UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA DISTRIBUTION AGREEMENTS NEL DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA DISTRIBUTION AGREEMENTS NEL DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI"

Transcript

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E DEL LAVORO ITALIANO E COMPARATO CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PRIVATO COMPARATO E DIRITTO PRIVATO DELL UNIONE EUROPEA CICLO XXV TITOLO DELLA TESI DISTRIBUTION AGREEMENTS NEL DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI TRA AUTONOMIA PRIVATA ED ISTANZE DI PROTEZIONE DEL CONTRAENTE DEBOLE TUTOR Chiar.ma Prof.ssa Anna VENEZIANO DOTTORANDA Dott.ssa Alessandra DE MARCO COORDINATORE Chiar.mo Prof. Ermanno CALZOLAIO ANNO

2 DISTRIBUTION AGREEMENTS NEL DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI TRA AUTONOMIA NEGOZIALE ED ISTANZE DI PROTEZIONE DEL CONTRAENTE DEBOLE INDICE INTRODUZIONE Obiettivi, metodo e struttura della ricerca 5 CAPITOLO I LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE IN EUROPA: ORIGINE E DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA 1.1 Il fenomeno della distribuzione commerciale in Europa: tra regole di concorrenza e diritto dei contratti 1.2 Il trittico: agenzia commerciale, concessione di vendita e franchising nell esperienza giuridica degli Stati Membri 1.3. La dimensione normativa degli accordi di distribuzione nello spazio giuridico europeo: carenze e inefficienze del sistema attuale CAPITOLO II LO EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK IN MATERIA DI CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE 1.1 I contratti di distribuzione nel processo di armonizzazione del diritto privato europeo Il Draft Common Frame of Reference (DCFR): tra disciplina della parte generale del contratto e norme di settore I contratti di distribuzione nel disegno sistematico del DCFR Le origini della disciplina europea sui Distribution Agreements: i Principles of European Law on Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts (PEL CAFDC) Verso un strumento di diritto opzionale per i contratti di distribuzione? Il diritto europeo dei contratti nel passaggio dal DCFR alla Common European Sales Law (CESL) 2

3 Il recupero dei PEL CAFDC per uno strumento di diritto opzionale in materia di contratti di distribuzione: the way forward 49 CAPITOLO III I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE NEI PRINCIPLES OF EUROPEAN LAW ON COMMERCIAL A- GENCY, FRANCHISE AND DISTRIBUTION CONTRACTS (PEL CAFDC) 1.1 Disclosure e co-operation nel sistema dei PEL CAFDC Gli obblighi di informazione tra general provisions e norme speciali La co-operation come criterio generale di disciplina Alcuni spunti per un indagine comparatistica sulle disclosure clauses Unilateral Ending : un passo in avanti verso la legal certainty Recesso unilaterale e contratti di durata nella prassi del commercio internazionale Il recesso unilaterale nei contratti a tempo indeterminato: tra default rules e norme imperative Primo esempio di applicazione pratica del DCFR. La sentenza della Corte Suprema di Svezia sul reasonable period of notice 1.3 Anomalie e rimedi nei rapporti di distribuzione: damages, indemnity of goodwill e obbligo di riacquisto delle scorte invendute CAPITOLO IV IL CONTRAENTE DEBOLE NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO EUROPEO 1.1. L imprenditore debole nel diritto europeo: cenni ricostruttivi della disciplina L imprenditore debole nel diritto internazionale privato europeo: gli esempi specifici dell agente, del franchisee e del distributore 100 3

4 1.1.2 Le ultime frontiere del diritto contrattuale europeo: verso la formazione di un Business to Business Acquis in materia di contratti 1.2 Fondamento e limiti della tutela dell imprenditore debole nel diritto europeo: il ruolo della buona fede oggettiva Prime aperture verso una disciplina sostanziale dei rapporti commerciali B2B L approccio generale del Draft Common Frame of Reference (DCFR) I contratti B2B nella Common European Sales Law (CESL): profili e limiti della disciplina CAPITOLO V ALCUNI SPUNTI PER UNA DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE E TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE 1.1 Gli obblighi di informazione nella fase precontrattuale: tra regole di validità e norme di comportamento 1.2 Esecuzione del contratto e tutela del contraente debole : rimedi contro l unfair exploitation 1.3 La patologia del contratto: risoluzione del contratto per inadempimento del franchisee o del distributore 1.4 Dalla tutela del consumatore a quella dell imprenditore debole : Unfair Terms in contracts between traders e potenziali effetti sulla rete distributiva BIBLIOGRAFIA

5 INTRODUZIONE Obiettivi, metodo e struttura della ricerca L obiettivo della presente ricerca è di verificare se ed in quale misura sia possibile affermare l esistenza, nell attuale quadro del diritto europeo dei contratti, di regole sufficientemente coerenti in grado di soddisfare le istanze di protezione del contraente debole all interno della dinamica negoziale propria dei contratti di distribuzione commerciale. E noto come la crescente attenzione mostrata dal diritto contrattuale europeo verso il raggiungimento di una giustizia contrattuale sostanziale abbia indotto a riflettere sulla possibilità di estendere i meccanismi analoghi a quelli predisposti a tutela del consumatore anche a tutti coloro che, nei rapporti di mercato, si trovano a dover subire gli effetti negativi di un asimmetria di potere contrattuale. Questo partendo dalla premessa che la disparità di bargaining power, come osserva la scienza economica, costituisce un fattore fisiologico insito nella natura dei rapporti di distribuzione commerciale dove gli agenti, i concessionari o i franchisees si inseriscono come intermediari integrati all interno di una struttura organizzativa governata e diretta dall impresa affiliante, potenzialmente in grado di abusare della sua posizione imponendo condizioni contrattuali oggettivamente inique. D altro canto, non si può non rilevare la difficoltà insita nell attribuire rilevanza allo status dei soggetti, contemperando le istanze protezionistiche di derivazione comunitaria con il diritto generale dei contratti che risulta ancora oggi primariamente ispirato al principio dell eguaglianza giuridica dei contraenti. In tale contesto, le iniziative di armonizzazione ed uniformazione del diritto promosse a livello internazionale ed europeo costituiscono l espressione più compiuta di un approccio complessivo alla problematica, ponendo le premesse metodo- 5

6 logiche e sostanziali per un possibile futuro intervento nel settore specifico della distribuzione commerciale. Sulla scia della recente tendenza all elaborazione di strumenti non vincolanti di origine accademica in materia di diritto contrattuale europeo, la proposta di lavoro, che i successivi capitoli intendono sostenere, è della opportunità di partire da uno strumento specifico per i contratti di distribuzione quali i Principles of European Law on Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts (PEL CAFDC) elaborati all interno dello Study Group on a European Civil Code per giungere ad uno strumento opzionale di regolamentazione della materia. Si osserva infatti che, qualora dovesse essere recepita come oggetto di un regime opzionale, la disciplina prevista nei PEL CAFDC verrebbe a rappresentare un alternativa molto attraente per gli operatori economici, realizzando un efficiente bilanciamento tra il principio di freedom of contract e le istanze di weaker party protection. A tali conclusioni si potrà pervenire attraverso una compiuta disamina delle soluzioni proposte con riguardo alle fasi cruciali che scandiscono il life-cycle dei contratti di distribuzione ed una successiva comparazione tra il livello di protezione raggiunto dal diritto europeo e quello generalmente assicurato dai diritti nazionali. Il lavoro di ricerca è strutturato secondo il metodo tradizionale della scienza comparatistica, vale a dire, attraverso l analisi sistematica di un selected core di obbligazioni secondo l approccio funzionale indicato dai due massimi esponenti del metodo, i professori K. Zweigert e H. Kötz 1. Inoltre, limitatamente ad alcuni aspetti specifici, si farà ricorso ai contributi dell analisi economica come ulteriore fonte di dati a completamento del quadro normativo di riferimento. Nel Capitolo I, La distribuzione commerciale in Europa: origini e definizione della categoria, si cercherà di ricostruire le origini della disciplina dei contratti di di- 1 K. ZWEIGERT H. KÖTZ, Introduction to Comparative Law, 3 ed., Oxford,

7 stribuzione, individuando le caratteristiche di un sistema evolutosi a partire da una considerazione del fenomeno in chiave esclusivamente concorrenziale. La matrice economica prima che giuridica della categoria ha reso tradizionalmente incerta l individuazione di un vero e proprio tipo contrattuale e, di conseguenza, l enucleazione di una disciplina sostanziale volta all inquadramento sistematico dei modelli negoziali singolarmente riferibili alla formula della distribuzione integrata. Nel Capitolo II, Lo European Legal Framework in materia di contratti di distribuzione, si pongono le premesse per la successiva ricerca, anticipandone in parte alcuni risultati. In particolare, si procederà ad inquadrare la disciplina dei contratti di distribuzione attraverso la ricostruzione delle più recenti vicende del diritto europeo dei contratti, sottolineando il difficile rapporto tra regole di parte generale e regole speciali. Soffermando l attenzione sulla disamina della natura e degli obiettivi dei PEL CAFDC verranno illustrate le ragioni per le quali si ritiene che detti principi soddisfino l esigenza di tutela del contraente debole in misura maggiore e più e- saustiva rispetto alle analoghe regole che sono confluite nel DCFR (Libro IV Parte E.). Nel Capitolo III, I contratti di distribuzione nei Principles of European Law on Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts (PEL CAFDC) saranno analizzati gli aspetti essenziali dei contrati di distribuzione, assumendo ad oggetto della comparazione le Rules ed i Principles dei PEL CADFC con riguardo specifico ai seguenti profili: doveri di informazione, co-operation, recesso unilaterale, invalidità, damages e protezione dell avviamento commerciale. Per ciascuno degli aspetti considerati si procederà ad una descrizione della disciplina offerta dai PEL CAFDC seguita dall immediata disamina delle tendenze prevalenti negli ordinamenti giuridici degli Stati Membri, allo scopo di segnalare con maggiore evidenza le differenze tra i vari sistemi. 7

8 Nel Capitolo IV, Il contraente debole nella prospettiva del diritto europeo, saranno esaminati gli aspetti della disciplina europea che hanno ad oggetto di specifica regolamentazione anche (e soprattutto) le relazioni contrattuali tra imprese, chiedendosi se sia possibile affermare la tendenza verso la formazione di un B2B Acquis in materia di contratti. In tale prospettiva, sarà passata in rassegna tutta la normativa comunitaria rilevante sul punto, prendendo in considerazione le indicazioni fornite dal diritto internazionale privato così come dal diritto derivato e dalle proposte di soft law relative al diritto comune dei contratti. Nel Capitolo V, Premesse per una disciplina generale dei contratti di distribuzione e tutela del contraente debole, verranno individuati i tratti fondamentali del quadro normativo che sarà possibile delineare a seguito dell entrata in vigore della proposta di Regolamento per un diritto comune della vendita (CESL). In conclusione, si vorranno esaminare quegli aspetti per cui si riterrà opportuno integrare la disciplina di parte generale regolata nella CESL mediante il ricorso ad un eventuale regime opzionale in materia di contratti di distribuzione commerciale. 8

9 CAPITOLO I LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE IN EUROPA: ORIGINE E DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA 1.1. Il fenomeno della distribuzione commerciale in Europa: tra regole di concorrenza e diritto dei contratti Com è noto, il fenomeno di progressiva armonizzazione del diritto privato europeo si è imposto di pari passo all obiettivo originario della realizzazione di uno spazio economico destinato alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Pertanto, l azione legislativa dell Unione si è da sempre attestata su di una stretta correlazione tra attività economica e forme giuridiche, chiamate ad adattarsi alle esigenze del mercato nell ambito delle specifiche competenze previste dal Trattato. L adozione di un tale functional approach nello sviluppo dei temi del diritto privato ha contraddistinto ogni area di intervento ivi compresa quella relativa alla definizione dei rapporti tipici della distribuzione commerciale, i quali hanno storicamente costituito il banco di prova per l attuazione della legislazione antitrust europea 2. Sin dai primi anni sessanta, infatti, le specificità riscontrabili nei rapporti tra produttori e distributori hanno assunto rilevanza sul piano normativo esclusivamente sotto il profilo della compatibilità di tali accordi con il divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all art. 101 del TFUE e sulla loro esentabilità ai sensi dell art Ne è derivata una disciplina di settore che qualifica indistintamente i contratti di distribuzione come accordi verticali e che assume ad oggetto della propria 2 Una raffinata analisi del fenomeno della correlazione tra attività economica e forme giuridiche è presente in J. BASEDOW, Codification of Private Law in the European Union. The Making of a Hybrid, in European Rev. of Private L., 2001, 35 ss.; U. DROBNING, Un droit commun de contracts pour le Marché Commun, in Rev. int. dr. comp., 1998, 26 ss. 3 Per una visione d insieme della politica europea della concorrenza si vedano, tra gli altri, D. GO- YER, EC Competition Law, Oxford, 1998; C. BELLAMY G. CHILD, European Community Law of Competition, London, Nella dottrina italiana si segnalano i contributi di F. DENOZZA, La disciplina della concorrenza e del mercato, in Giur. Comm., I, 1988, 366 ss.; R. PARDOLESI, Intese restrittive della libertà di concorrenza, in Diritto antitrust italiano, a cura di A. FRIGNANI, R. PARDOLESI, L. C. U- BERTAZZI, vol. I, Bologna,

10 regolamentazione le sole clausole che ricadono sotto il divieto di cui all art TFUE 4. In particolare, per accordi di distribuzione commerciale devono intendersi quei contratti che danno luogo un rapporto di collaborazione stabile fra i contraenti dei quali, l uno, il distributore, si obbliga a promuovere la conclusione di contratti per conto dell altro, assumendo in tutto o in parte i rischi connessi alla distribuzione a seconda che lo stesso acquisti la proprietà (concessionario di vendita) o entri solo nella disponibilità dei beni del produttore/fornitore (agente di commercio) 5. I tratti comuni più significativi di siffatta categoria sono da ricercarsi in sostanza nel carattere duraturo della relazione contrattuale e nella natura fiduciaria del vincolo contraddistinto dall obbligo del distributore di promuovere le vendite del produttore e dalla condotta collaborativa dei contraenti; un ulteriore fattore di caratterizzazione è rappresentato dall attribuzione, in favore del medesimo, di una posizione di privilegio rispetto alla generalità dei concorrenti che può tradursi, a seconda dei casi, nel riconoscimento di un esclusiva territoriale di vendita, di un esclusiva di acquisto ai fini della rivendita e/o di una licenza di know-how e del diritto all uso dei segni distintivi 6. 4 Per una più attenta disamina dei rapporti tra funzione distributiva e possibili effetti anticoncorrenziali degli accordi di distribuzione, si veda, R. PARDOLESI, Regole antimonopolistiche del Tratto C.E.E. e contratti di distribuzione: tutela della concorrenza o dei concorrenti?, in Foro It., IV, 1978, 83 ss; R. BALDI, Il diritto della distribuzione commerciale nell Europa comunitaria, Padova, 1984; R. LIN- DA, La distribuzione commerciale in Europa. Scenari e prospettive per il mercato unico, Milano, 1989; M. TUPPONI E. GHIROTTI, Il diritto della distribuzione commerciale nell Europa comunitaria, Milano, 2000; F. BORTOLOTTI, Manuale di Diritto Commerciale Internazionale, Vol. III, La distribuzione internazionale, CEDAM, 2002; R. GUIDOTTI N. SOLDATI, (a cura di), Contratti d impresa e restrizioni verticali, Milano, Il presente lavoro muove dall impostazione metodologica condivisa dalla maggior parte della dottrina italiana ed internazionale che ha cercato di definire i contorni di una categoria giuridica unitaria attraverso l individuazione dei tratti comuni che caratterizzano i diversi e variegati assetti negoziali relativi alla distribuzione integrata. Così, R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, Napoli, 1979; R. BALDI, Il diritto della distribuzione commerciale nell Europa comunitaria, op. cit, secondo il quale oggi può parlarsi di diritto della distribuzione commerciale come materia a sé stante. Analogamente in Germania, questa impostazione è accolta da M. MARTINEK F.J. SEMLER, Handbuch des Vertriebsrechts, Munchen, 1996 ed in Francia da D. FERRIER, Droit de la Distribution, Parigi, Sulla natura e sul contenuto delle clausole di esclusiva che accedono ai singoli accordi di distribuzione, si veda l analisi condotta da R. BALDI, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il 10

11 Trattandosi di accordi intercorrenti tra due o più soggetti che occupano stadi diversi del processo tecnico di produzione e di commercializzazione di un determinato prodotto, i contratti di distribuzione producono sul piano economico effetti di natura ambivalente, incidendo sulla funzionalità dei mercati in termini spesso contraddittori. Gli studi della scienza economica moderna enfatizzano i risultati derivanti dal ricorso alla formula commerciale della distribuzione giacché, se coerentemente e opportunamente utilizzata, garantisce una maggiore efficienza del processo distributivo ed una migliore ottimizzazione degli investimenti. Nello specifico, i vari schemi pattizi di integrazione verticale consentono ai distributori di massimizzare le opportunità di guadagno collegate alla commercializzazione delle merci mediante l abbattimento dei costi iniziali di esercizio e ai produttori di penetrare stabilmente all interno di nuovi mercati attraverso una politica distributiva specificamente ritagliata in base alle strategie imprenditoriali rispettivamente adottate 7. Sotto diverso profilo, l osservazione empirica del fenomeno mostra che, in presenza di determinate condizioni, l operatività delle clausole di esclusiva è di o- stacolo alla realizzazione di una workable competition 8 all interno del mercato rilevante cagionando, a seconda dei casi, l esclusione dell accesso al mercato di altri franchising, Milano, 2001, 63-76, , ; F. BORTOLOTTI, Manuale di Diritto Commerciale Internazionale, Vol. III, La distribuzione internazionale, op. cit., , , ; 7 In proposito, si segnalano le intuizioni di R. COASE, The Nature of the Firm, in 4 Economics, 386, 1937 e di O. E. WILLIAMSON, Markets and Hierachies: Analysis and Antitrust Implications, New York In sintesi, entrambi hanno evidenziato che le intese verticali rappresentano un alternativa e- conomicamente efficiente all integrazione strutturale dell impresa. Con la disintegrazione del ciclo produttivo mediante la devoluzione della fase distributiva ad altro imprenditore ed il mantenimento della direzione strategica da parte del produttore, si eliminano i costi legati al passaggio di informazioni caratteristiche sul prodotto, evitando che la concorrenza possa venirne a conoscenza e trarne vantaggio. In particolare, il 116 delle Guidelines individua alcune situazioni di efficienza delle restrizioni verticali: superamento del parassitismo tra imprenditori; maggiore facilità nell accesso ai nuovi mercati; aumento degli incentivi per investimenti specifici; trasferimento know-how; migliore sfruttamento delle economie di scala; maggiore uniformità e standardizzazione della qualità. 8 L origine del concetto di workable competition si deve a CLARK, Towards a concept of workable competition, in The American Review, 1940 ed è entrato successivamente nell esperienza europea a seguito della sentenza Metro, Corte di Giust. CE, 13 gennaio, 1994, C-376/92. 11

12 fornitori o di altri acquirenti attraverso l innalzamento di barriere all entrata, la riduzione dell intrabrand competition fra i distributori appartenenti alla medesima rete ovvero la limitazione della libertà dei consumatori di acquisire beni e servizi in qualsiasi Stato membro dell Unione 9. In tale prospettiva, la politica antitrust europea si caratterizzava originariamente per il suo approccio estremamente rigoroso in quanto, spinta dall assoluta necessità di promuovere l integrazione dei mercati, sanzionava indistintamente tutti i comportamenti imprenditoriali in grado di pregiudicare in modo sensibile il commercio intra-comunitario 10. Tenendo conto della possibile incidenza negativa sugli obiettivi di integrazione economica, il diritto europeo della distribuzione si è sviluppato tra il 1965 ed il 1988 attraverso una pluralità di regolamenti aventi ad oggetto la mera definizione di clausole contrattuali assolutamente vietate riferibili agli accordi di distribuzione selettiva, di acquisto in esclusiva ai fini della rivendita (specie di birra e di benzina), di franchising e di vendita di autoveicoli Sull argomento, tra gli altri, V. KORAH, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, London, 1994; A. FRIGNANI M. WAELBROECK, Disciplina della concorrenza nella CEE, Torino, 1996; J. FAULL A. NIKPAY, The EC Law of Competition, Oxford, 1999; C. BELLAMY G. CHILD, European Community Law of Competition, op. cit. 10 Il principio dell irrilevanza degli accordi che non incidono in misura sensibile sul mercato è stato accolto dalla Corte di Giustizia con la sentenza Völk-Vervaecke del 9 luglio 1969, in Racc., 1969, 295, con riferimento ad un accordo avente un oggetto inequivocabilmente restrittivo della concorrenza. In particolare, la Corte affermava che L accordo non ricade sotto il divieto dell art. 85 qualora, tenuto conto della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, esso non pregiudichi il mercato in misura rilevante. A partire dalla comunicazione sui c.d. accordi di importanza minore del , in GUCE del , 1 ss., la Commissione europea ha ulteriormente precisato tale principio attraverso la fissazione di quote di mercato al di sotto delle quali il divieto dell art. 101 del TFUE deve considerarsi i- napplicabile. Da ultimo, si veda il Regolamento/UE 330/2010 del 20 aprile 2010 relativo all applicazione dell articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GUE del , L 102/1, il cui art. 3: Soglia della quota di mercato prevede che L esenzione di cui all articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto e la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30% del mercato rilevante sul quale acquista i beni o servizi oggetto del contratto. 11 Cfr. Regolamento CEE 1983/83, del 22 giugno 1983, relativo agli accordi di distribuzione esclusiva; Regolamento CEE 1984/83 del 22 giugno 1983, relativo agli accordi di acquisto in esclusiva ai fini della rivendita, entrambi pubblicati in GUCE L 173 del 30 giugno 1983; Regolamento 123/85, sugli 12

13 Sennonché l eccessiva rigidità del sistema normativo e l assenza di norme atte a consentire l individuazione di univoci criteri di collegamento tra ciascun tipo contrattuale ed il Regolamento ad esso pertinente introduceva livelli di incertezza giuridica che collidevano macroscopicamente con lo spirito dell esenzione per categoria, determinandone l ingestibilità e lo scollamento progressivo dall analisi economica e dalla realtà contrattuale 12. Spinte dunque dalla necessità di operare una revisione globale della propria politica della concorrenza, le istituzioni dell Unione hanno optato per l adozione di un approccio più organico alla materia dapprima con la pubblicazione del Libro Verde del 1997 sulle restrizioni verticali 13 e poi con l entrata in vigore del Regolamento 2790/99/CE 14 ora sostituito, con poche varianti, dal Regolamento 330/2010 (UE) 15. accordi di distribuzione degli autoveicoli ed i servizi di assistenza alla clientela, in GUCE L 15 del 18 gennaio 1985; Regolamento 4087/88 del 30 dicembre 1988, sugli accordi di franchising in GUCE L 359 del 28 dicembre Sotto il regime previgente, infatti, nulla veniva precisato in merito all eventualità di possibili conflitti fra l uno e l altro Regolamento, pur considerando le zone grigie e le sovrapposizioni riscontrabili ogni volta che le varie forme di distribuzione assumevano indifferentemente i tratti di diverse tipologie contrattuali. Del resto, la possibilità di ricondurre gli accordi ai Regolamenti pertinenti, prescindendo dalla circostanza che l oggetto degli stessi costituisse materia di specifici Regolamenti di esenzione per categoria, è stata esplicitamente affermata dalla stessa Commissione nella XVIII Relazione sulla politica della concorrenza, Lussemburgo, 1989, 39, nella quale si affermava che il Regolamento 4087/88 assumeva il ruolo di legge quadro nella cui cornice si collocavano gli ulteriori Regolamenti relativi ai contratti di distribuzione commerciale. Così, in particolare, C. VACCA, Gli accordi di franchising, il controllo sulla formazione del contratto e le condizioni di fine rapporto, in Riv. dir. comm. int., 1990, Libro Verde sulle restrizioni verticali nella politica della concorrenza comunitaria, doc. COM (96) fin. In dottrina, si veda, M. V. LEONE, Il Libro Verde sulle restrizioni verticali: una nuova politica della concorrenza?, in Contr. Impr./Eur., 1997, 783 ss.; R. RINALDI R. RAPUANO, La politica comunitaria della concorrenza e le intese verticali: un nuovo approccio, in Dir. comm. int., 1999, 423 ss.; I. VAN BAEL, Antitrust e distribuzione in Europa una nuova politica per il prossimo secolo?, in Concorrenza e mercato, 1997, 231 ss. 14 Regolamento CEE 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 relativo all applicazione dell art. 81 paragrafo 3 del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, pubblicato in GU L 336 del 29 dicembre In proposito, si vedano i contributi raccolti nel dibattito all indomani della sua entrata in vigore, F. BORTOLOTTI, Il problema delle soglie di mercato nel nuovo regolamento di esenzione sulle restrizioni verticali. Osservazioni critiche e proposte, in Contr. Impr. /Eu, 1999, 535 ss.; R. RINALDI, Il nuovo regolamento della Commissione europea sugli accordi verticali, in Dir. comm. int., 2000, 479 ss.; A. VENEZIA, La nuova politica comunitaria in materia di restrizioni verticali ed il regolamento 2790/1999, in I Contratti, 2000, 1042 ss. 15 Regolamento UE 330/2010 del 20 aprile 2010 relativo all applicazione dell articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, in GUE L 102/1 del 22 aprile

14 Il processo di modernizzazione del diritto europeo della concorrenza appare dunque contrassegnato da una svolta metodologica fondamentale nella determinazione dello strumentario giuridico a disposizione, dando atto della necessità di richiamare una maggiore attenzione sui profili economici delle intese restrittive. In particolare, indicando la rule of reason delle restrizioni verticali nell attitudine ad incrementare l efficienza economica della filiera produttivo-distributiva 16, il regolamento 2790/99 contiene il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di accordi verticali nel cui contesto si è affermata la regola generale secondo cui tutto ciò che non è espressamente vietato è implicitamente autorizzato 17. La matrice economica prima che giuridica della categoria dei contratti di distribuzione ha reso tradizionalmente incerta l individuazione di un vero e proprio tipo contrattuale e, di conseguenza, l enucleazione di una disciplina sostanziale volta all inquadramento sistematico dei modelli negoziali singolarmente riferibili alla formula della distribuzione integrata. Gli studi nel settore del commercio nazionale ed internazionale evidenziano infatti una tipologia diversificata e non completamente esaustiva poiché la nozione 16 Cfr. Considerando (6) e (7) del Regolamento UE 330/2010 Alcuni tipi di accordi verticali possono incrementare l efficienza economica nell ambito di una catena produttiva o distributiva permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali ed i costi di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite. La probabilità che tali incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle parti dell accordo e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dai loro clienti, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell uso al quale sono destinati. 17 Nel contesto del nuovo Regolamento sono automaticamente esentate tutte le clausole restrittive, con la sola eccezione di un numero limitato di pattuizioni inammissibili, previste dall art. 4 (prezzi imposti, restrizioni alla libertà dell acquirente relative alla rivendita dei prodotti, etc.) e dall art. 5 (obblighi di non concorrenza eccedenti i cinque anni). In senso opposto, la disciplina contenuta nei regolamenti precedenti, come ad esempio il Regolamento CE 1983/83 ovvero 1984/83, in base alla quale era sufficiente la presenza di una sola clausola restrittiva non espressamente autorizzata dal regolamento per far perdere il beneficio dell esenzione ad un accordo per il resto conforme all esenzione per categoria. Per un analisi approfondita delle nuove tendenze, si veda E. GENTILE, La svolta di inizio millennio del diritto comunitario della concorrenza: il nuovo approccio economico, la semplificazione delle norme, la cooperazione internazionale e la modifica del regolamento 17/62, in Contr. Impr./Eu., 2000, 557 ss. 14

15 di distribuzione talvolta è intesa in senso ampio, ricomprendendo tutti quei complessi meccanismi rivolti a colmare le distanze tra produzione e consumo 18, talaltra è interpretata in senso restrittivo, escludendo dal relativo ambito sia i contratti di agenzia sia quelli di franchising 19. Né è possibile rinvenire criteri interpretativi utili nella giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili 20 dove la nozione di contratti di distribuzione è considerata solo in opposizione a quella di compravendita per e- scluderla dal campo di applicazione ratione materiae del testo uniforme, senza tuttavia individuarne gli elementi di tipizzazione 21. L attuale quadro normativo europeo affronta dunque la disciplina delle restrizioni verticali in modo globale, dettando regole applicabili in via generale a tutti i tipi di accordi ed assumendo come punto di partenza della disciplina il tipo di restrizione della concorrenza piuttosto che la qualificazione del modello negoziale da cui originano gli effetti discorsivi del mercato. 18 Così G. SANTINI, Il commercio. Saggio di economia del diritto, Bologna, 1979, 117 ss. Si collocano nella medesima direzione, le ricostruzioni di R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, op. cit., che approfondisce in una prospettiva comparatistica gli aspetti più rilevanti delle tipologie negoziali rientranti nella categoria in esame; G. VETTORI, Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione fra imprese, Milano, 1983; A. BALDASSARRI, I contratti di distribuzione, Agenzia - Mediazione Concessione di vendita - Franchising, Padova, E questo il caso del Regolamento CE 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), pubblicato in GU L 176 del 4 luglio 2008, per il cui art. 4.1 il contratto di distribuzione non comprende il contratto di franchising a cui è specificamente dedicato il paragrafo successivo. 20 Convenzioni delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell La Convenzione è stata ratificata dall Italia con L. dell , n. 765 ed è entrata in vigore l Per una disamina della disciplina della CISG e del suo impatto sulla prassi del commercio internazionale si vedano, tra gli altri, P. SCHLECHTRIEM I. SCHWENZER, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Oxford, 2010; C. WITZ, Droit uniforme de la vente international de merchandises, Paris, 2010; H. BERNSTEIN - J. LOOKOFSKY, Understanding the CISG in Europe, The Hague/ London/ New York, 2 ed., 2002; M. J. BONELL, UNILEX on CISG & UNI- DROIT Principles - International Case Law & Bibliography, Center for Comparative and Foreign Law Studies, in 21 Un esempio, tra tutti, la sentenza di Cass. sez. un. 14 dicembre 1999, n. 895, Sanitari Pozzi S.p.a. c. Imperial Bathroom Company, (nel caso specifico la società inglese si era obbligata ad acquistare e distribuire sul mercato inglese tre linee di prodotti, ad acquistare una quantità minima di prodotti ogni anno e a pagare la merce ordinata entro i termini previsti dal contratto), in ELF, 2000/01, 10 ss., in nota F. FERRARI, Il contratto di distribuzione quale contratto (non) contemplato dalla Convenzione di Vienna. Nel senso del testo la giurisprudenza di molti tribunali europei e di arbitrati internazionali. 15

16 Tale impostazione se da un lato è in grado di favorire una maggiore uniformità di trattamento delle restrizioni simili all interno di accordi di tipo diverso, dall altro, rende più difficoltosa l esatta individuazione delle regole applicabili a ciascun tipo di accordo, essendo necessario verificare, per ciascuno di essi, quali disposizioni del regolamento pertinente siano in concreto applicabili. Si pensi, ad esempio, agli effetti derivanti dalla stipulazione di un contratto di franchising finalizzato alla costituzione di un sistema di distribuzione selettiva ossia di una rete in cui i prodotti possono essere commercializzati solo da rivenditori accuratamente selezionati e numericamente individuati in base alle scelte discrezionali del franchisor. In tale circostanza, la tenuta del tipo contrattuale sotto il profilo della conformità del regolamento negoziale alla disciplina antitrust vigente presuppone l esatta individuazione a monte anche dei divieti propriamente riferibili agli accordi di distribuzione selettiva 22. Inoltre, la rigidità di un sistema basato sulla mera enunciazione di clausole restrittive vietate (quali quelle di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. 330/2010) e del tutto svincolate da ogni riferimento all oggetto e alla causa delle singole operazioni negoziali non appare sempre compatibile con l assetto di interessi di volta in volta divisato dai contraenti, introducendo così una certa indeterminatezza all interno del meccanismo europeo di public enforcement. A titolo esemplificativo vengono in rilievo le sorti antitetiche cui incorre una clausola di non concorrenza di durata superiore a cinque anni a seconda che essa venga inserita nel contesto di un contratto di distribuzione esclusiva ovvero di franchising. Nel primo caso, il dato normativo di riferimento è senz altro rappresentato dall art. 5 lett. a) del Regolamento 330/2010 che esclude l applicazione 22 Cfr. art. 4 lett. c) e d) e art. 5 lett. c) del Regolamento UE 330/2010. In linea di massima, l esigenza di ricorrere a canali di distribuzione specializzata è legittimamente giustificata a condizione che sia garantita la particolare natura tecnica del prodotto e la libertà dei distributori autorizzati di effettuare vendite attive e passive agli utenti finali di qualsiasi territorio, di eseguire le forniture incrociate tra i membri della rete e di vendere marche di particolari fornitori concorrenti. 16

17 dell esenzione per categoria ad un accordo contenente un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, di durata indeterminata o superiore a cinque anni 23 ; nel secondo caso, viceversa, la giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce espressamente la validità della medesima clausola, rinvenendone la rule of reason nelle esigenze di protezione del know-how sostanziale e di conservazione dell uniformità e della reputazione della rete 24. E possibile ravvisare ulteriori elementi di contraddittorietà della normativa antitrust anche in riferimento alla disciplina di cui all art.5 lett. b) del Reg. 330/2010 che, in deroga alla regola generale, estende il beneficio dell esenzione al patto di non concorrenza post-contrattuale a condizione che abbia una durata annuale, sia relativo alla sola commercializzazione dei prodotti venduti nei locali e nei terreni da cui l acquirente ha operato durante il periodo contrattuale e risulti indispensabile per proteggere il know how trasferito dal fornitore all acquirente 25. Diversamente, aderendo ad un impostazione più permissiva, la Corte di Giustizia ha escluso l applicabilità del divieto di cui all art del TFUE alla clausola che vieta al franchisee, durante un adeguato periodo dopo la scadenza di aprire negozi per l esercizio di attività identiche o simili nelle zone in cui (l ex affiliato) possa trovarsi in concorrenza con commercianti aderenti alla rete di distribuzione Cfr. art. 5 (a) Regolamento UE 330/ Sotto tale profilo, si rinvia al testo della sentenza Pronuptia dalla Corte di Giustizia europea del (causa 161/1984), in Racc. giur. Corte, 1986, 394 ss nonché alla nota di R. BALDI, La sentenza Pronuptia della Corte ed il franchising in Europa, in Riv. dir. ind., 1987, II, 277 ss. 25 Cfr. art. 5 (b) Regolamento UE 330/ Cfr. 15 della sentenza Pronuptia Paris (1986). Il ragionamento seguito dalla Corte si basa sul presupposto che, nella misura in cui il franchising consente ai commercianti sprovvisti dell esperienza necessaria di avvalersi di metodi che essi avrebbero dovuto acquisire solo dopo una lunga e laboriosa ricerca e di giovarsi della reputazione del segno distintivo del concedente, esso non arreca pregiudizio per sé alla concorrenza e non cade, dunque, sotto il divieto dell art del TFUE. In questo modo la Corte, facendo ampio ricorso allo strumento della rule of reason, effettua un bilanciamento tra aspetti positivi e negativi di una restrizione concorrenziale, sottraendola a monte al divieto dell art del TFUE, senza necessità di essere esentate (in via individuale o per categoria) ai sensi del 3. 17

18 In via generale, si osserva come i vari schemi della distribuzione integrata siano generalmente inclini ad operare una reciproca sovrapposizione delle principali clausole restrittive, così confermando le difficoltà relative ad una ricostruzione organica del disegno normativo europeo; per di più, si rileva che i medesimi vincoli di esclusiva, considerati con estremo rigore dal Regolamento 330/2010/UE in riferimento alla generalità dei rapporti di distribuzione, incontrano spesso un terreno più permissivo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che ne afferma la piena validità qualora gli stessi siano inseriti nel contesto di un contratto di distribuzione con caratteristiche particolari qual è quello di franchising. In tale prospettiva, è ragionevole ritenere che le incongruenze riconducibili all adozione di un approccio strettamente funzionale alla regolamentazione degli accordi verticali possano trovare opportuno temperamento attraverso un più compiuto coordinamento fra la disciplina sostanziale dei singoli modelli contrattuali e l applicazione delle norme antitrust che colpiscono con la sanzione della nullità di pieno diritto situazioni di forza non tollerate dalla disciplina pubblicistica del mercato. La presenza di una disciplina uniforme dei principali modelli della distribuzione integrata, infatti, consentirebbe di individuare più facilmente e con maggior grado di certezza le clausole tipicamente restrittive del regolamento negoziale al fine di agevolare il vaglio di compatibilità con la disciplina antitrust. Inoltre, una più chiara determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti nonché dei relativi rischi economici e finanziari avrebbe l effetto di rafforzare l incidenza del public enforcement, con notevole semplificazione dell istruttoria relativa all accertamento dei presupposti alla base dell illecito anticoncorrenziale. Più nel dettaglio, V. KORAH, Pronuptia Franchising: The Marriage of Reason and the ECC Competition Rules, in EIPR, 1986, 99 ss.; M. C. MALAGUTTI, Il franchising davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1988, 605 ss. 18

19 1.2 Il trittico: agenzia commerciale, concessione di vendita e franchising nell esperienza giuridica degli Stati membri La carenza di fonti europee attinenti ai profili sostanziali degli accordi di distribuzione commerciale sconta anzitutto le incertezze derivanti dalla mancata tipizzazione del fenomeno all interno degli ordinamenti nazionali nel cui contesto la relativa disciplina assume contorni particolarmente evanescenti. La capillare diffusione della formula della distribuzione commerciale ha di fatto determinato la progressiva affermazione di nuove tipologie contrattuali, le quali costituiscono un immediata risposta di adeguamento di istituti giuridici preesistenti alle nuove e mutevoli esigenze del mercato. Tuttavia, ad una tipizzazione ampiamente consolidatasi sul fronte socio-economico non è corrisposto un pari e tempestivo riconoscimento della tipicità sul piano del diritto, essendosi privilegiato sino ad ora un approccio pragmatico incentrato sulla disamina delle finalità economicosociali divisate dai contraenti e sulle obbligazioni di volta in volta assunte dalle parti 27. Sotto il profilo dogmatico, voci autorevoli della dottrina italiana 28 ed europea 29 hanno optato per il riconoscimento del carattere autonomo ed unitario della categoria, individuando i tratti fisionomici principali di ciascuna figura: a) nella me- 27 In generale, sull argomento G. DE NOVA, I nuovi contratti, Torino, 1994; A. LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, in Tratt. dir. priv., Milano, Nella dottrina italiana, si vedano, tra gli altri, le ricostruzioni di G. SANTINI, Il commercio Saggio di economia del diritto, op. cit.; R. PARDOLESI, Distribuzione (contratti di), in Digesto delle discipline privatistiche, sez. commerciale, vol. V, Torino, 1990, 66 ss.; R. BALDI, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, op. cit.; O. CAGNASSO G. COTTINO, Contratti commerciali, in Trattato di diritto commerciale, vol. IX, Milano, 2000; F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, vol. II, in Le obbligazioni e i contratti, Padova, Nel panorama europeo si segnalano i contributi di A. GEORGIADIS, New contractual forms of the modern economy, Leasing/Factoring/Forfaiting/Franchising, Athina, 1998; E. GUARDIOLA SA- CARRERA, Contratos de Collaboration en el Commercio International, Barcelona, 1998; J. HUET, Les principaux contracts spéciaux, in Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, in LGDJ, Paris, 2001; J. M. MOUSSERON J. RAYNARD R. FABRE J. L. PIERRE, Droit du commerce international, Paris, 2003; A. JAUSAS, International Encyclopedia of Agency and Distribution Agreements, The Hague, 2009; M. MARTINEK - F. SEMLER S. HABERMEIER E. FLOHR (a cura di), Handbuch des Vertriebsrechts, Munchen,

20 desimezza della destinazione funzionale; b) nella stabilità e nella continuità del vincolo negoziale; c) ed infine, nel privilegio generalmente concesso all intermediario autonomo che si traduce nell inserimento di quest ultimo all interno della filiera distributiva e nella sua tendenziale soggezione economica e giuridica nei confronti del committente/produttore. Alla luce di tale ricostruzione, si ritiene che i tratti di differenziazione tra l uno e l altro strumento contrattuale (agenzia, franchising e distribuzione) debbano misurarsi sulla base di fattori quantitativi piuttosto che qualitativi giacché essi riflettono la trasposizione giuridica di una diversificazione rilevante sotto il profilo dell organizzazione aziendale ed economica del committente/produttore 30. In via esemplificativa, si osserva che nel contratto di agenzia commerciale l attività dell agente si sostanzia nel promuovere in una zona determinata la conclusione di contratti di vendita dal preponente direttamente a terzi mentre nella concessione di vendita l attività dell intermediario si concretizza nell acquisto e nella successiva rivendita, in nome e per conto proprio, dei beni oggetto del contratto. Rispetto all agente di commercio, dunque, il concessionario di vendita in esclusiva si accorda per una maggiore intensificazione degli obblighi nei confronti della controparte a cui corrisponde una collaborazione economica caratterizzata da più marcati elementi fiduciari e che acquista rilevanza giuridica in funzione delle clausole volte ad incrementare la commercializzazione dei prodotti 31. La suddetta ricostruzione, pur accentuando i tratti unitari della categoria, tiene opportunamente in considerazione le specificità proprie di ciascuna figura contrattuale, ritenute di per sé sufficienti ad attribuire ad ognuna una posizione di completa autonomia. Allo stesso tempo, la reciproca affinità di tali modelli consente 30 Così R. PARDOLESI, I contratti di distribuzione, op. cit.; A. FRIGNANI, Franchising. La nuova legge, Torino, I caratteri differenziali e comuni tra agenzia e concessione di vendita sono posti in evidenza da A. BALDASSARRI, I contratti di distribuzione, op. cit., 2142 ss.; in generale, si veda O. CAGNASSO G. COTTINO, Contratti commerciali, in Trattato di Diritto Commerciale, Milano,

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009 RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative

Dettagli

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Il contratto di Rete

Il contratto di Rete 18 settembre 2014 Numero 2 Il contratto di Rete Speciale Contratto di Rete Con l art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, è stato

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Premessa Il presente lavoro è finalizzato a fornire una descrizione della normativa italiana in materia di IVA nel settore della nautica da

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disciplina del franchising N. 768. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disciplina del franchising N. 768. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 768 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disciplina del franchising Presentata il 6 maggio 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! Ilfranchising,

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y SLOVACCHIA CONTRATTI COMMERCIALI IN SLOVACCHIA di Avv. Francesco Misuraca Contratto di agenzia in Slovacchia La disciplina degli art. 577 e seguenti del Codice commerciale slovacco regola un contratto

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

CORSO INTEGRATIVO Parte 2 La concessione di vendita

CORSO INTEGRATIVO Parte 2 La concessione di vendita UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA Diritto per il marketing anno accademico 2013/2014 primo semestre - seconda parte CORSO INTEGRATIVO Parte 2 La concessione di vendita SINONIMI:

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

PROCEDURA --------------------------------------

PROCEDURA -------------------------------------- PROCEDURA PER L ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (AREE O FABBRICATI) FUNZIONALI ALL EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -------------------------------------- La PROVINCIA DI GENOVA, nella sua qualità

Dettagli

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

Il Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico L Associazione Bancaria Italiana (ABI) Il Presidente dell ABI La CONFINDUSTRIA Il Presidente di CONFINDUSTRIA La Conferenza dei

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento

Dettagli

Il contratto di distribuzione

Il contratto di distribuzione Fondazione per la Formazione Forense dell'ordine degli Avvocati di Firenze Il contratto di distribuzione Avv. Donato Nitti Firenze, 19 giugno 2012 Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com

Dettagli

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione. Le schede Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione Eleonora Morfuni L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) S 10/2012 gennaio 2012 Le schede ** Indice 1. L influsso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Roma, 01 dicembre 2008

Roma, 01 dicembre 2008 RISOLUZIONE N. 456/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 Prot.: 2005/ OGGETTO: Interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Acconti relativi a cessione all esportazione

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52 /E

RISOLUZIONE N. 52 /E RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 109/E Roma, 23 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento fiscale, ai fini dell Irpef e ai fini dell Irap, delle borse di studio

Dettagli

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITÀ SU BREVETTO 1 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra XY,

Dettagli

Roma, 12 novembre 2008

Roma, 12 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 432/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA SRL - Interpretazione dell art. 17, sesto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati 15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)

Dettagli

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y SINGAPORE DISCIPLINA DEI CONTRATTI COMMERCIALI A SINGAPORE di Avv. Francesco Misuraca Fonti del diritto commerciale a Singapore La normativa sui contratti si ispira grandemente alla omologa normativa inglese

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Concessionari di vendita: distributori e importatori esclusivi

Concessionari di vendita: distributori e importatori esclusivi Concessionari di vendita: distributori e importatori esclusivi Per poter competere con successo nei mercati stranieri è fondamentale la consapevolezza delle regole del gioco, dei rischi da evitare e delle

Dettagli

Il principio di buona fede nei contratti di franchising

Il principio di buona fede nei contratti di franchising Il principio di buona fede nei contratti di franchising In questo articolo verrà analizzato il principio di buona fede applicato ai contratti di franchising, anche grazie all analisi della giurisprudenza

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Capitolo I FINALITÀ E STRUMENTI DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVE- STIMENTO

Capitolo I FINALITÀ E STRUMENTI DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVE- STIMENTO INDICE SOMMARIO Premessa... XIII Capitolo I FINALITÀ E STRUMENTI DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVE- STIMENTO 1. La funzione economica dei prestatori dei servizi di investimento. 1 2. I servizi di investimento...

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5659 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CONTENTO Disposizioni per la tutela del consumatore nell ambito del mercato dell energia

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo I Organizzazione dell impresa: il franchising e e la tutela dell affiliato

SOMMARIO. Capitolo I Organizzazione dell impresa: il franchising e e la tutela dell affiliato SOMMARIO PARTE PRIMA Capitolo I Organizzazione dell impresa: il franchising e e la tutela dell affiliato 1. Globalizzazione delle formule commerciali e le nuove esigenze delle imprese; contrazione della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 209/E

RISOLUZIONE N. 209/E RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo 1 Premessa Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte: ad ampliare l ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

La negoziazione del contratto di Franchising

La negoziazione del contratto di Franchising La negoziazione del contratto di Franchising AGAT Associazione Giovani Avvocati Torino 15 maggio 2014 La negoziazione del contratto di franchising: inquadramento giuridico e clausole contrattuali Prof.

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 100/E

RISOLUZIONE N. 100/E RISOLUZIONE N. 100/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 agosto 2006 OGGETTO: Interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Modello di contratto. Lavoro subordinato a tempo indeterminato

Modello di contratto. Lavoro subordinato a tempo indeterminato Modello di contratto Lavoro subordinato a tempo indeterminato MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO... [Datore di lavoro], in persona del legale rappresentante Sig...., nato

Dettagli

Piano delle attività 2013-2015 dell Area Monopoli

Piano delle attività 2013-2015 dell Area Monopoli Piano delle attività 2013-2015 dell Area Monopoli 1 Il Piano dell Agenzia Area Monopoli per il triennio 2013-2015 Il Piano delle attività sviluppato per il triennio 2013-2015 intende perseguire i seguenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 122/E

RISOLUZIONE N. 122/E RISOLUZIONE N. 122/E Roma, 06 maggio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. IVA. Art. 4 DPR n. 633 del 1972. Assoggettabilità

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 41/E QUESITO RISOLUZIONE N. 41/E Roma, 5 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - Rilevanza quali operazioni esenti

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 95 RISOLUZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro) (Estensore SUSTA) approvata nella seduta del 2 luglio 2015 SULLA PROPOSTA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 216/E

RISOLUZIONE N. 216/E RISOLUZIONE N. 216/E Roma 09 agosto 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza di interpello - Afa S.p.a. - Applicazione dei principi contabili internazionali - Deduzione di costi

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli