COMUNE DI PALO DEL COLLE

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1 COMUNE DI PALO DEL COLLE COMUNICAZIONE REGOLAMENTO TARES CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 09/10/13 È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA NUOVA TASSA RIFIUTI E SERVIZI. IL TRIBUTO SOSTITUISCE LA PRECEDENTE TARSU (TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI ). TRA LE PRINCIPALI NOVITA DELLA TARES: 1) L OBBLIGO DI COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI SOSTENUTI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI COMPRENDENTI LA RACCOLTA, LO SPAZZAMENTO STRADALE, IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI I CUI COSTI SONO PREVISTI NEL PIANO FINANZIARIO CHE CI APPRESTEREMO AD APPROVARE PROSSIMAMENTE. 2) LA RIPARTIZIONE DEI COSTI IN FISSI E VARIABILI E LA LORO RIPARTIZIONE SULLE UTENZE DISTINTE IN DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (QUESTE ULTIME SUDDIVISE IN N. 30 CATEGORIE). 3) LA GESTIONE DIRETTA DELLA FASE DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA SENZA L AUSILIO DI INTERMEDIARI ATTRAVERSO IL SISTEMA DEGLI INCASSI TRAMITE F24 (per il pagamento della Tares è prevista la possibilità del pagamento in un'unica soluzione o mediante quattro rate, attraverso un modello F24 da pagarsi presso qualsiasi sportello postale o bancario, senza costi di commissione). 4) AMPLIAMENTO DELLA POTESTA REGOLAMENTARE DELL ENTE SOPRATTUTTO IN TERMINI DI SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI (PRESENTAZIONE DELLE DENUCE). LA TARIFFA MIRA A PROMUOVERE LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E AD INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, INTRODUCENDO UN SISTEMA CHE TENDE A FAR PAGARE PER I RIFIUTI EFFETTIVAMENTE PRODOTTI, SECONDO IL PRINCIPIO AMBIENTALE SANCITO DALL'UNIONE EUROPEA DEL "CHI INQUINA PAGA UTILIZZANDO I CRITERI DEL D.P.R. 158/1999. AI COMUNI, SOLO PER IL 2013, E STATO CONSENTITO DI DETERMINARE LA TARIFFA CON CRITERI MENO RIGIDI DI QUELLI DI CUI AL D.P.R. 158/99 (ART. 5 DEL D.L. 102/2013). TALE POSSIBILITA, UNITA ALLA VENTILATA PREVISIONE DELL INTRODUZIONE, DAL 1/1/2014, DELLA SERVICE TAX, HA INDOTTO L AMMINISTRAZIONE A CONGELARE PER IL 2013, L IMPIANTO TARES BASATO SUL D.P.R. 158/99.

2 DI CONSEGUENZA, IL REGOLAMENTO APPROVATO, SOLO PER L ANNO IN CORSO FONDA LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E LE RELATIVE CLASSI DI CONTRIBUENZA SUI CRITERI GIA ADOTTATI IN AMBITO TARSU, RITENUTI SOSTENIBILI ANCHE RISPETTO AL PRINCIPIO DI CHI INQUINA PAGA. A PARTIRE DAL 2014, IN ASSENSA DI ULTERIORI DECISIONI IN MERITO AL TRIBUTO (ASSUNTE A LIVELLO NAZIONALE), L IMPIANTO REGOLAMENTARE, IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA, RIMARRA QUELLO FONDATO SUL D.P.R. 158/99 CHE COME NOTO, PARTENDO DAI COSTI SUDDIVISI IN FISSI E VARIABILI, LI RIPARTE TRA LE UTENZE DISTINTE IN DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (QUESTE ULTIME SUDDIVISE IN N. 30 CATEGORIE CONTRIBUTIVE) IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE. NELL INVITARE LA CITTADINANZA A VISIONARE IL NUOVO REGOLAMENTO SI SEGNALANO IN PARTICOLARE LE NUOVE FORME DI RIDUZIONE ED AGEVOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. DAL N. 23 AL N. 27 NONCHE I NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE. TITOLO IV Riduzioni e agevolazioni Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20%; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell anno solare: riduzione del 30%; c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%; d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l acquisto o il possesso dell apposito contenitore. 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 5. Limitatamente all anno d imposta 2013, in forza delle disposizioni di cui all art. 5 del D.L. 102/2013, le riduzioni di cui al suddetto articolo si applicano alla categoria: I Abitazioni private, alberghi, case di riposo, caserme, sedi di collettività e convivenze e loro pertinenze. Art. 24. Riduzioni per il recupero 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l attività di recupero. 2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3 3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della tariffa dovuta dall utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). 4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall interessato, compilando l apposito modulo, entro il 30/04 dell anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste al di fuori dell area di raccolta ad una distanza una distanza compresa tra 500 metri e 3 Km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall accesso dell utenza alla strada pubblica e al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore. Si considerano comunque ubicati in zona di raccolta tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi e il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. La riduzione di cui al presente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno dal giorno dell attivazione del servizio. 2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Art. 26. Agevolazioni ed esenzioni Agevolazioni speciali sotto forma di riduzioni, sono previste in attuazione dell art. 5 del Decreto Legge 102/2013: A) riduzione del 50% per le abitazioni (compreso una pertinenza) occupate da nuclei familiari che si trovino nelle combinate condizioni sociali ed economico-patrimoniali di cui sotto: condizioni sociali del nucleo familiare facciano parte: - o persone, non ricoverate in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, che siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, 15 ovvero invalidi civili ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118, con percentuale pari o superiore al 74%, ovvero invalidi con diritto all indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18, ovvero minori con diritto all indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289, ovvero sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381, ovvero ciechi assoluti o con residuo; visivo non superiore a un ventesimo a entrambi gli occhi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.382, purché gli interessati siano in possesso, salvo quanto previsto dall art.94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289, per le persone con sindrome di Down, di verbale sanitario, rilasciato dalle competenti commissioni, in corso di validità alla data di scadenza dell agevolazione, ovvero siano stati riconosciuti tali dal Giudice del Lavoro con sentenza passata in giudicato e che conservi la sua efficacia alla data di scadenza dell agevolazione. L agevolazione sarà accordata a condizione che il verbale sanitario ovvero la sentenza presentati non siano stati sostituiti da verbali ovvero sentenze successivi, emessi a seguito di revisione ovvero di istanza di aggravamento; - o persone titolari di pensione sociale o assegno sociale; condizioni economico - patrimoniali indicatore della situazione economica equivalente della famiglia (isee) pari o inferiore ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque). B) riduzione del 50% per le abitazioni (compreso una pertinenza) occupate da nuclei familiari che si trovino nella seguente condizione economico-patrimoniale: indicatore della situazione economica equivalente della famiglia (isee) pari a 0 (zero). C) riduzione del 30% della tariffa complessiva, per le abitazioni (compreso una pertinenza) occupate da nuclei familiari che si trovino nelle combinate condizioni sociali ed economico-patrimoniali di cui sotto: condizioni sociali famiglia composta da figli minori di 18 anni, in numero non inferiore a 3; condizioni economico - patrimoniali indicatore della situazione economica equivalente della famiglia (isee) pari o inferiore ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque). D) esenzione totale per i locali adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all art. 10 del Decreto Legislativo n 460 del 4 dicembre L esenzione si applica a condizione che l ONLUS dimostri di aver effettuato la

4 comunicazione di cui all art. 11, comma 2, salvo i casi di cui all art. 10, comma 8, dello stesso decreto. Il funzionario responsabile della tassa verifica annualmente la sussistenza del diritto all agevolazione mediante controlli sistematici. Questionari, dati, informazioni e documenti potranno essere richiesti, per la conferma dell esenzione; E) esenzione totale, relativamente all immobile adibito all attività commerciale od artigianale e proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori, per gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, Legge n 549/95). La deliberazione di Consiglio Comunale con cui vengono approvate le tariffe, stabilisce se le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse, diverse dai proventi della tares di competenza dell esercizio cui si riferisce l iscrizione stessa. Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull importo ottenuto dall applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. TITOLO VI DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO Art. 30. Obbligo di dichiarazione termini di presentazione e contenuto 1.I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l applicazione del tributo e in particolare: a) l inizio, la variazione o la cessazione dell utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Per le utenze domestiche la dichiarazione originale è redatta contestualmente alla richiesta di iscrizione di residenza anagrafica. Per tutti gli altri casi i soggetti obbligati trasmettono al Comune la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di inizio, cessazione e variazione degli elementi che determinano la composizione del tributo, redatta su appositi moduli predisposti dal Comune. 2.La dichiarazione può essere presentata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d identità o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all atto di ricevimento da parte dell ente nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio con raccomandata a/r, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione informatica nel caso di invio tramite PEC. 3.Tutte le dichiarazioni producono i loro effetti dal giorno in cui si è verificato l evento e hanno effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui innanzi. 4.La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche a. Generalità dell occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d uso dei singoli locali; d. Numero degli occupanti i locali; e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; f. Data in cui ha avuto inizio l occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Utenze non domestiche

5 a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell attività; b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; c. Generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l amministrazione della società, codice fiscale e residenza; d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e. Data di inizio dell occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati; f. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta dal dichiarante. Nell ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere sottoscritta anche con firma digitale. 5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario entro il mese successivo alla cessazione, con l indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d ufficio. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il mese successivo alla data del decesso. 6. Limitatamente all anno d imposta 2013, il termine per presentare le denunce della Tares, compreso le richieste di riduzioni/agevolazioni (escluso le richieste di riduzione per il recupero di cui all art. 24, per le quali rimangono validi i termini sopra riportati), scade l ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento andrà in vigore. Palazzo di Città, 15/10/2013 L assessore ai Servizi Finanziari Dott. O. Panebianco

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