Alimentari Panificatori(Artigianato)

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1 Alimentari Panificatori(Artigianato) SCHEDA DI SINTESI DEL CCNL Scadenza Parti contraenti Stipula Decorrenza Rinnovo economica normativa economico Confartigianato Alimentazione Cna Alimentare, Casartigiani, Claai e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil N.B. In data 23 luglio 2009, Confartigianato Imprese, Cima, Casartigiani e Claai, ed i sindacati dei lavoratori Cisl e Uil hanno siglato un accordo interconfederale applicativo dell intesa novembre Settore alimentare Liv. Qualifiche Minimi S Quadri 1.858, , ,84 1 Impiegati direttivi, amministrativi e tecnici 1.668, , ,26 2 Impiegati di concetto, viaggiatori e piazzisti 1 a categoria 1.527, , ,71 3A Impiegati di concetto Operai specializzati 1.423, , ,85 3 Impiegati di concetto, viaggiatori e piazzisti 2 a categoria, operai specializzati 1.346, , ,23 4 Impiegati d ordine Operai specializzati 1.291, , ,80 5 Impiegati d ordine Operai qualificati 1.232, , ,43 Contingenza [1] 6 Operai comuni fino 12 mesi anzianità 1.152, , ,46 [1] Conglobata nel minimo. A decorrere dal 1 luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a 25,00 euro lordi mensili. Minimi Liv. Qualifiche Indennità speciale Contingenza [1] [2] A1S Operai specializzati super 1.569, , ,30 94,77 A1 Operai specializzati 1.458, , ,86 88,06 A2 Operai qualificati 1 a categoria 1.366, , ,04 82,63 A3 Operai qualificati 2 a categoria 1.250, , ,55 75,92 A4 Operai generici e/o comuni 1.184, , ,76 72,05 B1 Gerente, gestore, direttore 1.535, , ,95 92,19 B2 Commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista 1.262, , ,18 76,44 B3 Aiuto commesso, confezionatore 1.187, , ,90 72,56 B4 Personale di fatica, fattorino 1.126, , ,75 68,69 [1] Da corrispondere mensilmente per le particolari e specifiche caratteristiche dell attività svolta nelle imprese di panificazione. [2] Conglobata nel minimo. A decorrere dal 1 luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a 25,00 euro lordi mensili. INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI E.D.R. Funzione quadro Diploma Laurea Cassa [1] 36,15 Numero mensilità Coefficiente giornaliero Coefficiente orario % minimo + contingenza (esclusi addetti alla panificazione) Orario normale di lavoro settimanale 40 ore distribuite su 5 giorni; 36 ore (solo 3 turno, a parità di retribuzione in caso di lavoro a turni) [1] Conglobata nel minimo. N.B. Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi.

2 RETRIBUTIVI Voci Una tantum Premi aziend. e di risult. non regolamentati Indennità trasferta Gratifica natalizia Tredicesima Quattordicesima Altre mensilità agg. ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI Descrizione ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al , verrà corrisposto, in un unica soluzione con la retribuzione di settembre 2010, un importounatantum pari ad 52,00 lordi, suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Agli apprendisti in forza al sarà erogato, con le decorrenze di cui sopra, un importounatantum nella misura del 70% dell importo in oggetto. L una tantum è esclusa dalla base di calcolo del Tfr rimborso spese di viaggio, di vitto e di alloggio. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. Sono esclusi da tale disciplina i lavoratori addetti alla panificazione. Inoltre, tale articolo non si applica al personale viaggiante ed a quello addetto ai trasporti 1 mensilità da corrispondersi in occasione del Natale vedere gratifica natalizia non prevista non previste Scatti anzianità settorealimentare 5 biennali: 33,57, liv. 1S; 28,92, liv. 1; 24,79, liv. 2; 21,69, liv. 3A; 19,11, liv. 3; 17,56, liv. 4; 16,01, liv. 5; 14,46, liv. 6; settorepanificazione 5 biennali: 21,69, liv. A1S; 19,11, liv. A1; 17,56, liv. A2; 16,01, liv. A3; 14,46, liv. A4; 21,69, liv. B1; 19,11, liv. B2; 16,01, liv. B3; 14,46, liv. B4 Anzianità convenz. Straordinari (limiti e maggiorazioni) Contrattazione integrativa aziendale o territoriale Indennità non prevista Mansioni discontinue non previste Cottimo, magg. gar. Erogazione Tfr Vitto e alloggio a. settore alimentare: Maggiorazioni: 30%, straordinario diurno; 50%, straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati); 40%, lavoro compiuto nei giorni festivi; 60%, straordinario festivo e domenicale; 10%, lavoro domenicale festivo con riposo compensativo; 30%, lavoro notturno; 60%, straordinario festivo notturno; 30%, lavoro a turni in ciclo continuo notturno. Banca ore individuale per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni, può avvenire per l intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi; trascorso tale periodo al lavoratore verrà liquidato l importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data. Per ogni ora prestata ed accantonata verrà riconosciuta, in aggiunta alla relativa maggiorazione contrattuale prevista una ulteriore quota pari al 4%. L azienda dovrà evidenziare mensilmente, nella busta paga, la quantità di ore accantonate. b. settore panificazione: Maggiorazioni: 30%, lavoro straordinario; 50%, lavoro notturno (intendendosi per tale quello svolto dalle ore alle ore 4.00); 20%, lavoro prestato in giornate festive nazionali ed infrasettimanali. Al personale impiegato in giornate domenicali nella produzione, nel confezionamento, nella distribuzione e nella vendita del pane, competerà una maggiorazione del 75%. Al personale in servizio alla domenica, per la produzione e la vendita di generi diversi dal pane, competerà una maggiorazione del 30%. Le maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%. La maggiorazione del 75% non è cumulabile la contrattazione a livello regionale è regolamentata dall Accordo interconfederale del e del , al fine di accrescere la produttività e l efficienza delle imprese del settore artigiano. Alla contrattazione regionale è demandata anche la possibilità di costituire fondi di categoria per turnisti panettieri: per turnisti panettieri si intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi in caso di loro assenza dal lavoro, o assunti per un periodo limitato o comunque con un contratto a breve termine. Ad essi spetta la normale retribuzione mensile. Oltre alle normali competenze spetta, per ferie, festività infrasettimanali e nazionali, 13 a mensilità, erogazione Tfr e corresponsione dell indennità speciale mensile, una maggiorazione del 37% delle spettanze medesime; ai lavoratori che effettuino l orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro. Tuttavia, per gli uomini addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz ora per la fruizione del pasto, effettuano tra le ore 6.00 e le ore lavoro in turni avvicendati o prestazioni non avvicendate, ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta la maggiorazione del 6,5% sulla retribuzione non previsto nessuna particolarità non regolamentati

3 ORARIO DI LAVORO ASSENZE GES. RAPP. Ferie Permessi retribuiti Riduzione orario Festività Festività soppresse Flessibilità orario contrattuale Permanenza massima passaggio cat. sup. Passaggio qual. sup. nessuna particolarità Malattia Infortunio Maternità Congedo matrimoniale i lavoratori di età superiore a 16 anni e con un anzianità superiore a 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda hanno diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie retribuite pari a 173 ore. Ai lavoratori del settore della panificazione già in forza al spettano 26 giorni più una ulteriore giornata dall Ai lavoratori stranieri: 4 settimane consecutive per favorire il ritorno nel paese di origine a. studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami ed esonero dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali; permessi retribuiti per tutti i giorni d esame; diritto allo studio: 150 ore pro capite per triennio, usufruibili anche in un solo anno. Possono godere di questo diritto 1 lavoratore nelle aziende da 6 a 10 dipendenti e 2 lavoratori nelle aziende con oltre 10 dipendenti; b. i dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo annuo di 5 ore per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con un minimo di 20 ore annue; c. 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; d. 3 giorni lavorativi al lavoratore per lutto familiare; e. 20 ore annue per formazione continua/aggiornamento professionale 16 ore annue di permesso retribuito da usufruirsi entro il dell anno; la parte non utilizzata verrà retribuita entro il 31.1 dell anno successivo oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11, trattamento coincidente con la domenica 4 giorni di permesso in sostituzione festività soppresse. Detti permessi non potranno essere usufruiti in periodi immediatamente precedenti o successivi ai periodi feriali. Il godimento dei permessi deve realizzarsi entro il di ogni anno e non è cumulabile di anno in anno settore alimentare: l azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue. A fronte del superamento dell orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi; settore panificazione: nelle aree soggette a consistenti variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici, sono ammesse prestazioni domenicali in regime di flessibilità. In tal caso le ore prestate nel corso della giornata domenicale, oltre l orario contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del 30%. Nelle stesse aree è ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità fino ad un massimo di 112 ore. Qualora venga attuato un regime di flessibilità superiore alle 56 ore, al lavoratore vengono riconosciute ulteriori 8 ore di permessi retribuiti passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo continuativo di almeno 3 mesi nel disimpegno di mansioni rientranti nella categoria superiore (6 mesi per il passaggio alla categoria di quadro) conservazione del posto, 12 mesi (nel caso di più assenze, tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 24 mesi); trattamento economico: per malattia non superiore a 6 giorni: integrazione indennità Inps al 100% della retribuzione del 1 al 180 giorno; per malattie di durata inferiore o pari a 6 giorni, integrazione indennità Inps al 100% della retribuzione dal 4 giorno conservazione del posto e integrazione indennità Inail al 100% della retribuzione fino alla guarigione clinica integrazione dell indennità Inps fino al 90% della retribuzione, per tutto il periodo di assenza obbligatoria. Dall integrazione indennità Inps fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta mensile 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione. Gli apprendisti e gli operai hanno diritto al pagamento di quanto avrebbero percepito se avessero lavorato. La richiesta deve essere avanzata con un anticipo di almeno 6 giorni di calendario Servizio militare vedere Dl Cps n. 303/1946 e Dpr n. 237/1964 Permessi Sospensione/riduz. lavoro o Cig Aspettative a. non retribuiti a dipendenti in comprovato stato di tossicodipendenza o aventi familiari a carico in tale stato, al fine di rendere possibili terapie riabilitative; b. per improrogabili e giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi per giustificati motivi è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l interruzione per tossicodipendenze al fine di consentire terapie riabilitative; per cariche sindacali e pubbliche elettive, si fa riferimento alla legge n. 300 del ; per malattia, superato il periodo di conservazione del posto, massimo 3 mesi; il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l intera vita lavorativa. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall unità produttiva per l esercizio del congedo non dovranno superare: 1 lavoratore nelle imprese fino a 3 dipendenti e 1 lavoratore ogni 3 o frazioni, per le imprese con oltre 3 dipendenti. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a 1 mese coincidente con il mese solare Prova Settore alimentare Livello Periodo Livello Periodo 1S e 1 6 mesi A1S 3 mesi 2 5 mesi A1 2 mesi 3A 4 mesi A2 e A3 1 mese 1/2

4 GESTIONE DEL RAPPORTO 3 3 mesi A4 1 mese 4 2 mesi B1 3 mesi 5 1 mese 1/2 B2 2 mesi 6 1 mese B3 1 mese 1/2 B4 1 mese La malattia e l infortunio sul lavoro intervenuti durante il periodo di prova sospendono il periodo di prova stessa per un periodo pari alla durata dell evento morboso nell ambito massimo del periodo di conservazione del posto. Al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua. L integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione a seguito di infortunio sul lavoro. Il periodo di prova per il personale stagionale è ridotto in misura del 70% rispetto al periodo di prova previsto per la generalità dei lavoratori. La parti convengono che, in caso di riassunzione di personale già occupato nei 24 mesi precedenti presso la stessa azienda, con identica qualifica e mansione, il periodo di prova sarà considerato già espletato Preavviso settore alimentare: Livello Operai Impiegati Tirocinio Apprendistato 1S 3 mesi 1 2 mesi 2 1 mese 3A e 3 1 mese 1 mese 4 15 giorni di calendario 1 mese 5 15 giorni di calendario 1 mese 6 15 giorni di calendario settore panificazione: Livello Operai A1S e A1 1 mese A2, A3 e A4 15 giorni di calendario B1 e B2 B3 e B4 1 mese 15 giorni di calendario Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese non regolamentato a. prova: 1 mese; b. ferie: non inferiore a 30 giorni per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni; mentre per gli apprendisti che hanno superato i 16 anni valgono le norme previste per gli operai; c. i periodi di addestramento compiuti presso altre imprese verranno riconosciuti per intero nella nuova azienda, sempreché si riferiscano alla stessa produzione e non siano intercorse, fra un periodo e l altro, interruzioni superiori a 18 mesi; d. ai sensi della legge n. 196/1997, art. 16, le parti concordano nel prevedere, per tutti i settori, la possibilità di assumere apprendisti impiegati; e. inquadramento e durata: Settore alimentare: qoperai: gruppo 1 durata 5 anni [1] : settore lattiero caseario casaro; settore degli insaccati (salumi); settore stagionatura prosciutti addetti a lavorazioni congiunte di salagione, disosso e controllo celle di stagionatura; pasticceri, gelatieri, cuochi di gastronomia e similari; gruppo 2 durata 3 anni e 6 mesi: conserve animali (spolpatori lavorazioni sottoprodotti macellazione selezionatori stagionatori addetti a singole operazioni ed attività simili in aziende salumiere); conserve vegetali pastifici molini vini e liquori aceti sott olio e sottaceti dolciari; alimenti zootecnici zuccheri lieviti dati alimentari vari e simili; pasta fresca, piadina e prodotti similari, pizza a taglio, commessi e banconieri di tutti i settori; addetti sala plansister o rotostaggio; settore lattiero caseario: stagionatore selezionatore; gruppo 3 durata 1 anno e 6 mesi: acque minerali e bevande, ecc. q impiegati: durata 2 anni. Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel liv. 5. q operai: gruppo 1 durata 4 anni e 6 mesi [1] : liv. A1S, A1 e B1; gruppo 2 durata 3 anni e 8 mesi: liv. A2 e B2; gruppo 3 durata 3 anni: liv. A3 e B3. Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel livello corrispondente alle mansioni che saranno loro affidate; q impiegati: durata 2 anni. Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel gruppo B2; f. trattamento economico: Settore alimentare la retribuzione viene determinata mediante l applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione globale del lavoratore inquadrato nel liv. 5:

5 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Impiegati Periodo Aliquota Periodo Aliquota Periodo Aliquota Periodo Aliquota 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 2 56% 2 56% 2 75% 2 65% 3 62% 3 65% 3 90% 3 75% 4 68% 4 75% 4 90% 3 anno 75% 3 anno 85% 4 anno 85% ultimo 90% 5 anno 90% GESTIONE DEL RAPPORTO l importo dall indennità speciale corrisposta al lavoratore appartenente alla categoria A3 viene considerato utile ai fini dell applicazione delle percentuali indicate agli artt. 58 bis e 60 bis per il calcolo della retribuzione degli apprendisti. La retribuzione viene determinata mediante l applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione globale prevista per i lavoratori inquadrati nella categoria A3 o B3, a seconda che l apprendista sia destinato ad acquisire la professionalità necessaria per l espletamento di mansioni riferibili all area di inquadramento A o B: Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Periodo Aliquota Periodo Aliquota Periodo Aliquota 1 56% 1 56% 1 56% 2 62% 2 62% 2 62% 3 68% 3 68% 3 68% 4 75% 4. 75% 4 75% 3 anno 80% 5 80% 5 85% 4 anno 85% 6 85% 6 90% ultimi 6 mesi 90% ultimi 8 mesi 90% g. malattia e/o infortunio non sul lavoro: verrà riconosciuto un trattamento economico che comporti per l impresa oneri percentuali pari a quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti. Apprendisti assunti con età superiore ai 24 anni e fino a 29 anni settore alimentare elevazione dell età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le figure professionali di cui al gruppo 1; elevazione dell età di assunzione degli apprendisti fino a 26 anni per le figure professionali di cui al gruppo 2; ferma restando la durata di cui al gruppo 1 (5 anni) per gli apprendisti assunti fra i 24 ed i 29 anni, il calcolo della retribuzione sulla retribuzione globale del liv. 5 verrà effettuato secondo le seguenti progressioni percentuali: 70% 1 semestre; 80% 2 semestre; 90% 3 semestre e seguenti; per gli apprendisti di cui al gruppo 1 assunti tra i 22 ed i 24 anni, il calcolo della retribuzione sulla retribuzione globale del liv. 5 verrà effettuato secondo le seguenti progressioni percentuali: 55% 1 semestre; 60% 2 semestre; 65% 3 semestre; 70% 4 semestre; 75% 3 anno; 85% 4 anno; 90% 5 anno. Per gli apprendisti del gruppo 3 vale l estensione dei limiti di età per l assunzione di cui all art. 16 della legge n. 196/1997. Al termine del periodo di apprendistato di cui sopra gli apprendisti saranno inquadrati al liv. 5. Apprendisti assunti con età superiore ai 24 anni e fino a 29 anni settore panificazione elevazione dell età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le figure professionali di cui al gruppo 1; elevazione dell età di assunzione degli apprendisti fino a 26 anni per le figure professionali di cui al gruppo 2; ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al gruppo 1 (4 anni e 6 mesi) per gli apprendisti assunti tra i 24 ed i 29 anni, il calcolo della retribuzione sulla retribuzione globale della cat. A3 o B3 verrà effettuato secondo le seguenti progressioni percentuali: 70% 1 semestre; 80% 2 semestre; 90% 3 semestre e seguenti; per gli apprendisti di cui al gruppo 1 assunti tra i 22 ed i 24 anni, il calcolo della retribuzione sulla retribuzione globale della cat. A3 o B3 verrà effettuato secondo le seguenti progressioni percentuali: 58% 1 semestre; 64% 2 semestre; 70% 3 semestre; 75% 4 semestre; 80% 3 anno; 85% 4 anno; 90% ulteriori 6 mesi. Per gli apprendisti del gruppo 3 vale l estensione dei limiti di età per l assunzione di cui all art. 16 della legge n. 196/1997. [1] Da rivedere in funzione dell art. 16 della legge n. 196/1997 e della circ. Min. lav. n. 126/1997. Apprendistato professionalizzante Dall a) può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; b) può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei liv. dal 1S al 5 e per le relative mansioni relativamente al settore alimentare e per i lavoratori operai, intermedi e impiegati di liv. da A1S a A3 e da B1 a B3 per il settore Panificazione; c) prova: non superiore a quanto previsto per i lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell apprendista; d) il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto nell ambito del diritto dovere di formazione, sempre che riguardi le stesse mansioni e l interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi; e) durata: Settore alimentare 1 Gruppo (livelli 1 e 1S): 5 anni e 6 mesi; 2 Gruppo (livello 2, 3A, 3 e 4): 5 anni; 3 Gruppo (livello 5): 3 anni.

6 GESTIONE DEL RAPPORTO Contratto intermit. Contratto tempo determinato 1 Gruppo (livelli A, A1S e B1): 5 anni; 2 Gruppo (livello A2 e B2): 4 anni e 6 mesi; 3 Gruppo (livello A3 e B3): 3 anni. f) trattamento economico: la retribuzione dell apprendista è determinata mediante l applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione globale prevista per il livello di inquadramento di uscita del contratto al lordo delle ritenute previdenziali. La retribuzione dell apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. Settore alimentare Grup. 1 anno Dal % 75% 75% 2 liv. 2 liv. 2 liv. 1 liv. 1 liv. 100% 2 70% 75% 75% 2 liv. 1 liv. 1 liv. 1 liv. 100% 3 70% 75% 95% 100% 100% Grup. 1 anno anno 7 8 Dal % 75% 75% 2 liv. 1 liv. 1 liv. 100% 2 70% 75% 75% 2 liv. 1 liv. 100% 100% 3 70% 75% 95% 100% Nota: Nella tabella le caselle contrassegnate dall indicazione «2 liv.» determinano l applicazione della retribuzione (paga base + ex contingenza + Edr) di due livelli inferiore rispetto al livello da conseguire alla fine del periodo di apprendistato. Analogamente, con l indicazione «1 liv.» si intende la retribuzione (paga base + ex contingenza + Edr) di un livello inferiore rispetto al livello di destinazione dell apprendista. Resta inteso che al momento dell applicazione del meccanismo del sottoinquadramento, la retribuzione dell apprendista non potrà essere in ogni caso inferiore a quella precedentemente determinata attraverso il meccanismo della percentualizzazione. g) formazione: 120 ore medie annue. Per quanto attiene i profili formativi si fa riferimento agli allegati 1 e 2 dell accordo ; h) malattia e infortunio non sul lavoro: trova applicazione quanto previsto in materia rispettivamente per gli operai e gli impiegati. N.B. Le parti si incontreranno per disciplinare l apprendistato per l alta formazione e l apprendistato per l espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione non regolamentato oltre ai casi previsti dalla legge, è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi: 1. per la sostituzione di personale assente per malattia, maternità/paternità, aspettativa, ferie; 2. per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento; 3. punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; 4. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; 5. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; 6. esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all esecuzione di commesse particolari. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1) e 2), è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l assenza sia successivamente al rientro di quest ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Nelle imprese fino 5 dipendenti (compresi lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori con contratto di inserimento) è consentita l assunzione di 2 lavoratori a termine; per le imprese con più di 5 dipendenti è consentita l assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all unità superiore (esclusi i punti 1 e 2). Per far fronte alle esigenze di cui ai punti 3) e 4) è consentita l assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le aziende prive di dipendenti. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività, ovvero dall entrata in funzione di una nuova linea di produzione o servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Il contratto a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l altro. Superato tale periodo, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato una volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell art. 5 del Dlgs n. 368/2001. In deroga, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Dpl competente per territorio e con l assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il lavoratore che, nell esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza (che si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro) nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso

7 GESTIONE DEL RAPPORTO PREV./ASS. INTEG. Part time Contratti d inserimento Lavoro domicilio Lavoro interinale Lavoro stagionale può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell 85% dell orario a tempo pieno settimanale; da compensare con la maggiorazione del 10% (20% nel caso di superamento del suddetto limite e fino al raggiungimento dell orario pieno settimanale); nei part time verticale o misto è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie. Clausole elastiche e flessibili clausole flessibili relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part time orizzontale a verticale o viceversa; clausole elastiche relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell orario (clausola flessibile) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione (clausola elastica nei part time verticali o misti) comunicando al lavoratore la modifica con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, comunque non inferiore a 2 giorni in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive. Al lavoratore verrà erogata una maggiorazione del 10% nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso e 15% nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni durata: non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi (36 mesi per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico); periodo di prova: durata prevista per il livello di inquadramento attribuito; inquadramento: per il 50% di durata del contratto, la categoria di inquadramento sarà inferiore di 2 livelli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto; per il restante 50% di durata del contratto la categoria sarà inferiore di 1 livello; formazione: 24 ore; malattia: conservazione del posto pari a 70 giorni, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi malattia. Trattamento economico: l azienda erogherà un trattamento economico uguale a quello spettante per i dipendenti di uguale qualifica (operai e impiegati) non regolamentato oltre ai casi previsti dalla legge n. 196/1997, può essere concluso anche per l aumento delle attività nelle seguenti fattispecie: punte di più intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali connesse a richieste di mercato derivanti dall acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall attività di altri settori; quando l assunzione abbia luogo per l esecuzione di un opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi; per l esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate non potranno superare per ciascun trimestre la media dell 8% dei lavoratori occupati dall impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di tali contratti fino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell impresa è demandata a livello regionale l individuazione delle punte di intensa attività dove sia reso possibile il ricorso all assunzione di lavoratori stagionali. Nell arco dello stesso ciclo stagionale, la durata complessiva massima sarà di 6 mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando l identità di mansioni. Il periodo di prova per il personale stagionale è ridotto in misura del 70% rispetto al periodo di prova previsto per la generalità dei lavoratori Telelavoro vedere accordo interconfederale Lav. ripart.(job sharing) non regolamentato Viaggiatori e piazzisti nessuna particolarità Collocamento non sono computabili ai fini della riserva di cui all art. 25 della legge n. 223/1991 le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nel settore alimentazione nei liv. 1S, 1, 2, 3A, 3 e 4 e nel settore della panificazione nei liv. A1S, A1, A2, B1, B2. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti e da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza Previd. integrativa/ complementare la contribuzione al Fondo Artifond, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, Edr, è così determinata: % a carico del lavoratore; 1% a carico dell azienda; 16% del Tfr maturando nell anno per gli assunti prima del ; 100% della quota di Tfr maturata nell anno per gli assunti dopo il (senza anzianità Inps pregressa). I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. Il versamento dell 1% a carico delle imprese ad Artifond decorrerà dall con le modalità stabilite dallo stesso Artifond Assistenza integrativa a decorrere dall , saranno iscritti al Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l Artigianato, i dipendenti a tempo indeterminato. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell azienda pari a 10 euro mensili per 12 mensilità Polizze vita non previste Polizze infortuni non previste Quadri ai lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali. L azienda è tenuta ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni

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