Processi verbali delle sedute dell'assemblea Sessione Straordinaria Deliberazione n. 301 del18 dicembre 2013
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1 Piazza!talil tel hup:j/ Processi verbali delle sedute dell' Sessione Straordinaria Deliberazione n. 301 del18 dicembre 2013 OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e abrogazione di norme". 1- Barberini Luca 2- Bottini Lamberto 3- Bracco Fabrizio Felice 4- Brega Eros 5- Brutti Paolo 6- Buconi Massimo 7- Carpinelli Roberto 8- Cecchini Fernanda 9- Chiacchieroni Gianfranco lo - Cirignoni Gianluca 11- Cintioli Giancarlo 12- De Sio Alfredo 13- Dottorini Olivier Bruno 14- Galanello Fausto 15- Goracci Orfeo 16- Lignani Marchesani G. Andrea preso asso 17 - Locchi Renato 18 - Mantovani Massimo 19 - Mariotti Manlio 20 - Marini Catiuscia 21 - Modena Fiammetta 22 - Monacelli Sandra 23 - Monni Massimo 24 - Nevi Raffaele 25 - Riommi Vincenzo 26 - Rometti Silvano 27 - Rosi Maria 28 - Smacchi Andrea 29 - Stufara Damiano 30 - Valentino Rocco Antonio 31 - Zaffini Francesco preso asso PRESIDENTE: Eros Brega CONSIGLIERI SEGRETARI: Fausto GALANELLO L'ESTENSORE: Rosanna MONT ANUCCI VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI
2 Piazza liali; tel e-mai! OGGETTO N. 174 DELIBERAZIONE N. 301 DEL 18 DICEMBRE 2013 LEGGE REGIONALE "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e abrogazione di norme". L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA VISTO il DPR 22 dicembre 1986, n. 917; VISTO il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTO il DPCM 21 dicembre 2012; VISTA la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3; VISTA la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21; VISTA la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28; VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Buconi e Carpinelli, concernente: "Ulteriori integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)" depositata alla Presidenza dell' in data 12 settembre 2013 e trasmessa in pari data, per competenza in sede redigente, alla I Commissione consiliare permanente ed al Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 5 del Regolamento interno" (ATTO N. 1300); 2
3 III ~ Regione Umbria i:i Piazza Itali; PERU' tel info@crumbr ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell' secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno; ATTESO altresì che il titolo del disegno di legge risulta così modificato: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché. ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e abrogazione di norme"; VISTO il parere espresso dal Comitato per la Legislazione ai sensi l'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno; UDITA la relazione della I Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Presidente Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 1300/BIS); VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione; UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali; VISTO l'emendamento presentato in aula ed approvato; VISTO lo Statuto regionale; VISTO il Regolamento Interno dell' ; a) con votazione congiunta dall'articolo 1 all'articolo 6 sull'emendamento, dall'articolo 7 all'articolo 10, dall'articolo 11 all'articolo 13, sull'emendamento, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 27 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti 3
4 Il ~ Regione Umbria Piazza Itall; PERU< tel e-mai! info@crumbr DELIBERA - di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazione della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e abrogazione di norme", composta di n. 14 articoli nel testo che segue: 4
5 Piazza Itali: tel e-mai! CAPO I MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 28 Art. 1 (Modificazione dell'articolo 2 della I.r. 28/2012) 1. L'articolo 2 della I.r. 28/2012 è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Costituzione dei Gruppi) 1. I Gruppi consiliari dell' sono costituiti ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento intemo dell' stessa. 2. L'Ufficio di presidenza dell' assicura ai Gruppi consiliari, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio dell' secondo le norme di cui al presente Titolo.". Art. 2 (Integrazioni della I.r. 28/2012) 1. Dopo l'articolo 2 della I.r. 28/2012 sono inseriti seguenti: "Art. 2-bis (Sedi e altre dotazioni strumentali) 1. A ciascun Gruppo consiliare l'ufficio di presidenza assegna, una sede adeguata alla consistenza numerica del Gruppo stesso e provvede, altresi, con spesa a carico del bilancio dell' e nei limiti delle disponibilità di bilancio: a) all'allestimento, all'arredamento ed alla 5
6 l'ltluii ~ Regione Umbria 1I1elOlil &IIIII~ lil'q'~'q Palazzo Cesa I Piazza Itali; tel info@crumbr attrezzatura, anche di tipo informatico, delle sedi assegnate ai Gruppi consiliari; b) alla fomitura ai Gruppi consiliari di linee telefoniche, telefax e di telecomunicazioni, stabilendo il limite oltre il quale i relativi oneri sono a carico dei Gruppi stessi. 2. Con apposito atto, l'ufficio di presidenza determina le dotazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità ed ilimiti del loro utilizzo. Art. 2-ter (Inventario dei beni nella disponibilità dei Gruppi) 1. I beni mobili di proprietà dell', assegnati in uso ai Gruppi consiliari, sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi stessi che ne divengono responsabili. In caso di sostituzione del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente consegna i beni al Presidente del Gruppo subentrante, previa verifica in contraddittorio, con apposito verbale. 2. I beni mobili durevoli acquistati dai Gruppi consiliari con il contributo di cui all'articolo 2- quater sono soggetti ad inventario. L'inventariazione avviene, a cura del Presidente del Gruppo, nel momento in cui i suddetti beni entrano nella disponibilità del Gruppo stesso a seguito di acquisto e consiste nell'elencazione e descrizione dei beni con l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad identificarli e con l'indicazione del relativo valore. Il Presidente del Gruppo è responsabile dei beni inventariati ai sensi del presente comma. I beni non più idonei all'uso sono affidati all'ufficio competente dell' che ne dispone secondo il Regolamento interno di contabilità. 3. Ad ogni rendiconto di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, viene allegato l'inventario dei 6
7 Piazza ltali; lei beni mobili durevoli di cui al comma AI termine della legislatura, o nel caso di estinzione del Gruppo consiliare, i beni mobili di proprietà dell' previsti al comma 1 e i beni indicati nell'inventario allegato all'ultimo rendiconto di cui all'articolo 5, comma 4, come previsto dal comma 3 del presente articolo, sono riconsegnati dal Gruppo consiliare all'ufficio competente dell' che, previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo, li prende in carico. Art. 2-quater (Contributo per le attività istituzionali del Gruppo) 1. Fatte salve le dotazioni di cui all'articolo 2- bis, nonché le spese per il personale, /'importo dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari é definito con atto dell'ufficio di presidenza dell' ed è contenuto entro il limite individuato alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito dalla I. 213/2012, e specificato dalla Conferenza di cui all'articolo 1. L'Ufficio di presidenza definisce, altresi, con apposito atto, le modalità per la corresponsione del contributo di cui al presente comma. 2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei Gruppi consiliari anche con costituzione di nuovi Gruppi, o nel caso di fusione di due o più Gruppi, il contributo di cui al comma 1 è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, con conseguente ripetizione delle somme già versate qualora risultino eccedenti. 3. I contributi erogati dall' non possono essere in alcun modo utilizzati: a) per finanziare direttamente o indirettamente 7
8 Dltl~l{J 1IIIIIg Regione Umbria Il'''''S Piazza Itali, tel le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti intemi ai partiti o ai movimenti medesimi; b) per l'affidamento di rapporti di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, a Consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti; c) per finanziare Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino cosi composti già all'esito delle elezioni; d) per spese sostenute dal Consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del Consigliere; e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; f) per l'acquisto di automezzi; g) per spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio. 4. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, nei limiti di cui all'articolo 2-quinquies, allo svolgimento di attività istituzionali del Gruppo consiliare e di attività politiche connesse, intendendosi per tali quelle attività funzionalmente collegate ai lavori dell' nonché le iniziative dei Gruppi o dei Consiglieri riconducibili sempre ad attribuzioni dell' di cui all'articolo 43 dello Statuto; sono ricomprese altresi le attività di studio, editoria e comunicazione volte a diffondere la 8
9 ellil 118Regione Umbria Palazzo Cesa I Piazza ltali PERU< tel info@crumbr conoscenza sull'attività dei Gruppi consiliari e sulle questioni di competenza dell'. Art. 2-quinquies (Utilizzazione del contributo) 1. Nel rispetto del d.l. 174/2012, convertito dalla I. 213/2012, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) i contributi destinati alle attività istituzionali del Gruppo di cui all'articolo 2-quater, comma 4, possono essere utilizzati esclusivamente per le seguenti voci di spesa: a) acquisto di libri, riviste, giornali e altri strumenti di informazione anche su supporti informatici; b) redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici editi dal Gruppo e altre spese di comunicazione, anche tramite web; c) spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all' stessa quali ospitalità e accoglienza; d) rimborsi spese al personale del Gruppo per le missioni connesse all'attività del Gruppo; e) spese per l'acquisto di buoni pasto qualora attribuiti al personale dei Gruppi in base al contratto sottoscritto con il Gruppo stesso ed in ogni caso entro l'importo massimo fissato dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); f) spese bancarie connesse alla tenuta del conto corrente bancario di cui all'articolo 4, 9
10 Piazza Itali; tel comma 1, O riconducibili ad operazioni di conto corrente; g) spese postali e telegrafiche; h) spese per carta, cancelleria, stampati e duplicazioni; i) spese telefoniche, di trasmissione dati, nonché spese per l'acquisto o noleggio di cellulari, non ricomprese nelle dotazioni di cui all'articolo 2-bis; I) organizzazione di convegni, incontri ed iniziative; m) acquisto o noleggio di beni strumentali, anche di tipo informatico, per l'attività d'ufficio non ncompresi nelle dotazioni di cui all'articolo 2-bis; n) formazione ed aggiornamento del personale del Gruppo; o) studi, consulenze ed incarichi a soggetti in possesso di adeguate competenze ed esperienza professionale; p) promozione e divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo e delle iniziative del Gruppo e dei singoli consiglieri regionali attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa o strumento divulgativo. 2. /I contributo di cui al comma 1, lettera o) può essere utilizzato anche per incarichi conferiti a professionisti per l'amministrazione e gestione del personale dei Gruppi nonché per consulenza ed assistenza al fine del corretto adempimento delle previsioni e degli obblighi previsti dal presente Titolo. 3. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali inerenti le collaborazioni di cui al comma 1, lettera o) sono assolti dai presidenti dei Gruppi consiliari. 4. Per la gestione del contributo di cui al comma 1, i Gruppi consiliari possono chiedere agli Uffici dell', secondo modalità stabilite da apposito regolamento adottato dall'ufficio di presidenza, indicazioni, consulenza ed assistenza al fine del corretto 10
11 Il Piazza Itali, PERU' tel adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo... Art. 3 (Modificazione ed integrazioni dell'articolo 3 della I.r. 28/2012) 1. La rubrica dell'articolo 3 della I.r. 28/2012 è sostituita dalla seguente: "Contributo per il personale dei Gruppt". 2. AI comma 1 dell'articolo 3 della I.r. 28/2012 dopo le parole: "Gruppi consiliari" sono inserite le seguenti ", stabilendo altresi criteri e modalità per l'erogazione del contributo a ciascun Gruppo". 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della I.r. 28/2012 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei Gruppi consiliari anche con costituzione di nuovi Gruppi, o nel caso di fusione di due o più Gruppi, l'ufficio di presidenza dispone l'adeguamento dei contributi di cui al comma 1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata e comunque non prima di quindici giorni dalla suddetta variazione. 1-ter. Per la gestione del personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, i Gruppi possono avvalersi del supporto tecnico degli Uffici dell', secondo i limiti e le modalità previste dall'ufficio di presidenza... Art. 4 (Modificazione dell'articolo 4 della I.r. 28/2012) 1. L'articolo 4 della I.r. 28/2012 è sostituito dal seguente: 11
12 Piazza Itali: tel e-mai! "Art. 4 (Istituzione fondo) 1. I fondi istituiti per il pagamento delle spese per le attività istituzionali dei Gruppi di cui all'articolo 2-quater e di quelle per il personale di cui all'articolo 3 sono depositati in apposito conto corrente bancario presso il cassiere dell' e sono alimentati secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 3, comma 1, primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal d.l. 174/2012, convertito dalla I. 213/2012. All'inizio di ogni legislatura, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, l'ufficio di presidenza dispone la corresponsione dei contributi per le spese di cui al presente comma a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'. ". Art. 5 (Integrazione della I.r. 28/2012) 1. Dopo l'articolo 4 della I.r. 28/2012 è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Attività di controllo) 1. Il Collegio dei revisori dei conti, istituito in attuazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e ai sensi del comma 2 dell'articolo 78 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei contributi 12
13 Il rn Regione Umbria PIazza Itali PERU< tel e-mai! erogati dall' a ciascun Gruppo consiliare. 2. Il Collegio dei revisori dei conti rimette al Presidente dell' e al Presidente del Gruppo interessato le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del comma 1.". Art. 6 (Modificazioni e integrazioni dell'articolo 5 della I.r. 28/2012) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della I.r. 28/2012 è inserito il seguente: "1-bis. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente /'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi.". 2. Il comma 3 dell'articolo 5 della I.r. 28/2012 è sostituito dal seguente: "3. Il rendiconto, entro il 30 gennaio di ogni anno, è trasmesso da ciascun Gruppo al Presidente dell', che lo trasmette, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.". 4. AI comma 4 dell'articolo 5 della I.r. 28/2012 le parole: "o trasformazione" sono soppresse. 5. AI comma 5 dell'articolo 5 della I.r. 28/2012 le parole: "o dalla trasformazione" sono soppresse. 6. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della I.r. 28/2012 è aggiunto il seguente: "5-bis. AI rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato /'inventario dei beni 13
14 Piazza Itali; PERU< tel e.mail mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3.". Art. 7 (Modificazione dell'articolo 9 della I.r. 28/2012) 1. L'articolo 9 della I.r. 28/2012 è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo) 1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi dell'articolo 2-quater possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 4, gli avanzi di gestione e i risparmi d'esercizio, relativi ai casi di cui al comma 4 dell'articolo 5, sono reiscritti al bilancio del Consiglio regionale.". Art. 8 (Modificazione dell'articolo 10 della I.r. 28/2012) 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della I.r. 28/2012 è sostituito dal seguente: "2. L'assegno di fine mandato, per i consiglieri regionali, è disciplinato dalla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito dalla I. 213/2012, e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1. 14
15 ;la Ila Regione Umbria Piazza Itali, PERU' tel e.mail Art. 9 (Modificazioni dell'articolo 19 della I.r. 28/2012) 1. AI comma 1 dell'articolo 19 della I.r. 28/2012 le parole: "all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, all'articolo 4," sono soppresse. 2. Il comma 2 dell'articolo 19 della I.r. 28/2012 è sostituito dal seguente: "2. Limitatamente alla IX legislatura, a decorrere dal 1gennaio 2013, sono soppressi i Gruppi consiliari dell' costituiti sulla base del loro collegamento con liste regionali di candidati. Eventuali avanzi di gestione derivanti dai fondi assegnati ai suddetti Gruppi sono assegnati ai Gruppi consiliari di cui al comma 3. ". 3. Il comma 5 dell'articolo 19 della I.r. 28/2012 è soppresso. Art. 10 (Integrazione dell'articolo 20 della I.r. 28/2012) 1. AI comma 3 dell'articolo 20 della Lr. 28/2012, dopo le parole: "L'articolo 3' sono inserite le seguenti: ", commi 1 e 1-bis,IO. Art. 11 (Integrazione della I.r. 28/2012) 1. Dopo l'articolo 19 della I.r. 28/2012 è inserito il seguente: "Art. 19-bis (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del Titolo " si fa fronte con le risorse allocate all'unità 15
16 Palazzo Cesar Piazza Itali; tel previsione denominata regionale.". di base (UP.B.) , "Funzionamento del Consiglio CAPO Il DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 12 (Modifiche generali) 1. Nella legge regionale 28/2012 le parole: "del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell' ", le parole: "dal Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dall' " e le parole: "del Consiglio" sono sostituite dalle parole: "dell'". Art. 13 (Abrogazioni) 1. Gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) sono abrogati. E' abrogata altresi la tabella A allegata alla I.r. 3/1996. Art. 14 (Norma transitoria) 1. I beni già nella disponibilità dei Gruppi all'entrata in vigore della presente legge devono essere inventariati, ai sensi dell'articolo 2-ter della I.r. 28/2012, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 16
17 Palazzo Cesa I Piazza Itali: tel e-mai! info@crumbr b) con distinta votazione che ha registrato n. 27 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti DELIBERA - di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Il Responsabile della Sezione Assistenza alle Commissioni ed ai Comitati Consiliari Permanenti Rosanna Montanucci ~"'~f'1nvo~qj! I 17
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Dettagliil medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Rinegoziazione dei prestiti concessi alle Province e alle Città Metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell art. 1, comma 430, della
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