REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L ABITAZIONE

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1 Comune di Alfonsine Provincia di Ravenna MEDAGLIA D'ARGENTO DELLA RESISTENZA Piazza Gramsci, n. 1 tel. (0544) fax REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L ABITAZIONE Approvato con delibera di C.C. n. 84 del , pubblicata all Albo Pretorio del Comune dal al e ripubblicata dal al , divenuta esecutiva il giorno

2 INDICE Pag. ART. 1 - (Finalità e destinatari dei finanziamenti) 3 ART. 2 - (Domande ammissibili) 3 ART. 3 - (Descrizione dell agevolazione) 4 ART. 4 - (Modalità e tempi di prestazione delle domande) 5 ART. 5 - (Obblighi dei richiedenti) 5 ART. 6 - (Sanzioni) 5 ART. 7 - (Vincoli) 6 ART. 8 - (Compiti istruttori) 6 2

3 ART. 1 - Finalità e destinazione dei finanziamenti L Amministrazione comunale, al fine di promuovere l attività edilizia e di favorire la costituzione di nuovi nuclei familiari, mette a disposizione un fondo per abbattere i tassi di interesse nelle operazioni di mutuo attivate per l acquisto o il recupero di abitazioni. Il recupero di edifici da cui si possono ricavare più di un unità abitativa e l utilizzo della bioedilizia (vedi Regolamento approvato con atto di C.C. n.83 del ) costituiscono diritto di precedenza nell assegnazione dei finanziamenti agevolati. Possono quindi accedere ai finanziamenti agevolati: A. Nuclei familiari già costituiti o in corso di formazione per la costituzione della loro prima casa (giovani e giovani coppie); B. Nuclei familiari non rientranti nella categoria precedente (generalità richiedenti). Rientrano nella precedente lett. A coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 1. almeno un componente del nucleo familiare richiedente, non abbia compiuto il 35esimo anno di età alla data del ; 2. Valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs 130/2000, non superiore a ,00 per i nuclei già costituiti. Per i nuclei in fase di costituzione o per i soggetti singoli, l Amministrazione comunale procederà alla determinazione del reddito adottando gli stessi criteri previsti dall ISEE. Il reddito da considerarsi è quello relativo alla dichiarazione fiscale dell anno precedente a quello di presentazione della domanda. 3. Non titolarità, alla data della domanda, del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà), usufrutto, uso, abitazione, su tutto il territorio nazionale, di alcun bene immobile (unità immobiliare, aree fabbricabili, terreni agricoli) fatta eccezione per: a. eventuali quote non superiori al 50% dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale di parenti entro il 2 grado e sue pertinenze, pervenute a seguito di successione ereditaria e comunque tali da non consentire il concreto utilizzo abitativo da parte del richiedente secondo gli standard abitativi previsti dalla Tabella A lett. C) allegata alla L.R. 12/84 e successive modificazioni ed integrazioni e cioè: almeno 2 vani, escluso cucina e servizi, per un nucleo familiare di due persone; almeno 1 vano, escluso cucina e servizi, per un nucleo familiare di due persone; 45 mq. per nucleo familiare composto da 1-2 persone; 60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone; 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone; 95 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre. b. unità immobiliare oggetto di intervento edilizio per il quale viene richiesto il finanziamento. c. unità immobiliare a destinazione abitativa di dimensioni inferiori agli standard di cui sopra. In tale circostanza l abitazione di proprietà dovrà essere venduta entro 12 (dodici) mesi dalla data di accoglimento della richiesta. Rientrano nella precedente lett. B coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 1. Valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.lgs 130/2000, non superiore a ,00, per i nuclei già costituiti. Per i nuclei in fase di costituzione o per i soggetti singoli, l Amministrazione comunale procederà alla determinazione del reddito adottando gli stessi criteri previsti dall ISEE. Il reddito da considerarsi è quello relativo alla dichiarazione fiscale dell anno precedente a quello di presentazione della domanda. ART. 2 Domande ammissibili. Sono ammissibili al finanziamento, con le modalità sopra esposte, per le sole quote residenziali, le richieste finalizzate a: 3

4 1. interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia/urbanistica di immobili a destinazione residenziale così come definiti nell allegato A al presente regolamento; Le richieste potranno essere inoltrate previa specifica concessione o autorizzazione edilizia. L ammontare del finanziamento sarà determinato esclusivamente sull entità delle opere ancora da eseguire alla data della domanda. 2. acquisto di alloggi finalizzati ad un utilizzo diretto dell acquirente e relativo nucleo familiare o da concedersi in locazione con contratti stipulati ai sensi della Legge 431/98 (affitti concertati). Il finanziamento potrà essere concesso a condizione che l'atto di compravendita dell'abitazione in questione non risulti essere stato stipulato alla data del I finanziamenti in questione potranno essere concessi per l'acquisto o per l intervento edilizio, ma non per entrambi, fatta eccezione per gli edifici da recuperare. Richieste di finanziamento destinate all acquisto di quote parte di abitazione sono ammissibili a condizione che con tale compravendita si ottenga la riunificazione della proprietà e che la quota parte oggetto di acquisto sia pari almeno al 50% dell intera unità immobiliare. I mutui in questione non potranno essere concessi nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto un altro finanziamento pubblico per l acquisto o il recupero della stessa unità abitativa. I richiedenti rientranti nella categoria prevista al punto A del precedente art. 1 (giovani o giovani coppie): possono ottenere, l assegnazione del finanziamento agevolato, su immobili localizzati su tutto il territorio comunale finalizzati all utilizzo diretto e del proprio nucleo familiare. L abitazione, per la quale viene concesso il finanziamento, dovrà essere interamente intestata nella piena proprietà al richiedente ed eventualmente agli altri componenti del suo nucleo familiare. I richiedenti rientranti nella categoria prevista al punto B del precedente art. 1 (generalità): possono ottenere, l assegnazione del finanziamento agevolato, su immobili localizzati esclusivamente all interno del Piano Quadro denominato P.d.R. Strada della Memoria nonché per gli edifici vincolati dal P.R.G. (case nere) localizzati su tutto il territorio comunale. L abitazione, per la quale viene concesso il finanziamento, dovrà essere intestata al richiedente e a quanti altri lo stesso riterrà di intestare. ART. 3 - Descrizione dell agevolazione. I soggetti richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati, possono accedere una sola volta, all assegnazione di un finanziamento agevolato con le seguenti caratteristiche: applicazione di una riduzione del tasso d interesse bancario, calcolata per il periodo di ammortamento massimo di 10 (dieci) anni. I mutui potranno essere concessi per una durata superiore, fermo restando l intervento dell agevolazione alla durata di 10 (dieci) anni di ammortamento: 1 punto, aumentato di 0,5 punti per edifici da recuperare e di un ulteriore 0,5 per utilizzo della bioedilizia, per la generalità dei richiedenti (art. 1 B); 1,5 punti, aumentato di 0,5 punti per edifici da recuperare e di un ulteriore 0,5 punti per utilizzo della bioedilizia, punti per giovani e giovani coppie (art.1 A); dalla agevolazione sono esclusi gli interessi di preammortamento. L agevolazione sarà applicata sui seguenti importi massimi: acquisto: fino al 100% del valore di stipula notarile fino ad un massimo di ,00. interventi edilizi: fino all 80% della spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo di: ,00 in caso di manutenzione straordinaria; ,00 in caso di interventi di cui alle lettere dalla c) alla f) dell allegato A ; ,00 per la categoria d intervento di cui al punto b) dell allegato A e per interventi osservanti almeno il 50% dei requisiti indicati nel Regolamento per la bioedilizia in vigore, elevabili a ,00 per interventi osservanti il 100% dei requisiti indicati nel Regolamento per bioedilizia citato. 4

5 Il tasso di interesse da applicare al mutuo sarà fissato nella misura massima pari Euribor (365) sei mesi, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale, variabile tempo per tempo sulla base della fluttuazione dello stesso secondo i valori rilevabili dalle pubblicazioni sulla stampa specializzata; il tasso varierà in relazione alle oscillazioni del tasso di riferimento senza minimo fisso. ART. 4 - Modalità e tempi di presentazione delle domande. Per l'ottenimento di detti finanziamenti, i richiedenti entro la data del di ogni anno, dovranno presentare domanda, su apposito modulo, direttamente agli Istituti di Credito convenzionati, i quali dovranno disporre di uno sportello nel Comune di Alfonsine e per conoscenza anche al Comune di Alfonsine. Le richieste verranno esaminate in ordine cronologico, in base alla data di protocollazione apposta sulla domanda inoltrata, per conoscenza, al Comune ed in base ai diritti di precedenza stabiliti all art.1 comma 2. L iniziativa avrà luogo per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, in ciascun anno saranno ammesse domande sino alla concorrenza di di somma mutuata. Le domande non accolte per mancanza di fondi nell anno di presentazione, saranno considerate le prime dell anno successivo, fermo restando le condizioni del presente Regolamento. In via eccezionale e per il solo anno 2002 potranno essere presentate domande di finanziamento entro il , anche con banche non convenzionate oppure con banche convenzionate ma sprovviste di uno sportello nel Comune di Alfonsine, senza rinegoziazione delle convenzioni. ART. 5 - Obblighi dei richiedenti. I beneficiari dei finanziamenti, contestualmente alla stipula del mutuo e per la durata del contributo comunale, assumono i seguenti obblighi: rispettare e conservare le destinazioni d'uso abitativa; i richiedenti di cui alla lett. A del precedente art. 1: utilizzare direttamente gli alloggi acquistati o ristrutturati entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula in caso di compravendita o dalla data di fine lavori, in caso di interventi edilizi. i richiedenti di cui alla lett. B del precedente art. 1: utilizzare direttamente o attraverso cessione in locazione con contratti stipulati ai sensi della Legge 431/98 (affitti concertati), l alloggio acquistato o ristrutturato entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula in caso di compravendita o dalla data di fine lavori, in caso di intervento edilizio. presentare agli uffici comunali la pratica per l'esecuzione dei lavori previsti entro mesi 3 (tre) dalla data di stipula del mutuo in caso di acquisto di alloggio per il quali sia previsto qualche intervento edilizio, anche se di sola manutenzione ordinaria. estinguere anticipatamente il mutuo prima di procedere alla vendita dell'immobile oggetto di finanziamento agevolato. ART. 6 - Sanzioni. Il Responsabile del Settore/Servizio competente, qualora rilevi il mancato rispetto dei succitati obblighi, dichiarerà il concessionario inadempiente: ciò comporterà la perdita di tutti i benefici usufruiti o da usufruire in relazione al finanziamento ottenuto e precisamente: cessazione del pagamento da parte del Comune, del contributo comunale sul tasso di interesse globale; diritto del Comune di essere rimborsato dal mutuatario della quota già versata all'istituto di Credito per il titolo di cui sopra; diritto dell'istituto di Credito di pretendere il pagamento, a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del mutuo, della differenza fra il tasso di interesse concesso in base alla convenzione relativa alla presente iniziativa e quello previsto per le normali operazioni. Il Responsabile del Settore/Servizio competente potrà tenere in considerazione una eventuale richiesta di deroga agli obblighi assunti, in presenza di cause di forza maggiore. 5

6 L'estinzione anticipata o nei termini previsti del mutuo, interrompe tutti i benefici e gli obblighi sopra citati. ART. 7 - Vincoli L'assegnatario del mutuo ha l'obbligo di addivenire alla relativa stipula con l'istituto di Credito prescelto fra quelli convenzionati e solo per l anno 2002 quelli previsti all art.4, entro mesi 9 (nove) dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento. Il Responsabile del Settore/Servizio competente può eccezionalmente concedere una proroga, pari ad un massimo di ulteriori mesi 3 (tre), a tale termine su richiesta motivata e documentata del richiedente in relazione a sistemazioni di particolare complessità comunque non imputabili al richiedente. Il mancato rispetto dei succitati tempi comporta la decadenza dal beneficio. ART. 8 -Compiti istruttori L'istruttoria e la gestione delle pratiche è affidata al Responsabile del Settore/Servizio competente il quale provvederà a proporre la valutazione delle domande e alla conseguente emissione degli esiti. La predisposizione delle domande e della necessaria documentazione allegata sarà a cura degli Istituti di Credito. 6

7 ALLEGATO A Gli interventi edilizi ammessi a finanziamento vengono di seguito meglio precisati: a) Interventi di manutenzione straordinaria e cioè le opere o le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; b) Interventi di restauro scientifico e di restauro e di risanamento conservativo e cioè quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, la eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; c) Interventi di ristrutturazione edilizia e cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e inserimento di nuovi elementi ed impianti; d) Interventi su aree ed immobili assoggettati a strumento urbanistico preventivo sia di tipo conservativo che di trasformazione urbanistica (piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata su lotti o comparti individuati a ristrutturazione urbanistica); e) Interventi su aree od immobili assoggettati a Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata; f) Interventi di ripristino edilizio e cioè quelli rivolti alla ricostruzione con nuovo intervento teso al recupero di spazi già edificati ed ora completamente demoliti. 7

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