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1 * * * REGIONE CALABRIA Progetto di Legge Regionale recante Norme in materia ambientale * * *

2 PARTE PRIMA Norme organizzative per uno sviluppo sostenibile nella Regione Calabria e per garantire l attuazione del principio di integrazione CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Principio di integrazione Art. 2 Strumenti CAPO II Misure organizzative per l attuazione del principio di integrazione Art. 3 Consulta dell ambiente Art. 4 Segreteria Tecnica presso la Consulta dell Ambiente Art. 5 Compiti della Consulta dell Ambiente Art. 6 Uffici per l Integrazione Ambientale PARTE SECONDA Norme in materia di tutela della salute e per la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico CAPO I Disposizioni generali Art. 7 Finalità e principi generali Art. 8 Definizioni essenziali CAPO II Tutela dall inquinamento atmosferico Art. 9 Principi Art. 10 Valori limite di emissione Art. 11 Valutazione preliminare della qualità dell aria ambiente Art. 12 Inventario delle fonti di emissione Art. 13 Individuazione delle zone rilevanti per l inquinamento atmosferico e piani regionali Art. 14 Pianificazione regionale Art. 15 Incentivazione per la riduzione delle emissioni inquinanti e rete di monitoraggio Art. 16 Leale cooperazione, accordi ed intese Art. 17 Informazioni sulla qualità dell aria Art. 18 Rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale Art. 19 Sanzioni CAPO III Tutela dall inquinamento elettromagnetico Art. 20 Principi Art. 21 Funzioni regionali Art. 22 Competenze delle Province e dei Comuni Art. 23 Installazione di nuovi impianti Art. 24 Tutela della salute e principio di precauzione Art. 25 Piani di risanamento Art. 26 Contributi statali alla Regione CAPO IV Tutela dall inquinamento acustico Art. 27 Principi Art. 28 Obiettivi Art. 29 Mappe acustiche strategiche e mappature acustiche Art. 30 Piani d azione Art. 31 Comunicazioni al Ministero dell Ambiente Art. 32 Sanzioni Art. 33 Competenze della Regione Art. 34 Competenze delle Province Art. 35 Competenze dei Comuni Art. 36 Criteri per la classificazione dei territori comunali Art. 37 Attività all aperto e temporanee

3 Art. 38 Educazione ambientale Art. 39 Ordinanze straordinarie Art. 40 Contributi ai Comuni ed alle Province vigilanza sul loro operato Art. 41 Potere sostitutivo regionale Art. 42 Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall inquinamento acustico Art. 43 Risanamento infrastrutture di trasporto Art. 44 Disposizioni in materia di impatto acustico Art. 45 Organizzazione dei servizi di controllo Art. 46 Prevenzione dell inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico Art. 47 Traffico aereo Art. 48 Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne. Art. 49 Tecnico competente in acustica ambientale Art. 50 Sanzioni amministrative Art. 51 Norma transitoria PARTE TERZA Norme in materia di tutela delle acque dall inquinamento CAPO I Disposizioni generali Art. 52 Finalità Art. 53 Oggetto Art. 54 Definizioni Art. 55 Competenze della Regione Art. 56 Competenze delle Autorità d ambito Art. 57 Competenze delle Province Art. 58 Competenze dei Comuni CAPO II Disciplina degli scarichi idrici Art. 59 Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura Art. 60 Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura Art. 61 Autorizzazione allo scarico sul suolo Art. 62 Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura Art. 63 Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura Art. 64 Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate Art. 65 Scarico di acque meteoriche non contaminate Art. 66 Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena Art. 67 Limiti di emissione allo scarico CAPO III Disciplina delle infrastrutture Art. 68 Approvazione del progetto di impianti di depurazione delle acque reflue urbane Art. 69 Fluttuazione stagionale Art. 70 Pubblica fognatura Art. 71 Disciplina degli scaricatori di piena CAPO IV Acque a specifica destinazione Art. 72 Acque destinate alle balneazione Art. 73 Acque idonee alla vita dei pesci e acque destinate alla molluschicoltura Art. 74 Acque destinate alla produzione di acque potabile CAPO V Discipline speciali Art. 75 Utilizzazione agronomica degli effluenti Art. 76 Acque di restituzione CAPO VI Pianificazione, controlli e sanzioni

4 Art. 77 Pianificazione regionale Art. 78 Disciplina dei controlli e informazione Art. 79 Sanzioni CAPO VII Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani Art. 80 Composizione e struttura Art. 81 Compiti CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali Art. 82 Adeguamento degli scarichi Art. 83 Esercizio delle funzioni amministrative Art. 84 Modifica degli allegati e disposizioni d attuazione Art. 85 Abrogazioni PARTE QUARTA Norme in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati CAPO I Disposizioni generali Art. 86 Campo di applicazione Art. 87 Finalità Art. 88 Principi e criteri operativi Art. 89 Cooperazione, Partecipazione e informazione Art. 90 Obiettivi del Sistema Integrato di gestione dei rifiuti Art. 91 Prevenzione e riduzione dei rifiuti Art. 92 Raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti CAPO II Competenze e organizzazione Art. 93 Competenze della Regione Art. 94 Competenze delle Province Art. 95 Competenze dei Comuni Art. 96 Osservatorio regionale e osservatori provinciali sulla gestione dei rifiuti e dei servizi Art. 97 Catasto dei rifiuti della Calabria CAPO III Pianificazione Art. 98 Il sistema di pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti Art. 99 Atto di indirizzo strategico Art. 100 Piano regionale del sistema integrato dei rifiuti e delle bonifiche Art. 101 Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali Art. 102 Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate Art. 103 Procedure di approvazione del piano regionale del sistema integrato dei rifiuti e delle bonifiche Art. 104 Piani provinciali di gestione dei rifiuti Art. 105 Procedure di approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti CAPO IV Ambiti territoriali ottimali Art. 106 Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Art. 107 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali Art. 108 Struttura dell autorità d ambito Art. 109 Funzioni dell autorità d ambito PARTE QUINTA Norme in materia di procedure di Valutazione di Impatto ambientale (V.I.A.), di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e sulle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) CAPO I Disposizioni generali Art. 110 Oggetto e finalità

5 Art. 111 Autorità competente e Nucleo VIA-VAS-IPPC Art. 112 Composizione e funzionamento del Nucleo VIA-VAS-IPPC Art. 113 Definizioni CAPO II Valutazione di impatto ambientale Art. 114 Modalità di svolgimento Art. 115 Ambito di applicazione Art. 116 Verifica di assoggettabilità Art. 117 Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale Art. 118 Studio di impatto ambientale Art. 119 Presentazione dell istanza Art. 120 Consultazione Art. 121 Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione Art. 122 Decisione Art. 123 Informazione sulla decisione Art. 124 Monitoraggio e controlli Art. 125 Controlli e sanzioni Art. 126 Impatti ambientali interregionali Art. 127 Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC Art. 128 Attività istruttoria del Nucleo VIA-VAS-IPPC Art. 129 Oneri istruttori Art. 130 Determinazione del valore complessivo dell opera CAPO III Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Art. 131 Oggetto della disciplina Art. 132 Modalità di svolgimento Art. 133 Verifica di assoggettabilità Art. 134 Redazione del rapporto ambientale Art. 135 Consultazione Art. 136 Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione Art. 137 Decisione Art. 138 Informazione sulla decisione Art. 139 Monitoraggio Art. 140 Oneri istruttori CAPO IV Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) Art. 141 Definizioni Art. 142 Domanda di Autorizzazione integrata Ambientale Art. 143 Procedura ai fini del rilascio dell autorizzazione integrata ambientale Art. 144 Rispetto delle condizioni dell autorizzazione integrata ambientale Art. 145 Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC Art. 146 Spese per l istruttoria Art. 147 Norme di semplificazione Art. 148 Norme transitorie e finali ALLEGATI Allegati alla Parte Terza Allegato I Requisiti qualitativi ai fini dell assimilabilità delle acque reflue domestiche (art. 54) - Categorie di acque assimilabili alle domestiche Allegato II Trattamenti per lo scarico di acque reflue domestiche, urbane e industriali sul suolo o strati superficiali del sottosuolo. Allegato III Attività per le quali il dilavamento delle superfici esterne costituisce un fattore di inquinamento

6 Allegati alla Parte Quinta Allegato A Progetti di competenza regionale Allegato B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità Allegato C Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all art. 116 Allegato D Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all art. 118 Allegato E Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all articolo 133. Allegato F Contenuti del Rapporto ambientale di cui all art. 134

7 PARTE PRIMA Norme organizzative per uno sviluppo sostenibile nella Regione Calabria e per garantire l attuazione del principio di integrazione CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Principio di integrazione 1. La Regione Calabria al fine di migliorare la qualità della vita delle generazioni attuali e per salvaguardare e non compromettere le possibilità delle generazioni future, persegue uno sviluppo sostenibile mediante l integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell ambiente nella definizione e attuazione delle politiche e azioni regionali, attraverso gli atti, i procedimenti e le misure di organizzazione previste dalla presente parte. 2. La Regione persegue l obiettivo di dissociare la crescita economica dall incremento degli impatti sull ambiente e promuove la qualità dei servizi ambientali per le imprese, rafforzando la loro produttività, favorendo l innovazione tecnologica, incrementando i livelli occupazionali nonché strutturando filiere locali per il riutilizzo e il recupero del materiale. Art. 2 Strumenti 1. Per garantire l attuazione del principio di integrazione sono istituiti la Consulta dell ambiente, di cui all art. 7 dello Statuto regionale, nonché gli Uffici per l Integrazione Ambientale (UIA). 2. Costituiscono procedimenti di integrazione la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di impatto ambientale di cui alla parte quinta della presente legge. CAPO II Misure organizzative per l attuazione del principio di integrazione Art. 3 Consulta dell ambiente 1. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale è costituita la Consulta dell ambiente. La Consulta ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale. 2. I membri della Consulta sono in numero di cinque, nominati con deliberazione del Consiglio regionale tra esperti di indiscussa professionalità e competenza in tema di tutela dell ambiente e valutazione delle performance ambientali delle politiche pubbliche. I componenti del Consulta durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Il provvedimento di nomina è pubblicato sul B.U.R. con allegato il curriculum di ciascun componente della Consulta. 3. La Consulta nomina a maggioranza dei componenti il proprio Presidente e redige il proprio regolamento di funzionamento che è approvato con atto del Consiglio regionale. Art. 4 Segreteria Tecnica presso la Consulta dell Ambiente 1. La Consulta è dotata di una segreteria tecnica, appositamente istituita al suo interno, quale organo di consulenza tecnico scientifica e di coordinamento, per un più efficace svolgimento di tutte le attività della Consulta e con lo specifico compito di offrire ausilio nell istruttoria dei vari procedimenti di cui alla presente legge e di garantire un valido supporto all attività degli uffici regionali, in particolare nei rapporti con l ARPACAL e con gli altri enti pubblici e privati interessati.

8 2. La segreteria tecnica è istituita con delibera di Giunta Regionale, su proposta dell Assessore all Ambiente, ed è formata da tre esperti, anche non dipendenti pubblici né regionali, di comprovata esperienza, elevata competenza nella materia ambientale e riconosciuto valore tecnico scientifico. 3. Tutte le attività ed i compiti della Consulta dell Ambiente sono coordinati dalla sua segreteria tecnica. 4. La dotazione organica e strumentale della segreteria tecnica deve garantire l efficienza della Consulta. Art. 5 Compiti della Consulta dell Ambiente 1. La Consulta, entro il 30 settembre di ciascun anno, elabora un documento recante gli indirizzi generali in tema di integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche pubbliche della Regione Calabria e lo trasmette al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio regionale. 2. Al fine di favorire l integrazione dell ambiente nelle politiche pubbliche regionale, la Consulta esprime parere obbligatorio: a) sul Piano regionale di sviluppo economico-sociale, di cui all art. 36, comma 1, lett. e) dello Statuto; b) sugli atti di programmazione dei fondi comunitari; c) sul Documento di programmazione economica e finanziaria di cui all art. 2 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8, prima dell adozione da parte della Giunta regionale. 3. La Consulta si esprime sullo schema delle proposte di legge regionale di iniziativa della Giunta regionale in tema di ambiente, trasporti, governo del territorio, energia, agricoltura, commercio, pesca, su richiesta dell assessore competente prima della presentazione in Giunta regionale, ovvero del Presidente della Giunta regionale prima della deliberazione della Giunta regionale. 4. I pareri di cui ai commi precedenti sono rilasciati entro trenta giorni dal ricevimento dell atto. Decorso tale termine, si può prescindere dal rilascio del parere. 5. La Consulta può formulare osservazioni nell ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi regionali diversi da quelli indicati al comma La Consulta ha compiti di studio in campo ambientale e di valutazione ambientale delle politiche pubbliche e può svolgere indagini conoscitive sullo stato dell ambiente in Calabria. Gli atti e i documenti della Consulta sono pubblicati in apposito sito web. 7. La Consulta coordina l attività degli Uffici per l Integrazione ambientale (UIA) di cui agli articoli 2 e 6, cura la formazione del personale assegnato agli Uffici e trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull attività degli Uffici. 8. Previa comunicazione all organo politico di riferimento, la Consulta può chiedere l intervento alle proprie sedute, dei dirigenti della Regione, dell ARPACAL e degli altri enti strumentali della Regione, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività. Alle riunioni della Consulta, in relazione all esame degli atti o delle questioni di competenza, possono essere invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali. 9. La Consulta e il Consiglio regionale dell economia e del lavoro di cui all art. 56 dello Statuto regionale, possono effettuare riunioni congiunte su richiesta dei rispettivi Presidenti per l esame di questioni di interesse comune. Art. 6 Uffici per l Integrazione Ambientale 1. Presso ciascun Dipartimento della Regione Calabria, ad eccezione della Presidenza, del Segretariato generale delle Giunta Regionale e del Dipartimento politiche dell ambiente, è

9 istituito un Ufficio per l Integrazione Ambientale (UIA). 2. Gli UIA, quali uffici propri di ciascuna struttura dipartimentale, operano affinché la tutela dell ambiente sia adeguatamente considerata nell attività di elaborazione di piani, programmi, progetti, strumenti di programmazione negoziata, avvisi pubblici e bandi affidata ai Dipartimenti. 3. Agli UIA sono addetti da un minimo di due ad un massimo di quattro unità di personale, individuate tra i funzionari regionali, o di altra pubblica amministrazione assegnati con distacco o comando, che hanno un profilo professionale idoneo ai compiti dell Ufficio, selezionati sulla base della formazione posseduta e dell attività di servizio espletata. Gli UIA sono posti alle dirette dipendenze del Dirigente generale del Dipartimento, che determina i procedimenti destinatari all apporto collaborativo degli UIA. Il Dirigente generale individua nell ambito dell UIA un funzionario referente a cui è attribuito il compito di curare i rapporti con la Consulta dell ambiente. 4. Ciascun UIA predispone a cadenza trimestrale una relazione dell attività svolta da cui risulti il raffronto dell attività dell Ufficio con quella svolta complessivamente dal Dipartimento nel periodo di riferimento. La relazione trimestrale, sottoscritta unicamente dai funzionari dell UIA, è inviata a cura del funzionario referente alla Consulta dell ambiente. 5. Il corretto e proficuo impiego degli UIA, quale risulta anche dalla Relazione annuale di cui all art. 5, comma 7, costituisce elemento di valutazione per la dirigenza dell Amministrazione regionale nonché parametro indicatore per la ripartizione dei fondi destinati alle dotazioni strutturali dei Dipartimenti. 6. Nelle more della costituzione della Consulta dell ambiente e della sua segreteria tecnica, i compiti di cui all articolo precedente sono demandati all Assessorato preposto alle politiche ambientali. PARTE SECONDA Norme in materia di tutela della salute e per la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico CAPO I Disposizioni generali Art. 7 Finalità e principi generali 1. La Regione pone la tutela da ogni forma di inquinamento tra i principi generali della propria azione, per la difesa della salute e la protezione dell ambiente, al fine di migliorare la qualità della vita delle generazioni attuali e per salvaguardare e non compromettere le possibilità delle generazioni future. 2. La Regione, consapevole dei danni che le ecomafie procurano al proprio territorio, adotta metodi di decisone trasparenti e partecipati, al fine di favorire il maggiore controllo sociale sulle scelte in materia ambientale. 3. Per contrastare l uso illecito e dannoso del territorio, la Regione adotta tutti i mezzi consentiti dall ordinamento nel reprimere direttamente o segnalare alle autorità competenti illeciti ambientali, attivando direttamente la tutela giurisdizionale o costituendosi parte civile nei processi in materia ambientale. 4. La Regione promuove azioni volte alla tutela dall inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, precauzione e sviluppo sostenibile. 5. La Regione orienta e coordina le funzioni degli Enti locali per la prevenzione e la riduzione degli effetti dannosi dell inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico.

10 6. La presente legge disciplina gli ambiti di competenza regionale, nel rispetto della Costituzione e della legislazione comunitaria e nazionale in materia di tutela da ogni forma di inquinamento. Art. 8 Definizioni essenziali 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell aria atmosferica, dovuta all introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell ambiente; b) inquinamento elettromagnetico: l emissione e la produzione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in misura superiore ai valori di una ragionevole tollerabilità, tali da essere potenzialmente dannosi per la salute della popolazione soggetta alla loro esposizione. c) inquinamento acustico: l introduzione di rumore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell ambiente abitativo o dell ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 2. Si intendono qui richiamate tutte le definizioni già contenute nella legislazione nazionale e comunitaria in materia. CAPO II Tutela dall inquinamento atmosferico Art. 9 Principi 1. La Regione, al fine di migliorare le condizioni di vita sul territorio regionale, tutela la salute della propria popolazione e l ambiente dall inquinamento prodotto da qualsiasi forma di emissione inquinante nell atmosfera. 2. Si intendono qui richiamati i principi generali e le definizioni di cui alla parte quinta, titolo primo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e relativi provvedimenti di attuazione, nonché quelli contenuti nel Protocollo di Aarhus del 24 giugno 1998 e ratificato con legge 6 marzo 2006, n Art. 10 Valori limite di emissione 1. Sulla base dei valori e delle prescrizioni contenuti nell allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e per migliorare la qualità dell aria, nella Regione Calabria i valori limite di emissione sono fissati negli atti di pianificazione di cui ai seguenti articoli. 2. Ai sensi dell art. 271, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la valutazione dell entità della diluizione delle emissioni, negli atti di pianificazione di cui ai seguenti articoli sono stabilite le portate caratteristiche delle varie tipologie di impianti. 3. I valori di cui ai commi precedenti sono fissati dalla Regione, sulla base delle migliori tecniche disponibili, anche secondo le indicazioni dell ARPACAL. 4. Nelle more della definitiva fissazione dei valori limite per le emissioni inquinanti, restano ferme le previsioni di cui all art. 51. Art. 11 Valutazione preliminare della qualità dell aria ambiente 1. Ai sensi dell art. 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, la Regione, in continuità con l attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell aria di cui all art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano

11 disponibili misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, per tutte le zone e gli agglomerati, provvede ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli seguenti, tenendo conto delle direttive tecniche ministeriali. 2. La Regione effettua la valutazione della qualità dell aria ambiente secondo quanto stabilito dall art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n Art. 12 Inventario delle fonti di emissione 1. La Regione, in collaborazione con l ARPACAL, tiene ed aggiorna l inventario delle fonti di emissioni presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri per l elaborazione stabiliti con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, così come previsto dall art. 281 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Oltre a quanto previsto dal comma precedente, la Regione predispone anche tutti gli altri strumenti necessari ad impostare una corretta pianificazione per la prevenzione ed il controllo delle emissioni inquinanti ed il miglioramento della qualità dell aria, quali le reti di rilevamento, la modellistica per lo studio della diffusione degli inquinanti, la cartografia di riferimento per la rappresentazione e per la valutazione dell impatto dell inquinamento, la realizzazione di appositi centri di misurazione della qualità dell aria dislocati sul territorio regionale. Art. 13 Individuazione delle zone rilevanti per l inquinamento atmosferico e piani regionali 1. In attuazione dell art. 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, la Regione, in collaborazione con gli Enti locali, provvede all individuazione delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono. L ARPACAL è individuata come autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio. 2. In attuazione dell art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, la Regione provvede alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali: a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza; b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza. 3. In attuazione dell art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, la Regione, in collaborazione con gli Enti locali, provvede altresì alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi. 4. Ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351: a) nelle zone di cui al comma 1, la Regione definisce i piani d azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. b) nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2, la Regione adotta un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite. Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, la Regione predispone un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione. c) nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 3, la Regione adotta un piano di mantenimento della qualità dell aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto

12 dei valori limite e si adopera al fine di preservare la migliore qualità dell aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive ministeriali. 4. Per la realizzazione di quanto riportato nei commi precedenti, la Regione si avvale della consulenza operativa e delle professionalità tecniche dell ARPACAL. Art. 14 Pianificazione regionale 1. La Giunta Regionale, in collaborazione con l ARPACAL, adotta i piani ed i programmi previsti dall articolo precedente, in attuazione degli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dell art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, ed all interno di essi stabilisce anche i valori limite di emissione e le relative prescrizioni, comprese quelle inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 271, commi 3 e La pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico prevede inoltre la programmazione di azioni mirate, per il raggiungimento dei seguenti fini: a) il miglioramento della qualità dell aria, attraverso azioni di prevenzione dalle concentrazioni inquinanti negli ambienti di vita e drastica riduzione delle emissioni inquinanti nelle zone maggiormente inquinate ed in quelle a rischio; b) la tutela e mantenimento della qualità dell aria per le zone meno inquinate; c) la minimizzazione dell accumulo di sostanze tossico nocive nei vari comparti ambientali; d) la minimizzazione di emissioni dei gas climalteranti. e) l incremento dell efficienza del sistema energetico regionale. f) un sistema di monitoraggio e di valutazione dello stato di inquinamento atmosferico g) una programmazione strategica, differenziata per il breve ed il lungo periodo, volta alla riduzione complessiva delle emissioni inquinanti sul territorio regionale ed al mantenimento di un elevato livello di qualità dell aria, fissando, ove necessario, per specifici ambiti territoriali e per determinati periodi, più restrittivi valori limite delle emissioni. Art. 15 Incentivazione per la riduzione delle emissioni inquinanti e rete di monitoraggio La Regione realizza gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti ed in ogni caso di un loro minore impatto ambientale, mediante azioni ed incentivi volti a sostenere: a) l uso razionale dell energia; b) il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili; c) la qualità tecnica di impianti, apparecchiature, combustibili e carburanti; d) la gestione razionale della mobilità e dei trasporti di passeggeri e merci, anche migliorando l offerta di trasporto pubblico locale; f) un più razionale ed eventualmente limitato utilizzo dei veicoli a motore, al fine di ridurre l accumulo degli inquinanti in atmosfera e l emissione di gas di scarico. g) l utilizzo di tecnologie innovative a basso tasso inquinante, quali veicoli elettrici; h) programmi per promuovere l efficienza energetica e per favorire l utilizzo di beni e servizi a basso impatto ambientale; i) la riqualificazione del sistema agricolo e rurale; l) programmi di ricerca e innovazione tecnologica; m) informazione, sensibilizzazione e formazione ambientale. 2. La Regione, in collaborazione con ARPACAL, realizza una rete di monitoraggio e di controllo delle emissioni inquinanti dei grandi impianti industriali siti sul territorio regionale. 3. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite, in maniera coordinata ed integrata, anche mediante la collaborazione con i vari enti pubblici e privati, anche di carattere locale, attivi in materia ambientale sul territorio regionale.

13 Art. 16 Leale cooperazione, accordi ed intese 1. Considerata la dimensione globale dell inquinamento atmosferico, la Regione, in applicazione del principio di leale cooperazione ed in sinergia con le altre regioni e gli enti locali, nonché con lo Stato e l Unione Europea, promuove iniziative normative ed amministrative coordinate, secondo le rispettive attribuzioni, studi e ricerche in materia di inquinamento atmosferico e sulle misure per la sua riduzione. 2. La Regione promuove accordi e intese per la programmazione di misure di intervento e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni inquinanti. Art. 17 Informazioni sulla qualità dell aria 1. La Regione assicura un ampia diffusione al pubblico delle informazioni sulla qualità dell aria, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente, anche attraverso lo sviluppo di strumenti telematici e multimediali e l orientamento dei programmi educativi alle buone pratiche e alla responsabilità ambientale. Art. 18 Rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale 1. La Regione provvede al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Con apposito regolamento regionale, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i termini e le procedure per il rilascio dei provvedimenti di cui al primo comma, nonché per il rilascio di ogni altro provvedimento di autorizzazione di competenza regionale in forza di altre leggi statali. 3. Per il rilascio dei provvedimenti di cui al presente articolo, il regolamento di cui al secondo comma istituisce uno sportello unico per la semplificazione delle procedure. Non possono in alcun caso essere previste ipotesi di silenzio assenso o di atti di autorizzazione amministrativa a formazione tacita. Art. 19 Sanzioni 1. All irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 279, 288 e 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede la Regione, attraverso le proprie strutture territoriali. CAPO III Tutela dall inquinamento elettromagnetico Art. 20 Principi 1. La Regione tutela la salute della propria popolazione ed il territorio regionale dall inquinamento prodotto dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 2. Si intendono qui richiamati i principi generali e le definizioni di cui alla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 ed al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, oltre ai relativi provvedimenti di attuazione. 3. Per i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione ed il rilevamento dell inquinamento elettromagnetico, nonché per i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, si applicano le prescrizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione. Art. 21 Funzioni regionali 1. Nei limiti di quanto stabilito all art. 7 e con il prioritario obiettivo di evitare il rischio

14 derivante da dannosi assorbimenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la Regione disciplina: a) l esercizio delle funzioni relative all individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, nel rispetto del decreto di cui all art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 nonché dei principi stabiliti dal regolamento di cui all art. 5 della medesima legge quadro; b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv, con la previsione di fasce di rispetto, secondo i parametri fissati ai sensi dell art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e dell obbligo di segnalarle; c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui all art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ed ai criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all art. 4, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, di un catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione; e) l individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all art. 3, comma 1, lettera d), numero 1) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed in particolare: i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; f) il concorso all approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 2. Nell esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), la Regione, così come stabilito dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, si attiene ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell ambiente e del paesaggio. 3. L esercizio delle funzioni di cui al primo comma è demandato alla Giunta Regionale. 4. La Giunta Regionale, su proposta dell Assessore all Ambiente, sentiti gli Enti locali interessati e con il costante supporto tecnico dell ARPACAL, adotta gli opportuni atti deliberativi e regolamentari. Art. 22 Competenze delle Province e dei Comuni 1. La Regione, nelle materie di cui all articolo precedente, definisce le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni. 2. In attuazione dell art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, i Comuni, con apposito Regolamento, assicurano un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. 3. Il Comune adotta il Regolamento di cui al comma precedente entro 120 giorni dall entrata in vigore della presente legge, trasmettendone copia alla Regione ed ai Comuni limitrofi. 4. Le Province e i Comuni, nell esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare in ogni caso l esposizione delle popolazioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Art. 23 Installazione di nuovi impianti 1. I Comuni sono competenti al rilascio delle autorizzazioni all installazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, sulla base delle prescrizioni

15 contenute nel regolamento comunale di cui all articolo precedente oltre che delle previsioni di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n Per l installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell intervallo di frequenza compresa tra 100 khz e 300 GHz, il rilascio dell autorizzazione, da parte del Comune competente per territorio, è vincolato alla preventiva acquisizione del parere dell ARPACAL. 3. L esercizio dell impianto è autorizzato dal Comune sulla base delle prescrizioni eventualmente contenute nel parere rilasciato dall ARPACAL. 4. I Comuni disciplinano il procedimento ed i termini per il rilascio dell autorizzazione di cui al presente articolo, prevedendo l utilizzo di strumenti di semplificazione amministrativa, quali le procedure di sportello unico. Art. 24 Tutela della salute e principio di precauzione 1. In materia di autorizzazioni all installazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, oltre al rispetto dei criteri per una corretta localizzazione ambientale, assume rilievo prioritario l interesse pubblico alla tutela della salute, non trascurando neanche i rischi eventuali per la salute, sui quali le conoscenze mediche e scientifiche non hanno ancora raggiunto certezze assolute. 2. I principi di cui al comma 1 sono inderogabili e, unitamente al principio di precauzione, devono presiedere all azione delle autorità regionali e locali in materia. Art. 25 Piani di risanamento 1. Ai sensi dell art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la Giunta Regionale adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione della citata legge quadro. 2. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al comma 1 é adottato dalla Giunta Regionale, sentiti i Comuni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, entro i successivi tre mesi. 3. Il piano di risanamento, la cui realizzazione è soggetta a controllo dei competenti uffici regionali, prevede anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti. 4. Al fine di assicurare la tutela della salute e dell ambiente, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, la Giunta Regionale propone anche il piano di risanamento previsto dall art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n Ai sensi dell art. 9, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, la Giunta Regionale, sentiti i Comuni interessati, adotta altresì il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv. 6. I piani di risanamento di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Giunta Regionale, previo parere dell ARPACAL. Art. 26 Contributi statali alla Regione 1. Per l elaborazione dei piani di risanamento, per la realizzazione dei catasti regionali e per l esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, la Regione si avvale dei contributi statali previsti dall art. 9, comma 5 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. CAPO IV Tutela dall inquinamento acustico

16 Art. 27 Principi 1. La Regione tutela la salute della propria popolazione ed il territorio regionale dall inquinamento acustico. 2. Si intendono qui richiamati i principi generali e le definizioni di cui alla legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 e relativi provvedimenti di attuazione, nonché i principi generali e le definizioni di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, di recepimento della direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e relativi provvedimenti di attuazione. Art. 28 Obiettivi 1. In attuazione dell art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la Regione persegue i seguenti obiettivi: a) promuovere il miglioramento della qualità della vita delle persone e salvaguardare il benessere pubblico dall inquinamento acustico nell ambiente esterno e negli ambienti abitativi; b) regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio; c) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle Aree Inquinate Acusticamente, preventivamente individuate a seguito di monitoraggio acustico; d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l inquinamento acustico. Art. 29 Mappe acustiche strategiche e mappature acustiche 1. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, l ARPACAL elabora e trasmette alla Regione le mappe acustiche strategiche degli agglomerati con più di abitanti, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché i dati di cui all allegato 6 del medesimo decreto legislativo, relativi al precedente anno solare. 2. Entro il 30 giugno 2012, l ARPACAL elabora e trasmette alla Regione le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, ai sensi dell art. 3, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché i dati di cui all allegato 6 del medesimo decreto legislativo, relativi al precedente anno solare. 3. Ai sensi dell art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, la Regione verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica, soddisfino i requisiti stabiliti all art. 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 4. L ARPACAL promuove la conoscibilità delle mappe acustiche strategiche e delle mappature acustiche e ne consente l accessibilità a chiunque ne abbia interesse. Art. 30 Piani d azione 1. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, l ARPACAL elabora e trasmette alla Regione i piani d azione previsti dall art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, e le sintesi di cui all allegato 6 del medesimo decreto legislativo, per gli agglomerati con più di abitanti. 2. Entro il 18 luglio 2013, l ARPACAL, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all articolo precedente, elabora e trasmette alla Regione i piani di azione previsti dall art. 4, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, e le sintesi di cui all allegato 6 del medesimo decreto legislativo, per gli agglomerati. 3. Ai sensi dell art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, la regione verifica che i piani d azione soddisfino i requisiti stabiliti all art. 4, comma 5, del medesimo

17 decreto legislativo. 4. I piani d azione recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall inquinamento acustico, adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i); 10, commi 5 e 7; e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n L ARPACAL riesamina e rielabora i piani d azione ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta sia necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente. 6. I piani d azione sono pubblici e l ARPACAL ne promuove la conoscibilità e ne consente l accessibilità a chiunque ne abbia interesse. Art. 31 Comunicazioni al Ministero dell Ambiente 1. Ai sensi dell art. 7 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, la Regione comunica al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio: a) entro un anno dall entrata in vigore della presente legge e, successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, gli assi stradali principali su cui transitano più di di veicoli all anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di convogli all anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con più di abitanti; b) entro un anno dall entrata in vigore della presente legge e, successivamente ogni cinque anni, gli altri agglomerati e gli altri assi stradali e ferroviari principali; c) entro tre mesi dalla loro elaborazione, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche; d) entro tre mesi dalla loro elaborazione, i dati relativi ai piani d azione, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi. Art. 32 Sanzioni 1. La Regione, mediante i suoi uffici centrali e periferici, provvede all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall art. 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n Art. 33 Competenze della Regione 1. In attuazione di quanto previsto dall art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, con singole deliberazioni della Giunta regionale, previa proposta dell ARPACAL, sono stabiliti ed individuati: a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d uso del territorio ed individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica, il quale suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997; b) i criteri e le condizioni per l individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti dall art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all art. 8, commi 2, 3 e 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 legge 26 ottobre 1995, n. 447; d) le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall inquinamento acustico all atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di

18 autorizzazione all esercizio di attività produttive; e) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all art. 7, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e i criteri per l identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio; f) le modalità, le scadenze e le sanzioni per l individuazione da parte dei Comuni delle Aree inquinate acusticamente nonché per adempiere all obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati; g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l impiego di macchinari o di impianti rumorosi; h) l organizzazione, nell ambito del territorio regionale, dei servizi di monitoraggio e controllo dell inquinamento acustico di cui all art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; i) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio; l) l elaborazione, aggiornamento e l integrazione delle disposizioni e dei criteri tecnici per l attuazione della presente Legge e delle disposizioni normative statali in materia di acustica ambientale; m) i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] per le attività temporanee e ricreative svolte all aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al DPCM 1 marzo 1991; n) gli agglomerati di cui all art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n Art. 34 Competenze delle Province 1. Le Province provvedono a: a) realizzare, avvalendosi preferibilmente dell ARPACAL, sistemi di monitoraggio dell inquinamento acustico del territorio, promuovere l esecuzione di campagne di misura, la certificazione di qualità, l analisi dei dati raccolti; predisporre e aggiornare la banca dati nonché trasmettere i dati rilevati alla Regione e ai Comuni interessati; b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, ovvero i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale; c. attivare sistemi di monitoraggio sulle infrastrutture viarie di competenza; d) favorire la composizione di eventuali conflitti fra Comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio; e) esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei Comuni inadempienti; se entro sei mesi dalla data di scadenza concessa ai comuni per la redazione della zonizzazione acustica, anche la Provincia risultasse inadempiente per le sue competenze, la Regione, su proposta documentata dell Assessore all Ambiente, provvederà alla nomina di un Commissario ad acta; f) approvare, nell ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali d intesa con i Comuni interessati; g) individuare, nell ambito della propria competenza territoriale, aree acusticamente inquinate sovracomunali, d intesa con i comuni interessati; h) approvare, sentiti i Comuni interessati, piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive di beni e di servizi soggette a autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia;

19 i) attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dell inquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di Risanamento; l) emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla provincia o a parte del suo territorio comprendente più comuni, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l inibitoria parziale di determinate attività. Art. 35 Competenze dei Comuni 1. I Comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all articolo 6, della Legge della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione. 2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) della presente Legge, tutti i Comuni predispongono la proposta di classificazione acustica del proprio territorio ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai fini dell applicazione dei valori limite di emissione, di immissione e dei valori di attenzione di cui all articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), della medesima legge, ed al fine di conseguire i valori di qualità di cui all articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). 3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici. 4. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per: a) il controllo, il contenimento e l abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare; b) il controllo, il contenimento e l abbattimento dell inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore; c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore; d) la concessione delle autorizzazioni in deroga. 5. Nell ambito della propria competenza territoriale, i Comuni individuano le AIA e predispongono i relativi piani pluriennali di risanamento acustico. 6. Nell ambito della propria competenza territoriale, i Comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose. Art. 36 Criteri per la classificazione dei territori comunali 1. La Giunta Regionale fissa i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto previsto dall art. 4, comma 1, lett. a) e f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e tenendo conto che la classificazione acustica deve: a) comprendere l intero territorio comunale; b) aggregare, ove possibile, le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d uso, al fine di evitare la frammentazione in microaree; c) delimitare i confini delle aree in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore, anche prevedendo fasce di ampiezza sufficiente al

20 decadimento del rumore. c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all aperto. La localizzazione e l estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all aperto devono essere tali da minimizzare l impatto acustico conseguente, sia per quanto riguarda l attività principale, sia per quanto riguarda le attività collegate, in particolare sui recettori sensibili (abitazioni, ospedali, case di cura, scuole, etc.); d) considerare l evoluzione storica dello sviluppo del territorio; e) attenersi alle linee guida regionali; f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all articolo 2, comma 1, lettere e), f) g) ed h) della legge 26 ottobre 1995, n I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, in fase di approvazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a determinate aree limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni: a) l interesse paesaggistico, ambientale o turistico deve essere riconosciuto all interno degli strumenti urbanistici o di pianificazione comunale, ovvero da atti regionali o provinciali in materia; b) fermo restando quanto previsto dall articolo 6, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di norma la riduzione dei limiti non può applicarsi alle aree di classe V e VI; c) la riduzione dei limiti può essere esercitata per periodi prestabiliti nel corso dell anno e per porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione; d) i limiti più restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualità individuati dallo Stato per ciascuna classe di territorio; e) devono in ogni caso essere salvaguardati i principi stabiliti dai commi 3 e 13 del presente articolo; f) tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante Norme sull esercizio del diritto di sciopero nel servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ). 3. Il provvedimento di classificazione acustica dispone misure atte ad evitare che le immissioni sonore provenienti da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate; 4. All interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, non possono prevedersi aree contigue, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino tra loro in misura superiore a 5,0 db(a) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell Ambiente 16 marzo 1998 (recante Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico ). 5. Nel caso di aree già urbanizzate, qualora a causa di preesistenti destinazioni d uso, non sia possibile rispettare le prescrizioni del comma 4, il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, un piano di risanamento acustico relativamente alle aree individuate. 6. Non possono essere classificate in classe I le aree che si trovino all interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell intorno aeroportuale. 7. Non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all interno delle zone di rispetto B dell intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a 100 metri, le aree che si trovino all interno delle face di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione. 8. Non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali.

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