DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 28 NOVEMBRE 2014 O G G E T T O

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1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 28 NOVEMBRE 2014 O G G E T T O LAVORO OCCASIONALE CON PAGAMENTO MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) APPROVAZIONE DISCIPLINARE. L anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 9,00 nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, sotto la Presidenza del Sindaco dott. Domenico NISI e con l intervento dei signori Assessori: - GENTILE Giovanni Marino - D ONGHIA Paolo - GENTILE FUSILLO Clementina Risultano assenti i sig. Plantone e Notarnicola Partecipa il Segretario Generale avv. Giuseppe S. ALEMANNO ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull oggetto sopraindicato. LA GIUNTA PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell art.49, comma 1, del D.Lgs , n.267, e ss.mm.ii, sono stati resi i seguenti pareri: - Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Socio-Culturale: - Favorevole. F.to: dott.ssa Conte - Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario: - Favorevole. F.to: rag. D Alena

2 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che con atto di G.C. n. 51 del 22/04/2011 al fine di promuovere azioni idonee ad offrire occasioni di impiego e di integrazione a soggetti versanti in situazioni di disagio fu deliberato di dare attuazione nei termini delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 276/2003, art. 70 all istituto del lavoro avente natura occasionale, con pagamento mediante buoni lavoro a personale da impiegarsi nell ambito dello svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, sociali, turistiche nonché lavori di emergenza e/o di prestazioni di solidarietà, giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, giardini, ecc ; CONSIDERATO che alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente nell ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 267/03 e successive modificazioni, relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o sociali e di lavori di emergenza o di solidarietà, nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali. Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o sociali e di lavori di emergenza e solidarietà, anche nei lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modifiche; CONSIDERATO, pertanto, che gli Enti Locali hanno la possibilità di erogare sostegni economici sotto forma di buoni lavoro (voucher) a fronte di prestazioni di lavoro accessorio nell ambito di tutti i settori di interesse dell Ente Locale; DATO atto che il sistema dei voucher per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, si applica a tutti i committenti, sia privati, sia famiglie, aziende, enti locali e committenti pubblici, nei confronti di qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), che presta saltuariamente ed occasionalmente le più diverse attività, come da nuove disposizioni di cui alla recente Legge 92/2012 sulla riforma del lavoro; VISTE le Circolari dell INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 e n. 49 del 29 marzo 2013 le quali forniscono le indicazioni e le modalità di applicazione sul corretto utilizzo dei buoni lavoro a seguito delle innovazioni apportate dalla sopra citata Legge n. 92/2012; VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 18 del 18 luglio 2012 che, a seguito delle novità introdotte dalla riforma del Lavoro approvata con le Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha dettato le prime indicazioni operative per gli enti locali che utilizzano forme di lavoro accessorio;

3 CONSIDERATO che l Amministrazione comunale potrà utilizzare tale strumento per dare delle opportunità a soggetti residenti nel Comune (a prescindere dalla cittadinanza), inoccupati e/o disoccupati con bassi livelli di reddito, previa presentazione da parte dei cittadini interessati, della relativa domanda di partecipazione alla selezione a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico; EVIDENZIATO che le difficili condizioni economico finanziarie in cui versa il Comune suggeriscono l opportunità di coniugare le forme di sostegno al reddito dei soggetti disoccupati e delle famiglie bisognose con interventi di incentivazione delle politiche del lavoro, sia per offrire a coloro che manifestano un disagio sociale una risposta più dignitosa del semplice contributo sia per contenere ed ottimizzare la spesa a carico del Comune; CONSIDERATO che l Ente in diversi periodi dell anno e per diverse attività ha l esigenza di lavoro straordinario che può essere coperto mediante il ricorso al lavoro occasionale; RITENUTO anche alla luce delle disposizioni normative di cui sopra, adottare un apposito disciplinare per l erogazione dei buoni lavoro (voucher) relativo a prestazioni lavorative di tipo occasionale da svolgersi a favore dell Ente e appositamente predisposto e riportato in allegato A al presente atto; VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 28 giugno 2012 n. 92 (c.d. Riforma del Lavoro); VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Settori ai sensi dell art. 49 del T.U. n. 267/2000; DELIBERA Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato, quale atto di indirizzo: 1. di approvare il disciplinare per l erogazione dei buoni lavoro (voucher) relativo a prestazioni di tipo occasionale riportato in allegato sub A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 2. di demandare ai Responsabili dei Settori che di volta in volta saranno interessati all utilizzazione dei voucher l individuazione di appositi progetti e la predisposizione degli stessi affinché si proceda all approvazione da parte della Giunta Comunale; 3. di demandare al Settore Socio-Culturale e al Servizio Gestione Risorse Umane e Demografici la predisposizione dell Avviso pubblico e l individuazione dei soggetti che beneficeranno dei voucher. 4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

4 Allegato A DISCIPLINARE PER L EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE 1. Fonti e definizioni La Legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) e la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del Lavoro) introducono importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio modificando l ambito di utilizzo di dette prestazioni lavorative; L articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003 estende anche agli Enti Locali la possibilità di usufruire di questo specifico strumento di lavoro attraverso il sistema di pagamento dei buoni lavoro (c.d. voucher ) nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno. Il Comune committente con l attivazione di prestazioni di lavoro accessorio non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato trattandosi dello svolgimento di attività o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale da parte del 'prestatore' del lavoro e cioè del soggetto in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento. Ai prestatori di lavoro spetterà la liquidazione di buoni lavoro (voucher) del valore determinato per il periodo considerato dal relativo Decreto Ministeriale ed attualmente pari a 10, comprendente la contribuzione INPS, l assicurazione INAIL, e un compenso all INPS per la gestione del servizio per un valore netto a favore del prestatore è di 7,50, salvo modifiche ed integrazioni future. Detti voucher saranno riscossi dal prestatore nelle forme convenute con il competente ufficio del Comune, fra quelle previste dalla vigente normativa di settore. 2. Finalità Il Comune, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), intende fornire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica, impegnando quindi i prestatori di lavoro in attività o mansioni il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso. 3. Attività ed ambito d'applicazione Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, il lavoro accessorio può essere prestato in favore del Comune in tutti i settori gestiti dall Ente, dando priorità al settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Vigilanza: per le seguenti tipologie di attività: 1) Patrimonio a) prestazioni rese in occasione di lavori di giardinaggio; verde pubblico e parchi; pulizia e manutenzione di edifici; strade; monumenti; b) prestazioni connesse all apertura e chiusura di sale, presidio edifici e simili; 2) Segnaletica stradale

5 a) Prestazioni rese in occasione di lavori di manutenzione ordinarie e straordinaria della segnaletica stradale; 3) Servizio di vigilanza a) Prestazioni di supporto agli agenti di P.M. nel servizio di vigilanza prestato presso gli istituti scolastici negli orari di ingresso e di uscita degli studenti; b) Prestazioni di supporto agli agenti di P.M. nel servizio di vigilanza prestato in occasioni di mercati, fiere, festività nazionali e locali, manifestazioni culturali, sportive e ricreative; 4) Servizio Pubblica Istruzione, Trasporto scolastico e Servizio Mensa Scolastica a) Prestazioni rese in occasione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche di proprietà dell Ente; b) Prestazioni rese in occasione di progetti formativi rivolti agli studenti frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune; c) Prestazioni rese in favore degli studenti per attività extrascolastiche programmate dall Ente in collaborazione con le direzioni scolastiche; d) Prestazioni rese nel servizio di trasporto scolastico per attività di autisti ed accompagnatori scuolabus; e) Prestazioni rese nel servizio di mensa scolastica come supporto agli istituti scolastici presso cui è svolto il servizio, ed agli uffici comunali; 5) Servizio Ambiente ed Ecologia a) Prestazioni rese per il potenziamento della raccolta differenziata e per la custodia e vigilanza delle isole ecologiche; b) Prestazioni rese per il monitoraggio del territorio in ordine a sversamento di rifiuti nell agro del Comune di Noci, al contrasto al fenomeno del randagismo; 6) Servizio Sport e Politiche Giovanili a) Prestazioni rese per il potenziamento della custodia e manutenzione delle strutture sportive, per la realizzazione di manifestazioni sportive e per elaborazione di banche dati inerenti le associazioni sportive; b) Prestazioni rese per lo svolgimento di iniziative a tematiche giovanili nonché al funzionamento della consulta delle Associazioni; 7) Servizi assistenziali, di prevenzione e riabilitazione, servizi agli anziani ed ufficio di piano di zona a) Prestazioni rese per il potenziamento delle attività svolte dall Ente nell ambito dei progetti gestiti nel Piano di Zona; b) Prestazioni rese per la gestione dei servizi rivolti alla prima infanzia; c) Prestazioni rese in progetti di conciliazione vita - lavoro; d) Prestazioni rese in progetti di gestione dei servizi in favore dei disabili; e) Prestazioni rese in progetti relativi a sevizi di supporto alla genitorialità, alla tutela dei minori, al contrasto alla violenza, ecc. f) Prestazioni rese in progetti di sostegno alle famiglie (disagio relazionale, abitativo,lavorativo, economico) g) Prestazioni rese in progetti di assistenza domiciliare socio-assistenziale per soggetti in difficoltà; h) Prestazioni rese in progetti rivolti ad anziani e non autosufficienti quali ad esempio: - aiuto per la cura della persona: igiene personale, compagnia, mobilizzazione, ecc.. - aiuto per il governo della casa: pulizia dell abitazione, preparazione pasti, spesa, ecc.. - aiuto per favorire la socializzazione attraverso il mantenimento ed il rafforzamento delle relazioni familiari e sociali

6 - disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi - prestazioni di tipo complementare svolte, a seconda delle tipologie, da figure professionali specifiche: - servizio di lavanderia e stireria, non effettuabile al domicilio - servizio pasti - servizio di podologia - servizio di barbiere/parrucchiere - pulizia straordinaria dell ambiente domestico da effettuarsi anche con l uso di macchinari - interventi di manutenzione dell ambiente domestico. i) Prestazioni rese in progetti rivolti ad assicurare e gestire i servizi di prossimità ed il Servizio Mensa; j) Prestazioni rese in progetti riguardanti le varie tematiche e problematiche sociali nel campo abitativo cittadino; 8) Servizi tributari e delle entrate patrimoniali a) Prestazioni rese in progetti per il potenziamento delle attività svolte dall Ente nell ambito delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali (oneri di urbanizzazione, concessioni in sanatoria, fitti attivi, usi civici ecc.) e di miglioramento dei servizi da rendere ai contribuenti; 9) Servizi rivolti allo sviluppo economico, al marketing ed alle politiche comunitarie a) Prestazioni rese in progetti per il potenziamento delle attività svolte dall Ente in favore delle attività produttive, commerciali ed industriali presenti sul territorio; b) Prestazioni rese in progetti per sviluppare e monitorare piani di Marketing Territoriale: analisi del contesto, individuazione di obiettivi, strategie e linee di azione e individuazione degli attori sociali attivi negli ambiti individuati; c) Prestazioni rese in progetti per il servizio di promozione, diffusione ed applicazione delle politiche adottate a livello di Unione Europea in ambito locale, provinciale e regionale con particolare attenzione a quelle che intervengono finanziariamente per dare impulso allo sviluppo economico del territorio; 10) Servizi di pianificazione territoriale, valorizzazione e fruizione di aree comunali a) Prestazioni rese in progetti per una migliore organizzazione dei dati urbani relativi alla pianificazione generale e attuativa, per la gestione documentale, per la manutenzione ed implementazione degli strumenti prodotti e per la gestione dello sportello informazioni urbanistiche; b) Prestazioni rese in progetti di valorizzazione di aree di proprietà comunale al fine di renderle fruibili alla collettività nocese. 4. Destinatari I) Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; studenti nei periodi di vacanza sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà

7 genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell industria e dell artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro. Per periodi di vacanza si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali): a) per vacanze natalizie il periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; b) per vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'angelo; c) per vacanze estive i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre; Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno. percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità; lavoratori in part-time i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati. II) I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa. Oltre ai requisiti di cui sopra, i medesimi soggetti dovranno avere residenza nel territorio del Comune senza distinzione quanto alla cittadinanza, ed avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), non superiore al valore di euro. Per i cittadini extracomunitari è necessario che siano dotati di regolare permesso di soggiorno. Il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è stabilito, per singolo percettore, in complessivi euro netti (6.740 lorde) per anno solare, detto limite è ridotto ad 3.000,00 netti, che corrispondono a euro lorde, per anno solare, per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito e con riferimento alla totalità di committenti, 5. Modalità di presentazione della domanda e di assegnazione delle attività da svolgere Il Comune provvederà all occorrenza, tramite Determina del competente Responsabile del Settore, su conforme direttiva della Giunta, ad individuare le attività rientranti fra le tipologie di cui al precedente art. 3, da svolgere tramite prestazioni di lavoro occasionale, specificando: -la tipologia di attività;

8 -la durata delle prestazioni; -il numero di ore/uomo giornaliere da effettuare che non potrà essere inferiore a 3 (tre); -il numero di prestatori da utilizzare. Contestualmente si provvederà ad affiggere apposito avviso all'albo on-line del Comune dandone adeguata pubblicizzazione tramite affissione anche nei locali/luoghi di pubblica frequenza, ove sono riportati: -gli elementi di cui al comma precedente, -il termine per la presentazione delle domande, -la data entro cui avrà inizio la prestazione, -il compenso, orario e/o complessivo, dell'intera prestazione. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, dovranno presentare domanda utilizzando il modulo fornito dagli uffici del competente Settore, unitamente alla dichiarazione ISEE ed ai documenti dimostranti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4. Tutta la documentazione dovrà pervenire all Ufficio Protocollo del Comune, con qualsiasi mezzo, comunque non oltre il termine fissato dall Avviso. Fra tutte le domande pervenute si formerà quindi una graduatoria, entro i successivi 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, secondo i punteggi attribuibili a ciascun richiedente come individuati nel successivo articolo. Nel caso che il numero di soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei prestatori individuati come necessari, è in facoltà del Comune di aumentare detto numero ad invarianza di spesa complessiva riducendo quindi il numero di ore per prestatore nel rispetto del numero minimo sopra indicato. Entro i successivi cinque giorni dallo scadere del precedente termine, il Responsabile del Settore/Servizio competente, adotterà apposito provvedimento di assegnazione del soggetto/i interessati, alla attività individuata determinando anche il numero di buoni lavoro a ciascuno di essi attribuiti, dando successiva comunicazione telefonicamente o in via telematica ai medesimi soggetti del giorno ed ora in cui presentarsi presso l Ufficio. 6. Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro Nel caso di pluralità di domande d'assegnazione dei buoni di lavoro, entro il termine stabilito nell'avviso, si provvederà ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti per ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle: Indicatore ISEE Punti assegnati Inferiore o pari a Euro 20 Da 7501 a Euro 10 Da a Euro 5 Numero di familiari a carico ai fini fiscali Punti assegnati Per ogni familiare a carico 5 Per ogni familiare disabile a carico 8 Tipologie di prestatori Punti assegnati Vedove/i o separate/i con figli a carico 5 Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili Punti assegnati Disoccupato e non percepente 10 Disoccupato e percepente 5 Durata della disoccupazione o della non occupazione Punti assegnati Oltre un anno 3

9 Inferiore ad un anno 0 (zero) A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che non siano mai stati Beneficiari di voucher e poi a coloro con un numero maggiore di familiari a carico. 7. Entità del compenso e finanziamenti Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da buoni lavoro voucher, del valore lordo di. 10,00, corrispondente ad un valore netto di 7,50 a favore del lavoratore. Tale buono singolo corrisponde ad un ora di lavoro, svolto nell ambito richiesto e con tempo limitato; Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta 30 giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di conformità, adottata dal competente Responsabile del Settore/Servizio. Ogni anno verranno stanziati nel bilancio del corrente esercizio specifici fondi che verranno utilizzati fino ad esaurimento. 8. Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale La prestazione di lavoro occasionale dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al prestatore dal Responsabile del competente Settore/Servizio e dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza. Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi. In caso di violazioni di dette regole da parte del prestatore, Il responsabile del Settore/Servizio competente può, dopo un primo richiamo scritto, procedere alla revoca della assegnazione dei buoni lavoro al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora prestato. 9. Entrata in vigore Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione che lo approva.

10 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue: IL SINDACO F.to: Nisi IL SEGRETARIO GENERALE F.to: Alemanno Il sottoscritto segretario su analoga attestazione del messo comunale attesta che il presente atto viene pubblicato in data odierna all Albo Pretorio on-line del Comune, consultabile sul sito istituzionale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal al Noci lì IL SEGRETARIO GENERALE F.to: Alemanno Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data prot. n. (art.125, 1 comma, del D.Lgs. n.267/00; è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/00; è divenuta esecutiva in data perchè decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell art.134, 3 comma, del D.Lgs. n.267/00. IL SEGRETARIO GENERALE F.to: Alemanno Si attesta che la presente è copia conforme all originale e si compone di n. fogli. Noci lì IL SEGRETARIO GENERALE

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