La gestione contabile e fiscale delle associazioni di volontariato e onlus

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1 10 10 La gestione contabile e fiscale delle associazioni di volontariato e onlus QUADERNI Baldo Todaro La gestione contabile e fiscale delle associazioni di volontariato e onlus Cesvop

2 10 QUADERNI del CE.S.VO.P. Printed in Italy Copyright 2006 PittiGrafica s.a.s. Tecniche Editoriali Il quaderno è stato realizzato con il contributo del Comitato di Gestione per il Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Siciliana finanziato dalle Fondazioni - Compagnia di S. Paolo - Monte dei Paschi di Siena - Cariplo - Cassa Centrale di Risparmio Vitt. Em. II - Banco di Sicilia Quaderni monografici a cura di Vincenzo Borruso

3 10 QUADERNI del CE.S.VO.P. Baldo Todaro La gestione contabile e fiscale delle associazioni di volontariato e onlus BIANCA Cesvop

4 Sommario Pag. 107 Gli enti non commerciali» 107 Aspetti generali» 109 Aspetti contabili» 112 I libri obbligatori per il lavoro dipendente» 112 Il Codice Fiscale» 113 Le O.N.L.U.S.» 113 Caratteristiche» 114 Costituzione e cancellazione» 119 Regime giuridico delle attività» 121 Il reddito» 122 Le scritture contabili» 123 Il bilancio» 124 Le erogazioni liberali a favore delle Onlus» 132 De Tax sperimentale» 133 I titoli di solidarietà» 133 Raccolte pubbliche di fondi» 134 Le ritenute alla fonte» 134 Obblighi fiscali» 135 I.V.A. - Imposta sul Valore Aggiunto» 136 I.R.A.P. - Imposta Regionale sulle Attività Produttive» 137 Imposta di bollo» 137 Tasse di concessione governativa» 137 Imposta di Registro» 138 Imposta sulle successioni» 138 Imposta sulle donazioni» 138 Imposta sull incremento di valore degli immobili (INVIM)» 139 Imposta sugli intrattenimenti» 141 S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori)» 142 E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo)» 142 Lotterie - Tombole - Pesche di beneficenza» 145 Imposta Comunale sugli Immobili 5 Pag. 145 L Agenzia Nazionale per le Onlus» 147 Le associazioni di volontariato Legge n. 266/91» 148 Le scritture contabili» 155 Il bilancio» 157 La funzione di controllo» 158 Il registro inventario» 159 Le convenzioni con Enti pubblici» 161 Le agevolazioni fiscali specifiche» 161 Le erogazioni liberali a favore dell Associazione» 161 L imposta di bollo» 161 L imposta di registro» 162 IRES - Imposta sul reddito delle società» 163 L imposta sulle donazioni e successioni» 163 L imposta comunale sulla pubblicità» 164 L imposta comunale servizio affissioni» 164 Pedaggi autostradali» 165 Beni di proprietà dello Stato» 165 Beni di proprietà degli Enti Locali» 165 Ulteriori benefici della L.R. N. 22/94» 165 I contributi regionali» 167 L I.R.A.P. - Imposta Regionale per le Attività Produttive» 167 Le agevolazioni sulle tariffe postali» 169 IVA - L imposta sul Valore Aggiunto» 171 Le quote associative ed i contributi dei Soci» 172 I rimborsi spese ai volontari» 174 Le prestazioni di lavoro» 178 Le prestazioni di lavoro autonomo da parte dei professionisti e degli artisti» 179 L obbligo di assicurazione» 180 Il cambio della Sede sociale» 181 I finanziamenti alle Associazioni - Il Fund Raising» 185 Il Bilancio sociale» 189 Modulistica 6

5 Gli enti non commerciali Aspetti generali. Il codice civile distingue gli enti commerciali da quelli non commerciali. I primi hanno come obiettivo l utile da conseguire per remunerare i soci per il capitale investito, i secondi non hanno tale obiettivo in quanto la loro attività generalmente consiste nell offerta di servizi gratuiti a favore della collettività genericamente intesa o di talune categorie di persone. Questi enti possono svolgere anche attività commerciale ma questa non deve essere prevalente rispetto all attività complessiva istituzionale. Ciò indipendentemente dalle caratteristiche dell assenza del fine di lucro, dalla destinazione dei risultati economici dell attività o dalla natura pubblica o privata dell ente. Gli enti non commerciali (comunemente chiamati non profit) possono a fine anno avere un utile ma questo non può in alcun modo diretto od indiretto essere distribuito ai soci. In genere si preferisce chiamare avanzo di gestione o risultato positivo dell esercizio la differenza positiva tra le entrate e le uscite del conto economico. Tra gli enti non commerciali sono comprese le Associazioni di volontariato e le ONLUS. Ai fini delle imposte dirette il T.U.I.R. - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), come modificato dal D. Lgs. N. 344/2003, all art. 73 stabilisce che gli enti privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale sono soggetti passivi IRES. L art. 143 stabilisce che il reddito dell ente non commerciale è costituito dalla somma dei redditi fondiario, di capitale, d impresa e diversi. Non creano reddito in quanto non sono considerate commerciali le prestazioni di servizi che non rientrano nell art c.c. purchè rientranti nelle finalità istituzionali. Rientrano nell art c.c. le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, le attività intermediarie nella circolazione dei beni, le attività bancarie ed assicurative, le attività di trasporto e tutte le attività ausiliarie a quelle elencate. L art. 150 stabilisce che per le Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Non creano reddito anche le entrate realizzate attraverso raccolte pubbliche occasionali effettuate nel corso di manifestazioni organizzate per celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Va ricordato che l art. 8 del D.Lgs. 460/97 (Onlus) stabilisce che entro il 30 aprile dell anno successivo devono essere redatti e conservati i rendiconti (entrate e spese) di ciascuna di queste iniziative effettuate. Non creano reddito neanche le somme corrisposte da enti pubblici a fronte di servizi svolti secondo i fini istituzionali per mezzo di convenzioni. Per quanto riguarda l I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) - di cui era stata prevista la cancellazione - essa è dovuta nel caso in cui vi siano dipendenti, collaborazioni occasionali o a progetto. L IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) si applica sulle cessioni di beni o servizi nell esercizio di imprese o arti e professioni. Quindi presupposto impositivo per un ente 7 8

6 non commerciale è l effettuazione di una attività commerciale. Ma per effetto dell art. 111 del T.U.I.R., esclusivamente per le Associazioni di promozione sociale, non si considerano attività commerciali e quindi non rientrano nel campo dell IVA le cessioni di beni e servizi fatte ai soci ed ai loro familiari conviventi. Non rientrano nel campo dell IVA, in quanto considerate attività commerciali analogamente a quanto avviene per le imposte dirette, le raccolte pubbliche di fondi, la somministrazione di bevande ed alimenti ai soci o ai partecipanti alle manifestazioni pubbliche organizzate, l organizzazione di viaggi e soggiorni per i propri soci dietro pagamento di un corrispettivo. Anche in questo caso l esclusione dal campo IVA prevista dall art. 109 del T.U.I.R. è subordinata alla tenuta di distinta contabilità e rendicontazione. Aspetti contabili. Un ente non commerciale ha l obbligo di tenuta della contabilità (art. 13 e 20 del DPR n. 600/73) ma non vi sono regole specifiche per le scritture contabili. Per gli aspetti tecnici si fa quindi riferimento alle regole valide per le imprese e società. A seconda del tipo di attività e della complessità delle registrazioni contabili occorre adoperare i libri contabili idonei. Fondamentalmente il libro giornale e quello degli inventari che consentono a fine anno la redazione del bilancio che non è altro se non la rappresentazione sintetica delle rilevazioni contabili. A seconda dei casi devono quindi essere tenute: le scritture contabili ai fini delle imposte dirette (art. 20 DPR n. 600/73), il libro giornale ed il libro degli inventari (art c.c.), registro IVA, magazzino, beni ammortizzabili e tutti i libri sociali (art DPR n. 600/73). In dettaglio: - Art. 14) tenuta delle scritture contabili rappresentate da libro giornale, libro degli inventari, registri ai fini IVA, scritture ausiliarie patrimoniali, scritture ausiliarie di magazzino. - Art.15) Redazione entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria distinguendo l attività istituzionale da quelle connesse. - Art.16) Registro dei beni (cespiti) ammortizzabili nel quale sono elencati tutti i beni mobili ed immobili posseduti e le quote di ammortamento annuali. - Art. 18) Contabilità semplificata per le associazioni che hanno un volume di entrate inferiori ad euro ,11 per l attività di servizi oppure inferiore a ,90 per l attività di cessione di beni relativamente alle attività commerciali. Per la contabilità semplificata non vi è l obbligo della tenuta del libro giornale, inventari, bilancio, registro dei beni ammortizzabili, scritture ausiliarie. Per gli enti che superano i limiti di cui sopra sono obbligatori anche il registro dei beni ammortizzabili, le scritture di magazzino, i libri IVA. Il richiamo all applicabilità degli artt è valido esclusivamente per l attività commerciale eventualmente svolta dagli enti. Il libro giornale (art c.c.) deve indicare giorno per giorno le operazioni effettuate. Le scritture non devono avere spazi in bianco o cancellature. Il libro giornale va bollato e numerato prima dell uso. La forma del giornale dipende dal numero delle registrazioni che dovrà contenere e dal metodo contabile adoperato (partita semplice, doppia, all americana, meccanografico, ecc). Il libro inventario per le imprese è previsto dall art c.c. ed anch esso va bollato e numerato prima dell uso. In esso vengono raccolti i bilanci di fine eserci- 9 10

7 zio e l elenco dei beni esistenti. Il registro dei beni ammortizzabili riguarda i beni (mobili ed immobili) che vengono utilizzati per più anni e sono assoggettati alla procedura di ammortamento, cioè la diminuzione del loro valore patrimoniale in relazione al deperimento degli stessi per l uso protratto nel tempo. Nel registro vanno annotate, per categorie di beni mobili omogenee (macchine da ufficio, arredamento, macchine elettroniche, beni inferiori ad euro 516,46, ecc. la data di acquisto, il costo, il coefficiente di ammortamento praticato, la quota di ammortamento, il valore all atto della dismissione. Per i beni immobili, che vanno indicati singolarmente, va anche indicata la eventuale rivalutazione del valore o la svalutazione. Sono previsti vari modi di procedere all am-mortamento. L ammortamento ordinario viene effettuato in base alle tabelle ministeriali, quello integrale riguarda esclusivamente le attrezzature minute ed i beni di costo unitario inferiori ad euro 516,46, l ammortamento accelerato può essere effettuato in ragione di una più intenso uso del bene rispetto a quello normale. L ammortamen-to può anche essere ridotto rispetto a quello ordinario. Per il primo anno si può procedere ad un ammortamento del 50 % del costo. Le scritture di magazzino riguardano gli enti non commerciali che hanno un volume di entrate superiori a ,99 euro annui ed un valore di rimanenze a fine anno superiore ad euro ,80. L obbligo di redigere il bilancio consuntivo riguarda le associazioni che tengono la contabilità ordinaria. Un regime speciale è previsto per le Associazioni senza fine di lucro che abbiano ricavi da attività commerciali non superiori ad euro ,00 le quali sono esonerate dalla tenuta della contabilità, dall emissione di ricevute e scontrini fiscali. 11 Per l attività di raccolta pubblica di fondi va predisposto un apposito rendiconto, che può essere contenuto all interno del rendiconto generale annuale, accompagnato da una relazione illustrativa. I libri obbligatori per il lavoro dipendente. Gli enti non commerciali che assumono dipendenti devono tenere i libri paga e matricola, che sono libri obbligatori sia ai fini previdenziali che fiscali. Prima di essere adoperati devono essere numerati e vidimati dall INAIL. Per gli anni successivi non è necessaria la vidimazione. Nel libro devono essere indicati, per ciascun dipendente: - generalità - qualifica - data di assunzione e licenziamento - ammontare della retribuzione - numero familiari a carico ai fini delle detrazioni fiscali - ammontare delle altre detrazioni fiscali Il libro matricola va tenuto nel luogo dove si presta il lavoro. Il libro paga deve anch esso essere numerato e vidimato dall INAIL all atto della sua istituzione. Nel libro paga vanno registrati tutti gli elementi della retribuzione per ciascun periodo di erogazione. Il Codice Fiscale. L ente non commerciale deve possedere il codice fiscale, che va richiesto su apposito modello all Agenzia delle Entrate competente per territorio. Il codice fiscale è indispensabile per acquistare beni con fattura, per stipulare contratti, erogare stipendi o compensi a terzi, per versare le ritenute fiscali, per fare le dichiarazioni fiscali quali sostituti di imposta. 12

8 Le O.N.L.U.S. Caratteristiche Fra gli enti non commerciali sono comprese le O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) disciplinate dal D.Lgs. n. 460/97. Le Onlus (il cui status deriva dai benefici strettamente fiscali previsti) perseguono fini di solidarietà sociale e quindi svolgono attività di cessione di beni o prestazioni di servizi in settori di interesse collettivo. Vi sono settori per i quali le finalità di solidarietà sono riferibili alle condizioni dei destinatari (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell arte, tutela dei diritti civili) e quindi l attività è rivolta a favore di categorie di soggetti in condizione di obiettivo disagio per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizione di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazione di devianza o disadattati, profughi, immigrati non abbienti). Vi sono altresì settori per i quali si prescinde dalle condizioni dei beneficiari per le caratteristiche specifiche dell attività da svolgere (assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza, ecc.) Le finalità di solidarietà sociale si intendono comunque realizzate anche se tra i beneficiari delle attività sociali vi sono i soci, loro parenti, dipendenti e collaboratori della Onlus purchè si trovino nelle condizioni di svantaggio previste. Le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, senza una specifica organizzazione e verso pagamenti di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione non sono considerate attività commerciali e quindi sono esenti da IRES. Sono esenti da IRES anche i contributi corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività che, pur avendo caratteristiche di attività commerciale, hanno finalità sociali coerenti con i fini istituzionali degli enti stessi e sono svolte in base a convenzioni. La finalità sociale dell attività si riscontra nella coerenza con le competenze istituzionali degli enti pubblici che operano nei settori sociali e sanitari. I benefici fiscali previsti in loro favore derivano dall esercizio delle attività elencate nel Decreto Legislativo e considerate socialmente importanti. Naturalmente a fronte dei benefici fiscali previsti vi sono divieti e sanzioni specifiche. Costituzione e cancellazione. Ai sensi del D.Lgs n. 460/97 entro 30 giorni dalla costituzione le Onlus devono trasmettere alla Direzione Regionale delle Entrate il modello approvato con decreto ministeriale 19/1/1998 allegandovi (come previsto dal D.M. 266/2003) una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante nella quale vengono attestate le attività statutarie ed il possesso dei requisiti previsti dall art. 10 del D.Lgs n. 460/97 e cioè: - l esercizio dell attività in uno o più dei settori elencati; - l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; - il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle connesse; 13 14

9 - il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi digestione; - l obbligo di impiegare tali utili od avanzi per lo svolgimento dell attività istituzionale; - l obbligo di devolvere il patrimonio dell associazione, in caso di scioglimento, ad altra Onlus od a fini di pubblica utilità; - l obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale; - disciplina delle modalità associative tali da escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e da consentire il diritto al voto; - l uso dell acronimo Onlus o dell intera locuzione nella denominazione ed in ogni forma di comunicazione pubblica. La dichiarazione va redatta secondo il modello approvato con decreto del 29/12/2003 che ha regolamentato con ritardo tutta la procedura dell iscrizione e costituisce parte integrante del modello di comunicazione. La sua assenza determina la non iscrivibilità dell organizzazione. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa copia dell atto costitutivo e dello statuto associativo, a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata in duplice copia alla Direzione Regionale Entrate. A seguito dell invio del modello e della documentazione di cui sopra la Direzione Regionale delle Entrate, verificata la regolarità della stessa e la sussistenza dei requisiti, iscrive la Onlus nell anagrafe nazionale tenuta presso il Ministero delle Finanze dandone comunicazione entro 40 giorni. Nel caso in cui si ritenesse di acquisire ulteriori elementi di valutazione, possono essere richiesti chiarimenti cui rispondere entro 30 giorni e la decisione deve pervenire entro i successivi 20 giorni. Nel caso in cui la notifica dell avvenuta iscrizione o del diniego non pervenisse nel termine l associazione si intende iscritta all anagrafe. Da questa procedura si evince che è l iscrizione ad avere effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali e non più la comunicazione come avveniva prima e, nel caso in cui la comunicazione sia stata fatta entro i termini, gli effetti dell iscrizione retroagiscono alla data di registrazione dell atto costitutivo (nel caso di scrittura privata registrata) od alla data dell atto di costituzione (se nella forma di atto pubblico). Se invece la comunicazione è stata fatta oltre il termine dei 30 giorni dalla costituzione gli effetti decorrono dalla data della comunicazione. Successivamente dovranno essere comunicate le variazioni intervenute nella composizione delle cariche o della sede sociale. Per le Onlus costituite prima dell emissione del decreto del 29/12/2003 e quindi iscritte nel registro per effetto della semplice comunicazione, al fine di eliminare gli abusi nel frattempo evidenziatisi sull uso dei vantaggi fiscali da parte di enti ed associazioni le cui caratteristiche obiettive difficilmente possono essere riconducibili alle Onlus (bande musicali, pro-loco, società sportive, circoli ricreativi di varia natura ecc.) la circolare n. 14/E del 26/2/2003 ed ancor più la recente circolare n. 22/E del 16/5/2005 ha disposto che gli uffici delle imposte provvedano a controlli formali e sostanziali presso le Onlus al fine di accertare l eventuale insussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 460/97. Ai fini del controllo le Direzioni Regionali delle Entrate possono invitare le Onlus a trasmettere entro 30 giorni lo statuto e l atto costitutivo o altri documenti ritenuti necessari per il controllo. Nella lettera di richiesta è prevista un autodichiarazione da parte del legale rappresentante di essere incorso in errore nel definire l associazione una Onlus e pertanto ne chiede la cancellazione dall anagrafe. In mancanza della richiesta di cancellazione, l agenzia 15 16

10 delle entrate, nel caso in cui riscontri la mancanza dei requisiti, chiede il parere dell Agenzia nazionale per le Onlus ed in caso di conferma emette il provvedimento formale di cancellazione, notificandolo al legale rappresentante con le motivazioni. Avverso il provvedimento di cancellazione va presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale la cui competenza deriva dalla natura esclusivamente fiscale della categoria delle Onlus (circolare n. 22/E del 16/5/2005). La comunicazione dell avvenuta cancellazione viene inviata anche all ufficio delle imposte competente per l effettuazione dei controlli e l applicazione delle relative sanzioni. Ricordiamo, in particolare, quella prevista dall art. 28 del D. Lgs. n. 460/97 e cioè l uso illecito della denominazione di Onlus. Il mancato ricorso avverso al provvedimento di cancellazione impedisce il ricorso avverso agli atti di accertamento effettuati dall Agenzia delle Entrate per il recupero di eventuali tributi illegittimamente non versati dagli interessati. Se la cancellazione è dovuta al venir meno di uno o più dei requisiti previsti la Onlus decade dalle agevolazioni fruite dalla data in cui sono venuti meno i requisiti stessi. Se invece la cancellazione è dovuta alla mancanza anche di un solo requisito fin dal momento dell iscrizione gli effetti decorrono dalle stesse date sopra indicate a proposito della decorrenza degli effetti dell iscrizione. Assume particolare rilievo la eventuale iscrizione o cancellazione dall anagrafe delle Onlus delle articolazioni periferiche di una associazione nazionale. Se le sezioni locali sono legate alla struttura centrale da un rapporto organico e conseguentemente non hanno piena autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, le stesse non possono essere iscritte autonomamente all anagrafe in quanto vi è iscritta la struttura nazionale. Sono Onlus di diritto le Associazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla legge n. 266/91 (in Sicilia esiste anche il registro regionale delle OO.VV. di Protezione Civile), le O.N.G. (Organizzazioni Non Governative), le Cooperative sociali. Le Onlus di diritto non devono inviare alcuna comunicazione all Agenzia regionale delle entrate perché non possono essere iscritte all anagrafe nazionale. Per loro la qualificazione di Onlus si ottiene solo al momento dell iscrizione nel registro regionale della legge n. 266/91. Possono essere Onlus anche le Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383/2000. È da tenere presente che l uso illecito della denominazione Onlus comporta l irrogazione da parte degli uffici fiscali della sanzione da 309,87 a 3.098,74 euro a carico del Presidente e dei membri degli organi di amministrazione. L assenza dei requisiti di legge, le violazioni del divieto di svolgere attività diverse da quelle previste o del divieto di distribuzione anche indiretta di utili comporta la sanzione da 1.032,91 a 6.197,48 euro. Il mancato invio delle comunicazioni previste per l anagrafe Onlus comporta una sanzione da 103,29 a 1.032,91 euro. Le sanzioni sono irrogate dal competente Ufficio delle entrate (art.54, comma 1-2 del DPR n. 600/73). I rappresentanti legali ed i componenti gli organi di amministrazione delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici del D. Lgs. n. 460/97 o che hanno consentito a terzi di fruirne, sono obbligati in solido, anche con i terzi, per le sanzioni e relativi interessi. La Onlus può essere cancellata dall anagrafe generale con apposito provvedimento dell Agenzia Regionale delle Entrate a seguito di accertamenti compiuti che abbiano evidenziato mancanza dei requisiti. L atto di cancellazione è impugnabile presso la Commissione Tributaria Provinciale. L eventuale perdita della qualifica di Onlus comporta 17 18

11 la perdita di tutte le agevolazioni godute dall inizio del periodo d imposta, l obbligo di istituire le scritture contabili ed il calcolo di tutte le imposte dovute sulla gestione commerciale in conseguenza della retrocessione della Onlus a ente economico. La circolare ministeriale n. 168/98 prevede, nel caso di perdita della qualifica di Onlus, l obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Onlus od a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell Agenzia Nazionale per le Onlus. Tale indicazione non sembra suffragata da alcuna norma in quanto la devoluzione del patrimonio ad altra Onlus è prevista esclusivamente in caso di scioglimento della Onlus e non certo per irregolarità nell assolvimento degli obblighi. In caso di scioglimento le Onlus hanno l obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o che abbia fini di pubblica utilità. La delibera di scioglimento e l individuazione del beneficiario del patrimonio deve essere presa dall Assemblea dei soci con la presenza dei ¾ degli aventi diritto. La delibera concernente la devoluzione del patrimonio deve essere inoltrata all Agenzia nazionale per le Onlus per il prescritto parere (art.10, comma 1, lett. f del D.Lgs. n. 460/07 ed art. 3, comma 1 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri n. 329 del 21/3/2001). Conseguentemente la devoluzione effettiva del patrimonio può avvenire soltanto dopo il parere dell Agenzia. Regime giuridico delle attività. Le Onlus possono svolgere solo attività commerciali connesse a quelle istituzionali e destinate al reperimento dei fondi necessari al finanziamento delle stesse (ivi comprese le attività riconducibili al fund raising). L attività di reperimento fondi non può costituire una autonoma attività ma deve essere inserita nel programma di attuazione dell attività istituzionale cui è strettamente legata. Tale attività non deve essere prevalente rispetto a quella istituzionale ed i ricavi non debbono superare il 66% delle spese complessive dell Associazione. Le attività connesse possono essere analoghe a quelle istituzionali o accessorie per natura a quelle istituzionali ed hanno la caratteristica di essere indirizzate a chiunque. Non sono considerate attività commerciali quelle svolte a favore dei propri associati, a fronte dei loro contributi associativi, in conformità alle finalità istituzionali. Sono invece considerate attività commerciali i servizi svolti a favore degli associati dietro versamento di contributi o quote associative supplementari che rappresentino nuove o maggiori prestazioni rispetto a quelle cui gli stessi hanno ordinariamente diritto o i servizi svolti a favore di persone non svantaggiate. Sono considerate attività commerciali connesse: - la gestione di spacci e mense associative; - la vendita di alimenti e bevande (fatta eccezione per le associazioni di promozione sociale purchè sia strettamente complementare); - l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (ad eccezione di quelli organizzati dalle associazione di promozione sociale quale attività strettamente complementare a quella istituzionale); - la gestione di fiere o esposizioni a carattere commerciale; - la pubblicità (che si ha quando si riceve un contributo in denaro o in natura da parte di una azienda per diffonderne il marchio o l immagine dei prodotti nelle proprie pubblicazioni, manifesti, striscioni, ecc. Il contratto con l azienda deve evidenziare la caratteristica dell occasionalità del rapporto altrimenti l attività non può essere considerata marginale e quindi l utile derivante dal contratto diventa imponibile Ires); 19 20

12 - le sponsorizzazioni (che si hanno quando a fronte del contributo ricevuto viene organizzata una manifestazione e reclamizzato il marchio o il nome dell azienda, riproducendolo nel proprio materiale d uso o di propaganda (borse, magliette, cappellini, ecc). Sono attività commerciali: - La gestione di serate danzanti, concerti, mostre ecc. con biglietti a pagamento ed aperti al pubblico. Se si tratta di un evento occasionale l utile è soggetto ad IRES a meno che i ricavi non eccedono il 50% dei costi di diretta imputazione, nel qual caso l attività va considerata marginale e quindi non soggetta ad IRES. - La vendita di prodotti di qualsiasi genere anche se nei confronti dei soci. Anche in tal caso gli utili sono soggetti ad IRES a meno che non si tratti di vendita di prodotti acquisiti a titolo gratuito o prodotti dai propri soci od assistiti il che fa considerare tale attività quale marginale ai sensi del D.M. 25/5/95. - La gestione di un bar interno ai locali dell associazione ed aperto ai soli soci. I locali adibiti a bar non devono avere accesso diretto dalla pubblica via e non possono essere reclamizzati all esterno con insegne. Va richiesta al Comune una licenza da circolo e vanno rispettate tutte le norme edilizie e sanitarie in materia. - Le cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci o partecipanti dietro pagamento di specifici corrispettivi, comprese le quote supplementari stabilite per maggiori o diverse prestazioni rispetto a quelle a cui hanno diritto. Ai sensi dell art. 148, comma 4 IRES sono comunque considerate commerciali: la gestione di spacci aziendali e mense, l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la gestione di fiere. Il reddito. Il reddito delle attività commerciali può essere determinato in maniera forfettaria, se derivante da ricavi commerciali fino ad euro ,90 annui o, se derivante da prestazione di servizi, fino ad euro ,48, applicando i seguenti parametri: - per prestazioni di servizi il 15% fino ad euro ,71 ed il 25% da euro ,71 ad euro ,48; - per altre attività il 10% fino ad euro ,84 ed il 15% da euro ,84 ad euro ,90. Anche se tale regime riguarda le imposte dirette sono obbligatori i registri Iva (corrispettivi, fatture emesse, acquisti). Le scritture contabili. L art. 20 bis del DPR n.600/73 è relativo alle scritture contabili delle Onlus (ad eccezione delle cooperative). Le scritture contabili possono riferirsi a due aspetti dell attività: - quelle che riguardano tutta l attività; - quelle che riguardano le eventuali attività connesse. Per quanto concerne il primo caso il D. Lgs n. 460/97 prescrive la tenuta di scritture contabili cronologiche e sistematiche idonee a descrivere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere e rappresentare in un apposito documento da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio la situazione economica e patrimoniale, distinguendo quanto deriva dalle attività istituzionale e quanto dalle attività connesse. Tale obbligo si intende assolto tenendo il libro giornale ed il libro degli inventari con vidimazione e bollatura iniziale degli stessi. Le scritture contabili e la relativa documentazione devono essere conservate per 5 anni o per il periodo per il quale sono in corso accertamenti o contenzioso. Nel caso in cui il volume complessivo delle entrate (istituzionali e connesse) non supera l importo di euro ,49 l obbligo della tenuta delle scritture cronologi

13 che e sistematiche può essere sostituito dalla tenuta di un rendiconto delle entrate ed uscite complessive (utilizzando la contabilità di cassa), distinto per attività (art. 20bis DPR n.600/73 ed art. 8 D.Lgs. n. 460/97). Ai fini delle imposte dirette l attività istituzionale delle Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale (art.111 ter T.U.I.R.), né richiede la tenuta di scritture contabili e pertanto non deve essere oggetto di dichiarazione o rilevazioni ai fini fiscali. Le attività connesse mantengono la loro natura di attività commerciale e come tali devono essere rilevate, contabilizzate e dichiarate però non concorrono alla formazione dell eventuale reddito. Se l Onlus svolge prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta perde i requisiti di ente non commerciale. La circolare ministeriale n. 125/98 indica alcuni parametri che costituiscono indici di commercialità che non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale ma sono considerati particolarmente significativi per un giudizio complessivo sull attività svolta da parte dell Agenzia delle entrate. Questi parametri sono: - prevalenza delle immobilizzazioni rispetto alle altre attività; - prevalenza dei ricavi da attività commerciali rispetto ai ricavi derivanti dalle attività istituzionali; - prevalenza delle perdite per l attività commerciale sulle spese effettuate per l attività istituzionale. Il bilancio. Oltre alla tenuta di scritture contabili cronologiche e sistematiche (libro giornale e libro inventari - art. 25 D.Lgs. 460/96) le Onlus hanno l obbligo di redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel quale vi sia la distinzione tra le attività istituzionali e quelle connesse. Non è consentito distribuire anche in modo indiretto gli utili o gli avanzi di gestione. Circa tale divieto la legge elenca alcune ipotesi che possono configurarsi quale distribuzione di utili: - La cessione di beni o le prestazioni di servizi a favore di chiunque faccia parte della Onlus, dei loro parenti entro il 3 grado ed affini entro il 2 grado a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità; - La stessa ipotesi nei confronti di chi faccia erogazioni liberali a favore della Onlus; - L acquisto di beni o servizi dai soci o terzi ad un prezzo superiore al normale senza valida ragione; - La corresponsione di compensi ai componenti gli organi amministrativi e sindacali della Onlus superiori al massimo previsto per le Società per Azioni; - La corresponsione ai dipendenti di compensi superiori del 20% rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro. Nel caso di violazione del divieto di corresponsione di utili anche indirettamente è prevista una sanzione pecuniaria a carico di ogni componente il consiglio direttivo della Onlus da 1.032,91 a 6.197,48 euro. Le erogazioni liberali a favore delle Onlus. Vanno distinte quelle effettuate da persone fisiche private da quelle effettuate da imprese. Per i privati è previsto un beneficio fiscale del 19% su un importo massimo di euro 2.065,83. Quindi si tratta di un beneficio sull imposta lorda e non di una detrazione dal reddito. Le quote associative annuali ed i contributi straordina

14 ri chiesti dall Associazione ai propri soci non godono dei benefici fiscali in quanto non si tratta di liberalità ma di obbligo previsto dallo statuto associativo. L eccezione è rappresentata dalle associazioni di mutuo soccorso per le quali è prevista la deducibilità per i soci dell importo fino ad euro 1.291,14 dei contributi associativi. Per le imprese è prevista la deducibilità dal reddito d impresa per le erogazioni fino ad euro 2.065,83 oppure fino al 2% del reddito d impresa (art. 100 del D.Lgs.n. 344/2003. L importo di euro 2.065,83 fa riferimento ad un reddito d impresa di euro ,00 Le imprese non possono dedurre l erogazione di cui sopra se hanno già effettuato le erogazioni previste alle lettere a)b) dell art. 65 del TUIR. Ovviamente la Onlus dovrà rilasciare apposita ricevuta per le erogazioni provenienti sia da privati che da imprese e che dovranno essere state effettuate esclusivamente non in denaro contante bensì con versamenti presso banche o sportelli postali, bonifici bancari, assegni bancari o circolari, carte di credito, carte prepagate al fine di consentire all Amministrazione finanziaria di poter procedere all eventuale verifica. È altresì consigliabile utilizzare un registro dove annotare i nomi dei donatori, la data e l importo oppure utilizzare un apposito bollettario a madre e figlia. In tal caso il bollettario, i cui fogli saranno numerati, deve contenere i dati identificativi dell Associazione compreso il numero di iscrizione al registro regionale, i dati del donante e l attestazione che la ricevuta viene rilasciata ai fini dell art. 13) del D. Lgs. N. 460/97. La ricevuta va firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato. Per le imprese è prevista altresì la deducibilità del costo del proprio personale (purchè assunto a tempo indeterminato) utilizzato dall Onlus oppure per prestazioni effettuate a favore dell Onlus, fino ad un massimo del 5 per mille del totale della spesa complessiva delle retribuzioni di tutti i dipendenti dell impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi dell impresa (art. 100 D. Lgs. n. 344/2003). Per il personale così utilizzato l impresa continua a sopportare l onere dei contributi previdenziali ed assistenziali. Inoltre le imprese possono donare derrate alimentari, prodotti farmaceutici o beni diversi purchè siano oggetto della propria attività di produzione o scambio. L ammontare della donazione detraibile ai fini fiscali non può superare euro 1.032,91. Tale importo si riferisce al valore d inventario dei beni che vengono ceduti. Il valore dei beni ceduti si cumula con le eventuali altre donazioni in denaro fino al massimo di euro 2.065,83 o del 2 % del reddito d impresa. Si fa eccezione per le donazioni di derrate alimentari e prodotti farmaceutici che per difetto di confezionamento o altre cause si è soliti escludere dalla vendita. In questo caso non vigono i limiti sopra indicati. Per i prodotti alimentari donati la legge n. 155/2003 equipara le Onlus che distribuiscono tali prodotti ai consumatori finali in modo da esonerare le ditte che hanno donato i prodotti da responsabilità per la loro corretta conservazione, trasporto ed utilizzo. Compete alla Onlus verificare che gli alimenti siano ancora consumabili da parte dei destinatari. Ai fini delle imposte dirette le donazioni di beni non costituiscono ricavi, ai fini Iva l operazione è esente da Iva. Va emessa la fattura con il riferimento al D. Lgs. n. 460 ed alla qualifica di Onlus del ricevente. In alternativa le merci donate possono essere considerate distrutte, senza obbligo di emissione di fattura, senza essere considerate operazioni esenti da Iva. Per quanto riguarda i beni ceduti gratuitamente, la Onlus deve rilasciare alla ditta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l elenco dettagliato dei 25 26

15 beni ricevuti e l impegno ad utilizzare gli stessi esclusivamente per finalità istituzionali. La dichiarazione deve essere firmata dal Presidente o da un suo delegato in quanto la dichiarazione coinvolge la responsabilità dell Associazione. La Onlus deve poter dimostrare di avere utilizzato i beni per le finalità istituzionali. Non vi sono termini precisi di scadenza per tale utilizzo però è opportuno provvedere in tempi brevi e documentarne l utilizzo in modo opportuno. L impresa dovrà comunicare preventivamente all Agenzia delle Entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da pervenire almeno 5 giorni prima della consegna dei beni alla Onlus, la donazione dei beni che intende fare, indicando data ed ora del trasporto e destinazione. La comunicazione va fatta anche al locale comando della Guardia di Finanza nel caso di beni di valore superiore a 5.164,57 euro. In caso di derrate alimentari o prodotti farmaceutici esclusi dalla vendita per difetti di confezionamento nella comunicazione dovrà essere indicato il difetto. Ciò al fine del superamento dei limiti di euro 1.032,91 ed euro 2.065,83. Il trasporto della merce deve essere documentato dal Documento di trasporto (DDT ex bolla d accompagnamento). Entro il giorno 15 del mese successivo la ditta deve annotare la donazione nei registri Iva. La mancanza anche di uno solo degli adempimenti di cui sopra (compresa la dichiarazione della Onlus) fa venir meno il beneficio fiscale. Se si tratta di beni di modico valore o facilmente deperibili l impresa è esentata dalla comunicazione all Agenzia delle Entrate. Gli enti non commerciali possono effettuare erogazioni in denaro a favore delle Onlus con detrazione d imposta fino ad euro 2.065,83 (art. 146 D. Lgs. N. 344/2003). I proventi della raccolta pubblica di fondi non costituiscono reddito purchè tale raccolta sia pubblica (cioè aperta a tutta la collettività, alla quale va data comunicazione) ed occasionale (non prassi ordinaria). Il D. Lgs precisa che l evento per essere considerato occasionale deve coincidere con una festività, una ricorrenza per la Onlus, una campagna di sensibilizzazione cioè un progetto specifico di raccolta fondi. Per ogni raccolta fondi deve essere redatto un rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese specifiche. È consentita l imputazione di parte dei costi fissi della Onlus riferibili all iniziativa. È opportuno indicare a quale utilizzazione sono stati destinati i fondi raccolti. Il recente art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005 convertito con legge n. 80/2005 meglio noto come più dai meno versi ha notevolmente innovato in materia (sovrapponendosi alle norme della legge 266/91 e del D. Lgs. 460/97) in quanto consente alle persone fisiche, imprese ed enti di qualsiasi natura giuridica di effettuare donazioni, godendo di una deduzione del 10% del proprio reddito (fino al limite massimo di euro) a favore delle Onlus di cui al D. Lgs. 460/97, alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale ed alle associazioni di volontariato che hanno per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni artistico, storico e paesaggistico. L art. 14 del D. Lgs. n. 35/2005 stabilisce che tale beneficio non è cumulabile con altri eventuali benefici previsti da altre norme a favore delle stesse categorie di soggetti non profit. In proposito la risoluzione n. 180/E del 27/12/2005 dell Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio della non rilevanza fiscale della cessione di derrate alimentari e prodotti farmaceutici previsto dall art. 13 del D. Lgs. n. 460/97 costituisce agevolazione autonoma sul quale non hanno effetto le limitazioni previste dall art. 14 del D. L. n. 35/

16 La differenza più immediata tra questo beneficio e quello previsto dal D. Lgs n. 460/97 è che il D.L. n. 35/2005 consente la deduzione dall imponibile e non la detrazione dell imposta. Cosicché il beneficio fiscale per le persone fisiche è in relazione all aliquota massima di IRPEF cui è assoggettato il reddito complessivo (minimo il 23 %). Oltre le donazioni in denaro la legge prevede che i privati facciano donazioni in natura. Naturalmente le associazioni di volontariato che possono beneficiare di tale norma sono esclusivamente quelle iscritte ai registri regionali ex lege 266/91. Anche per i benefici dell art. 14 del D.L. 35/2005 valgono le stesse modalità di versamento ed attestazione di cui si è detto prima, in particolare per la dichiarazione che la donazione è fatta ai sensi dell art. 14 del D.L. n. 35/2005 (Circolare n. 39/E del 19/8/2005). Nella legge non è previsto l obbligo della comunicazione all Agenzia delle Entrate per cui dovrebbe essere obbligatorio solo il documento di trasporto. La circolare n. 39/E precisa che le erogazioni in natura devono essere considerate in base al loro valore normale, cioè con riferimento al prezzo di mercato di beni della stessa specie o di beni similari. La precisazione evidenzia la differenza con il beneficio derivante dal D. Lgs. 460/97 che identificava il valore della merce donata con il costo di acquisto. Oltre la pesante sanzione prevista per i casi di indebito godimento dei benefici è da tenere nella massima considerazione la responsabilità solidale del donante e del beneficiario per le imposte in tal modo evase e per le relative sanzioni pecuniarie nel caso in cui non sussistano nel beneficiario i requisiti richiesti (cioè la mancanza della qualifica di Onlus od i suoi presupposti). È però opportuno precisare che i benefici del più dai meno versi difficilmente potranno interessare la generalità delle Associazioni di volontariato-onlus di diritto, in quanto il presupposto è che la Onlus deve tenere scritture contabili idonee a rappresentare con completezza ed analiticità i fatti contabili ed entro il 30 aprile redigere il conto consuntivo (bilancio con stato patrimoniale e conto economico). Il che porta ad escludere tutte le Onlus che adottano la contabilità semplificata prevista dal D. Lgs. 460/97 in quanto hanno proventi inferiori ad euro ,69 nell anno. Inoltre il sistema di contabilità che deve tenere la Onlus deve prevedere scritture separate per l attività istituzionale e per quella connessa (commerciale). Tutto quanto precede significa che la Onlus deve tenere un libro giornale tenuto secondo le modalità della partita doppia, un piano dei conti che consenta la distinzione dell attività istituzionale e dell attività connessa, un libro inventari in cui siano esposti le attività e passività della Onlus ed il conto economico. Da segnalare a questo proposito un effetto poco gradevole per il donante in caso di omissione dell obbligo della contabilità e del bilancio completo da parte dell Onlus beneficiaria. In questo caso il donante non avrà riconosciuto il beneficio fiscale e dovrà pagare l imposta evasa con le relative sanzioni! Potrà soltanto rivalersi nei confronti della Onlus beneficiaria iniziando una causa civile per risarcimento danni. Questi aspetti ben difficilmente renderanno la norma idonea a sviluppare le donazioni nei confronti della generalità delle Onlus in quanto il donatore prima del suo gesto di liberalità dovrebbe: - Accertarsi se la Onlus risulta iscritta nell anagrafe nazionale o se è stata cancellata (difficile da controllare perché la Direzione delle Entrate non è tenuta a certificare la qualità e l Agenzia Nazionale delle Onlus non è in possesso di tale anagrafe). Il controllo può essere fatto solo per le Onlus di diritto (Associazioni di volontaria

17 to/ong/cooperative sociali) in quanto la qualifica deriva dalla loro iscrizione in registri ufficiali pubblici. - Accertarsi se la Onlus in questione tiene una ordinaria contabilità in partita doppia, regolari registri e bilanci completi (difficile da accertare perché le Onlus non depositano i loro bilanci presso uffici pubblici e quindi non sono consultabili). - Accertarsi se la donazione effettuata è stata destinata ai fini istituzionali dell Onlus. (! ) L unica cautela è rappresentata per il donante da autocertificazioni sui vari punti rilasciate dal legale rappresentante della Onlus. Una ulteriore ipotesi di beneficio fiscale e contemporaneamente una modalità di raccolta fondi da parte delle Onlus è rappresentata per il solo anno da quanto previsto dall art. 1, comma 337 della legge n.266/2005. Tale articolo stabilisce che una quota pari al 5 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal contribuente per i redditi dell anno 2005 possa essere destinata, dal contribuente stesso, al sostegno del volontariato e delle Onlus di cui all art. 10 del D. Lgs. N. 460/97. Il Decreto del Presidente del Consiglio del 20/1/2006 ha stabilito le modalità che devono seguire i contribuenti, le Onlus e le associazioni di volontariato per godere dei benefici derivanti dalla legge. Il contribuente può destinare il 5 per mille della sua imposta apponendo la firma in un apposito riquadro previsto del modello della dichiarazione dei redditi Può indicare un beneficiario specifico indicandone il codice fiscale. In caso contrario la sua quota va ad alimentare il fondo nazionale da distribuire. Il rappresentante legale della Onlus deve: - inviare all Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica ed attraverso i soggetti a ciò autorizzati (CAF/professionisti consulenti fiscali), richiesta di iscrizione all apposito elenco nazionale sul modello predisposto contenente una autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti; - inviare all Agenzia regionale delle entrate, con raccomandata a.r. una ulteriore dichiarazione di persistenza dei requisiti e copia della ricevuta telematica della domanda inviata, dopo la pubblicazione dell elenco dei soggetti iscritti nell albo sul sito dell Agenzia. Tale dichiarazione è condizione necessaria per accedere alla ripartizione della somma. Alla Onlus saranno versate dal Ministero del Welfare le somme alla stessa destinate dai contribuenti che hanno indicato correttamente il suo codice fiscale. In caso di errata o mancata indicazione del codice fiscale la somma complessivamente destinata dai contribuenti sarà ripartita alle Onlus in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette espresse con l indicazione corretta del loro codice fiscale. Tale meccanismo desta parecchie perplessità sull effettivo beneficio per la generalità delle Onlus. Infatti è destinato a premiare esclusivamente le Onlus che con una grande campagna informativa e di sensibilizzazione saranno riuscite a convincere un notevole numero di contribuenti a scrivere il loro codice fiscale nella dichiarazione dei redditi. De Tax sperimentale. In via sperimentale, per gli anni 2003/2004/2005 il D. L. n. 269/2003 all art. 19 ha previsto che l 1 % dell IVA sugli acquisti di beni effettuati presso esercizi convenzionati con associazioni ed Onlus, che svolgono attività etiche, venga destinato agli stessi scopi. Lo stesso articolo chiarisce che le associazioni di volontariato ed Onlus sono identificate come svolgenti attività etiche. Il consumatore che acquista beni per un importo pari o 31 32

18 superiore a 50 euro può stabilire che l 1 % dell IVA relativa al suo acquisto venga versata dallo Stato all associazione od alla Onlus che ha fatto la convenzione con l esercizio commerciale. Non risulta che la norma abbia avuto grande successo e, fra l altro, non risulta nelle banche dati la circolare con la quale il Ministero delle Finanze avrebbe stabilito i criteri e le modalità di accesso al beneficio da parte delle associazioni. I titoli di solidarietà. L art. 29 del D. Lgs. n. 460/97 ha previsto la possibilità dell emissione di titoli di solidarietà finalizzati al finanziamento di Onlus, con deducibilità fiscale del costo sostenuto per l emissione. Il regolamento di attuazione è stato emanato con D.M. n. 328/99 ma l applicazione della norma non ha finora dato i risultati previsti. I titoli di solidarietà hanno natura di titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili ed i soggetti abilitati alla loro emissione sono le banche e gli intermediari finanziari. Questi devono destinare i fondi raccolti attraverso l emissione dei titoli esclusivamente al finanziamento di Onlus, devono tenere una contabilità separata per la loro gestione, ogni anno deve essere data comunicazione all Organismo di controllo sia dei titoli emessi che dei finanziamenti cui sono stati destinati i fondi raccolti. Va precisato che chi acquista i titoli non ha alcun beneficio fiscale né gode di un tasso di rendimento più favorevole rispetto ad altri prodotti sul mercato. Raccolte pubbliche di fondi. Non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IVA e IRES i fondi che vengono acquisiti dagli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tra tali servizi sono compresi anche le attività di spettacolo. Per beneficiare di questa agevolazione occorre redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio ed indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, un apposito rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione Le ritenute alla fonte. Dal 1/1/98 non si applica la ritenuta del 4% (art. 28 del DPR 600/73) sui contributi corrisposti alle Onlus sia dagli Enti pubblici che dagli enti privati. Obblighi fiscali. Tutte le attività istituzionali non hanno specifici obblighi fiscali. L associazione può essere soggetta ad IRES soltanto se ha redditi patrimoniali (provenienti da immobili) o redditi derivanti dalle attività commerciali prima descritte. I redditi da capitali (come ad es. gli interessi bancari) sono assoggettati ad imposta alla fonte e non vanno dichiarati. L associazione, in presenza di sole attività istituzionali, deve chiedere soltanto l attribuzione del codice fiscale in quanto la partita IVA è relativa all attività d impresa. Anche in presenza di attività commerciale marginale o connessa è sufficiente il possesso del codice fiscale. L associazione assume la funzione di sostituto d imposta e quindi è soggetta a tutti gli adempimenti e le responsabilità relative per la ritenuta IRPEF d acconto che è tenuta ad operare in caso di compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori a progetto od occasionali. In tal caso deve presentare il mod. 770 relativo ai compensi erogati ed alle 33 34

19 ritenute IRPEF effettuate che può essere inviato per via telematica entro il 30 novembre di ogni anno o presentato entro il mese di maggio. I.V.A. - L Imposta sul Valore Aggiunto La legge istitutiva dell IVA prescrive che l imposta si applica all attività commerciale posta in essere con la caratteristica della imprenditorialità, cioè l esercizio abituale dell attività stessa. Per esercizio abituale dell attività commerciale si intende l attività svolta con regolarità, sistematicità e ripetitività finalizzata al raggiungimento di uno scopo sociale. L attività della Onlus è quindi soggetta ad IVA solo riguardo all attività commerciale abituale (art. 4 DPR n. 633/72). Le attività strettamente connesse a quella istituzionale sono attività commerciali ed anche se sono esenti dalle imposte dirette (art.111 ter T.U.I.R.) c è l obbligo della tenuta dei libri IVA e della contabilità semplificata /art. 20 bis DPR n. 600/73). Conseguentemente occorre emettere fatture, registrarle, tenere il registro dei corrispettivi e degli acquisti, delle liquidazioni e dei versamenti. Le Onlus non sono soggette all obbligo dei corrispettivi (ricevute fiscali o scontrini) limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, mentre rimane l obbligo per le operazioni connesse accessorie le quali generalmente traggono origine dalla raccolta fondi. Pur costituendo attività commerciale per le seguenti attività è prevista l esenzione IVA: Trasporto malati o feriti a mezzo ambulanze, prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliale o ambulatoriale a favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, handicappati psicofisici, malati di Aids, minori disadattati (art. 14 D.Lgs. n. 460/97). L esenzione dall IVA riguarda le prestazioni effettuate direttamente dalla Onlus. Le prestazioni delle aziende nei confronti delle Onlus di divulgazione pubblicitaria, quale lo spazio concesso su giornali o riviste, sono esenti da IVA esclusivamente se effettuate a titolo gratuito (risoluzione n. 50 del 18/4/2000 dell Agenzia delle Entrate). Sono esenti da IVA le cessioni gratuite di beni per i quali non è stata già detratta l IVA in fase di acquisto (art. 2 DPR n. 633/72), le cessioni gratuite di prodotti alimentari e farmaceutici (art.6 L. n. 133/99), le cessioni gratuite di beni in possesso dell azienda ma non prodotti o commercializzati dalla stessa purchè di modico valore unitario (Euro 25,82) (art. 2 DPR n. 633/72). Per la composizione, legatoria e stampa dei propri notiziari o periodici la Onlus e l associazione di volontariato pagano l IVA ridotta del 4 %. I.R.A.P. - Imposta Regionale sulle Attività Produttive. L imposta è in vigore dal 1/1/98 e la sua base imponibile fa riferimento a due elementi: a) I compensi al personale dipendente, ai collaboratori a progetto autonomi, ai collaboratori occasionali; b) L utile di esercizio. La base imponibile va calcolata con voci e criteri diversi con riferimento ai due settori di attività: istituzionale e commerciale. Per il settore istituzionale vige il sistema retributivo con le seguenti modalità di rilevazione dell imponibile da assoggettare: - per gli stipendi dei dipendenti si considera l imponibile INPS; - per le collaborazioni a progetto si considera il compenso lordo decurtato dalla ritenuta INPS; - per le collaborazioni occasionali si considera il compenso lordo. Per il settore commerciale (riferito alle associazioni di volontariato ed Onlus) la base imponibile è rappresentata dall utile derivante dall attività connessa

20 Le due basi imponibili vanno poi sommate per determinare la base imponibile complessiva cui applicare le deduzioni e poi applicare la percentuale d imposta. L aliquota base è del 4,25 %, ma le singole regioni possono abbassarla od aumentarla costituendo proventi di esclusiva competenza della regione. La deduzione prevista è di euro 7.500,00 con riferimento ad un imponibile di euro ,91. L IRAP va pagata: il 1 acconto entro il 20 giugno, oppure entro il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 %; il 2 acconto entro il 30 novembre. Il saldo definito al 31 maggio successivo. La Regione Siciliana, con l art. 7 della L.R. n. 2 del 26/3/2002 ha concesso l esenzione dall Irap alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale ed alle cooperative sociali. Imposta di bollo. L art. 17 del D. Lgs. N. 460/97 stabilisce l esenzione dall imposta di bollo di cui all art. 27 bis del DPR n. 642/72 per gli atti, istanze, documenti, contratti, certificazioni, copie anche conformi, estratti, attestazioni e dichiarazioni adottate o richieste dalle Onlus. Tasse di concessione governativa. L art. 18 del D. Lgs. N. 460/97 stabilisce l esenzione dalle tasse di concessione governativa di cui al DPR n. 641/72 per tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le Onlus. Per beneficiare dell esenzione per i telefonini radiomobili è necessario che in occasione dell attivazione dell utenza di telefonia mobile, il rappresentante legale della Onlus rilasci al gestore una apposita dichiarazione attestante la qualifica di Onlus (risoluzione n. 154/E del 2000 dell Agenzia delle Entrate). Imposta di Registro. L art. 22 del D.Lgs. n. 460/97 stabilisce l esenzione dalla misura ordinaria dell imposta di registro di cui al DPR n. 131/86 per tutti i trasferimenti onerosi di proprietà immobiliari a favore delle Onlus a condizione che le stesse dichiarino l utilizzazione diretta per lo svolgimento delle attività istituzionali e che ciò si verifichi entro 2 anni dall acquisto. L imposta viene assolta con l importo fisso determinato in euro 129,11. Nel caso in cui si accerti un uso diverso, l imposta sarà dovuta in misura ordinaria e l importo sarà maggiorato da una sanzione pari al 30% dell imposta. Gli atti costitutivi e le modifiche statutarie delle Onlus sono soggetti al pagamento dell imposta fissa di euro 129,11. Imposta sulle successioni. L art. 19 del D. Lgs.n. 460/97 stabiliva l esenzione dall imposta sulle successioni di cui al D. Lgs. N. 349/90 a favore delle Onlus per i beni immobili ricevuti per effetto di disposizioni testamentarie. Tale esenzione è stata superata in quanto l imposta sulle successioni è stata abolita con l art. 13 della Legge n. 383/2001. Imposta sulle donazioni. Le Onlus sono esenti dall imposta sulle donazioni prevista dall art. 3, comma 1 del D. Lgs. N. 349/90 per effetto dell art. 19 del D. Lgs n. 460/97. La Onlus dovrà rilasciare apposita dichiarazione all atto della donazione. Imposta sull incremento di valore degli immobili (INVIM). Questa imposta colpiva l incremento di valore di un immobile accertato all atto di un nuovo trasferimento, sia a titolo di donazione che di cessione. Ne era prevista l esenzione per le Onlus con l art. 20 del D. Lgs. n. 460/97. Dal 1/1/2002 l imposta è stata eliminata con l art. 8 comma 1 della Legge n. 448/

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