COMUNE DI GROTTAMMARE PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

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1 COMUNE DI GROTTAMMARE PROVINCIA DI ASCOLI PICENO Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. MODIFICA Il sottoscritto Geom. Giancarlo Straccia, Responsabile del Servizio Sportello Unico per l Edilizia Premesso: - che il Comune di Grottammare è dotato del Regolamento Edilizio, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 28/02/1991, e successive modifiche; - Che lo stesso è entrato in vigore in data ; - Che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del è stato introdotto nello stesso regolamento l art. 13quater ad oggetto : impianti per la produzione di energia elettrica ed impianti per produzione di solare termico ; - Che con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del è stato modificato l art. 97 dello stesso regolamento ad oggetto: Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico ; Tutto ciò premesso; CONSIDERATO che l introduzione dell art. 13quater all interno del regolamento è avvenuta ai sensi dell art. 4, commi 1 e 1bis, del DPR 380/2001 nel testo all epoca vigente che prevedevano: 1- Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi 1bis- A decorrere dal 1 gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità immobiliare, compatibilmente con la realizzazione tecnica dell intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kw ; DATO ATTO che il comma 1bis di cui sopra è stato abrogato dall art. 11, comma 5, del D. Lgs. 28/2011; DATO ATTO che il D. Lgs n. 28 e s.m.i. regolamenta l uso dell energia da fonti rinnovabili, in merito alla realizzazione di nuovi edifici o a ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti; CONSIDERATO che si rende necessario apportare una modifica al suddetto articolo 13quater del Regolamento Edilizio Comunale che consenta di uniformare lo stesso alla vigente normativa statale sull uso dell energia da fonti rinnovabili; CONSIDERATA, altresì, l opportunità di modificare l art. 97 del vigente Regolamento Edilizio Comunale introducendo la possibilità di poter occupare il suolo pubblico nella zona A Ottocentesca limitatamente alle opere pubbliche, agli interventi edilizi previsti da specifici piani di recupero, agli interventi assentiti da permessi di costruire convenzionati, funzionali al soddisfacimento dell interesse pubblico, anche in variante agli strumenti urbanistici; TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

2 Art. 13quater. Impianti per la produzione di energia elettrica ed impianti per produzione di solare-termico 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità immobiliare, compatibile con la realizzazione tecnica dell intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima e di 5 kw. 2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prodotto il progetto completo dell impianto di cui al comma 1, a firma di tecnico abilitato. 3. All atto del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato deve essere prodotta idonea documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, al fine di attestare la corretta installazione dell impianto di cui al comma 1, la sua attivazione, ed il corretto funzionamento a regime. 4. Non possono essere installati impianti fotovoltaici non integrati (sia totalmente che parzialmente) così come definiti dall art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/02/2007 o impianti solari-termici negli ambiti di tutela stabiliti dal P.R.G. per le seguenti categorie costitutive del paesaggio e sottosistemi territoriali: crinali versanti litorali marini zone archeologiche ambito permanente dei corsi d acqua 5. Nella zona A - impianto ottocentesco, come definita dal vigente P.R.G., è facoltativa l installazione di impianti fotovoltaici o solari-termici integrati sulle falde di copertura ai sensi dell art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/02/2007. In tale zona per i fabbricati classificati dalla normativa tecnica del vigente P.R.G. come intervento di RE Restauro e RC Risanamento conservativo è vietata l installazione di impianti fotovoltaici e solari-termici 5. Non possono essere installati impianti fotovoltaici o impianti solari-termici nei seguenti casi: all interno della zone omogenee A-impianto medioevale, come classificata da vigente P.R.G.; nei manufatti storici extraurbani ed urbani che il vigente P.R.G. classifica come intervento di RE Restauro e RC Risanamento conservativo; nei fabbricati individuati con le categorie A1 e a2 dal censimento di cui all art. 17 del PTCP Art. 13quater. Impianti per la produzione di energia elettrica ed impianti per produzione di solare-termico 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione rilevante, l installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nella misura prevista dalla vigente normativa statale e regionale. 2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prodotto il progetto completo dell impianto di cui al comma 1, a firma di tecnico abilitato. 3. All atto del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato deve essere prodotta idonea documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, al fine di attestare la corretta installazione dell impianto di cui al comma 1, la sua attivazione, ed il corretto funzionamento a regime. 4. Non possono essere installati impianti fotovoltaici non integrati (sia totalmente che parzialmente) così come definiti dall art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/02/2007 o impianti solari-termici negli ambiti di tutela stabiliti dal P.R.G. per le seguenti categorie costitutive del paesaggio e sottosistemi territoriali: crinali versanti litorali marini zone archeologiche ambito permanente dei corsi d acqua 5. Nella zona A - impianto ottocentesco, come definita dal vigente P.R.G., è facoltativa l installazione di impianti fotovoltaici o solari-termici integrati sulle falde di copertura ai sensi dell art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/02/2007. In tale zona per i fabbricati classificati dalla normativa tecnica del vigente P.R.G. come intervento di RE Restauro e RC Risanamento conservativo è vietata l installazione di impianti fotovoltaici e solari-termici 6. Non possono essere installati impianti fotovoltaici o impianti solari-termici nei seguenti casi: all interno della zone omogenee A-impianto medioevale, come classificata da vigente P.R.G.; nei manufatti storici extraurbani ed urbani che il vigente P.R.G. classifica come intervento di RE Restauro e RC Risanamento conservativo; nei fabbricati individuati con le categorie A1 e a2 dal censimento di cui all art. 17 del PTCP adottato con delibera di CP n. 90 del 06/09/2007

3 adottato con delibera di CP n. 90 del 06/09/2007 Art. 97 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblici 1. Coloro che per qualsiasi motivo, intendano occupare temporaneamente il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata di tutti i disegni e documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonché per indicare la superficie che si intende occupare, il tempo della occupazione e le opere che si vogliono eseguire. Il competente ufficio comunale, nel rilasciare la concessione fissa le norme e le prescrizioni da seguire nel corso dell occupazione nonché il periodo massimo di durata della stessa. 2. Al termine della concessione, il concessionario deve ripristinare l'area oggetto della medesima. 3. L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio pubblico è concessa dal responsabile del competente ufficio comunale purché sia compatibile con le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità; 4. L'autorizzazione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, ove necessario, del terrazzamento o della pavimentazione o della vegetazione, da effettuare entro il termine fissato dall'autorizzazione stessa. 5. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno. 6. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal titolare della concessione o per causa di questi, viene eseguito dal Comune sotto la direzione dell'ufficio tecnico competente a spese del titolare stesso, qualora questi non provveda alla esecuzione delle opere entro il termine stabilito all'uopo dall'amministrazione comunale. 7. Può essere consentita anche la creazione di intercapedini e di aperture al livello del suolo per aerare ed illuminare gli scantinati mediante griglie e luminali la cui manutenzione è a carico dei proprietari. 8. Nell'atto di autorizzazione, il responsabile del competente ufficio comunale stabilisce le prescrizioni da seguire durante l'esecuzione dell'opera, sia in prosieguo di tempo. 9. È vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e qualsiasi altro lavoro nel suolo pubblico Art. 97 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblici 1. Coloro che per qualsiasi motivo, intendano occupare temporaneamente il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata di tutti i disegni e documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonché per indicare la superficie che si intende occupare, il tempo della occupazione e le opere che si vogliono eseguire. Il competente ufficio comunale, nel rilasciare la concessione fissa le norme e le prescrizioni da seguire nel corso dell occupazione nonché il periodo massimo di durata della stessa. 2. Al termine della concessione, il concessionario deve ripristinare l'area oggetto della medesima. 3. L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio pubblico è concessa dal responsabile del competente ufficio comunale purché sia compatibile con le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità; 4. L'autorizzazione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, ove necessario, del terrazzamento o della pavimentazione o della vegetazione, da effettuare entro il termine fissato dall'autorizzazione stessa. 5. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno. 6. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal titolare della concessione o per causa di questi, viene eseguito dal Comune sotto la direzione dell'ufficio tecnico competente a spese del titolare stesso, qualora questi non provveda alla esecuzione delle opere entro il termine stabilito all'uopo dall'amministrazione comunale. 7. Può essere consentita anche la creazione di intercapedini e di aperture al livello del suolo per aerare ed illuminare gli scantinati mediante griglie e luminali la cui manutenzione è a carico dei proprietari. 8. Nell'atto di autorizzazione, il responsabile del competente ufficio comunale stabilisce le prescrizioni da seguire durante l'esecuzione dell'opera, sia in prosieguo di tempo. 9. È vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e qualsiasi altro lavoro nel suolo pubblico

4 senza l'autorizzazione del Sindaco, in cui siano specificatamente indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla presentazione della domanda indicante i lavori che si intendono eseguire, al pagamento della relativa tassa, al deposito di garanzie da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati. 10. Il responsabile del competente ufficio comunale può autorizzare l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui progetto deve essere approvato a norma del presente regolamento. Il concessionario in tale caso, oltre al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e purché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito. 11. Nelle zone classificate A dal vigente P.R.G., ai del D.M. 1444/68, ed in tutta la zona ad est della ferrovia, nel periodo estivo (dal 01 giugno al 15 settembre) non può essere autorizzata nessuna occupazione di suolo pubblico per scopi edili: qualora i lavori non fossero terminati entro il 01 giugno, il suolo pubblico deve essere liberato con la rimozione di gru, silos, materiale edile ecc. Potrà rimanere la sola armatura provvisionale (ad esclusione del Vecchio incasata borgo medioevale dove anche tale struttura deve essere rimossa) che dovrà essere rivestita con rete oscurante appropriata. L occupazione di suolo pubblico per il ripristino del cantiere potrà riprendere il 15 settembre. 12. Chi intende dare inizia a lavori edili deve tenere in considerazione le prescrizioni del precedente comma. 13. Le prescrizioni di cui al comma 11 non si applicano per opere di assoluta urgenza e di necessità immediata o per pericolo alla pubblica incolumità: in tali casi può essere autorizzata l occupazione del suolo pubblico per un massimo di 10 giorni e comunque per il tempo necessario ad eseguire i lavori al fine di realizzare tali opere di assoluta urgenza senza l'autorizzazione del Sindaco, in cui siano specificatamente indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla presentazione della domanda indicante i lavori che si intendono eseguire, al pagamento della relativa tassa, al deposito di garanzie da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati. 10. Il responsabile del competente ufficio comunale può autorizzare l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui progetto deve essere approvato a norma del presente regolamento. Il concessionario in tale caso, oltre al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e purché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito. 11. Nelle zone classificate A dal vigente P.R.G., ai del D.M. 1444/68, ed in tutta la zona ad est della ferrovia, nel periodo estivo (dal 01 giugno al 15 settembre) non può essere autorizzata nessuna occupazione di suolo pubblico per scopi edili: qualora i lavori non fossero terminati entro il 01 giugno, il suolo pubblico deve essere liberato con la rimozione di gru, silos, materiale edile ecc. Potrà rimanere la sola armatura provvisionale (ad esclusione del Vecchio incasato borgo medioevale dove anche tale struttura deve essere rimossa) che dovrà essere rivestita con rete oscurante appropriata. L occupazione di suolo pubblico per il ripristino del cantiere potrà riprendere il 15 settembre. 12. Chi intende dare inizia a lavori edili deve tenere in considerazione le prescrizioni del precedente comma. 13. Le prescrizioni di cui al comma 11 non si applicano per opere di assoluta urgenza e di necessità immediata o per pericolo alla pubblica incolumità: in tali casi può essere autorizzata l occupazione del suolo pubblico per un massimo di 10 giorni e comunque per il tempo necessario ad eseguire i lavori al fine di realizzare tali opere di assoluta urgenza. 14. Le prescrizioni di cui al comma 11, limitatamente alla zona A Ottocentesca del vigente P.R.G., non si applicano per le opere pubbliche, per gli interventi edilizi previsti da specifici piani di recupero, per gli interventi assentiti da permessi di costruire convenzionati, funzionali al soddisfacimento dell interesse pubblico, anche in variante agli strumenti urbanistici. Vista la legge n 1150 del (per le parti ancora in vigore); Visto il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

5 Visto la L.R. 34/92 e ss.mm.ii.; Visto il L. 13/89 del 09/01/1989 e il DM 236/89 del 14/06/1989; Visto il vigente PRG adeguato al PPAR; Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale; Visto il D.Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; PROPONE al Consiglio Comunale, di approvare e fare propria Ia proposta del Responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia, Geom. Giancarlo Straccia e, pertanto: 1) di modificare il vigente Regolamento Edilizio Comunale, entrato in vigore in data 02/09/1992 introducendo le modifiche all art. 13quater ed art. 97 con la formula in narrativa riportata.- 2) trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza, al: - Responsabile dell Area Gestione del Territorio ed Attività Produttive; - Responsabile del Servizio Sportello Unico per l Edilizia. Pertanto, si invia la presente proposta per i provvedimenti di conseguenza. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sportello Unico per l edilizia Geom. Giancarlo Straccia

6 AREA 7 ASSETTO DEL TERRITORIO PARERE DI REGOLARITA TECNICA espresso sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. MODIFICA Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole. IL RESPONSABILE AREA 7 ASSETTO DEL TERRITORIO MARCUCCI MARCO

7 OGGETTO: EMENDAMENTO sulla proposta di modifica del vigente Regolamento Edilizio Comunale riguardante l installazione di pannelli fotovoltaici e solare-termico su edifici ubicati di zona A Impianto ottocentesco del vigente P.R.G. In sede di Commissione Consiliare è emersa la necessità di modificare il 5 punto dell art. 13quater il quale prescrive che gli impianti fotovoltaici e solari-termici devono essere integrati sulle falde di copertura degli edifici.- Al fine di agevolare ed incentivare l installazione dei suddetti pannelli si propone al Consiglio Comunale di approvare le seguenti modifiche evidenziate in colore giallo: TESTO VIGENTE Art. 13quater. Impianti per la produzione di energia elettrica ed impianti per produzione di solare-termico 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità immobiliare, compatibile con la realizzazione tecnica dell intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima e di 5 kw. 2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prodotto il progetto completo dell impianto di cui al comma 1, a firma di tecnico abilitato. 3. All atto del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato deve essere prodotta idonea documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, al fine di attestare la corretta installazione dell impianto di cui al comma 1, la sua attivazione, ed il corretto funzionamento a regime. 4. Non possono essere installati impianti fotovoltaici non integrati (sia totalmente che parzialmente) così come definiti dall art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/02/2007 o impianti solari-termici negli ambiti di tutela stabiliti dal P.R.G. per le seguenti categorie costitutive del paesaggio e sottosistemi territoriali: crinali versanti litorali marini zone archeologiche ambito permanente dei corsi d acqua 5. Nella zona A - impianto ottocentesco, come definita dal vigente P.R.G., è facoltativa l installazione di impianti fotovoltaici o solari-termici integrati sulle falde di copertura ai sensi dell art. 2 TESTO MODIFICATO Art. 13quater. Impianti per la produzione di energia elettrica ed impianti per produzione di solare-termico 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione rilevante, l installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nella misura prevista dalla vigente normativa statale e regionale. 2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prodotto il progetto completo dell impianto di cui al comma 1, a firma di tecnico abilitato. 3. All atto del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato deve essere prodotta idonea documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, al fine di attestare la corretta installazione dell impianto di cui al comma 1, la sua attivazione, ed il corretto funzionamento a regime. 4.Nella zona A - impianto ottocentesco, come definita dal vigente P.R.G., per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante è facoltativa l installazione di impianti fotovoltaici o solari-termici (solo senza accumulo esterno). Qualora previsti, detti impianti, devono essere integrati sulle falde di copertura o installati in modo complanare ed adagiati sulla superficie della falda del tetto. In caso di copertura piana i moduli non dovranno superare l altezza della balaustra di protezione (la quota massima è riferita all asse mediano dei moduli). In caso di assenza della balaustra i moduli dovranno essere orizzontali adagiati al lastrico solare. In tale zona per i fabbricati esistenti è ammissibile l installazione di impianti fotovoltaici o solari-termici (solo senza accumulo esterno) con le stesse caratteristiche del periodo precedente. In tale zona per i fabbricati classificati dalla normativa tecnica del vigente P.R.G. come intervento di RE Restauro e RC Risanamento conservativo è vietata l installazione di impianti

8 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/02/2007. In tale zona per i fabbricati classificati dalla normativa tecnica del vigente P.R.G. come intervento di RE Restauro e RC Risanamento conservativo è vietata l installazione di impianti fotovoltaici e solari-termici 5. Non possono essere installati impianti fotovoltaici o impianti solari-termici nei seguenti casi: all interno della zone omogenee A-impianto medioevale, come classificata da vigente P.R.G.; nei manufatti storici extraurbani ed urbani che il vigente P.R.G. classifica come intervento di RE Restauro e RC Risanamento conservativo; nei fabbricati individuati con le categorie A1 e a2 dal censimento di cui all art. 17 del PTCP adottato con delibera di CP n. 90 del 06/09/2007 fotovoltaici e solari-termici 5. Nei seguenti ambiti di tutela stabiliti dal vigente P.R.G., versanti crinali litorali marini zone archeologiche ambito permanente dei corsi d acqua per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante è facoltativa l installazione di impianti fotovoltaici o solari-termici (solo senza accumulo esterno). Qualora previsti, detti impianti, devono essere integrati sulle falde di copertura o installati in modo complanare ed adagiati sulla superficie della falda del tetto. In caso di copertura piana i moduli non dovranno superare l altezza della balaustra di protezione (la quota massima è riferita all asse mediano dei moduli). In caso di assenza della balaustra i moduli dovranno essere orizzontali adagiati al lastrico solare. In tali zone per i fabbricati esistenti è ammissibile l installazione di impianti fotovoltaici o solari-termici (solo senza accumulo esterno) con le stesse caratteristiche del periodo precedente. 6. Non possono essere installati impianti fotovoltaici o impianti solari-termici nei seguenti casi: all interno della zone omogenee A- impianto medioevale, come classificata da vigente P.R.G.; nei manufatti storici extraurbani ed urbani che il vigente P.R.G. classifica come intervento di RE Restauro e RC Risanamento conservativo; nei fabbricati individuati con le categorie A1 e a2 dal censimento di cui all art. 17 del PTCP adottato con delibera di CP n. 90 del 06/09/2007 Grottammare li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sportello Unico per l edilizia Geom. Giancarlo Straccia

9 AREA 7 ASSETTO DEL TERRITORIO PARERE DI REGOLARITA TECNICA espresso sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. MODIFICA EMENDAMENTO sulla proposta di modifica del vigente Regolamento Edilizio Comunale riguardante l installazione di pannelli fotovoltaici e solare-termico su edifici ubicati di zona A Impianto ottocentesco del vigente P.R.G. Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole. Grottammare li IL RESPONSABILE AREA 7 ASSETTO DEL TERRITORIO MARCUCCI MARCO

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