COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari"

Transcript

1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) LUCCHINI Nella seduta del 03/07/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Parte ricorrente, erede del de cuius, titolare di un conto corrente aperto presso l intermediario e di un contratto di mutuo, lamenta la liquidazione della somma di ,25, a favore degli altri coeredi, nonostante la banca fosse stata diffidata dal farlo. Contesta, inoltre, la costituzione in mora solo nei suoi confronti relativamente al contratto di mutuo. Alla luce di ciò la ricorrente domanda il reintegro della somma e il rimborso dei danni per la costituzione in mora e il passaggio a sofferenza del mutuo. Più precisamente, la ricorrente, a nome e per conto della quale, in quanto minore, agiva il padre, dichiarava in sede di ricorso che, in data 03/11/2009, decedeva il nonno, titolare di un conto corrente presso l intermediario attuale resistente, al quale era collegato un mutuo in regolare ammortamento. In sede di reclamo affermava che, al momento della morte, il conto corrente del de cuius presentava un attivo di ,00 ed il mutuo in regolare ammortamento era composto da un residuo di ,86. Al de cuius succedeva la minore ricorrente, in ragione della rinuncia all eredità da parte del padre, la quale, per il tramite dei genitori esercenti la potestà, accettava l eredità con beneficio d inventario. Pag. 2/6

2 In data 06/04/2010 parte ricorrente diffidava l intermediario a liquidare qualsiasi importo, stante l ingenza dell ammontare dei debiti e il mancato accordo tra i coeredi. Nonostante ciò l intermediario, tra giugno e luglio 2010, rilasciava a due dei coeredi la somma di ,25, sostenendo di essere in possesso di una successione, peraltro parziale in cui non è nemmeno dichiarato il bene oggetto del mutuo fondiario di [ ] e di un testamento olografo in cui vengono indicate le quote. Il testamento in questione prevedeva, a detta di parte ricorrente, anche il rilascio di un bene identificato libero da pesi e vincoli a favore del padre dell odierna ricorrente. A questo proposito parte ricorrente ha allegato pubblicazione del testamento e parere pro veritate (il quale però non risulta agli atti). Inoltre, in data 30/12/2010 l intermediario inviava lettera di costituzione in mora alla ricorrente, con la quale comunicava che, causa l insoddisfacente andamento del rapporto, le linee di credito a suo tempo accordate al de cuius, dovevano intendersi revocate. La ricorrente veniva, quindi, invitata a provvedere alla copertura dell esposizione debitoria del de cuius per un importo pari a ,18, quale residuo impagato del mutuo fondiario, oltre interessi di mora. L intermediario nell occasione comunicava, inoltre, il recesso dal contratto di conto corrente e dalla relativa convenzione di assegno. In data 09/02/2011 il legale di parte ricorrente scriveva all intermediario stigmatizzandone la condotta e auspicando l avvio di trattative tra le parti coinvolte per il raggiungimento di un accordo. Con il reclamo del 27/09/2012 parte ricorrente domandava all intermediario di ripristinare la somma di ,25 illegittimamente erogata tramite assegni agli altri coeredi, nonché la somma di ,00 annui a decorrere dal 10/04/2010 per i danni subiti dalla minore dall impossibilità di disporre dell attivo per le necessità dell eredità e del pieno utilizzo dei beni. In sede di ricorso parte ricorrente ha precisato che sul bene oggetto di mutuo la minore sta pagando le tasse e, poiché la situazione è in una fase di stallo, non è possibile una messa a reddito dell immobile che necessiterebbe di una radicale ristrutturazione e messa a norma. La ricorrente ha chiesto il ripristino della somma mancante dall attivo, liquidata ai coeredi in dispregio della diffida e relativi danni derivanti dalla messa in mora esclusivamente della minore e del passaggio a sofferenza del mutuo. Nelle proprie controdeduzioni, presentate in data 23/01/2014, l intermediario, nel ripercorrere i fatti oggetto della presente controversia, ha rilevato che a seguito del decesso del nonno dell attuale ricorrente, la banca provvedeva, in data 24/03/2010, a rilasciare agli eredi la dichiarazione di sussistenza delle attività e passività successorie. Dall atto di notorietà del 12/03/2010 gli eredi risultavano essere la moglie del de cuius, uno dei due figli e la minore attuale ricorrente, in rappresentazione dell altro figlio rinunciante. L intermediario ha dichiarato che, nel momento in cui risultava completa la documentazione necessaria per poter procedere alla liquidazione delle somme, risultavano pervenute due lettere: la lettera del 06/04/2010 con la quale il padre della ricorrente diffidava la banca a provvedere alla liquidazione se non in presenza di tutti gli eredi e la lettera del 12/05/2010 con la quale i legali degli altri coeredi diffidavano la banca affinchè, al contrario, liquidasse le giacenze ereditarie di propria spettanza, minacciando un azione legale in caso di rifiuto. In presenza di tali contestuali diffide e del rischio in entrambi i casi di azioni legali, l intermediario, in data 17/06/2010, provvedeva alla liquidazione della quota degli altri coeredi e teneva, invece, accantonata quella di spettanza della minore. Pag. 3/6

3 L intermediario ha precisato che la quota di spettanza della minore è ancora disponibile presso la propria filiale, così come comunicato in una lettera al legale del 17/12/2010 e al padre della minore con lettera del 12/11/2013. Per quanto concerne la doglianza circa la messa in mora in relazione al mutuo, l intermediario ha evidenziato come tale lettera sia stata inviata a tutti gli eredi e non esclusivamente alla minore, come sostenuto da parte ricorrente nel ricorso. L intermediario ha sostenuto non essere censurabile la propria condotta: di fronte alla legittima preoccupazione di tutelare la propria posizione nei confronti degli altri eredi e nella certezza delle quote spettanti a ciascuno, ha provveduto a liquidare a questi la loro parte, non essendo comunque ad oggi a conoscenza di dissenso fra gli eredi sulla ripartizione del credito derivante dal conto corrente intestato al de cuius, né dell esistenza di un giudizio di impugnativa del relativo testamento. L intermediario ha sottolineato, inoltre, che al momento della liquidazione, riceveva dalla moglie del de cuius una dichiarazione di manleva in ordine a responsabilità rinveniente dalla liquidazione dei cespiti relitti. L intermediario ha rilevato, infine, che non rientra nella propria competenza entrare nel merito delle vicende degli eredi e delle contestazioni relative a rapporti estranei alla sua attività. L intermediario ha chiesto di respingere il ricorso. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. L intermediario allega atto di notorietà relativamente alla successione di cui è controversia, il quale viene giudicato parziale da parte della ricorrente che allega il verbale di pubblicazione del testamento olografo. In realtà le disposizioni riportate nell atto di notorietà sono le medesime del testamento allegato. Al padre della ricorrente, escluso dal riparto della quota disponibile, viene lasciata una proprietà individuata, con esclusione di qualsiasi altro bene. Il diritto della ricorrente alla partecipazione nel riparto della somma in conto corrente non è, però, oggetto di contestazione e, del resto, non potrebbe esserlo, non essendo noto se la menzionata proprietà individuata sia di valore sufficiente a soddisfare la quota di legittima. L intermediario produce lettera del 24/03/2010 con la quale riscontrava i cespiti sussistenti presso di sé, in risposta alla lettera con la quale parte ricorrente diffidava dal procedere alla liquidazione senza la contemporanea presenza di tutti gli eredi. Produce, inoltre, lettera di diffida da parte degli altri eredi e comunicazione del 17/12/2010 con la quale informava l attuale parte ricorrente di aver provveduto alla liquidazione della quota degli altri coeredi e di aver mantenuto bloccata quella spettante alla minore. Nella lettera del 12/11/2013 l intermediario ribadisce la disponibilità presso la filiale della quota spettante alla ricorrente. Quanto alla messa in mora relativa al mutuo specifica che la richiesta di pagamento è stata inviata a tutti gli eredi. In sede di ricorso la domanda di risarcimento del danno sembra legata alla messa in mora relativamente al rapporto di mutuo e al passaggio di questo in sofferenza, ma nulla viene meglio specificato. Nel reclamo il danno è quantificato in annui a decorrere dal 10/04/2010 per i danni subiti dalla minore dall impossibilità di disporre dell attivo per le necessità dell eredità e del pieno utilizzo dei beni stante il comportamento non conforme di codesto istituto. Pag. 4/6

4 Ciò chiarito e venendo all esame del merito della presente vertenza, giova ribadire, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr. la Decisione n. 1557/10 del ) che, in merito alla sorte dei crediti ereditari nell'ipotesi di successione mortis causa con pluralità di eredi si registrano, in giurisprudenza e in dottrina, due diversi orientamenti. Da un lato, infatti, si afferma che i crediti del de cuius dovrebbero seguire lo stesso destino dei debiti, conseguentemente dividendosi automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote in forza di quanto prevede il noto principio secondo il quale nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur. Secondo un diverso indirizzo, invece, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividerebbero automaticamente, ma entrerebbero a far parte della comunione ereditaria; ciò in quanto l'articolo 752 cod. civ., che prevede il principio tradizionale della ripartizione automatica tra coeredi, si riferirebbe unicamente ai debiti ereditari. In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale, in più occasioni, ha statuito che in tema di divisione di beni ereditari le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. I crediti non si dividono automaticamente ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi (così, testualmente, Cass., n ; nel medesimo senso, Cass., n. 640, secondo la quale I crediti del de cuius, a differenza dei debiti (art. 752 c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni degli art. 727, 757 e 760 c.c.; e, poiché il mantenimento della comunione ereditaria dei crediti sino alla divisione soddisfa l'esigenza di conservare l'integrità della massa e di evitare qualsiasi iniziativa individuale idonea a compromettere l'esito della divisione stessa, i compartecipi assumono la veste di litisconsorti necessari nei giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento ; in senso conforme cfr., altresì, Cass., n ). I crediti, dunque, farebbero parte della comunione, come espressamente stabilito dall'articolo 727 cod. civ., ai sensi del quale le porzioni ereditarie devono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili, anche i crediti. Pur dovendo rilevare che la questione è tutt altro che pacifica, questo Collegio ritiene opportuno aderire alla tesi prevalente espressa in dottrina e in giurisprudenza, ovvero quello secondo la quale i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della comunione ai sensi degli articoli 727, 757 e 760 cod. civ., venendo ripartiti tra gli stessi al momento della divisione dell'intera massa ereditaria. La scelta del legislatore di mantenere la comunione ereditaria dei crediti fino alla divisione, del resto, soddisfa due diverse esigenze: da un lato, quella di conservare l'integrità della massa ereditaria e, dall altro lato, quella di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa. Da quanto appena rilevato ne consegue il divieto, per il singolo coerede, di compiere atti individuali dispositivi dei predetti crediti: un solo coerede, infatti, non potrà agire unicamente in nome proprio per riscuotere in tutto o in parte il credito e, negli eventuali giudizi diretti all accertamento dei crediti ereditari ed al loro conseguente soddisfacimento, tutti i coeredi sarebbero litisconsorti necessari, essendo inammissibile un'azione individuale. Pag. 5/6

5 In via generale, inoltre, in caso di comunione, il legislatore riconosce a ciascun soggetto partecipante il diritto di esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune e tale facoltà, nel caso di comunione ereditaria avente ad oggetto crediti del de cuius, dovrà essere interpretata restrittivamente, come rigorosamente limitata all'agire in giudizio, e con l'esclusione di ogni altro atto. Argomentando diversamente, infatti, verrebbe frustrata l'esigenza di proteggere il patrimonio ereditario da atti arbitrari ed incontrollati compiuti dai singoli coeredi senza il necessario concorso della volontà degli altri. In sintesi, la liquidazione delle somme e/o dei titoli attualmente depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli del de cuius può essere effettuata dall'intermediario solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi. Sulla base delle considerazioni sviluppate ritiene questo Collegio che il ricorso in esame possa trovare accoglimento nei limiti appena esposti, essendo preclusa all intermediario la possibilità di procedere alla liquidazione pro quota in favore dei singoli eredi dei beni depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli del de cuius. Non appare, invece, degna di accoglimento la richiesta di risarcimento danni derivante dalla messa in mora e dal conseguente passaggio a sofferenza del mutuo esistente presso l intermediario resistente, non apparendo in alcun modo illecita la condotta in questione. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario faccia quanto possibile per recuperare il ripristino dell originaria provvista sul conto sino allo scioglimento della comunione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014

Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

Decisione N. 1789 del 25 marzo 2014

Decisione N. 1789 del 25 marzo 2014 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) CONTE (NA) PATRONI GRIFFI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla

Dettagli

Decisione N. 2164 del 09 aprile 2014

Decisione N. 2164 del 09 aprile 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da

Dettagli

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo.

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo. Segnalazione novità prassi interpretative DALL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNI CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PER MUTUI E SULLA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 36% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Dettagli

Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014

Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini

Dettagli

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti LA SUCCESSIONE (4) La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela 4. La succesione

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO FATTO

COLLEGIO DI MILANO FATTO COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla

Dettagli

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima delle successioni ereditarie. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima delle successioni ereditarie. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima delle successioni ereditarie Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10 Prof. Romano Oss Si ha successione quando uno o più soggetti (successori o aventi causa) subentrano

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro

Dettagli

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014

Collegio dei geometri Della Provincia di Barletta - Andria - Trani. CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO Maggio 2014 Successioni ereditarie: generalità La morte di una persona non comporta lo scioglimento di tutti i vincoli economici e giuridici che esistevano fra il defunto e le altre persone che con lui avevano rapporti.

Dettagli

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

4. La cessione della contraenza può essere disposta in favore di uno soltanto tra gli eredi testamentari o legittimi del contraente deceduto.

4. La cessione della contraenza può essere disposta in favore di uno soltanto tra gli eredi testamentari o legittimi del contraente deceduto. SUBENTRO nella CONTRAENZA per PREMORIENZA Elenco documentazione necessaria Si ricorda che il subentro nella contraenza mortis causa può essere effettuato in caso di decesso del contraente - allorchè la

Dettagli

Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Avv.

Dettagli

Decisione N. 255 del 17 gennaio 2014

Decisione N. 255 del 17 gennaio 2014 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Presidente Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI MODULO 2 CONVENZIONE SOCI SPESE MEDICHE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Indirizzo Telefono* Email*

Dettagli

Un mistero tavolare: l intavolazione dell atto di. compravendita di quote di uno specifico immobile facente. parte di una comproprietà più ampia

Un mistero tavolare: l intavolazione dell atto di. compravendita di quote di uno specifico immobile facente. parte di una comproprietà più ampia Un mistero tavolare: l intavolazione dell atto di compravendita di quote di uno specifico immobile facente parte di una comproprietà più ampia Secondo la prassi degli uffici tavolari, l acquisto di una

Dettagli

PROTOTIPI DI DOCUMENTO CON I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE. per

PROTOTIPI DI DOCUMENTO CON I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE. per Allegato 2 PROTOTIPI DI DOCUMENTO CON I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE A) Offerta presso lo sportello e fuori sede PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE per conto corrente depositi finanziamenti leasing credito

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19)

STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19) STIMA PER SUCCESSIONI EREDITARIE (CAP. 19) Appunti di estimo PAROLE CHIAVE De cuius Successione Discendenti Ascendenti Quota disponibile Quota di legittima o di riserva Riunione fittizia e asse ereditario

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Dr.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]

Dettagli

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO. Presidente

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO. Presidente IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente del Collegio ABF di Roma Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente Presidente del Collegio ABF di Milano Prof. Avv. Enrico

Dettagli

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa REGOLAMENTO DEI PRESTITI SOCIALI Art. 1 - Definizione dei prestiti sociali 1. I depositi in denaro effettuati da soci esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale con obbligo di rimborso per

Dettagli

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE

Dettagli

Decisione N. 3003 del 17 aprile 2015

Decisione N. 3003 del 17 aprile 2015 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 19 DEL 14.07.2010 IL QUESITO

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 19 DEL 14.07.2010 IL QUESITO FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 19 DEL 14.07.2010 IL QUESITO MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FIRR AD AGENTI SOCIETÀ DI PERSONE La nostra società in accomandita semplice è composta da mio fratello

Dettagli

Decisione N. 6032 del 03 agosto 2015

Decisione N. 6032 del 03 agosto 2015 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI Nota per la stampa LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI 1. Scopo della riforma In base all attuale testo del codice civile (art. 458) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Prof.

Dettagli

Collegio di Milano. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Membro designato dalla Banca d Italia

Collegio di Milano. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Membro designato dalla Banca d Italia Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Membro designato dalla Banca d Italia Guastalla (Estensore) - Avv. Maria Elisabetta

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

Collegio di Milano. Decisione N. 436 del 02 marzo 2011. composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente

Collegio di Milano. Decisione N. 436 del 02 marzo 2011. composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Modulo n. MECL63 Agg. n. 005 Data aggiornamento 27.05.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Il prestito personale Fondo per lo studio è venduto da UniCredit S.p.A.

Dettagli

CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f.

CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359 CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE

Dettagli

ISSN 1127-8579. Pubblicato dal 06/07/2015

ISSN 1127-8579. Pubblicato dal 06/07/2015 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 06/07/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37200-la-negoziazione-assistita-il-termine-entro-ilquale-intraprendere-l-azione-giudiziaria-l-obbligatoriet-per-tutti-i-crediti-anche-per-quellidegli-avvocati

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Prof. Avv. Andrea Gemma Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di

Dettagli

Decisione N. 1591 del 14 marzo 2014

Decisione N. 1591 del 14 marzo 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale in Mura di Porta Galliera n. 1/2 A 40126 Bologna 051242557 e sede amministrativa:

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 SOMMARIO EDITORIA FISCALE SEAC Servizio INFORMATIVA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI Modulo n.mepp23 Agg. n. 003 Data aggiornamento 01.08.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Convenzione SISKI Il prestito chirografario è venduto da UniCredit

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Prestito chirografario a privati a tasso fisso

Prestito chirografario a privati a tasso fisso Modulo n.mepp28 Agg. n. 001 Data aggiornamento 16.12.2013 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati a Tasso Fisso LL.RR. DEL PIEMONTE DEL 7 OTTOBRE 2002 N. 23 AGEVOLAZIONI PER LA

Dettagli

REGOLAMENTO. 1.1. le Banche - anche in qualità di capofila di pool di banche con sede nel territorio della Provincia di Rimini;

REGOLAMENTO. 1.1. le Banche - anche in qualità di capofila di pool di banche con sede nel territorio della Provincia di Rimini; REGOLAMENTO PARTE I DEFINIZIONI Nelle presenti disposizioni l espressione: Fondo, indica il Fondo di garanzia a favore dei privati cittadini dipendenti delle aziende aventi sede nella Provincia di Rimini

Dettagli

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012 CITHEF S.C. a R.L. Sede Legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli Capitale Sociale:euro 610.330 i.v. R.E.A. Napoli n.507434 Registro Imprese di Napoli e C.F. 06629110633 Elenco Intermediari operanti nel

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Avv. Diana V. Cerini Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Avv. Diana V. Cerini Membro designato dalla Banca d'italia IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Avv. Diana V. Cerini Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Giuseppe Santoni Membro

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING SOLA GESTIONE 12 ottobre 2015. Informazioni sulla Banca

FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING SOLA GESTIONE 12 ottobre 2015. Informazioni sulla Banca FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING SOLA GESTIONE 12 ottobre 2015 Informazioni sulla Banca Banca Farmafactoring S.p.A. Sede legale e direzione generale: Via Domenichino, n 5 20149 Milano Numero

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New BIOEDILIZIA tasso variabile

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New BIOEDILIZIA tasso variabile 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

Decisione N. 1931 del 31 marzo 2014

Decisione N. 1931 del 31 marzo 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) SANGIOVANNI (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro

Dettagli

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini "Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA 1 SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L EROGAZIONE DELLE SOMME A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, A VALERE SUL 1 BANDO DELL ASSE 4 DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITA

Dettagli

Organismo iscritto al n. 1020 del Registro del Ministero della Giustizia

Organismo iscritto al n. 1020 del Registro del Ministero della Giustizia Spett.le Alta Concilia s.r.l. Sede operativa: via Tenda, n. 2 70022 Altamura ISTANZA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 28/2010 (da trasmettere a codesto Organismo racc.ta a.r. / fax

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano. Cod. 01TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.intesasanpaolo.com Informazioni sui saldi debitori, sulla di Massimo Scoperto trimestrale e sulla di Cod. 73TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.bancadelladriatico.it

Dettagli