VI FAMIGLIA E MATRIMONIO La crisi del matrimonio Sesta Lezione. SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO LA CRISI DEL MATRIMONIO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "VI FAMIGLIA E MATRIMONIO La crisi del matrimonio Sesta Lezione. SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO LA CRISI DEL MATRIMONIO"

Transcript

1 Corso di Istituzioni di diritto privato VINCENZO FRANCESCHELLI SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO - ad uso degli studenti vietata la riproduzione- (Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell esame). Parte Seconda VI FAMIGLIA E MATRIMONIO La crisi del matrimonio Sesta Lezione 1. LA CRISI DEL MATRIMONIO L'ordinamento giuridico regola la crisi coniugale con gli istituti della separazione personale dei coniugi e con lo scioglimento del matrimonio Argomenti della lezione SEPARAZIONE E DIVORZIO - LA CRISI DEL MATRIMONIO. - LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI. Cause ed effetti della separazione - IL DIVORZIO E LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO 1 cause di scioglimento del matrimonio 2 il divorzio 3.- gli effetti del divorzio CRISI DEL MATRIMONIO L'ordinamento giuridico regola la crisi coniugale con gli istituti della separazione personale dei coniugi e con lo scioglimento del matrimonio. In passato, si utilizzavano ipotesi di invalidità del vincolo come strumento per porre fine a convivenze difficili. NULLITÀ attiene al momento formativo del negozio, sanziona la violazione di un comando o l esistenza di un vizio genetico, e, una volta dichiarata, pone nel nulla il rapporto, quasi che il matrimonio non fosse mai esistito SEPARAZIONE è lo strumento per ovviare l intolleranza della prosecuzione della convivenza (art. 151). Rimedio transitorio, tende tradizionalmente ad una auspicata riconciliazione (art. 157) oppure allo scioglimento del matrimonio. DIVORZIO sancisce il fallimento del matrimonio là dove la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (art. 1 L. 1 dic. 1970, n. 898). Intervenendo su un matrimonio valido, scioglie i legami di legge con effetto ex nunc, e fa riacquistare agli ex coniugi la libertà di stato. 1

2 Corso di Istituzioni di diritto privato LE SEI MOGLI DI ENRICO VIII 2. LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI La separazione personale dei coniugi è regolata dal Capo V del Libro 1, articoli

3 Corso di Istituzioni di diritto privato La separazione personale dei coniugi è un rimedio alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La separazione personale dei coniugi è regolata dal Capo V del Libro 1, articoli L'art. 150 dispone che è ammessa la separazione personale dei coniugi, precisando che la separazione può essere giudiziale o consensuale SEPARAZIONE SEPARAZIONE DI FATTO CONSENSUALE GIUDIZIALE SEPARAZIONE: SEPARAZIONE GIUDIZIALE consegue ad un procedimento contenzioso SEPARAZIONE CONSENSUALE è frutto dell accordo dei coniugi, omologato dal Tribunale. (SEPARAZIONE DI FATTO consiste nell interruzione della convivenza che, su base volontaristica, si forma e si realizza senza che vi sia stata pronuncia di separazione giudiziale o accordo omologato dal Tribunale). ART SEPARAZIONE PERSONALE. E AMMESSA LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI. LA SEPARAZIONE PUÒ ESSERE GIUDIZIALE O CONSENSUALE. IL DIRITTO DI CHIEDERE LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE O L OMOLOGAZIONE DI QUELLA CONSENSUALE SPETTA ESCLUSIVAMENTE AI CONIUGI. SEPARAZIONE CONSENSUALE SEPARAZIONE GIUDIZIALE La separazione consensuale è frutto dell'accordo dei coniugi, omologato dal Tribunale La separazione giudiziale consegue ad un procedimento contenzioso avanti il Tribunale. La separazione può essere chiesta al giudice quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole 3

4 Corso di Istituzioni di diritto privato ART SEPARAZIONE GIUDIZIALE LA SEPARAZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA QUANDO SI VERIFICANO, ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DI UNO O DI ENTRAMBI I CONIUGI, FATTI TALI DA RENDERE INTOLLERABILE LA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA O DA RECARE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA EDUCAZIONE DELLA PROLE. IL GIUDICE, PRONUNZIANDO LA SEPARAZIONE, DICHIARA, OVE NE RICORRANO LE CIRCOSTANZE, E NE SIA RICHIESTO, A QUALE DEI CONIUGI SIA ADDEBITABILE LA SEPARAZIONE, IN CONSIDERAZIONE DEL SUO COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI CHE DERIVANO DAL MATRIMONIO. Separazione personale dei coniugi. La separazione è un rimedio. Il giudice pronuncia la separazione personale dei coniugi dopo aver accertato che sussistono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi. Tale accertamento prescinde dall'accertamento della colpa dell'uno o dell'altro coniuge. Separazione personale dei coniugi. L addebito della separazione. Tuttavia può succedere che uno dei coniugi abbia posto in essere un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e l'altro coniuge che tale responsabilità sia accertata. In questo caso, il coniuge deve formulare al giudice specifica richiesta. Se ciò avviene, il giudice, pronunziando la separazione giudiziale, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio 3. EFFETTI DELLA SEPARAZIONE PERSONALE La separazione personale dei coniugi è regolata dal Capo V del Libro 1, articoli EFFETTI DELLA SEPARAZIONE EFFETTI DI NATURA PERSONALE: CESSA L OBBLIGO DI COABITAZIONE SI ATTENUA L OBBLIGO DI FEDELTÀ LA SEPARAZIONE E CAUSA DI DIVORZIO (ART.3) FA VENIR MENO LA PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO IN COSTANZA DI MATRIMONIO (ART. 232, 2 Comma) HA EFFETTI SUL COGNOME DELLA MOGLIE (ART. 156 bis) EFFETTI DELLA SEPARAZIONE EFFETTI DI NATURA PATRIMONIALE: OBBLIGO DI MANTENIMENTO (ART. 156) OBBLIGO ALIMENTARE E CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE (ART. 191) 4

5 Corso di Istituzioni di diritto privato MANTENIMENTO ED ALIMENTI Provvedimenti riguardo ai figli (155) MANTENIMENTO È commisurato in relazione alle circostanze e al reddito ALIMENTI Consistono nelle prestazioni di assistenza materiale e consistono nel necessario alla vita Se dal matrimonio non sono nati figli o se i figli sono già maggiorenni al momento della separazione il procedimento di separazione personale, sia esso consensuale o giudiziale, è facilitato. Più doloroso e delicato il caso in cui vi siano figli minori. Provvedimenti riguardo ai figli (155) Provvedimenti riguardo ai figli: Se dal matrimonio sono nati figli, il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli minori sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Affidamento congiunto o condiviso Affidamento alternato Affidamento esclusivo Tipi di affidamento La titolarità e l'esercizio della potestà permangono in capo ad entrambi i genitori, i quali esercitano in comune la potestà medesima, in attuazione delle scelte esistenziali concordate Il minore convive, per alcuni periodi dell'anno, con l'uno oppure con l'altro genitore. Il minore convive con uno soltanto dei genitori. 4. IL DIVORZIO E LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Il divorzio è regolato dalla L. 1 dicembre 1970 n

6 Corso di Istituzioni di diritto privato ART SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO. LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (Art. 49 c.c.) E IL DIVORZIO (Legge 1 dicembre 1979 n. 898) IL MATRIMONIO SI SCIOGLIE CON LA MORTE DI UNO DEI CONIUGI E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. GLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CELEBRATO CON RITO RELIGIOSO, AI SENSI DELL ARTICOLO 82 O DELL ARTICOLO 83, E REGOLARMENTE TRASCRITTO, CESSANO ALLA MORTE DI UNO DEI CONIUGI E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO: MORTE DEL CONIUGE (ART. 149) SCIOGLIMENTO PER DIVORZIO (L. 1 dicembre 1970 n. 898) MORTE PRESUNTA (ART. 58) RETTIFICAZIONE DI SESSO (ART. 4 L. 14 aprile 1982, n. 164) il DIVORZIO Il divorzio scioglie il matrimonio DIVORZIO VISTO DA LEI DIVORZIO VISTO DA LUI 6

7 Corso di Istituzioni di diritto privato Il divorzio scioglie il matrimonio. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, accerta che la comunione spirituale e materiale trai coniugi non può essere mantenuta o ricostruita SCHEMA DELLE CAUSE DI DIVORZIO ART. 3 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898 (LEGGE SUL DIVORZIO) LO SCIOGLIMENTO O LA CESSIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PUÒ ESSERE DOMANDATO DA UNO DEI CONIUGI: 1) QUANDO, DOPO LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO, L ALTRO CONIUGE È STATO CONDANNATO, CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, ANCHE PER FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA; A) ALL ERGASTOLO B) A QUALSIASI PENA DETENTIVA C) A QUALSIASI PENA PER OMICIDIO VOLONTARIO DI UN FIGLIO OVVERO PER TENTATO OMICIDIO A DANNO DEL CONIUGE O DI UN FIGLIO. SCHEMA DELLE CAUSE DI DIVORZIO ART. 3 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898 (LEGGE SUL DIVORZIO) SCHEMA DELLE CAUSE DI DIVORZIO ART. 3 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898 (LEGGE SUL DIVORZIO) 2) NEI CASI IN CUI: B) È STATA PRONUNCIATA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE FRA I CONIUGI, OVVERO È STATA OMOLOGATA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE, OVVERO È INTERVENUTA SEPARAZIONE DI FATTO QUANDO LA SEPARAZIONE DI FATTO STESSA È INIZIATA ALMENO DUE ANNI PRIMA DEL 18 DICEMBRE IN TUTTI I PREDETTI CASI, PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, LE SEPARAZIONI DEVONO ESSERSI PROTRATTE ININTERROTTAMENTE DA ALMENO TRE ANNI A FAR TEMPO DALLA AVVENUTA COMPARIZIONE DEI CONIUGI INNANZI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NELLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE PERSONALE ANCHE QUANDO IL GIUDIZIO CONTENZIOSO SI AIA TRASFORMATO IN CONSENSUALE. L EVENTUALE INTERRUZIONE DELLA SEPARAZIONE DEVE ESSERE ECCEPITA DALLA PARTE CONVENUTA...segue.. 2) NEI CASI IN CUI:. E) L ALTRO CONIUGE, CITTADINO STRANIERO, HA OTTENUTO ALL ESTERO L ANNULLAMENTO O LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO O HA CONTRATTO ALL ESTERO NUOVO MATRIMONIO; F) IL MATRIMONIO NON È STATO CONSUMATO G) È PASSATA IN GIUDICATO SENTENZA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO A NORMA DELLA LEGGE 14 APRILE 1982 N LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI DOPO TRE ANNI DI SEPARAZIONE E LA CAUSA PRINCIPALE DI DIVORZIO (Art. 3 Legge 1 dicembre 1979 n. 898) 7

8 Corso di Istituzioni di diritto privato Il procedimento di divorzio Di regola, uno dei coniugi prende l'iniziativa di chiedere il divorzio. La prova della separazione spetta all'attore, che deve provare il fatto costitutivo della domanda. Se però entrambi i coniugi sono d'accordo, possono presentare domanda congiunta. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. 5. EFFETTI DEL DIVORZIO Il divorzio ha effetto estintivo, ma non retroattivo, su tutti i rapporti derivanti dal matrimonio EFFETTI DEL DIVORZIO: I coniugi divorziati riacquistano la libertà di stato, ma il loro matrimonio resta tale per il periodo che va dalla celebrazione alla sentenza di divorzio EFFETTI DI NATURA PERSONALE: SCIOGLIE IL MATRIMONIO (ha effetto estintivo, ma non retroattivo) GLI EX CONIUGI RIACQUISTANO LO STATUS LIBERTATIS (possono nuovamente sposarsi) La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio EFFETTI DI NATURA PATRIMONIALE: La sentenza di divorzio dispone l obbligo di somministrare periodicamente l assegno di divorzio EFFETTI RIGUARDO AI FIGLI: IL DIVORZIO NON TOCCA IL RAPPORTO DI FILIAZIONE IL DIVORZIO E I RAPPORTI CON LA PROLE Il divorzio, di per sé, non tocca il rapporto di filiazione. Genitori divorziati restano genitori. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. IL DIVORZIO E I RAPPORTI CON LA PROLE Per quanto riguarda l'affidamento, le norme sono simili a quelle che regolano l'affidamento dei figli nella separazione personale. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. 8

9 Corso di Istituzioni di diritto privato Di regola, i figli di tenera età sono affidati alla madre. L'affidamento esclusivo al padre è raro. Secondo i dati Istat relativi all'anno 2000, l'affidamento esclusivo al padre si attesta intorno al 4,6% per gli affidamenti conseguenti a separazioni e al 6,6% per gli affidamenti scaturiti da sentenza di divorzio. AFFIDAMENTO ESCLUSIVO CONGIUNTO O ALTERNATO AFFIDAMENTO LA CASA FAMILIARE Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato. Il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso, ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo LA FILIAZIONE la disciplina della filiazione è stata riformata dal d.l. 23 dicembre 2013 n.154, a norma dell art.2 della l. 10 dicembre 2012 n.219 LA FILIAZIONE È IL RAPPORTO GIURIDICO CHE LEGA I GENITORI AL FIGLIO LA FILAZIONE Mantegna 9

10 Corso di Istituzioni di diritto privato LA FILIAZIONE PRESUPPOSTO È LA NASCITA, ANCHE SE L ORDINAMENTO RICONOSCE ALCUNI DIRITTI AL CONCEPITO LA FILIAZIONE PATERNITÀ E MATERNITÀ SONO CONCETTI GIURIDICI, NON BIOLOGICI, CHE LEGANO IL FIGLIO AI GENITORI E I GENITORI AL FIGLIO (secondo il brocardo latino mater semper certa est, pater numquam, o, se si vuole, mater semper certa, pater autem incertus ) Esempio di certificato di nascita FILIAZIONE I FIGLI HANNO EGUALI DIRITTI E DOVERI. L equiparazione della filiazione nata nel matrimonio o fuori dal matrimonio è espressione di un principio costituzionale: l art. 30 della Costituzione dispone che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della legittima. RIFORMA DEL TITOLO VII del Libro I del Codice Civile Codice Civile Libro Primo Delle persone e della famiglia unicità dello stato giuridico della filiazione «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» (art. 315 cod. civ.). la disciplina della filiazione è stata riformata dal d.l. 23 dicembre 2013 n.154, a norma dell art.2 della l. 10 dicembre 2012 n.219 Titolo VII Dello stato di figlio Capo I Della presunzione di paternità 10

11 Corso di Istituzioni di diritto privato Capo II Delle prove della filiazione Art Atto di nascita e possesso di stato. La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. (1) Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 UNICITÀ DELO STATO GIURIDICO DI FILIAZIONE «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» (art. 315 c.c:) In sintesi, la disciplina della filiazione dopo la riforma si sostanzia nella regolazione dell istaurazione del rapporto di filiazione (nel matrimonio e fuori dal matrimonio) Gli effetti, una volta costituito il rapporto, sono identici. 7. LA FILIAZIONE nel MATRIMONIO la disciplina della filiazione è stata riformata dal d.l. 23 dicembre 2013 n.154, a norma dell art.2 della l. 10 dicembre 2012 n.219 FILIAZIONE LEGITTIMA Figlio nato in costanza di matrimonio Lo status di figlio si basa su un sistema di presunzioni, che si collegano al parto di donna coniugata Capo I Della presunzione di paternità art Presunzione di concepimento durante il matrimonio art Presunzione di paternità del marito Art Paternità del marito. (1) IL MARITO È PADRE DEL FIGLIO CONCEPITO O NATO DURANTE IL MATRIMONIO. (1) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio

12 Corso di Istituzioni di diritto privato Art Presunzione di concepimento durante il matrimonio. SI PRESUME CONCEPITO DURANTE IL MATRIMONIO IL FIGLIO NATO QUANDO NON SONO ANCORA TRASCORSI TRECENTO GIORNI DALLA DATA DELL'ANNULLAMENTO, DELLO SCIOGLIMENTO O DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO. (1) La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.. (1) (1) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 Le presunzioni in tema di filiazione PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO DURANTE IL MATRIMONIO (art.232). Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. PRESUNZIONE DI PATERNITÀ DEL MARITO (art.231). Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Prova della FILIAZIONE nel matrimonio La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello Stato civile (art. 236). Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori all ufficiale di stato civile, da un procuratore speciale o, in mancanza dal medico o dall ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto (art. 30 dell Ordinamento dello stato civile DPR 3 novembre 2000, n.396). 8. LA FILIAZIONE fuori dal MATRIMONIO la disciplina della filiazione è stata riformata dal d.l. 23 dicembre 2013 n.154, a norma dell art.2 della l. 10 dicembre 2012 n.219 RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE Il figlio è di regola riconoscibile dalla madre e dal padre. Il riconoscimento mira a costituire tra figlio e genitore il rapporto giuridico di filiazione. Il riconoscimento non è un obbligo. Né il padre né la madre hanno l obbligo di dichiarare il nato come proprio al momento del parto. Ruota degli esposti della Chiesa dell Annunziata a Napoli 12

13 Corso di Istituzioni di diritto privato La Ruota degli Esposti dell'ospedale degli Innocenti di Firenze Capo IV Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio Art Riconoscimento. l figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE IL RICONOSCIMENTO CONSISTE IN UNA DICHIARAZIONE SOLENNE CON LA QUALE UNA PERSONA DICHIARA DI ESSERE GENITORE DI UN ALTRA PERSONA. In relazione alla forma, (art. 254) il riconoscimento può essere fatto: nell atto di nascita con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile in un atto pubblico in un testamento, qualunque sia la forma di questo. Capo IV Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio Art Forma del riconoscimento. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. La capacità di effettuare il riconoscimento di un figlio naturale si acquista con il compimento del sedicesimo anno di età (art. 250, ult. comma, cod. civ.) Capo IV Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio Art Cognome del figlio nato fuori del matrimonio. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. 13

14 Corso di Istituzioni di diritto privato Di regola il padre e la madre riconoscono il figlio naturale. Può però succedere che non lo facciano. LA MADRE, INFATTI, HA DIRITTO A NON ESSERE NOMINATA NELL ATTO DI NASCITA, E LA SUA VOLONTÀ VA RISPETTATA (art. 30 Ordinamento dello stato civile). In questo caso l ufficiale di stato civile annota nell atto di nascita che i genitori non sono noti, e impone ad essi il nome e il cognome (art. 29 Ordinamento dello stato civile). La dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità. Se i genitori non hanno provveduto al riconoscimento il figlio può promuovere un procedimento giudiziario per ottenere l accertamento del rapporto di filiazione e la conseguente attribuzione dellostatus che spetta al figlio Capo V Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità Art Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. (1) La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio RAPPORTI GENITORI FIGLI È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli Rapporti genitori-figli Con la filiazione si creano fra genitori e figli una pluralità di rapporti (status di figlio). E dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.). Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa. Se minorenne, il figlio non può abbandonare la casa dei genitori. Il minore ha diritto di essere educato nell ambito della propria famiglia (art. 1 L. 4 maggio 1983, n. 184) «Art. 315-bis» (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa. 14

15 Corso di Istituzioni di diritto privato DOVERI DEL FIGLIO VERSO I GENITORI IL FIGLIO DEVE RISPETTARE I GENITORI E DEVE CONTRIBUIRE, IN RELAZIONE ALLE PROPRIE SOSTANZE E AL PROPRIO REDDITO, AL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA FINCHÉ CONVIVE CON ESSA. Art. 147 c.c.. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall art. 315 bis 10. RESPONSABILITÀ GENITORIALE Art Responsabilità genitoriale. (1) Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art Responsabilità genitoriale. (1) Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. Art Rappresentanza e amministrazione. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. 15

16 Corso di Istituzioni di diritto privato Art Rappresentanza e amministrazione. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. (1) Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore. (2) 11. USUFRUTTO LEGALE dei genitori (1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio (2) Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio Art Usufrutto legale I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione. (2) I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. (2) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio Art Usufrutto legale I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione. (2) I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio (2) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio Art Usufrutto legale Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) I BENI ACQUISTATI DAL FIGLIO CON I PROVENTI DEL PROPRIO LAVORO; 2) I BENI LASCIATI O DONATI AL FIGLIO PER INTRAPRENDERE UNA CARRIERA, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE; 3) I BENI LASCIATI O DONATI CON LA CONDIZIONE CHE I GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O UNO DI ESSI NON NE ABBIANO L'USUFRUTTO: LA CONDIZIONE PERÒ NON HA EFFETTO PER I BENI SPETTANTI AL FIGLIO A TITOLO DI LEGITTIMA; 4) I BENI PERVENUTI AL FIGLIO PER EREDITÀ, LEGATO O DONAZIONE E ACCETTATI NELL'INTERESSE DEL FIGLIO CONTRO LA VOLONTÀ DEI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. SE UNO SOLO DI ESSI ERA FAVOREVOLE ALL'ACCETTAZIONE, L'USUFRUTTO LEGALE SPETTA ESCLUSIVAMENTE A LUI. (1) 12. TUTELA e EMANCIPAZIONE (1) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio

17 Corso di Istituzioni di diritto privato APERTURA DELLA TUTELA SE ENTRAMBI I GENITORI SONO MORTI O PER ALTRE CAUSE NON POSSONO ESERCITARE LA PATRIA POTESTÀ, SI APRE LA TUTELA PRESSO IL TRIBUNALE DEL CIRCONDARIO DOVE È LA SEDE PRINCIPALE DEGLI AFFARI E INTERESSI DEL MINORE. SE IL TUTORE È DOMICILIATO O TRASFERISCE IL DOMICILIO IN ALTRI CIRCONDARIO, LA TUTELA PUÒ ESSERE IVI TRASFERITA CON DECRETO DEL TRIBUNALE. 13. Istituti di assistenza dei minori e ADOZIONE È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli Adozione ed affidamento dei minori L adozione: le origini L ADOZIONE ROMANA L adozione è stata per secoli, e nella sua tradizione romanistica, un istituto privato, a prevalente contenuto patrimoniale. Il diritto romano classico conosceva l adoptio e l adrogatio che implicavano l assunzione di una persona sotto la potestà di un pater familias con conseguente interruzione di ogni rapporto con la famiglia di origine. In epoca giustinianea fu introdotta la adoptio minus plaena che non interrompeva del tutto i rapporti con la famiglia di origine Adozione romana Evoluzione della disciplina della adozione Nerva adotta Traiano come suo successore. Alla morte di Nerva, Traiano gli succedette sul trono (98 d.c.) Nerva Traiano Con i secoli bui l adozione quasi scomparve, e vi fu chi, lavorando al progetto del Codice civile unitario del 1865, propose addirittura di abolirla del tutto. Sopravvisse nella sua funzione più tradizionale allo scopo di permettere a coloro che non hanno avuto figli o li hanno perduti di crearsi una filiazione civile (adoptio imitatur naturam) in quanto non sorge per vincolo di sangue, ma per volontà dell adottante. Di regola si adottava chi era già maggiore di età (il Codice napoleonico richiedeva la maggiore età dell adottato); i codici preunitari non fissavano limiti e quindi vi fu qualche caso di adozione di minori 17

18 Corso di Istituzioni di diritto privato Evoluzione della disciplina della adozione Dopo la Grande Guerra, l'elevatissimo numero di caduti indusse l'opinione pubblica e lo Stato ad intervenire per permettere l'ingresso in nuove famiglie degli orfani di guerra. Fu quindi nel Decreto legge 31 luglio 1919 n contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra che si tolse ogni limite all'età dell'adottato. L'adozione cominciò ad essere considerata come un istituto diretto a favorire i minori, e non più chi non aveva figli Evoluzione della disciplina della adozione Il Codice del 1942 disciplinò l adozione modellandola sulla D. Legge del 1919, affiancandola all affiliazione (oggi abrogata) ed ad altri istituti di assistenza. L adottato conservava, però, tutti i diritti e i doveri verso la famiglia d origine. Evoluzione della disciplina della adozione Dopo il Codice del 1942 la disciplina dell adozione è stata più volte modificata. Si guarda all interesse dell adottato e non a quello della famiglia adottante. Evoluzione della disciplina della adozione nel 1967 viene introdotta la legge di adozione speciale Nel 1983 si ha la legge di riforma (la n. 184) il modello di adozione legittimante rimane quello della legge del 67 viene però esteso ai bambini con più di 8 anni e ai minori in situazioni di abbandono Nel 2001 tale legge di riforma viene modificata in alcune sue parti si è elevata a 45 anni la differenza massima di età tra adottanti e adottato TIPO ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA ADOZIONE (ADOZIONE LEGITTIMANTE) ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI ADOZIONE INTERNAZIONALE L ADOZIONE FONTI REGOLATA DAL TITOLO VIII DEL CODICE (ARTT ) REGOLATA DALLA L. 4 MAGGIO 1983 N. 184, TITOLO II (ARTT. 4-28) REGOLATA DALLA L. 4 MAGGIO 1983 N. 184, TITOLO IV (ARTT ) REGOLATA DALLA L. 4 MAGGIO 1983 N. 184, TITOLO III, COME MODIFICATA DALLA L. 31 DICEMBRE 1998 N. 476 E PERMESSA ALLE PERSONE CHE NON HANNO DISCENDENTI LEGITTIMI E CONSENTITA A FAVORE DI MINORI DICHIARATI IN STATO DI ADOTTABILITÀ E CONSENTITA A FAVORE DI MINORI SENZA CHE CI SIA BISOGNO DI DICHIARARLI IN STATO DI ADOTTABILITÀ RIGUARDA L ADOZIONE DI MINORI STRANIERI 14. ADOZIONE (c.d. LEGITTIMANTE) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli 18

19 Corso di Istituzioni di diritto privato Adozione Adozione L adottato cessa ogni rapporto con la famiglia di origine e diviene figlio degli adottanti, stabilendo un legame di parentela con tutti gli ascendenti e discendenti L adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni e tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono idonei fisicamente e moralmente ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando. I coniugi adottanti devono essere idonei a educare ed istruire i minori che intendono adottare, e devono essere in grado di mantenerli. L adozione è consentita in favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità. Adozione Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori in situazione di abbandono. Sono in situazione di abbandono i minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedere. Sono altresì in stato di abbandono i minori ricoverati presso istituti di assistenza. ADOTTANTI coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale nemmeno di fatto ADOTTANDO minori abbandonati dichiarati in stato di adottabilità CONDIZIONE DEL MINORE PRESUPPOSTO REQUISITI DEGLI ADOTTANTI PROVVEDIMENTO CHE DA LUOGO ALLA ADOZIONE EFFETTI PER LA FAMIGLIA ADOTTIVA EFFETTI PER LA FAMIGLIA DI ORIGINE Adozione Minore di anni 18 che si trovi in stato di abbandono Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in stato di abbandono pronunciata dal Tribunale dei minorenni Coniugi ritenuti idonei. L adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni tra i quali non sussista separazione personale nemmeno di fatto e che siano idonei ad educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Il Tribunale dei minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall affidamento preadottivo verifica che ricorrano tutte le condizioni di legge e, con decreto motivato, dispone di far luogo alla adozione. Per effetto della adozione l adottato acquista il titolo di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome. Con l adozione cessano i rapporti dell adottato con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali. 15. ADOZIONE in casi particolari (art. 44 / 57 L. 4 maggio 1983 n. 184) 19

20 Corso di Istituzioni di diritto privato Adozione in casi particolari Adozione c. d. ordinaria I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di abbandono: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge ; c) quando il minore presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale ed è orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'adozione è consentita anche in presenza di figli L adottato mantiene tutti i diritti ed i doveri nei confronti della propria famiglia di origine L adottato assume il cognome dell adottante e lo aggiunge al proprio L adozione non induce alcun rapporto tra l adottato e i parenti dell adottante 16. ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA (art. 291 / 314 c.c.) Adozione di persone maggiori di età L'adozione di persone maggiori di età è ciò che residua della adozione ordinaria del codice del È oggi un istituto di rara applicazione. L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Adozione di persone maggiori di età L'adottato mantiene diritti e doveri verso la famiglia di origine, escludendo, però, secondo l'art. 300, qualsiasi rapporto verso i parenti dell'adottante. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati (art. 297). L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (299). L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (art. 300). L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione sul patrimonio dell'adottato (art. 304), mentre l'adottato è erede degli adottanti. 17. ADOZIONE INTERNAZIONALE 20

21 Corso di Istituzioni di diritto privato Adozione internazionale Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1993) Si intende per adozione internazionale l'adozione del minore cittadino italiano da parte di adottanti cittadini stranieri, e l'adozione, di solito all'estero, di un minore straniero da parte di cittadini italiani Interesse del minore: deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione Istituzione delle Autorità centrali e degli Enti Autorizzati (regolamentare le modalità di ricerca e abbinamento) Ogni stato deve adottare misure adeguate per consentire la permanenza del minore nella sua famiglia di origine (che il ricorso all adozione sia l ultima possibilità) Adozione internazionale Adozione internazionale La legge 476/98 in materia di adozione internazionale applica i principi della convenzione dell Aja e Sviluppa la cooperazione internazionale Mira a ridurre le lunghe attese Mira ad eliminare il mercato del bambino straniero Promuove percorsi di preparazione per le coppie aspiranti adottive Promuove le competenze degli operatori Le persone residenti in Italia idonee all'adozione presentano una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni il quale ne accerta l'idoneità. Ciò fatto, gli aspiranti all'adozione conferiscono incarico di curare la procedura di adozione ad un ente autorizzato (29-bis L. adozione) 18. Affidamento dei minori Vi possono essere situazioni temporanee nelle quali il minore si trovi privo di un ambiente familiare idoneo Affidamento dei minori Vi possono essere situazioni temporanee nelle quali il minore si trovi privo di un ambiente familiare idoneo. A risolvere queste situazioni temporanee e contingenti provvede l'istituto dell'affidamento dei minori. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 maggio 1983 n. 184, il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. 21

22 Corso di Istituzioni di diritto privato 19. GLI ALIMENTI Gli alimenti sono le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico GLI ALIMENTI Gli alimenti sono le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico. GLI ALIMENTI Il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno. Occorre altresì dimostrare l'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa PERSONE OBBLIGATE AGLI ALIMENTI ART. 433 ALL OBBLIGO DI PRESTARE GLI ALIMENTI SONO TENUTI, NELL ORDINE: 1) IL CONIUGE 2) FIGLI, ANCHE ADOTTIVI E, IN LORO MANCANZA, I DISCENDENTI PROSSIMI; 3) I GENITORI E, IN LORO MANCANZA, GLI ASCENDENTI PROSSIMI, GLI ADOTTANTI; 4) I GENERI E LE NUORE; 5) IL SUOCERO E LA SUOCERA; 6) I FRATELLI E LE SORELLE GERMANI O UNILATERALI, CON PRECEDENZA DEI GERMANI SUGLI UNILATERALI. GLI ALIMENTI E altresì tenuto agli alimenti l adottante (art.436) e il donatario (437), nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio. Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto (art.443) 22

Codice Civile. Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n. 262. Libro Primo Delle persone e della famiglia

Codice Civile. Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n. 262. Libro Primo Delle persone e della famiglia Codice Civile Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n. 262 Libro Primo Delle persone e della famiglia Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età Capo I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei

Dettagli

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che

Dettagli

ART. 315/333 DEL CODICE CIVILE. Titolo IX Della potestà dei genitori. Art. 315. Doveri del figlio verso i genitori.

ART. 315/333 DEL CODICE CIVILE. Titolo IX Della potestà dei genitori. Art. 315. Doveri del figlio verso i genitori. ART. 315/333 DEL CODICE CIVILE Titolo IX Della potestà dei genitori Art. 315. Doveri del figlio verso i genitori. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze

Dettagli

ASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE. Cento, 14 marzo 2012

ASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE. Cento, 14 marzo 2012 ASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE Cento, 14 marzo 2012 I doveri-diritti dei genitori Art.30 Cost.: E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli...

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Legge 19 ottobre 2015 n. 173

Legge 19 ottobre 2015 n. 173 Legge 19 ottobre 2015 n. 173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2015) Entrata

Dettagli

Associazione C rescere

Associazione C rescere Organizzazione di Volontariato Associazione C rescere con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n 460/1997 Via Massarenti 11-40138 Bologna presso la Clinica Pediatrica

Dettagli

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla

Dettagli

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO Relatore: avv. Maria Teresa Saporito CAMERA PER I MINORI DI SALERNO ANNA AMENDOLA Salerno, 27 maggio 2010 LA FILIAZIONE NATURALE L acquisto dello status di figlio naturale

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

MODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI FILIAZIONE NATURALE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA

MODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI FILIAZIONE NATURALE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA MODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI FILIAZIONE NATURALE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA (Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915

Dettagli

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti LA SUCCESSIONE (4) La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela 4. La succesione

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

D.Lgs n. 154/2013 in vigore dal 7 febbraio 2014 Decreto filiazione

D.Lgs n. 154/2013 in vigore dal 7 febbraio 2014 Decreto filiazione LA LEGGE 10 DICEMBRE 2012 N. 219 HA INTRODOTTO MODIFICHE DI DIRITTO NELLA DELICATA MATERIA DELLA PROTEZIONE DEL MINORE INTRODUCENDO NELL ORDINAMENTO LA CONDIZIONE UNITARIA DI FIGLIO SENZA PIÙ DISTINZIONI

Dettagli

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

CONVIVENTI E COPPIE GAY: I NUOVI DIRITTI AGGIORNAMENTI

CONVIVENTI E COPPIE GAY: I NUOVI DIRITTI AGGIORNAMENTI CONVIVENTI E COPPIE GAY: I NUOVI DIRITTI AGGIORNAMENTI Il Parlamento ha approvato la legge che istituisce l unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto. Per quanto

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della Collana... pag. V Introduzione...» VII Indice Sommario...» XI

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della Collana... pag. V Introduzione...» VII Indice Sommario...» XI INDICE-SOMMARIO Presentazione della Collana... pag. V Introduzione...» VII Indice Sommario...» XI CAPITOLO I CENNI STORICI: EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI ADOZIONE 1. Introduzione... pag. 1 2. L'istituto dell'adozione

Dettagli

LA FILIAZIONE E L ADOZIONE

LA FILIAZIONE E L ADOZIONE Capitolo V LA FILIAZIONE E L ADOZIONE Sommario: 1. La filiazione: profili generali. 2. I diritti e i doveri dei figli. 3. La responsabilità genitoriale e l usufrutto legale sui beni dei figli. 4. La presunzione

Dettagli

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2514-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) E DAL MINISTRO

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

i limiti di età dei coniugi adottanti L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 l età dell'adottando.

i limiti di età dei coniugi adottanti L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 l età dell'adottando. CHE COS' E' L'ADOZIONE? E' l'istituto giuridico che tende a garantire al bambino in stato di abbandono il diritto a vivere serenamente all'interno di una famiglia. La legge n. 476 del 31 dicembre 1998

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3461

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3461 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3461 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BUGNANO, LANNUTTI e MASCITELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2012 Modifiche alla legge 4 maggio 1983,

Dettagli

Nel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge.

Nel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge. Codice Civile Il Codice civile è il principale corpus normativo del diritto privato, ossia quella branca del diritto che regola i rapporti giuridici tra i privati cittadini, sia nella sfera personale e

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI TUTELA PATRIMONIALE FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ. Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ.

Dettagli

L. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli.

L. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli. L. 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50) Art.1 Modifiche al codice civile. 1. L'articolo

Dettagli

UNA LEGGE CHE METTE AL CENTRO LA TUTELA DEL DIRITTO DEI MINORI AFFIDATI ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA

UNA LEGGE CHE METTE AL CENTRO LA TUTELA DEL DIRITTO DEI MINORI AFFIDATI ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA TAVOLO NAZIONALE AFFIDO UNA LEGGE CHE METTE AL CENTRO LA TUTELA DEL DIRITTO DEI MINORI AFFIDATI ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA Prime riflessioni sulle modifiche introdotte dalla Legge n. 173/2015 Modifica alla

Dettagli

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA CAPITOLO SECONDO IL MATRIMONIO

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA CAPITOLO SECONDO IL MATRIMONIO INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA 1. La nozione di famiglia............................................ p. 1 2. (segue) Famiglia parentale e famiglia nucleare.......................» 5 3. (segue)

Dettagli

L acquisto della cittadinanza italiana

L acquisto della cittadinanza italiana Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3338 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE e MARINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2005 Modifiche alla legge

Dettagli

I doveri di solidarietà familiare. Premessa 31 1. Il principio di solidarietà nella Costituzione e nel diritto di famiglia

I doveri di solidarietà familiare. Premessa 31 1. Il principio di solidarietà nella Costituzione e nel diritto di famiglia Sommario XI Premessa alla nuova edizione Capitolo 1 Solidarietà familiare e sicurezza sociale nell assistenza alla famiglia 1 1. L assistenza (nella e) alla famiglia nel diritto delle persone fisiche 6

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres.

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Assegnazione della casa familiare Box auto Assenza del vincolo pertinenziale-

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDO FAMILIARE

REGOLAMENTO PER L AFFIDO FAMILIARE REGOLAMENTO PER L AFFIDO FAMILIARE approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n. 10 del 14/07/2009 PRINCIPI GENERALI Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria

Dettagli

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1245

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1245 Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1245 Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli 01/02/2016-13:43 Indice 1. DDL S. 1245

Dettagli

Separazione e divorzio

Separazione e divorzio Separazione e divorzio Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 i coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni

Dettagli

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA A decorrere dal 1 gennaio 2007 le deduzioni per oneri di famiglia previste dall art. 12 del TUIR sono sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, co.

Dettagli

La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO

La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO La Legge n. 54/2006 ha disposto che, in caso di separazione o divorzio, il giudice disponga, come regola generale, l AFFIDAMENTO CONDIVISO in base al quale i figli restano affidati ad entrambi i genitori

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

UNIONE ITALIANI NEL MONDO

UNIONE ITALIANI NEL MONDO IM UNIONE ITALIANI NEL MONDO CITTADINANZA ITALIANA DIRITTI E PROCEDURE Introduzione Il possesso della cittadinanza italiana indica l appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti

Dettagli

Norma. Laura Landi - avvocato

Norma. Laura Landi - avvocato Laura Landi Norma legge 4 maggio 1983, n. 184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori Modificata da Legge 28 marzo 2001, n. 149 Diritto del minore ad una famiglia Laura Landi - avvocato

Dettagli

Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze)

Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) Servizio Socio Assistenziale Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) Domanda per la richiesta dell assegno di maternità ai sensi dell art. 66 della legge 448/98 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Dettagli

LA STRADA DELL'ADOZIONE

LA STRADA DELL'ADOZIONE LA STRADA DELL'ADOZIONE FONTE: Commissione per le Adozioni Internazionali 2011 1ª TAPPA : La dichiarazione di disponibilità TEMPI: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che

che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che sono regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato (solo nel caso in cui l evento si sia verificato

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

A T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta.

A T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta. DDL APPROVATO DEFINITIVAMENTE IN DATA 22 APRILE 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (GU: non ancora pubblicato)

Dettagli

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il mantenimento dei figli maggiorenni Il mantenimento dei figli maggiorenni Di Germano Palmieri L articolo 30 della Costituzione italiana sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori

Dettagli

TRIBUNALE DI. Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL

TRIBUNALE DI. Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL TRIBUNALE DI Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PER \\server\data\sito studio\formule\ricorso per

Dettagli

AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1

AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1 AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori 1 Legge n. 54 del 2006 Diritto alla bigenitorialità Tipi di affidamento Esercizio della potestà I tempi dei figli Assegnazione della casa familiare Assegno di mantenimento

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta: Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale

Dettagli

Ordine dei Dottori Agronomi. delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara

Ordine dei Dottori Agronomi. delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara LA SUCCESSIONE EREDITARIA Norme previste dal Codice Civile Consistenza dell asse ereditario Valutazione dell

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

3. Maternità e Paternità in

3. Maternità e Paternità in 3. Maternità e Paternità in CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non lavorano al momento del parto (o dell ingresso in

Dettagli

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita 5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE 5.1 La dichiarazione di nascita La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio per l iscrizione del/della neonato/a nel registro comunale dello stato civile (D.p.r.

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità Modifica delle norme di tutela della maternità È stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 26 giugno 2015 Supplemento ordinario n. 34, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 "Misure per la conciliazione

Dettagli

IL RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO

IL RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO Cendon / Book Collana diretta da Bruno de Filippis I DIRITTI DEL PRIMO LIBRO DEL CODICE CIVILE 01 IL RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO DOPO LA RIFORMA DEL 2013 Bruno de Filippis Edizione NOVEMBRE

Dettagli

SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) IL RAPPORTO GIURIDICO Il rapporto giuridico è una relazione tra due soggetti regolata dal diritto. corrisponde

Dettagli

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (G.U. 11 maggio 2015 n. 107) Entrata in vigore: 26

Dettagli

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido >> Perché l'affido familiare dei minori >> Che cos'é l'affido >> Chi può fare l'affido e come >> Tipologie dell'affido >> Le forme dell'affido >> I soggetti dell'affido >> I soggetti dell'affido Il bambino/ragazzo:

Dettagli

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE, AI SENSI DELL ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2012, N. 219. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO Prot. n. 50 - Ufficio V Data Roma,

Dettagli

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) e-parl 26.09.2012 17:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli

ARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG

ARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG ARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG 20.12.2002) (Pubblicato nel supplemento straordinario alla G.U. - 4^ s.s. del 28.03.2003)

Dettagli

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE SLM STUDIO LEGALE MAGRI

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE SLM STUDIO LEGALE MAGRI REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE STUDIO LEGALE MAGRI SLM INDICE INTRODUZIONE ALLE PRINCIPALI NOVITÀ PAG. 3 MODIFICHE CODICE CIVILE - LIBRO PRIMO... PAG. 5 MODIFICHE CODICE

Dettagli

LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1 GENNAIO CON LA LEGGE 219/2012.

LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1 GENNAIO CON LA LEGGE 219/2012. A002569,1 A002569 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da il sole24 ore del 7/1/2013, di Giorgio Vaccaro, giornalista. (legge 219/2012) Per la

Dettagli

Genitori adottivi o affidatari

Genitori adottivi o affidatari Genitori adottivi o affidatari Congedo di maternità Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione nazionale,

Dettagli

i diritti dei membri della famiglia legittima.

i diritti dei membri della famiglia legittima. Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della

Dettagli

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA

Dettagli

Instabilità coniugale

Instabilità coniugale Instabilità coniugale Il fenomeno delle famiglie divise: separazioni, annullamenti, divorzi Elaborazione di G Vettorato dalla tesi dottorale di Elena Margiotta, IL PROCESSO DI EMANCIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4478 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BELLILLO, ADDUCE, ANGIONI, BIELLI, BOGI, BULGARELLI, COLUCCINI, MAURA COSSUTTA, DEIANA, MAZZARELLO,

Dettagli

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale) Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Codice civile svizzero (Responsabilità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Le modifiche sono scritte in rosso grassetto corsivo Modifiche all articolo 2 Testo vigente Art. 2 - Requisiti

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del

Dettagli

Grillini Titti De Simone 1 Rivolta Titti De Simone 2. Patto Civile di Solidarietà e Unione di Fatto. Patto civile di solidarietà

Grillini Titti De Simone 1 Rivolta Titti De Simone 2. Patto Civile di Solidarietà e Unione di Fatto. Patto civile di solidarietà Grillini Titti De Simone 1 Rivolta Titti De Simone 2 3296 Ottobre 2002 3308 Ottobre 2002 4334 Ottobre 2003 5321 Ottobre 2004 Titolo proposta Ispirazione Obiettivi Patto Civile di Solidarietà e Unione di

Dettagli

DICHIARANO DI ESSERE DISPONIBILI ALL ADOZIONE DI UN MINORE STRANIERO (adozione internazionale)

DICHIARANO DI ESSERE DISPONIBILI ALL ADOZIONE DI UN MINORE STRANIERO (adozione internazionale) Al Tribunale per i minorenni di Trento I sottoscritti coniugi: cognome e nome (marito) nato a il cognome e nome (moglie) nato a il residenti in prov. via Cap. tel. ASL n. di coniugati (data) luogo prov.

Dettagli

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; 1. Che cosa si intende per gerarchia delle fonti? a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; c) La

Dettagli

REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati

REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati AREA DELLA PREVIDENZA REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA Capo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento reca disposizioni a tutela della maternità

Dettagli

ADOZIONI ADOZIONE. Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato

ADOZIONI ADOZIONE. Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato ADOZIONI ADOZIONE Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato 1 Un po di storia.. tutelare le aspettative di successione prima Legge 431/1967

Dettagli

Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00

Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00 Diritto in diretta l'avv. Daniela Bardoni risponderà ai quesiti degli ascoltatori. Per aiutarvi nelle controversie grandi e piccole della vita quotidiana Partecipa in diretta 06 899291 Sms/Wapp 393 8992913

Dettagli

REGOLAMENTO. Bonus Bebè

REGOLAMENTO. Bonus Bebè COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI Piazza IV Novembre 08030 NURAGUS Tel. 0782/82101-821003 - Fax 0782/818063 segrcomune.nuragus@tiscali.it P.IVA 00697840916 C.F. 81000190918 REGOLAMENTO Bonus Bebè

Dettagli

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI Nota per la stampa LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI 1. Scopo della riforma In base all attuale testo del codice civile (art. 458) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia

Dettagli

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni, con atti successivi.

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni, con atti successivi. Legge n. 476/98 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio

Dettagli

Concessione della cittadinanza

Concessione della cittadinanza CITTADINANZA ITALIANA Criteri ispiratori della normativa in materia di cittadinanza La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato

Dettagli

L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali

L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali L affido in Italia: dalle prime esperienze all attuale normativa giuridica L affido, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi Sociali Interventi della dott.ssa Barbara Montisci,, Giudice Onorario del T.M.

Dettagli

Nuovi compiti dell Ufficiale di Stato Civile Separazioni e divorzi davanti all avvocato o all ufficiale di stato civile (D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014) Palazzo di Giustizia di Firenze - Dott.ssa

Dettagli

Unione domestica registrata: modo d uso. Circolo dei giuristi, 14 giugno 2007 Emanuela Epiney-Colombo

Unione domestica registrata: modo d uso. Circolo dei giuristi, 14 giugno 2007 Emanuela Epiney-Colombo Unione domestica registrata: modo d uso Circolo dei giuristi, 14 giugno 2007 Emanuela Epiney-Colombo Indice Introduzione Registrazione Effetti Conclusioni Unione domestica registrata 2 I. Introduzione

Dettagli

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1 INDICE Prefazione...p. XV La filiazione: profili generali... 1 I AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ Introduzione... 9 1 Disconoscimento della paternità in caso di mancata prova dell adulterio della

Dettagli

Codice Civile. Libro I Delle persone e della famiglia. Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

Codice Civile. Libro I Delle persone e della famiglia. Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio Codice Civile Libro I Delle persone e della famiglia Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio Capo I Dei diritti e doveri del figlio Art. 316. Responsabilità genitoriale.

Dettagli

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI

Dettagli

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI CARLINO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012 AFFISSO all albo pretorio dal

Dettagli

Città di Somma Vesuviana

Città di Somma Vesuviana Città di Somma Vesuviana Provincia di Napoli Ufficio di Stato Civile - Posizione Organizzativa n.1 Separazione e divorzio (consensuali) DESCRIZIONE - COS'È - CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA - MODALITÀ I coniugi

Dettagli