TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI «IERI, OGGI E DOMANI»
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1 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI «IERI, OGGI E DOMANI» Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino a cura del dr. Pasquale Trocchia Dirigente del Ministero dell Interno Responsabile delle attività finanziarie, contrattuali e del personale presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino Fonti documentali sull argomento: Ministero dell Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale Istituto per la Finanza e l Economia Locale (IFEL)
2 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI «IERI, OGGI E DOMANI» Questo lavoro costituisce una rapida disamina dei principi che hanno informato il passaggio dalla finanza cosiddetta «derivata» degli enti locali, cioè caratterizzata da uno stock di risorse di bilancio quasi del tutto provenienti dallo Stato, al «federalismo fiscale», cioè alla auspicata autonomia finanziaria delle autonomie locali, attraverso entrate proprie e quote di risorse nazionali, per lo più destinate alla perequazione tra enti più ricchi ed altri più poveri. Questo passaggio naturalmente non poteva essere repentino, ma caratterizzato da un processo di transizione, iniziato nel 2011 e continuato nel 2012, fino al 2015, in cui il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) erariale ne rappresenta cardine. LA determinazione del FSR ha subito un profondo condizionamento dall introduzione, anticipata nel 2012, dell imposta municipale unica principale (IMUP) e dagli altri interventi che le ultime manovre di finanza pubblica hanno operato su di esso. Sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Ministero dell Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale e dall Istituto per la Finanza e l Economia Locale (IFEL) dell ANCI, sono state, perciò, elaborate le informazioni che si forniscono di seguito, con l auspicio che ciò possa tornare utile agli operatori alla prese con la difficile elaborazione dei bilancio di previsione.
3 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI FINO AL 2010 Fino a qualche anno fa le modalità di finanziamento statale delle autonomie locali erano quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con alcune successive correzioni. In particolare, lo Stato concorreva al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi, alcuni di parte corrente ed altri di parte capitale: parte corrente: - contributo ordinario - contributo consolidato - contributo perequativo degli squilibri della fiscalità locale parte capitale: - contributo per lo sviluppo degli investimenti - contributo nazionale ordinario per gli investimenti. - contributo del fondo speciale per gli investimenti. 1
4 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI NEL 2011 Con l entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 si hanno, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, le prime conseguenze dell introduzione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base al quale sono soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ad eccezione dei contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento. In luogo dei precedenti trasferimenti erariali vengono riconosciuti tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito ( o quote di gettito) di tributi erariali, addizionali a tali tributi. 2
5 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI DAL 2011 Dal 2011, per i Comuni appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, risultano soppressi la quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad eccezione del fondo per gli interventi di province e comuni, già contributi sviluppo investimenti, ossia i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, nonché degli altri contributi speciali ex art. 119 della Costituzione o non fiscalizzabili. Due decreti del 21 giugno 2011 del Ministro dell interno, emanati di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, hanno concretamente dato applicazione alle richiamate disposizioni. 3
6 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI NEL 2011 L operazione è stata finanziariamente neutrale per i Comuni nel loro insieme, in quanto sono stati conservati trasferimenti erariali non fiscalizzati per oltre 610 milioni, mentre sono stati ridotti trasferimenti erariali per circa 11 milioni, a fronte dei quali sono state attribuite risorse da federalismo fiscale municipale (per compartecipazione IVA e fondo sperimentale di equilibrio), di pari importo. La prima attribuzione a titolo di compartecipazione all IVA è stata determinata in relazione alla base imponibile regionale pro-capite. L assegnazione a titolo di fondo sperimentale di equilibrio è stata invece disposta con le modalità contenute nel decreto interministeriale 21 giugno
7 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI NEL 2011 I criteri adottati hanno condotto al seguente risultato: un numero limitato di enti (circa 200) fruisce di assegnazioni superiori a quelle che avrebbe ottenuto nel 2011 in assenza della nuova disciplina; i comuni inferiori a abitanti non hanno subito riduzione di risorse rispetto allo stesso parametro; i comuni con più di abitanti hanno subito una riduzione di risorse, sempre rispetto a quelle che sarebbero state assegnate se non fosse stato introdotto il federalismo fiscale municipale dello 0,28 % circa. 5
8 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI NEL 2012 Il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/11 sul federalismo municipale ha sostituito i trasferimenti statali con due nuove poste di entrate statali: la compartecipazione IVA e il fondo sperimentale di riequilibrio della fiscalità locale. Dal 2012, poi, la compartecipazione IVA è stata riassorbita nell unica posta di entrata denominata Fondo sperimentale di riequilibrio. Anche l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica cessa di essere applicata. Il cuore del sistema finanziario locale diventano le entrate proprie, tributarie ed extratributarie. 6
9 LE RISORSE PROPRIE DEI COMUNI Il D.L. 201 del 06/12/11 ha anticipato in via sperimentale, per il triennio , l imposta municipale propria (IMUP), il tributo comunale principale, che sostituisce, soprattutto, l imposta comunale sugli immobili (ICI). Altro tributo attribuito ai Comuni è l imposta municipale secondaria (IMUS), relativa all occupazione dei beni comunali nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari. E poi c è l IMPOSTA DI SCOPO, da destinare alla realizzazione di opere pubbliche che possono essere finanziate per l interno ammontare della spesa dal gettito dell imposta in un periodo di dieci anni. 7
10 IL GETTITO DELL IMU E LE VARIAZIONI AL FONDO DI RIEQUILIBRIO L applicazione dell IMU a disciplina di base, nelle espresse previsioni della legge, deve avvenire a parità di risorse disponibili sia per l insieme dei Comuni, sia per ciascun ente. In pratica, il maggior gettito rispetto a quanto introitato con l ICI viene compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio 8
11 IL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (FSR) è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota base attribuito ai Comuni con l IMU, rispetto al gettito dell ICI ; la compartecipazione IVA-IRPEF (circa 3 mld. nel 2012) è incorporata nel FSR e non si procede ai successivi previsti passi di territorializzazione del gettito (su base provinciale e poi comunale); in caso di incapienza del FSR per un Comune, cioè di insufficienza dell importo per operare la compensazione indicata, il Comune stesso versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue, anche attraverso prelievo dall IMU ad esso spettante. 9
12 IL GETTITO DELL IMU PER LO STATO E riservata allo Stato la quota dell IMU pari alla metà dell importo calcolato applicando l aliquota di base ordinaria alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della abitazione principale e delle relative pertinenze e degli immobili rurali strumentali. Cioè, il 3,8 per mille. Presumibilmente, il contribuente dovrà effettuare un duplice versamento: uno a favore del Comune ed uno a favore dello Stato, con modalità di versamento stabilite dal direttore dell Agenzia delle Entrate. Le detrazioni previste non si applicano alla quota riservata allo Stato. 10
13 LE STIME NAZIONALI DEL GETTITO IMU Il gettito dell IMU 2012 in applicazione delle aliquote e delle detrazioni di legge è stimato in complessivi 21,43 miliardi (18,43 miliardi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e 3 miliardi relativi alla abitazioni principali); Il gettito ex ICI (con dati 2010) viene stimato in circa 9 miliardi di euro. In base a tali quantificazioni, a livello nazionale, si dovrebbe realizzare un maggior gettito dei Comuni di 12,43 miliardi (9,43 + 3). 11
14 LA RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO Il maggior gettito IMU di 12,43 miliardi di euro: si riduce di 9,2 miliardi (cioè il 50% del gettito IMU su immobili diversi dalla abitazione principale), che vengono direttamente introitati dallo Stato. La restante parte, stimata in 3,23 miliardi di euro riduce corrispondentemente il Fondo di Riequilibrio di: 1,6 miliardi a compensazione della perdita di gettito erariale per il passaggio del gettito Irpef sugli immobili non locati; e 1,63 miliardi che vengono compensati con una specifica ed ulteriore riduzione del fondo di riequilibrio, espressamente indicata dalla normativa in questione. 12
15 LE VARIAZIONI DEL FONDO PER CIASCUN COMUNE con riferimento ai singoli Comuni, la variazione del FSR, viene quantificata in ragione delle differenze del GETTITO STIMATO ad aliquota di base : chi avrà un gettito superiore, se lo vedrà compensare attraverso riduzione di pari importo del FSR; chi avrà un gettito inferiore si vedrà riconosciuto, sempre in sede di ripartizione definitiva del FSR, l importo del mancato gettito. 13
16 LE VARIAZIONI DEL FONDO PER Elementi di incertezza: CIASCUN COMUNE la norma fa riferimento al gettito stimato e questo comporta che a seconda della stima, la dimensione ed il segno della variazione rispetto all ICI, potrebbero essere anche significativamente differenti rispetto agli effettivi incassi; il riferimento all aliquota di base, così come dettata dalla legge, dovrebbe riguardare l IMU 14
17 I CRITERI DI STIMA DEL GETTITO IMU Per quanto riguarda L ABITAZIONE PRINCIPALE, il riferimento è al dato 2007, ultimo anno di applicazione dell ICI, che deve però essere depurato delle riduzioni connesse alle abitazioni assimilate, non più oggetto di alcun dispositivo agevolativo nella disciplina di base dell IMU. I dati 2007 vanno elaborati in base alla nuova disciplina (moltiplicatore elevato a 160, aliquota 4 per mille, detrazione 200) ed aumentati di un coefficiente di espansione, per tenere conto delle eventuali variazioni che si ritiene si siano determinate tra il 2008 e il
18 I CRITERI DI STIMA DEL GETTITO IMU La base imponibile degli ALTRI FABBRICATI corrisponde a quella dell ICI con alcuni ampliamenti: inclusione delle abitazioni già assimilate a principale ; abolizione dell agevolazione riservata agli immobili storici di cui al d.l. 16/1993; abolizione della riduzione del 50% per immobili inagibili o inabitabili ed effettivamente inutilizzati; non inclusione nella disciplina di base delle agevolazioni facoltative per immobili dati in affitto. 16
19 I CRITERI DI STIMA DEL GETTITO IMU Per quanto riguarda i TERRENI AGRICOLI, per l IMU: non si riprendono le agevolazioni di cui all art. 9 del d.lgs. 504 (riduzione del valore imponibile per scaglioni con riferimento all insieme dei terreni posseduti da ciascun contribuente sull intero territorio nazionale), ma si conferma l esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977 (lettera h), comma 1, art.7, del d.lgs. n. 504),. 17
20 I CRITERI DI STIMA DEL GETTITO IMU compatibilmente con le informazioni disponibili, tiene conto della differenziazione della rivalutazione dei coefficienti da applicare al reddito dominicale (110 per i terreni condotti direttamente, 130 per gli altri). La valutazione del contributo delle AREE EDIFICABILI non presenta alcuna differenza rispetto alla disciplina dell ICI, se non, ovviamente, per ciò che riguarda l applicazione della nuova aliquota di base. 18
21 I CRITERI DI STIMA DEL GETTITO IMU La determinazione del maggior gettito, che dovrebbe rappresentare la corrispondente riduzione del fondo di riequilibrio, si può ottenere calcolando la differenza: tra la quota dell IMU spettante al Comune, sulla base dei parametri anzidetti e l ammontare del gettito dell ICI, rilevabile dalla banca dati a tutto il 2010, con riferimento alla cassa totale introitata nel 2010, eventualmente depurata da rilevanti anomalie (incassi, o mancati incassi, straordinari non ripetibili). In caso di dato negativo, la variazione da prevedere per il fondo di riequilibrio sarà un aumento pari alla perdita di gettito stimata. 19
22 ULTERIORI TAGLI AL FSR va infine considerato il taglio non compensato di cui all art. 28 del d.l. 201, che si applica dal 2012 in riduzione delle risorse da federalismo fiscale. La Compartecipazione IVA, che per il triennio confluisce nello stesso FSR, non verrà quindi ripartita in base al gettito regionale dell IVA. Tale riduzione è pari a 1,45 mld. con riferimento ai Comuni dei territori delle regioni a statuto ordinario e delle Isole e si aggiunge a quella già disposta con il d.l. n. 78 del 2010 con effetto dal 2012 (un mld. su scala nazionale). La ripartizione della riduzione non è in proporzione dell ammontare del FSR, ma va rapportata alla distribuzione territoriale dell IMU. 20
23 ULTERIORI TAGLI AL FSR Ed ancora, a livello di singolo Comune, vanno considerate: le riduzioni per i cosiddetti costi della politica, che possono intervenire dal 2012 per effetto dei rinnovi degli Organi di governo locali (riduzione pro quota mensile in caso di elezioni nel corso del 2012, ovvero completamento della riduzione su base annua, in caso di rinnovi avvenuti nel 2011); aumenti dovuti al consolidamento sugli importi certificati dai Comuni nel 2010 delle riduzioni per maggiori gettiti ICI da recuperi catastali per iscrizione di immobili ex rurali e altri, di cui al d.l. 262 del 2006, rispetto alle più elevate previsioni statali. 21
24 TAGLI AI TRASFERIMENTI REGIONALI DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68 ART. 12 Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, anche in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009, aventi carattere di generalità e permanenza. Ciascuna regione a statuto ordinario determina una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'irpef, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. 22
25 FONDO SPERIMENTALE REGIONALE DI RIEQUILIBRIO DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68 ART. 12 A decorrere dal 2013, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la soppressione dei trasferimenti regionali, ciascuna regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito dei tributi regionali e determina il riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo Comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni. 23
26 TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI "IERI, OGGI E DOMANI" FINE Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino 23
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