REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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1 REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 24 del 20/12/2010

2 Art.1 Fonti normative Le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l applicazione delle stesse nei confronti del personale sono stabiliti dagli artt.55 e segg. del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal D. Lgs. 150/2009, dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali e dalle norme del presente Regolamento. Le disposizioni dall art.55 all art. 55 octies del D.Lgs 165/2001 costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Rimane ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile; ai rapporti di lavoro si applica l art del codice civile. Art.2 Area di applicazione Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i dipendenti dell Ente appartenenti alle categorie previste dalla vigente dotazione organica dalla B fino alla D. Il dipendente che contravvenga ai doveri d ufficio o violi norme disciplinari contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, previo procedimento disciplinare subisce le sanzioni previste dal contratto di lavoro. Art.3 Competenze 1. E competenza di ciascun Dirigente la vigilanza sul comportamento del personale assegnato, il controllo sull assolvimento dei doveri da parte del personale dipendente e l accertamento delle violazioni a tali doveri costituenti infrazioni disciplinari. 2. L Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai fini di cui all art.55 bis comma 4 D.Lgs 165/2001, è individuato nella persona del Segretario Generale e si avvale nell esercizio delle relative funzioni del personale in servizio presso l Ufficio personale. 3. La comunicazione di dare avvio al procedimento disciplinare è di competenza di ciascun Dirigente per il personale assegnato. 4. Spetta al Dirigente l irrogazione e l applicazione del rimprovero verbale. 5. Ferma restando la competenza dell Ufficio per i procedimenti disciplinari in tutte le fasi procedimentali (istruzione contestazione convocazione a colloquio difensivo conclusione del procedimento - individuazione della sanzione), spetta al Dirigente di riferimento la competenza alla emanazione e sottoscrizione dei provvedimenti disciplinari di rimprovero scritto, multa e sospensione dal servizio fino a 10 giorni. 6. Spetta al Responsabile dell Ufficio per i procedimenti disciplinari l irrogazione e l applicazione delle altre sanzioni disciplinari. 7. Ogni provvedimento disciplinare è emanato con determinazione dirigenziale.

3 Art.4 Sanzioni disciplinari Fatto salvo quanto introdotto dal Capo V del D. Lgs 150/09 la tipologia delle infrazioni e le relative sanzioni sono stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro. Il dipendente che violi i doveri di ufficio è soggetto, secondo la gravità dell infrazione, previo procedimento disciplinare, all applicazione delle seguenti sanzioni: a) SANZIONI MENO GRAVI: rimprovero verbale; rimprovero scritto (censura); multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni. b) SANZIONI PIU GRAVI sospensione dal lavoro e dalla retribuzione superiore a dieci giorni; licenziamento con preavviso; licenziamento senza preavviso. Le sanzioni saranno applicate secondo le prescrizioni contenute nel CCNL Regioni- Autonomie locali. Art.5 Forme e termini del procedimento 1. Per le infrazioni di minor gravità per cui è prevista la sanzione del rimprovero verbale il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni contrattuali che prevedono che la sanzione possa essere irrogata senza la preventiva contestazione di addebito. La sanzione deve comunque essere formalizzata attraverso un verbale sottoscritto dal dipendente, da trasmettersi all Ufficio Personale per l annotazione in apposita scheda del fascicolo personale. 2. Per le infrazioni per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, il procedimento disciplinare si svolge secondo le seguenti disposizione: - Il Dirigente competente trasmette all Ufficio Procedimenti Disciplinari, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, una relazione sul caso riportante tutti gli elementi utili all istruttoria e con specifica rilevazione dell addebito da imputare, per il prosieguo del procedimento secondo quanto previsto dal richiamato art.55 bis e seguenti, dandone contestuale comunicazione all interessato. - L ufficio per i procedimenti disciplinari procede all istruttoria relativa che si conclude, alternativamente, con: a) Archiviazione del procedimento e contestuale chiusura; b) Contestazione dell addebito - Nel caso di cui sub a) restituisce gli atti al Dirigente di riferimento - Nel caso di cui sub b), l ufficio competente contesta, entro e non oltre 20 giorni (da quando si è avuta notizia del fatto), l addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con eventuale assistenza di un

4 procuratore ovvero di un rappresentante dell associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni; - Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare istanza motivata di rinvio del termine per l esercizio della sua difesa; - Dopo l espletamento dell eventuale ulteriore attività istruttoria, l ufficio competente conclude il procedimento, con l atto di archiviazione o di individuazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. 3. Per le infrazioni per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, il procedimento disciplinare si svolge secondo le seguenti disposizioni: - Il Dirigente competente trasmette all Ufficio Procedimenti Disciplinari, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, una relazione sul caso riportante tutti gli elementi utili all istruttoria e con specifica rilevazione dell addebito da imputare, per il prosieguo del procedimento secondo quanto previsto dal richiamato art.55 bis e seguenti, dandone contestuale comunicazione all interessato; - L ufficio per i procedimenti disciplinari procede all istruttoria relativa che si conclude, alternativamente, con: a) Archiviazione del procedimento e contestuale chiusura; b) Contestazione dell addebito - Nel caso di cui sub a) restituisce gli atti al Dirigente di riferimento - Nel caso di cui sub b), l ufficio competente contesta, entro e non oltre 40 giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi, l addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni; - Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare istanza motivata di rinvio del termine per l esercizio della sua difesa; - Dopo l espletamento dell eventuale ulteriore attività istruttoria, l ufficio competente conclude il procedimento, con l atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi dalla data di prima acquisizione della notizia dell infrazione. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.

5 La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, per l amministrazione, la decadenza dall azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall esercizio del diritto di difesa. Art. 6 Contestazione La contestazione dell addebito deve contenere: a) La descrizione precisa e circostanziata dei fatti imputati; b) Il richiamo alle norme disciplinari violate; c) Esplicitazione della successiva procedura, con indicazione dei diritti spettanti all incolpato. La contestazione costituisce, agli effetti di legge, avviso di inizio del procedimento. I termini del procedimento decorrono dalla data di notifica. La contestazione è notificata al dipendente: a) Tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella; b) Tramite notifica a mano c) Tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza ovvero al domicilio del dipendente, come risultanti agli atti di questa Camera di Commercio. L Ufficio per i Procedimenti Disciplinari adotta la forma di comunicazione che risulta, verificato il caso, più efficace. Art.7 Convocazione La convocazione dell incolpato contiene: - Riferimento alla contestazione ed esplicitazione del giorno di inizio del procedimento; - Invito al colloquio difensivo, con indicazione del luogo, del giorno e dell ora; - Esplicitazione della relativa procedura con indicazione dei diritti spettanti all incolpato. La convocazione è consegnata al dipendente nei modi di cui all articolo precedente. La convocazione può essere inviata contestualmente alla contestazione. Art.8 Colloquio difensivo Il colloquio difensivo costituisce la sede formale nella quale l incolpato provvede alla propria difesa, presentando giustificazioni verbali o scritte, producendo documentazioni e prove difensive in genere.

6 Il colloquio si svolge nella sede definita alla presenza di: - Responsabile dell Ufficio per i procedimenti disciplinari; - Dirigente eventualmente competente all emanazione del provvedimento finale; - Dipendente dell Ufficio Personale con funzione di verbalizzante; - Dipendente incolpato; - Eventualmente, difensore dell incolpato. Il colloquio difensivo si svolge in un unica sessione, durante la quale l incolpato deve presentare tutte le proprie difese in relazione al fatto. Tuttavia qualora dal colloquio emerga la necessità di ulteriore produzione documentale o testimoniale il Responsabile dell Ufficio per i Procedimenti disciplinari può assegnare un termine per ulteriore produzione. Medesimo rinvio può essere disposto dal sopracitato Responsabile, qualora dallo stesso sia ritenuto opportuno per acquisire documentazioni, certificazioni o dichiarazioni sottoscritte da terzi necessari a determinare, anche con riguardo alle giustificazioni dell incolpato, la piena conoscenza dei fatti. Tale termine che non sospende i termini del procedimento, non può essere superiore a 7 giorni. Dell audizione viene redatto apposito verbale, scritto a cura del segretario verbalizzante e sottoscritto dalle parti. Qualora dagli atti del procedimento l Ufficio per i Procedimenti disciplinari rilevi responsabilità disciplinare di altri dipendenti rispetto all incolpato promuove l avvio nei confronti di questi ultimi del relativo procedimento disciplinare. Qualora dagli atti del procedimento possa configurarsi responsabilità di altri soggetti sanzionabile a norma di legge l Ufficio Procedimenti Disciplinari è tenuto a trasmettere gli atti al Dirigente di riferimento per la valutazione di competenza circa l inoltro degli atti stessi all Organo Giurisdizionale o Amministrativo competente. Qualora, al termine del procedimento disciplinare il Responsabile dell Ufficio per Procedimenti Dsciplinari rilevi che quanto accertato in sede disciplinare possa costituire ipotesi di reato, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all Organo Giurisdizionale competente. Art.9 Assenza dell incolpato al colloquio difensivo Laddove il dipendente, convocato a sua difesa, non si presenti nel giorno fissato per l audizione né chieda un differimento della convocazione, né invii alcuna memoria scritta, trascorsi inutilmente 15 gg. dalla data stabilita per l audizione, la sanzione è applicata nei successivi 15 gg., fatto salvo in ogni caso il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento disciplinare.

7 Art.10 Applicazione della sanzione Concluso il colloquio e l eventuale ulteriore istruttoria, salvo la previsione di cui al precedente articolo 9) l Ufficio per i Procedimenti Disciplinari forma il provvedimento disciplinare e ne dispone l esecuzione. Qualora la sanzione da applicarsi sia il rimprovero scritto, la multa di importo pari a quattro ore di retribuzione e la sospensione dal servizio fino a 10 giorni, l Ufficio predispone il provvedimento e lo inoltra tempestivamente per la sottoscrizione al Dirigente di riferimento. Il procedimento disciplinare è concluso nel giorno di sottoscrizione del provvedimento da parte del soggetto competente. Il provvedimento è notificato al dipendente nei modi di cui all art. 6. Art. 11 Accesso agli atti del procedimento Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare. Tale diritto può essere esercitato nel periodo intercorrente tra ricezione dell atto contenente la contestazione dell addebito e la data fissata per l audizione personale a difesa. L accesso agli atti esclude, in ogni caso, l applicazione di termini diversi per la conclusione del procedimento previsti dalle norme in vigore. Art. 12 Procedure di impugnazione Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari ai sensi dell art.63 del D.Lgs 165/2001 Art.13 Procedure di conciliazione La contrattazione collettiva può istituire procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da iniziarsi e concludersi entro un termine non superiore a 30 gg. dalla contestazione dell addebito e comunque prima dell irrogazione della sanzione. I termini del procedimento restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa riprendono a decorrere nel caso di conclusione della procedura con esito negativo. La sanzione concordemente determinata all esito della procedura di cui al comma precedente, non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l infrazione per la quale si procede.

8 Art. 14 Connessione tra procedimento disciplinare e procedimento penale Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti oggetto di un procedimento penale, deve essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Se oggetto del procedimento penale sono infrazioni di minore gravità di cui al precedente art. 4, non è ammessa in alcun caso la sospensione del procedimento disciplinare. Di converso, per le infrazioni di maggiore gravità, nei casi di particolare complessità dell accertamento del fatto addebitato al dipendente e/o quando all esito dell istruttoria non vi siano elementi sufficienti atti a motivare l irrogazione della sanzione, il procedimento disciplinare può essere sospeso, sino al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare è ripreso o riaperto entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza all amministrazione. E fatta salva in ogni caso la possibilità di adottare nei confronti del dipendente strumenti cautelari quali la sospensione o altri. Se il procedimento penale si conclude con una sentenza irrevocabile di assoluzione, e il procedimento disciplinare connesso non sospeso invece si conclude con l irrogazione di una sanzione, la parte ha l onere di proporre istanza di riapertura del procedimento disciplinare nel termine di decadenza di 6 mesi dall irrevocabilità della pronuncia penale, al fine di modificare o confermare l atto conclusivo in base all esito del giudizio penale. L ufficio per il procedimento disciplinare deve riaprire il procedimento entro 60 gg. dalla presentazione dell istanza di riapertura. Se il procedimento disciplinare si conclude con l archiviazione, invece quello penale con una sentenza irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare deve essere riaperto entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza all amministrazione, al fine di adeguare le determinazioni conclusive all esito del giudizio penale. In tutti i casi la ripresa o la riapertura del procedimento disciplinare avvengono mediante rinnovo di contestazione dell addebito; il procedimento deve concludersi entro 180 gg. dalla ripresa o riapertura. Art Norme finali e di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, in particolare alle disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

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