Dipartimento delle Risorse Materiali e Tecnologiche Servizio per gli Approvvigionamenti CAPITOLATO SPECIALE

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1 Dipartimento delle Risorse Materiali e Tecnologiche Servizio per gli Approvvigionamenti CAPITOLATO SPECIALE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA /CASSA GARA N. 35/ n. gara AVCP CIG. N CC0 ART. 1) OGGETTO Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di tesoreria/cassa dell Azienda U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa (di seguito denominata, per brevità, Azienda ) che deve essere affidato, secondo quanto previsto dall art. 8 della L.R. 14/09/94 n. 55, in attuazione del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un Istituto di Credito con il quale sarà sottoscritta apposita convenzione. ART. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE La durata della concessione è di n. 4 anni con decorrenza dalla data che sarà fissata con il provvedimento di affidamento della medesima (indicativamente dall ). Alla scadenza del periodo contrattuale originario le parti avranno facoltà, qualora risultasse conveniente per entrambe, e la normativa vigente lo consenta di concordare esplicitamente un ulteriore periodo di proroga contrattuale di 4 anni. ART. 3) CONTENUTI DEL SERVIZIO Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle norme del presente capitolato e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Tesoreria mista e relative disposizioni integrative ed applicative, inclusa la trasmissione dei dati al SIOPE di cui al DMEF del 5 marzo 2007 e s.m.i., nonché di altre eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire in materia di flussi informativi, oltre a quanto previsto dall art. 8 della L.R. 14/09/94 n. 55. L Istituto di credito aggiudicatario del servizio di tesoreria e cassa (in seguito per brevità denominato Banca ), ha l obbligo di curare anche i rapporti con le sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato per quanto di competenza, in base a quanto stabilito dall art. 77-quater del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008. Il servizio riguarda la gestione dei Servizi Sanitari e la gestione dei Servizi Sociali. Per quest ultima gestione la L.R. 55/1994 all art. 3, comma 2, stabilisce la separata evidenza e pertanto dovrà essere attivato un apposito conto di tesoreria. Il servizio è, inoltre, esteso alle medesime condizioni alla gestione delle attività di cassa e tesoreria delle Gestioni liquidatorie delle disciolte UU.LL.SS.SS. n. 5 di Bassano del Grappa e n. 35 di Asiago, per le quali dovranno essere istituiti conti separati, ai sensi della relativa normativa statale e regionale vigente. Pag. 1/16

2 La gestione del servizio dovrà essere garantita attraverso l utilizzo del sistema di firma digitale del mandato informatico, degli ordini e/o liste di riscossione, del giornale di cassa e di altri eventuali documenti, attualmente già in uso in Azienda e successivamente ulteriormente implementato. Il servizio dovrà essere garantito, senza soluzione di continuità, a partire già dalla decorrenza del contratto. Dovrà, altresì, essere assicurata la conservazione informatica di detti atti per un periodo non inferiore ai dieci anni, oltre la possibilità di consultazione on line, senza costi a carico della stessa Azienda, indicando in offerta le modalità di gestione ed organizzative. Per le Gestioni liquidatorie delle disciolte UU.LL.SS.SS. n. 5 di Bassano del Grappa e n. 35 di Asiago si continueranno ad emettere gli ordinativi sia di pagamento che d incasso secondo le abituali modalità cartacee, la Banca si impegna a consegnare la documentazione cartacea (tabulato meccanografico dei pagamenti e delle entrate e tutta la documentazione inerente la gestione del Servizio prevista dalla documentazione vigente). La Banca dovrà effettuare presso lo sportello tesoreria/bancario di cui al successivo art. 4 anche operazioni proprie di banca, oltre al servizio di riscossione dei ticket e altri corrispettivi di prestazioni che la banca è tenuta a garantire per conto dell Azienda. Alla Banca saranno comunque addebitate, oltre al canone di concessione offerto previsto dall art. 1 del disciplinare di gara, le spese mensili per consumi e altre accessorie nella misura forfetaria fissata in 700,00 (oltre l IVA). Dovrà rinunciare al recupero delle spese vive sostenute per spedizione di avvisi, per imposte di bollo, tasse postali e telegrafiche, commissioni e spese varie inerenti gli incassi e i pagamenti, compresi quelli da e verso l estero, di competenza dell Azienda. La Banca deve installare e concedere in uso a titolo gratuito, (almeno 8) apparecchiature POS, nei punti cassa che saranno indicati dall Azienda, abilitati ai pagamenti mediante tessera bancomat, carte di credito, bancoposta. Sono a carico, pertanto, della Banca i costi di installazione, eventuali canoni e gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle apparecchiature, nonché eventuali costi di disinstallazione. Sono a carico dell Azienda, altresì, le predisposizioni delle linee telefoniche per i collegamenti ai POS. Sportello tesoreria/bancario ART. 4) ALTRI SERVIZI E CONDIZIONI La Banca si impegna, con l accettazione del presente capitolato, all apertura di uno sportello, con spese di funzionamento a proprio carico, per la durata contrattuale, dislocato all interno del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa, presso il quale potranno essere effettuati dagli utenti i pagamenti di tutte le tipologie di ticket sulle prestazioni (comprese quelle di laboratorio) e di altri corrispettivi di prestazioni sanitarie, tramite la procedura informatica di prenotazione/cassa in dotazione all Azienda. Lo sportello dovrà essere dotato di attrezzatura POS, sportello bancomat e di cassa continua automatica per consentire, anche in orario di chiusura, i versamenti degli importi riscossi nella giornata dagli sportelli CUP- Cassa aziendali. Oltre a garantire il servizio di riscossione per conto dell Azienda, alla Banca viene chiesto, altresì, di eseguire presso il medesimo sportello, anche operazioni proprie di banca a favore degli utenti. Il servizio di sportello sarà disimpegnato nei giorni lavorativi per gli Istituti di credito e secondo gli orari di sportello vigenti. L apertura dello sportello avverrà in locali (di circa 60 mq. complessivi) di proprietà dell Azienda, siti al piano terra del Presidio Ospedaliero di Bassano, meglio specificati nell allegata planimetria (allegato n. 1) Pag. 2/16

3 La Banca dovrà pagare un rimborso delle spese per utenze e altre accessorie, che vengono fissate nella misura forfetaria di 700,00 mensili (oltre l IVA) e che l Azienda addebiterà contestualmente alla fatturazione del canone di concessione offerto. Al termine del contratto di concessione per il servizio di tesoreria/cassa i locali di cui sopra dovranno essere lasciati liberi da ogni attrezzatura e arredo non considerati fissi (rientra in tale categoria anche l eventuale bancone principale collocato nel locale adibito a sportello), con ritorno di detti locali nella piena ed esclusiva disponibilità dell Azienda U.L.S.S. Si informa che detti locali sono attualmente già adibiti a sportello bancario dall attuale banca-tesoriere, che qualora non dovesse risultare aggiudicataria si è dichiarata disponibile a cedere all eventuale banca subentrante alcune attrezzature e/o apparecchiature già installate in loco. Si precisa che tale eventuale cessione rimane esclusivo rapporto tra banca eventualmente uscente e banca subentrante, per cui ogni contatto e contrattazione al riguardo avverrà direttamente tra le banche interessate. Comunque, sia nel caso di cessione che di ritiro delle suddette attrezzature la Banca cedente dovrà dare adeguata e tempestiva informazione all Azienda. Ad ogni buon fine, le banche concorrenti, affinchè possano acquisire comunque una specifica e dettagliata cognizione dell attuale sistemazione dei locali/sportello, possono prendere visione diretta degli stessi, attraverso un sopralluogo guidato, da concordarsi con le modalità specificate nel disciplinare art. 4. Eventuali interventi manutentivi e/o impiantistici, che comunque si rendessero necessari alla sistemazione e/o adeguamento dei locali, così come l arredo e ogni altra attrezzatura fissa e mobile necessaria all attività saranno a carico della Banca aggiudicataria. Valute, commissioni e altri servizi e condizioni Le Aziende Sanitarie sono soggette alle disposizioni riguardanti la tesoreria unica mista, ai sensi dell art. 77 quater del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008, sulle operazioni di incasso e pagamento non vi è applicazione di valute, dovendo le stesse essere contabilizzate sul conto di cassa nel giorno di effettuazione (valute compensate). A tutti i beneficiari di pagamenti, fatti salvi i migliori trattamenti specifici previsti da altri articoli del presente capitolato, la Banca sarà tenuta a garantire una franchigia da addebiti di spese e commissioni, qualora previste dalla normativa vigente, nei seguenti termini: - per le pubbliche amministrazioni - franchigia per i pagamenti di qualsiasi importo; - per altri soggetti - franchigia per i pagamenti di importi fino a 1.000,00 euro compresi. Il versamento da parte degli utenti dell Azienda di ticket sanitari, o qualunque altro corrispettivo per prestazioni avute dall Azienda stessa, potrà avvenire presso qualsiasi sportello della Banca affidataria del servizio, senza addebito di commissioni. La Banca è tenuta ad eseguire, a richiesta, per conto e nell interesse dell Azienda, oltre all ordinario servizio di cassa, ogni altro servizio ed operazione bancaria, anche con l estero, parabancaria e collaterale non compresa nel presente capitolato alle condizioni da concordarsi. Presso l Azienda sono istituiti i servizi di cassa interna, per il pagamento delle spese economali. L Azienda può pertanto disporre l eventuale apertura presso il Tesoriere di appositi conti correnti intestati ai funzionari delegati, per i quali vengono praticate le stesse condizioni previste per la gestione dei conti di tesoreria/cassa. La Banca deve prestare, gratuitamente, l assistenza e la consulenza richiesta dall Azienda in merito all eventuale acquisizione di finanziamenti speciali, compresi eventuali ricorsi a project financing, leasing finanziari/operativi e immobiliari. Pag. 3/16

4 La Banca deve accettare delegazioni di pagamento emesse dall Azienda in garanzia di eventuali mutui, da questa contratti, con l obbligo da parte dello stesso Istituto bancario di accantonare dalle disponibilità di cassa le somme necessarie per il pagamento delle relative rate di ammortamento. ART. 5) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO Per l espletamento del servizio la Banca è esonerata dal prestare cauzione definitiva, ai sensi del D.M (in G.U. n. 312 del ). La Banca risponde in proprio di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell Azienda, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio bancario di cui al presente capitolato. ART. 6) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO BANCARIO La Banca tiene distinto da ogni altra attività il servizio bancario dell Azienda. La sede del servizio di tesoreria e di cassa dell Azienda è stabilita nella città di Bassano del Grappa (VI). La Banca deve garantire il tempestivo svolgimento del servizio. Il servizio bancario deve essere svolto nei giorni lavorativi del calendario ufficiale delle banche e nell orario in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico. Per l esecuzione delle operazioni di incasso e pagamento la Banca attiva apposito conto di cassa articolato in sottoconti, secondo le indicazioni fornite dall Azienda. ART. 7) GRATUITÀ DEL SERVIZIO Il servizio bancario è gestito senza diritto della Banca ad alcun compenso, dovendosi intendere affidato ed accettato a condizione di gratuità. Tutte le spese per la sede, l impianto e la gestione del servizio, comprese quelle relative al sistema informativo, nonché quelle di illuminazione, riscaldamento, pulizia, mobilio, postali, telefoniche e telegrafiche, di stampati, registri, bollettari ed altre, ivi comprese quelle connesse alle operazioni con l estero, pur se riferite ai necessari rapporti con l Azienda, sono a carico esclusivo della Banca. Alla Banca non compete, altresì, alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti. I conti correnti bancari intestati all Azienda e/o a Funzionari delegati eventualmente aperti presso la Banca affidataria del servizio di cassa, sono gestiti senza diritto ad alcun compenso o commissione, comprese le imposte e tasse gravanti gli estratti contabili. ART. 8) CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI FONDI, TITOLI ED ALTRI VALORI La Banca si obbliga, ove richiesto dall Azienda, a ricevere in deposito a custodia o ad amministrazione titoli e valori di qualsiasi natura di proprietà dell Azienda stessa e/o a custodire valori di terzi. I depositi sono ricevuti dalla banca in base ad appositi ordini emessi dall Azienda, o anche senza ordinativi, qualora si tratti di depositi cauzionali effettuati da terzi. La restituzione dei depositi può avvenire soltanto a seguito di ordini emessi dall Azienda. Il servizio di custodia e di amministrazione previsto dal presente articolo è espletato obbligatoriamente e gratuitamente dalla Banca. Pag. 4/16

5 Non compete altresì alla Banca alcun compenso per l eventuale attività di consulenza e di gestione in materia di valori mobiliari dell Azienda. ART. 9) RISCOSSIONI La Banca è delegata dall Azienda a riscuotere tutte le somme dovute alla medesima ed abilitata a rilasciare in suo luogo e vece quietanza liberatoria. Le riscossioni devono essere assicurate da tutti gli sportelli della Banca situati nel territorio dell Azienda. La Banca deve ricevere, anche senza la preventiva autorizzazione dell Azienda, purché la stessa non l abbia espressamente diffidata di rifiutare, le somme ed i valori che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore dell Azienda stessa, rilasciandone ricevuta contenente l indicazione dei dati identificativi del versante, del codice fiscale (qualora richiesto dall Azienda) e della causale del versamento, nonché la clausola salvo conferma da parte dell Azienda. Le somme non di competenza dell Azienda sono restituite - anche parzialmente - dalla Banca al soggetto versante a seguito di specifica comunicazione trasmessa a tal fine dall Azienda stessa a firma delle persone autorizzate ai sensi dell art. 14. Il servizio di riscossione comprende gratuitamente anche la raccolta di denaro presente nelle Casse Aziendali richiamate nell allegato 2). La Banca si impegna, tramite propri addetti o personale di società in service all uopo delegata a ritirare il denaro dalle casse aziendali e ad effettuare il riscontro delle consistenze. La raccolta del contante dalle casse aziendali deve avvenire con la frequenza indicata nell Allegato n. 2 del Disciplinare di gara. Le somme così raccolte devono essere contabilizzate entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di prelevamento. I dati identificativi, comprensivi di foto, del personale addetto alla raccolta del denaro, sia dipendente della Banca o della società in service delegata, dovranno essere preventivamente comunicati all Azienda Sanitaria e tempestivamente aggiornati in caso di sostituzioni. L Azienda emette i titoli di riscossione, anche cumulativi, ai fini della contabilizzazione degli incassi. I titoli di riscossione, numerati progressivamente e per esercizio, devono riportare i dati identificativi del debitore, la causale del versamento, l importo e il conto di contabilità aziendale e i riferimenti dei codici SIOPE di cui al DMEF del 05 marzo 2007 s.m.i., nonché il conto di tesoreria/cassa da accreditare. Tali titoli sono sottoscritti dalle persone autorizzate ai sensi dell art. 14 e trasmessi per via telematica. I titoli di riscossione, relativi alle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.LL.SS. n. 5 di Bassano del Grappa e n. 35 di Asiago, sono accompagnati da una lista in duplice copia di cui una dovrà essere sottoscritta dalla Banca e restituita all Azienda a conferma dell avvenuta ricezione dei documenti. Gli ordinativi di riscossione emessi dall Azienda a regolarizzazione contabile degli incassi (coperture dei sospesi), precedentemente effettuati dalla Banca, devono essere eseguiti entro 5 giorni lavorativi dalla data della loro ricezione. I versamenti da parte di terzi possono essere effettuati anche a mezzo di conti correnti postali intestati all Azienda. I prelevamenti sono effettuati dalla Banca sulla base di appositi ordini di prelievo dell Azienda sottoscritti dalle persone autorizzate ai sensi dell art. 14. Tutte le somme incassate devono essere accreditate nei conti dell Azienda con valuta stesso giorno dell operazione di riscossione. Gli assegni circolari e bancari, emessi a favore dell Azienda, sono presentati per l incasso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario o da altro funzionario autorizzato e vengono accreditati direttamente nel conto di tesoreria/cassa nello stesso giorno di consegna, mediante emissione di quietanza intestata all Azienda. Per l incasso di assegni in valuta estera il cambio è quello del giorno di presentazione. L accredito avviene direttamente sul conto di cassa nello stesso giorno di consegna senza aggravio di spese e commissioni. Pag. 5/16

6 La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto di cassa l importo degli assegni che gli venissero restituiti insoluti dopo l accreditamento. La Banca accetta, in base a semplice richiesta dei presentatori, cauzioni versate in contanti a favore dell Azienda. Le cauzioni sono incassate dalla Banca con rilascio di quietanza diversa da quella di tesoreria e contabilizzate su un apposito conto infruttifero. Eventuali banconote false, non rilevate contestualmente al rilascio della ricevuta dei versamenti alla Banca/Tesoriere del denaro riscosso dalle Casse aziendali, sono a carico della Banca medesima. ART. 10) PAGAMENTI La Banca effettua, per conto dell Azienda, i pagamenti sulla base di ordinativi di pagamento individuali o collettivi firmati dalle persone autorizzate ai sensi dell art. 14. Gli ordinativi di pagamento, numerati progressivamente, devono indicare il creditore, la causale del pagamento e gli estremi dei documenti che lo giustificano, l importo, lo stato ai fini dell imposta sul bollo, le eventuali persone autorizzate a rilasciare quietanza, il conto di contabilità aziendale, i riferimenti ai codici SIOPE previsti dalle disposizioni vigenti e il conto di tesoreria/cassa da addebitare, nonché l indicazione della modalità di estinzione dei titoli. Gli ordinativi di pagamento, relativi alle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.LL.SS. n.5 di Bassano del Grappa e n. 35 di Asiago, sono accompagnati da una distinta riepilogativa in duplice copia di cui una dovrà essere sottoscritta dalla Banca e restituita all Azienda a conferma dell avvenuta ricezione dei documenti. L Azienda può disporre, con spese a carico dei creditori, dove indicato, e ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente capitolato, secondo le indicazioni dagli stessi fornite, che gli ordinativi di pagamento siano estinti con una delle seguenti modalità: a) pagamento diretto al creditore, in tutti gli sportelli bancari della Banca/Tesoriere; b) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore. In tal caso ai beneficiari dei titoli di spesa deve essere garantita una valuta non superiore a tre giorni lavorativi successivi alla data dell operazione; c) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore, tramite relativo bollettino; d) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno postale localizzato, a favore del creditore ed allo stesso consegnato o spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spesa a carico del destinatario; e) vincolo totale a ordinativi di riscossione. Nell effettuare i pagamenti la Banca accerta l identità del percipiente e acquisisce le relative quietanze nelle forme previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia o secondo modalità concordate tra le parti. Sono esenti da spese e commissioni eventualmente applicate dal tesoriere, oltre i pagamenti di importo non superiore a 1.000,00, di cui al precedente art. 4 punto Valute, commissioni e altri servizi e condizioni, anche i seguenti pagamenti: a favore di altre ULSS, Comuni, altre Istituzioni/Enti pubblici, Case di Riposo e Cooperative (ed altri soggetti no-profit con finalità degne di particolare tutela sanitaria assistenziale e sociale); tutti i pagamenti obbligatori e/o aventi una particolare natura (mutui, contributi, utenze, premi assicurativi, stipendi a personale dipendente ed assimilato, consulenti convenzionati, anche se libero professionisti, il personale convenzionato, farmacie); a favore dei soggetti beneficiari di inserimenti lavorativi promossi dai servizi sociali, anche se a titolo di rimborso, (ad esempio Servizio Inserimento Lavorativo ed equivalenti) e versamenti a titolo di assegni di cura di tipologie diverse (ad esempio: progetti di assistenza domiciliare, assegni sollievo, assistiti dializzati ed equivalenti); a favore di ogni altro soggetto con patologie degne di protezione particolare da parte del S.S.N. e Regionale e delle Aziende Sanitarie. La Banca non deve dar corso al pagamento dei titoli non completi o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l importo scritto in lettere e quello in cifre. Pag. 6/16

7 La Banca non deve, altresì, effettuare pagamenti da estinguere con la forma agevolativa dell accredito in conto corrente bancario nel caso in cui riscontri difformità ed anomalie fra il nominativo del beneficiario e il rispettivo conto corrente bancario indicato sul titolo od ordine di pagamento, ovvero il beneficiario non risulti intestatario o cointestatario del medesimo conto. Salvo i casi di urgenza e necessità, la Banca dispone i pagamenti nei limiti delle disponibilità dei conti correnti e delle anticipazioni di cassa ancora utilizzabili: a) entro il giorno della scadenza, se indicato nell ordinativo o altrimenti noto. Per i pagamenti con scadenza prefissata, i tempi di preventiva consegna degli ordinativi rispetto alle scadenze saranno concordati tra le parti, secondo le specifiche necessità; b) a partire dal primo giorno lavorativo di banca successivo a quello di consegna dell ordinativo in caso di estinzione dello stesso mediante quietanza diretta (v. precedente capoverso 4, lett. a) del presente articolo); c) entro il secondo giorno lavorativo di Banca successivo a quello di consegna dell ordinativo, negli altri casi. Le eventuali penalità per il ritardo dei pagamenti a scadenza predeterminata sono a carico della Banca. La mancata indicazione del termine sugli ordinativi, non altrimenti noto, o la consegna in ritardo esonerano la Banca da qualsiasi responsabilità in merito. In sede di chiusura dell esercizio viene effettuato il riscontro dei pagamenti ordinati dall Azienda con quelli effettivamente compiuti dalla Banca. Per gli ordini di pagamento non estinti si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 20, commi 6 e 7. La Banca deve garantire la correttezza e la regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori, nel rispetto anche delle condizioni stabilite dal presente articolo e dai successivi artt. 11, 12 e 13. L eventuale comunicazione ai creditori dell emissione degli ordinativi è fatta a cura e spese dell Azienda. La Banca è tenuta a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono gli incassi ed i pagamenti. Per questi ultimi valgono le indicazioni contenute nei titoli di spesa e nelle richieste di pagamenti anticipati e, comunque, secondo le disposizioni vigenti nel periodo di validità della convenzione. L Azienda si impegna a non presentare ordini di pagamento alla Banca oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli urgenti o relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. ART. 11) PAGAMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO ED AD ALTRI SPECIFICI BENEFICIARI La Banca affidataria è tenuta ad eseguire i pagamenti degli emolumenti corrisposti dall Azienda al personale dipendente e assimilato (co.co.co., incarichi libero professionali, ecc.), agli organi dell Azienda e ai medici convenzionati (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e specialisti ambulatoriali), senza addebito di commissioni e spese per i beneficiari, come previsto all art.10, secondo le seguenti modalità: - l accreditamento degli emolumenti sui conti correnti indicati dai beneficiari, sia accesi presso la Banca/Tesoriere che presso altre banche, sarà effettuato con valuta di accredito compensata con la valuta di addebito, corrispondente al giorno di pagamento fissato dall Azienda; - i beneficiari non correntisti potranno riscuotere gli emolumenti direttamente presso qualsiasi sportello della Banca/Tesoriere dalla data di pagamento. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente, l esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire il giorno 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato il pagamento sarà anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Il giorno di pagamento degli stipendi e delle tredicesime di dicembre sarà fissato e comunicato dall Azienda di anno in anno. Pag. 7/16

8 Per quanto riguarda il pagamento dei medici convenzionati, degli organi dell Azienda e del personale non dipendente e/o assimilato, il giorno di pagamento verrà fissato e comunicato di volta in volta dall Azienda. La trasmissione dei ruoli stipendiali (elenchi nominativi dei beneficiari riportanti le informazioni necessarie per consentire al tesoriere di procedere con i pagamenti) dovrà essere garantita tramite invio delle informazioni in formato elettronico (file prodotto dalla procedura di gestione del personale dipendente e convenzionato) secondo modalità, da definire prima dell avvio effettivo del servizio, che garantiscano l affidabilità e la sicurezza. Tali flussi potranno essere inviati direttamente alla Banca a cura dei servizi competenti, previa apposita comunicazione dei nominativi delle persone incaricate a tale attività formalizzata alla Banca dal rappresentante legale dell Azienda. L invio ai beneficiari dei cedolini paga sarà a cura e spese dell Azienda. L esenzione dalle commissioni e spese bancarie si intende riferita, altresì, a quelle componenti degli emolumenti che hanno come beneficiari soggetti diversi dal personale stesso (ad esempio assicurazioni, cessioni del quinto, pignoramenti, contributi sindacali, ecc.). ART. 12) PAGAMENTI ANTICIPATI Per casi di particolare necessità o nei casi previsti dalla legge, l Azienda può richiedere alla Banca l esecuzione di pagamenti anticipati rispetto alla ricezione degli ordinativi di pagamento. Tali pagamenti sono eseguiti su specifica richiesta sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordini di pagamento. L Azienda provvede, ad avvenuta segnalazione del pagamento, all emissione dell ordine di pagamento per regolarizzare l operazione (copertura del sospeso), entro 30 giorni e, comunque, non oltre il termine dell esercizio. ART. 13) PAGAMENTO DI SPESE OBBLIGATORIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL AZIENDA Il pagamento delle spese relative ad utenze, imposte, tasse e contributi obbligatori, nonché ad altre spese di carattere obbligatorio per il funzionamento dell Azienda con pagamento a scadenza fissa, può essere disposto mediante comunicazione alla Banca degli elementi identificativi e della documentazione relativa a tali spese con l autorizzazione ad effettuare i pagamenti. La Banca, secondo le modalità ed i criteri concordati con l Azienda, provvede al pagamento alle relative scadenze. L Azienda può autorizzare l addebito diretto (domiciliazione) sul proprio conto corrente per pagamenti di particolari forniture quali le utenze telefoniche, energia elettrica, gas metano, ecc.. L Azienda, ad avvenuta segnalazione dei pagamenti di cui ai commi precedenti, emette gli ordinativi di pagamento per regolarizzare l operazione con la dicitura a copertura del sospeso n. ), entro 30 giorni e, comunque, non oltre il termine dell esercizio. Gli ordinativi di pagamento emessi dall Azienda a regolarizzazione contabile dei pagamenti disposti dalla Banca, ai sensi del presente articolo e dell art. 12, devono essere eseguiti entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione degli stessi. ART. 14) FIRME AUTORIZZATE L Azienda si impegna a comunicare preventivamente alla Banca i nominativi dei soggetti autorizzati alla firma dei documenti informatici con firma digitale, ovvero dei flussi che li contengono. L Azienda trasmetterà, inoltre, il file elettronico dei certificati di chiave pubblica sia dell autorità di certificazione sia di ciascun firmatario individuato. Pag. 8/16

9 L Azienda si impegna, altresì, a comunicare preventivamente alla Banca le generalità della persona incaricata, in qualità di commissario liquidatore, a firmare gli ordinativi di pagamento e d incasso in forma cartacea, relativi alle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.LL.SS.SS. n. 5 di Bassano del Grappa e n. 35 di Asiago, con la relativa firma in originale, nonché tempestivamente, le eventuali variazioni successive. La Banca è tenuta a non dare esecuzione a titoli di pagamento e riscossione non muniti delle firme dei soggetti autorizzati. ART. 15) DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA DIGITALE La Banca è tenuta ad attivare, senza soluzione di continuità, il mandato, gli ordini di riscossione, il giornale di cassa e altri eventuali documenti informatici con firma digitale, al fine di continuare il processo di dematerializzazione degli stessi già in atto presso l Azienda e di consentire che le loro evidenze informatiche valgano ai fini di documentazione. Il sistema di interscambio documentale informatico deve essere naturalmente compatibile con il sistema contabile in uso all Azienda. La Banca dovrà pertanto organizzare di conseguenza il sistema e senza alcuna spesa per l Azienda, né di implementazione e gestione, né di hardware e software. Per l organizzazione e gestione dei flussi dei documenti elettronici scambiati tra Azienda e Banca (formazione, trasmissione, ricezione, controlli, messaggi di ritorno, sicurezza, conservazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici) si farà riferimento alla normativa vigente in materia e alle regole tecniche approvate dall A.B.I.. Le specifiche modalità di organizzazione e gestione dei suddetti flussi saranno, comunque, definite e disciplinate in accordo tra le parti, in modo da garantire una piena ed efficiente interoperabilità. ART. 16) LIMITI DI PAGAMENTO - ANTICIPAZIONI DI CASSA I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa sui conti aperti a favore dell Azienda presso la stessa Banca Tesoriere. Tuttavia, in caso di temporanea deficienza di cassa, la Banca assicura all Azienda la concessione di anticipazioni di cassa, da utilizzare per pagamenti da eseguire oltre i limiti di cui al precedente capoverso, nella misura massima pari ad un dodicesimo dei contributi in conto esercizio e dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previsti nell ultimo bilancio economico preventivo approvato, secondo quanto previsto dall art. 5 comma 4, della L.R. n. 55/1994, così come modificato dall art. 1 della L.R. n. 14/1998, o nella misura che successive disposizioni regionali dovessero indicare. Tali limiti saranno fissati annualmente con deliberazione del Direttore Generale dell Azienda. L utilizzazione dell anticipazione non è subordinata ad alcuna formalità particolare, intendendosi richiesta con l inoltro dei titoli di pagamento ed accordata con l accettazione, da parte della Banca, dei titoli stessi. ART. 17) SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO BANCARIO Il servizio di Banca viene gestito con strumenti informatici, secondo le modalità di cui ai successivi commi, al fine di consentire l interscambio con procedure informatizzate dei dati necessari al miglior funzionamento della gestione finanziaria e di contabilità generale, e quindi di bilancio, dell Azienda, garantendo servizi di home-banking. A tal fine la Banca dovrà assumere le necessarie informazioni sui sistemi informatici in uso all Azienda, sulle modalità di connessione necessarie per l interscambio del giornale di cassa, degli ordinativi di pagamento e di riscossione, nonché degli ordini di prelievo dai conti correnti postali e di altri dati e/o documenti. La Banca deve, pertanto, attivare il collegamento informatico con l Azienda garantendo la totale compatibilità, presente e futura, dei propri strumenti informatici dedicati alla gestione del servizio di banca, con quelli che l Azienda utilizza o potrà utilizzare nello stesso settore. Pag. 9/16

10 Tutte le spese inerenti e conseguenti l installazione, configurazione, modifiche e manutenzione del collegamento sono a carico della Banca. La Banca organizza, a totale suo carico e presso di sé, tutte quelle attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti la gestione del servizio ritenute necessarie, nonché per consentire verifiche e interrogazioni sulla situazione dell Azienda. La Banca fornisce, entro le ore 9,00 del giorno successivo lavorativo, in via informatica, secondo i tracciati e le caratteristiche tecniche attualmente in uso, le informazioni analitiche necessarie all aggiornamento della contabilità generale dell Azienda, con riferimento, in particolare, a quelle relative alle somme incassate, ivi compresa l evasione degli ordini di prelievo dal c/c postale, all estinzione dei titoli di spesa con indicazione delle valute applicate ai beneficiari, ai pagamenti anticipati e ad ogni altra operazione effettuata sui conti e sottoconti di tesoreria. Qualora fossero necessarie modifiche ai tracciati utilizzati e/o di altro tipo, i costi per l aggiornamento del software aziendale saranno a carico della Banca. Le informazioni di cui al capoverso precedente sono rese distintamente per ciascun sottoconto in cui è articolata la struttura organizzativa dell Azienda. La Banca assicura, inoltre, la disponibilità, in tempo reale ed in via informatica, dei dati relativi alla situazione contabile, al saldo di cassa e all ammontare dei pagamenti relativi ai titoli già presi in carico dall Istituto medesimo, da effettuarsi il giorno successivo o in altra data, con separata evidenziazione dei pagamenti anticipati rispetto all emissione dei titoli di spesa. Qualora l Azienda richieda dati ed informazioni che non siano già previste nelle attività di cui ai precedenti commi, i tempi per la fornitura o la messa a disposizione degli stessi, da rendere, comunque, gratuitamente, sono di volta in volta concordati con la Banca. ART. 18) IRREGOLARITÀ NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO La Banca è tenuta a dimostrare, a richiesta dell Azienda, la situazione di cassa riferita al servizio oggetto del presente capitolato. Nel caso venga riscontrato un ammanco di cassa imputabile alla Banca, la stessa sarà considerata responsabile e, pertanto, obbligata a ripianarlo con propri mezzi finanziari, indennizzando l Azienda di ogni e qualsiasi somma e valore mancante. ART. 19) CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA, BOLLETTARI, REGISTRI La Banca ha l obbligo di tenere aggiornati e custodire con riferimento al servizio: a) il conto dei movimenti di cassa, costituito dal giornale di cassa articolato per sottoconti in relazione alle diverse articolazioni aziendali; b) i bollettari delle riscossioni o analoghi supporti; c) il registro giornaliero di carico degli incassi e dei titoli di spesa; d) l elenco dei pagamenti anticipati e disposti ai sensi dell art. 12; e) il registro di carico e scarico dei titoli e valori in custodia; f) altre eventuali evidenze previste dalle norme legislative e regolamentari a carico della Banca. Nel caso di adozione di sistemi informatici automatizzati è facoltà della Banca, previo assenso dell Azienda, di adottare i registri, i bollettari ed il metodo contabile ritenuti più confacenti all organizzazione tecnicoburocratica della Banca, purché vengano garantite le informazioni ed il grado di analisi della gestione assicurati dalle scritture. La Banca deve tenere separata evidenza degli ordinativi emessi e di quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordinativi in sofferenza. Pag. 10/16

11 ART. 20) COMUNICAZIONI PERIODICHE, CHIUSURA/APERTURA DEI CONTI CONTO FINANZIARIO E CONTO GIUDIZIALE La Banca deve inviare giornalmente all Azienda l elenco delle movimentazioni intervenute il giorno precedente, distintamente per ciascun sottoconto tenuto ai sensi dell art. 6, ultimo capoverso, nonché l estratto conto riassuntivo dei movimenti di cassa, indicante il totale dei movimenti ed il saldo, con gli opportuni riferimenti contabili. Mensilmente, la Banca deve, altresì, inviare, per ogni sottoconto, la verifica di cassa riportante il riepilogo dei movimenti, sia di diritto che di fatto, l elenco analitico delle operazioni sospese, nonché l importo dell eventuale utilizzo dell anticipazione di cassa. Tali documenti devono essere inviati all Azienda entro il giorno 6 del mese successivo. Alla fine di ogni trimestre, la Banca provvede a trasmettere all Azienda il conto scalare, regolato per capitale ed interessi, relativo ai conti correnti dell Azienda, al fine di consentire alla stessa di effettuare i necessari controlli e, se del caso, procedere con le eventuali contestazioni entro 6 mesi dal ricevimento degli estratti conti stessi. L Azienda e la Banca comunicano reciprocamente e tempestivamente le osservazioni e le discordanze eventualmente rilevate ed eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del servizio. In sede di chiusura dell esercizio deve essere effettuato il riscontro degli ordini di pagamento e di riscossione disposti dall Azienda e di quelli effettivamente compiuti dalla Banca. Altresì, le riscossioni e gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Banca e ancora in sospeso, dovranno essere regolarizzati dall Azienda con l emissione degli ordinativi di pagamento o riscossione entro la fine dell esercizio stesso. I mandati informatici inestinti sono segnalati tempestivamente dalla Banca per consentire all Azienda le successive verifiche. La banca si rende disponibile ad effettuare ogni riscontro e si obbliga a produrre ogni documento richiesto dall attuale o futura normativa, senza alcun onere a carico dell Azienda. Per le operazioni di chiusura e inizio di ogni esercizio le parti concorderanno, comunque, i tempi e le modalità delle stesse. La Banca trasmette, inoltre, all Azienda, dopo la chiusura dell esercizio, i documenti riepilogativi degli incassi e dei pagamenti. La Banca ha l obbligo, altresì, dopo la chiusura dell esercizio, in qualità di agente contabile, di redigere e presentare il conto giudiziale all Azienda, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti. ART. 21) RACCORDO RECIPROCO DELLA CONTABILITÁ L Azienda e la Banca procedono, almeno trimestralmente, con la periodicità da concordarsi, ovvero quando lo ritengano opportuno, al raccordo delle risultanze della rispettiva contabilità. Il quadro di raccordo viene compilato dalla Banca e firmato dalle parti per reciproco benestare, in duplice esemplare. ART. 22) REFERENTI DELL AZIENDA SANITARIA E DEL CONCESSIONARIO L Azienda Sanitaria provvederà ad individuare, all atto dell aggiudicazione, un responsabile del controllo della corretta esecuzione del contratto. Il concessionario dovrà comunicare, prima dell avvio del Servizio, all Azienda Sanitaria il nominativo e i recapiti, compreso numero di cellulare, del proprio direttore del servizio incaricato di gestire il rapporto con l Azienda Sanitaria. ART. 23) POLIZZA ASSICURATIVA Pag. 11/16

12 La Banca aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell Aggiudicatario stesso, quanto dell Ente contraente e/o di terzi, in dipendenza di difetti, omissioni, negligenze od altre inadempienze relative ai servizi e alle forniture ed all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di subappaltatori o altri soggetti terzi, e si impegna e obbliga espressamente a tenere indenne e manlevare l Ente da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Qualora l aggiudicatario non ne fosse già in possesso dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a persone e/o beni dell Amministrazione contraente, che dovessero essere causati da dipendenti e/o macchinari durante l esecuzione del servizio oggetto dell appalto per un massimale di primo rischio di ,00 per sinistro. ART. 24) CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE, PENALI L Azienda Sanitaria si riserva il diritto di effettuare in ogni momento controlli sul servizio oggetto della presente concessione. In caso di riscontrata irregolarità nell esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, l Istituto/RTI/Consorio assegnatario è soggetta all applicazione di penalità. In particolare è previsto il pagamento delle seguenti penali in caso di: a) ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati agli articoli 10, 11, 12, 13, 16 del presente Capitolato: addebito a carico dell Istituto/R.T.I./Consorzio delle relative sanzioni; b) inadempienza o ritardi nell adempiere a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 18, 19, 20, 21 del presente capitolato: dopo due contestazioni scritte, si applicherà con la terza contestazione una penale di 500,00; c) inottemperanza nell applicazione delle valute concordate in sede di gara, applicando per ogni giorno di inadempienza una penale pari all Euribor corrente a tre mesi del valore economico addebitato/accreditato in modo difforme dalle previsioni contrattuali; d) se l inadempienza o il ritardo dovesse persistere, si applicherà una penale di 500,00 per settimana di ritardo, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 25. Le penalità verranno comunicate alla Banca aggiudicataria dall Azienda sanitaria mediante raccomandata A.R.. L addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera la Banca dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo del pagamento della penale medesima. ART. 25) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L Azienda Sanitaria in caso di inadempimento della Banca agli obblighi contrattuali potrà, assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art c.c. diffida ad adempiere). L Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art c.c. (clausola risolutiva espressa) e, previa comunicazione scritta alla Banca, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: in caso di frode accertata nell esecuzione del servizio; in caso di sospensione del servizio per qualunque causa ai sensi della vigente normativa; in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; nel caso di applicazione per la terza volta delle penali indicate all articolo precedente. L Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell art c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Banca nel corso della procedura di gara, nonché, nel caso in cui in sede di gara si fosse impegnato ad aprire sportelli in uno dei 28 comuni indicati nel disciplinare di gara, l aggiudicatario non abbia provveduto a detta apertura nel termine di 30 giorni dall aggiudicazione definitiva. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l Azienda il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno alla Banca inadempiente. Alla Banca inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Pag. 12/16

13 ART. 26).VERIFICHE SULL ANDAMENTO DEL SERVIZIO L Azienda Sanitaria, tramite i competenti uffici effettuerà, in qualsiasi momento, controlli e analisi al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Banca aggiudicataria alle prescrizioni previste dal capitolato speciale. ART. 27) RISPETTO D.LGS. N. 81/2008 La Banca aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Banca appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all interno della struttura sono presenti vari fattori di rischio (chimico, fisico, biologico, incendio, ecc.). I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati, nell allegato n. 3 del presente capitolato speciale INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEI LUOGHI DI LAVORO IN CUI L IMPRESA APPALTATRICE E DESTINATA AD OPERARE Articolo 26, Comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009, che fa parte integrante del presente CSA ed i cui dati sono stati estratti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell Azienda ULSS 3. Le Banche che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione dell allegato n. 3. Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza relativi all appalto. I costi della sicurezza, ove presenti, connessi con l oggetto della presente procedura di gara, propri della banca appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell offerta economica. Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell Azienda ULSS 3 (tel. 0424/ ). In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero. I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità e potrebbero quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate nel citato allegato n. 3. La ditta si farà carico all interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per es. riunione preliminare) qualora necessarie per l esecuzione dell appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d informazioni e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell Azienda, utenti, visitatori, ecc). Per qualsiasi evenienza nel corso dell appalto la ditta si dovrà rivolgere al RUP e/o al RA/RE: RUP: ING. Giuseppe Centenaro tel RE: dott.ssa Emilia Formicola tel Ai sensi del art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la stazione appaltante procederà a: 1. acquisire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2. verificare l idoneità tecnico professionale dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi; Pag. 13/16

14 3. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In merito al punto 2) l Azienda Sanitaria ULSS n. 3 richiede, per lo svolgimento dell attività nei luoghi previsti, che il personale della ditta appaltatrice abbia ricevuto una documentata informazione, formazione e/o addestramento sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza: TEMATICA Organigramma aziendale (appaltatore) per la sicurezza Rischi specifici della mansione e dell attività svolta Antincendio livello elevato 4 ore Estremi Soggetto Formatore Da indicare a cura dell appaltatore Da indicare a cura dell appaltatore Da indicare a cura dell appaltatore Riscontro documentale Attestazione Attestazione + Foglio firma Attestazione + Foglio distribuzione ART. 28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con il presente articolo si provvede a dare l informativa prevista dall art. 13 del d.lgs. 196/03 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l Azienda ULSS n. 3 per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l Azienda Sanitaria; il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio per gli Approvvigionamenti. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l esclusione dalla gara. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall art. 7 del d.lgs. citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l origine nonché la logica, verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I dati trattati potranno essere comunicati dall Azienda Sanitaria ULSS n. 3 a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. ART. 29) VARIAZIONI SOGGETTIVE È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso dell Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggetti ed oggettivi in capo alla Ditta subentrante, ai sensi dell art. 116 del d.lgs. n. 163/2006. La verifica sarà effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione decorsi i quali l approvazione si dà per avvenuta. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art c.c.), fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata. ART. 30) CONTRATTO Pag. 14/16

15 L aggiudicatario provvisorio dovrà, a pena di revoca dell aggiudicazione, far pervenire, nel termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di affidamento della concessione, la seguente documentazione: il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all art. 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, o per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente; ovvero, dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998, ove ritenuto sufficiente dalla Prefettura di competenza; copia conforme della polizza assicurativa di cui all art. 23; l elenco del personale impiegato ed il nominato del direttore del servizio con i relativi recapiti Saranno verificati, altresì: la regolarità contributiva dell Impresa aggiudicataria e della seconda in graduatoria attraverso l acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); l assenza di carichi penali pendenti di cui alle lettera b) dell art. 38 ovvero di sentenze di condanna passate in giudicato ai sensi della lettera c) del medesimo art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale; tutti i requisiti soggettivi; l assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/99. L aggiudicazione definitiva, disposta dal Direttore Generale dell Azienda Sanitaria, diventerà efficace dopo l espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora l Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all atto della presentazione dell offerta, si procederà all aggiudicazione della gara al secondo concorrente classificato previa escussione della cauzione. L Azienda stipulerà con la Banca aggiudicataria della gara apposita convenzione per regolamentare il servizio affidato, prendendo a riferimento l articolato del presente capitolato speciale, l offerta presentata dalla Banca stessa e altri eventuali accordi operativi e/o organizzativi integrativi intervenuti tra le parti. Le spese di stipulazione e registrazione della convenzione sono a carico della Banca aggiudicataria. L Azienda Sanitaria si riserva, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale, la facoltà insindacabile di recesso anticipato dal contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di 60 giorni, senza che per questo l Istituto possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria. ART. 31) FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO Per tutte le controversie relative all esecuzione della concessione è competente in via esclusiva il Foro di Bassano del Grappa (VI). ART. 32) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicano tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti la materia del servizio, nonché le norme dei regolamenti contabili dell Azienda, sia vigenti, sia che venissero emanate nel corso della gestione, anche se più onerose per la Banca. Le parti, di comune accordo e nel rispetto delle procedure di rito, potranno apportare alle modalità di svolgimento del servizio, quando lo riterranno necessario, tutti i perfezionamenti e gli aggiustamenti volti a migliorare lo stesso. Per eventuali informazioni codesta Ditta potrà rivolgersi al Servizio per gli Approvvigionamenti di questa Azienda Sanitaria - tel fax Distinti saluti. Pag. 15/16

16 Il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti (ing. Giuseppe Centenaro) DATA. PER ACCETTAZIONE: Il Legale Rappresentante (indicare generalità, qualifica e firma).. Allegati: all. n. 1 Pianta planimetrica locali da adibire a sportello bancario all. n. 2 Elenco casse aziendali all. n. 3 Informazione sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui l impresa appaltatrice e destinata ad operare all. n. 4 Condizioni Generali di Contratto Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Centenaro (tel ) Referente per la pratica: dott.ssa Miriam Mantovan (tel ) Pag. 16/16

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