l'ente non potrà comunque in nessun caso sospendere il pagamento dei canoni di locazione. Si chiede conferma.
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- Gianluigi Alessi
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1 Risposte a quesiti di cui al bando di gara per l attivazione di un partenariato pubblico-privato avente ad oggetto una locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi dell art. 160-bis del D.LG. n. 163/2006, concernente l impianto natatorio di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Calusco d Adda (BG) Quesito 1) Alla pag.3 punto Gestione (contratto secondario di gestione) viene indicato un contributo annuo che il Soggetto gestore riconoscerà al Comune. A tal proposito, siamo a richiedervi se è corretto considerare questo contributo (da Voi indicato pari ad ,00) calcolandolo al netto degli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, che verranno offerti in sede di gara. Pertanto il corrispettivo che verrà riconosciuto al Comune da parte del soggetto attuatore sarà pari alla differenza tra l importo di ,00 e l importo degli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria offerti in sede di gara. Risposta - Come specificato nel Bando (pag. 3) e nel Disciplinare di gara (pag. 5) l'importo riconosciuto è comprensivo dei servizi post-collaudo per la manutenzione ordinaria e straordinaria e rimarrà fisso ed invariabile per l intera durata del contratto, fatto salvo il solo adeguamento in base all indice Istat FOI Indici Nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi di tabacchi. Pertanto, diversamente da come da voi interpretato, è corretto considerare il contributo, o meglio il corrispettivo/canone di gestione, minimo che verrà riconosciuto alla Stazione Appaltante dal Soggetto Gestore indicato pari ad Euro ,00/anno - comprensivo degli oneri per i servizi post-collaudo richiesti per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Quesito 2) bando di gara, II.2.2.3): Si chiede conferma a codesta Stazione Appaltante che il riscatto pari al 10% sia da calcolarsi sulla sola quota lavori come indicato - importo soggetto a ribasso - e non dell'intero importo contrattuale - ovvero lavori più somme a disposizione, oneri di prelocazione, oneri sicurezza, ecc.. - poichè tale differenza è sostanziale nel corretto calcolo del canone di locazione. Si chiede conferma in merito. Il riscatto sarà pari al 10% dei lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) così come da offerta di gara. Quesito 3) disciplinare di gara, 6.5: viene richiesto, in sede di gara, un canone di locazione massimo annuo di oltre Iva quale differenza tra "canone annuo di locazione" e "canone annuo di gestione"; poichè il soggetto gestore dovrà corrispondere un canone annuo di almeno oltre Iva, si chiede conferma a codesta Stazione Appaltante che l'impegno di spesa assunto dall'ente sarà comunque dell'intero importo del canone di locazione come da piano di ammortamento definitivo, indipendentemente che l'ente registri l'entrata del canone di gestione. Questo a conferma del regime di separatezza di responsabilità tra i soggetti dell'ati, poichè in caso di mancato incasso del canone di gestione,
2 l'ente non potrà comunque in nessun caso sospendere il pagamento dei canoni di locazione. Si chiede conferma. Risposta - Si conferma quanto richiesto, coerentemente con il regime di responsabilità dei Soggetti in relazione alla specifica obbligazione assunta così come da comma 3 dell art. 160 bis del Codice. Quesito 4) si chiede conferma che il Tesoriere preveda la "delegazione di pagamento" per il corretto e puntuale pagamento dei canoni di locazione ed ogni altra somma dovuta nell'intera durata contrattuale; Risposta - Non sono e non saranno previste delegazioni di pagamento a garanzia del rimborso; i vincoli previsti dall art. 206 del TUEL fanno espresso riferimento alla delegazione di pagamento quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti. Quesito 5) schema di mandato con rappresentanza 6.2: tale articolo è in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare e dalla bozza di contratto di locazione finanziaria, ovvero una maggiorazione del 20% dell'importo finanziato anzichè il 5% come previsto nella restante documentazione. Si chiede pertanto di uniformare la documentazione, specificando sin d'ora che l'importo delle varianti da sommarsi all'importo sono accettate sin d'ora dalla Concedente nella misura massima prevista dalla Normativa vigente, fermo restando che la base di calcolo di tale percentuale non è "l'importo finanziato", bensì "l'importo dei soli lavori derivanti dall'aggiudicazione definitiva della gara". Si chiede pertanto di precisare la percentuale da considerare, anche ai fini di una corretta delibera. Risposta - Si conferma che si tratta di refuso e che l'importo delle varianti da sommarsi all'importo dei soli lavori derivanti dall'aggiudicazione definitiva della gara è x c accettato sin d'ora dalla Stazione Appaltante nella misura massima prevista dalla Normativa vigente. Quesito 6) si chiede conferma che le bozze dei contratti pubblicati, in quanto tali, potranno essere oggetto di revisione in sede di definizione contrattuale, fermo restando che il contratto dovrà essere nel completo rispetto delle Norme vigente e di quanto previsto dal Capitolato di Gara. Quesito 7) Confermare che, qualora l Agenzia delle Entrate riscontrasse una discordanza tra le imposte pagate e quelle da essa calcolate, il Soggetto Finanziatore avrà diritto all immediata rivalsa nei confronti dell Amministrazione attraverso il ri-addebito della differenza tra le imposte pagate e quelle calcolate dall Agenzia delle Entrate. Risposta - Si conferma quanto richiesto, pienamente coerente con quanto previsto dall art. 9 dello Schema di atto di Costituzione di diritto di superficie: In caso di discordanze che fossero in ipotesi riscontrate dalla Agenzia delle Entrate, il Soggetto
3 Utilizzatore riconosce al Soggetto Finanziatore il diritto di immediata rivalsa mediante riaddebito dell eventuale eccedenza. Quesito 8) Confermare che il calcolo delle imposte sul diritto di superficie, all atto della stipula del contratto d appalto, sarà computato sulla base del valore dell immobile o delle aree oggetto di diritto stesso sulla base di perizia giurata da parte di un soggetto terzo (es. perito iscritto nelle liste dei revisori del tribunale) oppure dell UTE oppure dell ufficio tecnico comunale preposto, e a tal fine si richiede copia della perizia. Il valore fiscalmente rilevante delle aree sulle quali verrà costituito il diritto di superficie è stato accertato attraverso perizia giurata di stima attestante il valore venale di mercato delle aree stesse, perizia fatta eseguire dal Soggetto Utilizzatore a sua cura e spese. Si allega copia della perizia. Quesito 9) Confermare che tutte le opere oggetto dell intervento da finanziare saranno ricomprese nell area che verrà ceduta in Diritto di Superficie. Quesito 10) Confermare che le modalità di cessione del diritto di superficie saranno coerenti con la natura delle aree oggetto di cessione, cioè, ai sensi dell art. 952 comma 1 del C.C. per le aree non edificate, e ai sensi dell art. 952 comma 2 del C.C. per gli immobili oggetto di ristrutturazione. Quesito 11) Confermare che le somme a disposizione già sostenute dall Amministrazione saranno liquidate dal Soggetto Finanziatore dietro apposita richiesta di rimborso e dal Soggetto Finanziatore stesso capitalizzate. Risposta - Si conferma quanto richiesto, pienamente coerente con l art. 13 dello Schema di contratto di locazione finanziaria immobiliare in costruendo. Quesito 12) Confermare che le somme a disposizione non ancora sostenute dall Amministrazione saranno liquidate direttamente dal Soggetto Finanziatore sulla base di fatture ad esso intestate, con possibilità di detrarre l IVA sui relativi importi. Risposta - Si conferma quanto richiesto, pienamente coerente con l art. 13 dello Schema di contratto di locazione finanziaria immobiliare in costruendo. Quesito 13) contratto. Confermare l importo del diritto di segreteria per la sottoscrizione del Risposta - I diritti di segreteria sono calcolati in base all importo di contratto e precisamente nel caso di contratti superiori ad ,90 saranno pari ad 2.119,28 sommati allo 0,15% della differenza fra il valore contrattuale ed ,90. Oltre ai diritti di segreteria andranno corrisposte le spese borsuali.
4 Quesito 14) Confermare che, nel caso in cui l opera diventi impossibile da realizzare per eventi imprevedibili in sede progettuale e accertati quale causa di forza maggiore da parte della Stazione Appaltante, il contratto di leasing verrà risolto per impossibilità sopravvenuta e la Stazione Appaltante provvederà a rimborsare alla Società di leasing tutti gli oneri sostenuti sino a quella data, ivi compresi gli interessi maturati, utilizzando come tasso base, il tasso Euribor 6 mesi (base 365) lettera rideterminato all atto dell avvenuta impossibilità. Risposta - Si conferma quanto richiesto, pienamente coerente con l art. 4 dello Schema di contratto di locazione finanziaria immobiliare in costruendo. Nel caso in cui l Intervento diventi impossibile da realizzare per eventi imprevedibili in sede progettuale e accertati quale causa di forza maggiore dalla Stazione Appaltante, il contratto di leasing verrà risolto per impossibilità sopravvenuta e la Stazione Appaltante provvederà a rimborsare al Soggetto finanziatore tutti gli oneri sostenuti sino a quella data, ivi compresi gli interessi maturati utilizzando come tasso base, il tasso base del contratto di leasing (Euribor 6 mesi (base 365) lettera) rideterminato all atto dell avvenuta impossibilità. Quesito 15) Confermare che la cauzione provvisoria, analogamente a quanto previsto nello Schema di Contratto di Appalto Lavori in relazione alla cauzione definitiva, sarà versata esclusivamente dal Soggetto Realizzatore, in qualità di capogruppo mandataria dell ATI e per conto dell ATI stessa. Quesito 16) Confermare l'esistenza del censimento dell'amianto nell'edificio in oggetto, ai sensi della notifica ex art.12 co. 2 e 5 L257/92 e la conseguente valutazione del rischio. Risposta Si conferma che sulla base di soli riscontri visivi è stata effettuata la notifica attestante la non presenza di amianto per l edificio in oggetto. Quesito 17) Confermare l'effettuazione delle verifiche di laboratorio al fine di accertare la presenza di amianto nell'edificio esistente; qualora le suddette verifiche siano state effettuate, si richiede di poter rendere disponibile il censimento ai fini di una corretta analisi dei costi conseguenti i lavori di ristrutturazione dell'edificio. Risposta Come detto nella risposta precedente i rilievi riguardanti la verifica circa la presenza di amianto sono stati solo visivi e di conseguenza non sono state fatte analisi di dettaglio tramite verifiche di laboratorio. Quesito 18) Sempre in relazione all'eventuale presenza di amianto nell'edificio in oggetto, ed in relazione agli interventi di ristrutturazione, si può considerare di confinare parte delle opere con presenza di amianto friabile o compatto mediante interventi di incapsulamento? Risposta Nel caso di eventuale presenza di amianto, per la scelta degli interventi di bonifica da effettuarsi si deve fare riferimento alle indicazioni del Decreto Ministeriale 6
5 settembre 1994, che identifica quali metodi d intervento, la rimozione, l incapsulamento e il confinamento; in relazione alla tipologia di rinvenimento effettuato si stabilirà di concerto il metodo da mettere in pratica in relazione ai costi ed alla pericolosità del lavoro di bonifica da effettuarsi. Quesito 19) Qualora non sia stato perfezionato il censimento amianto, si chiede di confermare se le relative verifiche e analisi debbano essere svolte autonomamente. Risposta Come detto precedentemente la notifica sulla base di verifiche visive è stata effettuata, fermo restando che, nel caso di dubbi su alcune porzioni di edificio, ulteriori verifiche ed analisi possano essere fatte dal soggetto aggiudicatore nell ambito della realizzazione in autonomia della progettazione esecutiva dell opera di ristrutturazione proposta. In caso di rinvenimenti imprevisti l'amministrazione provvederà alla redazione di una perizia di variante per inserire i lavori riguardanti la bonifica, provvedendo al pagamento dei maggiori oneri direttamente o capitalizzando la somma nell'importo del leasing. Quesito 20) Alla pagina 19 del disciplinare di gara nella sezione relativa al paragrafo 11 si chiede che il piano economico finanziaria debba evidenziare i principali indicatori di bancabilità e soprattutto è richiesto che debba tener conto dei presupposti e le condizioni di base che determinano l equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione dei singoli servizi (con indicazione dell imposta applicabile). A tal fine si chiede se occorra redigere il PEF considerando il bene oggetto di leasing costruendo all interno del patrimonio del soggetto gestore o alternativamente debba considerarsi solo tra i conti d ordine; Risposta Si precisa che occorre redigere il PEF considerando l asset-obiettivo solo tra i conti d ordine del soggetto gestore. Quesito 21) Relativamente a quanto disposto all art. 11 comma 1 del disciplinare di gara (pag. 19) si chiede conferma che il PEF si riferisca alla sola gestione e pertanto non debbano essere inseriti gli investimenti e non debba essere allegato il piano degli investimenti. Inoltre si chiede conferma che non occorra calcolare: o 1. La fiscalità degli investimenti; o 2. Il piano d ammortamento; o 3. Lo schema temporale degli investimenti; o 4. L indicazione del canone di leasing; o 5. Il valore del riscatto; o 6. Gli indicatori di bancabilità quali il DSCR e LLCR. Risposta Si conferma quanto richiesto. Quesito 22) Alla pagina 19 del disciplinare di gara, nella sezione relativa al paragrafo 11, si chiede di evidenziare il prospetto dei contributi da incamerare. Si chiede di quali contributi si tratti. Risposta Quanto richiesto fa riferimento ad un refuso di stampa relativo ad una precedente versione del disciplinare di gara. Pertanto non si richiede di evidenziare suddetto prospetto. Quesito 23) In merito allo schema di contratto di appalto lavori, si intende chiedere chiarimento in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo
6 dell appalto di lavori nell ipotesi in cui gli stessi lavori siano realizzati da più costruttori aventi tra loro un rapporto quantomeno assimilabile ad un RTI per la costruzione; l art. 12, punto 10, del predetto schema prevede che I pagamenti sono effettuati dal soggetto finanziatore che ha sottoscritto il contratto di locazione finanziaria con la stazione appaltante, titolare del presente contratto di appalto quale mandataria dello stesso soggetto, sulla base della documentazione contabile prodotta e approvata da quest ultima. Ferma restando la possibilità di individuare, nell ambito della citata documentazione contabile, i lavori realizzati da ciascuno dei membri del predetto RTI, si chiede conferma del fatto che i pagamenti degli stessi lavori possano avvenire da parte del soggetto finanziatore direttamente nelle mani di ciascun costruttore, ognuno per quanto dallo stesso realizzato e risultante dalla suddetta contabilità; Si chiede conferma del fatto che, quindi, l art. 4, punto 3 dello Schema più volte richiamato possa essere integrato (in sede di stipula) con l indicazione di più soggetti autorizzati a riscuotere e quietanzare i pagamenti del corrispettivo dell appalto, facenti capo ad ognuno dei costruttori organizzati in RTI, ciascuno per quanto attiene ai lavori di propria competenza. Ovverosia, si chiede conferma del fatto che i pagamenti dell appalto non debbano essere, invece, riscossi da parte del capogruppo dei costruttori demandando a quest ultimo la distribuzione delle somme di competenza degli altri costruttori. Risposta Si conferma quanto richiesto. Quesito 24) Anche in relazione al quesito di cui al precedente punto, si chiede cortesemente conferma del fatto che i pagamenti potranno avvenire a favore dei membri del RTI per la costruzione, ad ognuno per quanto di propria competenza in ragione di quanto risultante dalla contabilità dei lavori, indipendentemente o meno dalla regolarità o meno del DURC di altro membro di tale RTI e che, quindi, la eventuale irregolarità del DURC di uno dei membri del RTI non incida sui pagamenti spettanti agli altri membri dello stesso RTI. Ciò anche alla luce del parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data a fronte di interpello di ANCE, dove si mette in evidenza il principio secondo il quale, durante la fase di esecuzione del contratto, la richiesta del DURC dovrebbe essere riferita al soggetto esecutore dei lavori. Risposta Si conferma quanto richiesto. Quesito 25) Si chiede conferma del pagamento autonomo a favore di ogni membro del RTI per la costruzione anche per le altre ipotesi analoghe a quella di cui sopra inerente DURC irregolare di uno dei membri dello stesso RTI. Per esempio, lo schema di contratto di appalto lavori, a pag. 9, prevede che: In ogni caso se il pagamento è superiore a ,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. Si presume che, con la clausola di cui sopra, si intenda dare attuazione alle disposizioni di cui al D.M. n.40 del In relazione a tale decreto, è stata emessa la Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze in data , n. 22, ove, proprio per il caso dei RTI, si specificava che la verifica di cui al medesimo Decreto va fatta in capo a tutti i membri ma che, tuttavia, occorre tenere conto dei pagamenti spettanti ad ogni singola impresa ai fini del relativo blocco disposto dallo stesso Decreto in caso di irregolarità che, quindi, dovrà riguardare solo l impresa che risulti irregolare.
7 Risposta Si conferma quanto richiesto. Quesito 26) Con riferimento al disciplinare di gara punto 2 valore complessivo dell intervento, capoverso 2, In relazione al seguente assunto In particolare, si segnala che le spese tecniche a carico dell aggiudicatario risultano inclusive di quelle concernenti la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell intervento, la direzione dei lavori e la tenuta della contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell opera, nonché le spese relative agli incarichi professionali specialistici si domanda se debba essere inteso che il direttore lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione siano indicati direttamente dall aggiudicatario. Con riferimento al disciplinare di gara al punto 10 contenuto della busta offerta tecnico qualitativa capoverso 1 d) relazione tecnica, ove indicato in tale documento dovranno altresì essere resi noti i riferimenti dei singoli soggetti responsabili delle varie fasi attuative dell intervento, quali: il progettista, il responsabile della sicurezza in fase di progettazione, il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori si intenda il coordinatore per la sicurezza in esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 e se in coerenza con il quesito precedente in tale relazione debba essere indicato il nominativo del direttore lavori. Risposta - Si rileva quanto riportato nella Determinazione n.4 del 22 maggio 2013 dell AVCP secondo la quale Il Codice ed il Regolamento non dettano una disciplina specifica con riguardo alla direzione dei lavori realizzati mediante locazione finanziaria. Attesa la qualificazione alla stregua di appalto di lavori, si ritiene debba trovare applicazione l art. 130, comma 1, del Codice che assegna alla stazione appaltante il compito di nominare un direttore dei lavori. Al riguardo, si rileva che la partecipazione attiva del committente nella fase di controllo sullo svolgimento dei lavori, oltre a qualificarsi come attività di garanzia nei confronti del realizzatore e del finanziatore, potrebbe ridurre il rischio di contestazioni per eventuali vizi o non conformità dell opera al termine dei lavori, attraverso la richiesta di appositi correttivi (cfr., sul punto, T.A.R. Lombardia, Brescia, 5 maggio 2010, n. 1675). Si ritiene dunque che incarichi quali D.L. e Responsabile sicurezza in fase di esecuzione dei lavori siano di nomina comunale e non debbano dunque essere indicati dal soggetto privato. Quesito 27) L art.15, punto 4) del Disciplinare di gara (Pag. 27), prevede che dalla data di inizio della gestione dell opera oggetto d intervento, l aggiudicatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione della medesima opera oggetto di intervento, da prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di costituzione della cauzione definitiva. Fermo restando che il Disciplinare Prestazionale per la gestione nel periodo transitorio di cui al PPP per la ristrutturazione con ampliamento della Piscina Comunale, all art.7, già precede il rilascio di una polizza fidejussoria per l importo di Euro a garanzia dell effettuazione degli adempimenti derivanti dal presente disciplinare prestazionale, si presume che l ulteriore cauzione di cui al riportato art. 15 punto 4), del disciplinare di gara, sia dovuta per il periodo successivo al collaudo
8 delle opere di ampliamento da realizzare in forza del contratto oggetto di affidamento e non nel periodo transitorio di gestione, per il quale è dovuta esclusivamente la cauzione per ,00 euro. Si chiede conferma. Quesito 28) Il Disciplinare Prestazionale per la gestione nel periodo transitorio di cui al PPP per la ristrutturazione con ampliamento della Piscina Comunale, all art. 5, ultimo periodo, prevede che, Restano a carico dell Amministrazione comunale tutte le spese necessarie per far fronte ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria sulla struttura e sugli impianti ritenuti assolutamente necessari per la conduzione e la sicurezza dell attività natatoria. Cosicchè pare piuttosto evidente che la manutenzione straordinaria della Piscina Comunale, nel periodo di gestione transitoria, rientri tra gli oneri dell Ente Concedente; Si chiede conferma poiché al punto 2) lett. a), dello stesso Disciplinare Prestazionale, si cita la manutenzione ordinaria, tra gli oneri dell aggiudicatario e ciò, forse, per un mero refuso. Quesito 29) Sempre in merito agli oneri di manutenzione straordinaria, per il periodo successivo a quello transitorio, lo schema di contratto di servizio per la concessione della gestione e manutenzione attribuisce tali oneri a carico del concessionario, a differenza di quanto avviene per il suddetto periodo transitorio. Si presume, pertanto, che la manutenzione straordinaria di cui deve farsi carico il concessionario successivamente al periodo transitorio e, quindi, successivamente al collaudo delle opere realizzate dall affidatario, riguardi soltanto le opere realizzate ex novo in forza del contratto oggetto di affidamento e non quelle già attualmente esistenti. Si chiedono chiarimenti in proposito. Risposta - Si conferma che la manutenzione straordinaria di cui deve farsi carico il concessionario riguarda solo le opere realizzate ex novo nel rispetto del progetto posto a base di gara. Si precisa, a tal proposito, che, come specificato nei documenti di gara, essendo l operazione in questione un PPP, il rischio di costruzione (a cui è strettamente legato il rischio di progettazione ) ed il rischio di disponibilità si intendono totalmente trasferiti al soggetto privato. E quindi ammessa la possibilità di proporre soluzioni migliorative progettuali concernenti aspetti qualitativi, tecnici e funzionali, atte a minimizzare i costi dell'opera e della sua manutenzione oltre che semplificare o migliorare la costruzione dell'opera e la sua manutenzione con proposte di soluzioni tecniche migliorative o integrative ma in ogni caso nel pieno rispetto dei requisiti prestazionali riscontrabili nel progetto posto a base di gara. Quesito 30) In merito a sub affidamento/subappalto/sub concessione del servizio ovvero alla cessione a terzi della concessione di gestione, abbiamo riscontrato che le relative clausole riguardanti il periodo transitorio di gestione ed il periodo successivo non sono del tutto combacianti.
9 In particolare l art. 16 del Disciplinare Prestazione sopra citato, per il periodo transitorio, prevede che: 1) E vietata la cessione del contratto 2) E fatto divieto all aggiudicatario di subappaltare o sub concedere parte del servizio di cui al presente disciplinare senza la preventiva autorizzazione dell Amministrazione Comunale L art. 19 dello schema di contratto di servizio per la concessione della gestione e manutenzione, invece, per il periodo successivo al periodo transitorio, prevede che: E fatto divieto al soggetto gestore e manutentore di cedere in tutto o in parte la presente concessione, in difetto di preventiva autorizzazione della stazione appaltante. Non è considerato sub concessione l affidamento da parte del soggetto gestore e manutentore, ad imprese terze, in possesso dei requisiti, di singoli servizi Pertanto, certamente quando la gestione sarà a regime, risulta essere consentita la cessione a terzi della concessione previa autorizzazione del concedente e l affidamento a terzi dei servizi inclusi nell ambito della concessione, anche in assenza della predetta autorizzazione. Si chiede conferma del fatti che, sia nel periodo di gestione transitoria, sia nel periodo di gestione a regime della Piscina Comunale, vi sia facoltà di affiadare a terzi, in tutto o in parte, i servizi di gestione della medesima Piscina e che tale affidamento non richieda espressa autorizzazione dell Ente Concedente. Si chiede, poi, chiarimento in merito alle eventuali facoltà di cessioni a terzi della titolarità della concessione, con o senza autorizzazione dell Ente Concedente. Risposta - Si conferma che, sia nel periodo di gestione transitoria, sia nel periodo di gestione a regime il soggetto gestore e manutentore ha la facoltà di affidare a terzi i servizi relativi alla gestione dell impianto ad imprese terze e che tale affidamento non è considerato sub concessione. Si chiede, pertanto, al soggetto gestore e manutenzione una semplice comunicazione all Ente Concedente. In quanto il soggetto gestore-manutentore, individuato nel raggruppamento, assumerà, nei confronti del comune di Calusco d Adda, il ruolo di concessionario, la cessione della concessione a terzi segue le regole generali in tema di appalti pubblici. Si precisa, inoltre, che come previsto dall art. 19, comma 2, dello schema di contratto di gestione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all art. 156 del D.Lgs. n. 163/06. Sarà quindi possibile, successivamente all aggiudicazione definitiva dell appalto, anche nel periodo di gestione transitoria, costituire una società di progetto per la gestione e manutenzione dell impianto. Quesito 31) Riguardo il periodo di gestione transitoria, l art. 13 del Disciplinare Prestazione più volte richiamato, dispone di pagamento di un corrispettivo di cui importo è stato determinato tenuto conto dei lavori di ristrutturazione che ne penalizzano parzialmente la fruizione. Effettivamente, si può ben prevedere che potrebbe essere necessario interrompere, per alcuni periodi, il servizio di gestione della Piscina Comunale in funzione dei lavori da realizzare in forza del contratto oggetto di affidamento, così come potrebbe essere ben possibile non riuscire a rispettare gli orari di apertura di cui all art. 3 dello stesso disciplinare, proprio in ragione della esigenze della costruzione. Si chiede, quindi, conferma del fatto che gli orari di cui al citato art. 3 possano subire deroghe in funzione delle esigenze legate ai lavori di costruzioni e che, a
10 maggior ragione, la Piscina Comunale possa subire periodi di chiusura sempre in funzione delle predette esigenze, ovviamente solo ed esclusivamente durante il periodo di gestione transitoria. Risposta - L Ente Concedente è consapevole che durante il periodo di gestione transitoria, a causa dell esecuzione dei lavori di ristrutturazione, i giorni e gli orari di apertura della piscina potranno subire cambiamenti rispetto al normale periodo di gestione e che l impianto, potrà subire limitati periodi di chiusura forzata a causa di esigenze tecniche. In considerazione del fatto che l impianto natatorio assolve ad una funzione di pubblica utilità e che riveste un esigenza primaria e irrinunciabile della Pubblica Amministrazione, le chiusure e i fermi delle attività dovranno essere di limitata entità, indicate nel programma lavori redatto nel progetto esecutivo (a cura dell aggiudicatario) e comunque preventivamente concordate tra il gestore, l impresa esecutrice dei lavori, il RUP e la Direzione dei Lavori.
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