CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

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1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA VIII LEGISLATURA 31 a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO venerdì 28 luglio 2006 Presidenza del Presidente PEPE indi del Vicepresidente MINEO INDICE Presidente pag. 3 Congedi» 3 Ordine del giorno» 3 Prosieguo esame ddl n. 28 del 04/07/06 Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale Presidente» 4 Esame articolato Presidente» 4 e passim Tedesco, assessore alle politiche della salute pag. 5 e passim Damone» 7,24,62 Zullo» 8,15,38,39,47, 49,50,52,53,64 Saccomanno» 8,22,33,46,68 Palese» 13 e passim Frisullo, Vicepresidente della Giunta regionale e assessore alle attività produttive, all'industria, all'industria energetica, all'artigianato, al commercio, all'innovazione tecnologica, alle fiere e ai mercati» 19,66,73

2 Atti consiliari della Regione Puglia 2 VIII Legislatura SEDUTA N 31 RESOCONTO STENOGRAFICO 28 LUGLIO 2006 Tagliente pag. 23,64 Surico» 25,44,62 Potì» 25 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MINEO PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEPE Marino, relatore» 46 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MINEO PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEPE Marmo Giuseppina» 62 Pelillo» 63 Loperfido» 65 Attanasio» 67 Attanasio, segretario» 72 Disegno di legge n. 27 del 04/07/2006 Interventi in materia sanitaria Presidente» 73,76,77,78, 79,80 Marino, relatore» 73 Silvestris» 76,77 Surico» 77 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MINEO Zullo» 78 Saccomanno» 79 Baldassarre» 79 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEPE Esame articolato Presidente» 80 e passim Zullo» 82 e passim Saccomanno» 82 e passim Tedesco, assessore alle politiche della salute» 83 e passim Montanaro» 83 Lomelo, assessore alla pubblica istruzione, all università, ai beni culturali, ai musei, agli archivi, alle biblioteche e alla ricerca scientifica pag. 84 Sannicandro» 84 Silvestris» 85,130,131 Borraccino» 86,89,97,150 Costantino» 87,88,106 Brizio» 88,89,90 Cera» 89,91,95,159 Vendola, Presidente della Giunta regionale» 91,97 Potì» 93 Palese» 95,103,140,154, 155,156,159 Congedo» 95 Mita» 95 Stefano» 96 Pellegrino» 96 Maniglio» 97 Loperfido» 97,98,108 Introna, assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo e alle risorse naturali» 98 Lospinuso» 106,107,108 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MINEO Damone» 115,116 Marmo Giuseppina» 115,141 Marino, relatore» 115 Chiarelli» 118 Attanasio, segretario» 120 Ventricelli» 123 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEPE De Leonardis» 138 Romano» 142 Frisullo, Vicepresidente della Giunta regionale e assessore alle attività produttive, all'industria, all'industria energetica, all'artigianato, al commercio, all'innovazione tecnologica, alle fiere e ai mercati» 160 Ordine del giorno del 19/07/06 della III Commissione consiliare permanente Monitoraggio della spesa sanitaria Presidente» 160

3 Atti consiliari della Regione Puglia 3 VIII Legislatura PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEPE PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,02). Congedi PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Dicorato, Losappio, Manco, Olivieri. Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi. Ordine del giorno PRESIDENTE. L ordine del giorno reca i seguenti argomenti: 1) Interrogazioni e interpellanze urgenti; 2) Interrogazioni e interpellanze; 3) Proposta di legge Ruocco, Attanasio, Saccomanno, Congedo, Lospinuso, Marmo N., Silvestris Norme sulla trasparenza nei concorsi e nella selezione del personale nella Regione e nelle Amministrazioni e Società regionali (iscritta all ordine del giorno ai sensi dell art. 17 del regolamento interno del Consiglio) (già trattato nella seduta precedente); 4) Proposta di legge Ruocco, Saccomanno, Attanasio, Congedo, Lospinuso, Marmo N., Silvestris Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, proposta di legge dell Ufficio di Presidenza Disciplina del Consiglio delle autonomie locali e proposta di legge Sannicandro, Lomelo, Manni, Mita, Bonasora, Ventricelli, Potì Istituzione Consiglio delle autonomie locali (rel. cons. Chiarelli); 5) Ddl n. 17 del 19/04/2006 Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche (rel. cons. Mita) (già trattato nella seduta precedente); 6) Proposta di legge Zullo, Damone Istituzione di una commissione d indagine sull applicazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12, recante norme relative agli interventi per la tutela degli animali d affezione e prevenzione dal randagismo (rel. cons. Ventricelli) (già trattato nella seduta precedente); 7) Ddl n. 18 del 28/04/2006 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6: Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell Agenzia per la protezione ambientale (ARPA) (rel. cons. Mita) (già trattato nella seduta precedente); 8) Proposta di legge Cioce Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale della Regione Puglia) (rel. cons. Ventricelli); 9) Proposta di legge Zullo, Damone Istituzione della banca regionale di sangue di cordone ombelicale (iscritta all ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio); 10) Ordine del giorno Chiarelli, Franzoso, Laurora, Baldassarre, Cassano, Damone, Loperfido, Brizio del 27/12/2005 Adesione alle proposte di amnistia e indulto 11) Ordine del giorno Franzoso, Palese, Fitto, Cassano, Chiarelli, Damone del 02/02/2006 Piano regionale di riordino della rete scolastica anno ; 12) Ordine del giorno Palese del 28/02/06 Nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie locali, ai sensi dell art. 2, comma 5, della legge 1 febbraio 2006, n. 43 ; 13) Mozione Lomelo del 21/03/2006 Tutela degli animali per la produzione di pellicce ; 14) Ordine del giorno Marmo N., Silvestris del 22/05/2006 Istituzione di sedi decentrate dell Università di Bari e Foggia nella provincia di Barletta-Andria-Trani ; 15) Ordine del giorno Palese, Baldassarre, Caroppo, Copertino, Cera, Chiarelli, Damone,

4 Atti consiliari della Regione Puglia 4 VIII Legislatura Loperfido, Rollo, Surico, Tagliente, Tarquinio, Vadrucci, Zullo del 03/07/2006 AQP: licenziamento 36 lavoratori a tempo determinato ; 16) Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche Designazione di sei esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici (legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 art. 13, comma 3, lettera g)) (rel. cons. Ventricelli); 17) Provveditorato agli studi di Bari Nucleo provinciale di supporto tecnico amministrativo all'autonomia Designazione di un rappresentante regionale (decreto Ministro pubblica istruzione 27 novembre 1997, n. 765 art. 3) (rel. cons. Ventricelli); 18) Commissione censuaria Comune di Barletta Designazione di un rappresentante (legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 3, comma 154) (rel. cons. Ventricelli); 19) Ddl n. 28 del 04/07/2006 Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale (rel. cons. Marino); 20) Ddl n. 27 del 04/07/2006 Interventi in materia sanitaria (rel. cons. Marino); 21) Ddl n. 22 del 30/05/2006 Riorganizzazione del sistema trasfusionale regionale: Piano regionale sangue e plasma ( ) (rel. cons. Marino) (già trattato nella seduta precedente); 22) Ordine del giorno del 19/07/2006 della III Commissione consiliare permanente Monitoraggio della spesa sanitaria. Prosieguo esame disegno di legge n. 28 del 04/07/2006 Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale PRESIDENTE. Riprendiamo l esame del disegno di legge n. 28 del 04/07/2006 Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale. Ricordo che la discussione generale è stata sospesa nella serata di ieri per consentire una riunione dei Capigruppo. Ricordo, altresì, che gli emendamenti sono stati distribuiti a tutti i consiglieri. Esame articolato PRESIDENTE. Non essendovi altri consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale e non intervenendo il rappresentante del Governo regionale, passiamo all esame dell articolato. Do lettura dell articolo 1: art. 1 (Principi ispiratori) 1. La Regione tutela e promuove la salute, intesa come benessere psicofisico e sociale, in quanto diritto fondamentale dell individuo ed interesse della collettività, e garantisce l uguaglianza degli interventi sanitari e sociosanitari a tutti i cittadini, a prescindere dalle proprie convinzioni personali e condizioni socioeconomiche. 2. La Regione promuove e garantisce l universalismo e la solidarietà, assicurando equità e pari opportunità di accesso ai servizi e prestazioni all intera collettività, superando le condizioni di indigenza e vulnerabilità, promuovendo il recupero delle persone disabili e non autosufficienti e tenendo conto delle specificità territoriali delle aree svantaggiate e montane. 3. La Regione assume come proprio principio per le politiche sociosanitarie regionali la sussidiarietà orizzontale e verticale, l omogeneità e l adeguatezza al sistema dei bisogni, la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati. 4. La Regione integra le politiche sanitarie e sociosanitarie con le politiche di sviluppo economico, di tutela dell ambiente, dell urbanistica, dei trasporti, dell agricoltura, dell istruzione e dello sport e tempo libero, per l impatto che le stesse hanno sullo stato di salute. 5. Il sistema delle autonomie locali concorre al perseguimento degli obiettivi di salute.

5 Atti consiliari della Regione Puglia 5 VIII Legislatura A questo articolo è stato presentato un e- mendamento (n. 1) a firma dei consiglieri Damone, Zullo, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 1, comma 1, dopo le parole condizioni socio-economiche aggiungere nonché una facilità di accesso alla risposta al bisogno di salute». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere favorevole su questo emendamento. PRESIDENTE. Pongo ai voti l emendamento. È stato presentato un emendamento (n. 2) a firma del consigliere Damone, Zullo, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 1, comma 2, dopo la parola montane aggiungere anche mediante la previsione di una rete di collegamento tra strutture periferiche e strutture centrali in ogni ambito territoriale delle Aziende Sanitarie». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere contrario sull emendamento in questione, in quanto ritiene che non ci sia bisogno di una norma di legge per istituire una modalità organizzativa. Ciò può costituire oggetto di raccomandazione da parte del Governo, attraverso una circolare, alle singole a- ziende sanitarie locali. Se i proponenti insistono nel presentare l emendamento, il Governo esprime parere negativo. Tuttavia, il Governo chiede ai proponenti di ritirarlo, impegnandosi successivamente a diramare una specifica circolare. PRESIDENTE. Comunico che l emendamento è stato ritirato dai proponenti. È stato presentato un emendamento (n. 3) a firma dei consiglieri Saccomanno, Attanasio, Congedo, Lospinuso, Marmo N., Ruocco e Silvestris, del quale do lettura: «All art. 1, il comma 4 è così modificato: La Regione, nel promuovere la tutela della salute, individuale e collettiva, integra le politiche sanitarie e sociosanitarie con le politiche relative allo sviluppo economico, di tutela ambientale, dell urbanistica, dei trasporti, dell agricoltura, dello sport e tempo libero, per l impatto che le stesse hanno sullo stato di salute. A tale scopo la Regione definisce, sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale, i livelli organizzativi di elevata complessità delle Aziende del SSR. Fornisce altresì indicazioni in ordine ai modelli relativi alle articolazioni organizzative semplici a cui le Aziende devono ispirarsi nella formulazione dell Atto Aziendale, fatti salvi adeguamenti dettati da motivate esigenze correlate a specificità degli ambiti territoriali di competenza». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere favorevole relativamente al primo periodo, fino alle parole sullo stato di salute. Se i proponenti sono d accordo, è possibile formulare un subemendamento per cancellare la parte dalle parole A tale scopo in poi e approvare solo la prima parte dell emendamento. PRESIDENTE. Pongo ai voti l emendamento nel testo subemendato dall assessore Tedesco. È stato presentato un emendamento (n. 4) a firma dei consiglieri Damone, Zullo, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 1, comma 4, dopo la parola salute aggiungere attivando appositi periodici tavoli di lavoro fina-

6 Atti consiliari della Regione Puglia 6 VIII Legislatura lizzati a dare concreta attuazione ai principi di cui al presente articolo». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere contrario su questo emendamento, in quanto si metterebbe in moto una procedura farraginosa che, peraltro, non migliorerebbe la condizione della partecipazione. Noi riteniamo che sia sufficiente la definizione del testo attualmente proposto. PRESIDENTE. Comunico che l emendamento viene ritirato dai proponenti. Pongo ai voti l articolo 1, nel testo emendato. Do lettura degli articoli successivi: art. 2 (Programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale) 1. La programmazione sanitaria e sociosanitaria della Regione si ispira ai principi di cui al precedente articolo 1 ed a quelli del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, della legge 328/2000, della legge regionale del n. 19, nonché del Piano Sanitario Nazionale e si esplica nel documento di indirizzo del Piano Regionale di Salute (PRS). 2. Il PRS, con riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui all accordo StatoRegioni e Province Autonome del 22 novembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni, individua obiettivi di salute, strategie e azioni prioritarie di intervento del SSR da raggiungere nel triennio di riferimento. Il PRS definisce inoltre: a) la missione dei sistemi operativi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), e la distinzione dei ruoli e delle funzioni di governo e di gestione; b) l adeguatezza delle risorse in funzione degli obiettivi di salute, in un contesto di uso razionale delle stesse; c) gli interventi di integrazione e coordinamento delle politiche della salute con le politiche sociali, dell ambiente, del bilancio e della programmazione economica; d) gli indirizzi per la stipula dei Protocolli d Intesa tra Regione e Università, in attuazione degli artt. 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, del D.Lgs. 517/99 e delle conseguenti linee guida di cui al DPCM 24 maggio 2001, relativi all integrazione e coordinamento delle attività di didattica e ricerca, anche post-laurea, delle Facoltà di Medicina e Chirurgia con quelle di assistenza sanitaria nonché partecipazione delle aziende e istituti del SSR alle attività di formazione e ricerca in coerenza e conformità ai valori ed agli assetti organizzativo-funzionali della presente legge regionale. A tali fini e nell ambito della programmazione del fabbisogno di medici specialisti, la Regione può autorizzare le Aziende Sanitarie a finanziare apposite borse di studio alle Università degli Studi con sede esclusiva nel territorio regionale, limitatamente a discipline specialistiche per le quali nei protocolli d intesa Università-Regione le strutture della A.U.S.L. interessata sono individuate come sedi formative, in modo da garantire nelle suddette strutture la frequenza dei medici specializzandi. Tale autorizzazione può essere concessa a condizioni che le stesse Aziende riducano, nel periodo interessato, almeno pari importi di costi per l acquisizione di beni e servizi non sanitari e che le Università degli Studi garantiscano, presso le strutture sanitarie delle Aziende medesime, la corrispondente frequenza di medici specializzandi; e) il processo di attivazione dell accreditamento istituzionale, ai sensi della L.R. 28/5/2004, n. 8 e sue modificazioni e integrazioni. 3. Il P.R.S. orienta il sistema verso il principio della centralità del cittadino, protagonista e fruitore dei percorsi assistenziali, al quale

7 Atti consiliari della Regione Puglia 7 VIII Legislatura va garantita la partecipazione attiva alle scelte che riguardano la propria salute. 4. Le politiche di prevenzione sono assunte quali prioritarie e centrali nella definizione del Piano Regionale di Salute. 5. Il P.R.S. prevede iniziative di screening ai fini del monitoraggio delle condizioni di salute dei giovani in età da 15 a 19 anni. A tal fine può essere utilizzato anche personale della continuità assistenziale mediante estensione dell orario di lavoro. A questo articolo è stato presentato un e- mendamento (n. 5) a firma dei consiglieri Damone, Zullo, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 2, al comma 2, lett. B), dopo la parola adeguatezza aggiungere e l appropriatezza allocativa». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere favorevole sull emendamento in questione. PRESIDENTE. Pongo ai voti l emendamento. È stato presentato un emendamento (n. 6) a firma dei consiglieri Damone, Zullo, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 2, al comma 2, lett. b), dopo le parole dei medici specializzandi aggiungere da individuare sulla base dei risultati conseguiti nel corso degli studi con particolare riferimento al voto di laurea». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere contrario sull emendamento proposto, in quanto la norma contraddice i contenuti del protocollo Università-Regione, che lascia alla valutazione della componente universitaria la tipologia della selezione. Si tratta di un interferenza illegittima, che peraltro contrasta con il protocollo citato. DAMONE. Domando di parlare. DAMONE. Signor Presidente, insisto su questo emendamento, pur prendendo atto delle dichiarazioni dell assessore Tedesco. Voglio rilevare che sul piano delle borse di studio per gli specializzandi e sulla loro selezione si registra un autentico mercato, che mortifica le professionalità, nonché l impegno dei ragazzi appena laureati. Va bene, dunque, anche una circolare o una raccomandazione pur di mettere fine a questa situazione. Purtroppo, abbiamo assistito all assegnazione di borse di studio pagate dalla Regione Puglia, tutte con nomi e cognomi. Tra l altro, conosco personalmente ragazzi che, pur essendosi laureati con 110 e lode, purtroppo rimangono dietro ai figli dei baroni e ai figli dei parenti dei parenti. Ciò non è assolutamente ammissibile. Vogliamo una condizione di trasparenza assoluta, affinché i meritevoli abbiano l opportunità di accedere alle borse di studio. D altra parte, anche la logica dell autofinanziamento delle borse di studio, in maniera indistinta, è un malcostume al quale è necessario porre rimedio. Se, ad esempio, qualcuno vuole mandare suo figlio alla specializzazione di fisioterapia e versa l importo previsto, comunque quell importo non viene destinato a suo figlio, ma a chi viene dopo di lui. Dunque, c è anche il rischio che un padre di famiglia possa perdere i soldi che anticipa. È un malcostume che dobbiamo eliminare, per dare certezze a chi si impegna seriamente e merita di ottenere la specializzazione. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco.

8 Atti consiliari della Regione Puglia 8 VIII Legislatura salute. Collega Damone, condivido in toto la posizione, le preoccupazioni e l impostazione del collega Damone. Tuttavia, come il collega sa, da questo punto di vista abbiamo le mani legate. Posso impegnarmi a inviare una nota alle università di Bari e di Foggia, per richiamare l attenzione dei rettori a considerare soprattutto il curriculum studiorum per l individuazione di questi soggetti. PRESIDENTE. Condividendo la portata di questo ragionamento, ci adopereremo, come ha detto l assessore, in questa direzione. Pertanto, invito i proponenti a ritirare l emendamento. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito. È stato presentato un emendamento (n. 7) a firma dei consiglieri Zullo, Damone, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 2, al comma 3, dopo la parola salute aggiungere e l istituzionalizzazione di processi di valutazione continua della qualità dei servizi erogati che prevedano anche l introiezione del punto di vista dell utente». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, in termini diversi questo concetto è già contenuto nell articolo 2. Chiedo, pertanto, ai colleghi di ritirare l emendamento, trattandosi di una puntualizzazione ultronea rispetto al testo dell articolo. Il punto di vista dell utente è ampiamente presente in tutta la filosofia della legge. ZULLO. Domando di parlare. ZULLO. Signor Presidente, prendo atto delle parole dell assessore, ma abbiamo voluto formulare questo emendamento perché, al di là della filosofia che pervade l intero disegno di legge, vogliamo essere più puntuali. Noi vorremmo che si istituzionalizzassero questi processi di valutazione. È vero che, dal punto di vista del principio, noi vogliamo che questi processi avvengano, ma con questa precisazione chiediamo che vengano istituzionalizzati, ossia che entrino nella prassi quotidiana. Si tratta di questioni di importanza fondamentale: stiamo parlando di una valutazione della qualità dei servizi con l introiezione del punto di vista dell utenza. Questi aspetti hanno una valenza a feedback negativo, nel senso che assicurano informazioni sull andamento dei servizi ai direttori generali e rappresentano per questi un importante strumento per migliorare, ogni giorno, i servizi che vengono erogati ai cittadini. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Desidero ricordare al collega Zullo che è già vigente una convenzione sull Audit civico. Credo che la Puglia sia la prima Regione in Italia ad aver promosso un attività di questo genere, che si muove proprio nella direzione sollecitata dal collega Zullo: non solo quella di consentire al cittadino utente di poter formulare proposte, ma anche di poter formulare proposte tese al miglioramento dei servizi. Come si vede, è una prassi che la Regione ha già assunto come modalità della gestione del servizio sanitario regionale. SACCOMANNO. Domando di parlare. SACCOMANNO. Assessore Tedesco, credo che da diversi anni si parli di questo argomento. Si è cercato in diversi modi non dico di a- ziendalizzare il sistema come avviene alla

9 Atti consiliari della Regione Puglia 9 VIII Legislatura FIAT, dove ti danno un cartellino per esprimere la soddisfazione o meno del trattamento ricevuto ma comunque di fare un passo per migliorare la qualità dei servizi. Da questo punto di vista, sarebbe fondamentale, con un piccolissimo sforzo, regolarizzare un sistema nel quale vi fosse un ritorno immediato, che è diverso da quello dell Audit. Dico diverso in quanto vi è un rapporto diretto, facilitato, molto più segreto. Nessuno dice che domani mattina si potrà regolarizzare questo sistema, ma almeno, se indichiamo un indirizzo attraverso una norma, questo è un percorso che, in un certo lasso di tempo, potremo intraprendere. Un percorso che a me sembra molto valido. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere favorevole. PRESIDENTE. Pongo ai voti l emendamento. È stato presentato un emendamento (n. 8) a firma dei consiglieri Surico, Palese, Tarquinio ed altri, del quale do lettura: «All art. 2, aggiungere il comma 6: La Regione individua il Centro di riferimento Regionale di Oncologia Pediatrica presso l Azienda Ospedaliera Policlinico. Il Centro dovrà essere dotato di sezione di trapianto di midollo osseo e di Centro di raccolta di cellule staminali da cordone ombelicale. La Giunta provvederà ad individuare le Unità satelliti equamente distribuite per Provincia». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale ritiene che questa proposta emendativa possa essere accolta nella prospettiva del Piano regionale della salute, in quanto non crediamo che abbia dignità di norma legislativa. Il Governo si impegna a recepirla, dunque, nell ambito del Piano regionale di salute che, come abbiamo avuto modo di dire ieri, conta di approvare entro l autunno. PRESIDENTE. Comunico che l emendamento è stato ritirato. Pongo ai voti l articolo 2, nel testo emendato. art. 3 (Rapporto tra programmazione sanitaria regionale e piani attuativi locali) 1. È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale ex articolo 2, comma 2 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni con compiti e funzioni di indirizzo, programmazione e controllo definiti nel successivo art. 7 comma 1. Fanno parte della Conferenza permanente gli Assessori alle Politiche della Salute e alle Politiche Sociali, alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, all Ambiente, al Bilancio e alle Politiche Agroalimentari nonché i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, i Sindaci delle città sedi di Aziende Ospedaliero- Universitarie e. i Rappresentanti dell ANCI UPI UNCEM. 2. I membri della Conferenza di cui al comma precedente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Giunta Regionale. 3. Per l espletamento delle proprie funzioni la Conferenza di cui al comma 1 si avvale di un Comitato Tecnico composto da un rappresentante dell A.Re.S., un rappresentante dell A.R.P.A., un rappresentante dell Osservatorio Epidemiologico Regionale, il dirigente del competente settore degli Assessorati alle Poli-

10 Atti consiliari della Regione Puglia 10 VIII Legislatura tiche della Salute e alle Politiche Sociali nonché due tecnici nominati dalla Giunta Regionale e un rappresentante della Commissione Regionale per l integrazione sociosanitaria. 4. Il Direttore Generale, avvalendosi del Collegio di Direzione dell Azienda Sanitaria o IRCCS, sulla base delle risorse assegnate, propone il Piano attuativo locale ed il Piano annuale delle attività. Il primo è lo strumento di pianificazione strategica delle Aziende ed Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del Servizio Sanitario Regionale, riferito allo spazio temporale di 3 anni, che determina le linee di sviluppo, gli obiettivi e le politiche di medio-lungo termine dell intera struttura organizzativa aziendale, coordinando ed integrando le attività delle Strutture e dei Dipartimenti presenti al suo interno. Il secondo è il piano che individua gli obiettivi annuali e le risorse che necessitano per raggiungerli. Il piano annuale, costituito dal programma di attività e bilancio economico preventivo, rappresenta lo strumento principale di collegamento e raccordo con la pianificazione strategica garantendo la coerenza dei singoli obiettivi delle strutture e dei Dipartimenti con la programmazione aziendale. 5. Alla Conferenza permanente viene trasmesso, per l esame, il documento annuale contenente lo stato di salute della popolazione. A questo articolo è stato presentato un e- mendamento (n. 9) a firma dei consiglieri Zullo, Damone, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 3, al comma 1, dopo le parole i rappresentanti dell ANCI-UPI-UNCEM aggiungere e tre consiglieri regionali di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere favorevole sull emendamento in esame. PRESIDENTE. Pongo ai voti l emendamento. Pongo ai voti l articolo 3, nel testo emendato. art. 4 (La Conferenza dei Sindaci) 1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricompresi nel territorio della AUSL. Il suo funzionamento è definito da apposito regolamento approvato dalla Giunta Regionale. 2. I Comuni, attraverso la Conferenza dei Sindaci, esprimono parere obbligatorio sul Piano Attuativo Locale (PAL) nonché, attraverso il Comitato dei Sindaci di Distretto, sul Piano Attuativo Territoriale (PAT). Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi atti, decorsi i quali si deve intendere favorevolmente espresso. 3. La Conferenza dei Sindaci esamina il bilancio pluriennale di previsione e l atto aziendale della ASL di cui all art. 3, comma 1 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni. 4. La Conferenza dei Sindaci esprime parere sulla nomina del Direttore Generale della Azienda USL e, sussistendone le condizioni, può avanzare proposte per la revoca dello stesso a norma dell art. 3 bis, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni. 5. La Conferenza dei sindaci esercita la verifica sulla gestione del PAL da parte delle ASL e sui risultati. A questo articolo è stato presentato un e- mendamento (n. 10) a firma dei consiglieri Zullo, Damone, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 4, aggiungere i seguenti commi: 6. Entro trenta giorni dalla data di

11 Atti consiliari della Regione Puglia 11 VIII Legislatura entrata in vigore della presente legge, il Sindaco del Comune sede dell Azienda USL per la quale è intervenuta la modifica dell ambito territoriale, assistito dal Segretario comunale, convoca i Sindaci dei Comuni dell AUSL e i- stituisce la Conferenza. 7. Nelle more dell approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 1 si applica il Regolamento tipo approvato con DGR n. 826 del 31/03/1995». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere favorevole sull emendamento. PRESIDENTE. Pongo ai voti l emendamento. Pongo ai voti l articolo 4, nel testo emendato. art. 5 (Integrazione socio sanitaria e ruolo degli Enti locali nella programmazione) 1. La Regione garantisce la completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l assistenza sanitaria e quella sociale, con il concorso delle istituzioni preposte, assicurando, in coerenza con il percorso attuativo del sistema integrato dei servizi sociali, l armonizzazione delle iniziative volte alla soluzione di problematiche sociali e sanitarie del cittadino e coordinando gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. 2. Nella commissione regionale per l integrazione sociosanitaria, è garantita la partecipazione dell Assessorato alle politiche della salute, nel rispetto di quanto previsto dall art. 11, comma 3, della legge regionale , n Gli Enti locali partecipano al processo di elaborazione del Piano Regionale di Salute, collaborano al Piano Attuativo Locale e, attraverso la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, procedono alla verifica della realizzazione del piano attuativo locale da parte delle A- ziende Ospedaliere. 4. Le Aziende sanitarie partecipano alla e- laborazione, insieme agli Enti locali, dei Piani Sociali di Zona, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale , n Le strutture del Servizio Sanitario Regionale stipulano con le autonomie locali protocolli d intesa per interventi di comune competenza finalizzati all integrazione sociosanitaria, specificando i livelli di compartecipazione alla spesa. A questo articolo è stato presentato un e- mendamento (n. 11) a firma dei consiglieri Zullo, Damone, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 5, comma 3, dopo le parole Enti Locali aggiungere le OO.SS. di categoria». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere contrario sull emendamento in questione. PRESIDENTE. Comunico che l emendamento è stato ritirato. È stato presentato un emendamento (n. 12) a firma dei consiglieri Zullo, Damone, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 5, comma 5, dopo la parola spesa aggiungere con riferimento al domicilio come ambito privilegiato di assistenza». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere contrario. PRESIDENTE. L emendamento viene ritirato.

12 Atti consiliari della Regione Puglia 12 VIII Legislatura È stato presentato un emendamento (n. 13) a firma dei consiglieri Zullo, Damone, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 5, aggiungere il seguente comma: 6. Le Unità sanitarie locali possono assumere per delega la gestione dei servizi sociali da attuarsi attraverso i distretti, con contabilizzazione specifica». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, quanto esposto nell emendamento è già previsto al comma 5 dell articolo 5. PRESIDENTE. L emendamento viene, pertanto, ritirato. Pongo ai voti l articolo 5. art. 6 (La partecipazione democratica dei cittadini) 1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, intesa quale strumento di pratica democratica all interno del processo di organizzazione ed erogazione dei servizi del SSR e di valutazione della qualità delle prestazioni, avente pertanto un rilievo primario nella definizione del grado di civiltà e qualità della vita della comunità e principio ispiratore di qualunque iniziativa finalizzata a garantire la tutela del diritto alla salute. 2. Ai sensi dell articolo 14 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni la Regione assicura un ruolo attivo alle organizzazioni dei cittadini, alle organizzazioni sindacali, agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, alle organizzazioni sociali e alle ONLUS nella stesura dei piani di salute nonché nella emanazione di norme di razionalizzazione e di distribuzione delle risorse. 3. Ai sensi dell articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 (Norme di tutela dei diritti del malato) è istituito in ogni Azienda Sanitaria ed IRCCS della Regione un Comitato Consultivo Misto con la partecipazione delle rappresentanze delle organizzazioni di cui al precedente comma 2. Entro 6 mesi dall entrata in vigore della presente legge è effettuata una verifica della effettiva istituzione, insediamento e attivazione del Comitato Consultivo Misto. 4. Le funzioni, le attività e la composizione del Comitato Consultivo Misto sono disciplinate da specifico Regolamento elaborato a livello aziendale. 5. Il Comitato partecipa alla elaborazione dei piani aziendali. 6. Le Aziende Sanitarie e gli IRCCS assicurano: a) l organizzazione con frequenza annuale di una Conferenza dei Servizi; b) la sperimentazione di strumenti operativi innovativi; c) la riorganizzazione degli Uffici Relazioni con il Pubblico secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto di linee guida regionali. 7. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo e la mancata attivazione del Comitato Consultivo Misto nonché la mancata convocazione della Conferenza dei Servizi con frequenza annuale costituisce grave inadempienza ai fini della valutazione del Direttore Generale. È stato presentato un emendamento sostitutivo (n. 14) dell intero articolo, a firma dei consiglieri Palese, Manni, ed altri, del quale do lettura: «L art. 6 è così sostituito: 1) In ogni AUSL è istituito il Comitato di Partecipazione ai sensi dell art. 13 della L. 833/78 e dell art. 12, D.leg.vo 18/06/1999, n ) Il C.d.P. è composto da utenti ed operatori dei servizi socio sanitari del territorio della AUSL. 3) L attività del C.d.P. è finalizzata a: - contribuire alla programmazione delle attività della AUSL; - contribuire alla elaborazione dei piani a- ziendali;

13 Atti consiliari della Regione Puglia 13 VIII Legislatura - contribuire alla formazione del bilancio di previsione; - verificare la gestione dei servizi socio sanitari; - verificare la funzionalità dei servizi, la loro rispondenza alle finalità del SSN e agli o- biettivi dei piani sanitari nazionali e regionali. 4) L attività del Comitato di Partecipazione (CdP) è rivolta verso tutte quelle strutture sanitarie e socio assistenziali che fanno parte della AUSL o con essa convenzionate e con quelle private se sono sottoposte al suo controllo. 5) La Regione emana un Regolamento per il funzionamento del C.d.P. che stabilisce: - l organizzazione del C.d.P. per distretti o per Case della Salute prevedendo la possibilità di organizzarsi per gruppi di lavoro su temi particolari; - l attribuzione dei compiti del C.d.P., tra i quali: a) proporre campagne di informazione mediante adeguati mezzi di divulgazione agli u- tenti (messi a disposizione della AUSL), sui loro diritti, sui criteri e requisiti di accesso e sulle modalità di erogazione dei servizi; b) favorire la partecipazione degli utenti e delle forze sociali mediante dibattiti ed altri mezzi adeguati promuovendo iniziative presso le comunità esistenti: scuole, fabbriche, circoli culturali, quartieri o frazioni, ecc.; c) formulare proposte in ordine: 1. al programma di intervento dei servizi; 2. alla pubblicazione dell attività relativa al funzionamento dei servizi; 3. a programmi di indagine e ricerche dei bisogni, di rispondenza dei servizi alle necessità degli utenti ed epidemiologiche; d) curare la pubblicizzazione dei servizi in collaborazione con gli operatori, per: 1. collaborare alla programmazione di piani di educazione sanitaria; 2. valutare annualmente, tramite una relazione, l andamento complessivo dei servizi della AUSL. - le modalità e periodicità con cui i C.d.P. convocano Assemblee pubbliche a livello di Distretto; - le modalità di costituzione, le articolazioni e la composizione del C.d.P. assicurando la presenza di 2/3 a membri provenienti dalle associazioni di cittadini impegnate nella tutela del diritto alla salute; - la durata in carica del C.d.P., la disciplina del suo funzionamento, le modalità di nomina e le attribuzioni del Presidente del C.d.P., la decadenza, le sostituzioni e le incompatibilità dei componenti del C.d.P., i rapporti tra C.d.P. e AUSL.». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Il Governo regionale esprime parere contrario sull emendamento. L articolo 6 fa infatti riferimento al Comitato consultivo misto, in quanto mutua la terminologia dalla legge n. 19 recentemente approvata dal Consiglio regionale. La terminologia proposta dai colleghi proponenti l emendamento Comitato di partecipazione sarebbe in contraddizione e correremmo il rischio di immaginare una duplicazione di organismi. Quanto alla specificazione contenuta nell emendamento relativa alle attività che dovrebbero essere svolte, noi riteniamo che tutto questo possa più opportunamente essere materia di regolamento, peraltro previsto dal comma 4 dell articolo 6. Alla luce di queste osservazioni, pregherei i colleghi di ritirare l emendamento. PALESE. Domando di parlare. PALESE. Signor Presidente, se la dizione Comitato di partecipazione è in contraddizione con la dizione Comitato consultivo, si può presentare un subemendamento per modificarla. Devo dire, però, che la nostra proposta emendativa fermo restando il subemenda-

14 Atti consiliari della Regione Puglia 14 VIII Legislatura mento per correggere la dizione relativa al Comitato è più organica del testo dell articolo. Per questo, non ritiro l emendamento e chiedo che venga posto in votazione. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, mi permetto di a- vanzare la proposta di accodare l articolo 6 e i relativi emendamenti, in modo da approfondire come sia possibile integrare il testo dell emendamento con quello dell articolo. In altre parole, il Governo non è contrario allo spirito dell emendamento, ma si riteneva che fosse più opportuno inserirlo nell attività regolamentare. PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, l articolo 6 e i relativi emendamenti (n. 14, n. 16 e relativo subemendamento dell assessore Tedesco) vengono momentaneamente accantonati. art. 7 (Valutazione e controllo) 1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale, sulla base dell istruttoria assicurata dal comitato tecnico, verifica il rispetto delle priorità e la conformità al PRS degli obiettivi e dell allocazione delle risorse nel rispetto della compatibilità finanziaria e propone alla Regione l approvazione dei piani attuativi locali. 2. Le Direzioni generali attivano gli strumenti di controllo direzionale e operativo per la valutazione dell efficienza, efficacia, economicità ed appropriatezza nella utilizzazione delle risorse assegnate ai dirigenti. 3. Il Comitato Consultivo Misto di cui al precedente articolo 6 svolge funzioni di monitoraggio e verifica in ordine alla corretta attuazione della programmazione locale e di valutazione dei servizi sanitari e socio sanitari. 4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 le Aziende sanitarie adottano strumenti di misura e valutazione delle attività sanitarie sulla base delle linee guida regionali attraverso indicatori di processo e di esito. A questo articolo è stato presentato un e- mendamento (n. 17) a firma dei consiglieri Palese, Surico ed altri, del quale do lettura: «All art. 7, comma 3, primo rigo sostituire le parole: Il Comitato Consultivo Misto con le parole Il Comitato di partecipazione». Ha chiesto di parlare il consigliere Palese. Ne ha facoltà. PALESE. Signor Presidente, alla luce di quanto affermato sull articolo 6, ritiro l emendamento. PRESIDENTE. Pongo ai voti l articolo 7. art. 8 (Le aziende e istituti del SSR) 1. Le Aziende ed IRCCS del SSR sono sistemi orientati al cittadino ed articolati in Presidi, Distretti, Dipartimenti e aree di attività che governano i processi sequenziali interni con cicli continui di pianificazione e controllo per il miglioramento delle proprie attività/prestazioni/servizi. Le aziende ed IRCCS del SSR promuovono e garantiscono la qualità delle cure e delle attività di prevenzione, l ottimale e razionale utilizzazione delle risorse e la responsabilizzazione di tutti gli attori che interagiscono nel sistema. 2. L organizzazione delle Aziende ed IRCCS e il loro funzionamento sono individuati nell Atto Aziendale, deliberato dal Direttore Generale con le modalità e i processi di consultazione previsti dalle leggi e dai contratti vigenti. 3. La direzione aziendale in attuazione del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni assume come fondamentali i seguenti valori:

15 Atti consiliari della Regione Puglia 15 VIII Legislatura a) la responsabilità, a tutti i livelli interni, valutata attraverso lo strumento della verifica dell operato in termini di risultato. b) l autonomia intesa come facoltà di porre in essere decisioni ai vari livelli. c) la trasparenza, nel senso del rispetto delle leggi e norme vigenti e dello sviluppo e progresso delle operatività, con modalità aperte alla valutazione di chiunque ne abbia interesse. d) l economicità intesa come perseguimento dell equilibrio economico-finanziario teso alla valorizzazione e al miglior uso delle risorse, anche attraverso la determinazione dell appropriatezza delle prestazioni. A questo articolo è stato presentato un e- mendamento (n. 18) a firma dei consiglieri Zullo, Damone, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «All art. 8, aggiungere al comma 3 la seguente lettera e): L efficacia intesa come rapporto tra risultati e obiettivi qualunque essi siano di struttura, di processo, di esito nonché obiettivi relativi a qualità manageriale, professionale e percepita». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere contrario. ZULLO. Domando di parlare. ZULLO. Signor Presidente, non avremmo nessuna difficoltà a ritirare l emendamento, tuttavia riteniamo che mantenerlo significhi offrire un contributo. Perché non si deve valutare, accanto all economicità e all efficienza, anche l efficacia, intesa come rapporto tra i risultati che le aziende ottengono rispetto agli o- biettivi fissati dalla Giunta regionale? Possiamo ritirarlo, dunque, ma riteniamo che questo vada a svantaggio della Puglia. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Per quanto ci riguarda, riteniamo che la lettera a) dell articolo 8 consenta una valutazione a tutto tondo, piuttosto che una specifica valutazione come previsto dall emendamento. Pertanto, chiediamo ai proponenti di ritirare la proposta. PRESIDENTE. L emendamento viene ritirato dai proponenti. Pongo ai voti l articolo 8. È stato presentato un emendamento aggiuntivo dell articolo 8/bis (n. 19) a firma dei consiglieri Zullo, Damone, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «Dopo l art. 8 aggiungere il seguente art. 8/bis: 1. Nella L.R. 36/94 il termine Collegio dei Revisori è sostituito dal termine Collegio dei Sindaci. 2. Il comma 4 dell art. 12 della L.R. 36/94 è sostituito dal seguente: Collegio sindacale Il collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell unità sanitaria locale o dell azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l azienda stessa.

16 Atti consiliari della Regione Puglia 16 VIII Legislatura I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest ultimo componente è designato dall organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. I riferimenti contenuti nella normativa previgente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo». È stato presentato un emendamento aggiuntivo dell articolo 8/ter (n. 20) a firma dei consiglieri Zullo, Damone, Chiarelli ed altri, del quale do lettura: «Art. 8/ter. Norme in materia di Collegio dei Sindaci. In applicazione della decisione n. 495/06 Reg. Dec. n Reg. Ric. del Consiglio di Stato Quinta Sezione pronunciata in sede giurisdizionale in data 18 gennaio 2006 decadono a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i componenti dei Collegi dei Sindaci nominati in violazione dell art. 9 della L.R. 32/01. I Direttori Generali, nell osservanza della presente norma, comunicano alla Regione i casi di decadenza. La Regione, in ragione della rispettiva competenza, richiede ai Ministeri competenti o alla Conferenza dei Sindaci la designazione di altro componente. In caso di componenti la cui designazione rientra nella propria competenza, la Regione provvede nei successivi trenta giorni. I Direttori Generali ricostituiscono il Collegio Sindacale entro trenta giorni dalla designazione. La mancata osservanza della presente norma costituisce motivo di decadenza del Direttore Generale.». Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale esprime parere negativo sugli emendamenti aggiuntivi degli articoli 8/bis e 8/ter, non tanto nel merito della proposta, quanto per il fatto che la stessa va approfondita in un contesto diverso. Ci riserviamo, pertanto, di farlo in un ambito diverso da quello della legge che stiamo esaminando. PRESIDENTE. Gli emendamenti aggiuntivi degli articoli 8/bis e 8/ter vengono ritirati. TITOLO II L ORGANIZZAZIONE art. 9 (Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo) 1. Presso l Assessorato alle Politiche della Salute sono istituiti gli albi regionali degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie e IRCCS. 2. La Giunta Regionale disciplina, con apposito atto, le modalità dei bandi, per l iscrizione agli albi di cui al precedente comma 1, di presentazione delle domande e i requisiti previsti, assicurando l aggiornamento annuale degli albi stessi. 3. I direttori Amministrativi e sanitari sono scelti dal direttore generale tra gli iscritti agli albi regionali di cui ai commi precedenti. 4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Pu-

17 Atti consiliari della Regione Puglia 17 VIII Legislatura glia e nel sito internet della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all Albo Regionale. A questo articolo è stato presentato un e- mendamento (n. 21) a firma dei consiglieri Palese, Surico e altri, del quale do lettura: «All art. 9 aggiungere i seguenti commi: 5. Per accedere all albo dei direttori sanitari ed amministrativi gli aventi diritto dovranno superare una pubblica prova selettiva. La Giunta Regionale approva apposito regolamento disciplinando le procedure per l accesso all albo e stabilendo: a) i tempi e le modalità del bando regionale; b) le prove selettive che dovranno sostenere gli aspiranti; c) la composizione della commissione giudicatrice. 6. I candidati che superano la prova selettiva saranno iscritti all albo regionale per un periodo di cinque anni. Per la successiva iscrizione dovranno sostenere nuovamente le prove concorsuali selettive. 7. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ai fini dell iscrizione all albo per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie, quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo è applicabile anche ai fini dell iscrizione all albo dei direttori generali aspiranti ad essere nominati nelle ASL». Ha chiesto di parlare il consigliere Palese. Ne ha facoltà. PALESE. Signor Presidente, questo emendamento dà un senso all iniziativa del Governo regionale e della maggioranza. Sarebbe opportuno, per ragioni di maggiore chiarezza e trasparenza, che ci fosse a livello regionale un albo dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi. Tuttavia, se noi non leghiamo questo obiettivo a un dato di trasparenza e di meritocrazia conseguente, si tratta semplicemente di un provvedimento di facciata. Poiché mi sembra che il Presidente Vendola, a più riprese, abbia insistito sul fatto che, in materia di sanità, si debba ascoltare i tecnici, puntare sulla meritocrazia e sulla selezione, forti di queste sollecitazioni abbiamo presentato questo emendamento. La proposta, accogliendo l idea dell albo dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi, che già hanno requisiti e titoli fissati dalla legge, specifica che l albo ha un senso se la Regione, per l accesso allo stesso, istituisce una selezione. Diversamente, esso non servirebbe a nulla, se non a titolo informativo, per capire quanti nell ASL di Taranto o di Lecce possiedono i titoli. A meno che non ci siano perplessità che i direttori generali, anche in assenza di titoli, nominino questi soggetti, ma questa è altra questione. Siccome lo scopo è quello di fare una valutazione, ogni cinque anni si fa una selezione per capire chi fa parte dell albo, perché per poter governare la sanità, sia dal punto di vista clinico, sia dal punto di vista amministrativo e gestionale, occorre essere all altezza dei tempi. Noi pensiamo che in questo contesto possa aver senso questa iniziativa e per questa ragione abbiamo presentato questo emendamento. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l assessore Tedesco. salute. Signor Presidente, il Governo regionale è contrario a questo emendamento. Noi riteniamo che l articolo 9 per come è concepito, e ancora di più una volta che la Giunta regionale avrà disciplinato le modalità attraverso le quali dovranno essere predisposti questi bandi, con l individuazione di una norma che sottrae alla totale discrezionalità dei direttori generali la possibilità non della scelta, che per legge rimane in capo ai direttori generali, ma della verifica dei requisiti, possa impedire gli inconvenienti che pure stiamo re-

18 Atti consiliari della Regione Puglia 18 VIII Legislatura gistrando in questi mesi, rispetto ai quali sono state indirizzate al Governo regionale specifiche interrogazioni, circa il possesso dei requisiti di un certo numero di direttori amministrativi e sanitari. La predisposizione di un albo che consenta, per l accesso, la verifica preliminare dei requisiti elimina a monte questo inconveniente, rimanendo però nell ambito della legge che prevede l assoluta discrezionalità dei direttori generali rispetto alla scelta. Dunque, ferma restando questa discrezionalità, la Regione propone la certificazione del possesso dei requisiti con l inclusione nell albo dei soggetti che, al vaglio secondo le modalità che saranno previste dalla deliberazione di Giunta regionale, dimostreranno tale possesso. A nostro avviso, questa procedura valorizza molto la serietà della selezione e consente l esercizio della discrezionalità da parte dei direttori generali, ma in un ambito certo di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, che è l unico accertamento, ribadisco ancora una volta, che noi possiamo fare. La modalità prevista dall emendamento, di contro, modifica completamente l impianto normativo generale e, quindi, espone la legge a censure di carattere costituzionale. PALESE. Domando di parlare. PALESE. Signor Presidente, non sono d accordo con quanto sostenuto dall assessore Tedesco. Capisco che possa esserci un problema di conoscenza, ma allora è bene limitarsi a quello. Il fatto è che si è condotta una campagna elettorale e si continua a ripetere, soprattutto da parte del Presidente Vendola, che si vuole cambiare registro. Questo è il vecchio registro, né più né meno. salute. Questo è il registro delle leggi dello Stato. PALESE. Questo non è il registro delle leggi dello Stato. Faccio notare che noi non stiamo cambiando i requisiti che debbono avere i soggetti interessati per essere nominati direttori sanitari e amministrativi, ma stiamo dicendo una cosa diversa. L emendamento si e- stende anche ai direttori generali. Allora, fermo restando il rispetto dei requisiti che debbono avere per poter fare i direttori amministrativi, sanitari e generali delle AASSLL, la Regione deve fare un bando. Prendiamo il caso dei direttori generali. Proprio l altro giorno avete fatto il bando, secondo le procedure di legge. Poi, quando si passa alla nomina, nulla toglie che la Regione, prima di nominare i direttori generali, o nel caso in cui i direttori generali dovessero nominare i direttori sanitari e i direttori amministrativi, possa già fare una selezione. Quando si ripeteva che il Presidente Vendola avrebbe fatto cose rivoluzionarie rispetto al passato, per premiare la meritocrazia e quant altro, immaginavo che, al momento della nomina dei direttori generali, non seguisse il metodo utilizzato dalla Giunta Fitto. Immaginavo che, una volta creato l albo, una volta stabiliti gli aventi diritto, nulla togliesse che la Giunta regionale potesse fare una selezione per indicare i più meritevoli e fare una graduatoria. Un albo dei direttori amministrativi, dei direttori sanitari e dei direttori generali esiste già. Se si vuole averne conoscenza, basta anche una circolare o una disposizione dell assessore, per prendere atto di chi ha i requisiti richiesti. Penso, invece, che se deve essere fatto un albo, al di là dei requisiti di legge, il successivo passo per l accesso all albo debba essere una selezione, per capire chi, al di là dei requisiti, merita di stare all interno dell albo, come direttore sanitario, amministrativo o generale.

19 Atti consiliari della Regione Puglia 19 VIII Legislatura Fermo restando, naturalmente, che la verifica deve essere fatta, sempre per mantenere l iscrizione all albo, ogni cinque anni. Questa è la ratio dell emendamento. Si può essere o meno d accordo, ma non si può affermare che non lo si può approvare perché contiene elementi di incostituzionalità. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l assessore Frisullo. FRISULLO, Vicepresidente della Giunta regionale e assessore alle attività produttive, all'industria, all'industria energetica, all'artigianato, al commercio, all'innovazione tecnologica, alle fiere e ai mercati. Non me ne vorrà il consigliere Palese, ma mi è tornato alla mente quando, nella mia fase giovanile dell attività politica, partecipavo alle assemblee universitarie e c era sempre qualcuno che diceva: più uno. Insomma, c era sempre qualcuno che ti scavalcava, anche quando le tesi erano le più innovative e rivoluzionarie. Consentitemi questa battuta. Collega Palese, non credo di dirle nulla di nuovo se affermo che questa è una norma che la Regione Campania ha deliberato qualche mese fa, introducendo una forma innovativa che, in qualche modo, punta alla riduzione della discrezionalità da parte dei direttori generali nella selezione dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi. L obiettivo è esplicito ed è quello di consentire progressivamente la selezione dei direttori generali e dei direttori amministrativi sulla base del merito e della qualità, e non con logiche di cooptazione, che pure abbiamo conosciuto nel passato e, probabilmente, anche in quest ultima fase. Credo che questa norma rappresenti un grande passo in avanti. A mio avviso, la costituzione degli albi per i direttori sanitari ed amministrativi rappresenterà un vincolo per i direttori generali, non un opzione, per selezionare le due figure. Questa norma, accanto a quella che prevede il ripristino delle forme di collegialità nella selezione dei dirigenti medici, consentirà oltre alla riduzione della discrezionalità, che oggi è assoluta, da parte dei direttori generali di affermare delle modalità che permetteranno di avere più qualità e più merito. Questo è l obiettivo della norma, che mi pare debba essere apprezzato: pur non essendo il massimo, esso rappresenta, a mio parere, un grande passo in avanti. PRESIDENTE. Pongo ai voti l emendamento. Non è approvato. Pongo ai voti l articolo 9. art. 10 (Incarico di direttore di struttura complessa) 1. L incarico di direttore di struttura complessa sanitaria è conferito dal Direttore Generale nel rispetto dell articolo 15 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e del DPR 10 dicembre 1997, n. 484 nonché nel rispetto dei criteri di seguito indicati: a) la selezione deve avvenire previo bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della. Repubblica; b) il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione; c) la Commissione costituita per la valutazione tecnica effettua una valutazione comparativa sulla base dei titoli, del curriculum e del colloquio e individua tre nominativi, fra gli i- donei, che propone al direttore generale per la nomina; d) il direttore generale è tenuto a motivare la nomina di cui alla precedente lettera c. 2. È istituito l Osservatorio Regionale sugli incarichi di direttore di struttura complessa. Con successivo atto la Giunta Regionale no-

20 Atti consiliari della Regione Puglia 20 VIII Legislatura mina i componenti dell Osservatorio tra personalità indipendenti di alto profilo morale e intellettuale e ne disciplina le funzioni. È stato presentato un emendamento (n. 22) sostitutivo dell intero articolo, a firma dei consiglieri Palese, Tarquinio, Surico ed altri, del quale do lettura: «L art. 10 è così sostituito: 1. L incarico di direttore di struttura complessa sanitaria è conferito dal Direttore Generale nel rispetto dell art. 15 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e del DPR 10 dicembre 1997, n. 484 nonché di quanto previsto dai seguenti criteri: a) L attribuzione dell incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale esclusivamente previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; b) Il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione; c) Il direttore generale nomina una commissione composta dal direttore sanitario aziendale e da due dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell incarico individuati attraverso pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali, esterni all azienda di riferimento della selezione medesima. Per i casi in cui non esiste un unica struttura complessa il sorteggio si effettua tra i dirigenti di struttura complessa delle regioni confinanti. L avviso della data e luogo di sorteggio deve essere comunicato ai candidati con apposita raccomandata venti giorni prima del giorno stabilito; d) La commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti di attività di formazione continua (ECM) maturati nel triennio precedente alla data del bando; la commissione, sulla base delle valutazioni così come effettuate, presenta al direttore generale la terna dei tre migliori candidati, indicando i punteggi conseguiti da ciascuno di essi. Il direttore generale assegna l incarico seguendo la graduatoria elaborata dalla commissione, che rimane valida per un anno; e) Nelle commissioni delle aziende ospedaliere integrate con l università uno dei componenti deve essere scelto, attraverso pubblico sorteggio, fra i professori universitari ordinari della disciplina che operano nelle università presenti nella regione. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati ai candidati, con apposita raccomandata, venti giorni prima del giorno stabilito. f) Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. 2. È istituito l Osservatorio Regionale sugli incarichi di direttore di struttura complessa. Con successivo atto la Giunta Regionale nomina i componenti dell Osservatorio tra personalità indipendenti di alto profilo morale e ne disciplina le funzioni con apposito regolamento». Ha chiesto di parlare il consigliere Palese. Ne ha facoltà. PALESE. Signor Presidente, l emendamento in questione mira a sostituire quanto si propone all articolo 10. Non mi pare che, nel testo dell articolo, vi siano sostanziali novità o sostanziali passi in avanti rispetto all assoluta discrezionalità del direttore generale, senza una valutazione tecnica adeguata. Anche in questo caso abbiamo norme specifiche che garantiscono la totale discrezionalità, continuamente messa in atto nelle AASSLL di tutto il Paese, da parte dei direttori generali. Le Regioni, anche in questo caso, ferme restando quelle competenze, possono senza dubbio aggiungere ulteriori requisiti. L emendamento prevede che, nel caso in cui si deve nominare un direttore di struttura complessa o un primario in un ospedale, anzi-

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