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1 Roma, DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE Agli le le la la la Enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI Corti d Appello Università Presidenza del Consiglio dei Ministri Corte Costituzionale della Repubblica Consiglio di Stato Corte dei Conti Consiglio Superiore della Magistratura Ministero dell Economia e delle Finanze Direzione Centrale degli Uffici Locali e Servizi vari Servizio Centrale per il Sistema Informativo Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato S.I.R.G.S. Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Civile Ministero dell Interno Direzione Generale per il Personale 1

2 le la Prefetture Istituto Nazionale Astrofisica INAF Corpo Forestale dello Stato Direzione Generale del Personale Ente Nazionale Assistenza al Volo ENAV Ente Nazionale Aviazione Civile ENAC Cassa Deposito e Prestiti Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro CNEL Ente Nazionale per le Strade Statali ANAS Agenzia per l Erogazione in Agricoltura AGEA Agenzia Nazionale per la Sicurezza al Volo Ente Tabacchi Italiani ETI Monopoli di Stato Avvocatura Generale dello Stato Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro ISPSEL Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Ente Nazionale Cellulosa e Carta ENCC Istituto Superiore di Sanità Istituto Agronomico per l Oltremare 2

3 la Osservatorio Vesuviano Segreteria degli Organi Collegiali Dirigenti Generali Coordinatori delle Consulenze Professionali Dirigenti Centrali e Provinciali INFORMATIVA N. 26 Oggetto: Personale iscritto alle Casse Pensioni INPDAP impiegato in attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi della Legge n. 49. Sono pervenute, da parte di alcuni Enti iscritti all Istituto, richieste di chiarimenti in ordine agli obblighi previdenziali degli Enti datori di lavoro per i dipendenti collocati in aspettativa ai sensi della Legge n. 49, come modificato dalla Legge n In proposito la citata legge prevede all art. 17 comma 1, lettera a, che il personale di ruolo, dipendente delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali, di Enti pubblici non economici ed altro personale di ruolo comandato presso la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, istituita presso il Ministero degli Affari Esteri, può essere inviato in missione all estero per periodi superiori a quattro mesi, in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo. Il successivo art. 31 prevede, altresì, che i cittadini italiani in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, che abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno 2 anni, 3

4 registrato presso la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, a seguito della registrazione del contratto stesso, acquisiscano la qualifica di volontario civile. Infine, l art. 32 dispone che i cittadini italiani in possesso delle conoscenze tecniche, dell esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, possono essere impiegati, in qualità di cooperanti, dalle organizzazioni non governative in programmi riconosciuti, purché si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con contratto di durata inferiore a 2 anni, per l espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica, gestionale e organizzativa. Per dette categorie di persone impegnate nella cooperazione la citata legge 49/87 prevede: per le missioni di cui all art. 17 le Amministrazioni di appartenenza sono tenute ad erogare le retribuzione e versare la relativa contribuzione. Per i volontari in servizio civile, collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell art. 33, comma 1, lettera a), se dipendenti di ruolo o non di ruolo da Amministrazioni statali o da Enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri e dell Economia e Finanze, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle Amministrazioni di appartenenza. La parte a carico del lavoratore è rimborsata alle stesse Amministrazioni dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo. I volontari civili, non riguardati dalla disposizione di cui all art. 33, comma 1, lettera a), con contratto di cooperazione allo sviluppo, sono iscritti a loro cura, alle assicurazioni per l invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti., ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto. I relativi contributi previdenziali ed assistenziali sono posti integralmente a carico della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all accredito dei contributi presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, presso l INPS. I cooperanti con le organizzazioni non governative, il cui contratto di cooperazione deve essere registrato presso la Direzione Generale per la cooperazione e lo sviluppo, dipendenti dello Stato o degli Enti pubblici, hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto di cooperazione. sensi dell art. 32, comma 2 bis, i medesimi possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per l invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, i cui contributi previdenziali ed assistenziali, commisurati 4

5 a compensi convenzionali determinati da apposito decreto interministeriale, sono a carico della Direzione Generale per lo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Tutto ciò premesso, per i lavoratori iscritti alle casse pensionistiche gestite da questo Istituto previdenziale, che svolgono la loro attività in missione, ovvero in qualità di volontari civili, collocati in aspettativa dal datore di lavoro ai sensi dell art. 33, comma 1, lettera a), i contributi debbono essere versati dall Ente o Amministrazione di appartenenza, per l intera quota dovuta a carico del lavoratore e datore di lavoro. Per i cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato, l Ente datore di lavoro colloca il lavoratore in aspettativa, ma nessun obbligo contributivo risulta a suo carico. Ne consegue che la compilazione del Mod. 770 per le prime due categorie di lavoratori (in missione ed in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività di servizio civile art. 33 c. 1 lett. a) il periodo deve essere indicato come attività lavorativa ordinaria, atteso che il periodo è utile ai fini di quiescenza e di previdenza e la relativa contribuzione è dovuta per intero dal datore di lavoro (contributi ai fini pensionistici, ai fini previdenziali e per il Fondo Credito, sia a carico datore di lavoro che a carico lavoratore). Per la fattispecie relativa ai volontari non riguardati dalla previsione di cui all art. 33 c. 1, lett. a), e per i cooperanti con organizzazioni non governative, il periodo di astensione dal lavoro per la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo, non deve essere oggetto di dichiarazione nella sezione dati previdenziali ed assistenziali INPDAP del Mod. 770, considerato che per i medesimi la Direzione Generale della cooperazione del Ministero degli Affari Esteri versa la relativa contribuzione all INPS. Ne consegue che la certificazione della posizione assicurativa degli iscritti alle Casse gestite da questo Istituto, non comprenderà il periodo di cooperazione, durante il quale la relativa contribuzione è stata versata all INPS. IL DIRIGENTE GENERALE Dott.ssa Rosalba Amato F.to AMATO 5

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