è prevista la possibilità di cumulare parzialmente l integrazione salariale con la retribuzione ricavata da un successivo rapporto di lavoro. In particolare, se la retribuzione ricavata dal nuovo rapporto di lavoro dipendente è inferiore all integrazione salariale (riferita ad un lavoro dipendente a tempo pieno), il lavoratore riceverà una quota di integrazione pari alla differenza tra i due importi (incumulabilità relativa). Se l integrazione salariale deriva da un rapporto di lavoro a tempo parziale e il nuovo lavoro dipendente è a tempo pieno, l incumulabilità sarà totale (ciò significa che non percepirà l importo della CIG). Sarà relativa, invece, se anche il successivo lavoro è a tempo parziale e la retribuzione ricevuta è inferiore all importo dell integrazione salariale; sarà interamente cumulabile se la nuova attività part-time si svolge in orari diversi da quella sospesa. Anche il reddito da lavoro autonomo può essere cumulato parzialmente con l integrazione salariale. Infine, il lavoratore in CIGS perde il diritto all integrazione nel caso in cui rifiuti un offerta di lavoro nella pubblica amministrazione senza giustificato motivo oppure rifiuti di frequentare corsi di formazione e aggiornamento. Pag 6 di 8

7 Per gli enti che aiutano i disoccupati: finanziamenti per interventi di ricollocazione Sono previsti finanziamenti per gli enti o agenzie (pubbliche o private, purché accreditate) che forniscono servizi ai disoccupati ai fini di un loro rapido reimpiego. Il contributo finanziario va all ente che eroga i servizi, ma tali servizi rappresentano un aiuto concreto alle persone che hanno perso il lavoro. Regione Lombardia: Dote Lavoro Sono risorse finanziarie destinate agli enti accreditati per fornire ai disoccupati servizi di formazione e inserimento lavorativo finalizzati all ingresso o al rientro nel mercato del lavoro. Fornisce anche un sostegno economico a chi ha perso il lavoro per favorire la partecipazione ai percorsi di reinserimento. Possono richiedere la dote lavoro i residenti o domiciliati in Lombardia, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che siano: inoccupati o disoccupati: persone alla ricerca di occupazione, compresi i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali o persone mai entrate nel mercato del lavoro, che percepiscano o meno indennità di disoccupazione; lavoratori in mobilità che percepiscano o meno indennità di disoccupazione; lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ai sensi della legge 223/91. In questa prima fase sono esclusi i lavoratori in CIGS in deroga. La Dote Lavoro ha caratteristiche e contributi differenti a seconda della categoria di appartenenza del richiedente. Per richiedere la Dote Lavoro è necessario recarsi presso uno dei centri accreditati dalla Regione per i servizi al lavoro presenti sul territorio lombardo. Il valore della Dote Lavoro varia in base alle caratteristiche del beneficiario fino ad un massimo di Euro così suddivisi: Euro per l acquisizione di servizi al lavoro e servizi di formazione; Euro come indennità di partecipazione, riconosciuta per un periodo massimo di 10 mesi, riservata ai disoccupati che non percepiscono altre forme di indennità di disoccupazione. Provincia di Milano e Monza-Brianza: Piano Reimpiego OBIETTIVI Finalità del dispositivo è accelerare il processo di reimpiego delle persone in difficoltà occupazionale che intendono avvalersi dei servizi per il lavoro. L impegno delle strutture che si candidano alla erogazione delle attività previste deve essere fortemente orientato all individuazione di concrete opportunità lavorative nell ambito di politiche concertate con le parti sociali. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI Lavoratori e lavoratrici, destinatari di ammortizzatori sociali (cigs/mobilità), provenienti da unità operative dislocate nel territorio della Provincia di Milano. OPERATORI AMMISSIBILI Possono accedere ai finanziamenti a valere su questo programma gli operatori accreditati dalla Regione Lombardia per i servizi al lavoro ai sensi della Legge Regionale n. 22/2006. Modalità di riconoscimento del contributo: a progetto Costo massimo ammissibile a progetto: euro Un progetto può prevedere la presa in carico di un massimo di150 lavoratori e la dote individuale non può superare il massimo di euro. In particolare per azioni di reinserimento nel mondo del lavoro sono previsti: - Euro per ogni ricollocazione a tempo Indeterminato; Pag 7 di 8

8 Per i disoccupati che hanno perso il lavoro: il sostegno al reddito Gli ammortizzatori sociali nel nostro paese sono regolati da numerosi istituti. Si illustrano i principali tralasciando l indennità agricola, la cassa edile, la disoccupazione speciale ed altri istituti di minore impatto per il nostro territorio. Indennità CIGS Ammonta all 80% della retribuzione mensile globale che sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari. L INPS ha fissato per il 2009 i massimali CIG netti: - 834,55 (per retribuzioni mensili fino a 1.917,48) ,05 (per retribuzioni mensili superiori a 1.917,48) Indennità di Mobilità La sua durata varia in base all età del lavoratore al momento del licenziamento: - minore di 40 anni: 12 mesi; - maggiore di 40 e minore di 50: 24 mesi; - maggiore di 50 anni: 36 mesi. L indennità ammonta: - per il primo anno all 80% della retribuzione complessiva (pari alla CIGS); - dal secondo anno in poi al 64% della retribuzione complessiva (riduzione del 20%). I massimali fissati dall INPS sono gli stessi della CIGS. Indennità di disoccupazione ordinaria E' un'indennità che spetta ai lavoratori che siano stati licenziati. Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.). Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.). Per ottenerla bisogna essere assicurati all'inps da almeno due anni nell assicurazione contro la disoccupazione involontaria (basta una sola settimana versato almeno due anni prima) e che nel biennio precedente la data di cessazione il lavoratore possa far valere almeno un anno di lavoro, anche non continuativo, pari a 52 contributi settimanali. A partire dal 1 gennaio 2008 la durata dell'indennità di disoccupazione è di 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età. L'indennità di disoccupazione è pari a: - 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi; - 50% per il settimo e l'ottavo mese; - 40% per i mesi successivi. Gli importi netti massimi mensili dell indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, sono pari a euro 886,31 ed a euro 1.065,26 (se salario minore o maggiore di 1.917,48). Per ottenerla occorre presentare la domanda all INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti Spetta ai lavoratori che nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate e che risultino assicurati da almeno due anni e hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda. Spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate. L'importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi. La domanda deve essere presentata agli uffici Inps entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Pag 8 di 8

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