Sommario: 1. Società e diritto L ordinamento giuridico La norma giuridica.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sommario: 1. Società e diritto. - 2. L ordinamento giuridico. - 3. La norma giuridica."

Transcript

1 Capitolo Primo L ordinamento giuridico Sommario: 1. Società e diritto L ordinamento giuridico La norma giuridica. 1. Società e diritto I concetti di «diritto», «ordinamento giuridico» e «norma giuridica» rimandano tutti alla innata volontà regolatrice di una comunità sociale che si traduce in una serie di prescrizioni capaci di fissare e mantenere un ordine. È questo, del resto, il senso del brocardo latino che accomuna l uomo, la società e il diritto: «Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius». Pertanto, nell ambito di una società giuridicamente organizzata possono individuarsi: una pluralità di persone (plurisoggettività); un sistema di norme che regola i comportamenti del gruppo (normazione); un organizzazione che assicura la realizzazione degli scopi comuni (organizzazione); un adesione della maggioranza alle regole imposte da chi detiene il potere (effettività). La compresenza di tali elementi consente di qualificare giuridicamente una società e di definirla, conseguentemente, come gruppo sociale dotato di un ordinamento giuridico. L ordinamento giuridico si compone, dunque, di regole di condotta coattive (norme giuridiche) aventi lo scopo di garantire una pacifica convivenza degli uomini. Al di là di tale definizione generale, esistono molteplici ordinamenti giuridici giacché molteplici sono le finalità e gli interessi che l uomo persegue. Fra tali ordinamenti vanno evidenziati quelli a carattere eminentemente politico che si fanno portatori di un fine generale comprensivo di tutti gli aspetti fondamentali della convivenza civile. L ordinamento statale rappresenta il modello principe di tale tipo di organizzazione, la maggiore fra tutte e l unica portatrice di interessi generali. Le altre comunità presenti sul territorio, infatti, perseguono obiettivi particolari, come ad esempio un associazione sportiva, o territorialmente limitati, come nel caso delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Lo Stato, pertanto, rappresenta l ambito in cui la molteplicità trova l unità e i confliggenti interessi di diverse organizzazioni trovano sintesi e armonia, contemperandosi ed eventualmente limitandosi per lasciare spazio all interesse generale.

2 8 Parte Prima - L ordinamento costituzionale dello Stato 2. L ordinamento giuridico L ordinamento giuridico, in linea generale, costituisce un insieme di norme dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone, sia dal punto di vista dei rapporti che instaura sia dal punto di vista dell organizzazione che adotta. L ordinamento, quindi, si definisce «giuridico» quando si compone di norme vincolanti dotate cioè di sanzioni che si applicano in caso di una loro eventuale violazione. Poiché esistono più gruppi sociali organizzati, esiste anche una pluralità di ordinamenti giuridici. I criteri utilizzati per la classificazione degli ordinamenti giuridici sono: a) il grado e l intensità del vincolo che lega gli associati (esempio: il cittadino è legato indissolubilmente all ordinamento statale, mentre non lo è ad altri ordinamenti come, ad esempio, un associazione sportiva); b) la natura del vincolo con i soggetti dell associazione: il vincolo può essere necessario o volontario; c) il collegamento (o meno) con un territorio; d) il fine perseguito: esistono ordinamenti a fini morali, religiosi, ricreativi etc.; e) la «fonte» dell ordinamento: si distinguono gli ordinamenti originari (sorti indipendentemente da altri ordinamenti precedenti, ad esempio lo Stato) da quelli derivati (che devono ad altri ordinamenti la loro formazione, ad esempio le Regioni). 3. La norma giuridica La norma giuridica, nel rispetto del principio della certezza del diritto, costituisce una regola precostituita che disciplina in astratto la condotta dei consociati. La norma giuridica presenta i seguenti caratteri peculiari: a) generalità: poiché si rivolgono alla generalità degli individui, o ad un gruppo più o meno ampio di essi (ad es. particolari categorie sociali: leggi riguardanti i combattenti, i pensionati etc.); b) astrattezza: in quanto prendono in considerazione dei casi astratti (fat ti spe cie astratte), a cui dovranno poi ricondursi tutti i casi concreti che presentino gli stessi caratteri contemplati a livello di previsione teorica; c) novità: poiché pongono «prescrizioni o determinazioni prima inesistenti o, se queste erano già vigenti, le ripropongono mutandone la fonte», ovvero disciplinando in modo diverso la situazione o il comportamento (MAZZIOTTI); d) esteriorità: poiché oggetto della disciplina normativa è l azione che il soggetto manifesta all esterno, a nulla rilevando gli elementi interni, psichici o morali, che spingono all azione; e) coercibilità (o imperatività): in quanto la loro osservanza da parte dei destinatari è assicurata dalla previsione di una sanzione che l ordinamento associa all ipotesi di violazione; f) positività: perché create, in un determinato momento e per un determinato gruppo sociale, dagli organi e dai soggetti a ciò legittimati. La positività va intesa anche come effettiva vigenza di una norma in un dato momento e contesto. Dalla definizione della norma giuridica come regola di comportamento obbligatoria per tutti i consociati se ne evincono gli elementi essenziali, che contribuiscono a differenziarla da tutte le altre norme:

3 Capitolo Primo - L ordinamento giuridico 9 a) il precetto: ovvero il comando con cui si impone un determinato comportamento, che può essere positivo (es. paga il tuo debito) o negativo (es. non rubare); b) la sanzione: ovvero la reazione dell ordinamento alla inottemperanza, all inosservanza del precetto da parte del destinatario. Come possono essere classificate le norme giuridiche? Delle norme giuridiche si possono operare varie classificazioni: a) in base al contenuto, si distinguono in proibitive, se contengono un divieto (non rubare, non recare danno ad altri etc.), precettive, se contengono un comando (paga il debito), e permissive, se concedono delle facoltà di cui il singolo può fare uso o meno (facoltà di ricorrere in appello avverso la sentenza di primo grado); b) in base alla derogabilità (cioè alla possibilità, per i destinatari, di non seguirle), si distinguono in dispositive, se regolano un rapporto, ma possono essere liberamente modificate dalle parti (ad esempio il comma 2 dell art c.c. sancisce: «Salvo patto contrario, i crediti per i fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora»), suppletive, se regolano un rapporto solo in mancanza di una espressa volontà delle parti (ad esempio l art c.c. che sancisce: «L estensione e l esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti...»), e cogenti (o imperative, o assolute, o di ordine pubblico), se non possono essere disapplicate (derogate) neppure mediante l accordo degli interessati; c) in base alla sanzione, si distinguono in perfette, se munite di sanzione, e imperfette, se prive di sanzione. Glossario Certezza del diritto: principio in base al quale il cittadino può conoscere preventivamente la valutazione giuridica di una condotta e, quindi, le eventuali conseguenze sanzionatorie. Tale condizione è realizzabile solo in presenza di norme giuridiche generali e astratte, chiare e intelligibili, pubbliche e non retroattive, prive di lacune e antinomie. Magna Charta Libertatum: carta fondamentale dei diritti e delle libertà promulgata in Inghilterra nel 1215 dopo una lunga lotta tra i feudatari ed il Re Giovanni Senzaterra ( ). Composta di 63 articoli, successivamente ridotti a 47, contiene le prime fondamentali disposizioni concernenti la libertà e l inviolabilità della Chiesa e dei cittadini, nonché norme regolatrici dei conflitti feudali e ulteriori prescrizioni che conferivano particolari prerogative ai baroni. La Magna Charta Libertatum rappresenta il primo documento costituzionale sulle libertà inglesi ed è ancora oggi in vigore. Ordinamento costituzionale

4 Capitolo Secondo Lo Stato Sommario: 1. Introduzione La sovranità o potere supremo Il popolo e la cittadinanza Il territorio Forme di Stato Forme di governo. 1. Introduzione Lo Stato può essere definito come la forma di organizzazione del potere politico, cui spetta l uso legittimo della forza, su una comunità di persone all interno di un determinato territorio. Lo Stato è, quindi, un ordinamento: politico, vale a dire diretto a fini generali, in quanto è portatore dei fini del gruppo sociale. Si noti, però, che in ogni contesto storico esso è chiamato a sceglier alcune finalità piuttosto che altre (produrre, cioè, «burro o cannoni» a seconda dell indirizzo politico dominante); giuridico, in quanto il sistema delle norme che regolano la condotta dei consociati e degli stessi pubblici poteri ne costituisce elemento essenziale e indefettibile; sovrano, in quanto detiene la suprema potestà d impero, che si impone sul territorio; originario, in quanto trova in se stesso il fondamento della sua validità, non derivando dalla volontà di alcun ordinamento superiore; indipendente, in quanto non riconosce alcuna autorità superiore e in quanto si pone in posizione di parità con gli altri ordinamenti. Lo Stato si compone di tre elementi essenziali: 1. un elemento personale (popolo); 2. un elemento spaziale (territorio); 3. un elemento organizzativo (sovranità). 2. La sovranità o potere supremo A) Nozione La sovranità consiste nel potere supremo dello Stato all interno del proprio territorio (sovranità interna) e nell indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato (sovranità esterna). Il concetto di sovranità, dunque, può essere interpretato in una duplice prospettiva, ovvero quale: sovranità esterna (cd. internazionale), che riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati o con le organizzazioni internazionali e si sostanzia nell effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in virtù della sua originarietà, possiede;

5 Capitolo Secondo - Lo Stato 11 sovranità interna, che attiene ai rapporti dello Stato con i cittadini e quanti risiedono sul suo territorio, e si manifesta nel potere d imperio di cui lo Stato è titolare, connotandosi nella supremazia nei confronti di ogni altro soggetto, ente o organizzazione che opera sul territorio statale. B) La legittimazione del potere Il potere supremo, come detto, consente allo Stato di imporre la propria volontà anche attraverso l uso della forza. Può accadere che tale potere sia finanche capace di indirizzare le scelte dell individuo anche laddove si abbiano idee differenti. In questo caso si parla di «potere sociale» per indicare la capacità di influenzare il comportamento degli individui da parte di chi detiene il potere (cd. «autorità sociale»). Tradizionalmente, coesistono tre differenti tipi di potere: 1. potere politico, che permette all autorità sociale di imporre la propria volontà anche attraverso l uso della forza; 2. potere economico, che consente all autorità sociale di detenere il monopolio di determinati beni primari per spingere la collettività, o anche i singoli, ad assumere un determinato comportamento; 3. potere ideologico, che fonda la sua forza su beni immateriali, come le dottrine filosofiche e religiose, per indurre i singoli a determinati comportamenti attraverso la propaganda. Tale potere nell era moderna viene esercitato attraverso i mezzi di comunicazione di massa (televisione, giornali, radio etc.). Affinché la gestione del potere da parte dell autorità sociale venga accettata dalla collettività, occorre una giustificazione teorica e una conseguente condivisione ideologica da parte della maggioranza: è questa la cd. legittimazione del potere. Storicamente, la fonte di tale legittimazione è stata ricondotta alla volontà divina (potere teocratico) o all appartenenza alla famiglia regnante (potere dinastico). Oggi, invece, il potere è attribuito imprescindibilmente alla volontà popolare, così come sancito dall art. 1 della nostra Costituzione. 3. Il popolo e la cittadinanza A) Concetto Il termine popolo indica la comunità di individui cui l ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino (Martines). La cittadinanza, conseguentemente, è la condizione cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveri (Bin-Pitruzzella). Il cittadino italiano, per esempio, gode del diritto di votare, ma specularmente deve adempiere ad alcuni doveri come quello di essere fedele alla Repubblica (art. 54 Cost.) o di concorrere alle spese pubbliche (art. 53 Cost.) in ragione della propria capacità contributiva. Rispetto al concetto di popolo si possono individuare ulteriori concetti: popolazione, che indica l insieme degli individui che si trovano, in un dato momento, nel territorio di uno Stato, compresi gli stranieri e gli apolidi. Si tratta di un concetto non giuridico ma demografico; nazione, che identifica una collettività etnico-sociale caratterizzata dalla comunanza di lingua, razza, costumi e religione. Ordinamento costituzionale

6 12 Parte Prima - L ordinamento costituzionale dello Stato B) Criteri generali per l acquisto della cittadinanza Ogni Stato fissa i criteri in base ai quali la cittadinanza può essere acquistata. I criteri più diffusi sono: la nascita, in relazione alla quale può rilevare la cittadinanza dei genitori (ius sanguinis) o il luogo in cui avviene (ius soli). Lo ius sanguinis serve a conservare una maggiore coesione dell elemento popolo, mentre lo ius soli viene adottato nei paesi a forte immigrazione, per far sorgere in essi un elemento nazionale omogeneo e rinsaldato dal vincolo di cittadinanza, spesso l unico legame forte esistente fra diverse etnie (si pensi agli Stati Uniti o al Canada); l estensione, che ricollega l acquisto della cittadinanza al verificarsi di eventi successivi alla nascita (matrimonio, adozione); la concessione dello Stato, subordinata al verificarsi di condizioni o fatti particolari. Poiché i criteri adottati non sono eguali in tutti gli Stati, si possono verificare le ipotesi del: bipolide, quando un soggetto è considerato cittadino da due diversi Stati (es.: il figlio di emigrato italiano nato in uno Stato estero); apolide, quando un soggetto non è riconosciuto cittadino da nessun Stato. C) Acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana La L. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che è cittadino: 1) per nascita (art. 1): il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga trovato il possesso di altra cittadinanza; 2) per estensione: il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti (art. 2); il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3); il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all estero, qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (art. 5 così come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94); 3) per beneficio di legge (art. 4): lo straniero o l apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

7 Capitolo Secondo - Lo Stato 13 b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana; lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data; 4) per naturalizzazione (art. 9): lo straniero quando abbia reso eminenti servizi all Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. La cittadinanza italiana si perde: per assunzione di impiego pubblico o carica pubblica presso uno Stato estero o un ente internazionale cui non partecipi l Italia o per prestazione di servizio militare per uno Stato estero, sempreché non si ottemperi all intimazione che il Governo italiano rivolge di abbandonare l impiego, la carica o il servizio militare (art. 12); quando si accetti o non si abbandoni un impiego o una carica pubblica, si presti servizio militare senza esservi obbligato o si acquisti volontariamente la cittadinanza di uno Stato estero che si trovi in stato di guerra con l Italia (art. 12); per rinunzia, qualora il cittadino italiano risieda o stabilisca la residenza all estero (art. 11) oppure, essendo figlio di persona che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, abbia raggiunto la maggiore età e sia in possesso di altra cittadinanza (art. 14). La cittadinanza italiana si può riacquistare: per prestazione del servizio militare o assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato italiano (anche all estero) e previa dichiarazione di volerla riacquistare; per rinuncia da parte di un ex cittadino all impiego o servizio militare presso uno Stato estero con trasferimento, per almeno due anni, della propria residenza in Italia; per dichiarazione di riacquisto con stabilimento, entro un anno, della residenza nella Repubblica, ovvero dopo un anno dalla data in cui l ex cittadino ha stabilito la propria residenza nel territorio italiano, salvo espressa rinuncia. D) La cittadinanza europea Dal 1 novembre 1993 a tutti i cittadini di uno Stato membro dell Unione europea è riconosciuta, oltre alla propria cittadinanza nazionale, anche quella europea. Secondo quanto stabilito dall articolo 20 del Trattato sull Unione europea «è cittadino dell Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro». La cittadinanza dell Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest ultima». Sono cittadini europei anche coloro che hanno una doppia cittadinanza, di cui una di uno Stato membro e l altra di uno Stato terzo. 4. Il territorio Il territorio è la sede su cui è stabilmente organizzata la comunità statale e su cui lo Stato esercita la propria sovranità. La precisa delimitazione dei confini del territorio di competenza è una condizione essenziale per garantire allo Stato l esercizio della sovranità, poiché limita le possibilità che più Stati rivendichino la propria autorità su un medesimo territorio. Ordinamento costituzionale

8 14 Parte Prima - L ordinamento costituzionale dello Stato I confini dello Stato sono distinti in artificiali (se opera dell uomo) e naturali (se esistenti in natura, come laghi, fiumi etc.). In particolare il territorio comprende: la terraferma: che abbraccia la parte della superficie terrestre compresa nei confini dello Stato; il mare territoriale: cioè la fascia costiera di mare su cui si esercita la potestà dello Stato. Tale fascia tende ad essere fissata, per consuetudine, a 12 miglia dalla costa; tale è il limite esterno anche per la legge italiana; la piattaforma continentale, vale a dire i fondi marini e il loro sottosuolo al di là del mare territoriale, fino a 200 miglia marine dalle linee-base a partire dalle quali è misurato il mare territoriale (art. 76 della Convenzione di Montego Bay del 1982). Su tale piattaforma sono riconosciuti diritti sovrani ai fini dell esplorazione e dello sfruttamento delle sole risorse naturali. La Convenzione di Montego Bay ha individuato anche una zona economica esclusiva, fino a 200 miglia dalla costa, all interno della quale tutte le risorse economiche sono di pertinenza dello Stato costiero, fatto salvo il diritto degli altri Stati di navigazione, sorvolo e posa di cavi o oleodotti; lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale (con esclusione dello spazio extraatmosferico) e il sottosuolo, nei limiti della loro effettiva utilizzabilità; il territorio fluttuante, vale a dire: a) le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare e sul cielo soprastante; b) le navi e gli aerei militari, ovunque si trovino. 5. Forme di Stato A) Definizione Con l espressione «forma di Stato» si suole indicare il modo in cui lo Stato risulta strutturato nella sua totalità (MORTATI), ovvero il rapporto intercorrente fra governanti e governati (Martines). Nell analisi delle varie forme di Stato bisogna tener conto che nel corso dei secoli si è assistito ad un graduale passaggio dallo Stato assoluto a quello liberale per giungere infine, dopo le esperienze particolari dello Stato totalitario e dello Stato socialista che hanno caratterizzato parte del XX secolo, allo Stato democratico e sociale. B) Lo Stato per ceti e lo Stato assoluto Il monarca e i signori feudali esercitavano sui propri territori poteri assoluti, necessari per garantire l ordine interno e assicurare una comune difesa dai nemici esterni. Tali compiti, tuttavia, col tempo acquistarono dimensioni sempre maggiori. In questa fase iniziale della formazione dello Stato moderno (che ha raggiunto la sua massima espressione nelle monarchie europee dal 500 al 700), il monarca tende ad esautorare e subordinare gli altri signori feudali, dotandosi a questo scopo di una propria e fedele struttura burocratica e militare. Dall altra parte, le corporazioni feudali e i nuovi gruppi sociali riuniti in ceti si pongono nei confronti del monarca come potere autonomo, in grado di collaborare con il principe al suo sistema di dominio (Ständestaat o Stato per ceti). A partire dal XIV secolo le grandi monarchie nazionali di Francia, Spagna e Inghilterra, rappresentarono i principali modelli paradigmatici di assolutismo; due secoli più tardi, con l avvento dell Illuminismo, sovrani assoluti ma lungimiranti come Federico II di Prussia avrebbero dato vita a forme più riformiste di governo, inaugurando la stagione del cd. dispotismo illuminato. Tra il XVII e il XVIII secolo l assolutismo assunse, invece, quella forma razionalizzata che si suole designare Stato di polizia, intendendosi per tale quello Stato che si preoccupa della felicità, del benessere e della sicurezza interna dei sudditi, attraverso un efficiente sistema di polizia (dal greco politeia) nonché della loro difesa da minacce esterne, predisponendo all uopo idonee strutture militari.

9 C) Lo Stato liberale e lo Stato di diritto Capitolo Secondo - Lo Stato 15 La trasformazione dell economia da sistema prevalentemente agricolo a sistema industrializzato segna il periodo che va dalla fine del XVIII alla metà del XIX secolo e favorisce l ascesa della borghesia imprenditoriale le cui richieste di partecipare alla gestione del potere si fanno sempre più pressanti. Elementi caratterizzanti dello Stato liberale sono: la natura rappresentativa dei sistemi costituzionali, per cui la legittimazione del potere politico è ravvisata nella volontà dei consociati che eleggono i componenti delle assemblee rappresentative; l introduzione di nuove regole di gestione del potere secondo il modello della tripartizione delle funzioni statali (legislativa, esecutiva, giurisdizionale); il ridimensionamento dei compiti dello Stato, destinato solo a garantire l ordine e la sicurezza; la soggezione dei pubblici poteri alla legge (Stato di diritto). I l cittadino inizia ad essere tutelato, come individuo, contro lo strapotere del Re e dell apparato amministrativo. D) Lo Stato sociale Caratteristica precipua dello Stato sociale è l azione politica finalizzata alla rimozione delle diseguaglianze di fatto esistenti nella società, al fine di realizzare i presupposti per conseguire l eguaglianza sostanziale fra tutti i cittadini e la concreta partecipazione dei consociati alla vita pubblica e alla gestione del potere. Tale tipo di Stato si distingue per i seguenti caratteri: 1. tutela della libera, sicura e dignitosa esistenza di tutti i cittadini; 2. impegno statale per raggiungere la piena occupazione; 3. intervento statale nel sistema economico e svolgimento di attività di istruzione, assistenza, previdenza, a favore di tutti i cittadini. Dal punto di vista istituzionale lo Stato sociale si presenta come un integrazione dello Stato di diritto, nel rispetto della tradizionale ripartizione dei poteri, dell assolutezza dei diritti di libertà e del valore primario della legge. E) Lo Stato totalitario Le esperienze più significative di questa forma di Stato si realizzarono nell Italia fascista e nella Germania nazionalsocialista. Presupposti comuni furono: l esaltazione della collettività nazionale e la conseguente svalutazione dell individuo, ridotto a mero strumento della prima; la fiducia nella capacità quasi magica del Capo (Duce o Führer) di interpretare la reale volontà della Nazione; il ruolo centrale del partito unico di massa nell inquadramento, mobilizzazione e indottrinamento delle masse, cui era richiesta la totale e incondizionata adesione agli indirizzi del regime; la concentrazione dei poteri nella figura del Capo; la soppressione delle libertà fondamentali e degli istituti dello Stato liberale (elezioni, separazione dei poteri, principio di legalità, rispetto delle autonomie locali e sindacali). F) Lo Stato socialista Nel 1917, in Russia, per la prima volta, sulla base della dottrina marxista-leninista, veniva istaurata una dittatura del proletariato, che nel 1936 lasciava il posto allo Stato socialista degli operai e dei contadini, concepito sull idea di una società senza classi sociali nella quale l interesse e il bene comuni prevalessero sulle aspettative di benessere individuale. Caratteri di tale forma di Stato sono: l abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, sistema economico collettivo e pianificato, identificazione fra apparato dello Stato e partito comunista. Tale forma di Stato si diffuse successivamente in Europa orientale, in alcuni paesi afro-asiatici e a Cuba. È entrato in crisi agli inizi degli anni novanta, in seguito al processo di rinnovamento Ordinamento costituzionale

10 16 Parte Prima - L ordinamento costituzionale dello Stato politico che ha portato allo smembramento dell Unione Sovietica in 15 repubbliche indipendenti e al crollo dei regimi che orbitavano intorno ad essa, collassando poi definitivamente per le conseguenze disastrose dovute alla rigidità del sistema economico, che ha impedito ai paesi socialisti di reggere la concorrenza politica, economica e militare dei paesi capitalisti, ed oggi è una forma quasi del tutto scomparsa. G) Stato unitario, Stato federale, Stato regionale Un altro criterio di classificazione delle forme di Stato è quello della dislocazione del potere sul territorio, alla luce del quale si distingue: lo Stato unitario, in cui esistono un unico governo e un unica organizzazione statale, sicché tutte le istituzioni politiche e le strutture amministrative si collocano ad un solo livello, quello centrale; lo Stato federale, in cui i membri della federazione hanno una competenza generale in virtù della quale ciascuno esercita autonomamente nel proprio territorio le funzioni legislative, esecutive e giurisdizionali, fatta eccezione per le materie che sono espressamente attribuite agli organismi federali. In pratica, al Governo centrale si contrappongono i Governi dei vari Stati membri della federazione; lo Stato regionale, pur mantenendo ferma l unità e indivisibilità dello Stato, riconosce la più ampia autonomia territoriale, riservando alcune materie alla competenza, anche legislativa, delle Regioni. 6. Forme di Governo A) Nozione Con l espressione «forma di governo» si intendono i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali di uno Stato-apparato e l insieme dei rapporti che intercorrono tra essi (BIN-PITRUZZELLA). Non si può capire veramente il concetto di forma di governo senza accennare brevemente al principio della separazione dei poteri. In virtù di tale principio ogni funzione statale (legislativa, esecutiva e giudiziaria) deve essere esercitata da organi diversi, ciascuno dotato di proprio potere di decisione, senza interferenze tra l uno e l altro. In pratica: alla funzione legislativa (esercitata dal Parlamento) spetta il compito di creare la norma giuridica, vale a dire quella regola generale ed astratta che si rivolge a tutti i componenti una determinata collettività; alla funzione esecutiva (esercitata dal Governo) spetta il compito di dare concreta attuazione alla norma emanata; alla funzione giudiziaria (esercitata dalla magistratura) spetta il compito di interpretare e applicare la norma, utilizzandola per risolvere le controversie che insorgono. Scopo ultimo di tale separazione è quello di garantire che all occorrenza un potere possa arrestare l altro, evitando che uno di essi possa prevaricare e degenerare nell assolutismo o in atteggiamenti tirannici; in pratica esso costituisce la migliore garanzia affinché sia assicurata la libertà politica dei cittadini (v. anche Cap. IV, par. 1). Quasi tutti gli Stati contemporanei hanno accolto il principio della separazione dei poteri, anche se in concreto le soluzioni adottate sono diverse, soprattutto con riferimento ai rapporti tra chi esercita la funzione legislativa (il Parlamento) e chi esercita la funzione esecutiva (il Governo). In alcuni Paesi la separazione è netta, mentre in altri esiste un rapporto di fiducia tra il Parlamento ed il Governo; in alcuni Stati al vertice dell esecutivo è posto un Presidente, mentre in altri la figura del Capo dello Stato è puramente simbolica e il Governo è controllato dal Primo ministro. Questi elementi di differenziazione hanno portato ad individuare nella realtà contemporanea diverse forme di governo: parlamentare, presidenziale, semi-presidenziale e direttoriale. B) La forma di governo parlamentare Si tratta della forma di governo adottata dalla maggioranza degli Stati contemporanei ed è caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo

11 Capitolo Secondo - Lo Stato 17 dinanzi al Parlamento il quale, a sua volta, può in ogni momento revocarlo, togliendogli la cd. fiducia. La carica di Capo dello Stato può essere assunta da un monarca o da un Presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non partecipa alla determinazione dell indirizzo politico. La principale caratteristica della forma di governo parlamentare è, quindi, costituita dalla commistione tra la funzione legislativa e quella esecutiva; tra i due organi si instaurano complessi rapporti caratterizzati da una serie di pesi e contrappesi (il cd. balance of powers) per cui il Governo, titolare della funzione esecutiva, è sottoposto al controllo del Parlamento, unico organo eletto direttamente dal popolo (corpo elettorale). C) La forma di governo presidenziale Con il termine presidenzialismo si indica una forma di governo in cui il principio della separazione dei poteri è applicato in maniera assai rigida, ed in particolare è assai accentuata la distinzione tra legislativo ed esecutivo. Le caratteristiche principali della forma di governo presidenziale sono tre: l esistenza di un Capo dello Stato (Presidente) eletto direttamente dal popolo, l assunzione da parte del Presidente del doppio ruolo di Capo dello Stato e di Capo del Governo e l impossibilità per il Parlamento di approvare una mozione di sfiducia che imponga le dimissioni dell esecutivo. D) La forma di governo semi-presidenziale Costituisce una soluzione intermedia tra la forma di governo presidenziale e quella parlamentare. La sua caratteristica principale, infatti, è data dal doppio rapporto di fiducia che lega il Governo; da un lato quest organo è nominato dal Presidente della Repubblica, ma dall altro deve comunque godere della fiducia del Parlamento. La carica di Capo dello Stato è assunta da un Presidente eletto direttamente dal popolo e al quale sono attribuiti rilevanti poteri nella determinazione dell indirizzo politico. Il sistema semi-presidenziale è stato adottato in Francia con la Costituzione del 1958 ed è così denominato perché assume contemporaneamente delle caratteristiche proprie del parlamentarismo e del presidenzialismo. E) La forma di governo direttoriale È caratterizzata dal fatto che il Governo (che, in questo caso, assume la denominazione di direttorio) viene nominato dal Parlamento ad inizio legislatura, ma non può essere successivamente revocato attraverso un voto di sfiducia, con la garanzia quindi di poter operare in completa autonomia fino alle successive elezioni. Lo stesso direttorio elegge, al suo interno, il Capo dello Stato. Si tratta di una forma di governo che attualmente è prevista solo nell ordinamento svizzero. Glossario Cittadinanza: è la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato Stato; più propriamente è l insieme dei diritti e dei doveri che l ordinamento riconosce al cittadino. Convenzione di Montego Bay: Convenzione delle Nazioni Unite firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con L , n Regolamenta tutti gli aspetti del diritto marino e mira a delineare un codice universale per lo sfruttamento del mare e delle sue risorse economiche. Tutela diplomatica e consolare: è quella che forniscono le sedi diplomatiche e consolari di uno Stato ai propri connazionali che si trovano in un paese straniero in caso di violazione dei loro diritti, o in caso di limitazione o privazione della libertà personale ecc. Ordinamento costituzionale

12 Capitolo Terzo L ordinamento della Repubblica italiana Sommario: 1. Costituzione e ordinamento costituzionale Lo Statuto Albertino Il colpo di stato fascista (1922) Dalla caduta del fascismo alla Costituzione repubblicana La Costituzione italiana. 1. Costituzione e ordinamento costituzionale Il sorgere di un ordinamento giuridico può essere ricondotto alla definizione di un «sistema» che, come evidenziato in dottrina (Barbera-Fusaro), sia in grado di assicurare: unità, in base a un principio fondante; coerenza, rimuovendo le eventuali contraddizioni fra le norme; completezza, garantendo l assenza di lacune normative. Tuttavia, l ordinamento giuridico per potersi perfezionare e costantemente aggiornarsi necessita di un complesso di principi e valori fondanti e intangibili, cioè di un progetto costituente che spesso viene consacrato in atti costitutivi, statuti etc. e che viene comunemente definito «Costituzione». In realtà, esistono ordinamenti giuridici statali che, pur non avendo una Costituzione in senso stretto (Costituzione formale), sono dotati di un insieme di norme che costituiscono l ordinamento costituzionale (Costituzione materiale). È possibile, quindi, definire l ordinamento costituzionale come quel nucleo di norme, scritte e non scritte, che danno forma all ordinamento giuridico e rappresentano l elemento strutturale che determina l identità dello Stato. L ordinamento statale italiano, in particolare, si caratterizza per una Costituzione scritta, votata, rigida in senso forte e lunga che rappresenta il risultato di vicende storico-giuridiche che devono essere brevemente studiate per comprendere appieno i presupposti ideologici della Repubblica italiana. 2. Lo Statuto Albertino Lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto il 4 marzo 1848, era ispirato ai princìpi dello Stato liberale e del governo «costituzionale puro». Lo Statuto presentava i caratteri di una Costituzione ottriata, cioè concessa unilateralmente e spontaneamente dal Sovrano, e flessibile, cioè di grado pari alla legge ordinaria; esso era modificabile con un semplice procedimento legislativo ordinario, che non offriva nessuna garanzia di tutela ai cittadini. Il testo dello Statuto prevedeva una forma di governo di tipo dualista (Corona, Parlamento), sebbene sbilanciata a favore del monarca, e tentava di conciliare il principio legittimista (relativo alla posizione della Corona) con il principio democratico (che riconosceva il potere della Camera come derivante dalla diretta investitura del popolo) (PIZZORUSSO).

13 Capitolo Terzo - L ordinamento della Repubblica italiana 19 Il Re esercitava il potere esecutivo attraverso Ministri di sua fiducia e solo davanti a lui responsabili. Il potere legislativo era attribuito al Parlamento, anche se il sovrano godeva anche in questo ambito di ampie prerogative. Il Parlamento era formato dal Senato del Regno, composto da membri scelti dal Re, e dalla Camera bassa, i cui componenti erano eletti e che godeva di poteri più vasti. Anche il potere giudiziario annoverava al vertice della sua gerarchia la figura del Re, chiamato a scegliere i giudici che, anche se dotati di limitata indipendenza, erano gerarchicamente subordinati al Ministro di Grazia e giustizia. Si ricordi, infine, che i giudici amministravano la giustizia in nome del Re e non del popolo (PIZZORUSSO). Per le questioni di politica estera il Sovrano occupava una posizione di preminenza: infatti, quello preposto al portafoglio degli Esteri era sempre un Ministro particolarmente gradito alla Corona. Lo Statuto, essendo una Costituzione breve, si limitava ad elencare genericamente i diritti e le libertà dei cittadini rinviando al legislatore per la normativa di attuazione, senza garantirne in nessun modo l intangibilità. 3. Il colpo di stato fascista (1922) Con le elezioni del 1919 fecero il loro ingresso sulla scena politica italiana i grandi partiti di massa (popolare e socialista), i quali, grazie alla riforma elettorale, avevano assunto una posizione di rilievo costringendo gli ex-interventisti e la borghesia agraria e industriale a coalizzarsi per conservare il potere. La tolleranza dimostrata dalle autorità nei confronti delle violenze politiche e la debolezza istituzionale del sistema parlamentare resero possibile il colpo di stato dell ottobre Le squadre fasciste, che da anni perpetravano ogni genere di violenza su tutto il territorio nazionale, la sera del 27 ottobre 1922 si diedero convegno e si accamparono minacciose alle porte di Roma. Il Re, con prassi del tutto estranea al regime parlamentare, designò il 29 ottobre Primo Ministro Benito Mussolini, che era alla testa delle squadre fasciste. Mussolini diventò Capo del Governo e diede vita ad una serie di trasformazioni istituzionali che fecero degenerare il regime parlamentare in dittatura. Il Parlamento perse gradualmente il suo carattere rappresentativo. A capo del Governo e del Paese era collocato il duce, che divideva (solo teoricamente) con la Corona la responsabilità di governo (cfr. L. 2263/1925). L unico partito politico riconosciuto dal sistema fu quello «nazionale fascista» e l appartenenza ad esso costituì requisito indispensabile per l ammissione ai pubblici impieghi. Anche le libertà civili, fino ad allora già poco rispettate, furono soppresse definitivamente mentre gli organi del regime godevano di una quasi totale libertà d azione di cui si servirono per limitare i più elementari diritti dei cittadini (di domicilio, soggiorno, riunione, associazione, stampa etc.). 4. Dalla caduta del fascismo alla Costituzione repubblicana Dopo la caduta del fascismo, avvenuta il 25 luglio 1943, la monarchia tentò di ripristinare l assetto istituzionale precedente (vale a dire il regime parlamentare fondato sullo Statuto albertino), gestendo la fase di transizione con un governo autoritario presieduto dal Maresciallo Badoglio, costituitosi il 26 luglio. Il collasso dello Stato italiano dopo l armistizio dell 8 settembre, rese, però, impossibile un automatico ripristino del previgente regime. Già il 16 ottobre del 1943 l esarchia (cioè i sei partiti rappresentati nei Comitati di liberazione nazionale: Democrazia cristiana, Partito comunista, Partito socialista, Partito d azione, Democrazia del lavoro e Partito liberale) chiese una consultazione popolare per scegliere democraticamente la forma di Stato che avrebbe dovuto assumere l Italia dopo il fascismo. Superate le tensioni più forti fra monarchia e forze repubblicane in nome dell unità della lotta al nazifascismo, il 12 aprile 1944 Vittorio Emanuele III si ritirò a vita privata, istituendo una luogotenenza del regno a favore del figlio Umberto e affidando ad un Assemblea costituente, da eleggersi appena possibile, il compito di scegliere fra Monarchia e Repubblica. Ordinamento costituzionale

14 20 Parte Prima - L ordinamento costituzionale dello Stato All indomani della fine della seconda guerra mondiale, il 2 giugno 1946, fu chiesto ai cittadini italiani di scegliere se mantenere in vita la Monarchia o dar vita a una Repubblica. Il referendum istituzionale si tenne contemporaneamente all elezione dei deputati all Assemblea Costituente, chiamati a redigere la nuova Costituzione. La consultazione popolare diede (anche se di misura e con strascichi e contestazioni) esito favorevole alla Repubblica, e il 22 giugno si tenne la prima seduta dell Assemblea costituente, formata da 556 membri. Preso atto che un Assemblea così numerosa non poteva elaborare un testo costituzionale, si decise, sin dal 15 luglio, di istituire una Commissione ristretta di 75 deputati, col compito di elaborare e predisporre un progetto di Costituzione. Tale Commissione si articolò, a sua volta, in tre sottocommissioni: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e sociale. A partire dal 4 marzo iniziò la discussione in Aula del progetto di Costituzione, che si concluse con l approvazione del testo definitivo nella seduta del 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari. La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1 gennaio La Costituzione italiana A) Struttura La Costituzione italiana si compone di 139 articoli (alcuni dei quali abrogati dalla L. cost. 3/2001), cui si aggiungono 18 Disposizioni transitorie e finali. I primi dodici articoli del testo costituzionale sono dedicati ai principi fondamentali della Repubblica, mentre i successivi sono divisi in due parti. La Parte Prima riguarda i diritti e i doveri del cittadino, nell ambito dei rapporti civili (artt ), dei rapporti etico-sociali (artt ), dei rapporti economici (artt ) e dei rapporti politici (artt ). La Parte Seconda (artt ) è dedicata all ordinamento della Repubblica, nell ambito della quale viene operata una distinzione tra organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale. Devono considerarsi organi costituzionali dello Stato quegli organi che, oltre a godere di una posizione di autonomia qualificata che li configura come «poteri dello Stato», partecipano in diverso modo alla funzione politica. Le loro funzioni sono direttamente disciplinate dalla Costituzione ed una loro modifica importa l emanazione di norme costituzionali. Sono organi costituzionali: il Presidente della Repubblica; la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica; il Governo; la Corte costituzionale. Gli organi di rilievo costituzionale sono, invece, quegli organi che, pur non partecipando della funzione politica, né essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato, sono individuati (non disciplinati) dalla Costituzione, la quale rinvia al legislatore ordinario per la disciplina della loro attività. Possono considerarsi organi di rilievo costituzionale: il Consiglio nazionale dell economia e del lavoro (CNEL);

15 Capitolo Terzo - L ordinamento della Repubblica italiana 21 la Corte dei conti; il Consiglio di Stato; il Consiglio supremo di Difesa; le autorità amministrative indipendenti. B) Caratteri L Assemblea costituente scelse una Carta costituzionale: lunga, che disciplinava più dettagliatamente il funzionamento dei singoli organi costituzionali e che garantiva una tutela più ampia ed esplicita dei diritti dei cittadini; rigida, non modificabile, cioè, da leggi ordinarie, ma solo da leggi costituzionali (approvate cioè con un procedimento legislativo che coinvolgesse maggioranze più ampie ed implicasse il consenso di aree politiche più vaste). Il problema del controllo di conformità alla Costituzione delle leggi fu risolto con la creazione di un organo ad hoc: la Corte costituzionale; programmatica, nel senso che essa non si limita a sancire regole specifiche e precise per l organizzazione e l azione dei pubblici poteri o per la disciplina dei rapporti fra questi e i cittadini, ma stabilisce gli obiettivi e i programmi alla cui realizzazione deve tendere l attività della Repubblica. Glossario Assemblea Costituente: organo collegiale straordinario e temporaneo eletto allo scopo di redigere e approvare la Costituzione italiana nonché svolgere le funzioni legislative in sostituzione delle ordinarie assemblee parlamentari. Tale organo restò in carica dal 1946 al 1948 e fu composta da 556 membri. Al suo interno vennero scelti i membri della cd. Commissione dei 75, suddivisa in 3 sottocommissioni, che dopo 6 mesi presentò il progetto di Costituzione che venne discusso in 173 sedute e approvato il 22 dicembre Statuto Albertino: concesso da Carlo Alberto il 14 marzo 1848, costituì dapprima la Carta costituzionale del Regno di Sardegna e, in seguito, del Regno d Italia. Si definisce «Statuto» per evidenziarne l origine non rivoluzionaria ma ottriata, cioè per concessione del sovrano. Più volte modificato nel tempo, rimase in vigore fino all entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, il 1 gennaio Ordinamento costituzionale

16 Capitolo Quarto La Comunità internazionale e l Unione europea Sommario: 1. Il diritto internazionale I soggetti dell ordinamento internazionale L Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Costituzione italiana e ordinamento internazionale Dalle Comunità europee all Unione europea Le istituzioni dell Unione europea Costituzione italiana e Unione europea. 1. Il diritto internazionale Una delle caratteristiche distintive dello Stato è la sovranità, intesa come indipendenza rispetto ad influenze di altri soggetti, sia di diritto interno sia di diritto internazionale. Tale caratteristica è, ovviamente, comune a tutti gli Stati, per cui si pone il problema di stabilire quali siano le regole che disciplinano i rapporti tra enti tutti egualmente sovrani. Il diritto internazionale è, per l appunto, il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della Comunità internazionale. 2. I soggetti dell ordinamento internazionale A) La soggettività giuridica internazionale Per comprendere meglio le peculiarità che caratterizzano l ordinamento internazionale va esaminato il concetto di soggettività rilevante per questo ordinamento. Innanzitutto occorre precisare che, nell ordinamento internazionale, per acquisire la qualità di soggetti non basta essere destinatari di diritti e di obblighi (cioè avere la capacità giuridica), ma bisogna anche dimostrare la capacità d agire, cioè l attitudine a creare, modificare o estinguere norme internazionali. Questa precisazione implica che sono soggetti dell ordinamento internazionale solo le «entità giuridiche» capaci di operare sul piano internazionale in maniera effettiva ed indipendente, in primo luogo gli Stati. B) Lo Stato Il termine Stato è plurisenso e può assumere diverse accezioni: Stato-ordinamento, se indica l ordinamento giuridico statale nel suo complesso, comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi; Stato-apparato o Stato-governo, in relazione al solo apparato burocratico e alle strutture di vertice dello Stato, ossia all insieme degli organi statali che, in un dato momento storico, esercitano la propria potestà d imperio sulla collettività presente nel territorio nazionale; Stato-comunità, riferito all insieme dei soggetti appartenenti alla comunità statale e stanziati su un determinato territorio, cui è riconosciuta una propria autonomia sia come individui, che come formazioni sociali.

17 Capitolo Quarto - La Comunità internazionale e l Unione europea 23 Dal momento che la capacità di agire nella vita delle relazioni internazionali, ovvero la capacità di produrre atti giuridici, vedersi imputare illeciti internazionali, accedere agli organismi deputati al regolamento pacifico delle controversie, è propria degli organi di vertice di un Paese, è allo Stato-apparato che bisogna propriamente attribuire la soggettività internazionale. Affinché lo Stato, nell accezione di Stato-governo o Stato-apparato, acquisisca la soggettività di diritto internazionale sono necessari due requisiti: l effettività (o sovranità interna), intesa come capacità di un governo di esercitare effettivamente la propria potestà di imperio sulla comunità stanziata sul territorio nazionale. Per il diritto internazionale, infatti, ciò che rileva è «l effettivo esercizio delle funzioni sovrane su un territorio e su una popolazione a prescindere dai criteri attraverso i quali si è addivenuti alla titolarità di tali funzioni sovrane e dalle modalità di loro esercizio» (CARBONE); l indipendenza (o sovranità esterna), intesa come parità nei confronti degli altri Stati o di qualsiasi altro ordinamento (che rende lo Stato superiorem non recognoscens). C) Le organizzazioni internazionali Le organizzazioni internazionali (OI) possono essere definite come associazioni di Stati che perseguono interessi comuni a tutti i loro membri, dall istituzione di forme di cooperazione stabili ad una vera e propria integrazione tra gli Stati stessi. Trattasi di enti aterritoriali, avendo sede nel territorio di uno Stato, e funzionali, ossia istituiti per svolgere le funzioni loro delegate dagli Stati membri. Sono dotate di uno Statuto e di organi propri, ed essendo costituite mediante trattati non possono definirsi come soggetti originari di diritto internazionale, bensì come soggetti derivati. In base all area geografica in cui operano, esse si distinguono in: planetarie, alle quali sono associati Paesi di tutti i continenti (es. ONU); regionali, i cui Paesi membri appartengono ad una ben identificata area geografica (es. Unione europea, Unione africana etc.). In base alle competenze loro attribuite dal trattato istitutivo, inoltre, si classificano in: OI a vocazione universale, quando hanno una competenza tendenzialmente generale, operando in tutti i settori della vita politica, militare, sociale ed economica (es. ONU, UE etc.); OI a vocazione settoriale, se dotate di una competenza circoscritta a specifiche materie, ovvero quando il loro campo di attività è limitato ad un solo settore: militare (NATO, UEO), economico (WTO, FMI, OCSE), umanitario (OMS), o tecnico (ICAO, IATA). D) Gli individui La crescente importanza che, a partire del secondo dopoguerra, ha assunto la dignità dell uomo negli ordinamenti giuridici nazionali e sovra-nazionali, ha prodotto un cambiamento considerevole per quanto riguarda il rapporto fra Stato e individuo, fra i compiti e i limiti che toccano il primo, i doveri e le possibilità riconosciute al secondo. Se, infatti, prima della seconda guerra mondiale erano gli Stati che si riservavano la tutela delle prerogative e dei diritti degli individui e costituivano gli unici soggetti della Comunità internazionale, oggi, si fa strada l idea dell individuo quale soggetto di diritto internazionale, cioè capace di iniziativa per il riconoscimento e la tutela dei propri diritti anche in ambito sovra-nazionale (FOCARELLI). Ordinamento costituzionale

18 24 Parte Prima - L ordinamento costituzionale dello Stato 3. L Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) L ONU è la più importante organizzazione operante a livello internazionale ed è l unica che può contare tra i suoi membri quasi tutti gli Stati che attualmente formano la Comunità internazionale. La sua istituzione risale al secondo dopoguerra quando, il 26 giugno 1945, fu adottata all unanimità una convenzione multilaterale, la Carta dell Organizzazione delle Nazioni Unite, in seguito ratificata da tutti gli Stati firmatari ed entrata in vigore il 24 ottobre La complessa struttura organizzativa dell ONU è delineata nell articolo 7 della Carta, che istituisce quali organi principali: il Consiglio di Sicurezza, l organo più importante delle Nazioni Unite, che si occupa delle questioni riguardanti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. È composto da 10 membri eletti dall Assemblea Generale (vedi infra) e da altri 5 (USA, Gran Bretagna, Cina, Russia e Francia) permanenti i quali dispongono del cd. diritto di veto, ovvero la facoltà di bloccare l adozione di una risoluzione del Consiglio manifestando la propria opposizione; l Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l organo plenario dell ONU, nel quale sono rappresentati tutti gli Stati membri e che ha una vasta competenza (ad es. ammissione, sospensione ed espulsione di un membro, rivolgere raccomandazioni per promuovere la cooperazione internazionale etc.); il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), composto da membri eletti dall Assemblea per tre anni, si occupa del coordinamento e del raggiungimento dei fini socio-economici dell ONU, nonché della cooperazione umanitaria e culturale; il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, il cui compito è ormai è terminato avendo avuto il compito di accelerare il processo di decolonizzazione e di controllare la fase di transizione dei Paesi sottoposti a dominio coloniale alla completa indipendenza; la Corte Internazionale di Giustizia, un organo giurisdizionale avente il compito di risolvere le controversie giuridiche sottoposte dagli Stati membri. È formata da 15 giudici di differenti nazionalità, eletti dall Assemblea in base alla loro competenza e levatura morale, che durano in carica 9 anni; il Segretariato, avente compiti esecutivi, amministrativi, diplomatici e politici. È presieduto dal Segretario generale che rappresenta il più alto funzionario dell ONU e che viene nominato per 5 anni dall Assemblea su proposta del Consiglio di Sicurezza. 4. Costituzione italiana e ordinamento internazionale Il momento attuale si contraddistingue per un fenomeno definito «internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale» (PALERMO), evidenziandosi con ciò come ormai, da una parte, gli ordinamenti costituzionali siano sempre più influenzati dalla Comunità internazionale e dalle sue norme e, dall altra, il diritto internazionale, a base consuetudinaria, vada assumendo i tratti caratteristici del diritto costituzionale soprattutto attraverso l ampliamento delle norme a carattere vincolante e un sistema giudiziario sempre più incisivo. In questo contesto, dunque, assumono sempre più rilevanza le disposizioni della Comunità internazionale cui l Italia si adegua automaticamente in virtù dei principi sanciti dagli artt. 10 e 11 della Costituzione. In particolare, l art. 10 comma 1 Cost., stabilendo che «L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», esprime la volontà della Repubblica di aprirsi alla comunità internazionale, impe-

19 Capitolo Quarto - La Comunità internazionale e l Unione europea 25 gnandosi a produrre, nel proprio ordinamento interno, disposizioni in tutto e per tutto coincidenti con le norme internazionali riconosciute dalla comunità di Stati. La Corte costituzionale, sul punto, ha precisato che, in caso di conflitti fra norme internazionali e norme costituzionali, l interprete deve procedere alla loro armonizzazione, in virtù dei seguenti principi (sent. 12 giugno 1979, n. 48): il diritto internazionale preesistente alla Costituzione prevale su di essa, giacché regola situazioni speciali rispetto alle norme interne; il diritto internazionale successivo alla Costituzione non può intaccare né alterare i principi fondamentali dell ordinamento (rispetto della dignità, eguaglianza, etc.). L altro riferimento costituzionale relativo alla partecipazione dell Italia all ordinamento internazionale è contenuto nell art. 11 della Costituzione che prevede: «L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». L articolo 11 Cost. prosegue, dunque, l enunciazione dei principi che orientano la posizione dell Italia nel consesso internazionale, con riferimento alla guerra e alle limitazioni della sovranità nazionale ritenute necessarie per consentire la partecipazione della Repubblica ad organizzazioni internazionali che promuovono la pace e la giustizia fra i popoli. 5. Dalle Comunità europee all Unione europea A) I primi passi dell integrazione europea Il 18 gennaio 1951 con la firma del Trattato di Parigi fu creata la Comunità economica del carbone e dell acciaio (CECA), che ha cessato di esistere nel luglio La positiva esperienza della CECA fu seguita pochi anni dopo dall istituzione della Comunità europea dell energia atomica (Euratom o CEEA) e della Comunità economica europea (CEE). I due trattati furono ufficialmente firmati a Roma il 25 marzo 1957 e le due organizzazioni poterono cominciare a lavorare a partire dal 1 gennaio Con la ratifica dei trattati comunitari è stato istituito un nuovo tipo di ordinamento giuridico (nel campo del diritto internazionale), capace di imporre agli Stati membri determinati comportamenti. La caratteristica di tale comunità sovranazionale è rappresentata dal fatto che i rapporti fra gli Stati membri non sono improntati alla mera coordinazione intergovernativa per il raggiungimento dei fini dell ente, ma sono subordinati direttamente (sebbene solo in determinati campi) alla volontà superiore dell ente stesso. L ordinamento comunitario è, infatti, in grado di imporsi direttamente ai singoli Stati membri. B) L Unione europea e l euro Una tappa importante del processo di integrazione in Europa è rappresentata dalla firma, il 7 febbraio 1992, del Trattato sull Unione europea (cd. Trattato di Maastricht). Ordinamento costituzionale

20 26 Parte Prima - L ordinamento costituzionale dello Stato Con il Trattato di Maastricht veniva creata l Unione europea, un organizzazione anomala che da un lato inglobava le Comunità europee già esistenti e dall altro avviava la cooperazione tra gli Stati membri anche in settori non strettamente economici, come la politica estera comune, la politica di difesa europea, la cooperazione tra le forze di polizia e tra le autorità giudiziarie. Nasceva in tal modo un organizzazione la cui struttura viene spesso illustrata attraverso la figura del tempio retto da 3 pilastri. La seconda grande novità del Trattato di Maastricht è quella di aver stabilito le tappe per il passaggio dall unione economica a quella monetaria, con la conseguente adozione di una moneta unica europea. Tale moneta fu denominata «euro» e dal 2002 è in circolazione in vari Stati appartenenti all Unione. Quanti e quali sono gli Stati membri dell Unione europea? Delle tre organizzazioni comunitarie (CECA, CEE e EURATOM) facevano inizialmente parte solo sei Stati (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania ed Italia) a cui si sono aggiunti nel 1973 l Irlanda, la Gran Bretagna e la Danimarca; nel 1981 ha aderito la Grecia e nel 1986 la Spagna ed il Portogallo. Nel 1995 hanno aderito all Unione europea l Austria, la Finlandia e la Svezia. Nel 2004, inoltre, hanno aderito 10 nuovi Stati: Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Malta e Cipro. Si consideri, infine, che nel 2007 anche la Bulgaria e la Romania sono entrate nell Unione, avendo firmato nel 2005 i trattati di adesione. Attualmente i Paesi membri dell Unione europea sono 27. C) Il fallimento del progetto di Costituzione europea Negli ultimi anni si era fatta strada l esigenza di procedere ad una riorganizzazione del diritto scritto e non scritto dell Unione, avviando un lavoro di sintesi che potesse portare alla redazione di una vera e propria Costituzione europea. Nel 2002 si è, così, deciso di affidare il compito di elaborare una bozza di Costituzione ad un apposito organismo formato dai rappresentanti delle istituzioni europee, dei Governi nazionali e della società civile, la Convenzione sul futuro dell Europa. Sulla base dei lavori della Convenzione, il 29 ottobre 2004, a Roma, i rappresentanti dei 25 Stati membri dell Unione europea hanno finalmente sottoscritto il Trattato che adotta una Costituzione per l Europa, più semplicemente noto come Costituzione europea. Successivamente si è aperta la delicata fase della ratifica nei singoli Stati, che si è però interrotta nel momento in cui i cittadini di Francia e Paesi Bassi hanno espresso il loro voto negativo alla ratifica della Costituzione in due consultazioni referendarie svoltesi nel D) Il Trattato di Lisbona Dopo il fallimento della Costituzione europea, il Consiglio europeo del giugno 2007 decise di convocare una nuova conferenza intergovernativa che riprendesse il processo di riforma avviato dalla precedente Conferenza del 2004, con qualche variazione di tipo formale e sostanziale che rendesse maggiormente condivisibile il cambiamento e l adeguamento necessario dell Unione da parte degli Stati membri e, soprattutto, dai suoi cittadini.

Concessione della cittadinanza

Concessione della cittadinanza CITTADINANZA ITALIANA Criteri ispiratori della normativa in materia di cittadinanza La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

L acquisto della cittadinanza italiana

L acquisto della cittadinanza italiana Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale

Dettagli

LO STATO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

LO STATO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) LO STATO (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) DALLA SOCIETA' ALLO STATO La nascita di uno Stato è il risultato di un lungo processo storico; nel corso dei secoli la società si

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TURCO, VIOLANTE, MONTECCHI. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TURCO, VIOLANTE, MONTECCHI. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1463 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI TURCO, VIOLANTE, MONTECCHI Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia

Dettagli

UNIONE EUROPEA - DIZIONARIO

UNIONE EUROPEA - DIZIONARIO UNIONE EUROPEA - DIZIONARIO Amalto Cristina, Bargiggia Federico, Pagani Carolina, Spreafico Daniele, Ronchi Davide, Rubino Gianluca, Triscornia Emma, Zara Francesco ATTO NORMATIVO: In diritto un atto normativo

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

UNIONE ITALIANI NEL MONDO

UNIONE ITALIANI NEL MONDO IM UNIONE ITALIANI NEL MONDO CITTADINANZA ITALIANA DIRITTI E PROCEDURE Introduzione Il possesso della cittadinanza italiana indica l appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti

Dettagli

COMPRENDERE l importanza della partecipazione responsabile. CONSOLIDARE la cultura della legalità come strumento del vivere civile

COMPRENDERE l importanza della partecipazione responsabile. CONSOLIDARE la cultura della legalità come strumento del vivere civile Studiamo la Costituzione per: CONOSCERE i diritti e i doveri dei cittadini APPROFONDIRE il senso della Democrazia COMPRENDERE l importanza della partecipazione responsabile CONSOLIDARE la cultura della

Dettagli

RELAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER

RELAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER COMUNE DI RIETI RELAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA - DISPOSIZIONE SPECIALE: CITTADINANZA ONORARIA IUS SOLI (dott.sa Stefania Mariantoni) 1 RELAZIONE

Dettagli

Diritto e Legislazione socio-sanitaria

Diritto e Legislazione socio-sanitaria O S E S359 Collana giuridico-economica per la scuola riformata diretta da Federico del Giudice A cura di Alessandra Avolio Diritto e Legislazione socio-sanitaria Per il secondo biennio dei nuovi Istituti

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

DGR 2889 DD. 26.9.2003

DGR 2889 DD. 26.9.2003 DGR 2889 DD. 26.9.2003 VISTO il documento di indirizzo programmatico per l anno 2003 predisposto, ai sensi dell art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - L Associazione L Associazione GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo (GIOVANI

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati;

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; 1. L ordinamento giuridico è: a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; b) Il complesso di norme e istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

1. Oggetto e struttura del disegno di legge Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA

LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA L UE è uno Stato, una confederazione, una federazione, un organizzazione internazionale? È un organizzazione internazionale dotata di ampi poteri che configurano cessioni

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE ,VWLWX]LRQ G GLULWWR SULYDWR CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE 3URJUDPP GH FRUVR 01 - Introduzione al diritto privato e al diritto dell ICT 02 - Introduzione al diritto privato e al diritto dell

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO Art.1 E costituita, ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione, e dell art. 36 e ss. del Codice Civile, l Associazione UNIONE POPOLARE CRISTIANA (UPC), successivamente

Dettagli

La prevenzione incendi

La prevenzione incendi Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Emilia-Romagna Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Nuova scheda tecnica (D.G.R. 392/2009: Direttiva per l applicazionel dell art. 2 della

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Regolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato

Regolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato Regolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato Premessa Il Comune di Monte Urano riconosce, nelle numerose Associazioni e organismi di volontariato che senza fini di lucro operano

Dettagli

Regol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare

Regol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare Comune di Spoleto Direzione Politiche della Viabilità Regol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare Il Regolamento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare

Dettagli

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed il dato territorlale

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed il dato territorlale Scuola di Dottorato Il Codice dell Amministrazione Digitale: le origini Alberto Leoni Università IUAV di Venezia a.leoni1@stud.iuav.it 1. I Fondamenti Normativi: Scaletta di Intervento La Direttiva Europea

Dettagli

ORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

ORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l ORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO II Tribunale federale vigila sull'applicazione

Dettagli

Corso di Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani. Marta Berni AA. 2006-2007

Corso di Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani. Marta Berni AA. 2006-2007 Corso di Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani AA. 2006-2007 PIANO e PIANIFICAZIONE 3 Pianificazione È il Processo con il quale un individuo, una impresa, una istituzione, una collettività territoriale

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Il Patto sui diritti civili e politici

Il Patto sui diritti civili e politici Il Patto sui diritti civili e politici 1 L approvazione dei due Patti del 1966 Ris. 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966: Patto sui diritti civili e politici (vigore 23 marzo 1976) Patto sui diritti economici

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA - 1 - INDICE REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA 3 ART. 1 3 ART. 2 3 ART. 3 3 ART. 4 4 ART. 5 4 ART. 6 4 ART. 7 4 ART.8 4 ART. 9 4 ART.

Dettagli

PREMESSA. Per simulare la prova prevista dal concorso è poi proposta una batteria

PREMESSA. Per simulare la prova prevista dal concorso è poi proposta una batteria PREMESSA Frutto della quarantennale esperienza della Nissolino Editore e delle Edizioni Simone nei libri per concorsi, questo manuale costituisce una novità nel panorama editoriale. Il testo, infatti,

Dettagli

CITTÀ DI POTENZA. Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009. Potenza, novembre 2009.

CITTÀ DI POTENZA. Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009. Potenza, novembre 2009. CITTÀ DI POTENZA LINEE GUIDA PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI POTENZA FINANZIATE AI SENSI DELL ART. 208 D.Lgs. 285/92 e

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO. Accademia Forense Europea STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.)

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CONCETTO: L ORGANIZZAZIONE SI PONE COME OBIETTIVO LO STUDIO DELLE COMPOSIZIONI PIU CONVENIENTI DELLE FORZE PERSONALI, MATERIALI E IMMATERIALI OPERANTI NEL SISTEMA AZIENDALE.

Dettagli

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)

Dettagli

C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA

C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA Art. 1 ( Istituzione, scopi e finalità della commissione) 1. La realizzazione delle pari opportunità

Dettagli

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze) STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative

Dettagli

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Il diritto comunitario del lavoro. 27 gennaio 2004

Il diritto comunitario del lavoro. 27 gennaio 2004 Il diritto comunitario del lavoro 27 gennaio 2004 Di Seri 1 Nozione Con il termine diritto comunitario si fa riferimento al complesso normativo costituito dai trattati istitutivi delle tre Comunità Europee

Dettagli

C.C.V. BS REGOLAMENTO

C.C.V. BS REGOLAMENTO ALLEGATO PROVINCIA DI BRESCIA COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE C.C.V. BS REGOLAMENTO Art. 1 Costituzione Le Organizzazioni presenti sul territorio

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Comune di Nembro Progetti dematerializzazione del Comune di Bergamo 26/092011 Finalità e caratteristiche

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Premessa La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, in base alla Legge

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; 1. Che cosa si intende per gerarchia delle fonti? a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; c) La

Dettagli

C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A )

C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A ) C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A ) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ART. 208 DEL D.LGS. 285/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA). NORME PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l attività del Comitato Unico

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI CORATO (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli