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1 ,3 Bruxelles, 19 dicembre 2002 /D &RPPLVVLRQH SURFHGH QHL FRQIURQWL GL VHL 6WDWL PHPEULLQPHULWRDOOHGLUHWWLYHVXJOLXFFHOOLVHOYDWLFLH VXJOLKDELWDW 1HO TXDGUR GL XQD VHULH GL GHFLVLRQL LQ SURFHGLPHQWL GL LQIUD]LRQH OD &RPPLVVLRQH HXURSHD KD GHFLVR GL FKLHGHUH IRUPDOPHQWH DOOD )UDQFLD GL GDUHHVHFX]LRQHDXQDVHQWHQ]DHPHVVDGDOOD&RUWH GL JLXVWL]LD QHO LQ PHULWR DOOD SURWH]LRQH GHOOD UHJLRQH GHOOH %DVVHV &RUELqUHV LPSRUWDQWH KDELWDWQDWXUDOHSHUJOLXFFHOOLVHOYDWLFL/DULFKLHVWDqVWDWDSUHVHQWDWDVRWWR IRUPD GL SDUHUH PRWLYDWR DL VHQVL GHOO DUWLFROR GHO WUDWWDWR &( /D &RPPLVVLRQH KD GHFLVR LQROWUH GL FKLHGHUH DOOD *UHFLD GL GDUH SLHQD HVHFX]LRQH D XQD VHQWHQ]D GHOOD &RUWH GHO FKH REEOLJD OD *UHFLD DG DGRWWDUH OH PLVXUH QHFHVVDULH SHU OD SURWH]LRQH GHOOD WDUWDUXJD PDULQD GHO 0HGLWHUUDQHR ³&DUHWWDFDUHWWD LQ YLD GL HVWLQ]LRQH SUHVHQWH VXOO LVROD GL =DQWH /D ULFKLHVWD q VWDWD FRPXQLFDWD PHGLDQWH OHWWHUD GL FRVWLWX]LRQH LQ PRUDH[DUWLFRORGHOWUDWWDWR&(,3DHVL%DVVLVDUDQQRLQYHFHGHIHULWLDOOD &RUWH GL JLXVWL]LD SHU OH ODFXQH ULVFRQWUDWH QHOOD OHJLVOD]LRQH QD]LRQDOH FRQ FXL q DWWXDWD OD GLUHWWLYD VXJOL KDELWDW )UDQFLD *HUPDQLD *UHFLD,UODQGD H,WDOLD VDUDQQR D ORUR YROWD GHVWLQDWDULH GL XQ SDUHUH PRWLYDWR LQ PHULWR DG DWWLYLWj R SURJHWWL VSHFLILFL FKH SRWUHEEHUR PLQDFFLDUH KDELWDW R VSHFLH DQLPDOLLPSRUWDQWL,QILQHOD*UHFLDULFHYHUjXQSDUHUHPRWLYDWRSHUQRQDYHU GHVLJQDWRXQQXPHURVXIILFLHQWHGL]RQHGLSURWH]LRQHVSHFLDOH63$SHUJOL XFFHOOL VHOYDWLFL LQ FRQIRUPLWj DOOD GLUHWWLYD VXJOL XFFHOOL 4XHVWH LQL]LDWLYH FRQIHUPDQR DQFRUD XQD YROWD OH GLIILFROWj FKH LQFRQWUD OD SURWH]LRQH GHJOL KDELWDWHGHOOHVSHFLHUDUHRLQYLDGLHVWLQ]LRQHVXWXWWRLOWHUULWRULRGHOO 8(H ULEDGLVFRQR OD QHFHVVLWj FKH JOL RELHWWLYL GL SURWH]LRQH DPELHQWDOH VLDQR VRVWHQXWL D OLYHOOR QD]LRQDOH GD RSSRUWXQH OHJJL GHVLJQD]LRQL GL DUHH H SUDVVLDPPLQLVWUDWLYHFRUUHWWH Gli Stati membri si sono impegnati a frenare l impoverimento della biodiversità nell UE entro il Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale che gli habitat più importanti dell Unione europea siano opportunamente riconosciuti e protetti in conformità alla legislazione dell UE in materia. La Commissione è decisa a far rispettare la legislazione europea concepita per proteggere il nostro ambiente, ha affermato il commissario per l Ambiente, Margot Wallström, in merito a tali decisioni. Decisione del Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 di porre fine all impoverimento della biodiversità nell UE entro il 2010.
2 3URFHGLPHQWLFRQWURVLQJROL6WDWL )UDQFLD Il 7 dicembre 2000 la Corte di giustizia ha condannato la Francia per la mancata designazione di una zona di protezione speciale (SPA) per gli uccelli selvatici nei comuni di Tautavel e Vingrau nella regione delle Basses Corbières, situata nella Francia meridionale (causa C-1998/374). La zona in questione riveste un importanza fondamentale per i rapaci, tra cui l aquila del Bonelli, +LHUDDHWXVIDVFLDWXV, in via di estinzione. Ritenendo che la designazione del sito risulti tuttora inadeguata e che non siano state ancora adottate alcune delle misure necessarie, la Commissione ha deciso di inviare alla Francia un parere motivato, ai sensi dell articolo 228 del trattato. Se le autorità francesi non dovessero conformarsi alla sentenza entro due mesi, la Commissione potrà adire nuovamente la Corte di giustizia e richiedere al contempo che quest ultima condanni la Francia al pagamento di penalità giornaliere a decorrere dalla data della seconda sentenza della Corte nel procedimento in questione. La Francia riceverà inoltre un parere motivato per non aver designato e tutelato un importante sito ornitologico a Brière nel dipartimento Loire-Atlantique, ai sensi della direttiva sugli uccelli selvatici: il sito è minacciato dal progetto di costruzione di una linea elettrica. 3DHVL%DVVL I Paesi Bassi saranno deferiti alla Corte di giustizia per le lacune presenti nella legislazione nazionale per l attuazione della direttiva sugli habitat. La legislazione olandese infatti non garantisce il giusto livello di protezione ai siti della rete Natura 2000, non provvede al sistema di sorveglianza degli habitat e delle specie e non prevede misure a favore di talune specie vegetali protette in virtù della direttiva. *HUPDQLD Il primo dei due pareri motivati destinati alla Germania riguarda il progetto di parco eolico presso il Wybelsumer Polder, in Bassa Sassonia, che rientra nel sito di Krummhörn-Westermarsch di ettari, considerato importante per la conservazione di uccelli selvatici tra cui l avocetta (5HFXUYLURVWUDDYXVHWWD e il pettazzurro (/XVFLQLDVYHFLFD). Parti del sito sono state designate dalla Germania come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva sugli uccelli selvatici. La Commissione è preoccupata che il progetto, uno dei tanti progetti di parchi eolici nella zona, possa avere conseguenze negative su importanti habitat di uccelli e che non siano state rispettate le misure di protezione stabilite nelle direttive habitat e uccelli. Un altro parere motivato sarà inviato alla Germania per non aver designato come siti proposti per la rete Natura 2000 due habitat importanti in Baviera: Enzenstettener Quellmoor e Füssener Wasenmoos. Il procedimento riguarda anche la mancata attuazione di adeguate misure di protezione a favore di questi siti in vista della costruzione dell autostrada A7 tra Nesselwang e Füssen. 2
3 *UHFLD Il 30 gennaio 2002 la Corte di giustizia ha condannato la Grecia per la mancata adozione e applicazione delle dovute misure di protezione dei siti di riproduzione e delle aree di riposo della rara tartaruga marina del Mediterraneo (&DUHWWDFDUHWWD), sull isola di Zante. Secondo la Commissione, la situazione rimane insoddisfacente. Gran parte delle misure di regolamentazione e attuazione previste dalla normativa greca (decreto presidenziale) non sono ancora attuate. Inoltre, non sono state rimosse le costruzioni abusive da una spiaggia importante per le tartarughe a Daphni. La presenza di ombrelloni e sdraio su questa spiaggia e su due altre spiagge, a Kalamaki e Laganas orientale, continua a causare problemi. La Commissione ha pertanto deciso di inviare alla Grecia una lettera di costituzione in mora ai sensi dell articolo 228 del trattato, per non essersi conformata alla sentenza della Corte. La Grecia sarà destinataria inoltre di un parere motivato, ai sensi dell articolo 226 del trattato, per aver designato un numero insufficiente di zone di protezione speciale (SPA) previste dalla direttiva sugli uccelli selvatici quale contributo alla rete europea Natura Nonostante di recente si siano registrati alcuni progressi e le SPA designate siano attualmente 110, la Commissione ritiene che meritino tale status altri 76 siti. Infine, alla Grecia perverrà un parere motivato per non aver protetto in modo opportuno la laguna di Messolonghi-Aitolikon, una zona umida riconosciuta internazionalmente come importante habitat per gli uccelli selvatici. Manca tuttora il quadro giuridico atto a garantire l effettiva protezione di tale habitat. Oltre a ciò, il sito è danneggiato da progetti di edilizia abusiva e controlli insufficienti sullo smaltimento di rifiuti.,uodqgd La Commissione ha deciso di inviare all Irlanda due distinti pareri motivati. Il primo è per non aver protetto in modo appropriato una SPA per uccelli selvatici sull estuario del fiume Boyne, danneggiata da ripetuti scarichi abusivi di rifiuti. In secondo luogo, non sono state adottate le opportune misure compensative per rimediare alla perdita temporanea di bacini di salina, attualmente utilizzati come siti di stoccaggio di rifiuti.,wdold L Italia riceverà un parere motivato per l approvazione di una pista da sci e una sciovia in due siti ( Faggete del versante N-E della Montagna Grande e Monte Marsicano e Terratta ) a Monterotondo (Scanno) in Abruzzo, entrambi protetti in virtù della direttiva sugli habitat. Il progetto distruggerà certi habitat prioritari e interferirà con i siti di riproduzione e le aree di riposo del lupo (&DQLVOXSXV), dell orso (8UVXVDUFWRV) e del camoscio (5XSLFDSUDS\UHQDLFD). La Commissione considera inoltre che il progetto non rispetti gli obiettivi dei fondi comunitari per la conservazione della natura nella zona. Con il progetto LIFE-Natura, la Comunità ha finanziato e finanzia a tutt oggi numerosi progetti in Abruzzo per proteggere queste tre specie, oltre a certi habitat boschivi, alcuni dei quali risulterebbero danneggiati dal progetto. 3
4 &RQWHVWRJHQHUDOH 4XDGUROHJLVODWLYR 'LUHWWLYDVXJOLXFFHOOLVHOYDWLFL La direttiva sugli uccelli selvatici è la prima normativa comunitaria in materia di protezione della natura. Essa istituisce un sistema completo di protezione per le specie di uccelli selvatici della Comunità. Il sistema è affiancato anche da una serie di elementi distinti, ma correlati, ad esempio quello riguardante la conservazione degli habitat con l obbligo di designare le zone di protezione speciale per le specie migratorie e altre specie di uccelli selvatici vulnerabili. Un secondo elemento concerne una serie di divieti riguardanti attività che mettono direttamente in pericolo gli uccelli (ad esempio la distruzione deliberata dei nidi e la raccolta delle uova) e attività connesse come il commercio di uccelli vivi o morti. Un terzo elemento consiste nell istituzione di norme per limitare il numero di specie soggette ad attività venatoria e i periodi nei quali tale attività può essere praticata (la stagione venatoria non deve comprendere i periodi di maggiore vulnerabilità, come il ritorno dalla migrazione, il momento della riproduzione e dello svezzamento dei piccoli). Altre norme definiscono invece i metodi di caccia consentiti (ad esempio quelli non selettivi). Per quanto riguarda il secondo e il terzo elemento possono essere autorizzate deroghe nel rispetto di alcune rigide condizioni purché non esistano alternative soddisfacenti. 'LUHWWLYDVXJOLKDELWDW La direttiva sugli habitat offre un sistema globale di protezione per una serie di specie animali e vegetali e per la selezione dei tipi di habitat. Ai sensi della direttiva, entro il giugno del 1998 doveva essere creata una rete di siti protetti la rete Natura 2000 comprendente le zone di protezione speciale della direttiva sugli uccelli selvatici e altri siti proposti dagli Stati membri nell ambito della stessa direttiva sugli habitat. La scelta dei siti che gli Stati membri propongono deve attenersi a criteri e dati scientifici. Tutti i siti inseriti nella rete devono rispettare le misure di protezione richieste, tra le quali la valutazione preventiva di piani e progetti potenzialmente dannosi, l obbligo di autorizzare tali piani e progetti solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e solo in assenza di soluzioni alternative, e le misure per definire gli indennizzi in caso di danno. Una volta operativa, la rete dovrebbe garantire la corretta conservazione e protezione dei migliori esempi di habitat naturali dell UE e delle zone che ospitano specie animali e vegetali rare e in pericolo. La direttiva sugli habitat è il principale contributo della Comunità alla salvaguardia della biodiversità su scala mondiale. Il ritardo con cui gli Stati membri hanno presentato le loro proposte riguardo ai siti (originariamente previste per giugno 1995) ha fatto sì che il completamento della rete Natura 2000 abbia subito gravi ritardi. Oltre ad istituire la rete Natura 2000, la direttiva impone il divieto di deteriorare i siti di riproduzione e le aree di riposo per alcune specie animali; sono possibili deroghe, ma solo a determinate condizioni. Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 4
5 ,OSURFHGLPHQWRGLLQIUD]LRQH L articolo 226 autorizza la Commissione ad intervenire nei confronti degli Stati membri che non rispettino i propri obblighi. Se la Commissione reputa che vi sia stata una violazione del diritto comunitario che giustifichi l avvio di un procedimento di infrazione, invia allo Stato membro interessato una lettera di costituzione in mora nella quale lo invita a presentare le proprie osservazioni in merito entro un determinato periodo di tempo, in genere due mesi. In base alla risposta ottenuta o in assenza di risposta dello Stato membro interessato, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato, nel quale definisce chiaramente e definitivamente i motivi per i quali ritiene che il diritto comunitario sia stato violato e invita lo Stato membro a conformarsi entro un determinato periodo di tempo, di solito due mesi. Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia. Per maggiori informazioni sui dati statistici riguardanti le infrazioni, consultare il seguente sito: 5
Direttiva 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici"
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