CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2009 DISEGNO DI LEGGE 12 maggio 2009, n. 42 Tutela e prevenzione delle situazioni di violenza nei confronti delle donne e dei minori D'iniziativa dei consiglieri Margherita Cogo, Sara Ferrari, Mattia Civico, Bruno Dorigatti, Michele Nardelli, Luca Zeni (Partito Democratico del Trentino) Presentato il 12 maggio 2009 Assegnato alla Quarta Commissione permanente

2 DISEGNO DI LEGGE 12 maggio 2009, n. 42 Tutela e prevenzione delle situazioni di violenza nei confronti delle donne e dei minori INDICE Art. 1 - Principi Art. 2 - Finalità Art. 3 - Attivazione dello sportello servizio antiviolenza Art. 4 - Case rifugio Art. 5 - Sostegno a soggetti operanti nel campo della violenza di genere Art. 6 - Fondo di solidarietà per donne vittime di violenza Art. 7 - Comitato di lavoro sulla violenza maschile contro le donne Art. 8 - Osservatorio provinciale sulla violenza di genere Art. 9 - Interventi di prevenzione e di sostegno Art Piano degli interventi Art Regolamento d'esecuzione Art Norma finanziaria Art. 1 Principi 1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione della dichiarazione e del programma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne di Pechino, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione dei poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini), riconosce che ogni tipo e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. 2. La Provincia assicura alle donne, ed ai propri figli, che subiscono violenza, nelle sue diverse forme, un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Art. 2 Finalità 1. Con questa legge la Provincia si propone: a) di tutelare le donne sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà in quanto vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari; b) di assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno che consenta loro di recuperare e di rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità, nel rispetto della personale riservatezza; c) di promuovere, coordinare e stimolare iniziative per prevenire e contrastare l'uso della violenza tra i generi, anche mediante interventi coordinati fra istituzioni e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, attraverso azioni efficaci contro la

3 - 2 - violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti. Art. 3 Attivazione dello sportello servizio antiviolenza 1. La Provincia attiva uno sportello socio-assistenziale denominato "servizio antiviolenza", in favore delle donne che siano esposte ad ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico. 2. Il servizio antiviolenza, in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed assistenziali presenti sul territorio, garantisce l intervento precoce e di sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale in favore delle vittime di ogni forma di discriminazione o violenza fondate sull orientamento sessuale, sulle identità di genere o sulle relazioni tra autore e vittima del reato, siano esse italiane o straniere, comunque presenti sul territorio provinciale. 3. Il servizio antiviolenza offre l iniziale consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle vittime di cui al comma 2, orientandole nella scelta dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, ovvero delle case-rifugio di cui eventualmente avvalersi, seguendone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo, nonché mettendo a disposizione delle persone di cui al comma 1 che non comprendano la lingua italiana un mediatore culturale per comunicare con il personale del servizio. Nel caso in cui la richiesta di assistenza provenga da un minorenne, il servizio antiviolenza ne dà tempestiva comunicazione al tribunale per i minorenni competente per territorio, al fine di assicurare al minore ogni forma di assistenza, tutela e protezione, nel suo superiore interesse. 4. In caso di presenza di figli minori il servizio antiviolenza garantisce percorsi di recupero del trauma in modo autonomo rispetto agli interventi sulla madre coinvolta nella situazione di violenza. In ogni caso il servizio antiviolenza assicura al minore un recupero veloce della situazione di normalità nella vita quotidiana, valutando l'opportunità del recupero delle figure genitoriali. 5. Il servizio antiviolenza è gestito dalla Provincia, con personale in possesso di specifiche competenze. La Provincia, attraverso apposite convenzioni, può dare in gestione alcune attività svolte dal servizio antiviolenza a una o più organizzazioni che abbiano tra i propri scopi statutari e quale contenuto prioritario della propria attività la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime, e che possano dimostrare di disporre di personale adeguatamente formato per tali compiti. Nelle convenzioni sono descritti gli standard professionali dei servizi, l organico e la qualificazione professionale del personale che opera nei centri. Art. 4 Case rifugio 1. Ai fini di questa legge, per case rifugio si intendono i centri, anche ad indirizzo riservato, per l accoglienza temporanea e il sostegno delle donne nelle condizioni di cui all articolo 3, comma 2. La permanenza delle ospiti nelle case rifugio non può essere in ogni caso superiore ai sei mesi. 2. Nel caso in cui la richiesta di assistenza provenga da un minorenne, le case rifugio ne danno tempestiva comunicazione al tribunale per i minorenni competente per territorio, e provvedono ad assicurare al minore ogni forma di assistenza, tutela e protezione, nel suo superiore interesse.

4 Le case rifugio operano in maniera integrata con il servizio antiviolenza e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone assistite, anche se svolgono funzioni di servizi specialistici. 4. Le case rifugio sono gestite prevalentemente da personale femminile e si avvalgono di personale con specifiche competenze in materia, nel numero e con i requisiti definiti dal regolamento d'esecuzione di questa legge. 5. La Provincia garantisce la disponibilità degli immobili da utilizzare per le case rifugio, che gestisce direttamente o stipulando convenzioni con le organizzazioni di cui al comma 5 dell articolo 3. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili è a carico della Provincia. 6. Nel caso in cui la gestione delle strutture sia garantita tramite convenzioni, la Provincia può anticipare periodicamente la spesa per la gestione, determinata in base al personale della struttura e al vitto e alloggio delle ospiti. 7. Le convenzioni di cui al comma 5 contengono l impegno da parte delle organizzazioni che gestiscono le case rifugio al rispetto delle convinzioni culturali, etiche e religiose e alla salvaguardia degli stili di vita delle ospiti, nel reciproco rispetto delle diverse culture. Art. 5 Sostegno a soggetti operanti nel campo della violenza di genere 1. La Provincia sostiene con contributi economici le strutture e i soggetti operanti sul territorio che si occupano di donne che subiscono violenza, e che prestano, con differenti qualifiche e modalità, servizi di tutela, di accoglienza, di assistenza o di supporto. 2. Le caratteristiche dei soggetti beneficiari, l entità del contributo e le modalità di accesso allo stesso sono definite con deliberazione della Giunta provinciale tenendo conto del piano di interventi di cui all articolo 10. Art. 6 Fondo di solidarietà per donne vittime di violenza 1. La Provincia per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti volto a sostenere le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, comprese le eventuali consulenze in ambito civilistico, le consulenze tecniche di parte e per il sostegno psicologico. 2. Il fondo viene utilizzato per coprire le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile sostenute dagli avvocati, a condizione che siano parti di una convenzione stipulata tra la Provincia e l'ordine degli avvocati del territorio provinciale. Art. 7 Comitato di lavoro sulla violenza maschile contro le donne 1. La Giunta provinciale istituisce il comitato di lavoro sulla violenza maschile contro le donne. Il comitato è coordinato dall assessore competente alle pari opportunità ed è formato: a) dagli assessori provinciali competenti o da un loro delegato; b) dal responsabile dello sportello di cui all articolo 3;

5 - 4 - c) dalla consigliera di parità; d) da un rappresentate del Comune di Trento e da un rappresentante del Comune di Rovereto; e) da un rappresentante del Commissariato del Governo; f) da un rappresentante della Polizia di Stato di Trento; g) da un rappresentante del servizio di pronto soccorso dell'ospedale di Trento e da un rappresentante del servizio di pronto soccorso dell'ospedale di Rovereto; h) da un rappresentante dei servizi sociali del Comune di Trento e da un rappresentante dei servizi sociali del Comune di Rovereto; i) da un rappresentante, per ogni associazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale o altra forma organizzativa, operanti in provincia di Trento e che hanno nello statuto come finalità la lotta alla violenza sulle donne; j) da una rappresentante dei centri antiviolenza presenti nella Provincia di Trento. 2. Il comitato di lavoro sulla violenza maschile contro le donne si pone come riferimento della rete di collaborazione, di confronto e di diffusione sulle buone prassi di intervento relative alla tematica in oggetto. 3. Il comitato predispone un protocollo che definisce le modalità di azione coordinata tra tutti i soggetti che intervengono nei casi di violenza o minacce. 4. Il comitato si esprime in merito al piano degli interventi di cui all articolo 10. Art. 8 Osservatorio provinciale sulla violenza di genere 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 la Provincia istituisce l'osservatorio provinciale sulla violenza di genere. L'attività dell'osservatorio è coordinata dall'assessorato provinciale competente che ne assicura il supporto tecnico, amministrativo e funzionale. 2. L'osservatorio realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti da tutti i soggetti coinvolti e aderenti al comitato di lavoro sulla violenza maschile contro le donne, al fine d'individuare una metodologia comune di presentazione dei dati e di assicurare una mappatura adeguata per la conoscenza del fenomeno della violenza di genere sul territorio, finalizzato ad un sistema informativo sulle attività di prevenzione e di intervento. Art. 9 Interventi di prevenzione e di sostegno 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 la Provincia promuove e sostiene iniziative volte alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere attraverso percorsi culturali rivolti a tutti i cittadini con particolare riguardo alla comunicazione e alla formazione scolastica. 2. La Provincia attua percorsi di formazione rivolti a tutti i soggetti che operano nel settore, finalizzati ad approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza di genere e delle modalità di intervento più efficaci, tenuto conto della necessità di promuovere un approccio integrato alle fenomenologie della violenza e delle discriminazioni, riconoscendo la pluralità di dimensioni, cause e conseguenze, e facendo tra l altro riferimento ai saperi di genere.

6 - 5 - Art. 10 Piano degli interventi 1. La Giunta provinciale, previo parere del comitato di lavoro sulla violenza maschile contro le donne, approva il piano degli interventi in linea con i contenuti e gli obiettivi di questa legge. 2. Il piano contiene la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di accoglienza e socio-assitenziali, nonché di ospitalità a favore delle vittime di violenza e discriminazione. Il piano contiene inoltre la programmazione degli interventi da realizzarsi per il tramite dello sportello antiviolenza, delle strutture aperte e residenziali. 3. Il piano è valido per la durata della legislatura. Può essere modificato a seconda delle esigenze d'intervento del servizio previsto da questa legge. Art. 11 Regolamento d'esecuzione 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge è approvato il regolamento d'esecuzione. Art. 12 Norma finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall applicazione di questa legge si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio.

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