D.P.R. 14 ottobre 1999, n Disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell Irap e dell Iva.

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1 Circolare Informativa n. 7/2000 Alle Società Consorziate Roma, 10 marzo 2000 Rif.: Oggetto: D.P.R. 14 ottobre 1999, n Disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell Irap e dell Iva. Sommario: 1. Premessa. 2. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione unificata annuale, ai fini delle imposte sui redditi e dell Irap. 2.1.Presentazione della dichiarazione Dichiarazione dei sostituti d imposta Liquidazione coatta e fallimento di società Dichiarazione annuale dell Iva. 3. Dichiarazione periodica Iva. 4. Adempimenti dei sostituti d imposta. 5. Cessione delle eccedenze Irpeg nell ambito del gruppo.6. Rimborsi e compensazioni delle eccedenze di crediti Iva nell ambito del gruppo. 1. Premessa. Il D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella G. U. del 17 febbraio 2000 (S. O. n. 39), ed entrato in vigore dal 3 marzo 2000, è composto da IV capi, suddivisi in 11 articoli, modificativi del D.P.R. n. 322/1998, ed ha ad oggetto le modificazioni dei termini di presentazione delle dichiarazioni in materia d imposte sui redditi, Iva ed

2 Irap (cfr. ns. circ. n. 4/1999), del D.P.R. n. 100/1998, in materia di semplificazione e di razionalizzazione di taluni adempimenti contabili in materia di Iva (cfr. ns. circ. n. 8/1998), ed infine del D.P.R. n. 445/1997, in materia di versamenti di ritenute alla fonte effettuati in misura superiore a quanto effettivamente dovuto e scomputati dai versamenti successivi, e di semplificazione degli adempimenti dei sostituti d imposta che nell anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed applicano le ritenute di acconto per un ammontare non significativo (non superiore a L ). Sono inoltre contenute nel provvedimento talune norme concernenti la cessione delle eccedenze Irpeg, i rimborsi e le compensazioni dei crediti Iva posti in essere nell ambito di un gruppo societario. La presente circolare esamina le disposizioni di maggior interesse per il nostro gruppo, in modo da offrire una sintesi delle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni dei redditi, dell Irap e dell Iva. Per gli aspetti generali del D.P.R. n. 322/1998 si rinvia alla nostra circolare n. 4/ Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni unificate annuali, ai fini delle imposte sui redditi e dell Irap. L art. 1, comma 1, del citato D.P.R. n. 542/1999 sostituisce l art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, in materia di redazione e sottoscrizione della dichiarazione unica in materia di imposte sui redditi e di Irap, disponendo che le predette dichiarazioni siano redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale entro il 15 febbraio di ciascun anno, e da utilizzare per i redditi ed il valore della produzione relativi all anno precedente ovvero, in caso di periodo d imposta non coincidente con l anno solare, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre dell anno precedente a quello di approvazione (cfr. ns. circ. inf. n.4/1999). Pertanto, in caso di esercizio non coincidente con l anno solare, occorrerà utilizzare i modelli 1999 o 2000 a seconda dei casi, come di seguito indicato alla fine del presente paragrafo. I modelli di dichiarazione dei sostituti d imposta (mod.770) e per l assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti (mod.730) devono essere approvati con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale entro il 31 ottobre dell anno precedente a quello in cui i predetti modelli devono essere utilizzati. 2

3 L art. 1, comma 2, del citato D.P.R. n. 542/1999 modifica i commi 1, 2, 3, 7, 9, introduce il comma 4-bis e sostituisce i commi 4 e 5 dell art. 2 del D.P.R. n. 322/1998. In particolare l art. 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 322/1998, nel testo risultante dopo le suddette modifiche, stabilisce che per le persone fisiche, le società semplici, le società di persone, le associazioni ed i soggetti equiparati, la presentazione della dichiarazione dei redditi sia effettuata tra il 1 maggio ed il 30 giugno di ciascun anno, e che la trasmissione in via telematica della dichiarazione, compresa quella unificata, avvenga entro il 31 ottobre di ciascun anno. L art. 2, comma 2, dello stesso D.P.R. prevede che i soggetti Irpeg, tenuti all approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall atto costitutivo, presentino la dichiarazione, compresa quella annuale, entro un mese dall approvazione del bilancio o del rendiconto o comunque dalla data entro la quale sarebbe scaduto il relativo termine. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, deve essere effettuata entro due mesi dall approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l approvazione. L art. 2, comma 3, sempre dello stesso decreto, stabilisce, in via residuale, che gli altri soggetti Irpeg presentino la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo d imposta, mentre la trasmissione della dichiarazione in via telematica deve avvenire entro sette mesi dalla fine del periodo d imposta. La lett. d) del comma 2 del decreto correttivo sostituisce, invece, l intero comma 4 dell art. 2 del citato D.P.R. n. 322/1998, comma che ora stabilisce che se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell Irap, compresa quella unificata, scade tra il 1 gennaio ed i 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione debba essere redatta, ai sensi dell art. 1, comma 1, su modelli approvati entro il 15 febbraio dell anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione. La lett. e) introduce nell art. 2 un comma 4-bis, con il quale si stabilisce che le disposizioni attinenti la trasmissione telematica delle dichiarazioni non hanno alcuna 3

4 rilevanza ai fini del versamento delle imposte, che deve essere effettuato negli ordinari termini di scadenza. La lett. f) sostituisce interamente il comma 5 dell art.2 del citato D.P.R. n. 322/1998, e stabilisce che i sostituti d imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1 gennaio ed il 31 maggio di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nell anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica si effettua nel mese di giugno. La lett. g) modifica il comma 7, dell art. 2, prolungando dai 30 ai 90 giorni successivi all ordinario termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione, il termine entro cui è possibile presentare validamente la dichiarazione, fatta salva l applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono comunque titolo per la riscossione. La lett. h) modifica il comma 9, stabilendo che, alla pari di quelli di presentazione, i termini di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d ufficio al primo giorno feriale successivo. Ciò premesso in dettaglio circa le singole modificazioni, si ritiene utile sintetizzare di seguito la normativa in tema di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell Irap, disciplina per la quale il Ministero delle finanze ha fornito i primi chiarimenti con i comunicati stampa del 31 gennaio e del 18 febbraio A tal fine, occorre distinguere, per i soggetti con esercizio non coincidente con l anno solare, tra: - soggetti il cui periodo di presentazione della dichiarazione, compresa quella unificata, è compreso dal 1 gennaio al 2 marzo 2000, per i quali l effettiva presentazione deve avvenire entro il 31 maggio 2000, utilizzando i modelli di dichiarazione Unico 99; - soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente al 3 marzo, per i quali la presentazione avviene entro i termini ordinari previsti (ad esempio entro un mese dall approvazione del bilancio), anche utilizzando i vecchi modelli Unico 99. Per i soggetti, invece, con esercizio coincidente con l anno solare, il termine di presentazione scade tra il 1 gennaio al 31 maggio 2000, e la presentazione della 4

5 dichiarazione deve avvenire entro il mese di maggio, utilizzando il modello unico La situazione che si configura è pertanto la seguente: termine di presentazione modello da utilizzare data effettiva presentazione - dal 1/1 al 2/3 Unico 99 entro il 31/5 (ad esempio,bilancio approvato il 15/12/1999, relativo all esercizio 1/7/ /7/1999); - dal 3/3 Unico 99 termini ordinari (ad esempio, bilancio approvato il 15/2/2000, relativo all esercizio 1/11/ /10/1999); - dal 1/1 al 31/5 Unico 2000 entro il 31/5 (ad esempio, bilancio approvato il 15/3/2000, relativo all esercizio 1/1/ /12/1999) Presentazione delle dichiarazioni. L art. 1, comma 3, del citato D.P.R. n. 542/1999 interviene sull art. 3, del D.P.R. n. 322/1998, che disciplina il regime di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e del Irap, modificando i commi 1 e 3, sostituendo i commi 2, 6, 8, 10, e, infine, aggiungendo i commi 2-bis, 2-ter, 7-bis e 7-ter. L art. 1, comma 3, lett. a), n.1, del citato decreto modifica l art.3, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, prevedendo l obbligo della dichiarazione unificata annuale, ai fini delle imposte sui redditi, Irap, Iva e dei sostituti d imposta (mod.770), per i soggetti che hanno effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di 20 soggetti (10 in più rispetto a quanto previsto originariamente). Per effetto dell art. 1, comma 3, lett. a), n. 2, del decreto correttivo l art. 3, comma 1, esclude dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale Iva delle società e degli enti che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell Iva di gruppo, ai sensi dell art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Tale procedura, com è noto, consente alla società controllante di presentare le dichiarazioni delle società controllate all Ufficio del proprio domicilio fiscale e di effettuare i versamenti all Ufficio stesso, per l ammontare complessivamente dovuto dalla controllante e dalle controllate, al netto delle eccedenze detraibili.le dichiarazioni devono comunque essere presentate 5

6 anche presso gli Uffici dove risulta il domicilio fiscale delle società controllate, rimanendo fermi per le stesse sia le responsabilità che gli altri obblighi di legge. Pertanto tali società ed enti devono presentare in via autonoma la dichiarazione Iva. Per quanto concerne le modalità di presentazione della dichiarazione all Amministrazione finanziaria, occorre preliminarmente ricordare che il D.Lgs. n. 241/97 ha introdotto la procedura di presentazione delle dichiarazioni in via telematica, effettuata da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione, a tal fine abilitati a seguito di presentazione di apposita istanza alla Direzione Regionale delle Entrate o all Ufficio competente a ricevere la dichiarazione, (art. 2, Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998). L art. 1, comma 3, lett. b) e c), del citato D.P.R. n. 542/1999 sostituisce interamente il comma 2, dell art. 3, del D.P.R. n. 322/1998, ed introduce i commi 2-bis e 2-ter, in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni per i gruppi societari. Il comma 2 dispone che la dichiarazione è presentata in via telematica, direttamente o tramite un incaricato, dalle società di capitali, di cui all art. 87, lett. a), del T.U.I.R., con capitale sociale superiore a L. 5 miliardi al termine del periodo d imposta conclusosi nell anno solare precedente a quello in cui dev essere effettuata la trasmissione telematica, ovvero dagli enti di cui all art. 87, lett. b) del T.U.I.R. con patrimonio netto superiore a L. 5 miliardi, sempre al termine del menzionato periodo d imposta. Il comma 2-bis stabilisce, per i gruppi con almeno una società o un ente con i requisiti indicati al comma precedente, che la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche privi dei requisiti richiesti. Per definire i rapporti tra la controllante e le società del gruppo, si richiama quanto previsto dall art. 43-ter, comma 4, D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale si considerano controllate le società di capitali che sono possedute da un altra società per una percentuale superiore al 50%. Il comma 2-ter prevede infine che la dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi dagli incaricati di cui ai commi 2 e 2- bis. Ad esempio, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati o fondiari o gli intermediari, che non rientrano tra società del gruppo ovvero tra le società o enti con capitale sociale o patrimonio superiore a L. 5 miliardi, possono trasmettere, con il proprio codice di autenticazione, la propria dichiarazione. 6

7 Tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica rientrano, com è noto, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, i CAF, le associazioni sindacali di categoria, i periti e gli esperti iscritti presso la Camera di Commercio per la categoria tributi (in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o titolo equipollente, o di diploma di ragioneria), oltre, ovviamente, le banche già convenzionate e le Poste Italiane S.p.A.. L art. 1, comma 3, lett. d), n. 1, del decreto correttivo ha invece modificato l art. 3, comma 3, lett. c), del citato D.P.R. n. 322/1998, comprendendo tra questi anche le associazioni nelle quali sono presenti prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico - linguistiche. La lett. e), modifica l art. 3, comma 6, del citato D.P.R. n. 322/1998 prevedendo per i soggetti che effettuano la trasmissione telematica l obbligo di rilasciare al contribuente o al sostituto una ricevuta dell avvenuta presentazione nonché copia della dichiarazione contenente l impegno a trasmettere in via telematica all Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. Per tutti gli altri soggetti non espressamente citati, la presentazione della dichiarazione in via telematica costituisce non un obbligo, ma una facoltà, che può essere esercitata esclusivamente tramite i soggetti abilitati appositamente incaricati; i soggetti che, invece, prestano assistenza fiscale, ma che non rientrano tra gli utenti del servizio telematico perché non abilitati o perché sprovvisti dei requisiti richiesti, non possono comunque avvalersi di terzi incaricati per la trasmissione delle dichiarazioni da loro predisposte e devono restituirle ai contribuenti, che provvederanno alla presentazione mediante consegna alla posta o alla banca su moduli compilati manualmente, ovvero ad altro intermediario abilitato. Le banche e gli uffici delle Poste Italiane S.p.A. trasmettono telematicamente all Amministrazione Finanziaria le dichiarazioni ricevute dai contribuenti, entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse (art. 3, comma 7, D.P.R. n. 322/98). Per le dichiarazioni trasmesse dai soggetti abilitati, ad eccezione delle banche e delle Poste Italiane S.p.A., l Amministrazione Finanziaria invia, a trasmissione completata, apposito messaggio di conferma per attestare l avvenuta ricezione. 7

8 La lett. f), del comma 3 del decreto correttivo introduce, sempre nell art. art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, i commi 7-bis e 7-ter, che prevedono termini perentori per tutti i soggetti che eseguono la trasmissione telematica. Il comma 7-bis, semprechè non sia diversamente disposto, stabilisce l obbligo, per tutti i soggetti abilitati, di trasmettere le dichiarazioni ricevute entro un mese dal termine previsto per la presentazione alle banche ed agli uffici postali. Ad esempio, per la trasformazione societaria, ex art. 11, del D.P.R. n. 600/1973, si deve provvedere entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, alla presentazione della dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l inizio del periodo d imposta e la data stessa. In questo caso la trasmissione della dichiarazione avviene entro cinque mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione. Il comma 7-ter prevede che, nel caso in cui il contribuente presenti con ritardo la dichiarazione agli intermediari, questi sono comunque tenuti ad effettuare la trasmissione telematica entro il termine previsto, se non ancora scaduto. Qualora la consegna avvenga in data successiva a tale termine, l intermediario è invece tenuto alla trasmissione telematica entro un mese dalla data di rilascio della ricevuta al contribuente. Ad esempio, una dichiarazione Unico - persone fisiche - presentata il 20 luglio 2000 sarà trasmessa entro il 31 ottobre, come la dichiarazione tempestivamente presentata entro il 30 giugno Qualora, invece, la dichiarazione Unico -persone fisiche- venga presentata all intermediario il 20 ottobre anziché il 30 giugno, oltre il termine ultimo di 90 giorni dalla scadenza (presentazione tardiva), il termine di trasmissione ad opera dell intermediario scadrà il 20 novembre Le lett. g) e h) sostituiscono, rispettivamente, i commi 8 e 10 del citato art. 3, del D.P.R. n. 322/1998, modificando le modalità con cui il contribuente deve provare l avvenuta presentazione della dichiarazione. In particolare, il comma 8 stabilisce che la dichiarazione si considera validamente presentata nel giorno in cui è stata consegnata all intermediario abilitato alla trasmissione telematica (banca, ufficio postale e gli soggetti abilitati). Il comma 10 afferma che la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta rilasciata da parte dei soggetti abilitati (banca, ufficio postale o uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica), ovvero, nel caso in cui sia presentata direttamente dal contribuente in via telematica, dalla comunicazione dell Amministrazione finanziaria attestante l avvenuto ricevimento della dichiarazione. Per le dichiarazioni presentate mediante spedizione dall estero la prova della presentazione è data dalla ricevuta della raccomandata. 8

9 E utile a questo punto rammentare che, in caso di tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati, le violazioni in materia di trasmissione telematica, previste dall art. 7-bis, del D.Lgs. n. 241/1997, comportano l irrogazione di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. Al riguardo la C.M. del 24 settembre 1999, n. 159/E ha chiarito che la sanzione non si applica nel caso in cui le dichiarazioni sono correttamente ritrasmesse entro cinque giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano i motivi dello scarto. Per completezza si segnala, infine, un altro caso di inapplicabilità delle sanzioni amministrative qualora il ritardo nella trasmissione sia dovuto a motivi tecnici legati ad obiettive difficoltà di connessione telematica o di messa a punto delle procedure informatiche, atteso che l inadempienza non è caratterizzata da dolo o colpa grave (Comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 21 ottobre 1999) Dichiarazioni dei sostituti d imposta. L art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 542/1999 modifica l art.4, del D.P.R. n. 322/1998, che disciplina il regime di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d imposta, sopprimendo il comma 5, sostituendo il comma 6, ed infine aggiungendo un comma 6-bis. La soppressione del comma 5 comporta, per i sostituti d imposta che hanno corrisposto compensi o emolumenti ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a cinquanta, l abolizione dell obbligo di presentare ad un ufficio postale la dichiarazione (mod. 770) su supporti magnetici (floppy), predisposti sulla base di programmi elettronici dall Amministrazione finanziaria. Il comma 6 stabilisce che le Amministrazioni dello Stato che corrispondono sotto qualsiasi forma compensi soggetti a ritenuta, devono comunicare i dati fiscali, contributivi ed assicurativi di tutti i percipienti, utilizzando l apposito modello 770, previsto per i sostituti d imposta. Il comma 6-bis prevede l obbligo per le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che erogano compensi soggetti a ritenuta, di comunicare all anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con successivo decreto ministeriale sono stabiliti i termini, le modalità ed il contenuto delle predette comunicazioni, previa intesa con le rispettive 9

10 Presidenze, che potranno prevedere l obbligo d indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti ed alle casse previdenziali Liquidazione coatta amministrativa e fallimento di società. L art. 1, comma 5, del citato D.P.R. n. 542/1999 modifica il comma 4, dell art.5, del D.P.R. n. 322/1998, che disciplina il regime delle dichiarazioni nei casi di liquidazione coatta amministrativa e fallimento delle società. In base a tale modifica le dichiarazioni sono presentate - anche se si tratta di imprese individuali - dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento o della liquidazione. Nel caso in cui le procedure concorsuali si protraggano oltre il periodo d imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione, le dichiarazioni relative alla residua frazione di detto periodo e quelle relative ad ogni periodo successivo si presentano, soltanto se vi è stato esercizio provvisorio (continuazione temporanea dell esercizio dell impresa), ai soli fini Irap. In assenza dell esercizio provvisorio, pertanto, il curatore ed il commissario liquidatore non saranno tenuti a presentare la dichiarazione Irap relativa alla frazione residua del periodo d imposta, né tantomeno le dichiarazioni intermedie Dichiarazioni annuali in materia di Iva. L art. 1, comma 6, lett. a), del citato D.P.R. n. 542/1999 modifica l art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, fissando, salvo quanto previsto in tema di dichiarazione unificata, al 31 maggio il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale dell Iva, mentre la trasmissione in via telematica da parte degli intermediari abilitati deve essere effettuata entro il mese di giugno.il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte delle banche ed uffici postali è fissato entro il mese di novembre (e non più settembre). L art. 1, comma 6, lett. b), del citato D.P.R. n. 542/1999, sostituisce l art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998, introducendo talune novità per la presentazione della dichiarazione Iva da parte dei curatori fallimentari o dei commissari liquidatori. In particolare, il comma 4 prevede che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, entro 10

11 quattro mesi dalla nomina, la dichiarazione relativa all imposta dovuta nell anno solare precedente a condizione che non siano ancora scaduti i relativi termini di presentazione. Pertanto qualora la nomina di curatori fallimentari e dei commissari liquidatori avvenga in prossimità della scadenza del normale termine di presentazione della dichiarazione, questi possono adempiervi entro quattro mesi dalla nomina. Conseguentemente, mentre secondo il regime previgente un curatore nominato il 15 aprile 2000 doveva rispettare gli ordinari termini di scadenza (31 maggio 2000), in base al regime attuale, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 15 agosto 2000 (quattro mesi dalla nomina). La dichiarazione per le operazioni registrate nell anno solare in cui ha inizio la procedura concorsuale dovrà invece essere presentata con le modalità ed entro i termini ordinari dai curatori o dai commissari liquidatori. Il comma 4, dell art. 8, del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce inoltre, per le operazioni registrate nella parte dell anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, l obbligo di presentare, entro quattro mesi dalla nomina, un apposita dichiarazione al competente ufficio Iva o delle entrate, ove istituito, ai fini dell eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Nel caso in cui il termine per la presentazione delle dichiarazioni da parte del curatore o del commissario liquidatore, da redigersi sui modelli approvati entro il 20 dicembre dell anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1 gennaio e il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione telematica da parte degli intermediari abilitati va effettuata entro il mese di giugno, mentre la trasmissione da parte delle banche e delle Poste Italiane S.p.A. va effettuata entro il mese di novembre. 3. La dichiarazione periodica Iva. L art. 2, del citato D.P.R. n. 542/1999 interviene sull art.1, del D.P.R. n. 100/1998, in materia di dichiarazioni e versamenti periodici ai fini dell Iva, ed in particolare 11

12 modifica i commi 1, 3, 4 e 5, sostituisce il comma 2 ed aggiunge i commi 2-bis e 2- ter. L art. 2, comma 1, lett. a), modifica il comma 1, dell art. 1, del citato D.P.R. n. 100/1998, stabilendo nel giorno 16 di ciascun mese il termine ultimo entro cui devono essere effettuate le liquidazioni periodiche Iva. L art. 2, comma 1, lett. b) sostituisce invece il comma 2 dell art. 1, introducendo con effetto dal periodo d imposta 1999 talune modifiche in tema di dichiarazione periodica Iva. In particolare: - nel modello di dichiarazione, da approvare con apposito decreto dirigenziale, devono essere indicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche; - la dichiarazione è presentata anche nel caso di eccedenza a credito; - sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica : o le persone fisiche che hanno realizzato nell anno precedente un volume d affari non superiore a L. 50 milioni; o i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva o dalla effettuazione delle liquidazioni periodiche, semprechè nel corso dello stesso anno non vengano effettuate operazioni per effetto delle quali tale esonero viene meno; o gli organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni. L art. 2, comma 2, introduce nell art.1, del citato D.P.R. n. 100/1998 i commi 2-bis e 2-ter, che contengono talune disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione riepilogativa. In particolare, il comma 2-bis stabilisce che il contribuente: - in caso di determinazione separata dell imposta in presenza di più attività, deve presentare una sola dichiarazione riepilogativa di ciascun periodo; - in caso di liquidazioni periodiche mensili e trimestrali, relative alle diverse attività esercitate, deve presentare una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate. Il comma 2-ter, prevede che il contribuente possa presentare la dichiarazione periodica, in banca o agli uffici postali o ad un intermediario abilitato alla trasmissione 12

13 telematica, entro l ultimo giorno del mese in cui si effettuano le liquidazioni periodiche. La trasmissione telematica da parte dei soggetti abilitati deve avvenire entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione. L art. 2, comma 3, modifica l art.1, comma 3, del citato D.P.R. n. 100/1998, stabilendo che la comunicazione all Ufficio Iva competente obbligatoria da parte dei contribuenti che affidano a terzi la tenuta della propria contabilità debba essere effettuata, nella prima dichiarazione annuale presentata nell anno successivo alla scelta operata. In precedenza, tale comunicazione doveva essere effettuata nella dichiarazione relativa all anno precedente. Com è noto, tali contribuenti possono fare riferimento ai fini del calcolo della differenza d imposta relativa al mese precedente all imposta esigibile del secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l attività, l opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. 4. Adempimenti dei sostituti d imposta. L art. 3, del citato D.P.R. n. 542/1999 introduce alcune modifiche al D.P.R. n. 445/1997, in materia di scomputo delle eccedenze di versamento fatte dal sostituto d imposta e di semplificazione degli adempimenti da parte di alcuni sostituti d imposta. In particolare, l art. 3, comma 1, lett. a), sostituisce il comma 1, art.1, del citato D.P.R. n. 445/1997, che stabiliva lo scomputo dai versamenti solo delle eccedenze di ritenute rientranti nelle medesime categorie di reddito, e prevede la possibilità, per il sostituto che abbia effettuato un versamento di ritenute superiore rispetto all imposta effettivamente dovuta, di scomputare l eccedenza dai successivi versamenti senza limiti in ordine alle categorie reddituali. L art. 3, comma 1, lett. b), sostituisce il comma 3 dell art. 1, che prevedeva la possibilità per il sostituto di scegliere tra il riporto e il rimborso dell intero ammontare delle eccedenze di versamento, ed introduce la presunzione che la scelta non risultante dalla dichiarazione s intende fatta per il riporto. L art. 3, comma 1, lett. c), sostituisce il comma 4 dell art. 1, che ora stabilisce che la parte di eccedenza riportata che non trovi capienza nelle ritenute da versare nel periodo d imposta successivo, o che non sia utilizzata in compensazione, ai sensi 13

14 dell art. 17, del D.lgs. n. 241/1997, diventa oggetto di una ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso. L art. 3, comma 2, riformula l art. 2, in materia di semplificazioni degli adempimenti di alcuni sostituti d imposta, prevedendo: - al comma 1, per i soggetti che erogano nell anno compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute d acconto per un importo complessivo non superiore a L. 2 milioni, la possibilità di versare in una unica scadenza, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, le ritenute distintamente operate. Prima di tale modifica i suddetti sostituti potevano effettuare i versamenti delle ritenute entro scadenze distinte a seconda del periodo dell anno in cui esse erano state operate. In particolare le scadenze erano le seguenti: a) entro il termine stabilito per il versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi, per le ritenute operate nei mesi da gennaio ad aprile; b) entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, per le ritenute operate nei mesi da maggio ad ottobre; c) entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, per le ritenute operate nei mesi di novembre e dicembre. - al comma 2, l esclusione dalla semplificazione e l assoggettamento al regime ordinario previsto dal D.P.R. n. 602/1973, a partire dalla prima scadenza utile per effettuare i versamenti, qualora nel corso del periodo d imposta non siano rispettati i limiti previsti dal comma 1 (compensi a non più di tre soggetti per un importo complessivo annuo non superiore a due milioni). 5. Cessione di eccedenze Irpeg nell ambito del gruppo. L art. 5 e l art. 11 del D.P.R. n. 542/1999 introducono talune modifiche semplificative in materia di cessione di eccedenze d imposta Irpeg tra società facenti parte dello stesso gruppo, disciplinate dall art. 43-ter, del D.P.R. n. 602/1973. L art. 5 consente, infatti, di utilizzare tali eccedenze non soltanto per diminuire l onere derivante dalle imposte dirette, ma eventualmente anche per compensarle, in base alle disposizioni dell art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, con qualsiasi versamento effettuato tramite il modello F24, anche diverso da quelli relativi alle imposte dirette. L utilizzo in compensazione può essere effettuato a partire dall inizio del periodo 14

15 d imposta successivo a quello con riferimento al quale l eccedenza si genera in capo al soggetto cedente. L art. 11, comma 1, lett. e), n.1, modifica il citato art.43-ter, comma 2, in base al quale la cessione delle eccedenze si considerava effettuata, nei confronti dell Amministrazione finanziaria, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergevano. La nuova disposizione prevede invece che la cessione dell eccedenza acquisti efficacia nei confronti dell Amministrazione a condizione che la società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. Il n. 2, dell art. 11, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 542/1999, abroga il comma 3, sempre del citato art. 43-ter, che consentiva ai cessionari di scomputare dai versamenti d imposta le eccedenze a partire dalla data di presentazione della dichiarazione da cui emergevano le eccedenze medesime. In tal modo è stabilita efficacia retroattiva alla cessione delle eccedenze a partire dal primo giorno del periodo d imposta in cui si presenta la dichiarazione da cui emergono le eccedenze medesime e non più dalla data di presentazione della dichiarazione in cui la cessione stessa è comunicata (cfr. D.M. 1 aprile istruzioni modello Unico 99). 6. Rimborsi e compensazioni delle eccedenze di crediti Iva nell ambito del gruppo. Le norme che disciplinano la procedura di liquidazione dell Iva di gruppo, sono, com è noto, contenute nel D. M. 13 dicembre 1979, che consente alle società controllanti di effettuare i versamenti periodici, nonché il conguaglio di fine anno, in base alla somma algebrica dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società facenti parte del gruppo. L art. 8, comma 1, del citato D.P.R. n. 542/1999 stabilisce che non sono ammessi alla compensazione di cui all art. 17, del D.lgs. n. 241/1997, i debiti ed i crediti relativi all Iva trasferiti dalle singole società del gruppo; viceversa, la compensazione è ammessa se i debiti ed i crediti risultano dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte delle società e degli enti controllanti. L art. 8, comma 2, prevede la possibilità di richiedere il rimborso infrannuale, di cui al comma 2, dell art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972, presentando un esemplare della 15

16 dichiarazione periodica (anche in copia) direttamente al competente Ufficio Iva entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; dichiarazione periodica che quindi sostituisce l istanza prevista del D.M. 23 luglio E previsto inoltre che i soggetti che intendono ottenere il rimborso delle eccedenze Iva in relazione a periodi inferiori all anno, possano avvalersi dell esonero dalla prestazione delle garanzie presentando, unitamente alla dichiarazione periodica, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 7, lett. c), dell art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 ( 1 ). I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica richiedono il rimborso presentando all ufficio competente entro lo stesso termine un esemplare del modello di dichiarazione periodica ovvero l apposita istanza prevista dal D.M. 23 luglio L art. 8, comma 3, stabilisce che, in luogo della richiesta di rimborso infrannuale, i contribuenti in possesso dei relativi requisiti possono effettuare, in alternativa alla richiesta di rimborso, la compensazione prevista dall art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, per l ammontare massimo corrispondente all eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, al fine di rendere immediato l utilizzo del credito Iva trimestrale vantato. Tale alternativa vale anche per le società controllanti che si avvalgono della procedura della liquidazione dell Iva di gruppo, prevista dall art. 73, del D.P.R. n. 633/1972. Per completezza si rammenta che, con riferimento ai gruppi, i presupposti richiesti dalla legge per potersi avvalere della procedura dei rimborsi infrannuali devono 1 L esonero delle idonee garanzie può avvenire, secondo quanto previsto dall art. 38-bis, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, quando concorrano le seguenti condizioni: a) che l attività sia esercitata dall impresa da almeno cinque anni; b) che non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l imposta dovuta o l eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o dell eccedenza di credito dichiarata, una differenza superiore: 1) al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 100 milioni; 2) al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 100 milioni ma non superano un miliardo; 3) all 1% degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni, se gli importi dichiarati superano un miliardo; c) che sia stata presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell art. 4, della L. n. 15/1968, attestante che: 1) il patrimonio netto non è diminuito rispetto all ultimo bilancio approvato, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti nell attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell ultimo bilancio approvato, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata; l attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; 2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi. 16

17 sussistere per ogni società che trasferisce il credito oggetto della richiesta di rimborso (cfr. R.M. del 20 dicembre 1989, n ). Distinti saluti. Il Direttore ( Avv.Sergio Dus) PM/sm/circ

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