DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 30/09/2008. Regolamento per la realizzazione di Impianti Fotovoltaici. Provvedimenti

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1 DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 30/09/2008 OGGETTO: Regolamento per la realizzazione di Impianti Fotovoltaici. Provvedimenti Presenti 14, Assenti 3, Casale, Molendini Macchitella e Buccolieri Il Presidente invita l Assessore Perrone a relazionare in merito alla proposta avente l oggetto sopra indicato. Quindi IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso: - Che con deliberazione consiliare n. 24 del 30 giugno 2008, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il Regolamento Comunale e lo schema di convezione per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare nel territorio comunale, nel quale veniva stabilito, tra l altro (art.8) la corresponsione da parte della società richiedente di una percentuale pari al 2,5% sulla vendita energetica ed una somma di ,00 annui per ogni impianto di potenza tra i 20 Kwp ed 1 Mwp installati sul territorio per l intera durata della convenzione; - che con lo stesso atto si stabiliva che per le D.I.A. già presentate nelle aree destinate urbanisticamente come E produttive per attività primarie, agricole ed E per attività primarie speciali, agricola dal vigente P.d.F., le ditte richiedenti dovevano firmare apposita convenzione con questo Comune; - che con nota circolare n. 38/8763 del 1/08/2008 la Regione Puglia Assessorato allo Sviluppo Economico Settore Industria Energetica nel rimarcare gli adempimenti alla procedura semplificata della D.I.A. per gli impianti fotovoltaici, indicava la documentazione necessaria per un corretto adempimento del procedimento amministrativo, in particolare il nulla osta rilasciato dall Ispettorato Regionale del Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione delle linee elettriche e tubature e la documentazione rilasciata dalla società distributrice attestante l assegnazione del punto di connessione; - che a seguito di tali nuove direttive, il Responsabile del Procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, sospendeva il procedimento amministrativo per tutte le pratiche presentate, sia per quelle già autorizzate che per quelle in itinere, richiedendo alle ditte interessate il nulla osta rilasciato dall Ispettorato Regionale del Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione delle linee elettriche e tubature, e la documentazione rilasciata dalla società distributrice attestante l assegnazione del punto di connessione; inoltre allegava la copia del regolamento comunale approvato e la bozza di convenzione che la società doveva sottoscrivere; - che nella bozza di convenzione approvata con la deliberazione consiliare n. 24 del 30 giugno 2008 era stata prevista una percentuale pari al 2,5% sulla vendita energetica, comprensiva dei certificati verdi e/o Conto Energia oltre ad una somma pari ad ,00 per ogni impianto di potenza tra 20 Kwp ed 1 Mwp installato sul territorio per l intera durata della convenzione; CONSIDERATO: CHE la percentuale richiesta sulla vendita energetica, oltre ad essere ingestibile per la complessità delle procedure amministrative di verifica e controllo dell effettiva energia prodotta;

2 CHE, pertanto, si rende urgente ed indifferibile modificare la bozza di convenzione approvata con il citato atto consiliare n. 24/2008 nel senso di determinare un contributo annuale per il concorso alla valorizzazione delle criticità ambientali pari ad ,00 tenendo presente anche le determinazioni assunte da altri comuni e dando atto che il predetto contributo potrà essere aggiornato e/o modificato previa approvazione da parte del Consiglio Comunale; CHE, al fine di avere comportamenti omogenei nei confronti delle società richiedenti è necessario utilizzare la medesima convenzione, sia per le DIA pervenute prima dell approvazione del Regolamento di cui alla delibera consiliare n. 24/2008, che per quelle presentate successivamente; VISTO il nuovo schema di convenzione redatto dal Responsabile del Settore Ambiente e Territorio, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; VISTO il D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, recante l attuazione in ambito nazionale della Direttiva Europea 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità; VISTA la L.R. 19 gennaio 2008, n. 1 art.27 che testualmente recita: ART. 27 (APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI) 1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità), con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi: a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire; b) impianti eolici on-shore; c) impianti idraulici; d) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire; e) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire; f) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire; g) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli,commerciali e servizi, esistenti o da costruire. 2. Gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003. VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell art. 53 della Legge , n. 142; Con la seguente votazione: Consiglieri presenti 14/17 Voti favorevoli 12/17 Voti contrari 2/17 (gravili e Metrangolo) Astenuti nessuni Consiglieri assenti Casale, Molendini Macchitella e Buccolieri

3 DELIBERA 1. Di confermare, come in effetti conferma, il Regolamento Comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 30 giugno 2008; 2. Di revocare lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 30 giugno 2008, per i motivi espressi in narrativa; 3. Di approvare, per quanto in premessa esposto, che diventa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, l allegato nuovo schema di convenzione che dovrà essere sottoscritto dal proponente quale condizione necessaria per l autorizzazione all esecuzione dell impianto; 4. Di confermare tutto quanto indicato nel punto 2) del dispositivo della deliberazione consiliare n. 24 del 30/06/2008 chiarendo che la convenzione che dovrà essere sottoscritta è quella approvata con il presente atto; 5. Di stabilire quale contributo a carico dei proponenti l installazione degli impianti fotovoltaici della potenza superiore a 20Kw e fino ad 1,00 Mwp ubicati nelle zone agricole, l importo di./mw ,00 per ogni anno previsto per la costruzione dell impianto fino alla fine della gestione; 6. Di dare atto che il predetto contributo potrà essere aggiornato e/o modificato annualmente previa approvazione del Consiglio Comunale, Stante l urgenza, con la seguente separata votazione: Consiglieri presenti 14/17 Voti favorevoli 12/17 Voti contrari 2/17 (gravili e Metrangolo) Astenuti nessuni Consiglieri assenti Casale, Molendini Macchitella e Buccolieri DELIBERA di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

4 Comune di Cellino San Marco (Provincia di Brindisi) SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO L anno.., il giorno.. del mese di., nella Casa Comunale, innanzi a me, Dott., Segretario Comunale presso il Comune di.. autorizzato a rogare gli atti ai sensi dell art. 17, comma 68 Legge 127/97, si sono costituiti i Signori: -, nato a (...) il..nella sua espressa qualità di Responsabile del Servizio. del Comune di., a tanto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale n., del domiciliato per la carica presso la Casa Comunale C.F., Partita IVA. -., nato a (.) il e domiciliato a. (.) CF.., il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante della., con sede legale in.. Essi costituiti, della cui identità sono certo, d accordo fra di loro e con il mio consenso rinunciano all assistenza dei testimoni al presente atto ai sensi di legge. PREMESSO CHE 1. la legislazione nazionale ed in particolare modo la legge del n. 10, contenente le norme per l attuazione del Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il sole; 2. l utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche; 3. l area interessata all impianto, individuata come idonea per la realizzazione dell insediamento produttivo in oggetto, risulta essere composta da porzioni di terreno di proprietà privata, nella disponibilità della società.. come da documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo (D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività) alla esecuzione delle opere; 4. la società ai sensi del punto 2.1, lett. A10 della Delibera G.R. n.35/2007 e di quanto previsto dalla deliberazione di C.C. n.24 del 30/06/2008 e n. del, si impegna nei confronti del Comune di Cellino San Marco: a) ad ottemperare alle seguenti prescrizioni specifiche correlate alla tipologia dell impianto:. b) a riconoscere al Comune di Cellino San Marco, a titolo di corrispettivo finalizzato alla compensazione delle criticità ambientali, la corresponsione di una somma annua pari ad./mw per l intera durata della convenzione da versare nella misura del 25% dell intero importo, calcolato tenendo conto del numero di anni previsti dal cronoprogramma (esecuzione dei lavori e gestione dell impianto) alla firma della presente convenzione, un ulteriore 25% entro la fine del secondo anno dalla firma della presente convenzione, un ulteriore 25% entro la fine del quarto anno dalla firma della presente convenzione ed il restante 25% entro la fine del sesto anno dalla firma della presente convenzione;

5 5. La Società proponente dovrà garantire quanto previsto al punto 2.3.5, nella fase di realizzazione dell impianto, punti 1., 2., 3., della D.G.R. n. 35/2007, anche avviando appositi corsi di formazione professionale. 6. Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il proponente dovrà stipulare una apposita fidejussione bancaria o assicurativa, in favore del Comune di Cellino San Marco, necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali. Tale fidejussione sarà pari a quanto previsto dall art.8 del vigente Regolamento; 7. La Convenzione avrà una durata di anni e si rinnoverà di eguale periodo in mancanza di atto di disdetta che dovrà essere notificato almeno dodici mesi prima della scadenza o secondo le norme in quel periodo vigenti. 8. Per tutto quanto non previsto vale ciò che in materia dispone il Codice Civile e la normativa applicabile. 9. Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico della società 10. Con deliberazione del Consiglio Comunale n del., rilevato il carattere di pubblica utilità della realizzazione da parte della società dell impianto in oggetto, è stato approvato lo schema della presente Convenzione e dato mandato a di procedere alla sottoscrizione della medesima in conformità allo schema allegato alla delibera stessa. Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Premesse ed allegati Le premesse ed allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 Oggetto della convenzione Oggetto della presente Convenzione è stabilire la corretta ottemperanza a quanto stabilito dalla A.C. con il Regolamento in oggetto approvato con C.C. n del ; a stabilire le adeguate garanzie relative alla dismissione degli impianti fotovoltaici nonché, quantificare il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali di cui al punto 2.1, lett. A10 della D.G.R. 35/2007, a fronte del rilascio del titolo abilitativi, ovvero all attestazione della decorrenza dei termini di legge previsti dalla procedura di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), alla realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale e per un numero di celle fotovoltaiche pari a n., delle relative opere accessorie e di collegamento necessarie ad accedere alle postazioni di macchina e alla cabina di impianto, nonché i cavidotti di collegamento fra le diverse postazioni e la linea di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione, con espresso divieto di altro uso. L impianto fotovoltaico ricade in una area identificata catastalmente con foglio n. particelle nn.

6 Art 3 Obblighi del Comune Ai fini di cui alla presente Convenzione, il Comune di Cellino San Marco: - dichiara di conoscere la ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire l impianto fotovoltaico in oggetto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata; - nell interesse della collettività, il consiglio comunale di Cellino San Marco tenuto conto che l utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche, attribuisce al progetto relativo alla costruzione della centrale fotovoltaica (di seguito anche Impianto) valore preminente, e pertanto si impegna ad adottare tutti gli atti tesi a renderlo operativo in quanto lo stesso comporta un vantaggio, sia pure mediato, al territorio. - dà atto che la potrà trasferire in capo ai terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente Convenzione e che il terzo designato subentrerà alla.. in tutti i rapporti giuridici e passivi a quest ultima facenti nei confronti del Comune stesso. Art. 4 Obblighi della società La. si impegna ad utilizzare, quando ciò sia compatibile con la preparazione tecnica richiesta e la normativa applicabile, imprese e/o manodopera residenti nel Comune di Cellino San Marco, a condizioni di mercato, al fine di realizzare e gestire l impianto; a tal proposito garantire quanto previsto al punto 2.3.5, nella fase di realizzazione dell impianto, punti 1., 2., 3., della D.G.R. n. 35/2007. Inoltre la si impegna a richiedere alle autorità competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione di tutte le componenti dell Impianto. Art. 5 Garanzie relative alla dismissione degli impianti e ripristino dei luoghi Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, la Società. dovrà stipulare, entro la data di decorrenza dei termini di legge previsti dalla procedura di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) e comunque prima dell effettivo inizio dei lavori, una fidejussione bancaria o assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo così come riportato nell art.8 del citato Regolamento Comunale. Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e questa A.C.. Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l atto di cessione non avrà effetto se non previo la formale autorizzazione della A.C. che dovrà verificare l assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi onere e doveri assunti dal proponente originario.

7 Art. 6 Durata della concessione La concessione in favore della. avrà durata di anni (. ) a partire dalla data di collaudo ed avviamento dell impianto, salvo rinnovo della stessa, a richiesta di. E se consentita dalla vigente normativa. Art. 7 Concorso alla valorizzazione A titolo di corrispettivo, finalizzato alla compensazione delle criticità ambientali, la Società si impegna a corrispondere, a questa A.C. una somma annua pari ad./mw per ogni impianto fotovoltaico installato sul territorio della potenza di 1,00 Mwp per l intera durata della convenzione (periodo di esecuzione e di gestione). A garanzia dell esatto adempimento di quanto dovuto il proponente dovrà prestare polizza fidejussoria bancaria emessa da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d Italia. Nel caso di ritardo nei versamenti saranno applicate le maggiorazioni determinate nella misura pari al tasso di interesse legale per ogni giorno di ritardo. Il corrispettivo predetto sarà corrisposto dalla Società come di seguito: in misura del 25% dell intero importo, calcolato tenendo conto del numero di anni previsti dal cronoprogramma (esecuzione dei lavori e gestione dell impianto) alla firma della presente convenzione; un ulteriore 25% entro la fine del secondo anno dalla firma della presente convenzione; un ulteriore 25% entro la fine del quarto anno dalla firma della presente convenzione ed il restante 25% entro la fine del sesto anno dalla firma della presente convenzione; In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente. Il versamento deve essere accompagnato da tutta la idonea documentazione giustificativa dell importo versato. Art. 9 Revoca della convenzione Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione dell area alla.. anche prima del termine stabilito, qualora l area venga usata per destinazione diversa da quella convenuta. Per pari la. potrà recedere dalla presente Convenzione. La presente Convenzione sarà altresì risolta, con salvezza dei canoni e dei corrispettivi già versati in favore del Comune, qualora risultino impediti, anche in alternativa fra loro, la realizzazione, anche parziale, ovvero l allacciamento alla rete elettrica nazionale ovvero l esercizio, ovvero la gestione, ovvero la manutenzione dell impianto fotovoltaico in oggetto. In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l impianto deve essere obbligatoriamente dismesso e la convenzione risolta.

8 Art. 10 Risoluzione La presente Convenzione si intenderà risolta, fatta salva ogni azione di rivalsa del Comune sulla.., qualora quest ultima non provveda nonostante la messa in mora, al pagamento di quanto dovuto come convenuto con la presente Convenzione per un periodo superiore a sei mesi. Art 11 Definizione delle controversie Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le Parti. Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 45 giorni, dette controversie saranno decise da un collegio Arbitrale costituito da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle Parti e il terzo, con funzioni di presidente, nominato, in caso di disaccordo tra le Parti dal Presidente del Tribunale di Brindisi. Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via rituale. Art. 12 Norme applicabili Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia. Art. 13 Spese ed oneri Le spese tutte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico della. A tal fine si precisa che ai fini fiscali il valore del presente contratto, soggetto ad IVA, è di Euro.. (Euro.. ) annui. Art. 14 Disposizioni fiscali Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa. La presente Convenzione è costituita da numero.. (. ) fogli di carta legale e di.. (..) allegati.. Lì.. /. /. per il Comune di Cellino San Marco per la società

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