STATUTO dell Associazione di Promozione Sociale AMICI DEI POPOLI ROMA
|
|
- Massimiliano Morandi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI STATUTO dell Associazione di Promozione Sociale AMICI DEI POPOLI ROMA Art. 1 DENOMINAZIONE E costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e nel rispetto delle norme del codice civile, l associazione di promozione sociale denominata Amici dei Popoli Roma, che da qui in poi, in questo testo, sarà chiamata l'associazione. I contenuti e la struttura dell associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, tutela dei diritti inviolabili della persona e democrazia che consentono l effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell organizzazione stessa. L'associazione si ispira ai principi della ONG (Organismo Non Governativo) Amici dei Popoli. Art. 2 SEDE L associazione ha carattere nazionale ed ha sede legale in Roma, in Via Riccardo Guruzian, Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell ambito della stessa città, nonché istituire sedi locali e sezioni distaccate in altre città della Regione Lazio e su tutto il territorio nazionale. Art. 3 DURATA La durata dell associazione è illimitata. Art. 4 SCOPI E FINALITA 1. L associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. 2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. 3. L associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e promozione socio-culturale, sia sul territorio nazionale che internazionale. Individua nei diritti umani universali, nella pace, nella costruzione della cittadinanza e della solidarietà globali, nella lotta alla povertà, nell obiezione verso qualsiasi forma di violenza e ingiustizia, nello scambio tra culture, nella promozione dell arte e di ogni forma di espressività artistica, i propri criteri di azione comune. 4. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. 5. Le finalità che l associazione si propone sono in particolare: la promozione, l educazione, l informazione, la formazione, la sensibilizzazione ai temi della solidarietà sociale, della pace, della giustizia, della mondialità, dell intercultura, dei diritti umani universali, nazionali ed internazionali; la promozione sociale volta alla riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali, nel Nord e nel Sud del mondo; la promozione di una cultura della mondialità, del volontariato, della cittadinanza attiva globale, del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza e come strumento e pratica di costruzione e rafforzamento delle relazioni e della politica associativa di cooperazione internazionale; la cooperazione con i popoli dei Sud del mondo; lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine; 1
2 la solidarietà con le aree e le categorie svantaggiate nel Nord del mondo e la loro promozione sociale con l obiettivo di contribuire alla lotta contro ogni forma di povertà e di esclusione, all affermazione della dignità e dei diritti dell uomo; la promozione di uno sviluppo psico-fisico e sociale armonico, in particolare per bambini e adolescenti, attraverso attività educative, ludiche, artistiche, culturali; la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni comuni, delle risorse naturali; l attuazione di politiche di risparmio collettivo attraverso la creazione di un gruppo di acquisto; la promozione, l educazione, l informazione, la formazione, la sensibilizzazione verso ogni forma di espressività artistica quale strumento di coesione, crescita, educazione e sviluppo psico-sociali; la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale; la valorizzazione e tutela dei patrimoni tradizionali locali, culture e conoscenze popolari; la promozione dell arte e della cultura in tutte le sue forme e applicazioni ad es. attraverso l organizzazione di convegni, mostre, feste, esposizioni, fiere, cineforum, spettacoli, eventi ed altre manifestazioni di valenza culturale - per poter in particolare stimolare ed incentivare la sperimentazione e la contaminazione tra i linguaggi; la promozione di iniziative e operazioni di fundraising per finanziare le proprie attività; la produzione e distribuzione di strumenti didattici, pubblicazioni e materiali audio-visivi ad uso educativo, informativo e formativo a supporto e sostegno delle proprie iniziative progettuali; la creazione di reti di cooperazione locale tra attori statali e non-statali, organizzazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private, enti laici e religiosi e qualunque altro soggetto della società civile che condivida i valori e le finalità dell associazione di promozione sociale e per l'affermazione di una società globale dei diritti dei popoli. L associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse. Titolo II: I SOCI Art. 5 ASSOCIATI Sono soci tutti gli uomini e le donne, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno (se previsto e approvato dall Assemblea), che condividano gli scopi dell'associazione e versano la quota annuale associativa. Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell associazione. I soci hanno diritto di voto, partecipano attivamente alla vita dell'associazione e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale, stabilita annualmente dall Assemblea. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Art.6 AMMISSIONE Per poter essere ammessi all associazione è necessario presentare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che si occuperà di sottoporre all Assemblea l ammissibilità del nuovo socio. Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità e dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell ammissibilità, impegnandosi a versare la quota associativa. L'adesione all'associazione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e del regolamento interno (se previsto) approvato dall Assemblea. 2
3 L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione a socio è l Assemblea. Il diniego va motivato. Il socio diviene tale e acquista diritto di voto dopo la delibera dell'assemblea e il versamento della propria quota annuale associativa. Le persone giuridiche fanno parte dell associazione tramite il legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell associazione a titolo individuale. Art.7 DIRITTI DEI SOCI I soci aderenti all'associazione, se in regola con il pagamento annuale della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Hanno il diritto di conoscere i programmi con i quali l organizzazione intende attuare gli scopi sociali e di partecipare alle attività promosse dall organizzazione. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. I soci hanno anche il diritto di recedere in qualsiasi momento dall appartenenza all Associazione. Art. 8 DOVERI DEI SOCI I soci hanno l obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell associazione. Hanno l'obbligo di svolgere le attività preventivamente concordate e mantenere un comportamento conforme alle finalità dell associazione. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale che è annuale. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. Il contributo associativo non è trasmissibile e non sarà restituito in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 4 quinquies, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Essi hanno il diritto ad essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell attività prestata. L'associazione, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Art. 9 ESCLUSIONE E RECESSO DI UN SOCIO La qualità di socio si perde per: - Dimissioni volontarie: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che informerà l'assemblea; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso. - Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due anni consecutivi dal mancato versamento della quota sociale annuale. Il socio che, trascorsi dodici mesi, non ha ancora rinnovato il versamento della quota annuale può partecipare alle assemblee, ma non ha diritto di voto. - Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contra- 3
4 sto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Ad es. nel caso in cui il socio danneggi materialmente o moralmente l associazione o svolga attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione. Il provvedimento dovrà essere comunicato all associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell associazione. - Decesso dell associato. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. Titolo III: GLI ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 10 ORGANI SOCIALI Sono organi dell associazione: l Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti è presente, ma si attiverà solo su deliberazione dell Assemblea Gli organi dell associazione possono essere affiancati da un comitato scientifico. Art. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI L Assemblea è l organo sovrano dell associazione ed è composta da tutti i soci. E convocata almeno una volta l anno dal Presidente dell associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l adunanza e contenente l ordine del giorno dei lavori. L Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. E' ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all'estero o siano assenti per comprovati e validi motivi. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Sono invitati senza diritto di voto gli Amici/sostenitori dell Associazione, di cui l art.21. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per deliberare il trasferimento della sede legale o per lo scioglimento dell associazione. E ordinaria in tutti gli altri casi. Art. 12 COMPITI DELL ASSEMBLEA L Assemblea deve: - approvare il bilancio consuntivo annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell anno finanziario; - approvare il bilancio preventivo; - determinare le linee generali programmatiche dell attività dell associazione; - fissare l importo della quota sociale annuale; - approvare l eventuale regolamento interno; - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni; - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; - deliberare su quant altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame 4
5 dal Consiglio direttivo. L'Assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento su proposta del Consiglio Direttivo che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo Statuto. Art. 13 VALIDITÀ DELL ASSEMBLEA L assemblea ordinaria è valida qualunque sia l oggetto da trattare: - in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti al libro soci (fisicamente o per delega) - in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Nel caso di seconda convocazione, l assemblea delibererà sempre a maggioranza semplice. L assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro dei soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Art. 14 SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL ASSEMBLEA Il Presidente nomina un segretario tra i soci e accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Ogni socio può avere massimo una delega. Dell assemblea viene redatto un verbale nell apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario e che resta a disposizione di qualunque socia voglia consultarlo. Art. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO L associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente più un numero minimo di quattro membri, scelti tra i soci ed eletti dall assemblea, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vicepresidente, un tesoriere e un segretario. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il tesoriere cura l amministrazione del patrimonio dell Associazione. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali e per entrambi quanto altro il consiglio direttivo ritenga volere loro delegare. Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione in via provvisoria, per poi sottoporla alla ratifica nella prima riunione dell'assemblea. Art. 16 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi o da un terzo dei suoi componenti dietro richiesta motivata. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata dal Presidente ai membri e ai Revisori dei Conti, se previsto, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. 5
6 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Art. 17 ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all assemblea. In particolare: - Provvede alla stesura dell eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all approvazione dell assemblea; - delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio; - determina annualmente l'ammontare della quota sociale da sottoporre in assemblea; - elabora e definisce i programmi dell'associazione e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie di gestione; - delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario; - delibera in merito ad operazioni finanziarie tendenti al migliore utilizzo delle proprie risorse; - redige i Regolamenti dell Associazione da approvare in assemblea. Art. 18 IL PRESIDENTE Il Presidente viene eletto dall Assemblea, dura in carica tre anni ed è e rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell associazione di fronte a terzi e in giudizio e ha la firma sociale. Presiede il Consiglio Direttivo e l assemblea, convoca l assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e, nei casi di estrema urgenza, esercita i poteri del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Per le obbligazioni assunte dal Presidente in rappresentanza dell associazione, i terzi creditori devono far valere i propri diritti sul patrimonio dell Associazione, e solo in via sussidiaria possono rivalersi nei confronti del Presidente che ha agito in nome e per conto dell Associazione. Art. 19 COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori è nominato dall assemblea ordinaria qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione economico-finanziaria dell associazione e controlla contabilità e i bilanci annuali, in relazione alle norme di legge e di Statuto. Dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Art. 20 IL COMITATO SCIENTIFICO L'associazione è assistita nelle proprie attività nazionali e internazionali da un comitato scientifico. Il comitato scientifico è composto da un numero minimo di 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti fra le personalità riconosciute a livello nazionale per la loro competenza nel settore di attività dell'associazione, avendo cura di rappresentare un ventaglio di competenza il più esteso possibile. I membri del Comitato Scientifico possono partecipare a solo fine consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'attività del comitato scientifico non è retribuita a meno di incarichi espressamente affidati dal Consiglio Direttivo a uno o più membri. Per la partecipazione alle riunioni l'associazione provvede al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute. 6
7 Art. 21 AMICI/SOSTENITORI L associazione prevede la presenza di sostenitori denominati amici cioè coloro che, condividendone gli ideali e gli obiettivi, sostengono l'associazione con un supporto economico pari almeno ai 3/5 della quota annuale versata dai soci ordinari e con la partecipazione attiva alle iniziative. Gli amici non hanno la qualifica di socio e non hanno diritto di voto, ma possono partecipare all'assemblea in qualità di uditori. Titolo IV : DISPOSIZIONI FINALI Art. 22 PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI L Associazione trae i mezzi per finanziare il proprio funzionamento e lo svolgimento delle propria attività da: a) quote e contributi degli associati e dei sostenitori/amici; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d) contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di j) promozione sociale e ammesse ai sensi della L 383/2000. L associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione, di cui all art. 5 comma 1 decreto 460/97 del 4/12/1997, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. ART. 23 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO 1. Il rendiconto economico-finanziario dell associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all anno trascorso. 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell associazione almeno 20 gg. prima dell assemblea e può essere consultato da ogni associato. 3. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato entro il 30 aprile dell anno successivo alla chiusura dell esercizio sociale. Art. 24 ESERCIZIO SOCIALE Per esercizio sociale annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Come citato nell articolo 2, entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all assemblea il 7
8 bilancio consuntivo relativo all anno precedente. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 25 LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI I libri sociali e registri contabili essenziali che l associazione deve avere sono: - il libro dei soci - il libro dei verbali e delle deliberazioni dell assemblea - il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo - il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori se previsto - il libro giornale della contabilità sociale Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale. ART. 26 REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO Per la revisione e modifica dello statuto, per lo scioglimento dell associazione e la nomina dei liquidatori, decide l assemblea dei soci in seduta straordinaria con a maggioranza dei due/terzi dei soci presenti o rappresentati per delega all'assemblea validamente costituita. In caso di scioglimento dell associazione, per qualunque causa, l eventuale saldo attivo della liquidazione e il patrimonio residuo non dismesso saranno destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. ART. 27 RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia. 8
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliFrequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO
Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»
STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare» Page 1 of 6 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: «LeAli per Volare» con
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione
DettagliSTATUTO dell'associazione
TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliAmici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -
Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO - ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliSTATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA
STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della L. 382/2000 e della normativa in materia, l organizzazione
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE > ART. 1 - Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER
STATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata
DettagliASSOCIAZIONE NAIRI ONLUS STATUTO. ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
ASSOCIAZIONE NAIRI ONLUS STATUTO * ART. 1 (Denominazione, sede e durata) E costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l Associazione denominata NAIRI Onlus, operante quale organizzazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L
DettagliPRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO
PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO STATUTO Art. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una associazione denominata PRONTO CONSELVE organizzazione non lucrativa di utilità sociale
DettagliSTATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura
STATUTO ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura Art. 1 È costituita una associazione denominata ASSOCIAZIONE A.B.C. organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione assume
DettagliStatuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile
Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in San Giorgio di Piano l Associazione denominata Riolo Associazione Volontari
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. Art.1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita, ai sensi della Legge 266/91, l Associazione denominata Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata.. L anno (in lettere), il mese, il giorno. (in lettere), i Signori: 1. (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta
DettagliASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO
ART. 1 ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E costituita un associazione denominata: Associazione Commercianti - Pubblici Esercizi - Attività di Servizi - Ausiliari del Commercio
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA Statuto art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata: Medici con l Africa Cuamm Vicenza. 2. L
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliStatuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione
Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale Art. 1 Costituzione 1. E costituita l associazione di promozione sociale a carattere nazionale denominata ANTEAS Servizi (Associazione nazionale
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA
STATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliAssociazione onlus Creature del mare
Associazione onlus Creature del mare ART. 1 (Denominazione, simbolo e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: > con sede in via Leopoldo Nobili
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi
STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Eccomi Eccomi 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Eccomi assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti quello sinora vigente registrato il 25 marzo 2011 presso l Agenzia delle Entrate di Padova;
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI D ATENEO
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI D ATENEO TITOLO I Denominazione - durata - sede - scopi ART 1. Per iniziativa dello Sma (Sistema Museale d'ateneo) e del Museo di Palazzo Poggi, è costituita l Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICI DI CURIOSANATURA. ART. 1 (Denominazione)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICI DI CURIOSANATURA ART. 1 (Denominazione) Nel giorno di martedì 1 luglio 2008 è costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia
DettagliL Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.
Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato
DettagliSTATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean
STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean
DettagliSTATUTO. Articolo 1. Articolo 2
STATUTO Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata E costituita l Associazione LINEA ROSA. L associazione ha sede in Ravenna, Via Garatoni n. 12. Articolo 2 Finalità ed attività dell Associazione.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliSTATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TITOLO I Denominazione sede Articolo 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA ART. 1 Denominazione e sede 1.1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata " Amici dell Etiopia". 1.2. L'Associazione ha sede
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliAllegato A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIEVE
Allegato A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIEVE Articolo 1 Costituzione Ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO
STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO Articolo 1 - Denominazione È costituita dalla Compagnia di San Paolo, dall Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino una Fondazione
DettagliSTATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 (Denominazione e sede) 1- L'associazione di volontariato, denominata: HAKUNA MATATA assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice
DettagliSTATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede - 1) E' costituita in l'associazione denominata senza fini di lucro, con sede in, (1) 2) La durata dell'associazione
DettagliSTATUTO Dicembre 2004 pag. 1
STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 Articolo 1 A norma dell art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Normativa in materia, è costituita un Associazione di promozione sociale denominata Colomba Bianca Associazione
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro ARTICOLO 1. E costituita l Associazione "ROMANDANDO Associazione senza scopo di lucro", in forma abbreviata: "ROMANDANDO". La durata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA Articolo 1. E costituita un Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata Il Laghetto Cantone. L Associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI
STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI ART. 1 E costituita un Associazione denominata Associazione Ligure Thalassemici, organizzazione di volontariato ai sensi e nel rispetto della L. 266/91 e delle
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO Art. 1) E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. SEDE Art. 2) L'associazione ha sede
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE ART. 1 E' costituita, con sede in Parma, l'associazione Italiana dei Tecnici del Latte (A.I.Te.L.). SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 2 L'Associazione, che
DettagliBOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2
Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliSTATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)
STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE
STATUTO ASSOCIAZIONE TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI Art 1 Denominazione e sede. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l Associazione
DettagliSTATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino
Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
Dettagli