Studio Tarcisio Bologna
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- Luigi Di Giacomo
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1 NUOVI TERMINI PER L ASSISTENZA FISCALE In attesa della pubblicazione definitiva del modello 730/2015 con le relative istruzioni, la presente Informativa ripercorre le principali scadenze, nonché i vari adempimenti cui sono tenuti i CAF/professionisti abilitati alla luce delle rilevanti modifiche recentemente introdotte dal cd. Decreto Semplificazioni. Ciò appare opportuno in vista della ormai prossima campagna fiscale, al fine di gestire in maniera ottimale e nel rispetto delle tempistiche, l iter organizzativo richiesto dalla procedura di assistenza fiscale. Il calendario delle scadenze fiscali ha subito importanti modifiche per effetto delle disposizioni introdotte a regime dall art. 4, commi 2-7, D. Lgs. 21 novembre 2014, n In particolare: il comma 2 modifica il comma 1 degli artt. 13, 16 e 17, D.M. n. 164/1999, in merito ai termini di presentazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni Mod. 730; i commi da 3 a 7 dispongono le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione precompilata. ATTENZIONE: Come si può notare la disciplina della dichiarazione precompilata non è inserita nel D.M. n. 164/1999 ma rimane ancorata al Decreto semplificazioni. NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEL MOD. 730 L art. 4, comma 2, D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introduce rilevanti modifiche in merito ai termini di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni Mod. 730, modificando come di seguito riportato gli artt. 13, 16 e 17, D.M. n. 164/1999. Articolo 13, comma 1 - Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Testo previgente Testo modificato 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell 8 per mille dell IRPEF: a) entro il mese di aprile dell anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d imposta, che intende prestare l assistenza fiscale; b) entro il mese di maggio dell anno successivo a quello cui si riferisce la 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell 8 per mille dell IRPEF: a) entro il 7 luglio dell anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d imposta, che intende prestare l assistenza fiscale; b) entro il 7 luglio dell anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF dipendenti, unitamente alla
2 dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all effettuazione delle operazioni di controllo. documentazione necessaria all effettuazione delle operazioni di controllo. Articolo 16, comma 1 - Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti Testo previgente Testo modificato 1. I CAF-dipendenti, nell ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a: a) comunicare all Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni; b) consegnare al contribuente, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all articolo 14; d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell otto e del cinque per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione; e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. 1. I CAF-dipendenti, nell ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a: a) comunicare all Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 7 luglio di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni; b) consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all Agenzia delle entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all articolo 14; d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell otto e del cinque per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione; e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. Articolo 17, comma 1 - Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta Testo previgente Testo modificato 1. I sostituti d imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la 1. I sostituti d imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la
3 regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, entro il 31 maggio di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell otto per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all Agenzia delle entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell otto per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. In base alle soprariportate modifiche viene quindi fissato un unico termine, vale a dire il 7 luglio, valido: per la presentazione da parte del contribuente del Mod. 730: al proprio sostituto d imposta (precedentemente 30 aprile); al CAF/professionista abilitato (precedentemente 31 maggio), per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate: del risultato finale e della dichiarazione predisposta da parte del CAF/professionista abilitato (precedentemente 30 giugno), della dichiarazione predisposta da parte del proprio sostituto d imposta (precedentemente 30 giugno); per la consegna al contribuente/sostituito da parte dei: sostituti d imposta (precedentemente 31 maggio); CAF/professionisti abilitati (precedentemente 15 giugno), di copia dei Modd. 730 elaborati e dei relativi prospetti di liquidazione. Tale consegna deve essere comunque effettuata prima della trasmissione telematica della dichiarazione.
4 ATTENZIONE: Come si può notare, viene unificata la scadenza di presentazione da parte del contribuente con quella della trasmissione telematica all Amministrazione finanziaria; a ciò si aggiunge l obbligo di consegna al contribuente, entro il medesimo termine, della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione Mod Resta da capire se il far coincidere entro lo stesso termine tutti gli adempimenti sopra descritti possa creare, da un punto di vista operativo, delle problematiche ai soggetti che prestano assistenza fiscale (ad esempio, rischio di trasmissione tardiva delle dichiarazioni presentate a ridosso del 7 luglio). LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA L art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 175/2014 dispone che il contribuente può accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata direttamente on line tramite il sito internet dell Agenzia delle Entrate ovvero conferendo apposita delega al proprio sostituto d imposta o ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato.
5 ATTENZIONE: Il contribuente non è obbligato a tener conto della dichiarazione precompilata; in effetti, lo stesso potrà ricorrere ad una presentazione ordinaria (come gli scorsi anni) senza necessità di visualizzare quanto proposto dall Agenzia delle Entrate. Inoltre, l aver recuperato la dichiarazione precompilata non pregiudica la presentazione secondo modalità ordinarie. Diversamente, il contribuente che intende sfruttare il Mod. 730 precompilato dovrà verificare la possibilità di accettare la dichiarazione così come predisposta dall Agenzia, oppure rettificare/integrare la stessa. L art 4, comma 3, D. Lgs. n. 175/2014 dispone che, in entrambe le ipotesi, il contribuente potrà presentare la dichiarazione precompilata all Agenzia delle Entrate: 1. direttamente, utilizzando il canale fisconline; 2. tramite il proprio sostituto d imposta; 3. tramite CAF/professionista abilitato. ATTENZIONE: L istituzione della dichiarazione precompilata consente al contribuente di inviare la propria dichiarazione direttamente, utilizzando il canale fisconline (modalità in nessun caso permessa per le dichiarazioni Mod 730 presentate negli scorsi anni). Si noti, tuttavia, che qualora la dichiarazione precompilata non sia resa disponibile dall Agenzia con riferimento ad un determinato contribuente, quest ultimo non potrà in nessun caso utilizzare il canale diretto per inviare il proprio Mod. 730, ma dovrà necessariamente rivolgersi ad un CAF/professionista seguendo, quindi, canali ordinari di presentazione. L art 4, comma 3, D. Lgs. n. 175/2014, per quanto riguarda i termini di presentazione, rinvia a quelli indicati dall art. 13, comma 1, lettere a) e b), D.M. n. 164/1999 e quindi, anche in questo caso al nuovo termine del 7 luglio. SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D IMPOSTA Ai sensi dell art. 4, comma 4, D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, la dichiarazione precompilata può essere presentata entro il 7 luglio anche dai soggetti di cui all articolo 51-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ossia dai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati privi di sostituto di imposta. Si ricorda al riguardo che in base al citato art. 51-bis possono presentare il Mod. 730 i soggetti che nel periodo d imposta oggetto di dichiarazione hanno percepito: redditi da lavoro dipendente; redditi di pensione; redditi assimilati (ad esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, o di cooperative agricole e piccola pesca; borse di studio; somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali; remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto; LSU), e non hanno un sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio.
6 ATTENZIONE: La presentazione del Mod. 730 precompilato da parte di tali soggetti, sempre entro il termine del 7 luglio, può essere effettuata: direttamente da parte del contribuente in via telematica, attraverso il canale Fisconline dell Agenzia delle Entrate; ad un CAF o professionista abilitato, presentando la relativa documentazione. Se dalla dichiarazione del contribuente emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell IRPEF. Considerato che il termine per la presentazione del Mod. 730 (7 luglio) cade in data successiva rispetto al termine previsto per il versamento delle imposte a debito derivanti da UNICO (16 giugno), è possibile che qualche contribuente scelga di versare dette imposte entro il maggior termine del 16 luglio, con maggiorazione dello 0,40% (si pensi, in particolare, a quei contribuenti che presenteranno la dichiarazione a ridosso del 16 giugno o oltre). Riepilogo scadenze modello 730/2015 (redditi 2014) ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO Scadenze 2015 Lav. dipendente o pensionato CAF/Professionista abilitato 28 FEBBRAIO 2015 Riceve dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico e dagli altri sostituti d imposta la (differito a Lunedì 2 marzo) certificazione dei redditi/compensi percepiti e delle ritenute subite. A PARTIRE DAL 15 APRILE LUGLIO 2015 Può scaricare la dichiarazione precompilata resa disponibile dall Amministrazione finanziaria sul proprio sito internet Presenta al CAF o al professionista la dichiarazione Mod. 730 e il Mod per la Scarica le dichiarazioni precompilati rese disponibile dall Amministrazione finanziaria sul proprio sito internet previa delega del contribuente. Rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione e del Mod
7 DAL MESE DI LUGLIO (busta paga di competenza) Dal mese di agosto o settembre per i pensionati, anche se è richiesta la rateizzazione 30 SETTEMBRE OTTOBRE 2015 (differito a Lunedì 26 ottobre) 10 NOVEMBRE 2015 scelta della destinazione dell otto, del cinque e del due per mille. Riceve dal CAF o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 elaborata ed il prospetto di liquidazione Mod Riceve lo stipendio con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l IRPEF e per l addizionale regionale/comunale all IRPEF (*). Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell imposta, la parte residua verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi (**). Comunica al sostituto d imposta di voler effettuare un minor (o nessun) acconto IRPEF rispetto a quello indicato nel Mod Può presentare al CAF/professionista abilitato il Mod. 730 integrativo. Riceve dal CAF o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod integrativo. da parte del dipendente/pensionato (Mod ). Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai dipendenti o pensionati, effettua il calcolo dell imposta dovuta, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 elaborata e del prospetto di liquidazione Mod Trasmette in via telematica all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte dovute e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod integrativo. Trasmette in via telematica all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
8 MESE DI NOVEMBRE (criterio di cassa) Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute per l IRPEF. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell imposta la parte residua verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre (**). Trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente o una comunicazione dei dati relativi alla rettifica se il contribuente non intende presentare nuova dichiarazione. (*) Se il contribuente opta per il pagamento rateale, si vedrà trattenere gli importi anche sulle buste paga successive, ma non oltre il mese di novembre; si applica inoltre un saggio di interesse del 4% annuo (0,33% mensile). (**) Per il differito pagamento si applica l interesse in ragione dello 0,4% mensile. In caso di ulteriore incapienza per tutto il 2015, il sostituto comunica al contribuente l ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare autonomamente.
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