Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale

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1 Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale n Riunione del 16 Febbraio 2010 Oggetto: Disciplinare provinciale per l attuazione di campagne di manutenzione e verifica degli impianti termici di cui alla legge n.10/91, DPR 412/93 e D.Lgs. 192/05 e s.m.i. ubicati nei comuni della provincia di Siena per l anno Approvazione. La Giunta Provinciale si è riunita, nei modi di legge, l anno Duemiladieci, il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 09:00, con l intervento dei Signori: PRESENTE ASSENTE 1. BEZZINI Simone - Presidente Sì 2. PINCIANI Alessandro - Vice Presidente Sì 3. BERNI Gabriele - Assessore Sì 4. BETTI Anna Maria - Assessore Sì 5. DIONORI Fabio - Assessore Sì 6. MACCHIETTI Marco - Assessore Sì 7. PELLEGRINI Simonetta - Assessore Sì 8. SALETTI Marco - Assessore Sì 9. SCARPELLI Tiziano - Assessore Sì T O T A L E 9 0 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. STUFANO TOMMASO

2 LA GIUNTA PROVINCIALE VISTA la Legge , n.10 Norme per l attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ; VISTO il D.P.R n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, così come modificato e integrato dal D.P.R n. 551, che prevede all art. 11 procedure di controllo di conformità degli impianti termici alla normativa tecnica vigente nei Comuni con popolazione inferiore ai abitanti; VISTA la D.G.P. n. 332 del con la quale è stato istituito, in Provincia di Siena, il sistema degli autocontrolli per gli impianti con potenza inferiore ai 35 Kw prevedendo il contestuale controllo a campione sul 5% degli impianti autocertificati; VISTA la D.G.P. n. 174 del con la quale è stato approvato il primo Protocollo d intesa tra l Amministrazione Provinciale di Siena, la Camera di Commercio di Siena, il Comune di Siena, le Associazioni di categoria delle Imprese Artigiane iscritte alla CCIA e le Associazioni dei Consumatori, per l attuazione di campagne di manutenzione e verifica degli impianti termici di cui alla legge n. 10/91 e DPR n. 412/93 ubicati nei Comuni della Provincia di Siena; VISTO il D.Lgs n. 192 e s.m.i. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia e preso atto delle modifiche apportate da questo provvedimento al quadro normativo in materia di controlli sugli impianti termici ; VISTO il regime di deroga previsto al comma 13 dell allegato L all articolo 12 del D.Lgs n. 192 e s.m.i. che, per un biennio a far data dall entrata in vigore del decreto, faceva salve le attività di accertamento ed ispezione avviate sul territorio senese, disponendo che :..Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli Enti Locali ai sensi dell art. 31 comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prima dell entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore e dato atto che questa Amministrazione si è avvalsa del suddetto regime di deroga con D.G.P. n. 17 del ; VISTO l art. 12 del D.Lgs n. 192 che ribadisce che comunque Fino all entrata in vigore dei decreti di cui all art. 4 comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti termici.., le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal D.P.R n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all allegato L e dato atto che alla data odierna i suddetti decreti non sono stati ancora emanati; DATO ATTO CHE, anche in carenza dei decreti attuativi previsti dall art. 4 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., con delibera G.P. n. 198 del è stato approvato un nuovo Protocollo d intesa, sottoscritto in data , conforme alle nuove disposizioni normative che permette di proseguire nelle attività di controllo ed autocertificazione confermando ai sensi dell art. 12 del D. Lgs. 192/2005 la possibilità di effettuare le operazioni di controllo attraverso autocertificazione sia per gli impianti di potenza inferiore ai 35 Kw (Allegato G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) sia per gli impianti di potenza superiore ai 35 Kw (Allegato F al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) e prevedendo altresì l effettuazione di controlli a campione su almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza;

3 VISTE le proprie deliberazioni n.344 in data , n.5 in data , n.13 in data , n. 17 del , n.198 del e n.12 del con le quali è stato approvato il disciplinare tecnico rispettivamente per l anno 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 con cui si individuano, in modo coordinato con la normativa vigente e prima, con il protocollo d intesa sottoscritto in data 22/07/2003 ed attualmente con quello stipulato in data 30/10/2007, le procedure del controllo sugli impianti, i costi per l utenza e le sanzioni in caso di inadempienze ecc.; DATO ATTO che per quanto concerne le tariffe applicabili per le verifiche di competenza questa Amministrazione con D.G.P. n. 221 del ha già provveduto a confermare le tariffe vigenti nel 2009 anche per l anno 2010; VISTO lo schema del Disciplinare, allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui si individuano le procedure del controllo sugli impianti in conformità alle nuove disposizioni normative da applicarsi per l anno 2010; CONSIDERATO che il suddetto schema di disciplinare è stato presentato e illustrato ai manutentori in data ; VISTO l art. 48 del T.U. degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; VISTO il parere favorevole, allegato al solo originale, del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267; CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A 1. di approvare il Disciplinare provinciale per l attuazione di campagne di manutenzione e verifica degli impianti termici di cui alla legge n.10/91, DPR 412/93 e D.Lgs. 192/05 e s.m.i. ubicati nei comuni della Provincia di Siena per l anno 2010, allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di confermare, ai sensi dell art. 12 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all art. 4, comma 1 della stessa normativa, nonché della eventuale normativa regionale così come previsto dall art.17 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., per gli impianti termici di taglia inferiore ai 35 kw, la procedura di autocertificazione degli intereventi di controllo e manutenzione che avviene con la trasmissione da parte dei manutentori, dei responsabili o dei terzi responsabili del rapporto di controllo tecnico, purché conforme all allegato G del D.Lgs. 192/05 e s.m.i e corredato dal contributo economico a supporto e copertura dei costi delle ispezioni, o da un congruo numero di bollini recanti l ologramma dell Amministrazione Provinciale con il codice alfanumerico identificativo se la trasmissione avviene a cura del manutentore aderente al protocollo di intesa; 3. di confermare, ai sensi dell art. 12 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all art. 4, comma 1 della stessa normativa, nonché della eventuale normativa regionale così come previsto dall art. 17 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., analoga facoltà anche per gli impianti termici di taglia superiore ai 35 kw, per i quali l autocertificazione degli intereventi di controllo e manutenzione avviene con la trasmissione da parte dei manutentori, dei conduttori o dei terzi responsabili del rapporto di controllo

4 tecnico, purché conforme all allegato F del D.Lgs. 192/05 e s.m.i, e con le modalità previste dal protocollo d intesa sottoscritto in data ; 4. di dare atto che il Disciplinare di cui al precedente punto 1) viene approvato in carenza dei regolamenti di cui all art. 4 del D. Lgs. 192/05 e s.m.i e della Legge Regionale 39/2005, e pertanto potrà essere modificato con l emanazione dei predetti provvedimenti; 5. di dare mandato al Servizio Ambiente affinché provveda ad attivare tutti gli adempimenti amministrativi necessari per l attuazione del Protocollo d intesa; 6. di dichiarare, stante l urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000 Testo unico sull ordinamento degli enti locali. C.P./T.g./b.r. (albodelibere/giunta/ ) IRIDE/ID8250 f.to il Segretario Generale STUFANO TOMMASO f.to il Presidente BEZZINI SIMONE Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e memorizzato digitalmente ed e rintracciabile sul sito della Provincia di Siena (

5 Allegato A, parte integrante e sostanziale della Delibera G.P. n 26 del DISCIPLINARE DELLA PROVINCIA DI SIENA CONCERNENTE LA VERIFICA DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI ALLA NORMATIVA VIGENTE ANNO 2010 art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Tutti gli impianti termici, individuati ai sensi dell art. 1 comma f) del DPR 412/93, istallati sul territorio dei comuni della Provincia di Siena con popolazione inferiore a abitanti, debbono rispettare le procedure e le indicazioni riportate negli articoli che seguono. Il Comune di Siena, competente direttamente per il controllo degli impianti ubicati sul proprio territorio, provvede, in quanto firmatario del protocollo d intesa sottoscritto in data 30/10/2007, ad approvare autonomamente un regolamento interno con le stesse procedure e caratteristiche del presente. art. 2 DISCIPLINA DEI CONTROLLI Tutti gli impianti individuati nel precedente articolo, per effetto delle disposizioni di cui al DPR. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni e dell allegato L all articolo 12 del D.Lgs n. 192 e s.m.i., sono sottoposti a verifiche tendenti ad accertare la loro rispondenza ai requisiti di legge. Gli oneri relativi a detti controlli sono posti a carico dei responsabili degli impianti stessi. Impianti termici alimentati a gas con potenza inferiore a 35 kw Per questa categoria di impianti, salvo quanto previsto da eventuali ed inequivocabili indicazioni sulla cadenza dei controlli fornite dal costruttore dello specifico generatore di calore, o dalla ditta installatrice oppure ancora dalla ditta manutentrice all atto della prima attivazione o di un successivo controllo dell impianto, e fatti salvi i contenuti dei decreti, da emanarsi, di cui all art. 4 del D.Lgs. 192/2005 o della eventuale normativa regionale, si conviene che la cadenza dei controlli è almeno biennale, anche nei primi otto anni di vita del generatore di calore, e deve essere effettuata sempre tramite anche prova di combustione. Per tutti gli impianti soggetti a controllo, l installatore o il manutentore dovrà comunque provvedere a definire e dichiarare esplicitamente al proprietario o all occupante, con apposita dichiarazione scritta, da inviare in copia anche alla Provincia e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, asseverandone la frequenza per la loro effettuazione e quale sia la prossima scadenza usando l apposito modello previsto al III comma dell art. 4 del protocollo di intesa sottoscritto in data 30/10/2007. Impianti termici di potenza inferiore a 35 kw alimentati a combustibile solido o liquido Per tali impianti la frequenza dei controlli è sempre annuale. Per gli impianti con generatori di calore con una anzianità di installazione maggiore di 15 anni La frequenza è sempre annuale. In tutti i casi di frequenza annuale dei controlli, ad eccezione di quelli riguardanti gli impianti di potenza superiore o uguale a 350 kw, la prova di combustione deve essere effettuata ogni due anni. Impianti termici di potenza superiore o uguale a 35 kw

6 Per gli impianti con potenza superiore o uguale a 35 kw la frequenza dei controlli è sempre annuale. Per quelli di potenza superiore o uguale a 350 kw è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale. art. 3 ORGANISMO INCARICATO DEI CONTROLLI A far data dal 07/05/04 la Provincia di Siena ha affidato alla Società AGENZIA PROVINCIALE PER l ENERGIA E l AMBIENTE S.r.l. unipersonale, di seguito denominata APEA, l incarico per la gestione delle verifiche sugli impianti termici. Resta inteso che l attività sanzionatoria rimane di esclusiva competenza della Amministrazione Provinciale di Siena. art. 4 AUTOCERTIFICAZIONI Secondo quanto previsto dall allegato L all'art. 12 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., i manutentori abilitati, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, devono redigere i rapporti di controllo tecnico conformi a: - l Allegato F al D.Lgs. 192/05 e s.m.i, per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kw; - l Allegato G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i, per gli impianti di potenza inferiore a 35 kw. il rapporto di controllo tecnico, conforme agli allegati al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., deve essere redatto in triplice copia. Una di dette copie dovrà essere consegnata al proprietario o all occupante dell immobile cui è asservito l impianto termico; mentre, delle altre due, una dovrà essere trattenuta dalla ditta che effettua l intervento e l altra dovrà essere inviata o consegnata all Amministrazione Provinciale di Siena Servizio Ambiente Via Massetana, Siena. Si precisa che, oltre ai dati anagrafici, dal rapporto di controllo tecnico dovrà risultare anche la qualifica dell operatore. Per gli impianti con potenza inferiore a 35 Kw soggetti a controllo biennale la validazione dell autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico elaborato a cura della ditta di manutenzione avviene con l apposizione di n. 2 (due) bollini Una casa sicura con una caldaia pulita, del valore di 5,00 euro cadauno su ognuna delle tre copie quale contributo alle spese per le verifiche a campione. I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di codice alfanumerico progressivo e dovranno essere acquistati dai manutentori aderenti al Protocollo di intesa promosso dalla Provincia e dal Comune di Siena. I bollini devono essere apposti in modo da non occultare i dati contenuti nei rapporti di controllo tecnico. Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al protocollo d intesa, l autocertificazione dovrà essere completata dalla ricevuta del versamento di Euro 10,00 sul c.c.p. n Intestato a: Provincia di Siena Servizio Ambiente Via Massetana SIENA con la causale Versamento diritti autodichiarazione impianti termici. Per gli impianti con potenza inferiore a 35 Kw soggetti a controllo triennale o quadriennale la validazione dell autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico elaborato a cura della ditta di manutenzione avviene rispettivamente con l apposizione rispettivamente di n. 3 (tre) o di n. 4 (quattro) bollini Una casa sicura con una caldaia pulita, del valore di 5,00 euro cadauno su ognuna delle tre copie quale contributo alle spese per le verifiche a campione. I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di codice alfanumerico progressivo e dovranno essere acquistati dai manutentori aderenti al Protocollo di intesa promosso dalla Provincia e dal Comune di Siena.

7 I bollini devono essere apposti in modo da non occultare i dati contenuti nei rapporti di controllo tecnico. Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al protocollo d intesa, l autocertificazione dovrà essere completata dalla ricevuta del versamento rispettivamente di Euro 15,00 o di Euro 20,00 sul c.c.p. n Intestato a: Provincia di Siena Servizio Ambiente Via Massetana SIENA con la causale Versamento diritti autodichiarazione impianti termici. Per gli impianti con potenza inferiore a 35 Kw soggetti a controllo annuale, la validazione dell autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico elaborato a cura della ditta di manutenzione, avviene con l apposizione di n. 1 (un) bollino del valore di 5,00 euro su ognuna delle tre copie, quale contributo alle spese per le verifiche a campione. I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di codice alfanumerico progressivo e dovranno essere acquistati dai manutentori aderenti al Protocollo di intesa promosso dalla Provincia e dal Comune di Siena. I bollini devono essere apposti in modo da non occultare i dati contenuti nei rapporti di controllo tecnico. Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al protocollo d intesa, l autodichiarazione dovrà essere completata dalla ricevuta del versamento di Euro 5,00 sul c.c.p. n intestato a: Provincia di Siena Servizio Ambiente Via Massetana SIENA con la causale Versamento diritti autodichiarazione impianti termici. Impianti termici di potenza superiore o uguale a 35 kw Per gli impianti con potenza superiore o uguale a 35 kw la frequenza dei controlli è annuale e la validazione dell autocertificazione, compilata su rapporto di controllo tecnico elaborato a cura della ditta di manutenzione, avviene con l apposizione di più bollini Una casa sicura con una caldaia pulita, del valore di 5,00 euro cadauno su ognuna delle tre copie quale contributo alle spese per la verifiche a campione secondo quanto previsto dalla successiva tabella 1. TABELLA 1 : numero di bollini/versamento per taglia di impianto POTENZA Numero Versamento Bollini P 35 kw 116 kw kw P 349 kw 3 15,00 P > 350 kw I bollini, a gruppi di tre, saranno dotati di codice alfanumerico progressivo e dovranno essere acquistati dai manutentori aderenti al Protocollo di intesa promosso dalla Provincia e dal Comune di Siena. Una di dette copie dovrà essere consegnata al proprietario o all occupante dell immobile cui è asservito l impianto termico mentre, delle altre due, una dovrà essere trattenuta e l altra dovrà essere inviata o consegnata dal manutentore, con le modalità previste dal regolamento provinciale, all Amministrazione Provinciale di Siena Servizio Ambiente Via Massetana, Siena. I bollini devono essere apposti in modo da non occultare i dati contenuti nei rapporti di controllo tecnico. Qualora i controlli vengano invece effettuati da tecnici non aderenti al presente protocollo d intesa, l autodichiarazione dovrà essere completata dalla ricevuta di versamento secondo gli importi di cui alla tabella 1 sul c.c.p. n intestato a : Provincia di Siena Servizio Ambiente Via Massetana SIENA con la causale Versamento diritti autodichiarazione impianti termici. Si precisa che, oltre ai dati anagrafici, dal rapporto di controllo tecnico dovrà risultare anche la qualifica dell operatore.

8 I rapporti di controllo tecnico sprovvisti o non corredati dal giusto numero di bollini Una casa sicura con una caldaia pulita acquistati dall Amministrazione Provinciale, o della ricevuta del versamento del loro controvalore non saranno ritenuti validi ai fini dell autocertificazione e la Provincia provvederà ad effettuare i controlli addebitando le spese agli utenti. Le somme introitate dalla Provincia con le autocertificazioni saranno impiegate per l effettuazione dei controlli a campione (5% annuale degli impianti presenti nel territorio così come previsto dal comma 16 dell allegato L al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) e per il sostenimento delle spese connesse con le attività di competenza di cui al protocollo sottoscritto il I controlli a campione sugli impianti regolarmente autocertificati saranno effettuati senza spese per l utente. art. 5 TERMINI PER LA PRESENZAZIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI Le autocertificazioni con validità biennale devono essere ripetute entro 24 mesi dalla data di effettuazione. Quelle effettuate nei mesi da marzo a ottobre saranno valide anche se eseguite nei due mesi precedenti o successivi alla data di attivazione impianto o di svolgimento dell ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente disciplinare. Le autocertificazioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio saranno valide anche se effettuate nei due mesi successivi alla data di attivazione impianto o di effettuazione dell ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente disciplinare. Quelle effettuate nei mesi di novembre e dicembre saranno valide anche se effettuate nei due mesi precedenti alla data di attivazione impianto o di effettuazione dell ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente disciplinare. Le autocertificazioni con validità annuale devono essere ripetute entro 12 mesi dalla data di effettuazione. Quelle effettuate nei mesi da marzo a ottobre saranno valide anche se effettuate nei due mesi precedenti o successivi alla data di attivazione impianto o di svolgimento dell ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente disciplinare.. Le autocertificazioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio saranno valide anche se effettuate/ripetute/svolte nei due mesi successivi alla data di attivazione impianto o di effettuazione dell ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente disciplinare. Quelle effettuate nei mesi di novembre e dicembre saranno valide anche se svolte nei due mesi precedenti alla data di attivazione impianto o di effettuazione dell ultimo controllo precedente alla entrata in vigore del presente disciplinare.. Le autocertificazioni con validità triennale o quadriennale devono essere ripetute rispettivamente entro 36 o 48 mesi dalla data di effettuazione con le stesse limitazioni di cui ai commi precedenti per il periodo di anni 8 (otto) dalla data di installazione. Dopo tale data e fino alla decorrenza di anni quindici dalla data di installazione, gli impianti sono soggetti a controllo biennale. Le autocertificazioni, escluse quelle dalle quali si rilevi una eventuale carenza nel rendimento di combustione alla massima potenza termica del focolare e che devono essere immediatamente consegnate alla Provincia e comunque entro 30 giorni dal loro rilascio, devono essere consegnate alla Provincia di norma entro 60 giorni dalla loro effettuazione e comunque entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di effettuazione. Si precisa che decorso tale termine, al fine del controllo dell evasione, del completamento del catasto degli impianti termici e di evitare errori nell espletamento delle attività ispettive, saranno accettate solo previo rimborso delle spese tecniche e amministrative quantificate nella misura sottoriportata:

9 TABELLA 2 : consegna tardiva. Rimborso oneri aggiuntivi POTENZA Frequenza controllo Versamento Numero Bollini P < 35 kw Annuale P < 35 kw Biennale 20,00 4 P < 35 kw Triennale 30,00 6 P < 35 kw Quadriennale 40,00 8 P 35 kw 116 kw Annuale 20, kw P 349 kw Annuale 30,00 6 P > 350 kw Annuale 40,00 8 I Rapporti dovranno pervenire ad APEA, che li archivierà in nome e per conto della Provincia conferendo data certa ad ogni modello cartaceo in ingresso. Art.6 INVIO TELEMATICO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO L invio telematico è una procedura attivabile su base volontaria da parte delle aziende aderenti al protocollo di intesa e non esonera dall obbligo di consegnare la copia cartacea dei rapporti di controllo tecnico ai competenti uffici della Provincia. Le aziende che opteranno per l invio telematico potranno avvalersi di un differimento di un mese del termine previsto all art. 5 per la presentazione delle copie cartacee dei rapporti di controllo e quindi potranno consegnare i loro modelli ed il tracciato record entro il 31.3 di ogni anno. A fronte di tale impegno, alle aziende predette, solo per il primo anno di adesione, verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalla Provincia n.40 bollini per l autentica delle autocertificazioni a parziale sostegno dei costi di adeguamento dei rispettivi software che le stesse dovranno sostenere. I bollini saranno consegnati alle aziende all atto della ricezione e della verifica di congruità dei dati prodotti attraverso l utilizzo del tracciato record indicato dalla Provincia e conforme ai modelli ministeriali. I dati elaborati secondo le indicazioni di cui sopra e riferiti alle manutenzioni effettuate nell anno 2009 e negli anni termici precedenti dovranno essere presentati entro il 31 marzo Decorso tale termine le autocertificazioni per l anno 2009 saranno accettate solo previo rimborso delle spese tecniche e amministrative quantificate nella misura riportata nella tabella 2 del precedente articolo 5. Per quanto concerne i tracciati record relativi alle manutenzioni effettuate nel corso del 2010, gli stessi dovranno essere consegnati secondo il seguente calendario: -1 trimestre 2010 entro il trimestre 2010 entro il trimestre 2010 entro il trimestre 2010 entro il art. 7 ESONERI E CASI PARTICOLARI Per tutti gli impianti in caso di prima accensione il responsabile dell impianto termico assolve agli obblighi di cui al quadro normativo vigente inviando alla Provincia, direttamente o tramite la ditta installatrice, la Scheda di Impianto o il Libretto di centrale ed il rapporto di controllo tecnico redatto dalla ditta intervenuta. Pertanto, in questi casi non è dovuto il bollino o il versamento del controvalore sul conto corrente postale della Provincia.

10 In caso di prima accensione di impianto, le ditte aderenti al protocollo di intesa sono tenute a comunicare il codice alfanumerico dell impianto cessato e, oltre ad inviare all ente competente la Scheda di impianto o il Libretto di Centrale, usando il modello previsto al III comma dell art. 4 del protocollo di intesa dovranno accatastare il nuovo impianto apponendo su questo come sull impianto il nuovo codice alfanumerico. In caso di sostituzione di impianto già censito, le ditte aderenti al protocollo di intesa sono tenute a comunicare il codice alfanumerico dell impianto cessato e, oltre ad inviare all ente competente la Scheda di impianto o il Libretto di Centrale, usando il modello previsto al III comma dell art. 4 del protocollo di intesa dovranno accatastare il nuovo impianto apponendo su questo come sull impianto il nuovo codice alfanumerico. Le ditte aderenti al Protocollo d intesa in occasione della prima manutenzione effettuata dopo l entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno provvedere a definire e dichiarare esplicitamente al proprietario o all occupante, con apposita dichiarazione scritta, da inviare in copia anche alla Provincia e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, asseverandone la frequenza per la loro effettuazione e quale sia la prossima scadenza usando l apposito modello previsto al III comma dell art. 4 del protocollo di intesa sottoscritto in data 30/10/2007. art. 8 MODALITA DI COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO E SMARRIMENTO DEI BOLLINI Il rapporto di controllo deve riportare le generalità del responsabile dell impianto termico che normalmente corrisponde al titolare della fornitura di combustibile. Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il soggetto titolare della fornitura ed il responsabile dell impianto, le ditte manutentrici, nella compilazione dei rapporti di controllo, devono comunque indicare le generalità di entrambi i soggetti. In alternativa potranno allegare al rapporto di controllo tecnico una copia dell ultima fattura di fornitura di combustibile per l impianto controllato. Nel caso che il manutentore rediga il rapporto tecnico ad un nominativo diverso dal titolare della fornitura senza allegare copia dell ultima fattura di fornitura combustibile è previsto a suo carico l addebito di oneri aggiuntivi nella misura di 20 per ogni rapporto di controllo. Il versamento dell addebito regolarizza a tutti gli effetti il rapporto di controllo tecnico e serve al recupero dei costi amministrativi sostenuti per la gestione del catasto degli impianti termici e delle verifiche di competenza della Provincia di Siena. In caso di smarrimento e/o furto dei Bollini con ologramma e codice alfanumerico venduti dalla Provincia, per la loro sostituzione le ditte dovranno esibire la denuncia effettuata alle autorità competenti e corrispondere il costo materiale pari ad 0.30 cadauno. Prima dell apposizione dei bollini i manutentori devono assicurarsi che i rapporti di controllo tecnico siano stati compilati in modo intelligibile, senza abrasioni e/o cancellature ed in perfetto stato di conservazione, altrimenti non saranno accettati art. 9 LE VERIFICHE DI APEA La Provincia ha incaricato APEA di effettuare le verifiche tecniche e documentali su un campione pari al 5% degli impianti presenti sul territorio di propria competenza. Le verifiche a campione sugli impianti regolarmente autocertificati saranno comunque effettuate senza spese a carico degli utenti.

11 La Provincia provvede a comunicare formalmente ad ogni responsabile dell impianto da sottoporre a verifica, gli estremi del tecnico incaricato della verifica ed il termine di tempo entro il quale essa deve essere eseguita. Il responsabile dell impianto o un suo delegato dovrà assicurare la propria presenza durante il controllo, e a tal fine potrà accordarsi con APEA per definire la data e la fascia oraria in cui verrà effettuato il controllo stesso. Resta inteso che in caso di urgenza, la Provincia potrà richiedere il controllo di singoli impianti entro il termine massimo di 7 giorni dalla data della comunicazione. Il mancato controllo da parte del tecnico incaricato per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell impianto termico, sarà comunque ritenuto violazione delle norme e sanzionato applicando quanto previsto all articolo 12 del presente disciplinare. Una volta eseguito il controllo, APEA archivia il Rapporto di Controllo Tecnico in nome e per conto della Provincia, provvedendo nel contempo a rilasciare copia dello stesso al responsabile dell impianto termico. Tutti i tecnici di APEA devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento e di copia della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo. Entrambi i documenti dovranno essere esibiti prima dell effettuazione del controllo art. 10 VERIFICHE A CAMPIONE E/O D UFFICIO. ONERI Gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli a campione correttamente autodichiarati, sulla base di quanto stabilito dall art. 4, sono a carico della Provincia di Siena. Gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli su tutti gli impianti di cui all art. 1 per i quali non sia pervenuta l autocertificazione e il relativo pagamento di diritti, sono così stabiliti: - Euro 80,00 più IVA per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kw; - Euro 100,00 più IVA per impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 e 116 kw; - Euro 125,00 più IVA per impianto termico con potenza nominale compresa tra 117 e 350 kw; - Euro 220,00 più IVA per impianto termico con potenza nominale oltre 350 kw. Tali oneri, fatturati da APEA ad ogni responsabile di impianto sottoposto a controllo, dovranno essere corrisposti dai responsabili degli impianti da verificare entro la data prevista per il controllo. Ricevuta attestante l avvenuto pagamento dovrà essere esibita e consegnata all incaricato della verifica. Qualora il responsabile dell impianto non effettui il pagamento entro tale termine APEA è tenuta a dare immediata comunicazione alla Provincia, la quale provvederà all iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute. I valori di cui sopra nonché quello dei bollini potranno essere modificati annualmente dalla Giunta Provinciale sulla base degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai. Art. 11 REQUISITI ED OBBLIGHI PER I VERIFICATORI DI APEA I tecnici preposti ai controlli hanno l obbligo di eseguire dette operazioni sull impianto termico attenendosi alla normativa vigente e verificando, al contempo, il rispetto delle norme di sicurezza. Questi saranno responsabili della esatta conformità dell attrezzatura e della strumentazione impiegata alle prescrizioni di legge vigenti, ed in particolare della loro esatta taratura. Il mancato rispetto dei limiti di legge e comunque ogni difformità dell impianto riscontrato in sede di controllo dovrà essere riportato nel Rapporto di prova che dovrà essere redatto in triplice copia. APEA deve garantire l invio alla Provincia di una copia dei Rapporti di prova relativa ai controlli effettuati sugli impianti termici. I tecnici incaricati devono segnalare nel rapporto di controllo le situazioni non conformi alla normativa vigente. Qualora le difformità riscontrate siano tali da far supporre un rischio immediato, nel rapporto rilasciato all'utente dovrà essere indicato il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. In tali casi il

12 tecnico incaricato dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia che trasmetterà una informativa all'autorità giudiziaria competente. Il tecnico incaricato sarà responsabile di qualsiasi fatto doloso o colposo prodotto dallo stesso, dei possibili danni causati agli utenti o terzi conseguenti ad una errata modalità di svolgimento dei controlli e da non veritiere indicazioni delle inadempienze, anche se imputabili al cattivo funzionamento delle apparecchiatura e delle strumentazioni utilizzate durante i controlli. APEA si impegna ad applicare e far applicare dai propri tecnici tutte le leggi e le normative di riferimento, anche riguardo agli obblighi previsti in materia di sicurezza nel luoghi di lavoro, in vigore al momento dell'esecuzione dell'operazione di controllo sull'impianto termico, avendo peraltro cura di aggiornarsi sulle eventuali nuove disposizioni legislative e normative inerenti la procedura di controllo degli impianti termici che dovessero essere successivamente emanate. I tecnici di APEA, inoltre, nell esercizio delle funzioni connesse al controllo degli impianti termici svolgono la funzione di incaricato di pubblico servizio per conto della Provincia. Il controllo non potrà essere effettuato nel caso sia negato il consenso all ingresso nei locali da parte degli aventi titolo agli stessi o nel caso che il tecnico incaricato rilevi situazioni irregolari che lo potrebbero esporre a rischi personali. I tecnici incaricati sono tenuti ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti od altro di cui potessero avere comunicazione o dovessero prendere conoscenza nello svolgimento delle attività connesse ai controlli degli impianti termici Art. 12 SANZIONI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE VERIFICHE Nel caso in cui la Provincia, a seguito dell attività ispettiva, accerti che il proprietario o il conduttore dell unità immobiliare, l amministratore del condominio, o l eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità non abbia ottemperato alla effettuazione dei controlli così come previsti dalla normativa in vigore e dal presente disciplinare, provvederà alla applicazione della sanzione amministrativa per l anno precedente a quello in corso, ai sensi dell art. 15 5º comma del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 3.000,00 ed invierà la verifica con oneri a carico per l omissione dell anno in corso. Nel caso in cui l operatore incaricato del controllo e manutenzione non ottemperi a quanto stabilito dall art. 7 2º comma del D.Lgs. 192/2005, la Provincia provvederà alla applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 15 6º comma del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 6.000,00 dandone immediata comunicazione alla C.C.I.A.A. di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. In caso di controllo con esito negativo il tecnico incaricato dalla Provincia dovrà riportare nel rapporto di controllo specificatamente tutti i parametri risultanti non conformi. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 8, in caso di pericolo grave ed immediato, per la messa a norma dell'impianto, al responsabile dell'impianto risultato non in regola, la Provincia concederà un lasso di tempo commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed inversamente alla pericolosità dell'anomalia riscontrata. Ad intervento eseguito il responsabile dell'impianto dovrà inviare alla Provincia apposita raccomandata A/R corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto (nuovo Rapporto di Controllo Tecnico timbrato e firmato dalla ditta manutentrice e dal responsabile dell'impianto ). Decorsi i termini stabiliti ed in assenza della documentazione comprovante gli interventi richiesti di cui sopra, la Provincia provvederà con l inoltro della sanzione ai sensi dell'art. 34 comma 5 della legge 10/91 nella misura minima di Euro 516,46 (equivalenti a ) e nella misura massima di Euro 2.582,28 (equivalenti a Resta inteso che, ai sensi dell art. 31 comma 3 della L.10/91 e dell articolo 16 comma 6 del d.lgs. 164/00, assieme alle sanzioni citate la Provincia, in caso di non conformità dell impianto termico o

13 di un reiterato rifiuto del responsabile dell impianto termico a consentire i controlli di cui alla citata L. 10/91, si avvarrà della facoltà di chiedere all impresa di fornitura del combustibile (quando conosciuta) di sospendere immediatamente la fornitura stessa e/o di attivare altri interventi anche da parte del Comune o delle Forze dell Ordine ai fini dell immediata disattivazione dell impianto termico. Art. 13 PRESCRIZIONI PER APEA APEA dovrà risultare in regola con gli obblighi imposti dalla legge in materia di lavoro ed esonera quindi la Provincia da ogni responsabilità civile ed amministrativa per infortuni che possano essere cagionati ai suoi tecnici nello svolgimento delle operazioni di controllo degli impianti termici. In particolare l organismo incaricato così come i suoi verificatori dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a cose e a persone (massimale iniziale a partire da Euro e non inferiore a Euro dopo un anno dall iscrizione nell albo provinciale) che si dovessero verificare nell'esecuzione dei controlli per fatto ad esso imputabile. Art.14 RINVII Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia. Art.15 AGEVOLAZIONI E INCENTIVI La Provincia potrà prevedere forme di agevolazione ed incentivazione finalizzate al riadeguamento degli impianti termici e delle relative caldaie e potrà inoltre, al fine di rendere più semplici gli adempimenti di legge, stipulare accordi e protocolli di intesa con i soggetti a vario titolo coinvolti.

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