Parte I Definizioni. Traduzione dal testo originale inglese 1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Parte I Definizioni. Traduzione dal testo originale inglese 1"

Transcript

1 Traduzione dal testo originale inglese Accordo tra l Agenzia internazionale dell energia nucleare, il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d America per l applicazione delle garanzie Conchiuso il 28 febbraio 1972 Entrato in vigore il 28 febbraio 1972 Considerando che il Governo degli Stati Uniti d America e il Governo svizzero hanno convenuto di continuare la cooperazione nell utilizzazione dell energia nucleare per scopi civili, in virtù dell accordo di cooperazione firmato il 30 dicembre l965 2, il quale stipula che i materiali, le attrezzature e gli impianti messi a disposizione della Svizzera da parte degli Stati Uniti d America devono essere impiegati esclusivamente a fini pacifici e prevede all uopo speciali garanzie; Considerando che l accordo di cooperazione sottolinea che ambedue i Goveni riconoscono opportuna la conclusione d accordi intesi ad affidare quanto prima all Agenzia l amministrazione di dette garanzie; Considerando che l Agenzia è ormai in grado, grazie al proprio statuto 3 e alle decisioni del consiglio dei governatori, di applicare garanzie conformi ai disposti del Documento sulle garanzie e del Documento sugli ispettori; Considerando che i due Governi hanno ribadito il loro desiderio che i materiali, le attrezzature e gli impianti forniti dagli Stati Uniti d America sulla base dell Accordo di cooperazione o ottenuti grazie a questi materiali dispositivi e impianti, o ai quali per altra via sono applicabili delle garanzie giusta detto accordo, non vengano impiegati a scopi militari e considerando che hanno chiesto all Agenzia di dare delle garanzie sui materiali, attrezzature e impianti che cadono nell ambito del presente accordo; Considerando che il Consiglio dei governatori dell Agenzia ha approvato questa domanda l 8 dicembre 1971; Conseguentemente, l Agenzia e i due Governi hanno convenuto quanto segue: Parte I Definizioni 1. Ai fini del presente accordo: a) per «Agenzia» si intende l Agenzia internazionale dell energia nucleare; b) per «Consiglio» si intende il Consiglio dei governatori dell Agenzia; RU Traduzione ufficiale stabilita dall Agenzia internazionale dell energia nucleare. 2 RS RS

2 Energia c) per «Accordo di cooperazione» s ntende l Accordo di cooperazione tra il Governo degli Stati Uniti d America e il Governo svizzero per l uso pacifico dell energia nucleare, firmato il 30 dicembre eventualmente modificato, o qualunque nuovo accordo di cooperazione destinato a sostituirlo, esso pure eventualmente modificato; d) per «Documento sugli ispettori» s intende l allegato al documento dell Agenzia GC(V)INF/39 entrato in vigore per decisione del Consiglio il 29 giugno 1961; e) per «inventario» s intende l elenco dei materiali, attrezzature e impianti descritti nel paragrafo 10 del presente Accordo; f) per «materiali nucleari» s intende ogni materiale grezzo od ogni prodotto fissile speciale definito nell articolo XX dello Statuto dell Agenzia 5 ; g) per «Documento sulle garanzie» s intende il documento dell Agenzia INFCIRC/66/Rev. 2, enunciante i disposti approvati dal Consiglio il 28 settembre 1965, il 17 giugno 1966 e il 13 giugno Parte II Obblighi dei Governi e dell Agenzia 2. Il Governo svizzero si obbliga a non utilizzare in modo che possano servire a scopi militari, materiali, attrezzature o impianti sintanto che essi rimangono iscritti sull inventario per il Governo svizzero. 3. Il Governo degli Stati Uniti d America si obbliga a non utilizzare in modo che possano servire a scopi militari, prodotti fissili speciali attrezzature o impianti fintanto che rimangano iscritti sull inventario per il Governo degli Stati Uniti d America. 4. L Agenzia si obbliga ad applicare delle garanzie, giusta i disposti del presente accordo, ai materiali, alle attrezzature ed agli impianti fintanto che rimangono iscritti sugli inventari in modo da assicurarsi il più sicuramente possibile che detti materiali, attrezzature e impianti non siano per essere utilizzati in modo da servire a scopi militari. 5. Il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d America si obbligano ad agevolare l applicazione delle garanzie nonché a collaborare con l Agenzia e tra essi nel raggiungimento di questa finalità. 6. Il Governo degli Stati Uniti d America accetta che il diritto d applicare garanzie ai materiali attrezzature e impianti, di cui nell Accordo di cooperazione, ricevuti in virtù di detto accordo, rimanga sospeso per quanto concerne i materiali, le attrezzature e gli impianti iscritti nell inventario per il Governo svizzero, con riserva tuttavia che la sospensione di questo diritto cessa in quanto concerna materiali, attrezzature o impianti trasferiti giusta il paragrafo 15 del presente Accordo. Rimane inteso che il 4 RS RS

3 Applicazione delle garanzie Acc. con l Agenzia internazionale dell energia nucleare e il Governo degli Stati Uniti presente Accordo non modifica affatto gli altri diritti e obblighi reciproci del Governo degli Stati Uniti d America e del Governo svizzero derivanti dall Accordo di cooperazione. 7. Se l Agenzia, conformemente al disposti del capoverso a del paragrafo 23, viene sciolta dall obbligo derivante dal paragrafo 4, oppure se per qualunque altra ragione il Consiglio decide che l Agenzia non è in grado di assicurarsi che i materiali le attrezzature o gli impianti iscritti su un inventario non siano utilizzati per scopi militari, detti materiali attrezzature o impianti vengono automaticamente radiati da detto inventario sino a quando il Consiglio constata che l Agenzia è tornata di nuovo in grado di dar loro le garanzie. Allorché, in virtù del presente paragrafo, un oggetto è depennato dall inventario per l uno o l altro dei due Governi, l Agenzia può, a domanda dell altro Governo, fornirgli le informazioni di cui dispone circa detto oggetto (materiale, attrezzatura o impianto) per consentirgli di esercitare effettivamente i suoi diritti in detto ambito. 8. Il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d America notificano immediatamente all Agenzia qualunque modifica apportata all Accordo di cooperazione nonché ogni disdetta del detto Accordo. Parte III Inventario e notifiche 9. a) Un elenco iniziale di tutti i materiali attrezzature ed impianti che cadono sotto la giurisdizione del Governo svizzero nonché sotto l Accordo di cooperazione, va compilato dai due Governi e sottoposto congiuntamente da essi all Agenzia non appena possibile dopo l entrata in vigore del presente testo. Il suddetto elenco, non appena l Agenzia l abbia accettato, costituisce l inventario per il Governo svizzero e, a partire da tale momento, l Agenzia inizia ad applicare le garanzie a detti materiali, attrezzature ed impianti; b) In seguito, il Governo svizzero ed il Governo statunitense notificano congiuntamente all Agenzia: i) ogni trasferimento dagli Stati Uniti d America verso la Svizzera conformemente al loro Accordo di cooperazione, di materiali attrezzature o impianti; ii) ogni trasferimento dalla Svizzera agli Stati Uniti d America di un prodotto fissile speciale iscritto sull inventario per il Governo svizzero giusta il paragrafo 12; c) Inoltre, il Governo interessato notifica successivamente all Agenzia tutti gli altri impianti e attrezzature, la cui iscrizione in un inventario fosse stata richiesta in applicazione del capoverso b o del capoverso e del paragrafo 10; d) Nei trenta giorni successivi alla ricezione di una notifica prevista nel presente paragrafo, l Agenzia comunica ai due Governi: 3

4 Energia i) che gli oggetti menzionati nella notifica sono iscritti sull inventario appropriato a contare dalla data della comunicazione effettuata dall Agenzia; ii) oppure che l Agenzia non è in grado di applicare le garanzie a questi oggetti, nel qual caso essa può nondimeno indicare il momento e le condizioni che le renderanno possibile l applicazione delle garanzie qualora tale sia il desiderio dei Governi. 10. L Agenzia compila e aggiorna per ogni Governo un inventario diviso in tre categorie. a) Nella categoria I dell inventario per il Governo svizzero vanno registrati: i) Le attrezzature e gli impianti trasferiti alla Svizzera; ii) I materiali trasferiti alla Svizzera o i materiali sostitutivi, giusta il paragrafo 25 o il capoverso d del paragrafo 26 del Documento sulle garanzie; iii) I prodotti fissili speciali ottenuti in Svizzera, com è specificato nel paragrafo 12, o qualunque altro prodotto sostitutivo conformemente al paragrafo 25 o al capoverso d del paragrafo 26 del Documento sulle garanzie; iv) I materiali nucleari, diversi da quelli di cui nei commi ii) e iii) qui sopra, trattati o utilizzati in materiali attrezzature o impianti di cui nei commi i), ii) o iii) qui sopra, nonché tutti i materiali sostitutivi giusta il paragrafo 25 e il capoverso d del paragrafo 26 del Documento sulle garanzie; b) Nella categoria II dell inventario per il Governo svizzero vanno registrati: i) Tutti gli impianti fintanto che essi contengono attrezzature iscritte nella categoria I dell inventario per il Governo svizzero; ii) Tutti gli impianti, fintanto che materiali iscritti nella categoria I dell inventario per il Governo svizzero vi siano contenuti, utilizzati, fabbricati o trattati; c) Nella categoria III dell inventario per il Governo svizzero vanno registrati tutti i materiali nucleari che normalmente sarebbero registrati nella categoria I ma che non lo sono stati per una delle ragioni seguenti: i) in quanto sono esenti dalle garanzie giusta i disposti dei paragrafi 21, 22 o 23 del Documento sulle garanzie; ii) in quanto le garanzie che li concernono sono sospese giusta i disposti dei paragrafi 24 o 25 del Documento sulle garanzie; d) Nella categoria I dell inventario per il Governo degli Stati Uniti d America vanno registrati: i) i prodotti fissili speciali il cui trasferimento fuori dalla Svizzera è stato notificato all Agenzia conformemente al capoverso b comma ii) del paragrafo 9 o ogni materiale sostitutivo conformemente al paragrafo 25 o al capoverso d del paragrafo 26 del Documento sulle garanzie; 4

5 Applicazione delle garanzie Acc. con l Agenzia internazionale dell energia nucleare e il Governo degli Stati Uniti ii) i prodotti fissili speciali ottenuti negli Stati Uniti d America com è specificato nel paragrafo 12, oppure ogni materiale sostitutivo conformemente al paragrafo 25 o al capoverso d del paragrafo 26 del Documento sulle garanzie; e) Nella categoria II dell inventario per il Governo degli Stati Uniti d America sono iscritti tutti gli impianti e attrezzature, sintanto che dei materiali iscritti nella categoria I dell inventario per il Governo degli Stati Uniti d America vi siano contenuti, utilizzati, fabbricati o trattati; f) Nella categoria III dell inventario per il Governo degli Stati Uniti d America vanno registrati tutti i materiali che normalmente sarebbero iscritti nella categoria I ma che non lo sono per una delle seguenti ragioni: i) in quanto sono esenti dalle garanzie giusta i disposti dei paragrafi 21, 22 o 23 del Documento sulle garanzie; ii) in quanto le garanzie che li concernono sono sospese giusta i disposti dei paragrafi 24 o 25 del Documento sulle garanzie. L Agenzia invia copia dei due inventari ad ambedue i Governi ogni dodici mesi nonché in qualsiasi altro momento specificato dall uno o dall altro Governo in una domanda indirizzata all Agenzia almeno due settimane prima. 11. La notifica da parte dei due Governi di cui nel capoverso b comma i) del paragrafo 9 e nel paragrafo 14 va normalmente inviata all Agenzia non più di due settimane dopo l arrivo in Svizzera o negli Stati Uniti d America, secondo il caso, dei materiali, attrezzature e impianti, tranne che gli invii di materiali grezzi in quantità non superiori ad una tonnellata non siano sottoposti a notifica nel termine delle due settimane ma siano notificati all Agenzia ad intervalli non superiori di tre mesi. Tutte le notifiche previste nel paragrafo 9 devono indicare, in quanto sia necessario, la composizione nucleare e chimica, la forma fisica e la quantità dei materiali, il tipo e la capacità di attrezzature e impianti, la data d invio e la data di ricezione, l identità del mittente e del destinatario ed ogni altra pertinente informazione. I due Governi si obbligano pure a notificare all Agenzia, non appena possibile, la loro intenzione di trasferire sia ingenti quantità di materiali nucleari sia attrezzature od impianti importanti. 12. Ogni Governo notifica all Agenzia, mediante rapporti redatti conformemente al Documento sulle garanzie, la quantità di prodotti fissili speciali ottenuti durante il periodo considerato nei o mediante i materiali, le attrezzature o gli impianti descritti nei capoversi a, b i) o d del paragrafo 10. Non appena l Agenzia riceve la notifica, detti prodotti vanno iscritti nella categoria I dell inventario, rimanendo inteso che ogni prodotto così ottenuto è considerato come iscritto e con seguentemente sottoposto alle garanzie dell Agenzia a partire dal momento in cui è stato ottenuto. L Agenzia può verificare il calcolo dei quantitativi di detti prodotti; se ne è il caso, l inventario è rettificato di comune accordo tra le Parti. Nell attesa dell accordo definitivo delle Parti si applicano i calcoli dell Agenzia. 13. Il Governo svizzero notifica all Agenzia, mediante rapporti redatti giusta il Documento sulle garanzie, la quantità di ogni materiale nucleare che deve essere iscritto nella categoria I dell inventario che lo concerne giusta i disposti del capover- 5

6 Energia so a comma iv) del paragrafo 10. L Agenzia non appena ricevuta tale notifica Iscrive i detti materiali nucleari nella categoria 1 dell inventario rimanendo inteso che ogni materiale così trattato od utilizzato è considerato come iscritto e conseguentemente sottoposto alle garanzie dell Agenzia a contare dal momento in cui è trattato o utilizzato. 14. I due Governi notificano congiuntamente all Agenzia il trasferimento negli Stati Uniti d America di ogni materiale attrezzatura o impianto iscritto nell inventario per il Governo svizzero. Non appena ricevuti negli Stati Uniti d America: a) i materiali descritti nel capoverso b comma ii) del paragrafo 9 sono trasferiti dall inventario per il Governo svizzero alla categoria I dell inventario per il Governo degli Stati Uniti d America; b) gli altri materiali attrezzature o impianti sono depennati dall inventario. 15. I due Governi notificano congiuntamente all Agenzia ogni trasferimento di materiali attrezzature o impianti, iscritti nella categoria I dell inventario, a un destinatario che non cada sotto la giurisdizione dell uno o dell altro Governo. Questi materiali, attrezzature o impianti possono essere trasferiti, e sono allora radiati dall inventario, qualora l Agenzia possa assicurarsi che questi materiali attrezzature o impianti sono stati portati fuori della giurisdizione del Governo svizzero o del Governo degli Stati Uniti d America, secondo il caso. 16. Allorché uno dei Governi intende trasferire materiali o attrezzature, iscritti nella categoria I dell inventario che lo concerne, in un impianto che cade sotto la propria giurisdizione ma del quale l Agenzia non ha previamente accettato l iscrizione sull inventario relativo, ogni notifica prevista giusta il capoverso c del paragrafo 9 va fatta all Agenzia prima dell effettuazione del trasferimento stesso. Il Governo non può procedere al trasferimento in questo impianto se non dopo che l Agenzia ha accettato la predetta notifica. 17. Le notifiche previste nei paragrafi 15 e 16 vanno inviate all Agenzia tempestivamente, così da consentirle di prendere tutti i provvedimenti richiesti nei suddetti paragrafi prima che il trasferimento sia attuato. L Agenzia adotta senza indugio le disposizioni necessarie. Il tenore di queste notifiche è conforme, in misura adeguata, alle prescrizioni del paragrafo L Agenzia esonera i materiali nucleari dalle garanzie qualora siano applicabili le condizioni specificate nei paragrafi 21, 22 o 23 del Documento sulle garanzie, essa sospende le garanzie su materiali nucleari quando si diano le condizioni specificate nei paragrafi 24 e 25 del predetto Documento. 19. L Agenzia cessa di applicare le garanzie nel quadro del presente accordo agli oggetti radiati da un inventario in virtù del capoverso b del paragrafo 14 e del paragrafo 15. Dei materiali nucleari, non sussumibili sotto la precedente frase, possono essere radiati dall inventario, onde le garanzie dell Agenzia cessano di applicarsi, giusta il paragrafo 26 del Documento sulle garanzie. 20. I due Governi e l Agenzia sanciscono di comune intesa le condizioni d esenzione, di sospensione o di cessazione delle garanzie per gli oggetti che non rientrano nei paragrafi 18 e 19. 6

7 Applicazione delle garanzie Acc. con l Agenzia internazionale dell energia nucleare e il Governo degli Stati Uniti Parte IV Modalità d applicazione delle garanzie 21. Applicando le garanzie, l Agenzia si conforma alle massime enunciate nei paragrafi da 9 a 14 del Documento sulle garanzie. 22. Le modalità d applicazione delle garanzie, da parte dell Agenzia, agli oggetti registrati sugli inventari corrispondono a quelle enunciate nel Documento sulle garanzie. L Agenzia conchiude con ciascun Governo, per la messa in opera delle medesime, accordi sussidiari comportanti le modalità necessarie all applicazione delle garanzie ai materiali ed attrezzature non nucleari. L Agenzia ha il diritto di chiedere le informazioni previste nel paragrafo 41 del Documento sulle garanzie nonché quello di procedere alle ispezioni previste nei paragrafi 51 e 52 del detto documento. 23. Il Consiglio, se accerta una violazione del presente Accordo, ingiunge al Governo interessato di farla immediatamente cessare e redige i rapporti che ritiene utili. Qualora il Governo in parola non provveda, entro ragionevole termine, a mettere tutto in opera per far cessare detta violazione: a) l Agenzia è liberata dall obbligo di applicare le garanzie, contratto in virtù del paragrafo 4, durante tutto il periodo nel quale il Consiglio constata che essa non è in grado d applicare effettivamente le garanzie previste nel presente accordo; b) il Consiglio può prendere qualunque provvedimento previsto nel paragrafo C dell articolo XII dello Statuto. L Agenzia avverte immediatamente i due Governi allorché il Consiglio proceda ad un accertamento giusta il presente paragrafo. Parte V Ispettori dell Agenzia 24. I disposti dei paragrafi 1 a 7, 9, 10, 12 e 14 del Documento sugli ispettori, si applicano agli ispettori dell Agenzia che esercitano le loro funzioni in virtù del presente Accordo. Tuttavia il paragrafo 4 del predetto documento non si applica agli impianti o ai materiali nucleari ai quali l Agenzia ha accesso in ogni momento. Le modalità pratiche d applicazione del paragrafo 50 del Documento sulle garanzie negli Stati Uniti d America e in Svizzera sono definite tra l Agenzia e il Governo interessato prima che l impianto o il materiale venga registrato nell inventario. 25. Il Governo svizzero applica i pertinenti disposti dell Accordo sui privilegi e le immunità dell Agenzia 6 agli ispettori della medesima che esercitano delle funzioni in virtù del presente Accordo nonché a tutti i beni dell Agenzia da questi impiegati. 26. I disposti dell International Organisation Immunities Act degli Stati Uniti d America si applicano agli ispettori dell Agenzia che esercitano delle funzioni negli 6 RS

8 Energia Stati Uniti d America in virtù del presente Accordo nonché a tutti i beni dell Agenzia da essi utilizzati. Parte VI Disposti finanziari 27. Ogni parte si addossa le spese connesse con il soddisfacimento dei suoi obblighi derivanti dal presente Accordo. L Agenzia rimborsa ad ogni Governo le spese particolari, comprese quelle di cui nel paragrafo 6 del Documento sugli ispettori, spese connesse con la domanda scritta dell Agenzia da parte del detto Governo o delle persone che cadono sotto la sua giurisdizione, qualora il Governo stesso notifichi all Agenzia prima di assumere detta spesa, che ne domanderà il rimborso. Le presenti disposizioni non pregiudicano punto l attribuzione della responsabilità finanziaria per le spese considerabili come derivanti dall omissione, imputabile all una o all altra Parte, di conformarsi al disposti del presente Accordo. 28. a) L Agenzia e i suoi ispettori nell esercizio delle loro funzioni in virtù del presente accordo sul territorio degli Stati Uniti d America, beneficiano nella stessa misura come i cittadini americani della protezione in materia di responsabilità civile prevista nella legge Price-Anderson, compresa l assicurazione ed ogni altra copertura finanziaria che potesse essere richiesta al termini della predetta legge per quanto concerne gli infortuni nucleari sul territorio degli Stati Uniti d America; b) Il Governo svizzero prende i necessari provvedimenti affinché l Agenzia e i suoi ispettori, nell esercizio delle loro funzioni in virtù del presente Accordo, beneficino della stessa protezione accordata ai cittadini svizzeri in materia di responsabilità civile, compresa ogni assicurazione o garanzia finanziaria, in caso d infortunio nucleare in un impianto nucleare posto sotto la propria giurisdizione; c) Qualunque domanda di risarcimento da parte di un Governo all Agenzia, per un danno connesso con la messa in opera delle garanzie applicabili in virtù del presente Accordo, che non sia un danno cagionato da un infortunio nucleare, va regolato giusta le norme del diritto internazionale. Parte VII Composizione delle vertenze 29. Ogni vertenza sull interpretazione o l applicazione del presente Accordo, non composta mediante negoziati od altra via scelta dalle Parti interessate, dev essere sottoposta, a domanda di una delle Parti, a un tribunale arbitrale composto come segue: a) Se la vertenza concerne soltanto due Parti e se le tre Parti riconoscono che la terza non è parte in causa, ognuna delle due prime Parti designa un arbitro e i due arbitri così designati ne eleggono un terzo come presidente del tribu- 8

9 Applicazione delle garanzie Acc. con l Agenzia internazionale dell energia nucleare e il Governo degli Stati Uniti nale. Se una delle Parti omette di designare il proprio arbitro nei trenta giorni successivi alla domanda d arbitrato, una delle Parti in causa può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare l arbitro. La stessa procedura si applica qualora il terzo arbitro non venga eletto entro i trenta giorni successivi alla designazione o alla nomina del secondo; b) Se la vertenza mette in causa le tre Parti, ognuna designa un arbitro e i tre arbitri così designati, eleggono all unanimità un quarto arbitro, come presidente del tribunale, nonché un quinto arbitro. Qualora, nei trenta giorni successivi alla domanda d arbitrato, le Parti non abbiano designato i propri arbitri, una delle Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare il numero necessario di arbitri. La stessa procedura va applicata qualora il presidente o il quinto arbitro non siano stati eletti nei trenta giorni successivi alla designazione o alla nomina del terzo arbitro del primo gruppo. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del tribunale arbitrale; tutte le decisioni vanno prese a maggioranza. La procedura d arbitrato è stabilita dal tribunale stesso. Le Parti devono conformarsi alle decisioni del tribunale, comprese quelle relative alla sua costituzione, procedura, competenza e ripartizione dei costi. La rimunerazione degli arbitri è determinata sulla stessa base di quella dei giudici della Corte internazionale di giustizia nominati in condizioni speciali. 30. Le decisioni del Consiglio circa l applicazione del presente Accordo tranne quelle concernenti unicamente i disposti dell articolo VI, sono, ove così sia specificato, immediatamente applicate dalle Parti nell attesa di una composizione definita della vertenza. Parte VIII Emendamenti, modifica, entrata in vigore e durata 31. Le Parti, a domanda di una di loro, si consultano per ogni emendamento del presente Accordo. Se il Consiglio modifica il Documento sulle garanzie o la portata del sistema delle garanzie, il presente Accordo viene emendato, a domanda dei Governi, in modo da tener conto della predetta modificazione. Se il Consiglio modifica il Documento sugli ispettori, il presente Accordo va emendato, a domanda dei Governi, in modo da tener conto della predetta modificazione. 32. Il presente Accordo entra in vigore dopo essere stato firmato dal Direttore generale dell Agenzia, o in suo nome, nonché dai rappresentanti debitamente autorizzati dai due Governi. 33. Il presente Accordo permane in vigore parallelamente a quello di cooperazione, eventualmente prorogato o modificato, tranne ove una Parte lo denunci mediante preavviso di sei mesi alle altre Parti o mediante qualunque altra procedura convenuta. La durata del presente Accordo può essere prorogata mediante intesa fra le Parti e qualunque Parte può disdirlo mediante preavviso di sei mesi alle altre Parti o mediante qualunque altra procedura convenuta. Tuttavia il presente Accordo rimane 9

10 Energia in vigore, per quanto concerne i materiali nucleari di cui nel capoverso a comma iii) o d del paragrafo 10, fintanto che l Agenzia abbia notificato ai due Governi d aver tolto le garanzie concernenti questi materiali giusta le disposizioni del paragrafo 19. Fatto a Vienna il 28 febbraio 1972, in triplice esemplare in lingua inglese. Per l Agenzia internazionale dell energia nucleare: Per il Governo della Svizzera: Per il Governo degli Stati Uniti d America: Sigvard Eklund C. Zangger T. Keith Glennan 10

0.221.122.3. Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

0.221.122.3. Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011) Traduzione 1 Convenzione europea sul computo dei termini 0.221.122.3 Conchiusa a Basilea il 16 maggio 1972 Approvata dall Assemblea federale il 26 novembre 1979 2 Istrumento di ratificazione depositato

Dettagli

0.741.619.163. I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

0.741.619.163. I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria concernente gli autotrasporti internazionali 0.741.619.163 Conchiuso il 22 ottobre 1958 Entrato in vigore il 4 aprile 1959 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

L anno., il giorno. del mese di.. presso

L anno., il giorno. del mese di.. presso BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia Traduzione 1 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia 0.748.127.194.541 Conchiuso a Roma il 4 giugno 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrato in vigore il

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile

0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile Traduzione 1 0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile Conchiuso il 5 dicembre 1968 Entrato in vigore, mediante scambio di

Dettagli

Se siete interessati a costituire un associazione per il vostro distretto, contattate il vostro rappresentante di supporto per club e distretti.

Se siete interessati a costituire un associazione per il vostro distretto, contattate il vostro rappresentante di supporto per club e distretti. omississ Costituzione del distretto in associazione Quando un gruppo o un organizzazione si costituiscono formano un associazione. Il bene cio primario della costituzione in associazione è la protezione

Dettagli

0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone

0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone Traduzione 1 0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone Conchiuso il 24 maggio 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrato in vigore il 3 aprile

Dettagli

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001) Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci Concluso il 28 aprile 1998 Entrato

Dettagli

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA) Proposta della Commissione del Consiglio degli Stati del 27.8.2013: adesione Decisioni del Consiglio nazionale del 9.9.2013 Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati

Dettagli

Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria

Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria Traduzione 1 Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria 0.748.127.191.63 Conchiuso a Vienna il 19 dicembre 1949 Approvata dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 in vigore: 19 dicembre

Dettagli

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio Traduzione 1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio 0.211.221.131 Conchiusa a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvata dall Assemblea federale l 8 marzo 1978 2 Istrumento

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1 Traduzione 1 0.831.109.636.12 Accordo amministrativo su l applicazione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente le assicurazioni sociali Conchiuso il 28 marzo

Dettagli

COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro

COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro *********************** REGOLAMENTO COMUNALE PER L ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 36 del 28/11/2014

Dettagli

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite.

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite. Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite. (firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974) Gli Stati contraenti, Constatando che l'utilizzazione di satelliti

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari. Traduzione 1 0.172.030.3 Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968 Approvata dall Assemblea

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

0.363.514.1. Trattato

0.363.514.1. Trattato Traduzione 1 0.363.514.1 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell ambito dei sistemi d informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili

Dettagli

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina Traduzione 1 Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina 0.946.291.541 Conchiuso il 25 novembre 1957 Entrato in vigore il 26 novembre 1957 Il Consiglio

Dettagli

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative 0.192.111 Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986 Approvata dall Assemblea

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del... Avamprogetto del 1 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

STATUTO. della Fondazione AROMED

STATUTO. della Fondazione AROMED STATUTO della Fondazione AROMED 2 Articolo 1 Denominazione, sede, scopo, durata 1.1 Ragione sociale Con la denominazione Fondazione di previdenza professionale a favore di AROMED, la comparente fondatrice

Dettagli

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947 Traduzione 1 0.946.294.545 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il regolamento dei rapporti d assicurazione e di riassicurazione tra i due Paesi Conchiuso il 9 luglio

Dettagli

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2 Traduzione 1 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2 0.973.242.32 Conchiuso il 7 marzo 1966 Entrato

Dettagli

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio

Dettagli

0.748.127.193.45 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei

0.748.127.193.45 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei Traduzione 1 0.748.127.193.45 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei Conchiuso a Berna il 7 gennaio 1959 Approvato dall Assemblea federale il 21 giugno 1961 2 Entrato in vigore

Dettagli

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle

Dettagli

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali Protocollo alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (Ginevra, 5 luglio 1978) Preambolo Articolo 1 Articolo 2 Disposizioni Finali

Dettagli

Primi passi per la costituzione di una Associazione

Primi passi per la costituzione di una Associazione Quali sono gli adempimenti iniziali per la costituzione di una Odv o di una Aps? - Stipula dello statuto e dell atto costitutivo - Apertura del codice fiscale - Modello EAS (leggi sezione dedicata) Che

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese AVVERTENZE GENERALI Finalità del modulo Il modulo va utilizzato per l iscrizione nel Registro Imprese dei seguenti atti: scioglimento

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Comune di Albiano d'ivrea Provincia di Torino

Comune di Albiano d'ivrea Provincia di Torino Comune di Albiano d'ivrea Provincia di Torino All cc 7/2015 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALBIANO D IVREA E BUROLO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SCUOLA PRIMARIA DI ALBIANO D'IVREA PREMESSA

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale Riferimento Data entrata in vigore Approvato da PR PART ON/MACC/X Rev. 0 del 01/06/2016 IMQ

Dettagli

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la

Dettagli

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa Traduzione 1 Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa 0.748.127.2 Conchiuso a Parigi il 30 aprile 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4

Dettagli

gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento

gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento Iscrizione in apposita sezione dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e dei soggetti che vi sono sottoposti, e relativa cessazione (2497 bis c.c.) gli amministratori della società

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE 21.3.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 79/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

0.672.963.62. Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

0.672.963.62. Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952) Traduzione 1 0.672.963.62 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni Conclusa il 12 novembre

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori Codice Deontologico Approvato dall Assemblea Ordinaria dei Consorziati con Delibera del 28/09/2011 INDICE 1. Premessa 2. Destinatari 3. Scopo 4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento

Dettagli

Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio

Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio Ufficio federale delle assicurazioni sociali Indennità di perdita di guadagno Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio Valide dal 1 o gennaio

Dettagli

CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTA' DI FARMACIA ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTA' DI FARMACIA ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTA' DI FARMACIA e ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PREMESSO - che l'art.27 del DPR

Dettagli

Regolamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

Regolamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Regolamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Elenco documentazione da presentare al momento della notifica O Chiunque intenda effettuare una spedizione

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

COMUNE DI PONTE LAMBRO

COMUNE DI PONTE LAMBRO COMUNE DI PONTE LAMBRO Provincia di Como UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 27 GENNAIO 2006 IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2006 INDICE

Dettagli

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali Testo originale Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali 0.831.109.454.1 Conchiusa il 17 ottobre 1951 Approvata dall assemblea federale il 21 dic. 1953 1 Entrata in vigore:

Dettagli

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Egr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Egr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Egr. Via Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Il sottoscritto C.F. in qualità di Datore di Lavoro della Ditta con sede in al fine di provvedere agli incombenti posti dalla

Dettagli

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

Regolamento della Sezione Informatica 28 aprile 2003. Associazione Nazionale Impiantistica Industriale SEZIONE DI INFORMATICA REGOLAMENTO

Regolamento della Sezione Informatica 28 aprile 2003. Associazione Nazionale Impiantistica Industriale SEZIONE DI INFORMATICA REGOLAMENTO Associazione Nazionale Impiantistica Industriale SEZIONE DI INFORMATICA REGOLAMENTO N.B. La presente stesura aggiorna la precedente edizione del 15 aprile 1996 rendendola omogenea al nuovo statuto Animp

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI Pagina:1 di 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI INDICE 1. INTRODUZIONE...1 2. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL INIZIO DELLE VERIFICHE...2 3. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ...2

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA

Dettagli

ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1.

ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. ACCORDO DI RISERVATEZZA fra Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. Scopo Le parti intendono iniziare e protrarre per la durata di

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft

Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft ALLA FINE DEL PRESENTE ADDENDUM AL CONTRATTO PER MICROSOFT PARTNER PROGRAM ( MSPP ) FACENDO CLIC SUL PULSANTE ACCETTO,

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

Art. 1 Premessa. Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 1 Premessa. Art. 2 Ambito di applicazione Regolamento di applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni sociali agevolate. Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 30.11.2007 Art. 1 Premessa Il presente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

0.672.933.62. Convenzione

0.672.933.62. Convenzione Traduzione 1 0.672.933.62 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote

Dettagli

Ferrovie federali svizzere FFS. l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

Ferrovie federali svizzere FFS. l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLA RETE tra parte contraente ----- (di seguito denominato/a Impresa di trasporto ferroviario «ITF») e Ferrovie federali svizzere FFS società anonima di diritto speciale con sede

Dettagli

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento

Dettagli

DATA 2010 NON DISCLOSURE AGREEMENT

DATA 2010 NON DISCLOSURE AGREEMENT DATA 2010 (1) BUSINESS ANGEL (2) NEWCO NON DISCLOSURE AGREEMENT Descrizione sommaria dell operazione di investimento. In questo format si è inteso raffigurare a titolo di esempio un operazione di investimento

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE

Dettagli

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da ACCORDO DI RISERVATEZZA Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da quattro pagine, le parti (Nome ricercatore) nato/a a (Luogo) il (data di nascita),

Dettagli

0.837.934.91 Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

0.837.934.91 Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese Traduzione 1 0.837.934.91 Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese Conchiusa il 14 dicembre 1978 Approvata dall Assemblea federale il 4 ottobre

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 822.14 del 17 dicembre 1993 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. in data 7 ottobre 2013-1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli