INDICE DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO...11

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1 Disposizioni per l adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012) INDICE PREMESSA STRUTTURA TITOLO I (Adeguamento all ordinamento europeo) TITOLO II (Attuazione della direttiva 2006/54/CE) LA DIRETTIVA 2006/54/CE SUL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE SUL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO: IL D.LGS. N. 5/ LE PARI OPPORTUNITÀ NELLA COSTITUZIONE E NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE: CENNI ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI RECANTI IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE SUL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO TITOLO III (Attuazione delle direttive 2008/62/CE e 2009/145/CE) LA DIRETTIVA 2008/62/CE SULLE DEROGHE PER L AMMISSIONE DI ECOTIPI E VARIETÀ AGRICOLE NATURALMENTE ADATTATE ALLE CONDIZIONI LOCALI E REGIONALI E MINACCIATE DI EROSIONE GENETICA, NONCHÉ PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI E TUBERI DI PATATA A SEMINA DI TALI ECOTIPI E VARIETÀ IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2008/62/CE: IL D.LGS. N. 149/ LE MODALITÀ PER L AMMISSIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DA CONSERVAZIONE DI SPECIE AGRARIE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE DEL 17 DICEMBRE

2 LA DIRETTIVA 2009/145/CE SULLE DEROGHE PER L AMMISSIONE DI ECOTIPI E VARIETÀ ORTICOLE TRADIZIONALMENTE COLTIVATE IN PARTICOLARI LOCALITÀ E REGIONI E MINACCIATE DALL EROSIONE GENETICA, NONCHÉ DI VARIETÀ ORTICOLE PRIVE DI VALORE INTRINSECO PER LA PRODUZIONE VEGETALE A FINI COMMERCIALI MA SVILUPPATE PER LA COLTIVAZIONE IN CONDIZIONI PARTICOLARI E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI DI TALI ECOTIPI E VARIETÀ IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2009/145/CE: IL D.LGS. N. 267/ ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI RECANTI IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/62/CE E DELLA DIRETTIVA 2009/145/CE TITOLO IV (Attuazione della direttiva 2007/47/CE) LA DIRETTIVA 2007/47/CE SUI DISPOSITIVI MEDICI IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2007/47/CE: IL D.LGS. N. 37/ ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI RECANTI IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/47/CE TITOLO V (Attuazione delle direttive 2008/119/CE e 2008/120/CE) LA DIRETTIVA 2008/119/CE CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2008/119/CE: IL D.LGS. N. 126/ LA DIRETTIVA 2008/120/CE CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2008/120/CE: IL D.LGS. N. 122/ ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI RECANTI IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/119/CE E DELLA DIRETTIVA 2008/120/CE TITOLO VI (Attuazione della direttiva 2009/54/CE e degli articoli 102 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea) LA DIRETTIVA 2009/54/CE SULL UTILIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2009/54/CE: IL D.LGS. N. 176/

3 L UTILIZZO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI IN ITALIA ED IN RAPPORTO ALLA DISCIPLINA EUROPEA SULLE CONCESSIONI. LA TUTELA DELLA CONCORRENZA ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI RECANTI IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/54/CE E DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA TITOLO VII (Attuazione delle direttive 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE) LA DIRETTIVA 2004/23/CE SULLA DEFINIZIONE DI NORME DI QUALITÀ E DI SICUREZZA PER LA DONAZIONE, L APPROVVIGIONAMENTO, IL CONTROLLO, LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE, LO STOCCAGGIO E LA DISTRIBUZIONE DI TESSUTI E CELLULE UMANI LA DIRETTIVA 2006/17/CE CHE ATTUA LA DIRETTIVA 2004/23/CE PER QUANTO RIGUARDA DETERMINATE PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA DONAZIONE, L APPROVVIGIONAMENTO ED IL CONTROLLO DI TESSUTI E CELLULE UMANI LA DIRETTIVA 2006/86/CE CHE ATTUA LA DIRETTIVA 2004/23/CE PER QUANTO RIGUARDA LE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITÀ, NOTIFICA DI REAZIONI ED EVENTI AVVERSI GRAVI E DETERMINATE PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA CODIFICA, LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE, LO STOCCAGGIO E LA DISTRIBUZIONE DI TESSUTI E CELLULE UMANI IL RECEPIMENTO STATALE DELLE DIRETTIVE 2004/23/CE, 2006/17/CE E 2006/86/CE: IL D.LGS. N. 191/2007 E IL D.LGS. N. 16/ ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI RECANTI IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004 /23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE TITOLO VIII (Attuazione delle direttive 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE e 2010/84/UE) LA DIRETTIVA 2001/83/CE: UN CODICE COMUNITARIO RELATIVO AI MEDICINALI PER USO UMANO IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2001/83/CE: IL D.LGS. N. 219/ LA DIRETTIVA 2002/98/CE: NORME DI QUALITÀ E DI SICUREZZA PER LA RACCOLTA, IL CONTROLLO, LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL SANGUE UMANO E DEI SUOI COMPONENTI. MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2001/83/CE IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2002/98/CE: IL D.LGS. N. 261/ LA DIRETTIVA 2003/63/CE: MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2001/83/CE CHE RECA UN CODICE COMUNITARIO RELATIVO AI MEDICINALI PER USO UMANO..83

4 9.6. IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2003/63/CE: IL DM 24 SETTEMBRE LA DIRETTIVA 2003/94/CE: PRINCIPI E LINEE DIRETTRICI DELLE BUONE PRASSI DI FABBRICAZIONE RELATIVE AI MEDICINALI PER USO UMANO E AI MEDICINALI PER USO UMANO IN FASE DI SPERIMENTAZIONE IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2003/94/CE: IL D.LGS. N. 219/ LA DIRETTIVA 2010/84/UE: RECANTE MODIFICHE, PER QUANTO CONCERNE LA FARMACOVIGILANZA, DELLA DIRETTIVA 2001/83/CE RECANTE UN CODICE COMUNITARIO RELATIVO AI MEDICINALI PER USO UMANO ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE E 2010/84/UE TITOLO IX (Attuazione della direttiva 2006/123/CE) LA DIRETTIVA 2006/123/CE ED IL PROCESSO DI RECEPIMENTO NELL ORDINAMENTO REGIONALE E STATALE ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI RECANTI IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE. L ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE. MODIFICHE ALLA L.R. 10/ ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI RECANTI IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE. L ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA PER L ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE. MODIFICHE ALLA L.R. 44/ TITOLO X (Attuazione del Regolamento (CE) 1071/2009) IL REGOLAMENTO (CE) 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE NORME COMUNI SULLE CONDIZIONI DA RISPETTARE PER ESERCITARE L ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE SU STRADA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 96/26/CE DEL CONSIGLIO L ATTUAZIONE STATALE DEL REGOLAMENTO 1071/2009 : IL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 25 NOVEMBRE 2011 E L ARTICOLO 11 DEL D.L. 5/2012 CONVERITO CON LEGGE N. 35/ ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI RECANTI L ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1071/ TITOLO XI (Attuazione del Regolamento (CE) 1857/2006) GLI ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

5 IL REGOLAMENTO (CE) 1857/ ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI RECANTI L ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1857/ TITOLO XII (Attuazione della comunicazione della Commissione 2012/c 8/02, della decisione della Commissione 2012/21/UE, della comunicazione della Commissione 2012/C 8/03 e del regolamento (UE) 360/2012) IL NUOVO PACCHETTO DI DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI D INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG) ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI SUL NUOVO PACCHETTO SIEG TITOLO XIII (Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore) ALLEGATI Allegato A: Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulle modalità di copertura finanziaria Allegato B Nota prot del 4 ottobre 2012 del Servizio Bilancio Ufficio Analisi e Pareri finanziari Allegato C: Deliberazione 6/2012 del Consiglio delle Autonomie Locali Allegato D: Gruppo di Lavoro interistituzionale Giunta Consiglio Regionale

6 6 Disposizioni per l adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012) Relazione della 6ª Commissione consiliare Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, la Giunta regionale, con deliberazione n. 719/C del 6 novembre 2012, ha proposto al Consiglio l approvazione del progetto di legge indicato in oggetto, completo di relazione illustrativa. La stessa, così come adeguata alle modifiche introdotte al predetto progetto dalle Commissioni 1^ e 6^, viene ora posta a corredo del nuovo testo: Premessa Il progetto di legge europea 2012 dà attuazione, per l anno 2012, all articolo 5 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. La L.R. n. 22 del 2009, stabilisce, infatti, le regole per la partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'unione Europea (fase ascendente) e definisce le procedure per l esecuzione da parte della Regione stessa degli obblighi comunitari (cosiddetta fase discendente). In particolare, con riferimento alla fase discendente, la L.R. n. 22/2009, all art. 5, individua nella legge comunitaria regionale, ridenominata, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 37, legge europea regionale, lo strumento per l adeguamento periodico dell ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi europei o da sentenze della Corte di giustizia. La L.R. n. 22/2009, come novellata dalla L.R. n. 37/2012, disciplina le procedure di approvazione ed i contenuti della legge europea regionale. Il comma 2 dell art. 5 precisa, inoltre, che la legge europea persegue l adeguamento dell ordinamento regionale sulla base della verifica di conformità dell ordinamento regionale a quello europeo, e tenuto conto degli indirizzi formulati dal Consiglio nella sessione europea. Da ultimo, con la citata L.R. n. 37/2012 sono state apportate modifiche alla L.R. n. 22/2009 al fine di adeguare quest ultima alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona e di rispondere alle esigenze emerse nella fase di prima attuazione della stessa e relative alla ridefinizione del procedimento di partecipazione della Regione alla formazione e all attuazione del diritto europeo. Le novelle contenute nella richiamata L.R. n. 37/2012 intendono rispondere all esigenza di assicurare un sempre maggiore raccordo tra il Consiglio e la Giunta regionale nelle relative procedure.

7 7 Con specifico riferimento alla fase c.d. discendente, il novellato articolo 5 della L.R. n. 22/2009 prevede che il progetto di legge europea regionale sia presentato al Consiglio regionale dalla Giunta entro il 31 maggio di ogni anno e che lo stesso indichi nel titolo l intestazione Legge europea regionale con indicazione dell anno di riferimento. In base alla citata disposizione normativa, il Consiglio regionale, per l approvazione del progetto di legge europea regionale si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. In attuazione di tale disposizione, il Consiglio regionale, con verbale n. 115/8 del 22 maggio 2012, accogliendo la proposta formulata dalla Giunta regionale n. 210/C del 2 aprile 2012 ai fini della predisposizione del progetto di legge comunitaria regionale 2012, ha approvato i seguenti indirizzi: 1) Per quanto concerne la partecipazione della Regione Abruzzo all attuazione del diritto dell Unione europea (c.d. fase discendente): a) condurre le attività di verifica della conformità dell ordinamento giuridico regionale a quello europeo, con riferimento, in particolare, ai seguenti atti europei: Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego; Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà; Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all immissione sul mercato di biocidi; Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; Direttiva n. 2006/17/CE della Commissione che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; Direttiva n. 2006/86/CE della Commissione che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; Reg. (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; b) di verificare la conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche ai fini di una eventuale notifica alla Commissione europea, della L.R. n. 16/2005 (Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d Abruzzo e potenziamento delle attività

8 8 connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico) considerato che l autorizzazione della Commissione europea di cui all aiuto di Stato n. 86/2006 (Italia Abruzzo) è riferita al periodo ; c) di dare attuazione al nuovo pacchetto SIEG, attraverso l adozione delle misure proposte dalla Commissione europea, contenute nelle Comunicazioni e nella Decisione, indicate in premessa e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea dell 11/01/2012; d) di dare atto che, al fine di esplicitare il contenuto degli atti europei rispetto ai quali dovrà essere condotta l analisi di conformità, è stata predisposta la Relazione illustrativa degli indirizzi proposti in materia europea per il 2012, posta in allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); e) di estendere le verifiche di conformità ad altri atti europei se si renderà indispensabile operare adeguamenti della normativa regionale attraverso la legge comunitaria regionale 2012; f) di presentare al Consiglio regionale, sulla base degli esiti delle analisi di conformità, il progetto di legge comunitaria regionale 2012; g) di stabilire che, in attuazione dell art. 8 della L. n. 11/2005, la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, attraverso il Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale predisponga entro il 15 dicembre 2012, la Relazione sullo stato di conformità dell ordinamento giuridico regionale a quello europeo e statale di riferimento, ai fini dell inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee, previa approvazione da parte della Giunta regionale. 2) Per quanto concerne la partecipazione della Regione Abruzzo alla formazione del diritto dell Unione europea (c.d. fase ascendente): a) dare avvio, in attuazione del Modello Fase ascendente, alla partecipazione della Regione Abruzzo alla formazione dei progetti di atti europei; 3) Assicurare sia per la fase ascendente, sia per quella discendente il massimo raccordo tra le Strutture della Giunta e quelle del Consiglio regionale, da realizzare mediante la costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali. Rispetto agli atti normativi europei indicati nel citato atto di indirizzo, con il progetto di legge di cui trattasi si propone, inoltre, di dare attuazione ai seguenti ulteriori atti: a) direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà; b) direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; c) direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; d) direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE; e) direttiva 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

9 9 f) direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell 8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione; g) direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; h) direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno. Il progetto di legge è stato predisposto sulla base della verifica di conformità i cui esiti sono sintetizzati nella relazione illustrativa del presente progetto di legge. Gli esiti delle analisi dei progetti di legge e di regolamento che saranno adottati nel corso del 2012 confluiranno nella Relazione sullo stato di conformità dell ordinamento regionale a quello europeo e statale di riferimento Annualità 2012, che sarà predisposta entro il 15 dicembre 2012, ai fini dell approvazione da parte della Giunta regionale. La presente relazione espone per ciascun atto normativo europeo i principali contenuti, gli atti normativi statali di recepimento ed illustra il contenuto delle disposizioni inserite nel progetto di legge europea regionale. 1. Struttura Il progetto di legge è suddiviso in XIII titoli: Titolo I - (Adeguamento all ordinamento europeo); Titolo II - (Attuazione della direttiva 2006/54/CE); Titolo III (Attuazione delle direttive 2008/62/CE e 2009/145/CE); Titolo IV (Attuazione della direttiva 2007/47/CE); Titolo V (Attuazione delle direttive 2008/119/CE e 2008/120/CE); Titolo VI (Attuazione della direttiva 2009/54/CE e degli articoli 102 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea); Titolo VII (Attuazione delle direttive 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE); Titolo VIII (Attuazione delle direttive 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE e 2010/84/UE); Titolo IX (Attuazione della direttiva 2006/123/CE); Titolo X (Attuazione del Regolamento (CE) 1071/2009); Titolo XI (Attuazione del Regolamento (CE) 1857/2006); Titolo XII (Attuazione della comunicazione della Commissione 2012/c 8/02, della decisione della Commissione 2012/21/UE, della comunicazione della Commissione 2012/C 8/03 e del regolamento (UE) 360/2012) Titolo XIII (Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore) 2. Nell ambito del Titolo I Adeguamento all ordinamento europeo, l articolo 1 definisce le finalità perseguite, ovvero l attuazione dei seguenti atti normativi europei, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della L.R. n. 22/2009: a) direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego (rifusione); b) direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione

10 10 genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà; c) direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà; d) direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all immissione sul mercato di biocidi; e) direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; f) direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; g) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; h) la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; i) direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell 8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; j) direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani k) direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; l) direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE; m) direttiva 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; n) direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell 8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione; o) direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; p) direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno. q) regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

11 11 r) regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001; s) Comunicazione della Commissione sull applicazione delle norme dell Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02); t) Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l applicazione delle disposizioni dell articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE); u) Comunicazione della Commissione recante la disciplina dell Unione europea relativa agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03); v) regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti di importanza minore ( de minimis ) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. 3. Il Titolo II è dedicato alla direttiva 2006/54/CE riguardante l attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il Titolo II è costituito dal Capo I così rubricato: Le pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne LA DIRETTIVA 2006/54/CE SUL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO La direttiva 2006/54/CE è stata recepita con il d.lgs. n. 5/2010 che ha novellato: il d.lgs. n. 198/2006 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; il d.lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità; il DPR n. 101/2007 recante il regolamento per il riordino della Commissione per l imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e il DPR n. 115/2007 recante il regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna. La parità fra uomini e donne costituisce un principio fondamentale del diritto europeo, ai sensi dell articolo 8 (ex articolo 3, paragrafo 2 del TCE) del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), che così dispone: Nelle sue azioni l Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne. In altri termini, il TFUE, nel sancire la parità fra uomini e donne, pone in capo all Unione l obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività. Il principio della parità fra uomini e donne trova, inoltre, ampi riferimenti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell Unione europea. L articolo 157 del TFUE (ex articolo 141 del TCE) costituisce la base giuridica di riferimento per l adozione di misure, da parte dell Unione europea, volte ad assicurare l applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e di impiego, compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 1 Alle 1 L Articolo 157 (ex articolo 141 del TCE) così recita: 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura; b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

12 12 disposizioni contenute nei Trattati si aggiungono gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea che vietano qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e sanciscono il diritto alla parità di trattamento tra uomini e donne in tutti i campi, compreso quello in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. In tale prospettiva si pone l articolo 1 (Scopo) della direttiva 2006/54/CE che individua lo scopo perseguito in quello di assicurare l attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, con particolare riferimento: a) all accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; b) alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione; c) ai regimi professionali di sicurezza sociale. L articolo 157, paragrafo 4, del TFUE dispone che Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Tale disposizione costituisce la base giuridica su cui si fonda l articolo 3 (Azione positiva) della direttiva 2006/54/CE che prevede che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure, ai sensi del citato articolo 157, paragrafo 4 del TFUE, volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa.. L articolo 4 (Divieto di discriminazione), paragrafo 2 della direttiva 2006/54/CE impone l eliminazione di qualsiasi discriminazione diretta e indiretta 2, per quanto concerne uno stesso lavoro o un lavoro cui è attribuito un uguale valore, che si basi sul sesso e riguardi un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni. Il divieto di discriminazione fondato sul sesso è a sua volta rafforzato dalla disposizione contenuta nel paragrafo 2 del medesimo articolo 4 che prevede che, se si utilizza un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, esso deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile e deve essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni basate sul sesso. Un importante divieto di discriminazione è espressamente sancito anche con riferimento ai regimi professionali di sicurezza sociale 3 nell articolo 5 (Divieto di discriminazione) della direttiva 2006/54/CE; tale ultima disposizione è contenuta nell ambito di quelle dedicate alla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale. I successivi articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2006/54/CE esplicitano rispettivamente il campo di applicazione personale, quello di applicazione materiale e le esclusioni dal campo di applicazione materiale, sempre con riferimento ai regimi professionali di sicurezza sociale. 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.. 2 Ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2006/54/CE per discriminazione diretta s intende la situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga ; per discriminazione indiretta s intende una situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.. 3 Ai sensi dell articolo 5 della direttiva 2006/54/CE è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, fondata sul sesso, che riguarda: a) il campo di applicazione di tali regimi e le relative condizioni di accesso; b) l obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

13 13 Particolarmente significative sono le disposizioni contenute nell articolo 9 (Esempi di discriminazione) della direttiva 2006/54/CE che indicano gli esempi di disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento se esse si basano direttamente o indirettamente sul sesso. A titolo di esempio, quelle per stabilire le persone ammesse a partecipare ad un regime professionale di sicurezza sociale; quelle per stabilire se la partecipazione ad un regime professionale di sicurezza sociale sia obbligatoria o facoltativa; quelle volte a stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo o per fissare livelli differenti per i contributi dei lavoratori. Ai fini dell applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il legislatore europeo ritiene essenziale garantire la parità di accesso al lavoro e alla relativa formazione professionale. Ne consegue che le eccezioni a tale principio dovrebbero essere limitate alle attività professionali che necessitano l assunzione di una persona di un determinato sesso, data la loro natura o visto il contesto in cui sono svolte, purché l obiettivo ricercato sia legittimo e compatibile con il principio di proporzionalità. Si pone in linea con tale impostazione l articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE che vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nel settore pubblico e in quello privato, compresi gli enti di diritto pubblico, con riferimento: a) alle condizioni di accesso all occupazione e al lavoro 4 nonché alla promozione; b) all accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; c) all occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione; d) all affiliazione e all attività in un organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 14 prevede che, per quanto riguarda l accesso al lavoro, inclusa la relativa formazione, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell attività lavorativa, purché l obiettivo sia legittimo ed il requisito proporzionato.. I successivi articoli 15 (Rientro dal congedo di maternità) e 16 (Congedo di paternità e di adozione) della direttiva 2006/54/CE contengono disposizioni a tutela della donna che riprende il proprio lavoro dopo il periodo di congedo per maternità e quelle sul riconoscimento dei diritti di paternità e/o adozione, per tutelare i lavoratori e le lavoratrici che esercitano tali diritti. L effettiva attuazione del principio della parità di trattamento richiede che gli Stati membri istituiscano procedure giudiziarie o amministrative adeguate, dirette a far rispettare gli obblighi imposti. In tale contesto si collocano le disposizioni contenute negli articoli 17 (Tutela dei diritti), 18 (Risarcimento o riparazione) e 19 (Onere della prova) della direttiva 2006/54/CE che, in particolare: a) impongono agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché tutte le persone, che si ritengono lese a causa della mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere a procedure giurisdizionali finalizzate all esecuzione degli obblighi imposti dalla direttiva, anche dopo la cessazione del rapporto nell ambito del quale si sarebbe prodotta la discriminazione; b) al fine di migliorare ulteriormente il livello di protezione previsto dalla direttiva, anche alle associazioni, alle organizzazioni e alle altre persone giuridiche deve essere conferito il potere di avviare una procedura in via giurisdizionale e/o amministrativa per conto e a sostegno della persona che si ritiene lesa; 4 Il divieto di discriminazione, riguardante sia il lavoro dipendente che quello autonomo, comprende anche i criteri di selezione e alle condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale (art. 14, paragrafo 1, lett. a).

14 14 c) impongono agli Stati membri l obbligo di introdurre nei rispettivi ordinamenti le misure necessarie a garantire indennizzi o riparazioni reali ed effettivi per i danni subiti da una persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso; d) impongono agli Stati membri l obbligo di adottare, nell ambito dei propri sistemi giudiziari, i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento, nel caso in cui chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto, dinanzi ad un organo giurisdizionale o altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta. L articolo 20 (Organismi per la parità) della direttiva 2006/54/CE prevede che gli Stati membri designino uno o più organismi con il compito di assicurare la promozione, l analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sul sesso..5 Con l obiettivo di promuovere la parità di trattamento, in base all articolo 21 (Dialogo sociale) della direttiva 2006/54/CE gli SM sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad incoraggiare il dialogo tra le parti sociali, attraverso una serie di attività: a) monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, nell accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale; b) monitoraggio dei contratti collettivi e dei codici di comportamento; c) ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche. Inoltre gli SM sono tenuti ad incoraggiare le parti sociali a promuovere la parità tra gli uomini e le donne, ad introdurre disposizioni lavorative flessibili per armonizzare la vita professionale con la vita privata e a concludere accordi (che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva) che fissino regole non discriminatorie. Un importante previsione è quella contenuta nell articolo 24 (Vittimizzazione) della direttiva 2006/54/CE che impone agli SM l introduzione nei propri ordinamenti giuridici di disposizioni necessarie a proteggere i lavoratori (inclusi i rappresentanti dei dipendenti previsti dalle leggi e/o prassi nazionali) dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione ad un reclamo all interno dell impresa o ad un azione legale volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento. Infine, ai sensi dell articolo 27 (Prescrizioni minime) della direttiva 2006/54/CE gli SM possono introdurre o mantenere, con riferimento al principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella direttiva stessa IL RECEPIMENTO STATALE DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE SUL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO: IL D.LGS. N. 5/2010 La direttiva 2006/54/CE è stata recepita con il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)). 5 In particolare l articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE prevede che gli organismi per la parità assicurino le seguenti funzioni: a) assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce inoltrate; b) svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione; c) pubblicazione di relazioni indipendenti e formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni; d) scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.

15 15 In particolare, il d.lgs. n. 5/2010 ha novellato il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) con riferimento: a) alle disposizioni generali (art. 1); b) al Comitato nazionale per l attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (artt. 8, 9, 10 e 11); c) al Consigliere e consiglieri di parità (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17); d) alle nozioni di discriminazione e ai divieti di discriminazione (artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 30 bis); e) alla tutela giudiziaria (artt. 36, 37, 38, 41 e 41 bis); f) alla promozione delle pari opportunità (artt. 42, 46 e 50 bis) LE PARI OPPORTUNITÀ NELLA COSTITUZIONE E NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE: CENNI Al fine di poter circoscrivere lo spazio riservato alla potestà legislativa regionale con riferimento al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento, è utile richiamare alcune disposizioni contenute nella Costituzione repubblicana ed analizzare brevemente la più recente giurisprudenza costituzionale. L articolo 2 Cost. stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo (inteso come persona), sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. L articolo 3 Cost. stabilisce, al primo comma, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali (cosiddetto principio di eguaglianza formale); al secondo comma attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L articolo 51 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2003, stabilisce che tutti i cittadini dell uno e dell altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; attribuisce inoltre alla Repubblica, al fine del perseguimento di detta eguaglianza nell accesso ad uffici pubblici e cariche elettive, il compito di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra i sessi. Infine, l articolo 117 Cost., comma settimo, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, dispone che le leggi regionali rimuovano ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, e promuovano inoltre la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Con specifico riferimento al tema delle pari opportunità nell accesso alle cariche elettive, due sono le principali pronunce della Corte costituzionale: la sentenza n. 422 del 1995 e la sentenza n. 49 del Con la prima sentenza la Consulta ha ritenuto di accogliere la questione di legittimità costituzionale delle cosiddette quote rosa, ovvero di quell istituto volto ad assicurare che, nella presentazione delle candidature alle elezioni, nessuno dei due sessi possa essere pretermesso o rappresentato al di sotto di una data soglia. Le argomentazioni poste a fondamento di tale sentenze sono le seguenti: a) il principio di uguaglianza si pone come regola di irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità contemplate dall articolo 3 Cost.;

16 16 b) l appartenenza all uno o all altro sesso non può essere assunta come requisito di eleggibilità, né di candidabilità; di conseguenza è in contrasto con la Costituzione la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quota in ragione del sesso dei candidati; c) in tema di diritto all elettorato passivo la regola inderogabile, stabilita dallo stesso Costituente, è quella dell assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato. Successivamente la Corte costituzionale ha rivisto il proprio orientamento, anche in considerazione del mutato quadro costituzionale di riferimento 6. In particolare con la sentenza n. 49/2003 la Consulta ha ritenuto legittime alcune norme introdotte nella legislazione elettorale della Regione Valle d Aosta, in virtù delle quali le liste elettorali devono comprendere candidati di entrambi i sessi, a pena di inammissibilità. La Corte ha motivato la sentenza di rigetto della questione di legittimità costituzionale basandosi sulle seguenti principali argomentazioni: a) le disposizioni in esame stabiliscono un vincolo non già all esercizio del voto o all esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, quanto piuttosto alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso. Tale vincolo negativo opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria competizione elettorale e non incide su di essa. Di conseguenza la scelta degli elettori tra le liste e fra i candidati e l elezione di questi non sono in alcun modo condizionate dal sesso dei candidati; b) non può dirsi che la disciplina così imposta non rispetti la parità dei sessi sia perché la legge fa riferimento indifferentemente a candidati di entrambi i sessi, sia perché da essa non discende alcun trattamento diverso di un candidato rispetto all altro in ragione del sesso; c) non è peraltro neppure intaccato il carattere unitario della rappresentanza elettiva che si esprime nel Consiglio regionale, in quanto non viene a costituirsi alcuna relazione giuridicamente rilevante fra gli elettori, dell uno o dell altro sesso e gli eletti dello stesso sesso. In sintesi si può affermare che il quadro normativo costituzionale è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell effettiva parità tra i sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell articolo 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economi e sociali, il legislatore costituzionale ha inteso dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale ANALISI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI RECANTI IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE SUL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO L articolo 2 (Azioni positive), comma 1 del progetto di legge europea regionale 2012 dispone che la Regione, in conformità agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione ed in attuazione dello Statuto 6 Nel lasso di tempo intercorso fra le due sentenze sono intervenute diverse modifiche costituzionali: la legge costituzionale n. 2/2001 che ha stabilito che le regioni ad autonomia speciale debbano promuovere condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l equilibrio della rappresentanza dei sessi; la legge costituzionale n. 3/2001 ha introdotto in Costituzione la norma per cui la Repubblica promuove le pari opportunità fra donne e uomini, al fine dell accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici ed alle cariche elettive.

17 17 regionale, adotti azioni positive con l obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione del principio di parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica. Sulla base di quanto previsto, le disposizioni costituzionali assunte come riferimento sono: a) l articolo 3 che così recita: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese ; b) l articolo 51 ed in particolare dal comma primo in base al quale: Tutti i cittadini dell uno o dell altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.. c) l articolo 117 ed in particolare dal comma settimo che così dispone: Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Completa il quadro normativo di riferimento l articolo 81 dello Statuto regionale che contiene disposizioni sulla Commissione regionale per le pari opportunità. In particolare detta disposizione statutaria prevede che: a) spetti al Consiglio regionale istituire la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne ed uomini; b) spetti alla Commissione operare la valorizzazione delle differenze di genere ed il superamento di ogni discriminazione nonché svolgere funzioni consultive e di proposta in relazione all attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di sua competenza, oltre che valutare l impatto equitativo di genere sulle politiche regionali; c) spetti inoltre alla Commissione esprimere parere consultivo obbligatorio sui provvedimenti concernenti l attuazione delle materie di competenza della stessa e ogni qualvolta occorra attuare i principi di parità e di non discriminazione. Il comma 2 dell articolo in esame indica, nello specifico, le finalità perseguite dalle politiche regionali sulla tematica in questione, ferme restando le finalità delle azioni positive di cui all articolo 42 del d.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni 7. In particolare le politiche regionali sono chiamate a: a) favorire l equilibrio tra l attività professionale e la vita privata e familiare per donne e uomini, al fine di incoraggiare la condivisione delle responsabilità familiari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per i coordinamento e l amministrazione dei tempi delle città) e successive modifiche ed integrazioni; b) sostenere iniziative di scambio di buone pratiche per una società caratterizzata da ruoli equilibrati e non discriminatori; 7 L articolo 42 del d.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni così recita: 1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l occupazione femminile e realizzare l uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. 2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di: a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; c) favorire l accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; e) promuovere l inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nelle quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi; f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile..

18 18 c) favorire l inserimento delle donne nelle attività professionali e nella vita sociale, promuovendo un adeguata politica dei servizi sociali; d) promuovere la presenza delle donne nei luoghi decisionali, nelle assemblee elettive, nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza regionale; e) promuovere iniziative volte al conseguimento degli obiettivi posti a livello europeo in tema di occupazione femminile e sostengono l imprenditorialità femminile attraverso opportune azioni, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni 8 ; f) promuovere l integrazione delle pari opportunità a tutti i livelli di istruzione e formazione. L articolo 3 (Azioni positive nell Amministrazione regionale) del progetto di legge europea regionale 2012 contiene disposizioni per le azioni positive da porre in essere all interno dell Amministrazione regionale. A tal fine, così come dispone il comma 1, sia la Giunta regionale che l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono tenuti ad approvare e ad adottare il Piano triennale delle azioni positive previsto dall articolo 48 del d.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Quest ultima disposizione prescrive che il predetto Piano sia adottato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici non economici, senza prevedere, però, alcun adempimento a carico delle Regioni. Di conseguenza la previsione del Piano da parte dell articolo 3 del progetto di legge intende offrire copertura normativa a tale adempimento, stante la particolare utilità del Piano quale strumento recante le azioni positive che la Giunta e l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale intenderanno porre in essere in ciascuna annualità di riferimento. Al comma 2 dell articolo 3 è disposto che uno dei compiti del Piano sia quello di favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi, proprio al fine di promuovere l inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali sono sottorappresentate. I commi 3, 4 e 5 dell articolo 3 contengono disposizioni che disciplinano la tempistica per l elaborazione del primo Piano e per i successivi aggiornamenti nonché le forme di pubblicazione e di disponibilità di tale documento programmatico sul sito istituzionale della Regione. L articolo 4 (Promozione delle parità di trattamento) del progetto di legge europea regionale 2012 indica, in attuazione dell articolo 20 della direttiva 2006/54/CE quali sono gli organismi di parità che operano a livello regionale. Si tratta di una disposizione ricognitiva degli organismi di parità che operano a livello regionale, disciplinati da fonti normative diverse, sia regionali che statali. Si tratta nello specifico: a) della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini. Da ultimo la legge regionale 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini) disponendo l abrogazione della legge regionale 18 maggio 2000, n. 88 (Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive) ha disciplinato ex novo la Commissione regionale di cui trattasi, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta. Essa opera per la valorizzazione della differenza di genere ed il superamento di ogni altra discriminazione diretta ed indiretta, per la promozione e la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna nell educazione, nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nell accesso alle cariche elettive ed alle funzioni direttive. La predetta Commissione regionale è 8 In particolare il Titolo II, Capo I, artt contengono specifiche disposizioni riguardanti le azioni positivi rivolte all imprenditoria femminile.

19 19 costituita da dodici componenti eletti dal Consiglio regionale 9 e dalla Consigliera o dal Consigliere di parità; b) della Consigliera o il Consigliere regionale di parità previsti dal d.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare l articolo 12 del d.lgs. n. 198/2006, come novellato dal d.lgs. n. 5/2010, prevede che a livello nazionale, regionale e provinciale siano nominati una consigliera o un consigliere di parità 10 e che la nomina sia disposta, per quelli di livello regionale e provinciale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province. Ai sensi dell articolo 14 del d.lgs. n. 198/2006, il mandato delle consigliere e dei consiglieri di parità ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più di due volte. In base all articolo 13 del d.lgs. n. 198/2006, le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, sono chiamati a svolgere funzioni di promozione e di controllo dell attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l obbligo di segnalare all autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza per ragione del proprio ufficio. L articolo 15 del d.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni indica in modo dettagliato i compiti che le consigliere ed in consiglieri di parità devono svolgere 11 ; 9 L articolo 4 della L.R. n. 14/2012 prevede che i componenti siano scelti da un elenco formato da cittadini aventi i requisiti per l elezione alla carica di consigliere regionale e aventi titoli o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o dei settori di attinenza della legge stessa; almeno un terzo dei nominativi inseriti nell elenco deve essere individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali, professionali, in modo da assicurare un equilibrata presenza delle diverse competenze e professionalità. 10 L articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni prevede che per ogni consigliera o consigliere si provvede anche alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo. 11 L articolo 15 del d.lgs. n. 198/2006 così dispone: 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo; c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità; e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni; h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46; i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali. 1-bis. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro. 2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e Le strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive. 4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella

20 20 c) del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) previsto dall articolo 57 del d.lgs. n. 165/2001, come novellato dall articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). L articolo 57 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni o da altre disposizioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 4 marzo 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell 11/06/2012) ha dettato Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG. Le linee guida precisano, al paragrafo 1 (Finalità e destinatari), che le Regioni e gli Enti locali sono tenuti ad adottare, nell ambito dei propri ordinamenti e dell autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo necessarie per dare attuazione all articolo 21 della L. n. 183/2010 (che ha novellato l articolo 57 del d.lgs. n. 165/2001), nelle sfere di rispettiva competenza e specificità, nel rispetto dei principi contenuti nelle Linee guida stesse. Il legislatore statale ha assegnato al CUG compiti propositivi, consultivi e di verifica, prevedendo che esso operi in collaborazione con il consigliere o la consigliera di parità. Il CUG è chiamato, inoltre, a contribuire all ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. Le Linee guida prevedono che il CUG esplichi le proprie attività nei confronti di tutto il personale, con l obbligo in capo alle Amministrazioni pubbliche di costituire un unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all Amministrazione, sia dirigente che non dirigente. Le predette Linee guida contengono, inoltre, indicazioni sulla costituzione e durata del mandato, sui compiti (propositivi, consultivi e di verifica), sul Regolamento interno di cui lo stesso deve dotarsi e sulla Collaborazione con altri organismi. L articolo 5 (Dialogo sociale) del progetto di legge europea regionale 2012 prevede che la Regione in attuazione dell articolo 21 della direttiva 2006/54/CE agevoli il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere la parità di trattamento. A tal fine la Regione promuove specifici monitoraggi che recano i risultati di specifiche attività di verifica, qualitative e quantitative, delle tendenze del mercato del lavoro in rapporto alla questione di genere, anche al fine di far emergere l interazione del fenomeno con il sistema economico-produttivo. I risultati che i monitoraggi evidenzieranno potranno fornire utili elementi di valutazione per la definizione delle conseguenti scelte programmatiche che, attraverso il concorso delle parti sociali, creino a livello regionale un canale di accesso e di partecipazione anche con riferimento all istanza antidiscriminatoria e di tutela della differenza di genere. richiesta. 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità..

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