Il nuovo sistema di retribuzione CCNL dal 2012

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1 Il nuovo sistema di retribuzione CCNL dal 2012 Stato al settembre 2011

2 Indice Introduzione 1 I Applicabilità / entrata in vigore 2 II Salari minimi In generale 3 Tavola sinottica dei salari minimi dal Conversione salario mensile in paga oraria 4 III Deroghe ai salari minimi 5 Collaboratori non assoggettati 5 Riduzione del salario durante il periodo d introduzione 5 IV Tredicesima mensilità dal Diritto 6 Criteri per il calcolo 6 Deroghe al diritto 6 V Transizione al nuovo sistema salariale 7 VI Costi e potenziale di risparmio 8 Costi 8 Potenziale di risparmio 9 Indirizzi e link 10 Allegata 11 Tavola sinottica salari minimi / paghe orarie

3 Introduzione Con il CCNL 2010 sono state introdotte diverse novità quali per esempio la regolamentazione degli straordinari e l estensione del privilegio stagionale alle aziende annuali che, allo stesso tempo, hanno pure la possibilità di approfittare dell orario di lavoro settimanale più lungo di 43½ ore. Nella pratica queste regolamentazioni vengono ormai applicate già da oltre un anno. Dopo che, nel contesto dei negoziati per il nuovo CCN, fino alla fine di quest anno i salari sono stati congelati al livello del 2009, il 1 gennaio 2012 entrerà in vigore la seconda parte delle novità, ossia il nuovo sistema di retribuzione. Scopo del presente opuscolo è informare il datore di lavoro sulle più importanti novità del nuovo sistema di retribuzione del CCNL Inoltre vengono presentate le possibilità che consentiranno all albergatore di sfruttare appieno il potenziale di risparmio offerto dal nuovo CCNL e di adeguare la sua politica del personale risp. salariale affinché gli aumenti salariali siano, de facto, inferiori rispetto a quando vengono semplicemente espressi sulla carta in percentuale. Le categorie di salario si baseranno ora esclusivamente sulla formazione e il perfezionamento professionale dei collaboratori e non più sugli anni di servizio e le funzioni di quadro. Pertanto, per il collaboratore il cambio alla categoria di salario immediatamente superiore sarà possibile esclusivamente mediante la formazione e il perfezionamento professionale. Un ulteriore novità riguarda la tredicesima mensilità: a partire dal 2012 tutti i collaboratori avranno diritto alla tredicesima mensilità integrale sin dal primo giorno. 1

4 I Applicabilità/entrata in vigore Il CCNL e, di conseguenza, le nuove regolamentazioni sui salari minimi si applicano a tutti i datori di lavoro e collaboratori che svolgono un attività in un azienda dell industria alberghiera e della ristorazione. Come finora, il sistema di retribuzione applicabile è stabilito mediante un contratto di lavoro individuale scritto. In linea di principio è ammesso qualsiasi sistema di retribuzione: salario fisso, salario basato sulla cifra d affari o la combinazione di entrambi. (Contratti tipo sono disponibili al sito Il nuovo sistema di retribuzione entrerà in vigore il 1 gennaio rispettivamente nella stagione estiva Le aziende non classificabili come aziende stagionali devono introdurre i nuovi salari minimi a partire dal 1 gennaio In tutte le aziende stagionali i salari minimi entreranno in vigore solo dalla stagione estiva Per i contratti a tempo determinato valgono le vecchie retribuzioni fino alla fine della stagione invernale 2011 / Per i contratti annuali o i contratti a tempo indeterminato nelle aziende stagionali aperte tutto l anno, le nuove retribuzioni devono essere applicate a partire dal 1 maggio Il sistema salariale deve essere lo stesso, ovvero tutti i collaboratori di ciascuna azienda stagionale devono rientrare o nel vecchio sistema salariale o nel nuovo sistema salariale Le aziende che non beneficiano del privilegio della stagionalità possono verificare se soddisfano i requisiti per essere considerate aziende stagionali. Alla rubrica Rechtsberatung / Gesamtarbeitsvertrag (Consulenza giuridica / Contratto collettivo di lavoro) del sito internet di hotelleriesuisse è stato inserito un calcolatore con cui è possibile verificare (in modo non vincolante) il requisito della stagionalità. Le richieste devono essere inoltrate all organo di controllo di Basilea. Ulteriori norme sono disposte nell allegato I all art. 15 cifra 1 del CCNL. 2

5 II Salari minimi 2012 In generale Fino a fine 2011 saranno applicabili i salari minimi dell anno Le novità entreranno in vigore soltanto il 1 gennaio rispettivamente nella stagione estiva Indipendentemente dal sistema di salario convenuto, il collaboratore ha ogni mese diritto al salario minimo stabilito dal CCNL. Per il calcolo del salario minimo non è ammesso addizionare i salari di più mesi. Se per esempio in un determinato mese il salario basato sulla cifra d affari non raggiunge il salario minimo previsto dal CCNL, al collaboratore dovrà essere pagata la differenza. Ciò vale proporzionalmente anche per i collaboratori a tempo parziale o i collaboratori a paga oraria. In rapporto al numero di ore prestate essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei collaboratori a tempo pieno. Con il nuovo sistema di retribuzione i partner sociali del settore alberghiero e della ristorazione lanciano un segnale forte in favore della promozione della formazione nel ramo. Per tale motivo i contributi per le spese d esecuzione vengono pure utilizzati per il finanziamento dei costi del perfezionamento professionale, i datori di lavoro vengono risarciti per le assenze dovute alla formazione e le relative tasse assunte. (Per maggiori informazioni rimandiamo all opuscolo pubblicato su questo tema dai partner sociali che è reperibile al sito dell associazione risp. alla piattaforma informativa Nel nuovo sistema le categorie di salario vengono ridotte da nove a sei e si basano esclusivamente sulla formazione e il perfezionamento professionale dei collaboratori. Quindi, a tale riguardo l esperienza professionale e la funzione di quadro di un collaboratore non giocheranno più alcun ruolo. I salari minimi vengono attribuiti alle seguenti quattro categorie di salario: Categoria di Salari senza formazione salario I professionale Categoria di Salari con certificato federale salario II di formazione pratica Categoria di Salari con attestato federale di salario III capacità e con attestato federale di capacità nonché ulteriore perfezionamento professionale Categoria di Salari con esame federale di prosalario IV fessione (sec. l art. 27 lett.a LFPr) Come finora, in caso di controversia la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l attribuzione di un collaboratore a una categoria o l equipollenza di una formazione. (Per l equipollenza delle formazioni straniere vedi il Commentario relativo all art.10 CCNL.) 3

6 Tavola sinottica dei salari minimi dal 2012 Salari lordi minimi mensili per i collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto il 18 anno di età. Categoria di salario I 1. Collaboratori senza apprendistato 2. Collaboratori senza apprendistato che hanno concluso la formazione Progresso Categoria di salario II Collaboratori con una formazione professionale di base di 2 anni conclusa con certificato federale di formazione pratica o formazione equivalente Categoria di salario III 1. Collaboratori con una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o formazione equivalente 2. Collaboratori con una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o formazione equivalente e 6 giorni di perfezionamento professionale specifica del ramo secondo l art. 19 CCNL Categoria di salario IV Collaboratori con un esame di professione secondo l art. 27 lett.a Legge federale sulla formazione professionale LFPr Praticanti di scuole professionali del settore alberghiero e della ristorazione domiciliate in Svizzera CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF Indipendentemente dall età, per le persone in formazione che frequentano una formazione professionale secondo la Legge federale sulla formazione professionale, sono applicabili i salari minimi dell accordo per apprendisti (convenzione sulle condizioni di lavoro e sul salario delle persone in formazione nell industria alberghiera e della ristorazione). Conversione salario mensile in paga oraria La formula per la conversione del salario mensile in paga oraria è la seguente: 1. numero di ore lavorative concordate 4,33 settimane = numero di ore mensili 2. salario lordo mensile : numero di ore mensili = paga oraria I praticanti hanno diritto al salario minimo giusta l art. 11 CCNL. Tale salario minimo spetta esclusivamente a coloro che frequentano le scuole professionali del settore alberghiero e della ristorazione domiciliate in Svizzera. Esempio 42 ore 4,33 settimane = 182 ore, salario lordo CHF : 182 ore = CHF = paga oraria minima Per le persone in formazione e i praticanti, la riduzione del salario durante il periodo d introduzione non è ammessa, la stessa vale soltanto per i collaboratori della categoria I. Va osservato che questa paga oraria minima non include l indennità per le vacanze (10,65%) e i giorni festivi (2,27%). 4

7 III Deroghe ai salari minimi Nell ambito dell assoggettamento al sistema dei salari minimi sono state introdotte diverse deroghe, applicabili a tutte le aziende in Svizzera, nonché delle possibilità di riduzione dei salari dei collaboratori che entrano in servizio nella categoria di salario I. Invece, dal 2012 nelle regioni LIM decadrà la possibilità di deroga ai salari dei collaboratori che non eseguono un lavoro qualificato (finora categoria di salario Ia). I collaboratori con più di 18 anni d età con una capacità lavorativa ridotta che partecipano a programmi di reintegrazione o d incentivazione statali o autorizzati dallo stato. Ai praticanti si applicano i salari di cui all art. 11 CCNL, alle persone in formazione quelli dell accordo separato per apprendisti. Riduzione del salario durante il periodo d introduzione Collaboratori non assoggettati A partire dal 2012 i seguenti collaboratori non sottostaranno al sistema dei salari minimi: I collaboratori che non hanno ancora compiuto il 18 anno di età. Per tale motivo decadrà l attuale possibilità di deroga del 20%, che fino a fine 2011 potrà essere applicata ai collaboratori fino al 17 anno di età compiuto. I collaboratori con più di 18 anni di età immatricolati presso un istituto di formazione svizzero che svolgono una formazione a tempo pieno, ad esempio studenti che lavorano durante le vacanze semestrali o nei giorni liberi. Per questa possibilità di deroga non esiste alcun limite d età, la stessa vale però esclusivamente per istituti di formazione svizzeri e la formazione deve essere svolta a tempo pieno. Ad ogni entrata in servizio e per un periodo d introduzione della durata massima di 6 mesi, si può convenire per tutti i collaboratori, mediante un contratto di lavoro scritto, una riduzione del salario minimo secondo la categoria I. La riduzione ammonta al massimo al 10% per l anno 2012 risp. al massimo all 8% a partire dall anno La riduzione vale per tutti i collaboratori della categoria di salario I, indipendentemente dalla conclusione della formazione Progresso oppure no. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un interruzione inferiore a 2 anni. Ciò significa che la riduzione non sarà più ammessa a partire dalla seconda stagione per i collaboratori che, tradizionalmente, hanno dei contratti di lavoro stagionali a tempo determinato. 5

8 IV Tredicesima mensilità dal 2012 Diritto La nuova regolamentazione della tredicesima mensilità entrerà in vigore il 1 gennaio 2012 e non soltanto a partire dalla stagione estiva Dall inizio del rapporto d impiego ogni collaboratore avrà diritto alla tredicesima mensilità integrale; la stessa non verrà più scaglionata secondo la durata d impiego. Stando ad un sondaggio effettuato da hotelleriesuisse, nel 2007 già il 77% dei collaboratori aveva diritto alla tredicesima mensilità. Per un anno lavorativo incompleto sussiste un diritto pro rata. Se la tredicesima mensilità viene di volta in volta corrisposta a fine mese oppure con la paga oraria, l indennità è pari all 8,33% del salario lordo mensile. La tredicesima mensilità dovrà essere corrisposta al più tardi in dicembre; la corresponsione pro rata a cadenza mensile o più volte l anno è ammessa. Il pagamento della tredicesima mensilità è da indicare in modo chiaro nel conteggio del salario. Questo è indispensabile in particolare in caso di versamento mensile della tredicesima mensilità. Criteri per il calcolo Se vengono pagate regolarmente ore supplementari, possibilità prevista dal CCNL 2010, il salario per le ore supplementari deve essere incluso nel calcolo della tredicesima mensilità. L eventuale partecipazione al risultato d esercizio fa parte del salario lordo e va, per principio, considerata nel calcolo della tredicesima mensilità salvo diversi accordi. In caso di partecipazione percentuale al risultato d esercizio è di conseguenza consigliabile fissare e indicare in modo chiaro la partecipazione tenendo conto della tredicesima mensilità. Se alla fine del rapporto di lavoro si pagano vacanze, giorni festivi oppure di riposo, la tredicesima mensilità è dovuta su tale quota e va calcolata in proporzione alla fine del rapporto di lavoro. Deroghe al diritto Il diritto alla tredicesima mensilità integrale decade se il contratto di lavoro viene sciolto durante il periodo di prova. Se il rapporto di lavoro continua dopo il periodo di prova, il diritto alla tredicesima mensilità sussiste retroattivamente dall inizio del contratto di lavoro. Il calcolo della tredicesima mensilità si basa sul salario minimo medio del periodo di computo. Il diritto alla tredicesima mensilità sussiste anche in caso di malattia, infortunio, maternità e servizio militare ed è coperto dalle assicurazioni d indennità. Spetta al datore di lavoro far valere il diritto presso l assicurazione di indennità giornaliera. Per questo motivo si consiglia di non corrispondere la tredicesima mensilità pro rata durante il periodo di prova. Per contro, può essere sensato convenire il periodo di prova il più lungo possibile ammesso dalla legge, ossia di tre mesi, oppure, in caso di dubbio, di estenderlo a tale durata. Attenzione però poiché in tal caso il collaboratore avrà pure diritto ai termini di disdetta più brevi concessi durante il periodo di prova. 6

9 V Transizione al nuovo sistema salariale Sono applicabili tutte le disposizioni del CCNL che rimangono invariate per i collaboratori o sono vantaggiose per gli stessi, indipendentemente se il contratto di lavoro individuale venga adeguato oppure no (principio della clausola favorevole). Lo stesso vale anche per i salari minimi più alti e il diritto alla tredicesima mensilità integrale che entreranno in vigore il 1 gennaio Come in tutti i precedenti aumenti dei salari minimi dovranno essere adeguati verso l alto soltanto salari inferiori ai salari minimi. Se un albergatore desidera ridurre un salario finora superiore al salario minimo applicabile, lo potrà fare unicamente mediante una disdetta sotto riserva di modifica e rispettando il termine di disdetta contrattuale. Il collaboratore avrà comunque la facoltà di rifiutare gli adeguamenti proposti e di non firmare il nuovo contratto. In tal caso il rapporto di lavoro cesserà scaduto il termine di disdetta ordinario. Se il collaboratore sottoscriverà il nuovo contratto di lavoro la disdetta sarà nulla e il rapporto di lavoro continuerà alle nuove condizioni. Esempi Mediante il contratto di lavoro in essere l albergatore aveva concordato con il collaboratore un salario di CHF A partire dal 1 gennaio 2012 il collaboratore dovrà ricevere automaticamente il salario minimo superiore di CHF anche se non si procederà all adeguamento del contratto di lavoro. Nei contratti a tempo determinato che non possono essere disdetti, sussiste solo la possibilità del comune accordo. Mediante il contratto di lavoro in essere l albergatore aveva concordato con il collaboratore un salario di CHF lavorando il collaboratore in azienda già da molti anni. Il collaboratore è titolare di un attestato federale di capacità e, secondo il nuovo sistema di retribuzione, ha diritto a un salario minimo di CHF L albergatore non è tenuto ad adeguare il contratto, lo stesso continua con il salario attuale. 7

10 VI Costi e potenziale di risparmio Costi Categorie Categorie Denominazione Salari Salari Diff. vecchie nuove 2011/CHF 2012/CHF CHF I Categoria I Categoria I a CO senza apprendistato Categoria I b II Categoria II a Categoria II Categoria II b CO senza apprendistato con Progresso CO con certificato federale di formazione pratica (CFP) CO con CFP e 7 anni d esperienza professionale incl. apprendistato III Categoria II b Categoria III a CO con apprendistato (AFC) Categoria III a Categoria III b CO con AFC e 7 anni d esperienza professionale incl. apprendistato CO con AFC e 10 anni d esperienza professionale incl. apprendistato Categoria III b CO con AFC e 6 giorni di perfezionamento professionale 4200 Categoria III c Quadri che dirigono CO IV Categoria III d Categoria IV CO con esame di professione Categoria IV a Direzione regolare di CO Categoria IV b Esame professionale superiore e direzione di CO Per le aziende con collaboratori ivi impiegati già da molti anni, i cambiamenti del sistema di retribuzione che subentreranno nell anno 2012 non dovrebbero comportare un aumento sostanziale della somma dei salari. Ciò vale in particolare per la categoria di salario III che, in percentuale, beneficerà di un maggiore aumento dei salari nell anno Spesso, questi collaboratori, infatti, percepiscono già oggi salari superiori ai salari minimi. Di conseguenza, l aumento dei costi sarà inferiore di quanto possa sembrare di primo acchito. Al livello dei quadri il datore di lavoro beneficerà sicuramente della maggiore flessibilità poiché a questa categoria non saranno più applicabili dei salari minimi bensì soltanto i salari di mercato che terranno conto delle realtà dell azienda e della regione. 8

11 Categorie di salario 2011 Distribuzione dei collaboratori in percentuale secondo categoria di salario Collaboratori della rispettiva categoria di salario che percepiscono un salario più alto di quello minimo I 39,1% 74,1% II 22,9% 74,1% III a 16,1% 77,7% III b 9,3% 76,2% III c 6,3% 78,4% III d 1,2% 62,9% IV 5,1% 72% Fonte: sondaggio rappresentativo di hotelleriesuisse 2007 Potenziale di risparmio Come si evince dalla tabella dei costi, non sempre la differenza dei salari è a vantaggio del datore di lavoro. Attuando un oculata politica del personale nell anno 2011 l albergatore dovrà pertanto impegnarsi per ottenere un ottimale «mix dei collaboratori» parando in questo modo gli adeguamenti previsti dal nuovo sistema di retribuzione. Mix dei collaboratori come potenziale di risparmio: sfruttamento dello sconto d introduzione del 10% (CHF 340. risp risparmi per sei mesi). L albergatore potrà puntare maggiormente su collaboratori dalla vasta esperienza professionale poiché la stessa non sarà più rilevante ai fini del salario, mentre è dimostrato che la produttività di questi collaboratori è maggiore. Per i periodi di punta durante l alta stagione o per mansioni specifiche potranno essere impiegati ad es. studenti quali ausiliari che non sottostanno al sistema dei salari minimi. Anche le vantaggiose nuove regolamentazioni incluse nel CCNL 2010 offrono un potenziale di risparmio: Grazie all adeguamento nell ambito del privilegio stagionale, che il CCNL 2010 concede anche alle aziende annuali, l orario di lavoro settimanale dei collaboratori può essere aumentato a 43½ ore. Il nuovo sistema degli straordinari prevede che un determinato numero di ore straordinarie possa essere corrisposto in modo forfettario con il salario mensile a condizione che ciò non comprometta il salario minimo. In caso di registrazione corretta delle ore di lavoro decade il supplemento del 25%. (Per maggiori informazioni rimandiamo all opuscolo di hotelleriesuisse sul nuovo CCNL 2010 al sito dell associazione.) Per i salari a partire da CHF (più bassi rispetto al CCNL 1998) la corresponsione degli straordinari potrà essere esclusa per contratto. Le misure di perfezionamento professionale vengono sostenute mediante i contributi per le spese d esecuzione, il datore di lavoro viene risarcito per le assenze dovute alla formazione e le relative tasse assunte. I collaboratori dalla qualifica superiore promuovono l immagine e la qualità del settore e rafforzano la produttività del nostro ramo. 9

12 Indirizzi e link hotelleriesuisse Monbijoustrasse 130 Casella postale 3001 Berna Telefono Telefax Consulenza giuridica: (orario: , ) rechtsberatung@hotelleriesuisse.ch Ufficio di controllo del CCNL dell industria alberghiera e della ristorazione Dufourstrasse 23 Casella postale Basilea Telefono Telefax info@l-gav.ch 10

13 Allegata Tavola sinottica salari minimi / paghe orarie

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