CONTRATTO QUADRO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE

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1 delle postazioni di lavoro per la Regione Lombardia e gli Enti del Sistema Regionale Prot. n. 3369/2015 del 27/05/2015 CONTRATTO QUADRO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE Pagina 1 di 34

2 INDICE ARTICOLO 1- NORME REGOLATRICI... 4 ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI... 5 ARTICOLO 3 - OGGETTO... 6 ARTICOLO 4 - DURATA DEL CONTRATTO QUADRO E DEI CONTRATTI DI FORNITURA... 8 ARTICOLO 5 - EROGAZIONE DELLA FORNITURA E RUOLO DI ARCA... 9 ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVI... 9 ARTICOLO 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE ARTICOLO 9 - PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E M.O.G ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E RESPONSABILITÀ SOCIALE ARTICOLO 11 - PENALI ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE ARTICOLO 14 - RECESSO ARTICOLO 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO ARTICOLO 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D AUTORE ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA ARTICOLO 20 - PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO QUADRO ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO ARTICOLO 24 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI ARTICOLO 25 - CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE ARTICOLO 26 - CLAUSOLA FINALE Pagina 2 di 31

3 CONTRATTO QUADRO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE TRA Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, (Palazzo Pirelli), CAP 20124, C.F. e P. IVA , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Ing. Manuela Brusoni (di seguito nominata, per brevità, anche solo ARCA ) E Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via G. Negri 1, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via G. Negri 1, in persona del Procuratore Speciale Dr. Marco Briasco, giusta poteri allo stesso conferiti con atto del 14/05/2015, dr.ssa Maria Chiara Bruno, notaio in Roma, repertorio n , raccolta n , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante BV Tech S.p.A., con sede legale in Milano, piazza Armando Diaz n. 6, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n , P.IVA , domiciliata ai fini del presente atto in Milano, piazza Armando Diaz n. 6, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Cinisello Balsamo, dott.ssa Simona Guadagno, repertorio n , raccolta n del 13/01/2015, registrato il 28/01/2015 (di seguito, per brevità, anche solo Fornitore ) PREMESSO CHE a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ; b) con Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, le funzioni di centrale di committenza di cui all articolo 33 del D.Lgs n. 163/2006 a favore dei soggetti indicati nell articolo 1, comma 455, della Legge n. 296/2006, sono svolte dall Azienda Regionale Centrale Acquisti istituita da Legge Regionale n. 12/2012; Pagina 3 di 31

4 c) le Amministrazioni e gli Enti del Sistema Regionale di seguito riportati, hanno conferito apposita delega, nei confronti di ARCA, per lo svolgimento di un finalizzato all affidamento, in loro favore, del servizio di gestione delle postazioni di lavoro e segnatamente: Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (ARPA) - atto del 28/03/2013, prot. n Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Éupolis) - atto del 22/03/2013 prot. N. RSF ; Finlombarda S.p.A. - atto del 25/03/2013, prot. n Giunta Regionale atto del 26/03/2013, prot. n. A Ed eventuali altre Amministrazioni/Enti del SIREG, autorizzati d ARCA, previo assenso del Fornitore. d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, ARCA ha espletato, per conto delle predette Amministrazioni ed Enti Contraenti, una gara a procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 05/04/2013 e sulla G.U.R.I. in data 08/04/2013, successivamente rettificato sulla G.U.U.E. in data 16/05/2013 e sulla G.U.R.I. in data 17/05/2013; e) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per l effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; f) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; g) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente documento, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa. Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1- Norme regolatrici 1) L esecuzione dei servizi oggetto del presente e dei singoli Contratti di fornitura è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime Pagina 4 di 31

5 premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del ; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006; (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni/Enti Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. Il presente definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli Contratti di fornitura; infatti esso rappresenta le condizioni generali dei Contratti di fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni/Enti Contraenti con il Fornitore nei quali verranno specificate le quantità della fornitura oggetto di ciascun Contratto di Fornitura. 2) Le clausole del e dei singoli Contratti di fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 3) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel e nei singoli Contratti di fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto Quadro e/o con i Contratti di fornitura, ARCA e/o le Amministrazioni/Enti Contraenti da un lato e il Fornitore dall altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. 4) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente sono: l Allegato A (Capitolato Tecnico e relative appendici), l Allegato B (Offerta tecnica), e l Allegato C (Offerta economica), l Allegato D (Riepilogo Dettaglio Prezzi), l Allegato E (Nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati), l Allegato F (Sottoscrizione clausole ex artt e 1342). Articolo 2 - Definizioni 1) Nell ambito del presente si intende per: a) Amministrazioni/Enti Contraenti: i soggetti che hanno delegato ARCA alla stipula del presente a seguito della procedura in premessa, nonché ARCA medesima, e che, pertanto utilizzano il presente nel periodo di sua validità ed efficacia mediante la stipula di Contratti di fornitura; b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all Allegato A ; c) Contratto di Fornitura: il contratto che dà attuazione al presente, stipulato dalla singola Amministrazione/Ente Contraente con il Fornitore, previa autorizzazione da parte di ARCA, Pagina 5 di 31

6 che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel medesimo e che impegnano il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto; d) : il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; e) Importo della Fornitura: l importo complessivo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura, IVA esclusa; f) Importo massimo contrattuale: l importo massimo del presente, pari all importo di aggiudicazione di Euro ,92, IVA esclusa; g) Postazione di Lavoro o PdL: l insieme delle apparecchiature da fornire ed oggetto dei servizi da erogare, intendendo ricompre sia le apparecchiature base che compongono le tipologie di postazioni di lavoro, sia i dispositivi di stampa aggiuntivi eventualmente richiesti dalle Amministrazioni/Enti Contraenti; h) Servizio: il servizio di gestione delle postazioni di lavoro per le Amministrazioni/Enti Contraenti, il tutto come specificato nel Capitolato Tecnico e nell Offerta Tecnica; i) NECA Negozio Elettronico Centrale Acquisti: è un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dalla Centrale Regionale Acquisti nel rispetto di quanto previsto dall art. 1, comma 452 della Legge n. 296/2006 e in forza degli artt. 77 e 253 c.12 D.Lgs. n. 163/2006, che sarà eventualmente utilizzato per il seguente ; 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del disponga diversamente. Articolo 3 - Oggetto 1) Con la stipula del presente, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni/Enti Contraenti alla prestazione del Servizio, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni/Enti Contraenti medesime e nei limiti dell Importo massimo contrattuale. 2) Il Fornitore è tenuto a: a) fornire in locazione operativa le seguenti Postazioni di Lavoro e i dispositivi di stampa, differenziate in base ai profili lavorativi così come definiti nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5.1, 5.3 e 5.4, e segnatamente: PdL per profili lavorativi stanziali (codice PdL.DESK); PdL per profili lavorativi mobili (codice PdL.LAP); PdL per profili lavorativi ad elevata mobilità (codice PdL.LAP.LIGHT); PdL per profili lavorativi con esigenze di calcolo (codice PdL.DESK.WIDE); Pacchetto SCRIVANIA (paragrafo 5.1 del CT ID 9); Pagina 6 di 31

7 Tablet STANDARD (TAB.ST); Tablet RUGGED (TAB.RUG); Stampante PERSONALE STANDARD (PRT.ST.PERS); Stampante SMALL GROUP STANDARD (PRT.ST.GRP); Stampante SMALL GROUP MULTIFUNZIONE (PRT.MF.GRP); Stampante DI GRUPPO A COLORI (PRT.COL.GRP); Stampante GRANDI FORMATI o PLOTTER (PRT.PLO); Scanner da tavolo (SCAN). b) Fornire i seguenti dispositivi accessori, se e nella misura richiesta dagli Enti Contraenti: Memory key USB 16G Memory key USB 32G Hard disk esterno 500 GB Hard disk esterno 1 TB Webcam esterna Alimentatore aggiuntivo per Laptop profilo mobile e per profilo ad elevata mobilità c) Erogare il servizio di interventi IMAC on site che verranno eventualmente richiesti da ciascuna Amministrazione/Ente Contraente, laddove sia stato superato il numero massimo annuo di tali interventi inclusi nella fornitura, al prezzo offerto. d) Fornire, laddove sia stato superato il numero massimo di toner annui inclusi nella fornitura, i toner aggiuntivi che verranno eventualmente richiesti da ciascuna Amministrazione/Ente Contraente ai prezzi offerti; e) fornire un insieme integrato di servizi volti alla gestione del parco PdL secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico; 3) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura, la singola Amministrazione/Ente Contraente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore un incremento o una riduzione delle prestazioni nei limiti di 1/5 (un quinto) del valore del Contratto di Fornitura, ai sensi dell art. 11 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, previa approvazione da parte di ARCA. 4) Le Postazioni di lavoro (apparecchiature che compongono le tipologie di PDL e i dispositivi di stampa) vengono fornite in locazione operativa ed è pertanto esclusa qualsiasi forma di finanziamento, in particolare il corrispettivo (canone) è stato determinato commisurando il relativo importo unicamente al godimento del bene oggetto della locazione. Al termine del periodo di durata della locazione operativa, l Amministrazione/Ente Contraente ha l onere di restituire ciascun bene locato e il Fornitore di ritirare, a propria cura e spese, i beni medesimi. Pagina 7 di 31

8 Tuttavia, fermo il c.d. ciclo di rinfresco tecnologico di cui al Capitolato Tecnico, l Amministrazione/Ente Contraente ha la facoltà, al termine del periodo di durata della locazione operativa, di esercitare l opzione di acquisto delle apparecchiature (PdL e apparecchiature aggiuntive), per un importo determinato secondo quanto stabilito nel paragrafo del Capitolato Tecnico. 5) Alla stipula di ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore deve acquisire le apparecchiature individuate nell Appendice A del Capitolato Tecnico attualmente nella disponibilità di ciascuna Amministrazione/Ente Contraente, ovvero le apparecchiature: i) di proprietà dell Amministrazione/Ente medesimo, ii) in noleggio o locazione operativa che l Amministrazione/Ente medesimo intende riscattare (in virtù dell esercizio di eventuali clausole di acquisto o riscatto presenti nei contratti in essere). La proprietà di dette apparecchiature, pertanto, è trasferita al Fornitore alla stipula del Contratto di Fornitura e ne deve corrispondere il relativo prezzo di cessione all Amministrazione/Ente Contraente, ovvero al fornitore uscente laddove successivamente concordato tra le parti; tali apparecchiature, tuttavia, dovranno essere sostituite dal Fornitore con apparecchiature aventi i requisiti minimi e migliorativi offerti, concordando con l Amministrazione/Ente i tempi e le modalità di sostituzione che dovrà in ogni caso avvenire entro il termine massimo concordato con ciascuna Amministrazione nel piano di sostituzione iniziale delle Pdl di cui al paragrafo del Capitolato Tecnico; sino a tale termine, dette apparecchiature resteranno in uso presso l Amministrazione/Ente, al fine di garantire la continuità delle attività. 6) La fornitura del Servizio dovrà necessariamente essere erogata secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nell Offerta Tecnica, oltre che nel presente documento. Articolo 4 - Durata del e dei Contratti di Fornitura 1) Il presente ha una durata di 72 (settantadue) mesi a decorrere dalla sottoscrizione; resta inteso che i termini di durata del si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito in anticipo l Importo massimo contrattuale. È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto Quadro. 2) Resta inteso che per durata del si intende il termine di utilizzo dello stesso e, quindi, di adesione mediante la stipula dei Contratti di fornitura da parte delle Amministrazioni/Enti Contraenti. 3) Ciascun Contratto di Fornitura stipulato da ciascuna Amministrazione/Ente Contraente con il Fornitore è efficace a decorrente dalla stipula ed ha durata pari alla durata residua del. 4) Con riferimento ai singoli Contratti di fornitura, l Amministrazione/Ente Contraente si riserva di chiedere servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento alle condizioni e limiti stabiliti nell art. 57, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 163/2006. Pagina 8 di 31

9 Articolo 5 - Erogazione della fornitura e ruolo di ARCA 1) A seguito della stipula del ciascuna Amministrazione/Ente Contraente con la stipula del Contratto di Fornitura Attuativo, richiederà la fornitura del Servizio, secondo le modalità stabilite nel presente atto e nei relativi Allegati. L emissione del Contratto di fornitura al Fornitore da parte dell Amministrazione/Ente deve avvenire previo parere positivo da parte di ARCA, cosi come eventuali incrementi e riduzioni dell Importo della fornitura. 2) ARCA, oltre a quanto riportato nel Capitolato Tecnico, ha la responsabilità della gestione e del monitoraggio del, nonché del governo e del controllo complessivo nell esecuzione dei Contratti di Fornitura, tutto come meglio precisato nel Capitolato Tecnico. Attraverso i flussi informativi previsti nel Capitolato Tecnico, ARCA, in particolare, gestisce il monitoraggio dell erosione dell Importo massimo contrattuale complessivo del presente. 3) Nel corso di esecuzione del, ARCA, anche avvalendosi di terzi da essa incaricati, potrà effettuare, a campione, apposite verifiche sul rispetto dei livelli di servizio richiesti ed attesi dal Fornitore l aggiudicatario; i costi delle verifiche suddette saranno a carico di ARCA. Le risultanze negative delle predette verifiche possono comportare, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, l applicazione di penali ovvero la risoluzione e il recesso, in caso di reiterati inadempimenti, dal. 4) Resta fermo che, anche ai sensi dell art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, sono in capo al Responsabile del Procedimento di ciascuna Amministrazione/Ente Contraente, in coordinamento con il Direttore dell esecuzione ove nominato, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, in ordine al singolo Contratto di Fornitura. Articolo 6 - Corrispettivi 1. I corrispettivi per le prestazioni contrattuali relative ai singoli Contratti di fornitura conclusi dal Fornitore con le Amministrazioni/Enti Contraenti sono stabiliti nell Allegato C (Offerta Economica), nonché meglio descritti nell Allegato D (Riepilogo Dettaglio Prezzi). Di seguito le voci di corrispettivo: a) canone trimestrale posticipato per ciascuna tipologia di PdL richiesta ed installata, comprensivo dei relativi Servizi di gestione; b) canone trimestrale posticipato per ciascuna tipologia di dispositivo di stampa richiesto ed installato, comprensivo dei relativi Servizi di gestione; c) corrispettivi a consumo, quali: importo degli eventuali interventi IMAC aggiuntivi richiesti, rispetto al numero annuale degli Pagina 9 di 31

10 interventi inclusi nel servizio di cui al paragrafo ID n. 4 del Capitolato Tecnico; importo degli eventuali toner aggiuntivi richiesti, rispetto alla quantità annuale dei toner inclusi nel servizio base di cui canone annuale, di cui al paragrafo del Capitolato Tecnico; importo per ciascuno dei dispositivi accessori eventualmente richiesti dall Amministrazione/Ente nel corso della durata contrattuale, di cui al paragrafo del Capitolato Tecnico; d) importo dell opzione di acquisto delle apparecchiature in locazione operativa, qualora l Amministrazione/Ente eserciti detta opzione al termine della durata contrattuale; e) (eventuale) canone per attività di sperimentazione di software open source, di cui al paragrafo ID 5 del Capitolato Tecnico. 2) I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono e devono intendersi comprensivi della prestazione del Servizio e quindi di tutte le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel presente atto e offerti in sede di gara, nonché di ogni attività necessaria per l esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal e sono dovuti e si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 3) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, ivi incluso quello relativo all adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti al Fornitore medesimo dall esecuzione del Servizio e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità. 4) Il prezzo di cessione delle apparecchiature nella disponibilità dell Amministrazione/Ente Contraente di cui al precedente articolo 3, comma 5, sono stabiliti nell appendice A al Capitolato Tecnico. 5) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall art. 115, D.Lgs. n. 163/2006. Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti 1) Con la sottoscrizione del presente, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (cfr.: Determinazione dell Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola Amministrazione Contraente/Ente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o Pagina 10 di 31

11 postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - il pagamento dei corrispettivi dell appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento; - il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all appalto; - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell appalto; - i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l obbligo di documentazione della spesa. 2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore: a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 7; b) si impegna a comunicare ad ARCA ed alle Amministrazioni/Enti Contraenti, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente; c) ha l obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l irricevibilità della medesima, il CIG della procedura; d) ha l obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche; e) ha l obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all appalto, un apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, pena la nullità assoluta del contratto medesimo; Pagina 11 di 31

12 f) ha l obbligo di dare immediata comunicazione ad ARCA ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano, la notizia dell inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente, oltre a determinare l applicazione delle sanzioni amministrative di cui all art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 3) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura, i corrispettivi sono così maturati: a. il canone PdL, in rate costanti trimestrali posticipate; b. il corrispettivo a consumo dei dispositivi accessori, a rendicontazione trimestrale; c. il corrispettivo a consumo degli interventi IMAC on site aggiuntivi e/o dei toner aggiuntivi, a rendicontazione annua, pertanto le relative fatture saranno emesse dal Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle Amministrazioni Contraenti entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità di cui ai successivi commi. 4) Unitamente a ciascuna fattura trasmessa alle Amministrazioni/Enti Contraenti dovrà essere allegato un prospetto informativo contenente almeno le seguenti informazioni: numero e tipologia di postazioni di lavoro fornitore in locazione operativa (numero e tipologia di PdL); numero e tipologia di dispositivi di stampa e scansione forniti in locazione operativa; numero dei dispositivi accessori richiesti e forniti; numero e tipologia di Interventi di manutenzione numero dei consumabili richiesti e forniti (laddove l Amministrazione/Ente eserciti l opzione di acquisto al termine di validità del Contratto Quadro e del relativo contratto di fornitura) l importo - calcolato secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico - e la tipologia/quantitativo delle apparecchiature oggetto di acquisto. 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all Amministrazione/Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell Ordinativo di Fornitura. Pagina 12 di 31

13 6) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare il pagamento delle fatture è stabilito ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE a 30 (trenta) giorni, fine mese data fattura. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti il dettaglio delle suddette spese. 7) Ai sensi dell art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell Amministrazione/Ente Contraente, mediante bonifico sui conti correnti bancari e postali, dedicati anche al presente affidamento: INTESTATARIO NUMERO CONTO CORRENTE PRESSO CODICE IBAN Banca Regionale Europea IT24H Banca Regionale Europea IT09S Intesa Sanpaolo S.p.A. IT32Q Telecom Italia Poste Italiane IT72E S.p.A Poste Italiane IT63T Monte Paschi Siena S.p.A. IT81N Intesa Sanpaolo S.p.A. IT19B Poste Italiane IT31J BV TECH S.p.A Monte Paschi Siena S.p.A. IT55R In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall Autorità di Vigilanza per il Contratto Quadro nonché il CIG dedicato inerente il singolo Contratto di Fornitura come meglio specificato nel precedente comma 1. 8) Ai sensi dell art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate ad ARCA in sede di stipula del presente, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. Ai fini del rispetto di quanto previsto nella citata Legge n. 136/2010, l Amministrazione/Ente Contraente richiederà le predette informazioni ad ARCA. 9) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 10) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel e nei Contratti di fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, ciascun Contratto di Fornitura e/o il si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, con lettera raccomandata A/R, da ARCA e/o dall Amministrazione/Ente Contraente, ai sensi del successivo articolo 13. Pagina 13 di 31

14 11) Le fatture relative al prezzo di cessione delle apparecchiature di cui al precedente articolo 6 comma 4, saranno emesse da ciascuna Amministrazione/Ente al termine della fase di subentro di cui al paragrafo del Capitolato Tecnico, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Contratto. 12) Ciascuna fattura relative al prezzo di cessione delle apparecchiature dovrà essere inviata a mezzo posta al seguente indirizzo del Fornitore: Milano, via G. Negri 1. 13) Il pagamento del prezzo in favore di ciascuna Amministrazione/Ente sarà effettuato dal Fornitore in un unica soluzione conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare per il pagamento delle fatture, che sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla data fine mese del ricevimento delle fatture. 14) Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell Amministrazione/Ente Contraente per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall Amministrazione/Ente Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. 15) È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell Amministrazione/Ente Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Quadro, nel rispetto dell art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l Amministrazione/Ente Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l eventuale compensazione dei crediti derivanti dall applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. 16) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall art. 118, commi 6 e 6bis del D.Lgs. n. 163/2006, dall art. 35 della Legge n. 248/2006, ovvero previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 Pagina 14 di 31

15 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso l Amministrazione/Ente Contraente si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell inesigibilità dei relativi crediti. 17) Relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, la relativa Amministrazione/Ente Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del e dei Contratti di fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010. Articolo 8 - Obbligazioni del Fornitore 1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto del presente e dei Contratti di fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente. 2) Il Fornitore garantisce l esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d arte, nel rispetto: - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto Quadro e dei Contratti attuativi, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARCA e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel e nei suoi Allegati, e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del medesimo. 3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del, a: prestare il Servizio oggetto del e dei Contratti di fornitura, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente e negli atti di gara; manlevare e tenere indenne ARCA e le Amministrazioni/Enti Contraenti dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del e dei Contratti di fornitura, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti Pagina 15 di 31

16 a consentire a ciascuna Amministrazione/Ente Contraente e ad ARCA di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente ; comunicare tempestivamente ad ARCA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell esecuzione del, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere ai locali delle Amministrazioni/Enti Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni/Enti Contraenti dovranno essere eseguite: senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni/Enti Contraenti definendo con la medesima le modalità ed i tempi di intervento; nella consapevolezza che i locali dell Amministrazione/Ente Contraente continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati; salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all attività lavorativa in atto. 6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall Amministrazione/Ente Contraente e/o da terzi autorizzati. 7) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di ARCA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Articolo 9 - Patto di integrità, Codice etico e M.O.G 1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR 30 gennaio 2014 n.10/1299 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n.6 - Lunedì 03 febbraio 2014), e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso esprime l impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione della presente Convenzione. 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione, presso l indirizzo internet (Sezione Amministrazione trasparente Disposizioni generali Atti generali), del Codice Etico adottato Pagina 16 di 31

17 da ARCA e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto ivi previsto. 3) ll Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione, presso l indirizzo internet (Sezione Amministrazione trasparente Disposizioni generali Atti generali), del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 adottato da ARCA S.p.A. e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n ) II Fornitore prende altresì atto che l inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima ARCA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all art del Codice Civile. 5) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARCA specialisti o altre persone fisiche per l espletamento di quanto previsto dal presente contratto, il Fornitore stesso si impegna, prima del loro impiego, a far sottoscrivere la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, del Codice etico di comportamento per il personale dipendente e collaboratori dell Azienda Regionale Centrale Acquisti e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna a rispettarne regole e prescrizioni e ad osservare comportamenti conformi a quanto ivi previsto. In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto dal comma precedente. Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e responsabilità sociale 1) Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso i propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi. 2) Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare, per l esecuzione delle attività contrattuali, personale che abbia padronanza della lingua italiana. 3) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 4) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del alla categoria e nelle località Pagina 17 di 31

18 di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 5) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del. 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto. 7) Il Fornitore dichiara che i servizi e i prodotti da fornire sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi standard ), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite; detti standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata tra i documenti necessari ai fini della stipula del presente ; peraltro, al fine di consentire il monitoraggio e le verifiche da parte di ARCA e dell Amministrazione/Ente Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della conformità agli standard, il Fornitore è tenuto a: - informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei Prodotti/servizi cui è richiesta la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d esecuzione dei singoli Contratti di fornitura; - fornire, se richiesta ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; - accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte da ARCA e dell Amministrazione/Ente Contraente, per quanto di rispettiva competenza, o da soggetti terzi da questi incaricati; - intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARCA e dell Amministrazione/Ente Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; - dimostrare, tramite appropriata documentazione da fornire su richiesta, che le clausole sono rispettate, e a documentare l esito delle eventuali azioni correttive effettuate. Pagina 18 di 31

19 Articolo 11 - Penali 1) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all Amministrazione/Ente Contraente o ad ARCA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali indicate nell Appendice B del Capitolato Tecnico. 2) Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l Amministrazione/Ente Contraente ed ARCA, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui al precedente comma 1 sino al momento in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. 3) Constatato l inadempimento e/o ritardo, ARCA o l Amministrazione/Ente Contraente comunicherà al Fornitore la contestazione e l applicazione delle penali; quest ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di ARCA o dell Amministrazione/Ente Contraente a giustificare l inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. 4) L Amministrazione/Ente Contraente e/o ARCA, per quanto di rispettiva competenza, potranno compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 12 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 5) L Amministrazione/Ente Contraente e/o ARCA, per quanto di rispettiva competenza, potranno applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell Importo massimo contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, l Amministrazione/Ente Contraente e/o ARCA potranno risolvere il presente e/o il Contratto di Fornitura. 6) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. Articolo 12 - Cauzione definitiva 1) Ai fini della stipula del presente, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA e delle Amministrazioni/Enti Contraenti, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite Pagina 19 di 31

20 nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ. nascenti dall esecuzione del e dei Contratti di fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l applicazione di penali, nei confronti di ARCA e delle Amministrazioni di Fornitura Contraenti e pertanto resta espressamente inteso che ARCA e le Amministrazioni di Fornitura Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11. 2) La garanzia opera nei confronti di ARCA a far data dalla sottoscrizione del e, nei confronti delle Amministrazioni di Fornitura Contraenti, a far data dalla sottoscrizione dei Contratti di fornitura. 3) La garanzia opera per tutta la durata del e dei Contratti di fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti di ARCA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta percento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all istituto garante, di un documento attestante l avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso da ARCA con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (eventuali certificati di regolare esecuzione) delle obbligazioni contrattuali emessi dalle Amministrazioni/Enti Contraenti. 4) In ogni caso il garante è liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARCA. 5) Qualora l ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARCA. 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ARCA dichiarerà risolto il, ai sensi del successivo articolo 13. Articolo 13 - Risoluzione 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente, ARCA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ.; qualora l inadempimento Pagina 20 di 31

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