Beneficeranno del regime tre tipi/categorie di imprese, più precisamente: 3. tutte le imprese localizzate in un'area assistita ex articolo 87 (3) (c).
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, SG(2001) D/ Oggetto: Piemonte Formazione finalizzata all'assunzione di persone disoccupate Aiuto di Stato n. N 799/00 Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO Con lettera del , registrata il con il numero A/40257, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il regime in oggetto, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera D/56324 del , cui le autorità italiane hanno risposto con lettera A/31196 del Altri chiarimenti sono stati inviati tramite fax il ANTEFATTI 1.1. Obiettivo Nell'ambito del Programma operativo regionale (P.O.R.) per l'obiettivo 3, , il regime in oggetto è volto a combattere la disoccupazione e a favorire uno sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda le PMI e le aree svantaggiate (aree assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato), tramite la creazione netta di occupazione. Al di fuori delle aree assistite, l'aiuto è destinato alle imprese che decidono di assumere persone in cerca della prima occupazione o che hanno perso l'occupazione precedente. All'inserimento delle prime nel mercato del lavoro contribuirà l'aiuto erogato ad attività formative per garantire l'acquisizione di nuove competenze o di competenze specialistiche. Particolare attenzione verrà riservata alle categorie svantaggiate (disoccupati di lunga durata, giovani, donne, portatori di handicap, detenuti, ex detenuti, sieropositivi, tossicodipendenti, minoranze etniche, immigrati) tramite iniziative volte ad integrarle nel mercato del lavoro. 1 Approvato dalla Commissione con decisione n del S.E. On. Lamberto DINI Ministro degli Affari esteri P.le Farnesina, 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
2 Di norma i nuovi posti di lavoro creati dalle misure in questione dovrebbero essere stabili (di durata pari almeno a 18/24 mesi). A tal fine sarà considerata creazione di posti di lavoro anche la stipulazione di contratti di lavoro a tempo parziale nonché l'utilizzazione di nuove forme di lavoro e di orario di lavoro che dovrebbero permettere la conciliazione tra sfera lavorativa e sfera familiare Dotazione di bilancio La dotazione di bilancio è di 20 miliardi di ITL all'anno (circa 10,3 milioni di euro) per 5 anni ( ), pari, complessivamente, a 100 miliardi di ITL (circa 52 milioni di euro) Durata Il regime sarà applicato dal 2001 al , periodo che corrisponde alla programmazione P.O.R. obiettivo Beneficiari Beneficeranno del regime tre tipi/categorie di imprese, più precisamente: 1. le PMI localizzate sul territorio della regione Piemonte; 2. le imprese - sia grandi che piccole e medie - che intendano assumere soggetti appartenenti ad una delle succitate categorie svantaggiate, anch'esse localizzate in tutto il territorio regionale; 3. tutte le imprese localizzate in un'area assistita ex articolo 87 (3) (c). Le imprese ubicate in un'area obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione sono ammissibili unicamente nella misura in cui l'area in questione corrisponda al 100% alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale (punto 3 precedente). Si prevede che il numero di beneficiari sia di 350 imprese all'anno e di circa lavoratori. Per PMI si intendono le imprese conformi alla definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione del 3 aprile Forma di aiuto L'aiuto è concesso sotto forma di contributo ( premio all'assunzione ) ai costi delle attività di formazione sostenuti dall'impresa in vista dell'assunzione di un nuovo dipendente. Il premio è calcolato in base al numero di dipendenti effettivamente assunti ed è subordinato al numero di nuovi posti di lavoro creati e all'effettiva formazione degli allievi che l'impresa assumerà una volta formati. È ammissibile ad aiuto unicamente la creazione netta di posti di lavoro. Quanto all'erogazione del premio, è previsto un anticipo pari al 50% dell'importo calcolato in base al numero di allievi formati che l'impresa intende assumere. Il rimanente 50% sarà stabilito, a seguito del controllo del rendiconto finale, in funzione del numero delle assunzioni di allievi formati, superiore o inferiore a quello inizialmente previsto. 2 Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del GU L 107/4 del , pag. 4. 2
3 1.6. Costi ammissibili e intensità L'aiuto non è connesso ad un nuovo investimento. Esso è pari al 100% delle spese ammissibili 4, per ciascuna misura e beneficiario a concorrenza dell'entità necessaria per la creazione di nuova occupazione. Tale ammontare è stato calcolato pari a ITL (circa euro) per ogni nuovo posto di lavoro creato. I costi ammissibili sono quelli sostenuti dall'impresa per l'organizzazione delle azioni formative. Saranno considerati ammissibili solo i costi reali di diretta imputazione all'azione formativa, documentati con titoli di spesa validi, regolarmente quietanzati e formalizzati 5. VALUTAZIONE Le autorità italiane, mediante la notifica dell'aiuto, hanno soddisfatto l'obbligo ad esse incombente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Il regime conferisce un vantaggio, tramite l'erogazione di risorse di Stato, a talune imprese o a talune attività economiche che partecipano agli scambi intracomunitari. Esso incorre pertanto nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Per pronunciarsi sulla compatibilità del regime di aiuti in questione con il mercato comune, la Commissione deve verificare che possa beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE. Al termine di tale esame la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni. Il regime in oggetto configura un regime di aiuti all'occupazione e quindi deve essere valutato in base agli Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (in appresso gli Orientamenti) 6. Secondo il regime in esame, l'aiuto non è connesso ad un investimento, ma è direttamente rivolto alla creazione netta di occupazione, conformemente al punto 10 degli Orientamenti. Soltanto la creazione netta di posti di lavoro - vale a dire la creazione di posti di lavoro supplementari rispetto all'organico dell'impresa - sarà ammissibile ad aiuto (punto 17 degli Orientamenti), da calcolarsi come media relativa ai 6 mesi precedenti l'assunzione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell'organico non rappresenta creazione netta di occupazione. L'entità dell'aiuto sarà proporzionale e in ogni caso non eccederà quella necessaria per incitare alla creazione di posti di lavoro. Inoltre l'aiuto sarà temporaneo e giustificato dalle spese sostenute dall'impresa per lo svolgimento dell'attività formativa (punto 21, quarto e quinto trattino degli Orientamenti). L'importo dovuto come premio per ogni lavoratore assunto così 4 Le spese di formazione ammissibili sono conformi alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione, del , recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali. 5 Le spese dovranno essere dimostrate al termine dell'azione a cui si riferiscono. 6 GU C 334 del , pag. 4 3
4 calcolato non eccederà quanto necessario e non rappresenterà una proporzione eccessiva dei costi di produzione dell'impresa. L'assunzione verrà effettuata nel quadro di un contratto a tempo indeterminato, per la durata minima di 24 mesi 7. Ciò garantirà una certa stabilità all'impiego così creato e permetterà che sia mantenuto per un periodo di tempo sufficientemente lungo (punto 21, terzo trattino degli Orientamenti). L'impresa non deve avere licenziato personale nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione. Ai fini della ripartizione del potenziale globale di lavoro tra un numero maggiore di lavoratori saranno presi in considerazione sia orari flessibili di lavoro che il lavoro a tempo parziale (punto 21, secondo trattino degli Orientamenti). La creazione di nuovi posti di lavoro è una condizione essenziale per l'ammissibilità all'aiuto. Beneficeranno della misura le PMI, le imprese localizzate nelle aree svantaggiate del Piemonte e quelle che assumono lavoratori che presentano particolari difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Per le categorie svantaggiate non è necessario che vi sia creazione netta di posti di lavoro, purché il posto di lavoro occupato si sia reso vacante in seguito ad una partenza naturale e non a un licenziamento (punto 21, primo trattino degli Orientamenti). La regione Piemonte si è impegnata ad effettuare controlli a campione per accertarsi che le imprese beneficiarie dell'aiuto non abbiano licenziato i soggetti per la cui assunzione è stato erogato il premio. Per poter beneficiare dell'aiuto, le imprese dovranno rispettare un termine di 60 giorni dalla fine dei corsi di formazione prima di procedere all'assunzione dell'allievo formato. Il mancato rispetto di tale termine comporterà il decadimento dal diritto al premio all'assunzione. In base al punto 21, ultimo trattino degli Orientamenti succitati, la creazione di posti di lavoro accompagnata da attività di formazione come nel caso di specie, rappresenta un elemento particolarmente positivo al fine di una valutazione favorevole da parte della Commissione. I costi ammissibili per le attività di formazione sono conformi alle disposizioni del regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del sull'applicazione del regolamento CE n del Consiglio del per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali. Le autorità regionali si sono impegnate a non finanziare iniziative di formazione destinate alle persone disoccupate fintantoché la Commissione non avrà approvato il regime in questione, salvo per le misure assoggettate alla regola de minimis. Infine, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le norme comunitarie vigenti in materia di cumulo di aiuti di Stato (non è previsto il cumulo) e ad applicare il regime nel rispetto delle specifiche discipline comunitarie in vigore per i settori sensibili (punto 29 degli Orientamenti). 7 Tale condizione si applica alle imprese localizzate in un'area assistita e alle PMI anche se ubicate al di fuori delle aree assistite; nel caso delle imprese che assumono persone svantaggiate, la durata minima è di 18 mesi. 4
5 CONCLUSIONE. La Commissione ha pertanto deciso di considerare l'aiuto compatibile con il trattato CE. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, presumerà il consenso implicito alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: Tale richiesta dovrebbe essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Direzione G RuedelaLoi/Wetstraat,200 B-1049 Bruxelles Fax N.: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mario MONTI 5
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