LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE
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- Luciana Martini
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1 LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE NELL UNIONE EUROPEA Commissione europea
2 Né la Commissione europea né alcuna persona che agisca a nome della Commissione europea è responsabile dell uso che dovesse essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull Unione europea. Numero verde unico (*): (*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l accesso ai numeri o non ne accettano la gratuità. Numerose altre informazioni sull Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa ( Una scheda bibliografica figura alla fine del volume. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2008 Comunità europee, 2007 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Printed in Belgium Stampato su carta sbiancata senza cloro
3 LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE nell Unione europea I 50 ANNI DELLA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE IN EUROPA Da 50 anni l Unione europea (UE) persegue l obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini. Il trattato CE, firmato a Roma dai sei paesi fondatori della Comunità economica europea (CEE) nel 1957, sanciva il diritto di parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro. Da allora la CEE è cresciuta fino a diventare un Unione europea di 27 paesi e anche i diritti di uomini e donne a un trattamento paritario e alla non discriminazione hanno compiuto non pochi passi avanti. 1 Attualmente la normativa CE sulla parità di genere costituisce un pilastro centrale della politica europea in materia di pari opportunità. Sull uguaglianza di trattamento tra uomini e donne sono state adottate 13 direttive europee giuridicamente vincolanti per gli Stati membri dell UE, che sono tenuti a recepire il diritto comunitario negli ordinamenti nazionali. La legislazione riguarda un ampia gamma di aspetti relativi all accesso al lavoro, alle condizioni lavorative e retributive, ai sistemi di previdenza sociale, al lavoro autonomo e alla tutela di gestanti e puerpere. Tutti questi strumenti insieme costituiscono una solida ed esaustiva base per garantire il rispetto del principio di non discriminazione e consentono al cittadino che percepisce una violazione di questo diritto di portare il caso dinanzi ai giudici nazionali. Al fine di rafforzare trasparenza, chiarezza e coerenza della normativa, nel 2006 è stata adottata una direttiva che ha inserito in un unico testo le disposizioni esistenti in materia di pari retribuzione, regimi professionali e «onere della prova».
4 DIRETTIVE EUROPEE SULLA PARITÀ DI GENERE Dalla firma del trattato CE a Roma nel 1957, l Unione europea ha adottato 13 direttive nell ambito della parità di genere sul diritto all uguaglianza di trattamento tra uomini e donne riguardo a lavoro, retribuzione e sicurezza sociale, nonché accesso a prodotti e servizi. Esse offrono una particolare tutela nei confronti di gestanti e puerpere e mirano a definire norme comuni per le donne che svolgono un attività autonoma e per i coniugi collaboratori. Parità di trattamento sul luogo di lavoro 2 Gli uomini e le donne che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore hanno diritto alla stessa retribuzione. Questo principio è sancito all articolo 141 del trattato CE del 1957 ed è stato successivamente attuato dalla direttiva 75/117/CEE. Il concetto di «pari retribuzione» comprende le prestazioni previdenziali collegate ai regimi professionali. Il diritto alla parità di accesso e pagamento di tali prestazioni è stato affrontato dalla direttiva 86/378/CEE, modificata dalla direttiva 96/97/CE. Il trattato CE ha anche fornito le basi per la normativa sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, cui è stata data concretezza dalla direttiva 76/207/CEE (modificata nel 2002) che attuava il principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l accesso al lavoro, l attività autonoma e la formazione professionale. Nel 2006 è stata adottata una nuova direttiva volta a rafforzare e semplificare tutte le precedenti. Quest ultima direttiva entrerà in vigore il 15 agosto A partire da quella data, le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE e 97/80/CE saranno abrogate.
5 DEFINIZIONE DI DISCRIMINAZIONE E MOLESTIE SECONDO LA NORMATIVA CE La normativa CE sulla parità di genere opera una distinzione tra discriminazione diretta e indiretta, molestia e molestia sessuale. Discriminazione diretta Situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto un altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga. Si ha un caso di discriminazione diretta quando è negato il lavoro a una donna a causa del suo stato di gravidanza. Discriminazione indiretta Situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell altro sesso, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 3 Ad esempio, un offerta di lavoro che richieda ai candidati di avere un altezza minima di 170 cm sarebbe considerata una discriminazione indiretta, poiché le donne risulterebbero maggiormente svantaggiate da questa regola rispetto agli uomini. Molestie Situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona, avente lo scopo o l effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. È il caso, ad esempio, di commenti ripetuti di natura denigratoria o sprezzante sul sesso di una persona. Molestie sessuali Situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, e avente lo scopo o l effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la crea - zione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Ne sono un esempio richieste o accenni non graditi di natura sessuale da parte di superiori o colleghi.
6 Cronologia: direttive sulla parità di genere Il trattato CE sancisce il diritto all uguaglianza di retribuzione tra donne e uomini e consente di vietare, a livello legislativo, la discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, o nell accesso a beni e servizi. Direttiva 75/117/CEE sulla parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. Direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda il lavoro, la formazione professionale e le condizioni di lavoro (modificata nel 2002). Direttiva 79/7/CEE sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale.
7 Dal 2000 Direttiva 86/378/CEE sulla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (modificata nel 1996). Direttiva 86/613/CEE sulla parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un attività autonoma e relativa alla tutela della maternità. Direttiva 92/85/CEE sulla sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Direttiva 96/34/CE concernente l accordo quadro sul congedo parentale. Direttiva 97/80/CE riguardante l onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso. Direttiva 2004/113/CE sull accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Direttiva 2006/54/CE sull attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego (rifusione). 5
8 LAVORATRICI GESTANTI E CONGEDO PARENTALE Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono oggetto di particolare tutela ai sensi della direttiva 92/85/CEE, che riguarda inoltre il congedo per maternità e la discriminazione sul posto di lavoro. Un altro strumento di protezione dalla discriminazione a causa di una gravidanza è dato dalla normativa sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 6 La direttiva 96/34/CE ha esteso i diritti dei genitori, fissando una serie di requisiti minimi in merito al congedo parentale per lavoratori di ambo i sessi e alla relativa tutela del lavoro. Lo scopo della direttiva è aiutare i genitori che lavorano a conciliare vita professionale e familiare, nonché promuovere le pari opportunità e l uguaglianza di trattamento tra uomini e donne. PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI REGIMI LEGALI DI PREVIDENZA SOCIALE La direttiva 79/7/CEE ha chiesto agli Stati membri dell UE di vietare la discriminazione diretta e indiretta in base al sesso nei rispettivi regimi legali di previdenza sociale. Questa si applica ai regimi per la popolazione attiva, nonché alle pensioni di Stato per gli anziani e alle assicurazioni malattie dei lavoratori.
9 LAVORATORI AUTONOMI E CONIUGI COLLABORATORI La direttiva 86/613/CEE si applica alle persone che esercitano un attività autonoma e ai coniugi che partecipano a tale attività, e che non sono né dipendenti né soci. La direttiva riguarda un ampia gamma di aspetti relativi a quest area, dall avvio di un attività all iscrizione dei coniugi collaboratori in un sistema di previdenza sociale. Questa direttiva integra la legislazione separata sulla parità di trattamento in materia di occupazione e impiego, di regimi professionali di sicurezza sociale e di regimi di sicurezza sociale obbligatori. ACCESSO A BENI E SERVIZI 7 La discriminazione e la disparità di trattamento non sono una problematica limitata al mondo del lavoro, ma interessano molte sfere della vita quotidiana quali l offerta di beni o l accesso ai servizi. L articolo 13, paragrafo 1, del trattato CE prevede la possibilità di adottare una normativa UE contro la discriminazione in base al sesso al di fuori del settore professionale. Questo aspetto è stato ripreso nel dicembre 2004 dalla direttiva 2004/113/CE, che fa riferimento all accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori dell area della vita privata e familiare. Il testo si applica ai servizi quotidiani essenziali, quali abitazioni, servizi bancari e assicurativi. Gli Stati membri sono tenuti a recepire questa direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro dicembre 2007.
10 Lo sapevate? Nell Unione europea le donne guadagnano in media il 15 % in meno rispetto agli uomini, per un lavoro equivalente, nonostante dispongano di maggiori qualifiche accademiche (Fonte: Eurostat). Nel 2006, la percentuale di occupati tra le persone dai 15 ai 64 anni nei 27 Stati membri dell UE era del 57,2 % per le donne e del 71,6 % per gli uomini (Fonte: Eurostat). 8 Da un indagine di Eurobarometro pubblicata nel 2004 è emerso che, nonostante il 75 % degli uomini fosse a conoscenza del proprio diritto al congedo parentale, l 84 % ha affermato di non aver considerato seriamente la possibilità di usufruirne, né pensava di farlo in futuro. Altre informazioni Un unità della Commissione europea si occupa esclusivamente delle questioni giuridiche legate alla parità tra uomini e donne. L unità verifica il recepimento all interno degli ordinamenti nazionali delle direttive comunitarie nel campo delle pari opportunità e della non discriminazione e l applicazione di tali normative. Inoltre, gestisce le «procedure di infrazione» nel caso in cui gli Stati membri non rispettino i loro obblighi e, se necessario, avvia nuove proposte legislative. Contatti Commissione europea Direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità Unità G.2: Parità, azioni contro la discriminazione: questioni giuridiche B-1049 Bruxelles empl-info@ec.europa.eu Internet:
11 Commissione europea La legislazione sulla parità di genere nell Unione europea Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pagg. 14,8 21 cm
12 KE IT-D Siete interessati alle pubblicazioni della direzione generale per l Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità? Potete scaricarle dal sito: o abbonarvi gratuitamente online: ESmail è la newsletter elettronica della direzione generale per l Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità Potete abbonarvi online sul sito:
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