La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

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1 Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N Ravvedimento del 730 o entro il 25 ottobre Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d imposta o dall intermediario, si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo. Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c è la possibilità di: presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all ente pensionistico presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta successivo. Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d imposta. Premessa Il contribuente che ha regolarmente presentato il modello 730/2014 e che successivamente si è accorto di alcuni errori e omissioni compiute, ha diverse possibilità per correggerlo o integrarlo, che dipendono dalla tipologia di errore commesso e al risultato che deriva dalle modifiche apportate. 1

2 Se dalla correzione: deriva un minor debito o un maggior credito; non deriva alcuna variazione dell imposta o del credito; è possibile presentare un mod. 730 integrativo entro il A stabilirlo è l'art. 14 del Decreto del Min. Finanze n. 164 del Trascorso tale termine, per correggere la dichiarazione originaria resterà solo la possibilità di presentare il mod. UNICO 2014 Dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo (per il mod. 730/2014 sarà quindi possibile inviare il mod. UNICO 2014 integrativo a favore entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2015, ossia entro il ). Se, invece, dalla correzione deriva: un maggior debito; ovvero un minor credito; non è mai possibile presentare un mod. 730 integrativo, ma può essere presentato il mod. UNICO, o "correttivo nei termini" (per il 730/2014 entro il ) o la Dichiarazione integrativa : entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo, versando oltre al tributo gli interessi e le sanzioni da ravvedimento; entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria. PER GLI ERRORI COMMESSI NEL 730/2014 CHE CAUSANO NESSUNA VARIAZIONE MINOR MAGGIOR DELL IMPOSTA DEBITO CREDITO O DEL CREDITO MAGGIOR DEBITO MINOR CREDITO È possibile presentare il 730 integrativo Non è possibile presentare il 730 integrativo, ma solo l'unico ENTRO IL con possibilità di ENTRO IL 25 OTTOBRE 2014 ravvedimento dell'imposta ENTRO IL con applicazione delle sanzioni La presentazione del modello 730 integrativo La presentazione del mod. 730 integrativo comporta l invio di un nuovo mod. 730 completo di tutte le sue parti, nel quale, oltre all esposizione di tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria opportunamente corretti/integrati deve essere compilata l apposita casella 730 integrativo presente nel Frontespizio. 2

3 Casella da compilare La compilazione della casella Nella casella in esame, in base alla tipologia di errore che si intende correggere con la dichiarazione integrativa, va indicato uno dei 3 codici specificatamente previsti. Codice 1 Nella generalità dei casi in cui è ammessa la presentazione del mod. 730 integrativo, ossia quando si intende apportare una correzione o integrazione che comporta un maggior credito, un minor debito o nessuna variazione del debito/credito originario, nella casella in esame va indicato il codice 1. Codice 2 Nella casella 730 integrativo va indicato il codice 2 soltanto nei casi in cui la dichiarazione integrativa è presentata esclusivamente per correggere/completare i dati relativi al sostituto d imposta erroneamente indicati nel mod. 730/20144 originario. Codice 3 Nei casi in cui, compilando il mod. 730 originario sono stati commessi: sia errori/omissioni nella compilazione, dalla correzione dei quali scaturisce un maggior credito, un minor debito ovvero non scaturisce una modifica del debito/credito risultante dalla dichiarazione originaria; sia errori/omissioni nell esposizione dei dati relativi al sostituto d imposta, tali da non consentirne l identificazione; nella casella 730 integrativo va indicato il codice 3. Codice 1 Codice 2 I codici per il Modello 730/integrativo Se la correzione non incide sulla determinazione dell imposta, ovvero comporti una situazione a favore del contribuente (maggior rimborso o minor debito) nel modello 730/2014 deve essere indicato il codice 1 nella casella 730 integrativo. Se il contribuente riscontra errori nei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria che hanno causato la mancata indicazione del sostituto d imposta, deve indicare il codice 2 nella casella 730 integrativo. 3

4 Codice 3 Se l integrazione riguarda errori la cui correzione comporta una dichiarazione integrativa a favore del contribuente e si riscontrano errori per i quali il risultato del 730 originario, non è mai pervenuto al sostituto d imposta che deve effettuare il conguaglio nella casella 730 integrativo, andrà indicato il codice 3. Riepilogando quindi è necessario indicare: il codice 1 : se l integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario; il codice 2 : se l integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio ; il codice 3 : se l integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio sia i dati relativi alla determinazione dell imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario Correzione a favore o Correzione di errori dei Correzione di entrambi che non incide dati del sostituto gli errori precedenti sull imposta dovuta La sezione VII del quadro F del Modello 730 La sezione VII del quadro F del Modello 730/2014 è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2014 integrativo e che, nella casella 730 integrativo, presente nel frontespizio, hanno indicato il codice 1: 4

5 Nel rigo F09: nella colonna 1 : bisogna indicare l importo del credito Irpef rimborsato dal sostituto d imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod /2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3/2014; Credito Irpef rimborsato dal sostituto d imposta nella colonna 2 bisogna indicare l importo del credito relativo all addizionale regionale all Irpef rimborsato dal sostituto d imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod /2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3/2014: Credito addizionale regionale Irpef rimborsato dal sostituto d imposta nella colonna 3 bisogna indicare l importo del credito relativo all addizionale comunale all Irpef rimborsato dal sostituto d imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod /2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3/2014: Credito addizionale comunale Irpef rimborsato dal sostituto d imposta 5

6 nella colonna 4 bisogna indicare l importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto d imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod /2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3/2014: Credito cedolare secca rimborsato dal sostituto d imposta Nel rigo F10: colonna 1 bisogna indicare l ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod /2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod /2014 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l importo di 60 euro: Credito Irpef compensato in F24 con Imu colonna 2 bisogna indicare l ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod /2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte: Credito addizionale regionale compensato in F24 con Imu 6

7 colonna 3 bisogna indicare l ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod /2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte: Credito addizionale comunale compensato in F24 con Imu colonna 4 bisogna indicare l ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod /2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte: Credito cedolare secca compensato in F24 con Imu La presentazione Come anticipato prima, il modello 730 integrativo deve essere presentato sempre a un CAF o a un professionista abilitato, con alcune differenze a seconda della tipologia di errori che si intende correggere, quindi del codice indicato al campo "730 integrativo" del frontespizio. La dichiarazione integrativa con codice 1 va presentata a un CAF ovvero ad un professionista abilitato, anche se l assistenza fiscale è stata precedentemente prestata direttamente dal sostituto d imposta. Non è invece necessario che il 730 integrativo sia presentato allo stesso CAF/professionista, in quanto è possibile avvalersi anche di un soggetto diverso. Per quanto riguarda la documentazione richiesta, l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 21/E ha ribadito che: se il contribuente presenta il 730 integrativo allo stesso CAF/professionista abilitato al quale ha presentato la dichiarazione originaria, è sufficiente esibire la sola documentazione relativa all integrazione/correzione effettuata; se il contribuente presenta il 730 integrativo a un CAF/professionista abilitato diverso rispetto a quello che ha prestato l assistenza fiscale per la dichiarazione originaria, è necessario esibire tutta la documentazione relativa alla dichiarazione. 7

8 Come esposto precedentemente, nell'ipotesi di 730 integrativo con codice "2" o "3" è necessario che la dichiarazione integrativa sia presentata allo stesso CAF/professionista abilitato che ha prestato l assistenza fiscale per il mod. 730 originario. ERRORE CHE COMPORTA Minor debito, maggior credito o nessuna variazione del debito / credito originario Irregolarità nei dati del sostituto d'imposta Minor debito, maggior credito o nessuna variazione del debito / credito originario + Irregolarità nei dati del sostituto d'imposta CODICE DA INDICARE PROFESSIONISTA CUI RIVOLGERSI Caf o professionista abilitato, anche diverso da quello che ha presentato il 730 originario Stesso Caf o professionista abilitato che ha presentato il 730 originario Adempimenti dell intermediario Il CAF o il professionista abilitato che riceve il modello 730/2014 integrativo rilascia al contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, ovvero il modello Integrativo. Entro l' , poi: verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa; effettua il nuovo calcolo delle imposte; elabora un prospetto di liquidazione, il modello Integrativo, che rilascia al contribuente insieme ad una copia della dichiarazione integrativa; trasmette telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati del modello 730/2014 Integrativo ed il relativo modello Integrativo. I modelli Integrativi vengono poi messi a disposizione da parte dell Amministrazione Finanziaria ai sostituti d imposta che dovranno effettuare i conguagli dovuti. Le correzioni a favore del Fisco Come detto prima, non è possibile presentare il modello 730 integrativo per effettuare correzioni o integrazioni a favore del Fisco (maggior debito o minor credito per il contribuente). In tal caso, infatti, è possibile sanare la propria posizione provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute mediante ravvedimento 8

9 operoso e presentando il modello UNICO PF 2014 "correttivo" o integrativo alle seguenti scadenze: Errori/omissioni commessi dal contribuente la cui correzione/integrazione comporta un MAGGIOR DEBITO o un MINOR CREDITO Modello UNICO 2014 PF CORRETTIVO NEI TERMINI - Modello UNICO 2014 PF DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Modello UNICO 2014 PF DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (+ sanzioni applicate dall Amministrazione Finanziaria) Sanzioni Qualora nella dichiarazione: sono omessi o non indicati in maniera esatta e completa i dati relativi: l individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante; la determinazione del tributo; non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art.8, D.Lgs. 471/97). si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 ad Se, invece, nella dichiarazione viene indicato: o un reddito imponibile inferiore a quello accertato; ovvero o un imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante; si applica la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito. In caso di omesso/insufficiente/ritardato versamento in acconto o saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo. In quest ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione opera anche in sede di contestazione da parte dell ufficio. La sanzione del 30% è ridotta: al 10% nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell art. 36-bis, D.P.R. 600/73; 9

10 al 20% nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento dell esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell art. 36-ter, D.P.R. 600/73. Riepilogo PRESENTAZIONE AL CAF ERRORI RISULTATO NON PERVENUTO SINTESI Entro il prossimo 25/10 il contribuente può presentare al Caf o professionista abilitato il modello 730 integrativo qualora si sia accorto di errori nella dichiarazione. Se la correzione non incide sulla determinazione dell imposta ovvero comporti una situazione favorevole al contribuente (maggior credito/minor debito) nel 730 integrativo dovrà essere indicato il cod. 1 nell apposita casella del frontespizio. Qualora il contribuente riscontri errori nei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria relativi la mancata indicazione del sostituto d imposta occorre presentare integrativa indicando il codice 2 nella casella 730 integrativo. La suddetta dichiarazione viene integrata dei soli dati relativi al sostituto d imposta che deve effettuare il conguaglio mentre i rimanenti dati non subiscono alcuna variazione rispetto al modello originario. Qualora il contribuente in caso di integrativa a favore riscontri errori per i quali il risultato originario non risulta pervenuto al sostituto d imposta che effettua il conguaglio, nella casella 730 integrativo va indicato il codice 3. In tal caso, la correzione deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la dichiarazione originaria. F9 I RIGHI DA COMPILARE Credito rimborsato dal sostituto d imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod /2014 originario. Nelle colonne 1,2,3,4 del rigo va indicato l importo del credito rimborsato, rispettivamente, a titolo di IRPEF, addizionale regionale e comunale IRPEF, di cedolare secca sulle locazioni. 10

11 F10 Credito risultante dal Mod /2014 della dichiarazione originaria che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione per il versamento dell IMU. Nelle colonne 1,2,3,4 del rigo va indicato l importo del credito rimborsato, rispettivamente, a titolo di IRPEF, addizionale regionale e comunale IRPEF, di cedolare secca sulle locazioni. Presentazione e documentazione stesso CAF/professionista dichiarazione originaria CAF/professionista diverso da dichiarazione originaria È sufficiente esibire la sola documentazione relativa all integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità È necessario esibire tutta la documentazione relativa alla dichiarazione. - Riproduzione Riservata - 11

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