REGOLAMENTO COMUNALE DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO DEI RICOVERI IN REGIME TEMPORANEO PRESSO LA RSA N. IOTTI DI MONTERONI D ARBIA FINALITA DELLA STRUTTURA
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- Edoardo Martini
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1 ALLEGATO A) Modificato con le determinazioni del C.C. n. 53 del REGOLAMENTO COMUNALE DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO DEI RICOVERI IN REGIME TEMPORANEO PRESSO LA RSA N. IOTTI DI MONTERONI D ARBIA FINALITA DELLA STRUTTURA ART. 1 La RSA Nilde Iotti è una struttura pubblica di accoglienza residenziale con finalità socioassistenziali ad utenza diversificata per persone autosufficienti e non autosufficienti. Il Comune di Monteroni d Arbia, quale ente gestore della R.S.A./C.D. Nilde Iotti - autorizzata al funzionamento per complessivi n 50 p.l. di cui 39 residenziali per persone non autosufficienti e 6 posti semiresidenziali per persone non autosufficienti ( Centro Diurno ) dal Comune medesimo con atto prot. n 3553/10 - intende dotarsi del presente regolamento per gestire l accesso per n. 5 posti in regime privatistico in favore di persone non autosufficienti, non altrimenti assistibili a domicilio, nel pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia e nell ambito della programmazione degli interventi sociosanitari concordata con la Società della Salute Senese. SOGGETTI SOCIALI ASSISTIBILI ART. 2 Ai fini del presente Regolamento, si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia, delle abilità fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone. Le condizioni di non autosufficienza possono presentarsi sotto forma di disabilità psicofisica e mentale. Le caratteristiche della non autosufficienza sono determinate dall'età delle persone, dalle distinzioni di genere, dai tempi e dai modi di insorgenza della disabilità. Il ricovero è finalizzato all accoglienza temporanea dell ospite, con l obiettivo di sostenere il nucleo familiare sostituendolo per periodi definiti e programmati nei compiti di assistenza, al fine di consentire un sollievo ai familiari in previsione di un successivo rientro dell anziano al proprio domicilio. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, con attribuzione di criterio di priorita ( 3 punti ). Gli interventi possono essere rivolti anche ai cittadini residenti nelle zone del Distretto socio Sanitario ( Monteroni d Arbia e Murlo ) ( punti 2 ). Possono fare richiesta, altresì, i cittadini residenti nei Comuni della Zona Senese ( punti 1).
2 Le ammissioni possono riguardare tutti i cittadini non autosufficienti, secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni sancite dal Regolamento unico di accesso ai servizi della Società della Salute Senese. Le ammissioni alla struttura possono essere accolte nei seguenti casi: Sollievo familiare ( necessità della famiglia di avere un periodo di sollievo dal carico assistenziale ); Condizioni di non autosufficienza temporanea ( es. dimissioni ospedaliere ecc.. ); Aggravamento delle condizioni di salute per soggetti già in lista d attesa per le strutture convenzionate; Utilizzo momentaneo della condizione di residenzialità da parte degli ospiti del centro diurno per periodi inferiori a 10 giorni. Il Comune di Monteroni d Arbia si riserva di valutare, in via prioritaria, particolari condizioni di bisogno per le quali, a fronte di apposito provvedimento, autorizza l ammissione in struttura anche in presenza di una lista d attesa. REQUISITI PER L AMMISSIONE ART.3 Per essere inseriti nella struttura è necessario essere in possesso della valutazione del grado di non autosufficienza o certificato di grave disabilità ai sensi della L.R n. 66. E necessaria, inoltre, la sussistenza delle condizioni qui indicate - residenza nel Comune di Monteroni d Arbia, in un Comune della zona del Distretto Socio assistenziale o in altro Comune della zona senese; - presentazione dell istanza su apposito modulo rilasciato dai Servizi Sociali del Comune o dalla RSA N.Iotti ; - essere in possesso del Progetto Assistenziale Personalizzato elaborato dalla Unità di Valutazione Multidimensionale dell A.USL o, in mancanza, di apposita certificazione del medico di base che attesta la non autosufficienza anche temporanea ( caso complesso ); - segnalazione al Punto Insieme del caso complesso ( quest ultima solo nel caso in cui il soggetto non sia già in lista d attesa presso una struttura pubblica o convenzionata ). ACCESSO AL SERVIZIO ART. 4 L accesso e l erogazione della prestazione possono essere attivati: 1. da parte del diretto interessato;
3 2. da parte di un componente della famiglia. La domanda deve essere presentata presso l Ufficio Servizi Sociali del Comune, in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati ed allegando la documentazione di cui all art. 3. L Ufficio Servizi Sociali ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l istruttoria della pratica, anche attraverso l istituto dell autocertificazione. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il cittadino ritiene utili ai fini della valutazione della propria domanda. L impegno di pagamento deve essere sottoscritto dal richiedente e/o dai parenti prossimi che fanno richiesta del servizio. Il servizio è erogato a costo intero. Ai sensi e per gli effetti della L , n. 241, l interessato viene informato dal responsabile del procedimento dell avvio dell istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell esito finale dello stesso. L ufficio cura l istruttoria della pratica in collaborazione con il personale della RSA (Direttore, Infermiere e personale specializzato nel progetto di intervento). La pratica istruita secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al Direttore della struttura per i provvedimenti amministrativi di competenza previsti per il ricovero. COMUNICAZIONI ART. 5 La decisione, da assumere entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, deve contenere: a) in caso di accoglimento, l indicazione delle prestazioni, l ammontare e la durata dell intervento; b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego. Il provvedimento deciso è comunicato per iscritto al richiedente. Viene redatta una lista d attesa per le richieste non evase per carenza di posti, che saranno esaminate con carattere di priorità ( punteggio attribuito in base alla residenza ) e nell ordine cronologico di presentazione, a condizione che nelle nuove domande presentate vi sia parità di bisogno di intervento.
4 DURATA DEL RICOVERO ART. 6 La durata del ricovero temporaneo è stabilita da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 90 giorni, prorogabile ulteriormente in caso di particolari esigenze sopravvenute, certificate dal medico di fiducia e dietro parere positivo del Direttore della Struttura e dell ufficio Servizi Sociali del Comune. In questo caso prevale l esigenza manifesta della continuità della prestazione erogata rispetto all eventuale diritto all accesso al servizio di chi si trova in lista d attesa. Ricoveri più lunghi saranno possibili solo nel caso di disponibilità dei posti letto in assenza di domande in lista d attesa. Sulla richiesta si esprime l Ufficio Servizi Sociali, dietro parere vincolante del Direttore della RSA. Sono ammessi ricoveri per periodi inferiori a 10 giorni, solo nel caso in cui la richiesta provenga dai familiari di un ospite del Centro Diurno della residenza, per motivi afferenti la necessità di provvedere all ospite anche durante la notte. In tal caso l ipotesi di accoglienza minima è resa possibile dalla circostanza che l ospite è già all interno della struttura ed un suo soggiorno residenziale breve non verrebbe a gravare sulle sue condizioni di accoglienza e di organizzazione del servizio. La richiesta è soggetta, comunque, a valutazione discrezionale degli uffici preposti al servizio e del responsabile della struttura, che dovranno esprimere parere positivo in merito all accoglienza. PAGAMENTO DELLA RETTA ART. 7 Per le prestazioni di cui al presente regolamento, l importo giornaliero è fissato in Euro 78,00=. Annualmente la quota viene stabilita dal Comune di Monteroni d Arbia. Il pagamento da parte dell ospite e/o parenti deve avvenire come indicato nella comunicazione di accettazione di ammissione. La quota a carico del residente e/o familiari sarà riscossa dal Comune previa fatturazione mensile. Qualora la retta a carico del soggetto di cui sopra non venisse corrisposta interamente potranno essere promosse le dimissioni della persona, con preavviso di tre giorni, salvo il recupero legale delle somme dovute, maggiorate dei relativi interessi.
5 Nel caso di assenza dalla struttura per ricoveri ospedalieri, la retta verrà ridotta del 25% a partire dal quinto giorno di assenza, con diritto a conservazione del posto per un periodo non superiore a trenta giorni, decorso il quale si dispongono le dimissioni dell ospite. I ritardi nell ingresso, dopo aver provveduto all accettazione del posto, non esonerano dal pagamento della retta. PRENOTAZIONE DEL POSTO ART. 8 E ammessa la possibilità di riservare un posto temporaneo al soddisfacimento delle esigenze delle famiglie che nei mesi di giugno, luglio ed agosto intendono usufruire dell accoglienza e dell assistenza della struttura per un loro parente, durante il periodo delle ferie estive. Può essere presentata richiesta a partire dal mese di maggio, per periodi non inferiori a 10 giorni. Nel caso di richieste per periodi già occupati, viene stilata una lista d attesa in base alla data di presentazione della domanda. Le richieste vengono accolte solo nel caso in cui ci sia in disponibilità il posto da destinare a questa funzione nel periodo indicato per la prenotazione (maggio). Detto posto sarà destinato esclusivamente a questa funzione, per i mesi indicati, e per tutto il periodo sarà esclusa la sua assegnazione per le richieste in lista d attesa. TIPOLOGIA DELL OSPITALITA ART. 9 Il richiedente, all atto dell ammissione, indica oltre ai propri dati anagrafici, nomi e indirizzi dei familiari o conoscenti ai quali la RSA può rivolgersi in caso di necessità. All ospite vengono garantite tutte le prestazioni di cura e di assistenza alla persona proprie della struttura di accoglienza. La RSA eroga le seguenti tipologie di servizi: 1. cura dell igiene della persona; 2. assistenza per il soddisfacimento dei bisogni primari della persona; 3. lavanderia stireria e guardaroba; 4. pulizia e gestione igienico-sanitaria degli ambienti; 5. ristorazione; 6. attività di animazione e di socializzazione; 7. servizio religioso.
6 I residenti della struttura fruiscono delle normali prestazioni organizzate sul territorio e derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale. Ciascuna persona fa scelta del proprio medico. Le prestazioni a prevalente carattere sanitario riguardano inoltre: 1. assistenza infermieristica; 2. assistenza alla persona; 3. fisioterapia e riabilitazione. L assistenza ai residenti viene fornita sulla base del Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) e conseguente Progetto Operativo Assistenziale (POA), che definiscono gli obiettivi sociali, sanitari e riabilitativi da perseguire e le azioni per il loro raggiungimento. Tali Piani vengono periodicamente aggiornati tenendo conto dell esito del periodo iniziale di inserimento nella struttura e dell evoluzione nel tempo della situazione complessiva della persona e del livello di intensità del bisogno. ALLOGGIO ART. 10 All atto dell ingresso alla persona viene assegnato un alloggio in base alle disponibilità della struttura. Non è prevista l assegnazione di camere singole sulla base dell anzianità, ma l assegnazione degli alloggi è valutata secondo le condizioni del soggetto. VESTIARIO E DOTAZIONE PERSONALE ART. 11 Al momento dell accoglienza nella struttura viene fornito alla persona o ai suoi familiari l elenco della dotazione di indumenti personali necessari, ai quali è preferibile sia applicata, a cura dei familiari, un etichetta di identificazione. DIMISSIONI E ALLONTANAMENTO DEL RESIDENTE ART. 12 Il residente può disdettare l alloggio, prima del termine del periodo temporaneo, con preavviso di 7 giorni a mezzo di raccomandata alla RSA o al Comune che ha assunto l impegnativa dell ammissione.
7 NORMA FINALE ART. 13 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme che regolamentano la Residenza Sanitaria Assistenziale nonché le vigenti disposizioni di legge in materia.
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